CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 giugno 2017
834.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Martedì 6 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.

  Paolo PETRINI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

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5-11480 Zoggia: Emanazione dei decreti attuativi della disciplina relativa alla procedura arbitrale a tutela dei risparmiatori delle banche in risoluzione.

  Eleonora CIMBRO (MDP) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

  Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Eleonora CIMBRO (MDP) si dichiara soddisfatta della risposta, con la quale il rappresentante del Governo ha comunicato che, nel termine di pochi giorni, avrà luogo l'emanazione dei decreti attuativi della disciplina relativa alla procedura arbitrale prevista a tutela dei risparmiatori delle banche sottoposte a risoluzione.
  Al riguardo, nel sottolineare il notevole ritardo nell'adozione dei predetti provvedimenti e la gravità della vicenda richiamata, a due anni dall'approvazione del decreto – legge cosiddetto «Salva banche» che ha disposto la risoluzione di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio delle provincia di Chieti, evidenzia l'esigenza improrogabile di adottare una soluzione concreta che tuteli tutti i risparmiatori interessati da tali vicende. Auspica quindi che il Governo proceda effettivamente al più presto all'emanazione dei decreti attuativi del predetto meccanismo arbitrale, come preannunciato nella risposta del Viceministro, riservandosi di verificare l'operato in merito dell'Esecutivo.

5-11481 Paglia: Iniziative per scongiurare il rischio di default della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), nel ringraziare il Viceministro, si dichiara tuttavia insoddisfatto della risposta. Rileva infatti come essa, anziché affermare con chiarezza che alla Banca Popolare di Vicenza e a Veneto Banca non sarà applicata la procedura di bail-in né il cosiddetto burden sharing, permane in una prospettiva di pericolosa incertezza.

5-11482 Petrini: Chiarimenti circa l'esenzione dall'IVA delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di persone migranti richiedenti asilo.

  Paolo PETRINI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Paolo PETRINI (PD) ringrazia il Viceministro per la risposta, che crede contribuirà a chiarire una questione che aveva provocato gravi preoccupazioni presso molti soggetti operanti nel settore dell'accoglienza ai migranti.

5-11483 Busin: Iniziative per evitare che cittadini extracomunitari residenti in Italia possano dichiarare familiari fiscalmente a carico attraverso autocertificazione.

  Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Filippo BUSIN (LNA) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Viceministro, dalla quale si deduce che l'Esecutivo considera la normativa vigente sufficiente a evitare indebite detrazioni dalle dichiarazioni dei redditi di cittadini extracomunitari con familiari a carico non residenti in Italia. Al riguardo, nel ribadire la propria opinione, opposta rispetto a Pag. 19quella espressa dal Governo, ritiene opportuno un intervento restrittivo in tal senso, per evitare facili abusi della regolamentazione in materia di dichiarazioni fiscali.

5-11501 Pesco: Dati concernenti i deferred tax asset (DTA) delle banche e i relativi crediti di imposta.

  Daniele PESCO (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale prende avvio dalle notizie pubblicate dagli organi di stampa circa le DTA (deferred tax asset) che, per le banche, si trasformano automaticamente in crediti d'imposta in caso di perdite fiscali.
  Al riguardo, nel sottolineare l'importanza della questione sottesa alla propria interrogazione, rileva come, di recente, il fenomeno abbia assunto proporzioni rilevanti, posto le banche hanno effettuato ingenti svalutazioni e cessioni di crediti in sofferenza e che le DTA detenute dagli istituti bancari ammonterebbero a una somma quantificabile tra 50 e 80 miliardi di euro.
  In tale quadro l'interrogazione chiede al Governo di fornire dati dettagliati e analitici relativi alla quantificazione dell'ammontare delle DTA maturate e utilizzate dal sistema bancario, nonché la stima delle stesse per i prossimi anni.

  Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5). Si riserva inoltre di integrare la risposta con i dati relativi ai profili di competenza dell'Agenzia delle entrate.

  Daniele PESCO (M5S) prende atto della risposta fornita dal Viceministro.

  Paolo PETRINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo PETRINI (PD), presidente e relatore, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 4505, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
  Al riguardo segnala in primo luogo come la legge n. 234 del 2012 abbia operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti:
   la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;
   la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

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  I contenuti propri dei due disegni di legge sono stabiliti dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012.
  Per quanto concerne il disegno di legge europea, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 234 del 2012, in tale veicolo legislativo sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  A tale proposito ricorda che il sistema EU PILOT (strumento informatico EU pilot – IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio – trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione.
  Ricorda inoltre che l'esame del disegno di legge europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento (per il «disegno di legge comunitaria»), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La Commissione dovrà esprimere sul disegno di legge una relazione, accompagnata da eventuali emendamenti approvati.
  La relazione è trasmessa alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.
  L'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge europea, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  Rileva quindi come la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti sia sottoposta alla disciplina di seguito indicata.
  In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente.
  In particolare, segnala come, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, siano considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.
  Rammenta inoltre che, in ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti Pag. 21respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.
  A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.
  Passando a illustrare il contenuto del disegno di legge C. 4505, esso contiene 14 articoli (suddivisi in 7 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.
  Il provvedimento è volto in particolare a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3 casi EU-Pilot, a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di 1 caso EU-Pilot, a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.
  L'articolato si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori:
   libera circolazione delle merci (articoli 1 e 2);
   giustizia e sicurezza (articoli 3 e 4);
   fiscalità (articoli da 5 a 7);
   lavoro (articolo 8);
   tutela della salute (articolo 9);
   tutela dell'ambiente (articoli 10 e 11);
   altre disposizioni (articoli da 12 a 14).

  Per quanto concerne le norme di interesse della Commissione Finanze, richiama in primo luogo l'articolo 5, il quale modifica la disciplina dei rimborsi IVA, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione 2013/4080, allo stadio di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Con tale atto la Commissione europea aveva infatti contestato alla Repubblica Italiana il mancato rispetto degli obblighi imposti dall'articolo 183, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
  Ai sensi del richiamato articolo 183 della direttiva 2006/112/CE, qualora, per un periodo d'imposta l'importo delle detrazioni superi quello dell'IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite.
  La Commissione europea aveva sostenuto che l'Italia facesse correre eccessivi rischi finanziari ai soggetti passivi in occasione del rimborso IVA; tuttavia, la portata delle contestazioni risulta ridimensionata a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dei rimborsi IVA, nell'ambito dell'esercizio della delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, in attuazione della quale, con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 175 del 2014, è stato modificato l'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Ricorda al riguardo che il menzionato articolo 13 del decreto legislativo n. 175 ha novellato pressoché integralmente le previsioni dell'articolo 38-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di rimborsi Pag. 22IVA: rispetto alla precedente impostazione della normativa sui rimborsi, che prevedeva in via generale l'obbligo di prestazione di garanzia con specifiche eccezioni, le novelle apportate dal decreto legislativo n. 175 del 2014 hanno generalizzato l'esecuzione dei rimborsi senza prestazione di garanzia o particolari adempimenti, salvo casi specifici.
  Successivamente, l'articolo 7-quater, comma 32, del decreto – legge n. 193 del 2016, ha elevato da 15.000 a 30.000 euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento. I rimborsi oltre la soglia dei 30.000 euro sono subordinati a una dichiarazione/istanza, al visto di conformità ed a un'autocertificazione sulle consistenze patrimoniali del soggetto richiedente. Sono poi previste alcune ipotesi nelle quali al contribuente è richiesta la prestazione di idonea garanzia, che comunque sostituisce il visto di conformità.
  Rammenta inoltre che la prestazione di garanzia e il visto di conformità non sono più previsti, dal 1o gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni sottoposti ad un programma di assistenza da parte dall'Agenzia delle entrate, per effetto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015.
  In tale contesto normativo le disposizioni dell'articolo 5 prevedono, per le ipotesi residue in cui il soggetto che chiede il rimborso presenta profili di rischio e continua ad essere tenuto a prestare una garanzia a tutela delle somme erogate, il versamento di una somma a titolo di ristoro delle spese sostenute per il rilascio della garanzia stessa, da effettuarsi quando sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso.
  Più in dettaglio, il comma 1 riconosce una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che, ai sensi delle nuove disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell'IVA. Tale ristoro è fissato in misura pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia.
  Detta somma è versata quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spetta il rimborso dell'imposta; nel caso di mancata emissione di un avviso di rettifica o di accertamento ciò si verifica alla scadenza del termine per l'emissione.
  Per quanto riguarda la decorrenza della disposizione, il comma 2 prevede che la medesima si applica a partire dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre 2018.
  Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo, valutati in 7,3 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
  L'articolo 6 modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie.
  In particolare, il comma 1 introduce una nuova lettera b-bis) nell'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riconducendo le cessioni di beni – e relative prestazioni accessorie – effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo (iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge n. 125 del 2014), alle cessioni all'esportazione non imponibili ai fini IVA.
  La disposizione intende attuare quanto previsto dall'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE (relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto), la quale consente di esentare dall'IVA le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano fuori Pag. 23dall'Unione nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative condotte al di fuori del territorio UE.
  Ai sensi della novella proposta l'esenzione ai fini IVA si applica alle spedizioni o trasporti al di fuori dell'UE effettuate dal cessionario (o per suo conto) entro 180 giorni dalla consegna. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale.
  Le modalità della cessione o spedizione in oggetto sono fissate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 2 dell'articolo 6 novella l'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997, il quale fissa la sanzione amministrativa (dal cinquanta al cento per cento del tributo) nei confronti di chi effettua, senza addebito d'imposta, le cessioni all'esportazione – ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto, di 90 giorni. La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.
  In dettaglio, la novella proposta, includendo nel testo dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997 il richiamo alla nuova lettera b-bis) dell'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (introdotta dal comma 1 dell'articolo 6), intende estendere tale disciplina sanzionatoria alle cessioni che sono oggetto della disposizione (applicabile qualora i beni in questione non dovessero essere effettivamente esportati, in frode alla legge.
  Il comma 3 dell'articolo 6 abroga l'articolo 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014, il quale reca la disciplina attualmente vigente sulla non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni in oggetto.
  L'articolo 7 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
  In merito ricorda che le misure agevolative oggetto di estensione sono:
   il riconoscimento di un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato, da far valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 457 del 1997;
   la concorrenza nella misura del 20 per cento del reddito prodotto con navi iscritte nel Registro Internazionale a formare il reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF e IRES, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 457 del 1997;
   l'esclusione dalla base imponibile IRAP del valore della produzione realizzato mediante l'utilizzo di navi iscritte al Registro Internazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
   l'applicazione del regime forfetario, opzionale, di determinazione del reddito armatoriale (cosiddetta tonnage tax) di cui all'articolo 155, comma 1, del TUIR.

  In dettaglio, il comma 1 dell'articolo prevede che la suddetta estensione avviene a decorrere dal periodo d'imposta nel quale entra in vigore il decreto ministeriale attuativo previsto dal comma 3.
  Il comma 2 prevede che le disposizioni del comma 1 si applichino a condizione che sia rispettato quanto stabilito da una serie di disposizioni puntualmente indicate:
   gli articoli 1, comma 5, e 3 del decreto – legge n. 457 del 1997, i quali consentono il servizio di cabotaggio delle navi iscritte al Registro internazionale per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda con i seguenti limiti:
    a) un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o Pag. 24preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato, se vengono osservati i requisiti di nazionalità dell'equipaggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c): sostanzialmente sono richiesti 6 ufficiali di nazionalità UE compreso il comandante;
    b) sei viaggi di cabotaggio al mese, oppure viaggi illimitati ma ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine, se sono rispettati i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e del comma 1-bis, cioè se l'equipaggio è interamente di cittadinanza comunitaria oppure è extracomunitario qualora sia stata utilizzata la deroga del comma 1-bis, cioè in presenza di specifici accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore,
    c) per le navi traghetto ro-ro (roll on roll off, che traghettano mezzi gommati) e ro-ro pax (roll on roll off passengers, che traghettano mezzi gommati e/o passeggeri), adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e/o insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, solamente qualora sia imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario;
   l'articolo 3 del decreto-legge n. 457 del 1997, il quale prevede che le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati membri; il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, è invece regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo;
   l'articolo 317 del Codice della navigazione, che disciplina la composizione e la forza minima dell'equipaggio;
   l'articolo 426 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, che disciplina i poteri del comandante del porto relativamente alla formazione degli equipaggi, prevedendo che nella formazione dell'equipaggio della nave, spetti esclusivamente al comandante del porto, di accertare che l'equipaggio comprenda il numero di marittimi di stato maggiore e di bassa forza, ritenuto indispensabile alla sicurezza della navigazione; di vigilare che sia garantita l'osservanza delle leggi sul lavoro applicabili ai marittimi e delle norme sulle condizioni per l'igiene e abitabilità dei locali destinati all'equipaggio; di vigilare sull'osservanza delle tabelle di armamento stabilite, secondo i casi, dal Ministero o nei contratti collettivi d'arruolamento.

  Il comma 3 dell'articolo 7 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2.
  Il comma 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal l'articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2018 e a 11 milioni di euro a decorrere dal 2019, ai quali si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea.
  Al riguardo rileva come l'articolo 7 intenda consentire la chiusura del caso EU-Pilot 7060/14/TAXU, nel cui ambito la Commissione europea ha posto la questione della compatibilità con il diritto dell'UE delle vigenti disposizioni concernenti i regimi di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime (di cui al richiamato articolo 4 del decreto – legge n. 457 del 1997 e ai richiamati articoli da 155 a 161 del TUIR).
  In particolare, la Commissione europea ha rilevato come il requisito dell'immatricolazione della nave nel Registro internazionale italiano (RII) ai fini della concessione dei predetti benefici fiscali potrebbe costituire una condizione discriminatoria nei confronti dei soggetti esercenti attività Pag. 25di traffico marittimo internazionale stabiliti in altri Stati dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE), ponendosi dunque come una restrizione contraria alla libertà di stabilimento, garantita dall'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) e dall'articolo 31 dell'Accordo SEE. Inoltre, ad avviso della Commissione europea, l'applicazione di misure fiscali di vantaggio ai soli esercenti navi immatricolate nel RII potrebbe dissuadere lo stabilimento in Italia da parte di soggetti residenti in altri Stati dell'UE o dello SEE esercenti l'attività di traffico marittimo internazionale nella misura in cui probabilmente le navi da essi utilizzate sono registrate nel Registro navale dei rispettivi Stati. La legislazione italiana, infatti, instaura una differenza di trattamento fiscale in funzione della nazionalità del mezzo di esecuzione della prestazione che, in quanto tale, potrebbe costituire una restrizione contraria alla libertà di prestazione dei servizi, quale garantita dall'articolo 56 del TFUE e 36 dell'Accordo SEE.
  Per quanto riguarda invece le disposizioni del disegno di legge non attinenti agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, l'articolo 1 modifica la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori riallineandola a quella dettata dalla legge professionale forense per gli avvocati che abbiano conseguito il titolo in Italia.
  L'articolo 2 introduce una disciplina riguardante la tracciabilità dei farmaci veterinari, novellando gli articoli 89 e 118 del codice dei medicinali veterinari, di cui al decreto legislativo n. 193 del 2006, attuativo della direttiva 2004/28/CE, che modifica la direttiva 2001/82/CE.
  L'articolo 3 modifica la legge n. 654 del 1975, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, nonché il decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, al fine di sanare il caso EU-Pilot 8184/15/Just (che ha rilevato una serie di carenze individuate nel quadro legislativo italiano di recepimento della decisione quadro 2008/913/GAI), attuando i contenuti della predetta decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.
  L'articolo 4 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge n. 122 del 2016 (legge europea 2015/2016) relative all'accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore.
  L'articolo intende completare l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni della direttiva 2004/80/CE (rispetto alla quale era stata avviata la procedura di infrazione n. 2011/4147), per quanto riguarda l'ambito di operatività temporale della nuova disciplina.
  L'articolo 8 stanzia risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 120 del 1995, con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del «collaboratore esperto linguistico».
  La disposizione intende risolvere il caso EU-Pilot 2079/11/EMPL, nell'ambito del quale la Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'articolo 26, comma 3, ultimo capoverso, della legge n. 240 del 2010 – che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori – con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
  In particolare, la Commissione europea, pur ritenendo che l'automatica estinzione dei giudizi pendenti potrebbe essere vista come logica conseguenza di una definizione in via legislativa della questione oggetto di controversia, si è interrogata Pag. 26sulla necessità e la proporzionalità della restrizione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
  L'articolo 9, riguardante la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, reca disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.
  In particolare l'articolo adegua la normativa nazionale vigente alle nuove disposizioni attualmente in vigore, anche in tema di etichettatura, contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011; ma, soprattutto, esso è volto a dare recepimento alla direttiva (UE) 2015/2203, avente lo scopo di:
   allineare i poteri conferiti alla Commissione dalla nuova distinzione introdotta dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); la proposta è intesa a delineare il conferimento dei poteri alla Commissione nel nuovo contesto giuridico creato dal trattato di Lisbona;
   tener conto della nuova legislazione adottata nel frattempo, segnatamente per quanto riguarda l'alimentazione umana (la direttiva 2000/13/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002, il regolamento (CE) n. 882/2004, il regolamento (CE) n. 1332/2008 ed il regolamento (CE) n. 1333/2008);
   adeguare i requisiti di composizione dei prodotti interessati alle norme internazionali pertinenti adottate dal Codex Alimentarius.

  L'articolo 10 integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-sexies del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo e di pervenire, quindi, al superamento di una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15/ENVI.
  L'articolo 11 modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano.
  La norma è volta a garantire una corretta applicazione dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, che prevede che il trattamento più spinto del secondario per le aree sensibili debba essere applicato a tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti (A.E.).
  L'articolo 12 modifiche la legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, al fine, da un lato, di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e, dall'altro, di garantirne il corretto e tempestivo recepimento.
  L'articolo 13 disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE.
  In particolare, la lettera a) propone, mediante l'inserimento di una nuova lettera e-bis) nel comma 7 dell'articolo 29 della citata legge n. 234, che nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea sia inserito l'elenco delle direttive dell'UE che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cosiddette «direttive deleganti»).
  La lettera b) consente il recepimento con decreto ministeriale degli atti delegati Pag. 27dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.
  L'articolo 14 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge, ad eccezione dell'articolo 4 (relativo alla disciplina transitoria del fondo indennizzo vittime di reato), dell'articolo 5 (relativo alla disciplina dei rimborsi IVA), dell'articolo 7 (relativo ad agevolazioni fiscali per le navi iscritte nel Registro internazionale di altri Stati membri) e dell'articolo 8 (relativo al trattamento economico degli ex lettori di madrelingua straniera).
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 6 giugno 2017.

Audizione dei rappresentanti di Federcasse, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 18 alle 18.25.

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