CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 gennaio 2023
47.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 19 gennaio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 19 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.
C. 771 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.
  Invita quindi la relatrice, deputata Colombo, a svolgere la relazione introduttiva.

  Beatriz COLOMBO (FDI), relatrice, illustra brevemente il contenuto del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, composto di sei articoli, di cui il disegno di legge in esame prevede la conversione in legge rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera per ogni ulteriore approfondimento.
  In primo luogo segnala che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di esenzione dal computo del reddito del lavoratore di buoni benzina o di titoli analoghi nonché disposizioni in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione. L'articolo 1, comma 1, prevede, a favore dei lavoratori dipendenti, in aggiunta alle esenzioni fiscali previste a regime in relazione ai benefit aziendali, la detassazione dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti di importo fino a 200 euro cedutiPag. 74 dai datori di lavoro privati nel 2023. L'articolo 1, ai commi da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione, la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, rilevata dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti. L'obbligo entrerà in vigore quindici giorni dopo l'adozione del decreto attuativo da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy. La norma, inoltre, prevede l'applicazione di una sanzione da 500 e 6.000 euro in caso di violazione dell'obbligo di indicazione del prezzo medio regionale, nonché, in luogo dell'attuale sanzione da 516 a 3.098 euro, in caso di violazione dell'obbligo di pubblicizzazione dei prezzi effettivamente praticati presso l'impianto, di omessa comunicazione dei medesimi prezzi al Ministero o di applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato.
  Evidenzia quanto recato dall'articolo 2 che modifica la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale, in corrispondenza di un maggior gettito IVA, previsto dalla legge n. 244 del 2007. In particolare, pone in rilevo che si prevede che il decreto di riduzione delle accise sui carburanti sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministro dello sviluppo economico. Sottolinea, inoltre, che sono modificati i presupposti di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del bimestre precedente, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del quadrimestre precedente, sempre rispetto all'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria presentato.
  Fa poi presente che l'articolo 3 rafforza i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi, prevedendo che operi in raccordo con gli uffici regionali dei prezzi eventualmente istituiti e possa collaborare con l'ISTAT. Ricorda che il testo precisa che le sanzioni previste in caso di comunicazione di dati, elementi e notizie non veritieri si applicano anche in caso di trasmissione da parte delle imprese di dati contabili e di bilancio non veritieri. Osserva che la norma affida alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente nel luogo in cui ha sede l'impresa il compito di irrogare le sanzioni previste in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante o di invio di informazioni non veritiere.
  Evidenzia, inoltre, che il medesimo articolo 3 istituisce una Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, per il monitoraggio della dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali. Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Le funzioni di segreteria e di supporto alle attività della Commissione sono svolte dall'Unità di missione a supporto dell'attività del Garante per la sorveglianza prezzi. Ad essa è affidato il compito curare le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante, i Ministeri e le autorità indipendenti competenti per i singoli settori.
  Evidenzia che l'articolo 4 ripropone una misura già istituita lo scorso anno per mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori, istituendo un fondo, con una dotazione di 100 milioni, per il riconoscimento alle persone che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo fino a 20.000 euro di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Si prevede che il valore del buono sia pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e che, comunque,Pag. 75 non possa superare l'importo di 60 euro.
  Conclude ricordando che l'articolo 5 reca disposizioni contabili prevedendo, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge in titolo, l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio mentre l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge dal 15 gennaio, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.