CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2023
46.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 68

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Atto n. 10.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, fa presente che il presente schema di decreto dà attuazione all'articolo 13 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021) e intende trasporre nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante disposizioni in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. A tale proposito, segnala che la legge di delegazione europea n. 127 del 2022, nell'ambito dell'articolo 1, delega infatti il Governo all'adozione, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dei decreti legislativi finalizzati all'attuazione e al recepimento degli atti dell'Unione europea. Evidenzia che il comma 2 del citato articolo prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari, rilevando altresì che il comma 3 stabilisce poi che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe, e che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dalla loro attuazione, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provveda mediante riduzione dell'apposito fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.
  In merito agli articoli 1, 2 e 3, rispettivamente recanti ambito di applicazione oggettivo, definizioni e ambito di applicazione soggettivo, osserva che le disposizioni ampliano il perimetro dei soggetti pubblici tenuti ad applicare la disciplina in esame. Rileva, infatti, che l'articolo 54-bis vigente del testo unico sul pubblico impiego (TUPI) tutela solo i dipendenti pubblici delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo testo unico, quindi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  Osserva, invece, che l'articolo 3 dello schema aggiunge anche i dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice Pag. 69civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio. Ricorda che gli impatti finanziari sugli enti pubblici economici, enti di diritto privato e società pubbliche possono rilevare ai fini di contabilità nazionale e, quindi, sull'indebitamento netto ove tali enti siano inclusi nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.
  Pertanto, rinviando agli articoli successivi, evidenzia che vi saranno costi di attuazione per tutti gli organismi che sino ad ora non erano tenuti ad applicare la disciplina di tutela delle segnalazioni.
  Con riguardo ai profili di quantificazione agli articoli da 4 a 6, rispettivamente recanti canali di segnalazione interna, gestione del canale di segnalazione interna e condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna, pur considerando le rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alla circostanza che le attività ivi previste rientrano nelle ordinarie attività gestionali delle amministrazioni o enti pubblici e sono esperibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, evidenzia che tale generica rassicurazione andrebbe confortata alla luce della illustrazione di dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, come peraltro previsto dalla leggi di contabilità.
  Rileva che la normativa vigente prevede la segnalazione al responsabile della prevenzione della corruzione o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ma senza imporre la creazione di un canale di segnalazione, con il ricorso a strumenti di crittografia, e senza imporre che vi sia un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione o l'affidamento a un soggetto esterno.
  Andrebbero quindi, a suo parere, forniti maggiori elementi sui costi di creazione e gestione del canale di segnalazione, sui costi di formazione del personale interno o del ricorso a soggetti esterni, ed evidenziate le relative disponibilità di bilancio nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni. Segnala peraltro che, per la creazione del canale di segnalazione presso l'ANAC, la relazione tecnica in esame all'articolo 11 prevede costi pari a 1 milione di euro, oltre ai costi di gestione per gli anni successivi e ai costi di personale.
  Sul punto, sottolinea che, dal punto di vista metodologico, le risorse iscritte nel bilancio di previsione delle amministrazioni dovrebbero essere calibrate sui soli fabbisogni previsti ai sensi della legislazione vigente, ragion per cui andrebbero fornite indicazioni specifiche in merito alla possibilità che le amministrazioni possano realmente procedere alla riprogrammazione delle risorse destinate all'attività contrattuale.
  In ordine agli articoli da 7 a 10, rispettivamente recanti canali di segnalazione esterna, attività di ANAC, informazioni sulle segnalazioni esterne e sul relativo seguito e adozione di Linee guida, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce elementi e dati idonei alla verifica dei maggiori fabbisogni concernenti i nuovi compiti assegnati all'ANAC, ma si limita a richiamare gli adempimenti previsti dagli articoli 7, 8, 9, 10, 18, 19, 21, a dimostrazione di maggiori fabbisogni di personale previsti all'articolo 11. Rinvia pertanto alle considerazioni relative all'articolo 11.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante disposizione relativa al personale ANAC ed alla piattaforma informatica, evidenzia preliminarmente che ANAC rientra a pieno titolo nel perimetro dei soggetti contemplati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni dal SEC2010 ai fini di compilazione del relativo conto economico.
  In proposito, sui commi 1 e 2, posto che ivi si provvede anzitutto alla previsione di un'autorizzazione di spesa predisposta come tetto massimo, va d'altro canto evidenziato, a suo avviso, che la norma si pone a copertura di un incremento dell'organico ANAC di n. 22 unità. Osserva, pertanto, che l'onere, già di per sé inderogabile, non presenta carattere di rimodulabilità.
  Rileva, in relazione ai contingenti di organico (n. 18 funzionari e n. 4 appartenenti alla carriera operativa), che la relazione tecnica fornisce i parametri del costo annuo lordo unitario per ciascuna delle Pag. 70citate unità appartenenti ai relativi contingenti e la spesa complessiva prevista, fornendo una prospettazione dell'onere annuo, da sostenersi in un orizzonte decennale, come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità in presenza di norme di spesa concernenti il pubblico impiego. Al fine di consentire lo scrutinio dell'evoluzione dell'onere prevista nel decennio, ritiene che andrebbero richieste maggiori indicazioni in merito alle singole componenti del trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, nei diversi profili professionali e gradi delle carriere dei funzionari ed operativa dell'ANAC – sulla base della progressione prevista dal vigente Regolamento del personale Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – il cui trattamento è perequato a quello dei dipendenti della Banca d'Italia – fornendo i dati relativi all'evoluzione dei relativi trattamenti economici nelle singole annualità.
  In tal senso, con particolare riguardo all'annualità 2023, circa la significativa differenza rilevata dalla relazione tecnica in tale anno e ascrivibile ai diversi effetti tra il differente periodo di servizio (data di assunzione) considerato nelle due stime in relazione al trattamento economico «fondamentale» del personale e agli effetti, più che proporzionali, che il differente periodo considerato nelle stime produce in relazione al trattamento economico «accessorio», andrebbero a suo parere richiesti puntuali elementi illustrativi delle citate differenze.
  Quanto poi alla disposizione in cui si prevede anche un'ulteriore autorizzazione da intendersi quale limite massimo di spesa in favore di ANAC per i suoi fabbisogni di funzionamento previsti nei prossimi anni, rilevata l'evidente modulabilità dell'onere, non formula osservazioni. Tuttavia, al fine consentire una prima riflessione circa l'adeguatezza delle risorse stanziate a fronte dei fabbisogni prevedibili, ritiene che andrebbero richiesti i dati e i parametri assunti nella stima dei fabbisogni di spesa relativamente a ciascuna delle singole annualità 2023/2026, relativamente alla implementazione della piattaforma, che la relazione tecnica ascrive espressamente in conto maggiore spesa di investimento.
  Segnala che la relazione tecnica non è corredata con il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, ragion per cui si rende impossibile la verifica della classificazione della maggiore spesa con riferimento al triennio in gestione e, tantomeno, l'articolazione dei suddetti effetti in relazione alle singole annualità.
  Con riguardo alle argomentazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alle esigenze di rafforzamento di tutte le strutture coinvolte nella realizzazione delle iniziative di ANAC al fine dichiarato di assicurare un «presidio costante» degli adempimenti previsti dalle disposizioni in esame, per cui si procede ad un ampliamento della dotazione organica, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce tuttavia elementi tecnici concernenti i maggiori fabbisogni concernenti i nuovi compiti assegnati all'ANAC, limitandosi però a richiamare gli articoli 7, 8, 9, 10, 18, 19, 21, per cui si renderebbe indispensabile un adeguamento della dotazione organica ai fini dell'acquisizione di quelle professionalità tecnico-specialistiche idonee all'assolvimento dei compiti, puntualizzando i settori organizzativi in cui emergerebbe tale nuovo «fabbisogno». In proposito, richiamando l'articolo 6, comma 2, del TUPI, che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale, andrebbero a suo parere richieste più specifiche indicazioni in merito ai «carichi di lavoro» aggiuntivi che si prevedono per le articolazioni organizzative pur richiamate dalla relazione tecnica per effetto delle nuove norme.
  A tale proposito, ritiene vada debitamente evidenziato che la relazione tecnica, nella illustrazione del fabbisogno di organico aggiuntivo da conferire ad ANAC, specificamente in riferimento ai 18 funzionari indicati dalla norma, precisa, tra l'altro, che n. 2 funzionari da inserire nell'«ufficio Pag. 71sanzioni» verranno ad operare in sostituzione dei «due pensionamenti prossimi» nella medesima qualifica. Ciò che, evidentemente, farebbe ritenere che il fabbisogno di organico per tali posizioni dovrebbe trovare copertura già a valere delle risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente per effetto del meccanismo del turn over. Sul punto, reputa indispensabile un chiarimento.
  Circa il comma 3, in merito anche ai profili di copertura, posto che alla copertura dei nuovi e maggiori oneri previsti dal comma 2 si provvede mediante contestuale riduzione della dotazione prevista, ai sensi della legislazione vigente, per il Fondo per il recepimento della normativa europea, ritiene che, in merito alle disponibilità ivi esistenti, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa già previste a valere delle medesime.
  Con riguardo all'articolo 12, recante obbligo di riservatezza, non formula osservazioni.
  Con riguardo all'articolo 13, recante trattamento dei dati personali, per i profili di quantificazione, sul comma 6, posto che ivi si prevede che le amministrazioni procedano alla individuazione di misure tecniche e organizzative che siano idonee a garantire un livello di sicurezza «adeguato» agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personale, andrebbe a suo parere richiesta conferma in merito alla possibilità che le amministrazioni possano provvedervi potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
  Circa l'articolo 14, recante conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni, per i profili di quantificazione, pur considerando le rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica, per cui la conservazione delle segnalazioni potrà comunque trovare attuazione, ove necessario, nell'ambito delle dotazioni «informatiche» già in possesso delle amministrazioni, evidenzia che tali rassicurazioni con costituiscono di per sé argomento sufficiente a comprovare la neutralità delle disposizioni in esame.
  In particolare, sottolinea che le disposizioni pongono espresso riferimento a registrazioni su un dispositivo «idoneo alla conservazione e all'ascolto» oppure mediante «verbale» oppure trascrizione integrale, facendo riferimento a non meglio precisato «personale addetto» delle amministrazioni.
  Ne segue, a suo avviso, che, oltre alla richiesta di elementi confermativi circa l'idoneità delle dotazioni informatiche previste a supportare gli adempimenti de quo, andrebbero richieste indicazioni circa la sostenibilità delle relative attività di supporto al segnalante, a valere degli organici già previsti dalla legislazione vigente.
  Sul punto rinvia alle considerazioni formulate all'articolo 11.
  Con riferimento all'articolo 15, recante divulgazioni pubbliche del Segnalante, non ha osservazioni da formulare.
  In ordine agli articoli da 16 a 22, rispettivamente recanti condizioni per la protezione della persona segnalante, divieto di ritorsione, misure di sostegno, protezione dalle ritorsioni del soggetto segnalante, limitazioni della responsabilità, sanzioni e rinunce e transazioni, andrebbero, a suo avviso, fornite informazioni sugli oneri a carico dell'ANAC per la tenuta dell'elenco degli enti del terzo settore che forniscono misure di sostegno. Osserva che l'articolo 18 è tra quelli menzionati dalla relazione tecnica all'articolo 11 per supportare l'adeguamento della dotazione del personale ANAC, senza però fornire informazioni specifiche.
  Anche circa l'articolo 19, per i profili di quantificazione rileva che la sostenibilità degli adempimenti correlati alle disposizioni in esame a valere delle sole risorse umane e strumentali scontate nella dotazione di bilancio dell'ANAC, andrebbero suffragati alla luce dell'esposizione di elementi informativi e dati inerenti i relativi fabbisogni di funzionamento a fronte della dotazione di bilancio del medesimo ente. Sull'articolo 21, posto che la norma precettivaPag. 72 è chiaramente suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, sebbene allo stato non quantificabili, non formula osservazioni. Quanto alla gestione degli atti e delle procedure conseguenti all'irrogazione delle sanzioni, rinvia all'articolo 11.
  In merito agli articoli da 23 a 25, rispettivamente recanti abrogazioni di norme, disposizioni transitorie e di coordinamento e disposizioni finanziarie, circa i profili di copertura, ribadisce ancora una volta che la mera apposizione di clausole di neutralità all'atto della approvazione di nuove norme, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte all'obbligo di copertura, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, come peraltro rilevato anche dall'Organo di controllo, ovvero, che le stesse siano accompagnate in relazione tecnica dalla puntuale illustrazione dei dati e degli elementi che sono idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, restando, almeno in linea di principio, sempre preclusa la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio, che a rigore dovrebbero scontare i soli fabbisogni di spesa previsti ai sensi della normativa vigente, in caso contrario risolvendosi siffatte clausole in mere affermazioni di «principio» di fatto prive di dimostrata fondatezza.
  Evidenzia che lo schema e la relazione tecnica prevedono stanziamenti solo in favore dell'ANAC all'articolo 11, ignorando le ricadute che le nuove norme potranno avere anche sulle altre amministrazioni coinvolte nelle nuove procedure di segnalazione anticorruzione, limitandosi ad assicurare che queste ultime dovranno comunque provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle sole risorse umane strumentali e finanziarie che sono già disponibili a legislazione vigente nei loro bilanci.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno natura ordinamentale e definitoria e non ampliano il perimetro dei soggetti pubblici tenuti ad applicare la disciplina oggetto della direttiva essendo i medesimi soggetti, ai sensi della legge n. 179 del 2017 in materia di whistleblowing, già tenuti alla protezione di coloro che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali.
  Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 4 e 5, rispettivamente in materia di attivazione e di gestione dei canali di segnalazione, potranno essere effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché gli enti destinatari delle predette disposizioni sono già tenuti, ai sensi dell'articolo 54-bis, comma 5, del Testo unico sul pubblico impiego (TUPI) e dell'articolo 1, comma 5, lett. b), della legge n. 179 del 2017, a dotarsi di appositi strumenti informatici e ad avvalersi di personale appositamente qualificato.
  Come risulta dalla relazione tecnica, si potrà ricorrere alle ipotesi di esternalizzazione della gestione delle segnalazioni, previste dal comma 2 dell'articolo 4, solamente in via residuale e successivamente alla positiva verifica della sussistenza delle occorrenti disponibilità finanziarie.
  Il costo pro-capite utilizzato per la stima dell'impatto finanziario relativo all'assunzione delle unità di personale disposta dall'articolo 11, fa riferimento al trattamento economico fondamentale e al trattamento economico accessorio, comprensivo del premio di risultato, del premio di presenza parte variabile, del premio incremento efficienza aziendale e del lavoro straordinario.
  Inoltre, ai fini della stima dell'impatto finanziario delle predette assunzioni si è tenuto conto del fatto che i trattamenti economici evolvono nel tempo in relazione alle progressioni di carriera, nonché in virtù della rivalutazione dei tabellari del personale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo dell'Istat (IPCA), al netto del prezzo dei prodotti energetici importati.
  La quantificazione delle spese per l'assunzione di personale per l'anno 2023 è stata effettuata tenendo conto sia del periodoPag. 73 di servizio del personale medesimo in tale annualità, sia degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725 del 5 settembre 2022, che ha disposto una riparametrazione dei tabellari dei funzionari per uguagliarli a quelli dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia della inattesa dinamica inflazionistica nelle annualità 2022 e 2023.
  I dati e i parametri assunti nella stima dei fabbisogni di spesa complessiva per la realizzazione della piattaforma informatica di ricezione e gestione delle segnalazioni, sono legati all'evoluzione della medesima piattaforma in termini di potenziamento dell'infrastruttura hardware e software, al fine di consentire la gestione di un consistente numero di segnalazioni.
  Inoltre, in virtù delle nuove competenze attribuite dal presente provvedimento, l'ANAC dovrà provvedere al rafforzamento del proprio Ufficio per il whistleblowing, incaricato della gestione delle segnalazioni di illeciti, procedura che subirà un ampliamento tanto dal punto di vista delle condotte segnalabili, quanto dal punto di vista dei soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni.
  L'Ufficio whistleblowing di ANAC sarà altresì competente ad avviare e istruire i procedimenti sanzionatori previsti dal presente provvedimento, richiedendo eventualmente la collaborazione con l'Ispettorato del lavoro e l'Ispettorato della funzione pubblica, sulla base di appositi accordi.
  Il riferimento ai 2 funzionari che, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, saranno inseriti nell'«ufficio sanzioni» di ANAC in sostituzione dei due pensionamenti prossimi nella medesima qualifica, è frutto di errore materiale, giacché il predetto ufficio non beneficerà delle nuove assunzioni previste dallo schema di decreto in esame.
  Il trattamento dei dati personali contenuto nelle segnalazioni, di cui all'articolo 13, potrà essere effettuato dalle Amministrazioni interessate mediante il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
  Gli adempimenti di supporto al segnalante, di cui all'articolo 14, saranno svolti mediante l'impiego delle risorse umane già disponibili a legislazione vigente, mentre la conservazione delle segnalazioni interne, esterne e della relativa documentazione sarà effettuata mediante la piattaforma informatica, che potrà avvalersi delle risorse appositamente stanziate dall'articolo 11.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Atto n. 10);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno natura ordinamentale e definitoria e non ampliano il perimetro dei soggetti pubblici tenuti ad applicare la disciplina oggetto della direttiva essendo i medesimi soggetti, ai sensi della legge n. 179 del 2017 in materia di whistleblowing, già tenuti alla protezione di coloro che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali;

    gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 4 e 5, rispettivamente in materia di attivazione e di gestione dei canali di segnalazione, potranno essere effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché gli enti destinatari delle predette disposizioni sono già tenuti, ai sensi dell'articolo 54-bis, comma 5, del Testo unico sul pubblico impiego (TUPI) e dell'articolo 1, comma 5, lett. b), Pag. 74della legge n. 179 del 2017, a dotarsi di appositi strumenti informatici e ad avvalersi di personale appositamente qualificato;

    come risulta dalla relazione tecnica, si potrà ricorrere alle ipotesi di esternalizzazione della gestione delle segnalazioni, previste dal comma 2 dell'articolo 4, solamente in via residuale e successivamente alla positiva verifica della sussistenza delle occorrenti disponibilità finanziarie;

    il costo pro-capite utilizzato per la stima dell'impatto finanziario relativo all'assunzione delle unità di personale disposta dall'articolo 11, fa riferimento al trattamento economico fondamentale e al trattamento economico accessorio, comprensivo del premio di risultato, del premio di presenza parte variabile, del premio incremento efficienza aziendale e del lavoro straordinario;

    inoltre, ai fini della stima dell'impatto finanziario delle predette assunzioni si è tenuto conto del fatto che i trattamenti economici evolvono nel tempo in relazione alle progressioni di carriera, nonché in virtù della rivalutazione dei tabellari del personale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo dell'Istat (IPCA), al netto del prezzo dei prodotti energetici importati;

    la quantificazione delle spese per l'assunzione di personale per l'anno 2023 è stata effettuata tenendo conto sia del periodo di servizio del personale medesimo in tale annualità, sia degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725 del 5 settembre 2022, che ha disposto una riparametrazione dei tabellari dei funzionari per uguagliarli a quelli dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia della inattesa dinamica inflazionistica nelle annualità 2022 e 2023;

    i dati e i parametri assunti nella stima dei fabbisogni di spesa complessiva per la realizzazione della piattaforma informatica di ricezione e gestione delle segnalazioni, sono legati all'evoluzione della medesima piattaforma in termini di potenziamento dell'infrastruttura hardware e software, al fine di consentire la gestione di un consistente numero di segnalazioni;

    inoltre, in virtù delle nuove competenze attribuite dal presente provvedimento, l'ANAC dovrà provvedere al rafforzamento del proprio Ufficio per il whistleblowing, incaricato della gestione delle segnalazioni di illeciti, procedura che subirà un ampliamento tanto dal punto di vista delle condotte segnalabili, quanto dal punto di vista dei soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni;

    l'Ufficio whistleblowing di ANAC sarà altresì competente ad avviare e istruire i procedimenti sanzionatori previsti dal presente provvedimento, richiedendo eventualmente la collaborazione con l'Ispettorato del lavoro e l'Ispettorato della funzione pubblica, sulla base di appositi accordi;

    il riferimento ai 2 funzionari che, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, saranno inseriti nell'“ufficio sanzioni” di ANAC in sostituzione dei due pensionamenti prossimi nella medesima qualifica, è frutto di errore materiale, giacché il predetto ufficio non beneficerà delle nuove assunzioni previste dallo schema di decreto in esame;

    il trattamento dei dati personali contenuto nelle segnalazioni, di cui all'articolo 13, potrà essere effettuato dalle Amministrazioni interessate mediante il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;

    gli adempimenti di supporto al segnalante, di cui all'articolo 14, saranno svolti mediante l'impiego delle risorse umane già disponibili a legislazione vigente, mentre la conservazione delle segnalazioni interne, esterne e della relativa documentazione sarà effettuata mediante la piattaforma informatica, che potrà avvalersi delle risorse appositamente stanziate dall'articolo 11;

   rilevato che l'articolo 25 reca un'apposita clausola di neutralità finanziaria secondoPag. 75 cui dall'attuazione del presente provvedimento, fatta eccezione per l'articolo 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Daniela TORTO (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per il puntuale intervento, non ritiene che sia stata sufficientemente motivata la neutralità finanziaria delle disposizioni del Capo II riguardanti l'attivazione e la gestione dei canali di segnalazione, che considerando anche il fatto che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, come peraltro previsto dalla legge di contabilità. Per tali ragioni, preannunzia l'astensione del MoVimento 5 Stelle sul provvedimento.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), in riferimento all'articolo 11 concernente il rafforzamento della dotazione organica dell'ANAC, chiede se le risorse stanziate siano sufficienti all'incremento delle unità di personale previsto.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Ubaldo Pagano, ribadisce che dalle disposizioni del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione dell'articolo 11 in relazione al quale è previsto lo stanziamento di risorse per l'assunzione di personale e per la realizzazione e gestione della piattaforma informatica che risultano idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi previsti dallo schema di decreto in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Atto n. 15.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 gennaio 2023

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti del Governo.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue. Il provvedimento prevede una riorganizzazione e modernizzazione dei controlli sull'utilizzo umano delle acque basandosi sulle risorse esistenti, riallocando le funzioni delle strutture coinvolte per assicurare lo svolgimento dei nuovi compiti anche attraverso la digitalizzazione e la messa in rete dei sistemi ambientali e sanitari.
  In questo quadro, la previsione di cui all'articolo 26, secondo la quale le attività derivanti dal presente provvedimento saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si è basata su una fondata stima di massima che ha comparato gli impegni e le attività da svolgere, a parità di risorse erogate alle strutture che effettuano i controlli nel regime attuale, ivi comprese quelle del Servizio sanitario nazionale, e che saranno chiamate a svolgerli anche nel nuovo assetto.
  In particolare, per quanto riguarda l'articolo 9, in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni, il confronto tra le nuove e le vigenti disposizioni evidenzia, da Pag. 76un lato, che, a parità di numero di campioni e analisi per anno, il nuovo assetto garantirà una equiparazione, se non un alleggerimento, di azioni e costi, sia per le strutture pubbliche che per i gestori idro-potabili, e dall'altro, che i requisiti per la formazione ivi previsti sono semplicemente integrativi rispetto a programmi di formazione già in essere ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.
  Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 19, la stima superiore a 8 mila valutazioni di piani di sicurezza dell'acqua ad opera del CeNSiA, risultante dalla relazione tecnica, si basa su una previsione di massima, ipotizzando che il personale dell'Istituto superiore di sanità che sarà dedicato al CeNSiA risulterà di circa 40 esperti suddivisi in diversi ruoli, afferenti per lo più all'esistente struttura «reparto di Qualità dell'Acqua e Salute», che dovrebbe assumere le nuove funzioni.
  Il numero di ispettori attualmente formati è stimato in circa 25 esperti afferenti al suddetto reparto, e si prevede che entro il corrente anno abbia luogo la formazione e la qualifica di circa 100 ispettori, che saranno chiamati a svolgere le attività ispettive dianzi citate.
  L'attività degli ispettori sarà supportata con sistemi informativi avanzati strutturati nell'ambito dell'Anagrafe territoriale dinamica delle acque pubbliche (AnTeA), per la cui istituzione e pubblicazione è prevista dall'articolo 26, comma 2, un'apposita autorizzazione di spesa, pari a 2,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, conformemente a quanto deliberato dalla Commissione di coordinamento strategico del citato Piano nazionale che ha previsto per l'istituzione di AnTeA uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del medesimo Piano.
  La Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua, di cui all'articolo 20, potrebbe riunirsi circa due volte l'anno senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi svolgere le riunioni stesse in via telematica.
  I parametri previsti dall'articolo 24, ai fini dei controlli sulle acque, sono già da tempo oggetto di controllo da parte delle strutture e dei gestori idro-potabili, in forza della normativa vigente.
  Tali controlli vengono razionalizzati dall'articolo 6, conferendo priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure più efficaci sotto il profilo dei costi, limitando analisi e oneri in relazione a questioni non rilevanti.
  Rispetto alle perdite idriche, invece, il presente provvedimento provvede unicamente alla trasposizione degli obblighi relativi alla misurazione delle stesse, già effettuata da ARERA.
  In questo quadro, le valutazioni e gestioni del rischio a carico delle autorità ambientali delle regioni e province autonome sulla base delle informazioni rese disponibili ad ISPRA, Enti di governo d'ambito (EGATO) e gestori, di cui all'articolo 7 del presente provvedimento, potranno essere svolte attingendo alle risorse messe a disposizione delle Regioni per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006, posto che la disciplina introdotta al medesimo articolo 7 si limita a richiamare tale disposizione per finalità di coordinamento.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Atto n. 15);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    il presente provvedimento prevede una riorganizzazione e modernizzazione dei controlli sull'utilizzo umano delle acquePag. 77 basandosi sulle risorse esistenti, riallocando le funzioni delle strutture coinvolte per assicurare lo svolgimento dei nuovi compiti anche attraverso la digitalizzazione e la messa in rete dei sistemi ambientali e sanitari;

    in questo quadro, la previsione di cui all'articolo 26, secondo la quale le attività derivanti dal presente provvedimento saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si è basata su una fondata stima di massima che ha comparato gli impegni e le attività da svolgere, a parità di risorse erogate alle strutture che effettuano i controlli nel regime attuale, ivi comprese quelle del Servizio sanitario nazionale, e che saranno chiamate a svolgerli anche nel nuovo assetto;

    in particolare, per quanto riguarda l'articolo 9, in materia di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni, il confronto tra le nuove e le vigenti disposizioni evidenzia, da un lato, che, a parità di numero di campioni e analisi per anno, il nuovo assetto garantirà una equiparazione, se non un alleggerimento, di azioni e costi, sia per le strutture pubbliche che per i gestori idro-potabili, e dall'altro, che i requisiti per la formazione ivi previsti sono semplicemente integrativi rispetto a programmi di formazione già in essere ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;

    inoltre, per quanto riguarda l'articolo 19, la stima superiore a 8 mila valutazioni di piani di sicurezza dell'acqua ad opera del CeNSiA, risultante dalla relazione tecnica, si basa su una previsione di massima, ipotizzando che il personale dell'Istituto superiore di sanità che sarà dedicato al CeNSiA risulterà di circa 40 esperti suddivisi in diversi ruoli, afferenti per lo più all'esistente struttura “reparto di Qualità dell'Acqua e Salute”, che dovrebbe assumere le nuove funzioni;

    il numero di ispettori attualmente formati è stimato in circa 25 esperti afferenti al suddetto reparto, e si prevede che entro il corrente anno abbia luogo la formazione e la qualifica di circa 100 ispettori, che saranno chiamati a svolgere le attività ispettive dianzi citate;

    l'attività degli ispettori sarà supportata con sistemi informativi avanzati strutturati nell'ambito dell'Anagrafe territoriale dinamica delle acque pubbliche (AnTeA), per la cui istituzione e pubblicazione è prevista dall'articolo 26, comma 2, un'apposita autorizzazione di spesa, pari a 2,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, conformemente a quanto deliberato dalla Commissione di coordinamento strategico del citato Piano nazionale che ha previsto per l'istituzione di AnTeA uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del medesimo Piano;

    la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua, di cui all'articolo 20, potrebbe riunirsi circa due volte l'anno senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi svolgere le riunioni stesse in via telematica;

    i parametri previsti dall'articolo 24, ai fini dei controlli sulle acque, sono già da tempo oggetto di controllo da parte delle strutture e dei gestori idro-potabili, in forza della normativa vigente;

    tali controlli vengono razionalizzati dall'articolo 6, conferendo priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure più efficaci sotto il profilo dei costi, limitando analisi e oneri in relazione a questioni non rilevanti;

    rispetto alle perdite idriche, invece, il presente provvedimento provvede unicamente alla trasposizione degli obblighi relativi alla misurazione delle stesse, già effettuata da ARERA;

    in questo quadro, le valutazioni e gestioni del rischio a carico delle autorità Pag. 78ambientali delle regioni e province autonome sulla base delle informazioni rese disponibili ad ISPRA, Enti di governo d'ambito (EGATO) e gestori, di cui all'articolo 7 del presente provvedimento, potranno essere svolte attingendo alle risorse messe a disposizione delle Regioni per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006, posto che la disciplina introdotta al medesimo articolo 7 si limita a richiamare tale disposizione per finalità di coordinamento;

   rilevata la necessità di precisare, all'articolo 26, comma 2, recante disposizioni finanziarie, che gli oneri derivanti dall'istituzione e pubblicazione di AnTeA di cui all'articolo 19, comma 1, pari a 2,5 milioni di euro, si riferiscono all'anno 2023,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 26, comma 2, dopo le parole: 2,5 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2023.»

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Daniela TORTO (M5S), preannunzia l'astensione del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, poiché ricorda, da un lato, di aver richiesto, nella seduta dell'11 gennaio, che la Commissione attendesse la conclusione dell'esame in sede primaria da parte della Commissione competente per materia per esprimere il parere sui profili finanziari, dall'altro ritiene che le considerazioni del rappresentante del Governo riguardo all'articolo 19, concernente l'istituzione del Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA) e l'Anagrafe territoriale dinamica delle acque pubbliche (AnTeA), non siano sufficienti ad assicurare che le risorse stanziate a copertura dei relativi oneri siano adeguate.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
Atto n. 17.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) – reca attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ed è corredato di relazione tecnica.
  Passando quindi all'esame dei contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziarioPag. 79 e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, che sono dirette a regolamentare l'attività degli operatori e degli intermediari del mercato finanziario. Con riferimento alle amministrazioni interessate dall'attività di vigilanza e controllo, rileva che l'articolo 2 del provvedimento in esame reca una specifica clausola di invarianza finanziaria in base alla quale le predette amministrazioni devono provvedere all'attuazione dei compiti derivanti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Osserva che, per quanto concerne più in particolare la Consob, la relazione tecnica afferma che l'Autorità già svolge a legislazione vigente i compiti di vigilanza e controllo e che procederà a svolgere le attività previste dal provvedimento in esame con le dotazioni di cui dispone per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Inoltre, evidenzia che la Consob è soggetto esterno al perimetro della pubblica amministrazione ed è finanziata mediante i contributi versati dai soggetti vigilati, commisurati al fabbisogno finanziario annuale dell'autorità (articolo 40 della legge n. 724 del 1994). In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, da un punto di vista meramente formale, non ha osservazioni da formulare.
  Tutto ciò premesso, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Atto n. 17);

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica da cui si evince che:

    le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo hanno carattere ordinamentale;

    i compiti di controllo e vigilanza attribuiti alla Consob dal presente schema di decreto rientrano tra quelli già svolti a legislazione vigente dalla medesima autorità che, pertanto, vi farà fronte con le dotazioni di cui dispone a legislazione vigente per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali,

   rilevato che:

    la Consob è finanziata mediante i contributi versati dai soggetti vigilati e non è inclusa nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione;

    l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazionePag. 80 delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.
Atto n. 9.
(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Francesco CANNIZZARO (FI-PPE), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo dispone l'attuazione della direttiva 2019/2161/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.
  Segnala che lo schema di decreto legislativo si compone di 3 articoli, tra i quali è presente una clausola di invarianza (articolo 3), ed è corredato di relazione tecnica.
  Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 3, che recano modifiche ad alcune disposizioni del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame, che intervengono sul Codice del consumo ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, riguardano l'ampliamento di taluni diritti spettanti ai consumatori e la modifica dell'apparato sanzionatorio per le imprese che non rispettino le norme relative all'utilizzo di clausole vessatorie, di condotte commerciali corrette e di informazioni ai consumatori.
  Al riguardo, prende atto dei chiarimenti riportati nella relazione tecnica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché del possibile incremento delle entrate che affluirebbero al bilancio dello Stato con l'ampliamento e il rafforzamento dell'apparato sanzionatorio, cui fa riferimento la stessa relazione tecnica.
  Inoltre, evidenzia che il provvedimento è assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 3, sulla non onerosità delle disposizioni introdotte a carico della finanza pubblica. In tal senso, la relazione tecnica evidenzia come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le attività previste dal provvedimento come rientranti nelle proprie funzioni istituzionali e i cui oneri sono coperti dagli ordinari stanziamenti del proprio bilancio.
  Al riguardo, ricorda che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è inclusa nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (elenco ISTAT).
  Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, non formula osservazioni, anche per il carattere delle disposizioni che concernono, in larga parte, rapporti in capo a soggetti privati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, da un punto di vista meramente formale, non ha osservazioni da formulare.
  Ciò stante, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Atto n. 9);

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica allegata al provvedimento, da cui si evince che:

    le attività previste dal presente schema di decreto legislativo in capo all'AutoritàPag. 81 garante della concorrenza e del mercato rientrano tra le competenze istituzionali già attribuite a legislazione vigente all'Autorità medesima, che vi farà fronte tramite l'utilizzo degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente;

   rilevato che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE.
Atto n. 14.
(Rilievi alle Commissioni II e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che con il presente schema di decreto legislativo si dà attuazione alla legge n. 127 del 2022, per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1828, che abroga la direttiva 2009/22/CE in materia di azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, al fine di consentire agli enti legittimati – che agiscano nell'interesse dei consumatori – di esperire azioni rappresentative, nazionali e transfrontaliere, volte all'adozione di provvedimenti inibitori e compensativi, nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto dell'Unione Europea, di cui all'allegato I della direttiva.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 1, che introduce modifiche al decreto legislativo n. 206 del 2005, recante il Codice del consumo, fa presente quanto segue. Non ha osservazioni da formulare in merito al capoverso Articolo 140-ter. In merito al capoverso Articolo 140-quater, posto che tra i legittimati ad agire figurano anche organismi pubblici nazionali, andrebbe innanzitutto individuato il soggetto designato dalla Repubblica italiana ai sensi del regolamento UE 2017/2394. Fa presente che secondo la relazione illustrativa si tratta di «qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale e designata da uno Stato membro come responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori». In secondo luogo, andrebbe confermata, a suo avviso, la capacità dell'autorità pubblica designata di sostenere i costi e le spese della procedura di azione.
  Per quanto concerne il capoverso Articolo 140-quinquies, non ha osservazioni da formulare sul comma 1, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in ordine all'esiguità degli adempimenti aggiuntivi richiesti per la gestione della sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo. Segnala che andrebbero forniti chiarimenti, invece, in merito alle eventuali, per quanto verosimilmente molto contenute, implicazioni finanziarie teoricamente ipotizzabili rispetto alla possibilità che anche organismi pubblici indipendenti nazionali propongano azioni rappresentative transfrontaliere, una volta conseguita la relativa legittimazione (comma 3), anche se segnala che tali azioni sarebbero esperite quasi sicuramente da soggetti già ora abilitati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, con conseguente utilizzo di risorse umane e strumentali già disponibili. Non ha osservazioni da formulare in merito al capoverso Articolo 140-sexies, atteso che l'aggravio di adempimenti posto a carico del Ministero delle imprese e del made in Italy, in quanto punto di contatto con la Pag. 82Commissione europea, ruolo per il quale è già strutturato, appare contenuto e ragionevolmente sostenibile a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, come asserito dalla relazione tecnica. Non ha osservazioni in merito al capoverso Articolo 140-septies, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e, stante la natura ordinamentale o procedurale delle disposizioni, ai capoversi da Articolo 140-octies ad Articolo 140-terdecies.
  Con riferimento, infine, al capoverso Articolo 140-quaterdecies, premesso che non conviene con la relazione tecnica in merito al carattere ordinamentale delle presenti disposizioni, mentre non ha rilievi da formulare sugli oneri connessi agli aggravi a carico delle sezioni specializzate – ovviamente conseguenti all'aumento del contenzioso, in quanto di entità trascurabile – osserva quanto segue sugli importi del contributo unificato. Atteso che essi appaiono chiaramente minori di quelli dovuti per la generalità dei processi, l'asserita neutralità della norma dipende strettamente dal carattere aggiuntivo dei processi disciplinati dal presente schema rispetto a quelli che sarebbero esperiti a legislazione vigente, il che corrisponde infatti alla posizione assunta dalla relazione tecnica. Rileva, tuttavia, che il fatto che tali processi non si sovrappongono o sostituiscono alle azioni esperibili in materia di class action, pur se ragionevole per la maggior parte dei casi, non sembra in effetti generalizzabile, ben potendosi ipotizzare l'utilizzo di tale strumento in alcuni casi anche in via sostitutiva rispetto alle azioni già esperibili. Segnala che nel complesso, comunque, la preponderante natura aggiuntiva dei processi de quibus dovrebbe compensare, in termini di gettito da contributo unificato, le eventuali perdite correlate alla quota di processi che potrebbero assumere carattere sostitutivo, anche se sul punto ritiene auspicabile una conferma.
  Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 2, recante modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2010, all'articolo 3, recante modifiche al decreto legislativo n. 168 del 2003, all'articolo 4, recante disposizioni transitorie e finali e all'articolo 5, recante la clausola di invarianza finanziaria, al netto dei rilievi formulati in precedenza in relazione alle singole disposizioni.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, fa presente che gli organismi pubblici nazionali legittimati ad agire per lo svolgimento di azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 140-quater del decreto legislativo n. 206 del 2005, introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento, saranno in grado di sostenere i costi e le spese della procedura derivanti dalla predetta legittimazione ad agire utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posto che gli adempimenti collegati alle attività che ne conseguono rientrano tra i compiti e le funzioni istituzionalmente assegnati agli organismi medesimi.
  Rileva, inoltre, che gli organismi pubblici indipendenti nazionali che possono proporre azioni rappresentative transfrontaliere, ai sensi dell'articolo 140-quinquies del decreto legislativo n. 206 del 2005, introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento, tra i soggetti già abilitati a esperire azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che, pertanto, gli stessi, per tali attività si avvarranno delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Evidenzia, infine, che le eventuali perdite di gettito in termini di contributo unificato derivanti dalla percentuale di quei processi che potrebbero assumere carattere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 140-quaterdecies del decreto legislativo n. 206 del 2005, introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento, rispetto a quelli che sarebbero esperiti a legislazione vigente, saranno compensate dal gettito del contributo unificato relativo alla quota dei processi aggiuntivi derivanti dall'applicazione del provvedimento in esame.

Pag. 83

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE (Atto n. 14);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    gli organismi pubblici nazionali legittimati ad agire per lo svolgimento di azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 140-quater del decreto legislativo n. 206 del 2005, introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento, saranno in grado di sostenere i costi e le spese della procedura derivanti dalla predetta legittimazione ad agire utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posto che gli adempimenti collegati alle attività che ne conseguono rientrano tra i compiti e le funzioni istituzionalmente assegnati agli organismi medesimi;

    gli organismi pubblici indipendenti nazionali che possono proporre azioni rappresentative transfrontaliere, ai sensi dell'articolo 140-quinquies del decreto legislativo n. 206 del 2005, introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento, rientrano tra i soggetti già abilitati a esperire azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che, pertanto, gli stessi, per tali attività si avvarranno delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    le eventuali perdite di gettito in termini di contributo unificato derivanti dalla percentuale di quei processi che potrebbero assumere carattere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 140-quaterdecies del decreto legislativo n. 206 del 2005, introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento, rispetto a quelli che sarebbero esperiti a legislazione vigente, saranno compensate dal gettito del contributo unificato relativo alla quota dei processi aggiuntivi derivanti dall'applicazione del provvedimento in esame;

   rilevato infine che l'articolo 5 reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni contenute nel presente provvedimento,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto.»

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
Atto n. 18.
(Rilievi alle Commissioni II e XIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame dispone l'attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti Pag. 84ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
  Segnala che lo schema di decreto legislativo si compone di 26 articoli ed è corredato di relazione tecnica.
  Riguardo agli articoli da 1 a 26, in merito ai profili di quantificazione, segnala che la relazione tecnica evidenzia che le disposizioni contengono una normativa di carattere ordinamentale, la cui emanazione si rende necessaria in quanto attuazione di normativa unionale (regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116), che sarà applicata dagli organismi pagatori italiani nell'esercizio del loro ruolo istituzionale di soggetti responsabili della gestione e del controllo dei pagamenti della politica agricola comune e, pertanto, non si prefigurano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  Alla luce delle considerazioni esposte e di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità delle disposizioni, non formula quindi osservazioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 26 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, da un punto di vista meramente formale, non ha osservazioni da formulare.
  Ciò stante, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (Atto n. 18);

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica da cui si evince che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo hanno carattere ordinamentale e saranno attuate dagli Organismi pagatori nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

   rilevato che l'articolo 26 dello schema di decreto legislativo reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Daniela TORTO (M5S), nel preannunziare il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere della relatrice, sottolinea l'importanza delle disposizioni che prevedono meccanismi sanzionatori per i beneficiari degli aiuti della politica agricola comune che contravvengono agli obblighi previsti.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.
Atto n. 12.
(Rilievi alle Commissioni IX e XI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Pag. 85

  Mauro D'ATTIS (FI-PPE), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 luglio 2020 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.
  Osserva che il decreto in esame costituisce attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 127 del 2022 con cui si è previsto il recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  In merito all'articolo 1, recante Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, considerati i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare, se non richiedere rassicurazioni in ordine al fatto che anche l'Osservatorio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 136 del 2016, provvederà alle attività di monitoraggio previste dell'articolo 12-quinquies, comma 3, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. A tale proposito ricorda che l'Osservatorio è stato istituito ad invarianza di spesa e che ai suoi componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  Con riguardo all'articolo 2, recante Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in merito alla lettera d) e all'attività della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto quale Organismo di coordinamento intracomunitario, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che si tratta di attività che riproducono quelle che già si esercitano a legislazione vigente, evidenzia che il nuovo articolo 2 prevede un ampliamento delle attività di competenza dell'Organismo rispetto all'Ufficio di coordinamento vigente: dalla concertazione con gli altri Stati per l'effettuazione dei controlli nei locali delle imprese, all'assistenza alle autorità degli altri Stati, all'invio di dati e lo scambio di informazioni tramite il sistema di informazione del mercato interno non più limitato alle infrazioni ma relativo più in generale all'interpretazione e applicazione delle norme europee, alla promozione della formazione periodica degli addetti ai controlli, alla definizione delle linee strategiche nazionali di controllo.
  Pertanto, andrebbe assicurato, a suo parere, che l'attuale organico presso la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto sia idoneo a far fronte ai compiti assegnati dalla presente disposizione, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento alla lettera e) che consente all'Organismo di coordinamento, nello svolgimento delle proprie funzioni, di avvalersi di un tavolo tecnico permanente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al fine di verificare l'idoneità della clausola di invarianza finanziaria, ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni circa il quadro delle risorse esistenti, nell'ambito delle missioni indicate dalla relazione tecnica, mediante le quali si possano espletare i compiti assegnati al tavolo tecnico, fermo restando il divieto di compensi e rimborsi.
  Per quanto concerne la lettera o) e alla previsione che i dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio siano accessibili a tutte le autorità competenti ad effettuare i controlli e siano direttamente accessibili alle competenti autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada, andrebbe a suo avviso chiarito se per tali tipologie di accesso il sistema sia già idoneo ad interfacciarsi con le predette autorità o necessita di eventuali aggiornamenti, specificando i possibili profili onerosi e le risorse per provvedervi.
  Con riferimento all'articolo 3, recante clausola di invarianza finanziaria, rinvia a quanto osservato nei precedenti articoli.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue. L'OsservatorioPag. 86 costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, potrà provvedere alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 12-quinquies del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema in esame, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà provvedere alle nuove funzioni ad essa attribuite dall'articolo 2, comma 1, lettere d) dello schema di decreto in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, giacché le attività previste dalla lettera d) rientrano tra quelle istituzionalmente già svolte dalla medesima Direzione a legislazione vigente.
  Le attività di consulenza e di supporto svolte dal Tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e), non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che ai relativi componenti non spetterà alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o indennità.
  L'accesso da parte della autorità di altri Stati membri dell'Unione europea alle informazioni del sistema nazionale di classificazione del rischio disciplinato dall'articolo 2, comma 1, lettera o), dello schema in esame avrà luogo mediante il sistema di interconnessione dei registri nazionali delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, che non richiede aggiornamenti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Mauro D'ATTIS (FI-PPE), preso atto dei chiarimenti del Governo e rilevata l'esigenza di modificare la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso Art. 2-bis, comma 1, in modo da escludere più puntualmente la corresponsione di ogni forma di indennità o compenso ai componenti del Tavolo tecnico permanente previsto dalla medesima disposizione, nonché di quella prevista dall'articolo 3, comma 1, primo periodo, al fine di rendere precettiva la disposizione ivi prevista, formula la seguente proposta di parere.

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Atto n. 12);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'Osservatorio costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, potrà provvedere alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 12-quinquies del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema in esame, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

    la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà provvedere alle nuove funzioni ad essa attribuite dall'articolo 2, comma 1, lettere d) dello schema di decreto in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, giacché le attività previste dalla lettera d) rientrano tra quelle istituzionalmente già svolte dalla medesima Direzione a legislazione vigente;

    le attività di consulenza e di supporto svolte dal Tavolo tecnico permanente Pag. 87di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e), non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che ai relativi componenti non spetterà alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o indennità;

    l'accesso da parte della autorità di altri Stati membri dell'Unione europea alle informazioni del sistema nazionale di classificazione del rischio disciplinato dall'articolo 2, comma 1, lettera o), dello schema in esame avrà luogo mediante il sistema di interconnessione dei registri nazionali delle imprese di trasporto su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, che non richiede aggiornamenti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

   rilevata l'esigenza di modificare la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso Art. 2-bis, comma 1, in modo da escludere più puntualmente la corresponsione di ogni forma di indennità o compenso ai componenti del Tavolo tecnico permanente previsto dalla medesima disposizione, nonché di quella prevista dall'articolo 3, comma 1, primo periodo, al fine di rendere precettiva la disposizione ivi prevista;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  All'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso Art. 2-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: comunque denominate con le seguenti: comunque denominati;

  All'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Daniela TORTO (M5S), sottolinea la complessità del provvedimento e la sua estrema rilevanza. Tuttavia, nell'evidenziare che nel procedimento di redazione del testo del provvedimento è mancata la consultazione delle associazioni di categoria, sottolinea alcune criticità del provvedimento stesso, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di sanzioni che talvolta attribuiscono in modo non del tutto adeguato la responsabilità delle condotte. Preannuncia, pertanto, l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.