CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 marzo 2023
74.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 12.20.

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Sui lavori della Commissione.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, segnala che sono ancora in corso di acquisizione gli elementi di risposta del Governo riferiti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2023 e alle relative proposte emendative.
  Non essendovi obiezioni, rinvia la trattazione dei provvedimenti in sede consultiva al termine degli altri punti all'ordine del giorno della Commissione.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE.
COM(2022)583 final.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 gennaio 2023.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, nel depositare una proposta di documento finale (vedi allegato 1), segnala che essa recepisce le osservazioni emerse in maniera trasversale durante le audizioni svolte nel corso dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del provvedimento.
  Si dichiara in ogni caso disponibile a valutare ulteriori rilievi provenienti dai gruppi chiedendo di formulare tempestivamente eventuali proposte di modifica o integrazione in modo da consentire l'approvazione del documento finale nella seduta convocata per la giornata di domani.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, comunica che i rilievi dei gruppi parlamentari sulla proposta di documento finale formulata dalla relatrice dovranno essere presentati entro la giornata di oggi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo».
Atto n. 24.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria «Calamità naturali».
Atto n. 25.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati».
Atto n. 26.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria «Conservazione dei beni culturali».
Atto n. 27.
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole sugli Atti nn. 24, 25, 26 e 27).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto del PresidentePag. 52 del Consiglio dei ministri all'ordine del giorno.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, fa presente che i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'esame della Commissione provvedono alla ripartizione per l'anno 2021 della quota di pertinenza statale dell'otto per mille dell'IRPEF, con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi del 2018, riferiti all'anno 2017. Rammenta che la legge n. 222 del 1985 stabilisce, infatti, che tale quota è calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali, relative al terzo periodo d'imposta precedente.
  In merito agli atti all'esame della Commissione, evidenzia preliminarmente che sulla base delle informazioni disponibili nel sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, solo il 41,79 per cento dei contribuenti ha effettuato la scelta espressa relativa alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi. Nello specifico, si tratta di 17.223.272 contribuenti su un totale di 41.211.336. Quanto alle scelte compiute dai contribuenti a favore dei soggetti e degli enti beneficiari dell'otto per mille dell'IRPEF per il 2021, segnala che il 15,65 per cento dei contribuenti che hanno effettuato una scelta espressa ha optato in favore dello Stato, mentre il 78,5 per cento ha optato in favore della Chiesa cattolica. Il 3,13 per cento dei contribuenti che hanno espresso la scelta sulla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF ha optato in favore dell'Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, mentre una quota minore di contribuenti ha optato per le altre confessioni ammesse tra i beneficiari.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, la quota statale dell'8 per mille dell'IRPEF può essere destinata a cinque categorie di intervento: interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica.
  I quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riferiti al riparto della quota relativa all'annualità 2021, afferiscono a quattro delle categorie di interventi ammessi a finanziamento, in quanto la quota assegnata all'edilizia scolastica è stata destinata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, a interventi di edilizia scolastica conseguenti a eventi eccezionali e imprevedibili, individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Per tale categoria, quindi, la procedura di assegnazione delle risorse è gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito.
  Segnala che, a fronte di un ammontare complessivo di risorse da ripartire tra lo Stato e le confessioni religiose pari, nel 2021, a poco meno di 1,43 miliardi di euro, le risorse complessivamente disponibili per le finalità dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per il 2021, ripartite con gli schemi in esame, sono pari a 62.456.536 euro.
  Sulla base delle scelte dei contribuenti, l'importo teoricamente spettante allo Stato sarebbe pari, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento delle finanze, a 215.839.692 euro. L'autorizzazione di spesa relativa alla quota parte di competenza statale dell'otto per mille dell'IRPEF e i relativi importi iscritti in bilancio sono stati, tuttavia, decurtati nel tempo da numerose disposizioni legislative, che ne hanno previsto la destinazione ad altre finalità. Per l'anno 2021, le riduzioni ammontano nel complesso a oltre 137,8 milioni di euro. Per maggiori dettagli, rinvia alla documentazione sugli schemi di decreto in esame curata dal Servizio Studi.
  Per effetto di tali riduzioni, lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale è risultato, nel rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio finanziario 2021, pari a circa 78,1 milioni di euro.Pag. 53
  Da tale importo, affluito al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse, è stata inoltre decurtata, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014, la quota da trasferire all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, pari al 20 per cento dello stanziamento affluito alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Ricorda che, con riferimento alla riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale si è pronunciata più volte la Corte dei conti, la quale, in successive relazioni, ha sottolineato come la destinazione della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato verso finalità diverse da quelle previste dalla legge n. 222 del 1985, talvolta persino antitetiche alla volontà dei contribuenti, rappresenti un grave vulnus all'istituto, che trova la sua ragion d'essere proprio nella libera scelta dei cittadini, determinando, secondo il giudice contabile, il venir meno dell'affidamento, derivante dalla sottoscrizione, sull'utilizzo della quota stessa.
  Sulla questione è intervenuta la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha stabilito il divieto di utilizzo con finalità di copertura delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito IRPEF attribuita alla diretta gestione statale. Tuttavia, come sottolineato dalla stessa Corte dei conti, continuano ad applicarsi le riduzioni, molte delle quali a carattere permanente, previste da disposizioni normative intervenute fino all'introduzione del predetto divieto.
  Il piano di ripartizione delle risorse 2021 dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale, di cui agli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base dell'articolo 2-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il quale prevede che la quota di diretta gestione statale venga ripartita, di regola, in quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo. Fa presente, al riguardo, che questo è l'ultimo anno di applicazione del predetto criterio di ripartizione, in quanto, a partire dal riparto dell'annualità 2022, sulla base di quanto previsto dall'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, la scelta della categoria di intervento alla quale destinare la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale sarà rimessa direttamente al contribuente.
  L'importo di 62.456.536 euro è stato quindi suddiviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 12.491.307 euro. Per quanto concerne la categoria relativa all'«Edilizia scolastica», come si è detto, la quota di competenza è trasferita direttamente al Ministero dell'istruzione e del merito, cui compete la gestione della procedura di assegnazione delle relative risorse.
  Con riferimento alle restanti quattro categorie di intervento, l'istruttoria delle domande di contributo per l'anno 2021 è stata gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, come previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. Ai fini della ripartizione delle somme assegnate alle quattro categorie tra gli interventi ammissibili al beneficio, sono quindi all'esame della Commissione quattro distinti schemi di decreto, riferiti, rispettivamente, agli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 24), agli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 25), agli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 26) e agli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 27).
  Riguardo alle risorse effettivamente disponibili per il finanziamento degli interventi ammessi nell'ambito di ciascuna categoria, alla quota calcolata in parti uguali per le diverse finalità, si aggiungono, per ciascuna categoria, le risorse derivanti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, che sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. In particolare, si tratta di: 1.605.207 euro per la categoria «Conservazione di beni culturali»; 59.692 Pag. 54euro per la categoria «Rifugiati»; 58.940 euro per la categoria «Calamità naturali»; 6.758 euro per la categoria «Fame nel mondo».
  Alla dotazione spettante alla categoria «Conservazione di beni culturali» va aggiunto, altresì, il residuo derivante dalla ripartizione della quota dell'otto per mille dello scorso anno, pari a 7.528.735 euro, riassegnato alla Presidenza del Consiglio per essere ripartito l'anno successivo in favore della medesima categoria di intervento. Tale residuo non è stato redistribuito a favore delle restanti categorie in ragione di quanto disposto dall'articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, che stabilisce, dal 2016 al 2025, un vincolo di destinazione delle suddette risorse in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
  Ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per il 2021 sono pervenute 281 istanze, così suddivise: 143 per la fame nel mondo, di cui 127 ammesse alla valutazione tecnica; 22 per calamità naturali, di cui 15 ammesse alla valutazione tecnica; 87 per assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui 38 ammesse alla valutazione tecnica; 29 per conservazione beni culturali, di cui 17 ammesse alla valutazione tecnica.
  Delle istanze pervenute, 136 sono state escluse in via amministrativa per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Sono stati quindi ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 197 progetti. Di questi, 145 hanno ottenuto una valutazione positiva e sono stati inseriti nelle graduatorie, sulla base dei parametri di valutazione fissati per l'anno 2021, distintamente per ciascuna categoria, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2021. Le istanze ammesse al finanziamento con gli schemi di decreti in esame, riportate nell'allegato n. 5 di ciascuno schema di decreto, sono risultate pari a 116. Ai fini della ripartizione, sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria.
  Ai fini dell'assegnazione delle risorse agli interventi ammessi, va segnalato che, anche quest'anno, con riferimento alle categorie «Conservazione dei beni culturali» e «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma disponibile per ciascuna di esse. Nello specifico, a seguito della ripartizione relativa alla categoria «Conservazione dei beni culturali» è residuato un importo di 16.373.356 euro, mentre a seguito della ripartizione relativa alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» è risultato un importo residuo di 5.874.029 euro.
  Ai fini dell'utilizzo di tali importi residui, si è proceduto nel seguente modo. L'importo residuo della categoria «Assistenza ai rifugiati» è stato distribuito in modo uguale a favore delle restanti categorie per le quali non si sono prodotti residui determinando per ognuna di esse un incremento di 1.958.010 euro. L'importo residuo della categoria «Conservazione dei beni culturali», è stato invece riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio, ai fini della sua distribuzione nell'anno successivo in favore degli interventi della medesima categoria, in virtù del richiamato vincolo di destinazione in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Con riferimento alla categoria «Calamità naturali», la relazione illustrativa evidenzia che la dotazione disponibile consente il finanziamento integrale dei primi nove progetti in graduatoria, con una somma residua, pari a 66.678 euro, insufficiente al finanziamento integrale del progetto collocato al decimo posto. Pertanto, si è ritenuto opportuno destinare il residuo alla ripartizione da effettuare nel corso del prossimo anno, sempre nell'ambito della medesima categoria.
  All'esito dell'istruttoria, dunque, non tutta la quota a disposizione dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale 2021 è stata ripartita tra le cinque categorie di intervento, essendo prevista la ripartizione Pag. 55di circa 55,3 milioni di euro su una disponibilità totale di circa 62,45 milioni di euro.
  Dall'esame dei singoli progetti ammessi a contributo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, emerge che la maggior parte dei progetti presentati riguarda la finalità «Fame nel mondo», con il 51 per cento delle domande presentate (143 su 281 totali). Anche guardando alle domande finanziate, la finalità «Fame nel mondo» ha avuto il maggior numero di interventi ammessi al contributo, con il 44,8 per cento degli interventi finanziati (64 domande su 143 presentate). Per la categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori», sono state finanziate il 40,2 per cento delle domande (35 su 87), mentre per la categoria «Calamità naturali» risulta finanziato il 40,9 per cento degli interventi presentati (9 su 22).
  Relativamente alla categoria «Conservazione dei beni culturali», infine, segnala che la gran parte delle istanze pervenute (21 su 29) è stata esclusa per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Gli otto progetti inseriti validamente in graduatoria sono stati tutti ammessi al finanziamento, impegnando una somma di 5.251.893 euro e producendo, pertanto, un residuo di circa 16,4 milioni di euro, il quale, come detto, sarà utilizzato il prossimo anno nella ripartizione della quota per la medesima categoria.
  Per maggiori dettagli sulla normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti nel corso del tempo dal legislatore a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, per un quadro dei riparti degli anni precedenti, nonché per il dettaglio delle istanze presentate ed ammesse al finanziamento con i decreti in esame, in relazione alle diverse categorie di intervento, rinvia, infine, alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che si passerà alla votazione delle proposte di parere sugli atti del Governo all'esame della Commissione.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 24:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria “Fame nel mondo” (Atto n. 24);

   preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

    le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato “Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato”, ammontano ad euro 78.070.670;

    tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

    alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

    le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di Pag. 5612.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

    la quota di competenza della categoria “Edilizia scolastica” è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

    alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

    in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria “Fame nel mondo” sono risultati pari a 6.757,85 euro;

    ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, l'importo residuo risultante a seguito della ripartizione delle somme attribuite alla categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”, pari a 5.874.029,99 euro, è stato equamente distribuito a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui, con la conseguenza che alla categoria “Fame nel mondo” sono stati assegnati ulteriori 1.958.010 euro;

    la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla categoria “Fame nel mondo” ammonta a 14.456.075,05 euro;

   rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 64 istanze di accesso al contributo, utilizzando integralmente le risorse assegnate alla categoria per l'anno 2021,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 25:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria “Calamità naturali” (Atto n. 25);

   preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

    le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato “Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato”, ammontano ad euro 78.070.670;

    tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerandoPag. 57 le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

    alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

    le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

    la quota di competenza della categoria “Edilizia scolastica” è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

    alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

    in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria “Calamità naturali” sono risultati pari a 58.940,21 euro;

    ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, l'importo residuo risultante a seguito della ripartizione delle somme attribuite alla categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”, pari a 5.874.029,99 euro, è stato equamente distribuito a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui, con la conseguenza che alla categoria “Calamità naturali” sono stati assegnati ulteriori 1.958.010 euro;

    pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 14.508.257,40 euro;

   rilevato che:

    con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 9 istanze di accesso al contributo;

    a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo di 66.678 euro, che, non consentendo il finanziamento integrale del decimo progetto collocato in graduatoria, è stato riassegnato al capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere utilizzato nella ripartizione del prossimo anno nell'ambito della medesima categoria “Calamità naturali”,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 26:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizionePag. 58 della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” (Atto n. 26);

   preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

    le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato “Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato”, ammontano ad euro 78.070.670;

    tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

    alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

    le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

    la quota di competenza della categoria “Edilizia scolastica” è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

    alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

    in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” sono risultati pari a 59.691,90 euro;

    pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 12.550.999,10 euro;

   rilevato che:

    con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri risultano accolte 35 istanze di accesso al contributo, per un importo totale dei progetti ammessi al finanziamento pari ad euro 6.676.969,11;

    rispetto alle somme complessivamente assegnate alla categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” residua un importo non utilizzato pari ad euro 5.874.029,99, che, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, è stato conseguentemente distribuito in parti uguali a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui in sede di ripartizione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 59

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 27:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria “Conservazione dei beni culturali” (Atto n. 27);

   preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

    le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato “Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato”, ammontano ad euro 78.070.670;

    tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

    alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

    le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

    la quota di competenza della categoria “Edilizia scolastica” è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

    alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

    in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria “Conservazione dei beni culturali” sono risultati pari a 1.605.206,88 euro, cui si aggiungono altresì le somme non attribuite in sede di ripartizione della quota relativa alla medesima categoria per l'anno 2020, per un importo pari a 7.528.735,54 euro, che per effetto di quanto stabilito dall'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state ugualmente riassegnate alla stessa categoria, in quanto la predetta disposizione ha introdotto, per le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025, un vincolo di destinazione delle risorse destinate alla categoria “Conservazione dei beni culturali” in favore di interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016;

Pag. 60

    pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 21.625.249,62 euro;

   rilevato che:

    con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 8 istanze di accesso al contributo, per un importo totale dei progetti ammessi al finanziamento pari ad euro 5.251.892,70;

    rispetto alle somme assegnate alla categoria “Conservazione dei beni culturali” residua un importo non utilizzato pari a euro 16.373.356,92, che, in applicazione di quanto stabilito dal citato articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, è stato riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere distribuito, nel prossimo anno, in favore degli interventi rientranti nella medesima categoria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
Testo unificato C. 217 e abb.
(Parere alle Commissioni VII e IX).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2023.

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che la relazione tecnica sul provvedimento in esame è stata trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze e che sono in corso ulteriori interlocuzioni con le amministrazioni interessate al fine di poter verificare positivamente la relazione stessa.
  Chiede, pertanto, che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
  Constatato che sono ancora in corso di acquisizione gli elementi di risposta del Governo riferiti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2023 e alle relative proposte emendative, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 12.45, riprende alle 12.50.

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.
C. 930 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato, disponePag. 61 la conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. Rammenta che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, mentre gli emendamenti approvati dal Senato in prima lettura non ne sono corredati. Rileva che nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato il Governo ha depositato una nota tecnica in risposta alle richieste di chiarimento del relatore e ha fornito taluni ulteriori chiarimenti, di cui darà conto, ove necessario, nella sua relazione.
  Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla nota tecnica pervenuta nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante «Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici», non formula osservazioni, tenuto conto che la disposizione amplia il campo di applicazione di disposizioni, di carattere ordinamentale e procedurale, alle quali non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura, volti ad escludere effetti sui saldi di finanza pubblica per effetto di eventuali accelerazioni delle dinamiche di spesa.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1-bis, recante «Ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma 2009», rileva preliminarmente che la novella estende l'erogazione del contributo per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, anche agli immobili siti nei centri storici delle frazioni del comune de L'Aquila e degli altri comuni del cratere la cui condizione di inagibilità risulta pregressa al sisma del 2009. In proposito, non formula osservazioni, atteso che i contributi in esame sono comunque concessi nei limiti delle risorse disponibili destinate alla ricostruzione privata. Al riguardo, ricorda che la relazione tecnica riferita all'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015 afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi dal momento che si tratta di contributi da concedere in ogni caso nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e finalizzate alla ricostruzione.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 3, evidenzia che il comma 1 interviene in via d'interpretazione autentica su una disposizione (il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020) che disciplina la proroga fino a tutto il 2025 dei contratti a tempo determinato riferiti agli Uffici speciali per la ricostruzione per la città dell'Aquila (USRA) e per i comuni del cratere (USRC), al fine di considerare compresi in tali contratti anche quelli relativi ai titolari dei medesimi uffici. Al riguardo, pur considerato che la suddetta proroga, in base a quanto previsto dalla disciplina vigente, opera, ai sensi dell'articolo 1, comma 772, della legge n. 197 del 2022, nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, stante la portata retroattiva della disposizione, andrebbe, a suo avviso, confermata la congruità dello stanziamento ai fini dell'intera copertura dei fabbisogni di spesa concernenti la proroga anche di siffatti incarichi. In merito alla proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine recato dall'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, prevista dal comma 2, evidenzia che a tale disposizione e alla norma che ne ha da ultimo differito l'applicazione fino al 31 dicembre 2022 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Tanto premesso, osserva che nel corso dell'esame al Senato la disposizione è stata modificata al fine di consentire, nell'ambito della medesima proroga, la deroga, tra l'altro, di specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2015 relative alla disciplina della durata e dei rinnovi dei contratti a tempo, non solo con riguardo al 2023, ma anche con riferimento al 2021 e al 2022. Sul punto, reputa opportunoPag. 62 acquisire dal Governo elementi volti ad escludere che l'estensione temporale della durata della suddetta deroga possa determinare l'insorgere – in capo alle amministrazioni utilizzatrici del relativo personale con contratto a termine – di eventuali obblighi di stabilizzazione del medesimo personale.
  Non ha osservazioni da formulare, infine, in merito alla modifica approvata dal Senato al comma 1 posto che la durata degli incarichi dirigenziali in riferimento possa essere prorogata, come previsto dalla disciplina vigente, fino a non oltre il 31 dicembre 2025.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 2-bis, recante «Assunzioni presso enti territoriali colpiti dai sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016», non formula osservazioni con riguardo al comma 2-bis, capoverso comma 3, primo periodo, considerato che le novelle apportate alle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, che disciplinano le stabilizzazioni di personale con contratto a tempo presso enti territoriali colpiti dai sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 – non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari; ciò in particolare, in quanto le medesime stabilizzazioni, in base al testo vigente della summenzionata disposizione, restano subordinate alla programmazione triennale dei fabbisogni ed operano, pertanto, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti. Sul punto, ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo. In merito al comma 2-bis, capoverso comma 3, ultimo periodo, posto che le procedure di stabilizzazione riferite agli enti Parco dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga sono disposte in deroga alla dotazione organica di un provvedimento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, attuativo del decreto-legge n. 95 del 2012, cosiddetto decreto-legge «Spending review», ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo volto ad escludere che al provvedimento derogato siano associati effetti di risparmio scontati ai fini dei tendenziali di spesa.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3-bis, recante «Ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016», non formula osservazioni, dal momento che la norma prevede solo una possibile ulteriore finalizzazione di risorse già stanziate e destinate ad essere impiegate entro il limite delle disponibilità, escludendo esplicitamente l'impiego di risorse già destinate alla ricostruzione.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 3-ter, recante «Anticipazione IVA imprese danneggiate sisma 2016», non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la misura agevolativa opera nel quadro delle sole risorse disponibili e già destinate a spesa, ossia quelle della contabilità speciale per la gestione commissariale straordinaria, e che in prima lettura il Governo ha confermato la disponibilità delle risorse senza pregiudizio di altre iniziative.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3-quater, recante «Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016», non formula osservazioni, considerato che le disposizioni, pur modificando i criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati, operano comunque nel quadro delle risorse stanziate per la ricostruzione privata e nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che le estensioni dei costi ammissibili a contributo e della platea dei beneficiari non incidano in modo apprezzabile sugli andamenti già scontati nei saldi di finanza pubblica.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3-quinquies, recante «Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016», evidenzia in primo luogo che le norme in esame prevedono la possibilità per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di utilizzare le economie derivanti dalla mancata attribuzione dei contributi agli investimenti in favore delle imprese del settore turistico, dei servizi e dell'artigianato di cui all'articolo 20-bis e micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 189 del 2016 operanti nelle aree colpite dal sisma. Osserva che le Pag. 63predette economie possono essere destinate dalle regioni per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20 del decreto-legge, che prevede un contributo in conto capitale alle imprese che realizzano investimenti nelle aree colpite dal sisma, ovvero, per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi. Premesso che tali risorse sono state trasferite sulle contabilità speciali intestate ai presidenti delle predette regioni e che quindi risultano già scontate sui saldi di competenza economica, andrebbero, a suo parere, forniti chiarimenti circa i possibili effetti sul saldo di fabbisogno, che registra le movimentazioni di cassa. Per quanto riguarda la modifica del criterio di calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati, non formula osservazioni, dal momento che l'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che i contributi in esame siano concessi nei limiti delle risorse disponibili destinate alla ricostruzione privata.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 3-sexies, recante «Ruderi e collabenti», non formula osservazioni, dal momento che l'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede comunque che i contributi in esame siano concessi nei limiti delle risorse disponibili destinate alla ricostruzione privata.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 3-septies, recante «Modifiche e integrazioni al decreto-legge n. 189 del 2016», non ha osservazioni da formulare, in considerazione della natura procedurale della norma modificata che si sostanzia nel limitare l'ambito del contributo previsto all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 spettante ai proprietari riuniti nel consorzio per la ricostruzione privata.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3-novies, recante «Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti dal sisma», rileva l'opportunità di acquisire i dati sottostanti la stima degli importi della spesa autorizzata dalla norma al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle finalità della stessa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria del medesimo articolo, fa presente che il comma 2 dell'articolo 3-novies provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, concernenti la deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe nelle aree colpite da eventi sismici, pari a 1.625.183 euro per l'anno 2024, a 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 2.437.774 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, segnala che il citato Fondo reca uno stanziamento iniziale di bilancio, in relazione agli anni interessati, pari a circa 140,7 milioni di euro per l'anno 2024 e a circa 98,5 milioni di euro per l'anno 2025. Nell'osservare, sotto il profilo formale, che la norma fa riferimento ai «maggiori oneri» anziché agli oneri derivanti dal comma 1, fa presente che, nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva da parte della Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha confermato la sussistenza delle risorse poste a copertura dell'onere predetto. Al riguardo, andrebbe a suo parere acquisita una conferma in ordine al fatto che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste dagli articoli 4, comma 2-ter, e 5-quater, comma 2.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 3-decies, recante «Stabilizzazione di personale a tempo determinato nell'Isola d'Ischia», non formula osservazioni, nel presupposto, sul quale, in assenza di relazione tecnica, reputa opportuno acquisire conferma dal Governo, che la stabilizzazione del personale a tempo determinato indicato dalla disposizione presso i comuni dell'Isola d'Ischia interessati dal sisma del 2017, avvenga, come espressamente previsto dalla norma, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente presso ciascuno dei medesimi comuni.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3-terdecies, recante «Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a Pag. 64tempo determinato per interventi in materia di dissesto idrogeologico», evidenzia che la norma non reca indicazioni in merito all'entità degli oneri derivanti dalla proroga, dal 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024, della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato per interventi in materia di dissesto idrogeologico. Osserva che la disposizione prevede, altresì, che a tal fine si provveda nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge n. 178 del 2020 che ha istituito, a tale scopo, un apposito Fondo, con una dotazione originariamente indicata in 35 milioni di euro per il 2021, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Al riguardo, andrebbe a suo avviso acquisita la stima dei costi connessi all'impiego del personale interessato dalla disposizione per l'ulteriore periodo previsto dalla norma, alla luce delle unità attualmente in servizio e dei fabbisogni aggiornati dei soggetti utilizzatori. Considerato, inoltre, che la proroga da ultimo intervenuta fino al 31 ottobre 2023 ha provveduto alla relativa compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, per importi pari a euro 7.579.097 per il 2022 e a euro 6.315.914 per il 2023, ritiene che andrebbero, altresì, forniti ragguagli circa l'entità e l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura dell'ulteriore proroga disposta dalla norma in esame fino al 31 dicembre 2024.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante «Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti», non formula osservazioni con riguardo all'onere recato dal comma 1, che appare limitato all'entità del relativo stanziamento. Con riguardo alle risorse impiegate a copertura del predetto onere, prende atto di quanto chiarito nel corso dell'esame al Senato in merito alla loro effettiva disponibilità e al fatto che il loro utilizzo non pregiudica il perseguimento di finalità cui tali risorse erano originariamente destinate. Non ha osservazioni da formulare, inoltre, con riguardo al comma 2-bis, considerato che i relativi oneri appaiono limitati all'entità del disposto rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2-ter dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dal comma 2-bis del medesimo articolo, concernenti il rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, pari a 420.000 euro per l'anno 2023, 450.000 euro per l'anno 2024 e 450.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  Nel rilevare che, in base a un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo in esame reca per l'anno 2023 risorse residue pari a circa 39,8 milioni di euro, rammenta che, nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva da parte della Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha confermato la sussistenza delle risorse poste a copertura dei predetti oneri. In tale quadro, andrebbe a suo avviso acquisita una conferma in ordine al fatto che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste dagli articoli 3-novies, comma 2, e 5-quater, comma 2.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante «Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022», rileva preliminarmente che le norme hanno carattere meramente procedimentale e sopprimono due disposizioni alle quali non sono associati effetti sui saldi di finanza pubblica. Osserva, tuttavia, che, secondo la stessa relazione tecnica, le disposizioni sono volte ad accelerare l'impiego delle risorse stanziate per gli interventi post-alluvione delle Marche, rilevando che, secondo i rispettivi prospetti riepilogativi, dette risorse, qualificate come spesa in conto capitale, sono state registratePag. 65 su fabbisogno e indebitamento netto in base alla prevedibile velocità di spesa. Ciò posto, ritiene che andrebbe confermato che le semplificazioni procedurali ora introdotte non comportino effetti apprezzabili sulle dinamiche di spesa già scontate ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
  Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 5-quater, recante «Polizze assicurative a favore del personale della protezione civile», rileva preliminarmente che l'onere è limitato all'autorizzazione di spesa triennale disposta. Tuttavia, tenuto conto che l'autorizzazione di spesa è limitata al triennio 2023-2025, sarebbe a suo giudizio utile chiarire se l'esigenza di fornire copertura assicurativa al personale sia effettivamente limitata al medesimo triennio. Inoltre, ritiene che andrebbe chiarito se l'esigenza di spesa (ossia la fornitura di coperture assicurative) possa essere effettivamente contenuta entro i limiti dello stanziamento oppure se essa, avendo carattere rigido e dunque non modulabile, non risulti riconducibile al limite delle risorse disponibili.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 5-quater provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, concernenti la stipulazione di polizze assicurative a favore del personale della protezione civile, pari ad euro 23.750 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, rinvia a quanto già osservato in relazione agli articoli 3-novies, comma 2, e 4, comma 2-ter.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 5-quinquies, recante «Ammissione a procedure di stabilizzazione di personale a tempo determinato nella Regione Molise», non formula osservazioni nel presupposto, sul quale, in assenza di relazione tecnica, ritiene necessaria una conferma del Governo, che l'ammissione alle procedure di stabilizzazione della regione Molise del personale a tempo determinato indicato dalla disposizione possa effettivamente avvenire, come espressamente previsto dalla norma, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili, a normativa vigente, nell'ambito della medesima regione.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 5-sexies, recante «Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021», non formula osservazioni, considerato che l'onere recato dalle norme è pari alla spesa autorizzata.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 5-sexies provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 al fine di includervi anche gli eventi calamitosi di rilievo nazionale verificatisi nel 2021, pari a 42 milioni di euro per il 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della legge n. 160 del 2019. In proposito ricorda che il citato comma 51-ter ha incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 le risorse assegnate agli enti locali, ai sensi del precedente comma 51, quale contributo per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, nonché di messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e strade, che risultano iscritte sul capitolo 7273 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Al riguardo, evidenzia che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul predetto capitolo di bilancio risultano disponibili circa 195 milioni di euro per il 2023. Pertanto, preso atto della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, ritiene tuttavia opportuna una conferma del Governo in merito al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.
  Avverte, quindi, che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendativePag. 66 la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Ilaria Fontana 1.4, che è volta ad estendere il diritto alla detrazione per gli interventi riferibili al sismabonus di cui al comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, avviati, a partire dal 1° gennaio 2023, da parte di persone fisiche su singole unità immobiliari anche in mancanza delle condizioni di titolarità del bene e di reddito previste dal comma 8-bis del medesimo articolo 119, senza prevedere una quantificazione degli oneri che derivano dalla citata estensione né la relativa copertura finanziaria;

   Ilaria Fontana 1-bis.02, che è volta ad estendere il credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 98, della legge n. 208 del 2015 ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, senza tuttavia prevedere una quantificazione degli oneri che ne conseguono e la relativa copertura finanziaria;

   Ilaria Fontana 3.1, che, nel modificare l'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, concernente il fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato al concorso agli oneri derivanti da assunzioni a tempo indeterminato negli enti territoriali e negli enti parco interessati da eventi sismici, prevede una copertura finanziaria a valere sul Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, riferita anche agli esercizi finanziari 2021 e 2022, ormai conclusi;

   Santillo 3-quater.01, che è volta a prevedere che il limite reddituale previsto per la fruizione del superbonus dal comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 non si applichi agli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari site nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, senza tuttavia prevedere la quantificazione degli oneri che ne derivano e la relativa copertura finanziaria;

   Sarracino 3-undecies.1, che, essendo volta a incrementare di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 186 del 2022 per assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte dal precedente comma 1, determina maggiori oneri da imputare ad un esercizio finanziario oramai concluso;

   De Luca 3-undecies.05, che prevede il riconoscimento in favore dei soggetti titolari d'immobili adibiti ad uso abitativo o produttivo con inagibilità definitiva a seguito dei terremoti e delle frane nell'isola di Ischia di un'opzione volontaria tra un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo e un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri né indicare la necessaria copertura finanziaria;

   Di Sanzo 3-undecies.01, che prevede il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023, nonché di quelle relative agli esercizi 2024-2027, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che, sulla base di una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, non reca per l'anno 2023 le occorrenti disponibilità;

   Simiani 3-undecies.017, che è volta ad esentare dal pagamento dell'IMU, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e, comunque,Pag. 67 non oltre il 31 dicembre 2025, i fabbricati distrutti o divenuti inagili a seguito degli eventi calamitosi del novembre 2022 nell'isola di Ischia, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né indicare la relativa copertura finanziaria;

   De Luca 3-undecies.016, che è volta a prevedere l'esenzione da imposte e oneri fiscali fino al 31 dicembre 2024 per i proprietari degli immobili che sono stati concessi in locazione ai soggetti danneggiati dalle calamità del 26 novembre 2022, senza tuttavia prevedere una quantificazione degli oneri che ne derivano e provvedere alla relativa copertura finanziaria;

   Simiani 4.1, che è volta, tra l'altro, ad incrementare e a rendere permanente il finanziamento, per 50 milioni di euro annui, del Fondo regionale di protezione civile utilizzando a copertura dei maggiori oneri, oltre alle risorse del Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi, anche quelle del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia per l'anno 2023 non reca le occorrenti disponibilità.

  In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   L'Abbate 1.2, che prevede la concessione di contributi nell'ambito della ricostruzione pubblica per gli eventi sismici del 2019 anche in favore di interventi di demolizione di edifici privati non compresi in interventi di contestuale ricostruzione, fermi restando il recupero dei costi sui contributi concessi o sull'indennità di espropriazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;

   L'Abbate 1.5, che è volta a prevedere che ogni intervento edilizio connesso alla ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici del 2009 e del 2016 debba tenere conto dell'indicatore carbon foot print. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

   gli identici Curti 3-quater.02 e Torto 3-quater.010, che sono volte a consentire senza alcun limite lo sconto in fattura e la cessione del credito, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso di diritto alla detrazione del 110 per cento per le spese sostenute per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del citato decreto-legge. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame;

   Santillo 3-quater.03, che è volta a consentire al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 di utilizzare gli eventuali residui relativi alle risorse confluite nella contabilità speciale intestata allo stesso Commissario, ai sensi dell'articolo 13-ter del decreto-legge n. 228 del 2021, nelle annualità successive per le stesse finalità cui erano destinate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

   Curti 3-novies.1, che è volta a riferire a tutti gli edifici scolastici siti nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 3-novies del presente decreto-legge, che consente ai dirigenti degli uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe e di istituire ulteriori posti di personale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-novies, che non viene incrementata rispetto al testo trasmesso dal Senato;

Pag. 68

   Caso 3-decies.03, che è volta a consentire ai comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eccezionali eventi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 l'assunzione, in deroga ai vincoli relativi al contenimento delle spese per il pubblico impiego, di un contingente massimo di personale con contratti di lavoro a tempo determinato, sino al 31 dicembre 2024, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 900.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri, nonché un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Carotenuto 3-decies.04, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per il riconoscimento del trattamento di cassa integrazione straordinaria, fruibile per un massimo di tredici settimane, in favore dei datori di lavoro operanti nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, provvedendo ai relativi oneri, quanto a 15 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e, per i restanti 15 milioni di euro, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato recano entrambi le occorrenti disponibilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa;

   Simiani 3-undecies.03, che, con riferimento all'evento franoso nell'Isola d'Ischia del novembre 2022, prevede, da un lato, il riconoscimento in favore dei soggetti titolari d'immobili adibiti ad uso abitativo o produttivo con inagibilità definitiva di un'opzione tra un contributo per la costruzione o per l'acquisto di un immobile sostitutivo, e, dall'altro, la concessione di contributi in favore di soggetti del comune di Casamicciola al fine di favorirne il rientro nelle abitazioni danneggiate dall'evento franoso, anche ad incremento di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022. La proposta emendativa, inoltre, prevede il riconoscimento di un indennizzo da mancati ricavi in favore dei titolari di attività economiche situate in immobili di cui sia precluso l'utilizzo, nonché l'erogazione di un bonus di 1.200 euro mensili in favore dei dipendenti delle predette imprese per la durata dell'interruzione della prestazione lavorativa. Agli oneri derivanti dalle suddette disposizioni si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018, che viene all'uopo incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 tramite corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri, nonché un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

   Caso 3-undecies.07, che prevede l'istituzione di una zona franca urbana nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, al fine di riconoscere nei periodi di imposta 2023 e 2024 una serie di esenzioni fiscali in favore dei soggetti interessati, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso Pag. 69del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Santillo 3-undecies.08, che riconosce ai titolari di attività economiche, danneggiati degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, indennizzi o altre forma di incentivo e provvede ai relativi oneri, nei limiti di 6 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-undecies del decreto-legge n. 148 del 2017 – che reca uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica – già trasferiti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

   Caramiello 3-undecies.09, che è volta ad assegnare un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 alle aziende agricole danneggiate dagli eventi franosi che hanno interessato l'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 e provvede ai relativi oneri attraverso la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   L'Abbate 3-undecies.010 e Curti 3-undecies.011, che sono volte a costituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 600.000 euro per il biennio 2023-2024 da destinare alla compensazione per i comuni dell'Isola di Ischia dei maggiori costi o delle minori entrate derivanti dalla TARI e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Graziano 3-undecies.015, che, nell'incrementare di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 le risorse della contabilità speciale intestata al commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, provvede ai relativi oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura;

   Curti 5.1, che è volta a prevedere che, a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi verificatisi nella regione Marche dal settembre 2022, sia riconosciuto un contributo per il ristoro dei danni subiti dagli immobili privati corrispondente al cento per cento del danno quantificato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte all'attuazione della proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale, senza Pag. 70determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

   Curti 5.2, che è volta a prevedere che, nell'ambito delle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi verificatisi nella regione Marche dal settembre 2022, quest'ultimo provveda all'assunzione di personale con contratto a tempo determinato da destinare agli enti locali interessati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte agli oneri derivanti dalla proposta emendativa, che non vengono peraltro quantificati, nell'ambito delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale, senza determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

   gli identici Fede 5.3 e Bonelli 5.4, che prevedono, da un lato, l'esclusione delle spese sostenute in occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento dal calcolo dell'importo da accantonare nel Fondo di garanzia debiti commerciali; dall'altro, stabiliscono che i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per la ricostruzione, possano accertare in via convenzionale nel bilancio 2022 i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

   Ferrari 5-sexies.01, che è volta a prevedere il patrocinio a spese dello Stato per le vittime di eventi emergenziali provvedendo al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo delle vittime dell'usura e della mafia, che assume la denominazione di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli organi per crimini domestici nonché degli eventi emergenziali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri, che sembrano avere carattere permanente a fronte di una copertura finanziaria riferita al solo triennio 2023-2025, nonché alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

   gli identici Braga 5-sexies.02 e Sportiello 5-sexies.03, che sono volte a prevedere l'istituzione di un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di fornire supporto psicosociale per le vittime di eventi emergenziali, ponendo i relativi oneri a carico delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Le proposte emendative prevedono, altresì, che le prestazioni erogate in favore dei medesimi soggetti dal Servizio sanitario nazionale siano esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla disponibilità per gli anni successivi al 2023 delle risorse individuate a copertura senza che il loro utilizzo sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi comprese le proposte emendative Morfino 3-undecies.014 e 3-terdecies.01, ciascuna delle quali reca un onere limitato all'anno 2023, configurato quale limite massimo di spesa e contenuto entro lo stanziamento del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato a copertura, che, come emerge da un'interrogazionePag. 71 alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta al momento una disponibilità di circa 39,8 milioni di euro per il medesimo anno 2023.

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 2).

  Marco GRIMALDI (AVS), rilevando che è imminente l'inizio dell'informativa urgente del Governo sulla tragica vicenda del naufragio di Steccato di Cutro in Assemblea, chiede, senza alcun intento dilatorio, che la seduta sia sospesa e aggiornata al termine della predetta informativa urgente.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta, che riprenderà al termine dell'informativa urgente del Governo in Assemblea.

  La seduta, sospesa alle 12.55, riprende alle 15.05.

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, ad integrazione della relazione tecnica depositata agli atti della Commissione prima della sospensione della seduta, fa presente quanto segue.
  La norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 3, comma 1, volta a chiarire che la proroga al 31 dicembre 2025 dei contratti a tempo determinato degli Uffici speciali per la ricostruzione per la città dell'Aquila e per i comuni del cratere ricomprende anche i contratti relativi ai titolari dei predetti Uffici, troverà attuazione nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro previsto per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 dall'articolo 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che risulta congruo rispetto ai fabbisogni di spesa complessivamente derivanti dalla medesima norma di interpretazione autentica.
  Con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 3, l'estensione al triennio 2021-2023, anziché al solo anno 2023, della deroga di talune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di durata e rinnovo dei contratti a tempo determinato non comporta, in capo alle amministrazioni che impiegano il relativo personale, alcun obbligo di stabilizzazione del personale medesimo.
  La riduzione, con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, nonché delle risorse assegnate agli enti locali, quale contributo per interventi di messa in sicurezza del territorio, dall'articolo 1, comma 51-ter, della legge n. 160 del 2019, prevista, rispettivamente, dagli articoli 3-novies, comma 2, 4, comma 2-ter, e 5-quater, comma 2, e dall'articolo 5-sexies, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sui citati stanziamenti.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato il disegno di legge C. 930 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2023, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile;

   preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 3, comma 1, volta a chiarire che la proroga al 31 dicembre 2025 dei contratti a tempo determinato degli Uffici speciali per la ricostruzione per la città dell'Aquila e per i comuni del Pag. 72cratere ricomprende anche i contratti relativi ai titolari dei predetti Uffici, troverà attuazione nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro previsto per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 dall'articolo 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che risulta congruo rispetto ai fabbisogni di spesa complessivamente derivanti dalla medesima norma di interpretazione autentica;

    con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 3, l'estensione al triennio 2021-2023, anziché al solo anno 2023, della deroga di talune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di durata e rinnovo dei contratti a tempo determinato non comporta, in capo alle amministrazioni che impiegano il relativo personale, alcun obbligo di stabilizzazione del personale medesimo;

    con riferimento all'articolo 3, comma 2-bis, capoverso comma 3, primo periodo, la stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato presso gli enti territoriali interessati dagli eventi sismici del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, avrà luogo in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni e, comunque, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, non determinando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    per quanto concerne, invece, le procedure di stabilizzazione del personale riferite agli enti Parco nazionale dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga, di cui allo stesso articolo 3, comma 2-bis, capoverso comma 3, ultimo periodo, la deroga ivi prevista alla dotazione organica degli enti medesimi stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2023 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le spese per le assunzioni saranno poste a carico delle risorse destinate agli enti parco interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2021;

    alle modifiche dei criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016, introdotte dall'articolo 3-quater, si darà attuazione nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che sia l'estensione dei costi ammissibili a contributo sia l'ampliamento della platea dei beneficiari non sono suscettibili di incidere sugli andamenti di spesa già scontati nei saldi di finanza pubblica;

    all'articolo 3-quinquies, la possibilità per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di utilizzare le economie derivanti dalla mancata attribuzione dei contributi agli investimenti in favore delle imprese operanti nelle aree colpite dal sisma del 2016, di cui agli articoli 20-bis e 24 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di finanziare le graduatorie per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese di cui all'articolo 20 del predetto decreto-legge ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi, non risulta suscettibile di incidere sul saldo del fabbisogno di cassa;

    i dati utilizzati per la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 3-novies, che dispone la proroga della facoltà per i dirigenti scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti da eventi sismici, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, sono stati elaborati in coerenza con quelli già impiegati con riferimento all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 198 del 2022, che aveva disposto analoga proroga per l'anno scolastico 2023/2024, e risultano congrui rispetto alla copertura finanziaria prevista;

    la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato presso i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017, di cui all'articolo 3-decies, sarà attuata in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e, comunque, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente Pag. 73per ciascun comune e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    gli oneri derivanti dalla proroga della durata massima dei contratti a tempo determinato per interventi in materia di dissesto idrogeologico, prevista dall'articolo 3-terdecies, potranno trovare copertura nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 704, della n. 178 del 2020;

    le semplificazioni procedurali introdotte dall'articolo 5, volte ad accelerare l'impiego delle risorse in conto capitale già stanziate per le misure conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022, non comportano effetti sulle dinamiche di spesa già scontate nei saldi di fabbisogno e indebitamento netto;

    gli oneri per la stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile nonché dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi sono stati quantificati in coerenza con le stime effettuate nell'ambito della relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 656, della legge n. 197 del 2022 e sono limitati allo stanziamento triennale dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quater, comma 1;

    la stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise di cui all'articolo 5-quinquies troverà attuazione nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente in riferimento alla medesima regione e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    la riduzione, con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, nonché delle risorse assegnate agli enti locali, quale contributo per interventi di messa in sicurezza del territorio, dall'articolo 1, comma 51-ter, della legge n. 160 del 2019, prevista, rispettivamente, dagli articoli 3-novies, comma 2, 4, comma 2-ter, e 5-quater, comma 2, e dall'articolo 5-sexies, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sui citati stanziamenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Daniela TORTO (M5S), nel dichiarare il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, sottolinea che, con il provvedimento in esame, il Governo ha confermato la propria contrarietà alla misura del superbonus anche nelle aree terremotate nonostante il gruppo di Fratelli d'Italia, durante la campagna elettorale, avesse sostenuto l'opportunità di prolungarla.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO, passando quindi all'esame delle proposte emendative presentate, esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, rilevando che sulle proposte emendative sulle quali sono stati richiesti chiarimenti, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato non è possibile escludere che da esse derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime inoltre parere contrario sugli articoli aggiuntivi Morfino 3-undecies.014 e 3-terdecies.01, in riferimento ai quali precisa che la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, deve ritenersi inidoneaPag. 74 in quanto pregiudica interventi in corso di predisposizione, ritenuti prioritari dal Governo.
  Esprime, invece, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5, 3.1, 3-novies.1, 3-undecies.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, e sugli articoli aggiuntivi 1-bis.02, 3-quater.01, 3-quater.02, 3-quater.03, 3-quater.010, 5-sexies.01, 5-sexies.02, 5-sexies.03, 3-decies.03, 3-decies.04, 3-undecies.01, 3-undecies.03, 3-undecies.05, 3-undecies.07, 3-undecies.08, 3-undecies.09, 3-undecies.010, 3-undecies.011, 3-undecies.015, 3-undecies.016 e 3-undecies.017, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative, ivi inclusi gli articoli aggiuntivi Morfino 3-undecies.014 e 3-terdecies.01.

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore, tranne che per quanto riguarda le proposte Morfino 3-undecies.014 e 3-terdecies.01, sulle quali mantiene il proprio parere contrario.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), rivolgendosi alla rappresentante del Governo, afferma che fondare le ragioni del parere contrario espresso su una proposta emendativa sull'inidoneità della copertura, che pregiudicherebbe interventi in corso di predisposizione, ritenuti prioritari dal Governo, significa in sostanza precludere l'approvazione di qualsiasi proposta di iniziativa parlamentare, anche nei casi in cui si utilizzino risorse effettivamente disponibili nell'ambito del bilancio.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ricordare che, durante la scorsa legislatura, il presidente del gruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Bilancio di frequente lamentava che il parere del Governo fosse basato su un giudizio prognostico riguardante l'utilizzo delle risorse finanziarie, anziché su una valutazione tecnica relativa all'effettiva disponibilità delle medesime, chiede se la Commissione Bilancio sia chiamata ad esprimere il proprio parere sulla base delle norme di contabilità pubblica o, invece, debba valutare le scelte politiche di spesa pubblica per il futuro.

  Daniela TORTO (M5S) sottolinea che, mentre la maggioranza e il Governo, su iniziativa del presidente della regione Abruzzo, Marsilio, e del sindaco de L'Aquila, Biondi, intendono riconsiderare i limiti posti alla misura del superbonus dal decreto-legge n. 11 del 2023, in esame presso la Commissione Finanze, in questo provvedimento la stessa maggioranza e lo stesso Governo, al contrario, ribadiscono le limitazioni all'utilizzo di tale incentivo fiscale ed esprimono parere contrario sulla proposta emendativa 3-quater.010 da lei presentata, volta a consentire senza limitazioni lo sconto in fattura e la cessione del credito per le spese sostenute per effettuare gli interventi nei comuni colpiti da eventi sismici.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nell'associarsi alle considerazioni critiche del deputato Ubaldo Pagano riguardanti il parere contrario del Governo sulle proposte emendative Morfino 3-undecies.014 e 3-terdecies.01, ricorda che molte altre volte nel dibattito in Commissione è stata affrontata la questione della diversità tra una valutazione tecnica di conformità delle coperture finanziarie alla legge di contabilità e il giudizio politico sulla priorità degli interventi.
  Invita, quindi, per il futuro il Governo a tenere distinti i due piani di valutazione.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel condividere la posizione illustrata dai colleghi Torto e Guerra sulla proposta di parere formulata dal relatore, chiede quali siano le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento Bonelli 5.4 riguardante l'accertamento in via convenzionale nel bilancio 2022 dei contributi concessi ai comuni Pag. 75nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel settembre 2022.

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta al deputato Grimaldi, conferma che sull'emendamento Bonelli 5.4 è stato espresso un parere contrario poiché, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.40.