CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 novembre 2023
207.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IV)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 28 novembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 28 novembre 2023. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Antonino MINARDO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e il sottosegretario di Stato per la Difesa Matteo Perego Di Cremnago.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare.
Atto n. 91.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Antonino MINARDO, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni scadrà il 7 gennaio 2024.

  Giorgio MULÈ (FI-PPE), relatore per la IV Commissione, preliminarmente allo svolgimento della relazione, invita i colleghi a prestare particolare attenzione alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), del provvedimento in esame, relativa alla permanenza in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare (CMM).
  Osserva che il contemporaneo svolgimento di funzioni consiliari e di funzioni giurisdizionali da parte di tali componenti potrebbe comportare un rischio concreto di pregiudizio all'indipendenza e autonomia dell'organo di autogoverno, oltre a costituire una forzatura rispetto al perimetro della delega legislativa.
  Come già anticipato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione congiunta testé svoltasi, ritiene infatti opportuno svolgere su tale disposizione un approfondimento istruttorio, anche avvalendosi dei contributi da acquisire attraverso un ciclo di audizioni, che comprenda anche il primo presidente Pag. 5della Corte di cassazione, dottoressa Margherita Cassano.
  Venendo al testo in esame, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Pellicini, fa presente che il provvedimento in esame è adottato in attuazione della legge n. 71 del 2022 che, all'articolo 40, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi «in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare».
  Tale delega non è stata ancora esercitata nella sua interezza, in quanto riguarda l'adozione di uno o più decreti legislativi volti ad adeguare, sia sul piano formale, sia sul piano sostanziale, la disciplina dell'ordinamento giudiziario militare con la disciplina dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riformata dai futuri decreti legislativi adottati in attuazione della medesima legge di delega, nonché con le modifiche da essa introdotte ed immediatamente precettive.
  Il testo in esame fa quindi riferimento solo ad alcuni dei principi e criteri direttivi riportati dal comma 2, ovvero quello che impegna il legislatore delegato, alla lettera d) a «prevedere l'introduzione, in ciascuna procura militare, del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare» e quello che alla lettera e) impegna a «prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva».
  La relazione illustrativa esplicita come l'intervento normativo in esame non necessiti della previa attuazione della delega generale in materia di giustizia ordinaria, in quanto «si tratta di modifiche che possono essere immediatamente attuate, in base al potere attribuito dalla delega contenuta nel citato articolo 40, atteso che riguardano criteri di delega specifici per la giustizia militare ovvero norme della legge n. 71 del 2022 di diretta applicazione».
  Si è quindi inteso rispondere all'urgenza di assicurare la presenza di ulteriori due componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare (come prevista dalla legge di delega) fin dalle imminenti elezioni per il rinnovo del CMM che, per effetto della proroga del termine contenuta nel decreto-legge n. 132 del 2023, in corso di conversione, dovranno essere indette entro il 31 gennaio 2024.
  Il termine per l'esercizio della delega di cui al citato articolo 40 è fissata in due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della medesima legge, concernente la riforma ordinamentale della magistratura, che a sua volta viene a scadere il 31 dicembre 2023, per effetto della proroga del termine originariamente fissato al 22 aprile 2023.
  L'articolo 1, introduce la figura del Procuratore militare aggiunto presso ciascun Tribunale militare. La lettera b) stabilisce il grado di anzianità richiesto per coprire la nuova posizione: stante l'equiparazione con il presidente di sezione di Tribunale militare, è prevista almeno la seconda valutazione di professionalità. La lettera c), infine, prevede che alla nuova figura di Procuratore militare aggiunto corrisponda una corrispondente posizione di organico.
  In particolare, le novelle agli articoli 52, 53 e 58 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), inseriscono – tra le funzioni svolte dai magistrati militari – le funzioni semidirettive requirenti di primo grado di procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare, con la conseguente integrazione della composizione degli uffici del pubblico ministero e la individuazione della seconda valutazione di professionalità quale requisito minimo per il conferimento del relativo posto semidirettivo.
  Nel parere reso del Consiglio della magistratura militare che correda il testo trasmesso dal Governo, si evidenzia come tale intervento «viene incontro alle specifiche esigenze della giurisdizione militare (..). Con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, Pag. 6sono stati, infatti, soppressi diversi uffici di primo grado, le sezioni di Verona e Napoli della Corte militare di appello e i relativi uffici della Procura generale militare, sono state ridotte da nove a tre le sedi giudiziarie militari e, conseguentemente, rideterminate le circoscrizioni (..). In conseguenza della modifica normativa sopra richiamata, la previsione della figura del procuratore aggiunto consente di implementare l'organizzazione e l'efficienza delle procure militari, che si trovano ad operare in condizioni del tutto peculiari per una giurisdizione penale, considerata la notevole ampiezza del territorio che rientra nella loro competenza».
  L'articolo 2 riguarda i componenti del Consiglio della magistratura militare.
  Il comma 1, lettera a), numero 1), aumenta il numero dei componenti del CMM da cinque a sette, con l'ingresso di due nuovi membri elettivi, al fine di assicurare la maggioranza della componente elettiva. Attualmente l'organo è infatti composto da due membri di diritto (il Presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, e il Procuratore generale militare presso la Cassazione), un membro «laico», scelto d'intesa tra i Presidenti delle Camere (con funzioni di vice-presidente), e due componenti «togati», eletti tra tutti i magistrati militari. La legge n. 71 del 2022 prevede invece di adeguare la composizione del C.M.M. a quella del Consiglio superiore della magistratura la cui disciplina come noto, prevede per Costituzione, al fine di assicurare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, che la maggioranza dei componenti sia elettiva.
  Il comma 1, lettera a), numero 2) dispone che, a differenza di quanto previsto attualmente, i magistrati componenti il CMM rimangano in ruolo e, qualora collocati fuori ruolo al momento della loro elezioni, vi rientrino, eventualmente anche in sovrannumero, nella sede e nelle funzioni precedenti.
  La relazione illustrativa del provvedimento giustifica tale previsione per l'esiguità del numero complessivo dei magistrati militari (inferiore alle 60 unità). La collocazione fuori ruolo di quattro magistrati, su un numero complessivo così ridotto, rischierebbe – secondo quanto affermato nella relazione illustrativa – di compromettere la funzionalità di questa giurisdizione.
  Sul punto si esprime in senso critico invece il citato parere del Consiglio della magistratura militare secondo cui «tale disposizione non appare in linea con i principi e i criteri fissati nella legge di delega».
  La posizione del CMM si fonda sulla considerazione che il legislatore delegato sia vincolato ad intervenire sulla composizione del CMM – per quanto non espressamente previsto – rinviando alle norme che disciplinano il Consiglio superiore della magistratura, con la clausola «in quanto compatibili». Poiché i componenti di quest'ultimo organo vengono posti in posizione di fuori ruolo per tutta la durata del mandato, una discrasia tra i due sistemi, sarebbe in contrasto con la ratio legis della norma di delega e tale da escludere che tale previsione «si inserisca nell'ambito dei margini di discrezionalità consentiti nell'attuazione della delega».
  Nel medesimo parere si evidenzia altresì l'inopportunità della disposizione nel merito in quanto – alla luce dell'esiguità del numero dei magistrati in organico e della una complessiva struttura giudiziaria – il contemporaneo svolgimento di funzioni giudiziarie e di funzioni consiliari da parte dei componenti elettivi del CMM «potrebbe comportare il rischio concreto di una compromissione dell'indipendenza e dell'autonomia dell'Organo di autogoverno».
  La lettera b) stabilisce, come diretta conseguenza dell'aumento del numero dei componenti, l'innalzamento della maggioranza per l'adozione delle delibere consiliari, da tre voti a quattro.
  Analogamente, la lettera c) punto 1) modifica la composizione della Commissione uffici direttivi del CMM, portandola a cinque componenti (in logo degli attuali tre), di cui tre elettivi (in luogo dell'attuale uno). Si prevede altresì che la commissione sia rinnovata dopo un biennio, per consentire la partecipazione anche del membro togato che non ne abbia fatto parte nei primi due anni.Pag. 7
  La lettera c) numero 2) introduce nell'articolo 64 del citato codice dell'ordinamento militare il comma 2-bis, secondo cui i componenti elettivi del CMM non possono proporre domanda per un ufficio direttivi o semidirettivi nel periodo del mandato e prima che sia trascorso un anno dalla sua cessazione.
  Attualmente, tale termine non è espressamente disciplinata e dunque dovrebbe applicarsi la disciplina prevista per il CSM, che prevede il divieto di proporre tale domanda per un periodo di quattro anni dalla cessazione del mandato. Tale previsione non risulta essere mai stata applicata per il CMM.
  Nella relazione illustrativa del provvedimento in esame si giustifica questa diversa disciplina evidenziando come – in virtù dell'aumento del numero dei suoi componenti togati – si escluderebbero quattro magistrati militari (circa l'8 per centro del totale) dalla possibile platea per l'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.
  Sul punto, anche secondo il citato parere del CMM, limitare ad un solo anno l'esclusione dai concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi in luogo dei 4 anni stabiliti per i componenti elettivi del CSM «consente di evitare gli effetti negativi che si verificherebbero, in ragione della esiguità dell'organico della magistratura militare e dell'esclusione, per i quattro anni della consiliatura e per i quattro anni successivi, di quattro magistrati militari dalla platea dei candidati per [incarichi] direttivi e semidirettivi, e permette un ragionevole contemperamento tra quest'ultimo interesse e la necessità, comunque, di prevedere un limite temporale congruo alla partecipazione del consigliere uscente a procedure concorsuali».
  L'articolo 3 reca le norme di attuazione delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame.
  La previsione stabilisce in particolare la modifica delle piante organiche degli uffici requirenti dei Tribunali di Roma, Verona e Napoli, prevedendo l'istituzione, in ciascuno di tali uffici, di una posizione di procuratore militare aggiunto, con soppressione di una posizione di sostituto procuratore militare, i necessari adeguamenti del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare e di ogni ulteriore disposizione regolamentare e amministrativa incompatibile con le previsioni del provvedimento in esame.
  L'articolo 4 reca una norma di copertura finanziaria, prevedendo che i maggiori oneri per l'aumento delle posizioni elettive all'interno del Consiglio ricadano entro gli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi del Codice dell'ordinamento militare.

  Andrea PELLICINI (FDI), relatore per la II Commissione, nel richiamarsi integralmente alla relazione svolta dal collega relatore, evidenzia come in essa si dà conto delle motivazioni che hanno spinto il legislatore delegato a prevedere la permanenza in ruolo dei magistrati componenti del CMM. In estrema sintesi, si lega tale esigenza all'esiguità dell'organico. Tuttavia, considera molto puntuali le osservazioni del collega Mulè e pertanto è convinto che le osservazioni che emergeranno nel corso delle audizioni saranno particolarmente utili ai fini della predisposizione della proposta di parere.

  Stefano GRAZIANO (PD-IDP) ritiene che le funzioni consiliari e quelle giurisdizionali debbano rimanere distinte. Pertanto, conviene con il relatore Mulè sull'opportunità di ascoltare in audizione anche coloro che ricoprono attualmente i ruoli oggetto dell'intervento normativo.

  Antonino MINARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termine alle 13.55.