CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 febbraio 2023
63.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 69

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 16 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.05.

Richiesta di modifica al protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.
15936/22.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del documento in oggetto.

  Piero DE LUCA (PD-IDP), relatore, segnala che la Commissione avvia oggi l'esame della richiesta con cui, lo scorso 4 dicembre, la Corte di giustizia ha proposto di modificare il proprio Statuto, di cui al Protocollo n. 3 allegato ai Trattati.
  Sottolinea come si tratti di una questione di particolare interesse considerato che la modifica dello Statuto della Corte – fonte di diritto primario – costituisce uno dei casi eccezionali in cui i trattati prevedono che la procedura legislativa ordinaria possa essere avviata da un soggetto diverso dalla Commissione europea. Al di là di queste pur rilevanti peculiarità procedurali, è il contenuto recato dalla richiesta in esame a renderla particolarmente meritevole di attenzione. Con essa, infatti, cogliendo la possibilità offerta dall'articolo 256, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Corte di giustizia propone di trasferire al Tribunale dell'UE la competenza a conoscere delle questioni pregiudiziali presentatePag. 70 dai giudici degli Stati membri in materie specifiche.
  Ricorda come fino ad oggi questa facoltà non fosse mai stata esercitata, avendo la Corte di giustizia ritenuto di mantenere la competenza esclusiva a decidere sulle questioni sollevate in via pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267 del TFUE, dai giudici nazionali. Ciò in ragione della delicatezza di questo strumento, attraverso il quale la Corte ha assicurato la nomofilachia, vale a dire l'uniforme interpretazione del diritto dell'Unione e, più in generale, si è attuata la cooperazione e la leale collaborazione fondamentale tra il giudice del Lussemburgo e gli organi giurisdizionali degli Stati membri.
  Evidenzia altresì come alcuni princìpi di primaria importanza nella costruzione stessa dell'ordinamento euro-unitario – quali quelli del primato e dell'efficacia diretta del diritto comunitario – si siano affermati e consolidati attraverso le pronunce in sede pregiudiziale, prima ancora della Carta di Nizza. Il dialogo tra corti operato in tal modo ha realizzato un vero e proprio federalismo giudiziario che costituisce il pilastro dello spazio giuridico europeo, limitato dapprima ai soli giudici comuni ed estesosi, successivamente, ai giudici costituzionali. Menziona, a titolo di esempio, il caso della Corte costituzionale che – dopo un lungo periodo di chiusura – ha ritenuto di potere ricorrere direttamente al rinvio pregiudiziale, secondo modalità e principi per la cui illustrazione rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Rileva come il «successo» del rinvio pregiudiziale tra i giudici degli Stati membri – e più in generale tra le parti dei procedimenti a livello nazionale – abbia prodotto come conseguenza un notevole aumento del carico di lavoro della Corte. Nel corso degli anni, infatti, non solo il numero di domande di pronuncia pregiudiziale ha registrato una costante tendenza al rialzo, ma anche i quesiti sollevati sono divenuti sempre più complessi e delicati. Tutto ciò ha determinato il progressivo allungamento della durata dei procedimenti pendenti innanzi alla Corte, la quale non è più stata in grado di esercitare questa sua competenza con la stessa celerità del passato.
  Nel richiamare alcuni dati quantitativi, evidenzia come nel 2016, le domande di pronuncia pregiudiziale fossero 470, nel 2019 fossero cresciute a 641 e nel 2021 si fossero attestate a 567. Nel corso dello stesso periodo, la durata media di trattamento delle cause pregiudiziali è passata da 15 mesi (nel 2016) a 15,5 mesi (nel 2019) e poi, a 16,7 mesi (nel 2021).
  Rimarca come pertanto la richiesta di modifica del Protocollo n. 3 risponda essenzialmente ad esigenze deflattive e menziona la posizione assunta a tale riguardo dalla Corte di giustizia, ad avviso della quale, grazie ai progressi organizzativi ed alla specializzazione acquisite, il Tribunale dell'UE può considerarsi pienamente in grado di esercitare una competenza come quella pregiudiziale in materia di sistema comune di imposta sul valore aggiunto, diritti di accisa, codice doganale e classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, compensazione pecuniaria ed assistenza dei passeggeri, sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
  Fa presente che si tratta di materie chiaramente circoscritte e sufficientemente distinguibili, regolamentate da un numero limitato di atti di diritto derivato e che raramente danno origine a sentenze di principio. Dette materie hanno inoltre dato luogo ad un'abbondante giurisprudenza della Corte di giustizia, il che riduce considerevolmente i rischi di divergenze giurisprudenziali.
  Fa presente che i rinvii pregiudiziali vertenti sulle materie in questione rappresentano, in media, circa il 20 per cento dell'insieme delle domande presentate ogni anno, per cui la loro devoluzione al Tribunale può condurre a un significativo alleggerimento del carico di lavoro della Corte di giustizia.
  Nota altresì che le domande di pronuncia pregiudiziale sarebbero sempre presentate dai giudici nazionali alla Corte di giustizia, alla quale spetterà di verificare se esse rientrino esclusivamente in una o più delle materie specifiche di competenza del Tribunale, in tal caso trasmettendogliele.
  Menziona l'introduzione di una serie di garanzie procedurali intese a favorire un approccio uniforme nel trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale: anzitutto Pag. 71si prevede che quelle trasmesse al Tribunale vengano attribuite a sezioni designate a tale scopo, in modo tale da favorire una maggiore coerenza nel relativo trattamento. Per ciascuna di tali cause sarebbe designato un avvocato generale per contribuire, come avviene presso la Corte, alla solidità dell'analisi effettuata dal Tribunale. Infine, considerato che alcune domande potrebbero richiedere l'attenzione di un numero di giudici maggiore di cinque, si prevede che il Tribunale possa riunirsi in una composizione di dimensioni intermedie, tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione composta da quindici giudici.
  Rammenta che, a parere della Corte, l'insieme di tali misure dovrebbe, da un lato, consentire al Tribunale di gestire al meglio questa nuova competenza e, al contempo, promuovere l'interpretazione e l'applicazione uniformi del diritto dell'Unione, indipendentemente dall'organo giurisdizionale chiamato a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.
  Evidenzia inoltre che una seconda parte della richiesta di modifica del Protocollo n. 3 è intesa ad ampliare la procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni – mediante la quale la Corte per l'appunto opera un vaglio preliminare delle impugnazioni proposte contro le pronunce del Tribunale, ammettendole al proprio esame solo quando sollevino questioni importanti per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.
  Considerata l'incidenza della richiesta di modifica riguardante un istituto delicatissimo quale il rinvio pregiudiziale, propone di procedere ad un breve un ciclo di audizioni di interlocutori qualificati – tra i quali l'Avvocato generale dello Stato, alcuni docenti universitari ed ex componenti della Corte di Giustizia – per pervenire ad una conclusione dell'esame fondata su un'approfondita istruttoria.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE.
COM(2022)583 final.
(Parere alla V Commissione).
(Rinvio dell'esame).

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, segnala che il deputato Bagnai ha chiesto, nella sua veste di relatore, di posticipare l'avvio dell'esame dell'atto per acquisire ulteriori elementi d'analisi e d'informazione. Propone pertanto, attesa la compatibilità della richiesta con la tempistica d'esame del documento, di rinviarne l'avvio ad altra seduta.

  La Commissione concorda.

  La seduta termina alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 16 febbraio 2023.

Audizione di rappresentanti di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009» (COM(2022)586 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.20.