CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2023
50.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IX)
COMUNICATO
Pag. 8

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.
C. 750 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 gennaio 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso avanzata dal gruppo Partito Democratico, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che sono state presentate circa 220 proposte emendative (vedi allegato) e che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Cangiano 1.039.
  Ricorda preliminarmente che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto del decreto-legge all'esame. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento.
  Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone anche a seguito delle sentenze della Corte costituzionale. In tale contesto ricorda in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo, con la sentenza n. 247 del 2019, ha ribadito che «le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge», precisando altresì, che per i provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo le disposizioniPag. 9 introdotte possono collegarsi «alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso».
  Alla luce di tali criteri, dichiara che sono state pertanto da considerare inammissibili le seguenti proposte emendative:

   Ghirra 1.3, che sostituisce l'articolo 1, stanziando risorse per le strutture di prima accoglienza, con particolare riguardo agli hotspot collocati nei porti di primo sbarco;

   Zaratti 1.4, il quale sostituisce l'articolo 1, prorogando i finanziamenti per il sistema di accoglienza e integrazione previsti dall'articolo 26 del decreto-legge n. 115 del 2022 e recando modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 relativamente alle strutture di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

   Ghirra 1.6, che incrementa l'autorizzazione di spesa relativa alla cooperazione internazionale per lo sviluppo recata dalla legge di bilancio per il 2022;

   Ghirra 1.7, il quale reca un finanziamento volto a garantire la funzionalità e la continuità operativa degli uffici preposti alle procedure per il riconoscimento del diritto di asilo e di permessi di soggiorno;

   Ghirra 1.8, che istituisce un fondo di contrasto agli effetti delle crisi globali nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI);

   gli identici Pastorino 1.01, Colucci Alfonso 1.02 e Bonafè 1.03, e l'analogo Zaratti 1.04, che recano un finanziamento per l'incremento dei posti destinati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

   gli identici Pastorino 1.05, Colucci Alfonso 1.09 e Bonafè 1.010, e l'analogo Ghirra 1.011, i quali prorogano i finanziamenti per il sistema di accoglienza e integrazione previsti dall'articolo 26 del decreto-legge n. 115 del 2022;

   Ascari 1.012, che prevede l'ampliamento del personale di questure e prefetture per rafforzare i servizi per l'immigrazione;

   Di Giuseppe 1.013, il quale riapre fino al 31 dicembre 2027 i termini, scaduti il 16 agosto 1994, per la presentazione delle domande di riacquisto della cittadinanza di cui all'articolo 17 della legge n. 91 del 1992;

   Iezzi 1.014, il quale modifica in più punti la disciplina dell'immigrazione recata dal decreto legislativo n. 286 del 1998; in particolare, sopprime la possibilità di soggiorno in Italia per gli studenti di filiazioni di università straniere di cui all'articolo 5, comma 1-bis; sopprime il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato nell'ambito della procedura di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno sulla base di accordi internazionali e nella procedura di espulsione e respingimento; sopprime il riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere tra i motivi di persecuzione per i quali non si può disporre l'espulsione o il respingimento; sopprime il divieto di respingimento o espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano rischi di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare; sopprime la previsione di un permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di rigetto della domanda di protezione internazionale ove ricorrano i requisiti previsti per le categorie vulnerabili (articolo 19, comma 1.2); sopprime il riferimento alle gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie ai fini del divieto di espulsione dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2, sostituendolo con quello a condizioni di salute di particolare gravità; sopprime la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro; modifica le condizioni per il permesso di soggiorno per calamità, prevedendo che lo stesso sia rilasciato non più in caso di «situazione di grave calamità» ma in «situazione di contingente ed eccezionale calamità», ponendo un limite di sei mesi alla sua rinnovabilità ed introducendo la previsione che il permesso per calamità non sia convertibile in permesso di soggiorno Pag. 10per motivi di lavoro; modifica le condizioni in base alle quali chi abbia terminato un periodo di ricerca in Italia può ottenere un permesso di soggiorno tra i nove mesi e dodici mesi per ricerca di occupazione; si prevede che tale permesso possa essere rilasciato solo nel rispetto dei requisiti reddituali per lo straniero che chiede il ricongiungimento e nel rispetto dell'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale; prevede infine che la mancata espressione del parere del Comitato per i minori stranieri possa legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato ai già minori non accompagnati al momento del compimento della maggiore età;

   Iezzi 1.015, che modifica l'articolo 10-ter del testo unico dell'immigrazione in materia di identificazione degli stranieri rintracciati in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera o giunti sul territorio nazionale e trattenuti nei centri di identificazione, sopprimendo la previsione che lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. (lettera a)); viene anche previsto il solo trattenimento negli uffici di frontiera e non nei centri di permanenza una volta convalidato il procedimento di espulsione (lettera b)); viene infine soppresso l'ordine di priorità previsto per il trattenimento nei centri per il rimpatrio (lettera c));

   Iezzi 1.016, che sopprime la possibilità per i soggetti trattenuti nei centri per il rimpatrio di fare reclami al Garante per la protezione delle persone private della libertà personale e modifica conseguentemente le attribuzioni del Garante;

   Iezzi 1.017, che prolunga i termini di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri nell'ambito del procedimento di espulsione;

   Iezzi 1.018, che modifica il testo unico in materia di immigrazione con riferimento alla disciplina dei ricongiungimenti familiari;

   Iezzi 1.019, che introduce il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno quando a carico dello straniero si accerti la violazione di disposizioni in materia fiscale o contributiva;

   Iezzi 1.020, che modifica le pene per i reati connessi con l'immigrazione clandestina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

   De Monte 1.021, che consente la guida per un periodo di un anno dalla data di assunzione, agli stranieri ammessi in Italia per lavoro subordinato non stagionale e dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in Italia, anche se privi della carta di qualificazione del conducente, a condizione che siano in possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE e che assolvano agli obblighi di qualificazione e formazione periodica previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 2005;

   Zaratti 1.022, il quale, con modifiche al decreto legislativo n. 251 del 2007, inserisce il riferimento ai minori non accompagnati tra i soggetti che possono beneficiare di protezione sussidiaria e il riferimento al convivente nella definizione di familiari ai fini del riconoscimento della protezione internazionale; prevede che, ai fini della valutazione delle domande di protezione internazionale, si tenga conto anche delle situazioni di danno e persecuzione di cui siano responsabili organizzazioni criminali e organizzazioni che professano un fanatismo religioso assoluto ed inserisce l'orientamento sessuale tra i motivi di persecuzione validi ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;

   Zaratti 1.023, che prevede che, ai fini della valutazione delle domande di protezione internazionale (ai sensi del decreto legislativo n. 251 del 2007), si tenga conto anche delle situazioni di danno e persecuzione di cui siano responsabili organizzazioniPag. 11 criminali e organizzazioni che professano un fanatismo religioso assoluto;

   Ghirra 1.024, il quale inserisce l'orientamento sessuale tra i motivi di persecuzione validi ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi del decreto legislativo n. 251 del 2007;

   Iezzi 1.025, che modifica in più punti la disciplina delle procedure di primo grado per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo n. 25 del 2008; in particolare: sono modificati le modalità ed i criteri di trattazione prioritaria delle domande, prevedendo, tra l'altro, che le domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in uno hotspot o in un centro di permanenza per i rimpatri, e le domande presentate da cittadini provenienti da un Paese di origine sicuro siano esaminate in via prioritaria; sono ridefiniti i casi e le modalità di applicazione della procedura accelerata di esame delle domande; si prevede la possibilità di istituire nuove sezioni delle commissioni territoriali per l'esame delle domande di protezione internazionale; è abrogata l'esclusione dei portatori di esigenze particolari (quali minori, disabili, anziani, vittime di tratta) dall'applicazione della procedura accelerata delle domande; è introdotta una presunzione di inammissibilità della domanda nel caso di reiterazione della domanda di asilo in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento; sono definite nuove modalità di decisione della Commissione territoriale per i casi in cui il richiedente è sottoposto a procedimento penale o condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei reati per i quali non può essere riconosciuto lo status di rifugiato, stabilendo inoltre che, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale anche in pendenza del ricorso avverso la decisione della Commissione; è abrogata la disposizione che concede il permesso di soggiorno speciale anche nel caso di rigetto della domanda di asilo presentata dallo straniero che versa in gravi condizioni di salute psico-fisiche o derivanti da gravi patologie; è abrogata la disposizione in base alla quale, qualora la domanda di protezione internazionale avanzata da un minorenne non venga accolta e nel corso del procedimento emerga la presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, può essere valutata l'attivazione di misure di assistenza in favore del minore;

   Iezzi 1.026, che riduce da biennale ad annuale la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale;

   Iezzi 1.027, che modifica la disciplina generale del sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015; in particolare, sopprime la possibilità di accogliere i richiedenti protezione internazionale nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione; sopprime la previsione che nei centri di prima accoglienza siano forniti assistenza sanitaria, sociale, psicologica, mediazione linguistico-culturale e corsi di lingua italiana e di consulenza legale; sopprime la previsione di impiegare i richiedenti asilo in attività di utilità sociale; modifica la denominazione del «sistema di accoglienza e integrazione» in «sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati»; sopprime la possibilità di accogliere nel sistema i titolari di protezione speciale, i casi speciali di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 113 del 2018 (i soggetti per i quali sia stata negata la protezione internazionale ma per i quali sussistano gravi motivi di carattere umanitario), gli stranieri affidati ai servizi sociali; sopprime la previsione che l'accoglienza dei titolari di permesso di soggiorno per protezione sociale debba avvenire nel rispetto della normativa per le categorie vulnerabili; prevede infine che i richiedenti asilo presenti nel sistema di accoglienza e integrazione possano rimanere fino alla scadenza del progetto già finanziato e che i minori non accompagnati vi possano rimanere anche dopo il compimento della maggiore età fino alla definizione della domanda di protezione internazionale;

Pag. 12

   Pastorino 1.028, il quale potenzia il sistema di accoglienza, prevedendo 4000 nuovi posti per l'accoglienza di minori non accompagnati e prorogando il finanziamento del sistema di accoglienza e integrazione previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 115 del 2022;

   Iezzi 1.030, che prolunga a 180 giorni il termine massimo di trattenimento dei richiedenti asilo nei centri per il rimpatrio;

   Pastorino 1.031, che prevede, con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro il 31 marzo 2023, siano costituiti centri per l'accoglienza di minori non accompagnati nel numero di almeno uno per regione e che, in assenza dell'adozione del decreto, decorso il termine, il porto di sbarco di minori stranieri non accompagnati venga individuato nei territori sui cui è attivato almeno un centro governativo di prima accoglienza;

   gli identici Bonafè 1.032, Ghirra 1.033 e Colucci Alfonso 1.034, che fissano al 31 marzo 2023 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno con cui sono istituite le strutture di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e stabiliscono che tali strutture siano attivate in numero pari ad almeno una per regione;

   Iezzi 1.035, che modifica le procedure per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati;

   Iezzi 1.036, che prevede la nomina di un commissario straordinario in caso di rinvio a giudizio dei gestori delle strutture di accoglienza, per violazioni di legge o irregolarità nella gestione;

   Ascari 1.037, che proroga fino al 31 agosto 2023 la possibilità per il Ministero dell'interno di sottoscrivere contratti a termine per la gestione delle istanze avanzate a vario titolo da cittadini stranieri nell'ambito dell'emergenza determinata dall'invasione russa dell'Ucraina;

   Furgiuele 1.038, recante contributi a specifici comuni della Calabria per far fronte agli sbarchi di migranti.

  Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

  Igor IEZZI (LEGA) preannuncia l'intenzione del proprio gruppo di presentare ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità delle proprie proposte emendative, e a tal fine chiede che sia prorogato il termine di almeno un'ora.

  Nazario PAGANO, presidente, accede alla richiesta dell'onorevole Iezzi e proroga di un'ora il termine fissato per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità, che viene dunque fissato alle ore 18 della giornata odierna.

  Igor IEZZI (LEGA) dichiara che non comprende le ragioni della declaratoria di inammissibilità, che riguarda molti emendamenti della Lega, avendo il suo gruppo presentato emendamenti tutti riferibili alla problematica della gestione dei flussi migratori, coerentemente con il titolo del decreto-legge in conversione. Evidenzia inoltre che l'inammissibilità ha colpito tanto gli emendamenti della Lega quanto quelli presentati dall'opposizione, nonostante si tratti di proposte che insistono sullo stesso testo normativo novellato dal decreto-legge, ovvero il decreto-legge n. 130 del 2020. Esprime delusione per le dichiarazioni rese alla stampa da un vicepresidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, che, anticipando la dichiarazione di inammissibilità appena pronunciata, fa presente come la motivazione alla base della stessa sia da ricondurre a esigenze di rispetto della tempistica per la conversione del decreto-legge, e non all'attinenza o meno delle proposte al contenuto del provvedimento di urgenza. Chiede quindi alla presidenza di chiarire se gli emendamenti siano stati dichiarati inammissibili per ragioni attinenti al loro contenuto oppure solo per ragioni legate ai tempi di esame. Stigmatizza comunque il fatto che il contenuto della declaratoria di inammissibilità sia stato anticipate agli organi di stampa. Ringrazia comunque la presidenza per aver concesso Pag. 13un'ulteriore ora per la presentazione dei ricorsi.

  Alessandro URZÌ (FDI) propone di avviare la discussione degli emendamenti già a partire dalla serata di oggi, una volta scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi, procedendo ad oltranza al fine di poter affrontare nel merito tutte le questioni poste.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente al collega Urzì che tale richiesta potrà essere avanzata in sede di riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, che dovranno definire la successiva articolazione dei lavori.

  Alfonso COLUCCI (M5S) afferma che già a una prima lettura del fascicolo degli emendamenti presentati aveva dubitato dell'ammissibilità di molte delle proposte emendative, ritenendole non attinenti al contenuto del provvedimento. Ricorda infatti che il giudizio di inammissibilità deve essere pronunciato avendo come riferimento l'ambito materiale del provvedimento in esame, e non il suo titolo. In merito, ritiene che la relazione tecnica che accompagna il disegno di conversione del decreto-legge ben definisca e circoscriva il perimetro del provvedimento d'urgenza laddove afferma che «l'intervento normativo è volto, in primo luogo, a declinare le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali e alle norme nazionali in materia di diritto del mare». Evidenzia peraltro come le incertezze del collega Iezzi possano derivare dal titolo del decreto-legge, che non corrisponde affatto al contenuto – come denunciato dalle opposizioni – riferendosi più in generale alla gestione dei flussi migratori. Precisa invece che il contenuto del provvedimento è molto più stretto, riferendosi solo ai salvataggi in mare, peraltro effettuati solo dalle ONG. Conclude affermando che la decisione delle presidenze circa l'inammissibilità è pienamente conforme alla sentenza della Corte costituzionale richiamata dal presidente e alle norme regolamentari in materia.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP),considerato che il collega Iezzi ha fatto riferimento ad una dichiarazione di agenzia in merito alla radicalità delle opposizioni, sottopone all'attenzione dei colleghi una diversa agenzia di stampa che, al contrario, preannuncia l'inammissibilità degli emendamenti della Lega, richiamando i paletti posti da Forza Italia e da Fratelli d'Italia e rilevando le prime tensioni all'interno della maggioranza.

  Nazario PAGANO, presidente, invita i colleghi ad evitare di discutere delle agenzie di stampa.

  Laura BOLDRINI (PD-IDP) chiarisce che le responsabilità delle inammissibilità delle proposte emendative derivano dal fatto che gli emendamenti dichiarati inammissibili sono finalizzati a introdurre modifiche che vanno al di là dell'ambito del provvedimento, per motivi tutti interni alla maggioranza.

  Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) manifesta apprezzamento per quanto stabilito dalla presidenza in materia di inammissibilità degli emendamenti. Ritiene infatti che molte proposte emendative siano palesemente in contrasto con la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale e con l'articolo 96-bis del Regolamento della Camera.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente preliminarmente di non aver reso personalmente dichiarazioni alla stampa. Nel sottolineare come la valutazione sull'ammissibilità degli emendamenti sia stata effettuata dai due presidenti in totale autonomia, con il supporto degli uffici e della Presidenza della Camera dei deputati, ne evidenzia la natura esclusivamente tecnica. Inoltre rileva come, pur essendo sempre aperto al dialogo e al confronto, non senta di aver bisogno di inviti o suggerimenti per le sue future decisioni in materia di inammissibilità,Pag. 14 che continuerà ad assumere in totale autonomia.

  Filiberto ZARATTI (AVS) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalle presidenze. Ritiene molto opportuno il riferimento alla sentenza n. 247 del 2019 e dichiara che procederà alla rilettura degli emendamenti del suo gruppo dichiarati inammissibili al fine di presentare ricorso solo per quelli che riterrà non contrastare con i principi espressi dalla Corte costituzionale.

  Nazario PAGANO, presidente, preannunciando già nella giornata odierna la convocazione degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite, per definire il cronoprogramma dell'esame del decreto-legge, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 25 gennaio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.35 alle 17.45.