CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2023
46.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 153

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sull'ordine dei lavori.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza al termine della seduta in sede consultiva, per poi passare allo svolgimento dell'audizione informale.

  La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva Pag. 154(UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Atto n. 11.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2023.

  Alessia AMBROSI (FDI), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (vedi allegato 1).

  La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.
Atto n. 13.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2023.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, illustra una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (vedi allegato 2).

  La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
Atto n. 18.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, ricorda preliminarmente che la PAC (Politica agricola comune) rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea si è attribuita riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri e che essa costituisce una delle principali voci di spesa del bilancio dell'UE. La nuova PAC, entrata in vigore dal 1° gennaio, è stata approvata in via definitiva dalle Istituzioni europee (dal Parlamento Europeo nella sessione plenaria 22-25 novembre 2021 e dal Consiglio lo scorso 2 dicembre).
  Rileva come gli obiettivi di fondo perseguiti dalla nuova PAC siano finalizzati a garantire un reddito agricolo sufficiente; aumentare la competitività e migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore; sostenere il ricambio generazionale e sviluppare aree rurali dinamiche; agire per contrastare i cambiamenti climatici, tutelare l'ambiente con uso sostenibile di suolo, acqua e aria, salvaguardare il paesaggio e la biodiversità; proteggere la qualità dell'alimentazione e la salute.
  Segnala che il quadro normativo della nuova PAC si fonda principalmente su tre regolamenti: il regolamento (UE) 2021/2115, il regolamento (UE) n. 2021/2116 e, infine, il regolamento (UE) 2021/2117 e relativi atti delegati ed esecutivi. Evidenzia come il dato di rilievo sia costituito dal fatto che i tre regolamenti che normano la PAC 2023-2027, a differenza della programmazione attuale, dispongono che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, prevedendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, sotto forma di riduzione od esclusione dei pagamenti, in conformità Pag. 155con il diritto dell'Unione europea e con la normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata.
  Il regolamento n. 2115 reca norme sul sostegno ai piani strategici della PAC, redatti dagli Stati membri e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Esso definisce gli obiettivi generali e quelli specifici da perseguire con i piani strategici e gli indicatori mediante i quali valutarne il conseguimento.
  Vengono definiti requisiti comuni in base ai quali gli Stati membri definiscono i loro interventi, fra i quali rientra il principio secondo cui gli Stati includono nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti o pagamenti annuali se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione, alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ed a specifici requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro.
  Segnala che l'Italia ha anticipato l'introduzione di tale ultimo insieme di requisiti, definiti di condizionalità sociale, all'interno del proprio processo di pianificazione strategica, subordinando la percezione dei pagamenti diretti, dei pagamenti ambientali, dei pagamenti per aree con vincoli naturali o altri vincoli specifici nell'ambito dello sviluppo rurale, al rispetto da parte dei beneficiari delle normative relative a condizioni di lavoro ed alla sicurezza e salute sui luoghi lavoro.
  Sottolinea che il regolamento n. 2116 contiene norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC. Esso disciplina gli organismi di governance prevedendo che ciascuno Stato membro designi un'autorità a livello ministeriale competente per il rilascio, la revisione e la revoca del riconoscimento degli organismi pagatori, dell'organismo di coordinamento e di un organismo di certificazione.
  Fa presente che il regolamento n. 2117, infine, reca interventi di dettaglio che modificano i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione.
  Lo strumento mediante il quale viene concretizzato il sostegno europeo alla produzione agricola dei Paesi membri è l'erogazione di fondi, ai produttori e altri beneficiari, nella forma di aiuti, contributi e premi.
  Il Piano strategico italiano della PAC 2023-27 è stato approvato il 2 dicembre 2022 con decisione di esecuzione della Commissione europea. Il piano concentra tutti gli strumenti finanziabili attraverso il FEAGA e il FEASR in un unico documento di programmazione a livello nazionale, volto a delineare una strategia unitaria per il settore agricolo, agro-alimentare e forestale italiano.
  Rileva che le risorse a disposizione del settore agro-alimentare e forestale e delle aree rurali ammontano a circa 37 miliardi di euro in 5 anni, di cui 28 miliardi circa a valere sul bilancio UE e circa 9 miliardi a valere sul finanziamento nazionale.
  Nell'illustrare sinteticamente ai contenuti dello schema di decreto, richiama i contenuti dell'articolo 1 che stabilisce l'oggetto e le principali definizioni, individuando i soggetti designati ad attuare le disposizioni recate dallo schema in esame.
  Per quanto concerne la parte relativa alla disciplina del regime della cosiddetta «condizionalità sociale» (Capo II) che il nostro Paese ha deciso di applicare dal 2023, sottolinea che tale disciplina delinea un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto di norme che regolano il rapporto di lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro.Pag. 156
  Il Capo III disciplina un meccanismo sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle condizioni per poter beneficiare dei pagamenti diretti nell'ambito della PAC: ciò si è reso necessario in quanto i regolamenti che normano la PAC 2023-2027, differentemente dalla programmazione attuale, dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nei Piani strategici nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
  Rileva che il Capo IV declina le riduzioni dei pagamenti della «condizionalità rafforzata» nel caso di violazione delle relative prescrizioni. È stato essenziale inserire il Capo IV poiché esso definisce alcuni elementi relativi alla riduzione dei pagamenti della «condizionalità rafforzata», ne individua l'ambito d'applicazione ed armonizza il tutto con gli elementi sanciti al riguardo dalla normativa dell'UE (regolamento n. 2115 e regolamento n. 2116).
  Fa presente che nel Capo V sono disciplinati gli elementi e le disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, cosiddetti «eco-schemi». Con il Capo VI, sono state introdotte, invece, disposizioni sanzionatorie specifiche per lo sviluppo rurale: esse comprendono le riduzioni od esclusioni per mancato rispetto degli impegni per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) 2021/2115. Tali disposizioni applicano per ogni infrazione o gruppo di infrazione, una riduzione o l'esclusione.
  Evidenzia come anche questa innovazione si sia resa necessaria in quanto, i regolamenti della PAC dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano normate dagli Stati membri.
  Il Capo VI introduce, altresì, altre disposizioni sanzionatorie, specifiche per il FEASR, che riguardano le riduzioni od esclusioni per inadempienze relative ai criteri di ammissibilità, le riduzioni od esclusioni per mancato rispetto degli impegni per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali e, infine, le riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici. Queste riduzioni sono state definite, mutuando le fattispecie e la graduazione delle riduzioni degli aiuti dalle previsioni del regolamento (UE) n. 640/2014.
  In merito al Capo VII circa le disposizioni per il settore delle patate, rileva che si è reso necessario introdurre delle sanzioni in quanto il prodotto è stato inserito ex novo nel Piano strategico nazionale all'interno degli interventi per «altri settori». Queste sanzioni e penalità sono state definite mutuando quelle relative al settore ortofrutticolo, in particolare dal regolamento (UE) 2017/892 e dal regolamento (UE) 2017/891, che rappresentano le disposizioni dell'UE di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, con riferimento all'Organizzazione comune di mercato del settore ortofrutta.
  Pone in evidenza come l'intervento si presenti in linea con l'ordinamento comunitario; anche il livello di sanzioni previste sono da considerarsi compatibili con l'ordinamento dell'UE, dato che la base normativa di riferimento è rappresentata dal regolamento (UE) 2021/2116, segnalando come, al contempo, non risulti l'esistenza di procedure di infrazione da parte UE, visto che, sino ad oggi, le sanzioni sono state stabilite con regolamento.
  Preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, dal momento che lo schema di decreto delinea un efficace sistema sanzionatorio che contempla una serie di riduzioni ed esclusioni per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, assicurando nel contempo un sistema di riduzioni o esclusioni modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata, nonché l'intenzionalità dell'inosservanza constatata.
  Evidenzia conclusivamente che la nuova normativa prevede per la prima volta un sistema che integra il sostegno concesso ai beneficiari con l'obbligo di rispettare le Pag. 157norme relative ai rapporti di lavoro, sia come percettori dei pagamenti diretti che di pagamenti ambientali, per aree con vincoli naturali o altri vincoli specifici nell'ambito dello sviluppo rurale. Essa prevede inoltre una procedura di «ravvedimento operoso», con riduzione delle sanzioni in caso di adempimento da parte del beneficiario, nei tempi indicati, agli obblighi nazionali in materia di legislazione sociale e di lavoro.

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE), nell'associarsi alle ampie considerazioni svolte dal relatore, richiama le peculiarità della PAC nel quadro del sistema delle fonti normative dell'Unione europea, soprattutto sotto il profilo della sussidiarietà. Evidenzia altresì come la nuova politica agricola dell'UE intenda porre una specifica attenzione a tematiche come la sostenibilità e la promozione del ricambio generazionale.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
C. 338 Meloni e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia, il testo della proposta di legge d'iniziativa dell'on. Meloni ed altri (C. 338), in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, adottato ieri come testo base da parte della Commissione di merito.
  Fa presente che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea predisposto dalla Conferenza dei capigruppo e che pertanto il parere dovrà auspicabilmente essere espresso già nella seduta odierna.
  In via generale, evidenzia che la proposta di legge riproduce integralmente il contenuto delle proposte di legge AC 1379 e abb.-A della scorsa legislatura, già approvata dalla Camera il 13 ottobre 2021. La fine anticipata della legislatura ha impedito che si giungesse all'approvazione finale del provvedimento, molto atteso dalle categorie professionali coinvolte e, pertanto, con la presentazione di questo atto si intende garantirne la ripresa dell'esame e, grazie alla procedura prevista dall'articolo 107 del regolamento della Camera, la rapida approvazione finale.
  Sottolinea che sul provvedimento si era già raggiunta un'ampia condivisione tra le forze politiche della XVIII legislatura, che aveva portato all'approvazione del medesimo – nella seduta del 13 ottobre 2021 – con 251 voti favorevoli e nessun contrario.
  La ratio sottesa alla proposta di legge è quella di tutelare le categorie professionali nei confronti dei soggetti del mercato, quali banche, assicurazioni e imprese di maggiori dimensioni, nonché le pubbliche amministrazioni, che si presume godano di una posizione forte nei mercati dei servizi professionali da cui potrebbero trarre indebiti vantaggi.
  Il testo, composto di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.
  Evidenzia come la proposta definisca come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche,Pag. 158 sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2).
  Il provvedimento estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della Pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);
  Ricorda come esso preveda che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5), consentendo alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali e presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6).
  Il testo prevede inoltre la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7); disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8) e consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9).
  Ricorda infine che il progetto di legge istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10) e preveda una disposizione transitoria che esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11);
  Sottolinea come la disciplina dell'equo compenso sia stata introdotta per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti «forti», individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI. Sono stati infatti approvati in rapida successione l'art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 (cd. decreto fiscale), e l'art. 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo.
  Evidenzia come il Legislatore abbia introdotto una disciplina del compenso e abbia richiesto che tale compenso sia equo, presupponendo che la convenzione sia stata predisposta unilateralmente dal cliente «forte» a svantaggio del professionista. A tal fine, il decreto-legge n. 148 del 2017 ha introdotto nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) l'articolo 13-bis, poi modificato dalla legge di bilancio 2018, che definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando esso sia «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» e «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale» nonché conforme ai parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.
  Fa presente che il comma 2 dell'articolo 19-quaterdecies, inoltre, ha esteso il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti.
  Con riguardo ai profili di competenza della XIV Commissione rammenta che su Pag. 159questa materia è intervenuta l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, in data 22 novembre 2017, ha deliberato l'invio di una segnalazione ai Presidenti del Senato e della Camera, nonché al Presidente del Consiglio, avente ad oggetto alcune delle disposizioni previste nel citato DL n. 148/2017 e nel relativo disegno di legge di conversione.
  In quella sede è stata in primo luogo segnalata la contrarietà ai principi concorrenziali di quanto previsto dal citato articolo 19-quaterdecies in tema di «equo compenso» per le professioni, che introduce il principio generale per cui le clausole contrattuali tra i professionisti e alcune categorie di clienti, che fissino un compenso a livello inferiore rispetto ai valori stabiliti in parametri individuati da decreti ministeriali, sono da considerarsi vessatorie e quindi nulle.
  Secondo l'Autorità, la disposizione, nella misura in cui collega l'equità del compenso a paramenti tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l'effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con alcune tipologie di clienti cosiddetti «forti», ricomprendendovi anche la Pubblica Amministrazione. L'Autorità ha sottolineato come, secondo i consolidati principi antitrust nazionali e comunitari, le tariffe professionali fisse e minime costituiscano una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione.
  Sempre in relazione ai profili di competenza, segnala altresì che in materia di compensi professionali, l'ordinamento dell'Unione europea e in tale ambito i princìpi di tutela della concorrenza per il corretto funzionamento del mercato interno, di libertà di stabilimento dei prestatori e di libera circolazione dei servizi, delineano un quadro composito dei limiti cui è sottoposto il Legislatore nazionale. In linea generale va considerato che l'indicazione di tariffe minime e massime, pur essendo di norma vietata in quanto incompatibile con il diritto dell'Unione europea, contempla tuttavia delle deroghe per motivi di interesse pubblico, quali ad esempio la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi.
  Rileva che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, da ultimo nella sentenza del 4 luglio 2019, caso C-377/17, ha osservato che le tariffe in causa per essere conformi agli obiettivi posti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva «servizi»), avrebbero dovuto soddisfare le tre condizioni contenute al paragrafo 3 dell'articolo 15 della direttiva medesima, ovvero essere non discriminatorie, necessarie e proporzionate alla realizzazione di un motivo imperativo di interesse generale.
  Il principio che si ricava da questa ed altre pronunce è dunque che la fissazione di tariffe minime o massime nello svolgimento delle libere professioni può essere ammessa solo nella misura in cui le stesse siano fondate su un motivo di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità. Tra questi motivi di interesse generale può esservi, ad esempio, quello impedire che le prestazioni siano offerte a prezzi insufficienti per garantire la qualità delle stesse, ossia che si realizzi una concorrenza che di traduce nell'offerta di prestazioni al ribasso con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti, oppure quella di contribuire alla tutela dei consumatori, aumentando la trasparenza delle tariffe praticate dai prestatori e impedendo a questi ultimi di praticare onorari eccessivi.
  Propone di esprimere un parere favorevole, di cui, attesa la ristrettezza dei tempi, dà lettura (vedi allegato 3).

  La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.25.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 18 gennaio 2023.

Audizione del responsabile dell'Ufficio regolamentazione della CONSOB, dott. Mauro Bellofiore, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.