CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 marzo 2023
74.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 131

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 7 marzo 2023.

Audizione della professoressa Fiammetta Salmoni, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE (COM(2022)583 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del vicepresidente Gianfranco ROTONDI.

  La seduta comincia alle 18.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.
C. 770 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Salvatore CAIATA (FDI), relatore, sottolinea preliminarmente come l'Accordo si ponga in linea con quanto previsto dalla recente legge n. 91 del 2021, che istituito una Zona economica esclusiva (ZEE) oltre il limite esterno del mare territoriale, che nell'autorizzare l'istituzione della ZEE oltre il limite esterno del mare territoriale ha, altresì, demandato l'individuazione dei Pag. 132limiti esterni di tale zona ad appositi accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia.
  Fa presente che, nello specifico l'articolo 1 della legge n. 91 del 2021 ha previsto che all'istituzione della ZEE, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provveda con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. I limiti esterni della ZEE sono determinati sulla base di accordi con i richiamati Stati, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione.
  Ricorda che la ZEE è una delle zone marittime di pertinenza dello Stato costiero, riconosciute dal diritto internazionale. In tale zona il diritto internazionale attribuisce allo Stato costiero diritti sovrani relativi alla gestione ed allo sfruttamento delle risorse, biologiche e non, della colonna d'acqua (la pesca) e dei fondali marini (risorse minerarie, depositi di gas e di idrocarburi), ma anche diritti connessi con la conduzione di altre attività economiche, come la produzione di energie rinnovabili a partire dall'acqua, dalle correnti marine o dai venti, e di ricerca scientifica, nonché diritti e doveri di protezione dell'ecosistema marino.
  Evidenzia come la ZEE rivesta una grande importanza sul piano economico e produttivo e come gli Stati terzi mantengano alcuni diritti, relativi alla libertà di navigazione e di sorvolo ed alla posa di cavi sottomarini a fini di comunicazione; possono anche avere accesso, sulla base di accordi con lo Stato costiero, ad un quantitativo di pesca stabilito da quest'ultimo.
  Quanto ai contenuti dell'Accordo, rileva che nel preambolo le Parti si dichiarano consapevoli della necessità di delimitare esattamente le zone marittime sulle quali gli Stati hanno titolo ad esercitare, rispettivamente, i diritti sovrani e la propria giurisdizione nel rispetto del diritto internazionale, ed in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, alla quale l'Italia e la Croazia entrambe aderiscono, riaffermando la validità degli accordi bilaterali dell'8 gennaio 1968 e del 2 agosto 2005 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali.
  Osserva che l'articolo 1, comma 1, richiama espressamente i gli accordi del 1968 e del 2005 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime, mentre il comma 2 esplicita le coordinate della linea di confine, attualizzandole al sistema di coordinate geografiche geodetico attualmente utilizzato nella cartografia.
  Segnala che, per quanto attiene alla definizione della linea di delimitazione nel punto di congiunzione tra Italia, Croazia e Montenegro, l'intesa rinvia la sua definizione ad un accordo successivo da raggiungere con quest'ultimo Paese (comma 3).
  Fa presente che, in base all'articolo 2, si salvaguardano dagli effetti dell'Accordo le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione europea in materia; i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati dalle parti nella propria ZEE in conformità all'articolo 56 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare nonché le disposizioni dell'articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella ZEE.
  Passando all'illustrazione dell'articolo 3, comma 1, ricorda che esso contiene l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo attraverso i canali diplomatici. Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che qualora tale controversia non si risolva nel termine di quattro mesi, la controversia medesima dovrà essere deferita, di comune accordo tra le Parti, alla Corte internazionale di giustizia o ad ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso.
  Rammenta che l'articolo 4 prevede che l'Accordo sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumentiPag. 133 di ratifica e che il disegno di legge contiene le consuete disposizioni previste dai provvedimenti di ratifica, concernenti l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché la clausola di invarianza finanziaria.
  Preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, dal momento che il provvedimento non reca profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.
(Parere alle Commissioni VII e IX).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Gianfranco ROTONDI (FDI), presidente, in sostituzione del relatore Giglio Vigna, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che il provvedimento si pone in linea di continuità con i lavori svolti dalle Commissioni Riunite VII Cultura e IX Trasporti della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, e riproponga i contenuti di un testo unificato adottato riproponendo il contenuto di testo unificato adottato come testo base nella seduta del 10 maggio 2022.
  Segnala che l'articolo 1 è intitolato ai princìpi della disciplina, intestando alla Repubblica una serie di compiti e iniziative riguardanti la promozione e la tutela della proprietà intellettuale, la tutela del diritto d'autore, e diritti connessi, da ogni violazione e da ogni illecito, nonché la previsione di forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere maggiormente efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.
  Fa presente che l'articolo 2 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza. Più nel dettaglio, l'AGCOM può ordinare ai prestatori di servizi, ivi inclusi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi illecitamente, mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP.
  Evidenzia in particolare che, in sede di adozione di tale provvedimento, l'AGCOM ordina altresì il blocco futuro di ogni nome di dominio, sotto dominio o indirizzo IP che, attraverso modifiche del nome, della declinazione o dell'estensione, tenti di aggirare il divieto, consentendo ugualmente l'accesso ai medesimi contenuti, o comunque a contenuti della stessa natura (commi 1 e 2).
  Osserva che, nei casi di gravità e urgenza, in cui la violazione abbia ad oggetto contenuti trasmessi in diretta o ad essi assimilabili, è l'AGCOM ad ordinare ai prestatori di servizi il blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP, adottando a tal fine un provvedimento di natura cautelare, senza contraddittorio, su richiesta del titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065. È l'AGCOM stessa, inoltre, in sede di disciplina del relativo procedimento cautelare abbreviato, a definire gli strumenti di reclamo a cui il soggetto destinatario del provvedimento può far ricorso (comma 3).
  Segnala inoltre che i soggetti legittimati ad avanzare la richiesta di blocco all'AGCOM sono il titolare dei diritti o i suoi aventi causa (comma 4) e che, a tal fine, essi devono altresì allegare la documentazione relativa.Pag. 134
  Rileva altresì che i provvedimenti inibitori assunti dall'AGCOM (comma 5) si eseguono mediante notifica ai richiedenti il provvedimento medesimo, ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol. I provvedimenti inibitori sono altresì trasmessi alla Procura della Repubblica, che deve ricevere anche il riscontro delle attività eseguite da parte dei destinatari (comma 6).
  Quanto all'articolo 3, segnala che esso prevede misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale e reca modifiche al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (legge 22 aprile 1941, n. 633) prevedendo la punibilità di chi esegua la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, nonché modificazioni all'articolo 174-ter della medesima legge. Viene altresì modificato l'articolo 131-bis del codice penale.
  Richiama poi l'articolo 4 che dispone, con una novella all'articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, che l'autorità giudiziaria possa disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti in oggetto. L'articolo 5 è invece dedicato alle campagne di comunicazione e sensibilizzazione mentre l'articolo 6 riguarda le sanzioni e punisce l'inottemperanza degli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM con le sanzioni amministrative di competenza della medesima Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 31 della legge n. 249 del 1997.
  Evidenzia che l'articolo 7 inerisce all'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di una modifica al regolamento sul diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa. Lo stesso articolo dispone l'istituzione di un tavolo tecnico dell'AGCOM, in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e con gli operatori, con il compito di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari per le disabilitazioni previste nell'articolo 2. Fa presente che in tale contesto dovrà essere predisposta una piattaforma tecnologica unica, realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico, che permetta il funzionamento automatizzato per eseguire i provvedimenti di disabilitazione. I costi per l'istituzione di tale piattaforma sono ripartiti tra gli operatori che partecipano al tavolo tecnico.
  Ricorda, infine, che l'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie.
  Propone l'espressione di un parere favorevole poiché il provvedimento è pienamente compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dall'on. Rotondi, in sostituzione del relatore.

  La seduta termina alle 18.40.