CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 maggio 2023
106.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 133

SEDE REFERENTE

  Martedì 9 maggio 2023. – Presidenza del presidente Mirco CARLONI. Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Patrizio Giacomo La Pietra.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
C. 752 Carloni.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 marzo 2023.

  Mirco CARLONI, presidente, ricorda che sul provvedimento in esame è stato svolto un breve ciclo di audizioni. Ricorda, altresì, che il 14 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative al provvedimento in esame.
  Al riguardo, comunica che sono state presentate 106 proposte emendative (vedi allegato 1), in relazione alle quali non sono da ravvisare profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.
  Avverte, altresì, che le proposte emendative Nevi 3.2 e 3.10, Davide Bergamini 3.13, Gatta 6.2, Nevi 10.1 nonché gli articoli aggiuntivi Gatta 4.01, 4.02, 10.03 e Nevi 6.02, 10.01,10.02 sono stati ritirati dai presentatori.
  Chiede al relatore, onorevole Pierro, e al rappresentante del Governo, di esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

  Attilio PIERRO (LEGA), relatore, invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Caramiello 1.1. in quanto introduce finalità già implicite nella politica agricola nazionale ed europea, legate alla sostenibilità ambientale e al benessere degli animali, non specifiche, tuttavia, dell'imprenditoria giovanile agricola.
  Sugli identici emendamenti Vaccari 2.1 e Nevi 2.2 nonché sull'emendamento Caramiello 2.3, vertenti sulla questione relativa Pag. 134al limite d'età per la definizione di giovane imprenditore agricolo, esprime parere favorevole a condizione che siano riformulati nel modo che segue: Al comma 1, lett. a) sostituire la parola: «quaranta» con le seguenti: «il compimento del quarantunesimo anno d'età».
  Invita al ritiro dell'emendamento Vaccari 3.1, esprimendo, altrimenti, parere contrario, in quanto in relazione alla riformulazione che proporrà a seguire del comma 2 dell'articolo 3, ISMEA diventa il soggetto responsabile del procedimento di gestione del Fondo e assicurerà di conseguenza ogni coerenza necessaria con gli strumenti finanziari esistenti e operativi assegnati all'Istituto.
  Quanto all'emendamento Caramiello 3.3 e agli identici emendamenti Vaccari 3.4 e Cerreto 3.5, che intervengono sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 3, esprime parere favorevole a condizione che vengano così formulati:

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

   «2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate dall'ISMEA a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, previa presentazione di un apposito piano d'investimenti e sviluppo dell'attività imprenditoriale agricola caratterizzato da innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione, di allevamento o di selvicoltura e alle attività di manutenzione e sistemazione del territorio».

  Invita al ritiro dell'emendamento Castiglione 3.6 in quanto la proposta emendativa presentata risulta superata dalla nuova formulazione del comma 2 testé formulata.
  In ordine agli emendamenti Castiglione 3.7 e 3.8, invita il presentatore al ritiro degli stessi in quanto nella nuova formulazione del comma 2 proposta è prevista la presentazione di un piano d'investimenti dell'attività agricola per la quale viene richiesto il finanziamento.
  Invita al ritiro dell'emendamento Vaccari 3.9, e diversamente, esprime su di esso parere contrario, in quanto, richiedendo che si tenga conto anche degli interventi di sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori in ambito PAC e ISMEA, l'emendamento sembra poter limitare, anche se in modo non voluto, l'operatività dello strumento istituito con la proposta di legge in esame.
  Invita al ritiro, altrimenti, esprime parere contrario, dell'emendamento Castiglione 3.11 che prevede una procedura diversa in ordine alla gestione delle risorse di cui al Fondo previsto dall'articolo 3.
  Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Caramiello 3.12 in quanto limita la concessione dei contributi al pagamento delle garanzie creditizie da parte dei fondi pubblici a sostegno dei finanziamenti bancari.
  Invita al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario, dell'emendamento Vaccari 3.14, in quanto esso limita l'intervento del Fondo al solo acquisto di terreni, sopprimendo gli ulteriori interventi previsti dalle lettere b), c) e d).
  Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Caramiello 3.15, che, in coerenza con quanto previsto dall'emendamento a sua stessa firma 1.1., specifica, al comma 3, lettera b), che l'acquisto di beni strumentali debba interessare, tra gli altri, anche quelli destinati al raggiungimento di una maggiore sostenibilità ambientale e tutela del benessere animale, obiettivi che non sono in alcun modo esclusi e, quindi, devono ritenersi compresi nella dizione normativa.
  Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario sull'emendamento Caramiello 3.17, in quanto volto a sopprimere le lettere c) e d) del comma 3, che prevedono la destinazione dei fondi ad interventi per l'ampliamento dell'unità minima produttiva e per l'acquisto di complessi aziendali già operativi.
  Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Vaccari 3.18, in quanto riferito alla necessità di istruttoria da parte di Ismea che non ha più ragion d'essere garantita, dal momento che allo stesso istituto è attribuito il compito primario della gestione dei fondi.
  Invita al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario, dell'emendamento VaccariPag. 135 3.19 in quanto l'erogazione di fondi ad imprenditori agricoli in regime di part time non risulta in linea con quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile.
  Invita quindi al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario, dell'emendamento Vaccari 3.20.
  Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo 3.01 Vaccari, in quanto interviene in merito ad una tematica, quella relativa ai gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali, che può essere affrontata nell'ambito dell'esame della proposta di legge sull'agricoltura contadina.
  Invita al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario dell'emendamento Caramiello 4.1, volto ad inserire una nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 4 della proposta che non si ritiene preferibile rispetto a quella contenuta nel testo del provvedimento.
  Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Caramiello 4.2, Castiglione 4.3, Vaccari 4.4, Davide Bergamini 4.5, Nevi 4.6, Cerreto 4.7 e Caretta 4.8, volti a specificare, al comma 2, che il limite dei tre anni precedenti relativi ad altro esercizio di attività si riferisce esclusivamente a quella agricola.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Castiglione 5.1 a condizione che venga riformulato nei seguenti termini, anche in considerazione di quanto contenuto in parte nell'emendamento Vaccari 8.1:

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. I contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di fondi rustici di valore non superiore a 200.000, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, sono assoggettati ad onorari notarili ridotti al 50 per cento».

  Invita al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario, dell'emendamento Caramiello 6.1 in quanto amplia la platea dei beneficiari relativa all'esonero dagli obblighi contributivi.
  Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.01 Davide Bergamini, che attribuisce un credito di imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e sviluppo dei giovani imprenditori agricoli.
  Invita al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario, sulla proposta emendativa Caramiello 7.2 in quanto introduce una specificazione che non risulta necessaria.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Caramiello 7.2, il quale prevede la cumulabilità della misura prevista dall'articolo 7 – credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – con il cumulo con il credito d'imposta per beni strumentali nuovi di cui alla legge 178 del 2000.
  In ordine agli identici emendamenti Vaccari 7.3 e Cerreto 7.4 e agli identici emendamenti Davide Bergamini 7.5 e Caretta 7.6, esprime parere favorevole a condizione che essi siano riformulati nei seguenti termini:

  All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;

   al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «60 milioni» e sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025»;

   dopo il comma 3, inserire il seguente:

    3-bis All'articolo 1, comma 1060, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «del secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quinto anno».

  Esprime parere favorevole sull'emendamento La Salandra 7.7 che aggiunge la formazione tra le spese che possono usufruire del credito d'imposta e prevede come obiettivi degli investimenti in esame anche il miglioramento della qualità della produzione.
  Invita al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario, dell'emendamento Caramiello 7.8, in linea con i pareri contrari già Pag. 136espressi sugli emendamenti Caramiello 1.1 e 3.15 vertenti sulla stessa questione.
  Invita al ritiro, esprimendo, altrimenti, parere contrario, dell'emendamento Vaccari 8.1 che intende introdurre una diversa formulazione delle agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate rispetto a quella- ritenuta preferibile- contenuta nel testo dell'articolo 8. Ricorda in proposito, comunque, che una parte dell'emendamento, relativo al dimezzamento degli onorari notarili è divenuta parte della riformulazione proposta in ordine all'emendamento Castiglione 5.1
  Esprime parere favorevole sull'emendamento La Salandra 9.1 purché riformulato nel modo che segue: al comma 1, dopo le parole «l'oleoturismo e le fattorie didattiche» aggiungere le seguenti: «o di promozione sociale».
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Caramiello 9.2 che fa salva la possibilità di optare per la determinazione del reddito secondo la modalità ordinaria in alternativa a quanto previsto nel comma 1, e sull'articolo aggiuntivo 9.01 Nevi, purché riformulato in modo che l'articolo aggiuntivo 15-bis che si intende aggiungere al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 venga modificato nei seguenti termini:

   al comma 1 le parole: «possono assumere in appalto da» siano sostituite dalle seguenti: «possono stipulare contratti di appalto con»;

   i commi 2 e 3 siano soppressi.

  Esprime parere favorevole all'emendamento Caramiello 10.2.
  Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Nevi 10.3 purché riformulato come gli identici emendamenti Davide Bergamini 10.5 e Caretta 10.6 di cui raccomanda l'approvazione.
  Invita, altresì, al ritiro, esprimendo, diversamente parere contrario, sull'emendamento Vaccari 10.4, in quanto sopprime il comma 2 che è conseguenziale a quanto previsto dal comma 1.

  Il sottosegretario Patrizio Giacomo LA PIETRA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Mirco CARLONI, presidente, avverte che la Commissione passerà ora alla votazione delle proposte emendative, a partire da quelle riferite all'articolo 1.

  Alessandro CARAMIELLO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.1.

  Mirco CARLONI, presidente, avverte che la riformulazione proposta degli identici emendamenti Vaccari 2.1 e Nevi 2.2 nonché dell'emendamento Caramiello 2.3 è stata accettata dai presentatori.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Vaccari 2.1 e Nevi 2.2 nonché l'emendamento Caramiello 2.3 come riformulati in identico testo (vedi allegato 2).

  Stefano VACCARI (PD-IDP) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.1.

  Mirco CARLONI, presidente, avverte che la riformulazione in identico testo dell'emendamento Caramiello 3.3 nonché degli identici emendamenti Vaccari 3.4 e Cerreto 3.5 è stata accettata dai presentatori.

  La Commissione approva l'emendamento Caramiello 3.3 nonché gli identici emendamenti Vaccari 3.4 e Cerreto 3.5, come riformulati in identico testo (vedi allegato 2).

  Mirco CARLONI, presidente, avverte che gli emendamenti Castiglione 3.6, 3.7 e 3.8, Vaccari 3.9, Castiglione 3.11, Caramiello 3.12, Vaccari 3.14, Caramiello 3.15 e 3.17 e Vaccari 3.18 sono stati ritirati dai presentatori.

  Stefano VACCARI (PD-IDP) insiste affinché gli emendamenti a sua prima firma 3.19 e 3.20 siano posti in votazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vaccari 3.19 e 3.20.

  Stefano VACCARI (PD-IDP) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.01, evidenziando come nel corso delle interlocuzioni con il relatore era Pag. 137emersa la disponibilità ad inserire la questione della gestione collettiva dei terreni nel provvedimento in esame.

  Attilio PIERRO (LEGA), relatore, chiarisce che a seguito di ulteriori valutazioni si è ritenuto preferibile affrontare la tematica richiamata della gestione collettiva dei terreni nell'ambito di un provvedimento diverso quale, ad esempio, quello relativo all'agricoltura contadina, all'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione.

  Stefano VACCARI (PD-IDP) dichiara la disponibilità a ritirare l'articolo aggiuntivo in esame qualora sia confermata l'intenzione della maggioranza a trattare il tema sollevato anche nell'ambito di un diverso provvedimento.

  Mirco CARLONI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Vaccari 3.01 è stato ritirato essendo stata valutata l'opportunità di trattare l'argomento della gestione collettiva dei terreni da parte di gruppi di interesse nell'ambito della proposta di legge sull'agricoltura contadina.

  Alessandro CARAMIELLO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.1

  La Commissione approva gli identici emendamenti Caramiello 4.2, Castiglione 4.3, Vaccari 4.4, Davide Bergamini 4.5, Nevi 4.6, Cerreto 4.7 e Caretta 4.8 (vedi allegato 2).

  Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE) dichiara di accettare la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 5.1.

  Stefano VACCARI (PD-IDP) chiede di poter sottoscrivere l'emendamento Castiglione 5.1 come riformulato, che riprende in parte i contenuti dell'emendamento 8.1 a sua prima firma.

  Mirco CARLONI, presidente, avverte che l'emendamento Castiglione 5.1, come riformulato, è sottoscritto da tutti i componenti dei gruppi presenti alla seduta odierna.

  La Commissione approva l'emendamento Castiglione 5.1 come riformulato (vedi allegato 2).

  Alessandro CARAMIELLO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 6.1.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 6.01 Davide Bergamini (vedi allegato 2).

  Alessandro CARAMIELLO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 7.1.

  La Commissione approva l'emendamento Caramiello 7.2 (vedi allegato 2).

  Mirco CARLONI, presidente, avverte che la riformulazione in identico testo degli identici emendamenti Vaccari 7.3 e Cerreto 7.4 nonché degli identici emendamenti Davide Bergamini 7.5 e Caretta 7.6 è stata accolta dai presentatori.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Vaccari 7.3 e Cerreto 7.4 e gli identici emendamenti Davide Bergamini 7.5 e Caretta 7.6, tutti come riformulati in identico testo, nonché l'emendamento La Salandra 7.7 (vedi allegato 2).

  Alessandro CARAMIELLO (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 7.8.

  Stefano VACCARI (PD-IDP) insiste perché sia posto in votazione l'emendamento a sua prima firma 8.1, il cui contenuto solo in parte è stato recepito nell'emendamento 5.1 Castiglione come riformulato.

  La Commissione respinge l'emendamento Vaccari 8.1, per la parte non assorbita dall'emendamento Castiglione 5.1 come riformulato.

  Giandonato LA SALANDRA (FdI) dichiara di accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 9.1.

Pag. 138

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento La Salandra 9.1 come riformulato nonché l'emendamento Caramiello 9.2 (vedi allegato 2).

  Raffaele NEVI (FI-PPE) dichiara di accettare la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.0.1.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Nevi 9.01 come riformulato.

  Raffaele NEVI (FI-PPE) dichiara di accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento Nevi 10.3.

  Mirco CARLONI, presidente, pone in votazione gli identici emendamenti avverte che Nevi 10.3 come riformulato, Davide Bergamini 10.5 e Caretta 10.6. (vedi allegato 2).

  Mirco CARLONI, presidente, avverte che l'esame degli articoli e delle restanti proposte emendative proseguirà nella prossima settimana quando il Governo farà pervenire i prescritti pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
C. 165 Fornaro e Vaccari.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cristina ALMICI (FDI), relatrice, riferisce che la proposta di legge in esame si compone di 12 articoli e reca disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina.
  Segnala che la proposta di legge in esame ha un contenuto analogo a quello del testo unificato delle proposte di legge A.C. 1825 Cunial, A.C. 1968 Fornaro e A.C. 2905 Cenni, recante disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dell'agricoltura contadina, il cui iter legislativo, iniziato nel corso della XVIII legislatura, non è stato concluso.
  L'articolo 1 ne descrive l'oggetto e le finalità.
  In particolare, il comma 1 individua l'oggetto nella tutela e nella valorizzazione dell'agricoltura contadina.
  Il comma 2 statuisce che il sostegno all'agricoltura contadina è diretto alla promozione dell'agroecologia e al contrasto e alla prevenzione dello spopolamento delle aree montane e di quelle marginali di pianura.
  Evidenzia che le finalità dalla suddetta proposta di legge – elencate nel comma 3 – consistono: nella promozione dell'agroecologia, di una gestione sostenibile del suolo e di un uso collettivo della terra; nel riconoscimento e nella valorizzazione delle diversità in agricoltura; nella diffusione della conoscenza di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale e al rispetto e alla protezione del suolo; nel contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati; nel sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari e la conseguente drastica riduzione del numero delle aziende agricole forestali e pastorali-zootecniche; nella valorizzazione del ruolo dell'agricolture «contadino», nonché di quello «custode» – ai sensi della legge n. 194 del 2015 – in quanto soggetti attivi nella protezione e tutela dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la selvicoltura, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.
  In proposito, ricorda che, ai sensi della legge n. 194 del 2015, sono definiti «agricoltori custodi» gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le Pag. 139modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Rammenta, inoltre, che il terzo comma della disposizione in esame, nel richiamare le finalità sopra elencate fa riferimento, tra gli altri, ai 10 elementi dell'agroecologia (The 10 elements of agroecology guiding the transition to sustainable food and agricultural systems) approvati dalla FAO (Food and Agriculture Organization) nella 163° sessione. L'agroecologia è definita sulla base di 10 principi, tra loro interdipendenti, che sono: diversità, co-creazione e condivisione di conoscenze, sinergie, efficienza, resilienza, riciclo, valori umani e sociali, cultura e tradizioni alimentari, governance responsabile ed economia circolare e di solidarietà.
  L'articolo 2 definisce, al comma 1, i requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere posseduti dalle aziende agricole contadine, descrivendone, tra gli altri, il modello societario, i modelli di produzione nonché le modalità di trasformazione e di commercializzazione dei beni prodotti.
  In particolare, si qualificano aziende agricole contadine quelle che: sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci della cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori; praticano modelli produttivi agroecologici, favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione colturale nonché le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente del pascolo anche curando anche il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali; favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali; trasformano le materie prime prodotte nell'azienda non avvalendosi di processi di lavorazione automatizzate, avvalendosi, piuttosto di metodologie tradizionali locali; producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari, destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali da svolgersi in ambito locale; rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile o delle forme associative o cooperative.
  Al comma 2, è contenuta la definizione di agricoltori contadini, da intendersi come i proprietari o conduttori di terreni agricoli che esercitano su di essi attività agricola non in via prevalente, ai sensi di quanto descritto dai commi 2 e 4 del precedente articolo 2.
  Il comma 3 dispone che le aziende agricole contadine possano costituire associazioni, consorzi agrari e avvalersi della collaborazione di enti e di università, nonché svolgere attività di agricoltura sociale.
  I successivi commi da 4 a 8, estendono alle aziende agricole contadine alcune disposizioni volte a favorire tale tipologia di aziende (prelazione agraria, diritto al 2 risarcimento da fauna selvatica, nonché misure volte a favorire la vendita dei prodotti proveniente da filiera corta).
  L'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (rectius, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) del Registro dell'Agricoltura contadina, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che possono iscriversi nel Registro, le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini che autocertifichino il possesso dei requisiti descritti dal precedente articolo 2, precisando, inoltre, che l'iscrizione ha durata triennale, rinnovabile. Il comma 3 sancisce l'obbligo di comunicazione delle variazioni di titolarità dei terreni iscritti nel predetto Registro (da comunicarsi entro sessanta giorni dalla data in cui si verifica il cambiamento di titolarità).
  L'articolo 4 reca disposizioni in materia di semplificazione delle norme concernenti la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina. La stessa disposizione prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, le regioni disciplinino le materie sopra citate, individuando, gli ambiti di intervento delle stesse nel rispetto dei principi stabiliti da un decreto Pag. 140del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (rectius, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), da emanarsi – di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni –, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.
  L'articolo 5 prevede la possibilità di individuare, nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune, una misura nazionale specifica da far valere nei programmi di sviluppo rurale a favore di determinate categorie di aziende agricole contadine. È precisato che tale misura consiste nell'attribuzione di un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  Ricorda in proposito, che il Piano strategico italiano della PAC 2023-27 è stato approvato il 2 dicembre 2022 con Decisione di esecuzione della Commissione europea (C(2022) 8645 final). Rispetto al passato un elemento di novità è costituito dalla circostanza che per la prima volta tutti gli strumenti finanziabili attraverso il FEAGA e il FEASR rientrano in un unico documento di programmazione a livello nazionale, che delinea una strategia unitaria per il settore agricolo, agro-alimentare e forestale italiano. Le risorse a disposizione del settore agro-alimentare e forestale e delle aree rurali ammontano a circa 37 miliardi di euro in 5 anni, di cui 28 miliardi circa a valere sul bilancio UE e circa 9 miliardi a valere sul finanziamento nazionale.
  L'articolo 6 reca disposizioni in materia di recupero e valorizzazione di terreni e beni agricoli abbandonati. In particolare, è previsto che al fine di conservare il suolo dei terreni agricoli, le regioni possono censire, ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine e assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie, tenendo conto di alcuni principi come, ad esempio, quello di accordare preferenza alle aziende agricole contadine il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.
  Ricorda, in proposito, che ai sensi della legge n. 440 del 1978 si considerano abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agricole.
  La legge richiamata attribuisce alle Regioni il compito di: emanare norme, secondo i principi e i criteri stabiliti dalla legge sopra richiamata, volte al recupero produttivo delle terre abbandonate anche al fine di salvaguardare gli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente; individuare nei territori di loro competenza le terre che risultano abbandonate e definire i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale; determinare le norme e le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate, nonché le norme e le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto della avvenuta classificazione; assegnare per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata. In materia ricordo, inoltre, il decreto-legge n. 91 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge, 3 agosto del 2017, n. 123) che disciplina all'articolo 3, la Banca delle terre abbandonate o incolte individuando una specifica procedura per la valorizzazione dei terreni abbandonati o incolti che si trovano in alcune regioni del Sud Italia.
  L'articolo 7, in materia di gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili, assegna una serie di attribuzioni ai comuni.
  Più nel dettaglio i comuni: con riferimento ai terreni silenti, per i quali i proprietari e gli altri titolari di diritti reali non sono individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria effettuano, almeno ogni due anni, la ricognizione del catasto dei terreni per ciascuna particella catastale (comma 1); tengono un registro dove tali terreni sono censiti (comma 2); nelle more dell'individuazione del proprietario o di Pag. 141altri titolari di diritti reali su tali terreni, possono gestire direttamente il bene, oppure autorizzare i proprietari di terreni confinanti a svolgere specifiche attività funzionali (pascolo, pulizia dei rovi, raccolta dei frutti) (comma 3). Tali attività non costituiscono, titolo o presupposto per l'acquisto di diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o su porzioni di esso e sono esclusi gli immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno (comma 4). L'individuazione o la ricomparsa del proprietario del terreno individuato dalla particella catastale o di altro titolare di diritto reale sopra di esso determina la cancellazione del terreno dal registro di cui al comma 2 e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari di terreni confinanti (comma 5).
  L'articolo 8, in materia di associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura e la silvicoltura, assegna ai comuni, singoli o associati, la facoltà di creare associazioni volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, compresa quella contadina, e la silvicoltura, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti ed effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture (comma 1). Tra le finalità dell'accorpamento perseguite attraverso le associazioni si ricordano: l'allevamento allo stato brado e la pastorizia; la conservazione e gestione della biodiversità; la prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico; il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani (comma 2) e infine creare opportunità di occupazione (comma 4). Inoltre, le associazioni – che possono essere costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari – hanno una serie di facoltà, tra cui, stipulare una convenzione con il comune; individuare i terreni agricoli e forestali per i quali non è noto il proprietario; redigere e attuare piani di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni, svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria; stipulare contratti di affitto o comodato d'uso (comma 3).
  L'articolo 9 prevede l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina che è individuata nella giornata dell'11 novembre. La stessa disposizione stabilisce che, in occasione della citata Giornata nazionale possono essere organizzati, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione finalizzate a diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina. È poi previsto che la predetta giornata non è considerata giorno festivo (articolo 2, L. n. 260/1949).
  L'articolo 10 stabilisce l'istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine con decreto interministeriale – adottato dal Ministro della cultura di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora MASAF) – sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1). Inoltre la Rete è composta da centri di documentazione, fondazioni enti e istituti pubblici e privati e musei (comma 2); svolge le seguenti attività: raccogliere esperienze relative ad innovazioni sostenibili; prevedere percorsi culturali, turistici ed enogastronomici; promuovere la cultura e la tradizione contadina: (comma 3); può collaborare con i comuni e con le associazioni che ne facciano richiesta (comma 4).
  L'articolo 11 reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente provvedimento siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'articolo 12, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria e indica la data di entrata in vigore della presente proposta di legge (1° gennaio 2022).

Pag. 142

  Stefano VACCARI (PD-IDP) chiede alla presidenza se sia possibile svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento appena illustrato, preannunciando che segnalerà alcuni nominativi.

  Mirco CARLONI, presidente, accogliendo la richiesta avanzata dal collega Vaccari, invita i rappresentanti dei gruppi a segnalare alla presidenza i nominativi dei soggetti che ritengono opportuno ascoltare sul provvedimento in esame.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 9 maggio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.