CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 maggio 2023
102.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 88

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 2 maggio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici.
Atto n. 41.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte, altresì, che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame è fissato per sabato 20 maggio prossimo.
  Cede quindi la parola alla relatrice, on. Matteoni, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

  Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, concernente il regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici».
  Al riguardo ricorda che gli istituti storici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005 sono: l'Istituto storico italiano per il medioevo, l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, l'Istituto italiano per la storia antica, l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, l'Istituto italiano di numismatica e la Domus Mazziniana.
  Evidenzia, preliminarmente, che lo schema di decreto in esame è stato redatto – come riportato nella relazione illustrativa e negli altri atti di accompagnamento del provvedimento – al fine precipuo di dare attuazione alla sentenza del TAR del Lazio 4 febbraio 2015, n. 2106, avverso cui Pag. 89non è stato proposto appello e dunque definitiva, che ha riguardato le modalità di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della Giunta centrale per gli studi storici e dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica di ciascuno dei suddetti istituti storici, indicate nel regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005, nelle parti investite dalla pronuncia del giudice amministrativo.
  Segnala che lo schema di decreto in esame si compone di 4 articoli di cui, qui di seguito, illustra sinteticamente i contenuti, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per un'analisi più approfondita dei contenuti del provvedimento.
  L'articolo 1 reca una serie di modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2055, n. 255.
  In particolare con la lettera a): 1) viene sostituito il comma 3 dell'articolo 2 relativo all'incarico di presidente della Giunta. La modifica è essenzialmente volta al fine di vincolare il Ministro della cultura, che attualmente ha in materia un'ampia discrezionalità a nominare il Presidente scegliendo tra esperti di riconosciuta fama ovvero tra professori universitari di prima fascia ovvero tra studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca; si dispone, altresì, che il presidente duri in carica 5 anni e che possa essere confermato una sola volta; si dispone, inoltre, la decadenza dall'incarico al momento del collocamento in quiescenza, in analogia con quanto previsto per tutti i componenti degli organi della Giunta medesima e degli istituti della rete scientifica; 2) si sostituisce il comma 4 dell'articolo 2, relativamente alla nomina degli esperti facenti parte del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. In particolare si prevede che i quattro esperti, scelti tra le medesime categorie richiamate alla lettera a), siano nominati dal Ministro della cultura nell'ambito di terne di candidati (una per ciascun candidato), indicate congiuntamente dal presidente della Giunta e dai direttori degli istituti della rete. Gli esperti durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati solo una volta.
  Con la lettera b) si interviene sull'articolo 3: 1) il comma 4 è interamente sostituito prevedendo la nomina del direttore con decreto del Ministro della cultura nell'ambito di una terna di candidati designati dal presidente e dagli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta, individuati tra le medesime categorie richiamate alle precedenti lettere a) e b); 2) Il comma 6 è interamente sostituito e dispone che il consiglio direttivo e di consulenza scientifica dei singoli Istituti sia nominato dal Ministro della cultura e sia costituito da quattro componenti, oltre al direttore. I membri sono scelti tra terne di candidati per ciascuna posizione, individuate dal Consiglio di amministrazione della Giunta, e durano in carica cinque anni, potendo essere confermati una sola volta, uniformandoli alla durata del mandato degli esperti componenti il Consiglio di amministrazione della Giunta; 3) il nuovo comma 9 dell'articolo 3 prevede che, in considerazione delle peculiari strutture associative dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano e della Domus Mazziniana, gli statuti e regolamenti di organizzazione e funzionamento di tali istituti siano predisposti in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alle nomine del direttore e dei consiglieri ed ai requisiti professionali per esse stabiliti dai commi 4 e 6 del medesimo articolo 3, fermo restando il rispetto del canone dell'autonomia scientifica degli istituti stessi.
  Con la lettera c) si inserisce il nuovo articolo 3-bis in materia di formazione delle terne di candidati: Il meccanismo prescelto prevede che il Ministero della cultura pubblichi un apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero per la manifestazionePag. 90 di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Le candidature sono trasmesse alla Giunta per l'individuazione delle terne da sottoporre al Ministro che provvede alla nomina.
  Con la lettera d) si interviene sull'articolo 6: 1) viene innanzitutto aggiornata la rubrica dell'articolo, attualmente dedicata, atteso il contenuto della norma, al solo coordinatore amministrativo. Infatti, ai sensi del comma 2, come modificato dal regolamento in esame, il coordinatore sarà coadiuvato da tre funzionari. La rubrica della norma è stata pertanto conseguentemente modificata; 2) il comma 1 è modificato al solo fine di correggere un refuso presente nel testo vigente (alla parola «eventuali»); 3) il comma 2 è modificato al fine di prevedere che il coordinatore sia coadiuvato da altri tre funzionari amministrativi scelti tra i dipendenti degli istituti della rete, inserendo a tal fine un ultimo periodo; 4) è introdotto il comma 2-bis, ai sensi del quale, quando non è possibile far fronte con personale in servizio presso gli Istituti della rete alle esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il coordinatore amministrativo e i tre funzionari amministrativi sono individuati con procedure di comando o distacco.
  Con la lettera e) si inserisce il nuovo articolo 6-bis al fine di rendere esplicito che gli incarichi di Presidente e di consigliere di amministrazione della Giunta storica nazionale, di direttore e di componente del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli istituti della rete sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti previsti dalla normativa vigente, poste a carico dei bilanci della Giunta e dei singoli Istituti di rispettiva appartenenza.
  L'articolo 2 dello schema di decreto reca le disposizioni finanziarie.
  Il comma 1 prevede che dall'attuazione del regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2-bis.
  Conseguentemente, il comma 2 reca la copertura finanziaria della predetta disposizione, chiarendo che agli oneri derivanti dal citato articolo 6, comma 2-bis, per l'individuazione del coordinatore e dei tre funzionari amministrativi si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della cultura, comunque entro il limite massimo di 200.000 euro annui, a decorrere dal 2023.
  Infine, il comma 3 prevede che l'Amministrazione provvede alle restanti attività previste dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 3 reca disposizioni transitorie volte ad evitare, prevedendo una costituzione graduale dei vari organi, che si verifichi nuovamente il cosiddetto effetto ghigliottina determinato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005 e censurato dalla sentenza n. 2106 del 2015 del T.A.R. per il Lazio.
  Segnala che, in particolare al fine di garantire la continuità degli organi direttivi, il comma 1 detta una disposizione transitoria, in base alla quale i membri degli organi della Giunta e degli istituti restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi che avverrà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.
  Il comma 2 chiarisce le modalità di nomina in sede di prima applicazione secondo le modifiche introdotte dal presente regolamento, prevedendo una tempistica compatibile con la presentazione delle terne di candidati al Ministro della cultura.
  Infine, il comma 3, prevede che, fino al 31 dicembre 2023, qualora non sia possibile provvedere all'individuazione del coordinatore amministrativo e dei tre funzionari amministrativi ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, i predetti incarichi possono essere conferiti, previa delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  Chiarisce, inoltre, che la disposizione prevede altresì limiti massimi di retribuzione per ciascun incarico, fissati nel massimo di 70.000 euro annui lordi per il coordinatore amministrativo e di 43.000 Pag. 91euro annui lordi per ciascun funzionario amministrativo, comunque entro il complessivo limite massimo di spesa di 200.000 euro annui, come previsto dalla copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2.
  L'articolo 4 provvede, per ragioni di coordinamento, all'abrogazione dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005.
  Al riguardo ricorda che il citato articolo 4 prevede che le nomine di competenza dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali (ora Ministro della cultura), ad eccezione di quelle previste dall'articolo 2, comma 8 (relative ai componenti del collegio dei revisori dei conti), sono effettuate tra i docenti universitari di ruolo di scienze storiche e discipline affini o tra gli studiosi di chiara fama delle medesime materie. La nomina di due (dei quattro) esperti di cui all'articolo 2, comma 4, è effettuata dal Ministro (della cultura) nell'ambito di due terne di nominativi proposte dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale. Per le nomine di due (su quattro) dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica della medesima Giunta (cui si aggiunge il direttore), di cui all'articolo 3, comma 6, la terna di nominativi è proposta dal direttore dell'Istituto e trasmessa all'allora Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale.

  Federico MOLLICONE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.