CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 gennaio 2023
43.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 12 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Atto n. 8.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2022.

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  Antonio GIORDANO (FDI), relatore, illustra una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (vedi allegato 1).

  La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.
Atto n. 9.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2022.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, illustra una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (vedi allegato 2).

  La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE.
Atto n. 14.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2022.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, illustra una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (vedi allegato 3).

  La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Atto n. 10.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Antonio GIORDANO (FDI), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega contenuta dalla legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127 del 2022) al fine di recepire nell'ordinamento interno i princìpi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
  Segnala che il concetto di whistleblower o segnalante (nella traduzione italiana del testo) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 90/2012 che ha previsto l'inserimento dell'articolo 54-bis nel decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale ha introdotto la tutela del dipendente pubblico che decida di segnalare illeciti commessi all'interno dell'ente in cui opera. A far data dal 2017 la disciplina del whistleblowing è stata estesa anche al settore privato. La legge 179/2017, infatti, oltre a potenziare la tutela del segnalante impiegato nel settore pubblico mediante un rafforzamento dei sistemi già previsti dall'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001, ha previsto la possibilità di istituire specifici sistemi di tutela per quanti, nell'ambito del settore privato, operassero una segnalazione di illecito.
  Rileva che la direttiva de qua – da recepire dagli Stati membri entro il 10 Pag. 53dicembre 2022 – è stata emanata per favorire l'emersione di illeciti di differente natura, commessi all'interno delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, organismi di diritto pubblico, di concessionari di pubblici servizi, di società a controllo pubblico e di società in house (cosiddetti soggetti del settore pubblico) ed anche dei soggetti di diritto privato, imprese ed aziende operanti in svariati settori del mercato tra i quali soprattutto quelli degli appalti pubblici, dei servizi finanziari, di quanto concerne i prodotti immessi nel mercato interno e in particolare la filiera alimentare, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell'ambiente, e infine dei settori della sicurezza nucleare, tutela degli interessi finanziari dell'Unione e della protezione dei dati personali.
  Pone in evidenza che, rispetto all'attuale quadro normativo italiano in materia di segnalazione di illeciti, la direttiva UE estende l'obbligo di avere un canale informatico a disposizione dei segnalanti a tutte le aziende con più di 50 dipendenti nel settore privato, e agli stati, alle amministrazioni regionali e agli enti locali con oltre 10 mila abitanti in quello pubblico.
  I datori di lavoro individueranno le modalità più idonee all'esercizio delle segnalazioni, nel rispetto delle garanzie di tutela e riservatezza del segnalante a protezione da qualsiasi forma di ritorsione. Deve trattarsi, ad ogni modo, di segnalazioni su illeciti previsti dalla normativa di recepimento della direttiva, inviate da dipendenti, ma anche da soggetti al di fuori della tradizionale relazione lavorativa, come consulenti, membri dei consigli direttivi, ex dipendenti e candidati a posizioni lavorative cioè da soggetti esterni all'impresa ma che sono entrati direttamente in contatto con essa.
  Fa inoltre presente che le misure di protezione a cui viene dedicato un intero capo (III) si applicano anche ai facilitatori, ai colleghi di lavoro delle persone segnalanti o di coloro che hanno sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, ai terzi legati da vincoli di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado o da stabile legame affettivo con le persone segnalanti o con coloro che hanno sporto denuncia e che potrebbero rischiare ritorsioni nell'ambito del contesto lavorativo nel quale prestano la propria attività, salva la previsione dell'articolo 17 commi 2 e 3 nonché agli enti di cui le persone segnalanti sono titolari ed agli enti che operano nel medesimo contesto di tali persone.
  Osserva che il provvedimento riunisce in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela della persona segnalante, tenendo conto delle previsioni legislative vigenti e di quelle da adottare per conformarsi alla direttiva. Nella trasposizione della direttiva si è tenuta presente la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che permette agli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati nel paragrafo 1 (che indica le violazioni del diritto dell'Unione).
  Rileva che non si è ritenuto di circoscrivere la facoltà di segnalazione alle sole violazioni del diritto dell'Unione in determinati settori, ma si è prevista la possibilità di segnalare anche violazioni del diritto nazionale, tenendo conto nella normativa vigente, più ampia nel settore pubblico (articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001) e più circoscritta nel settore privato, con riferimento al quale la disciplina contenuta nel presente decreto si può applicare, per le segnalazioni interne di violazioni delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea, agli enti di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 (articolo 6, comma 2-bis); questi ultimi possono invece effettuare segnalazioni esterne, limitatamente alle violazioni delle disposizioni dell'Unione europea.
  Osserva inoltre che, per gli altri enti privati (diversi da quelli di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001), l'applicazione del presente decreto è prevista, sia per le segnalazioni interne che per quelle esterne, limitatamente alle violazioni delle disposizioni europee.
  Fa presente che quale Autorità competente per le segnalazioni esterne è stata indicata l'Autorità nazionale anticorruzione, già prevista dall'articolo 54-bis del Pag. 54decreto legislativo n. 165 del 2001: nel presente decreto, detta Autorità è indicata quale autorità competente anche per il settore privato.
  In relazione ai profili più strettamente attinenti agli ambiti di competenza della XIV Commissione, segnala che l'intervento normativo è specificamente volto ad attuare nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/1937/UE, sulla base della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
  In relazione all'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europeo sul medesimo o analogo oggetto, rileva invece che, con la lettera di messa in mora del 27 gennaio 2022 è stata avviata la procedura n. 2022/0106 per mancata attuazione della direttiva, cui ha fatto seguito, il 15 luglio, la trasmissione del parere motivato
  Sostiene come appaia pienamente condivisibile l'obiettivo generale che ha guidato la formulazione dell'intervento normativo: disciplinare la protezione dei segnalanti all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali. Il legislatore europeo intende infatti attribuire allo strumento del whistleblowing la funzione di «rafforzare i princìpi di trasparenza e responsabilità» (considerando n. 2 della direttiva) e di prevenire la commissione dei reati, in particolare, per garantire l'integrità e la prevenzione di frodi e corruzione tanto nel settore pubblico che in quello privato.
  Per tutti questi motivi preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Atto n. 11.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Alessia AMBROSI (FDI), relatrice, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo dà attuazione ai criteri di delega elaborati dalla legge 4 agosto 2022, n. 127, per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132, in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, al fine di introdurre una disciplina organica e completa rispetto alle operazioni societarie aventi una rilevanza transfrontaliera.
  Segnala come la direttiva citata – che dovrà essere recepita da tutti gli Stati Membri entro il 31 gennaio 2023 – introduca per la prima volta un regime armonizzato per le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere, ossia quelle che coinvolgono più di uno Stato membro. Finora soltanto le fusioni transfrontaliere erano state oggetto di una disciplina armonizzata, prima contenuta nella direttiva 2005/56/CE e poi consolidata nella direttiva 2017/1132.
  Fa presente che tra gli elementi di novità la previsione di una normativa sostanziale raccordata, che opera in relazione alla tutela dei soci, dei creditori e dei lavoratori, al fine di garantire un «grado minimo di protezione» rispetto a tali interessi.
  Evidenzia inoltre come la direttiva provveda a tutelare le categorie interessate nelle operazioni di trasformazione, prevedendo tra l'altro che dovrà essere garantito ai soci dissenzienti il diritto di alienare le proprie azioni in cambio di un'adeguata liquidazione in denaro; che dovrà essere previsto un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento di tale pubblicità; che debbano essere garantiti i diritti di Pag. 55informazione e di consultazione dei lavoratori. In estrema sintesi, la direttiva elimina gli ostacoli ingiustificati alla libertà di stabilimento delle società dell'UE nel mercato unico facilitando di fatto le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere delle società nella prospettiva di un'architettura di vertice dell'ordinamento societario europeo per favorire una migliore allocazione del capitale e dei fattori produttivi all'interno dell'Unione europea.
  Rileva che lo schema di decreto legislativo mira ad includere nell'ordinamento interno anche altre previsioni di rilievo per casistiche che si possono presentare tra le società operanti sul piano internazionale, come ad esempio quelle afferenti a società diverse dalle società di capitali purché iscritte nel registro delle imprese (ad eccezione delle società cooperative a mutualità prevalente) e società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali offrendo strumenti normativi predefiniti per riorganizzare l'assetto societario e migliorare l'allocazione del capitale e dei fattori produttivi.
  In particolare, sono previsti interventi riguardanti i casi di trasferimento di sede all'estero senza mutamento della legge regolatrice da parte di società soggette alla legge italiana, disciplinando in tal modo un fenomeno attualmente privo di adeguata regolamentazione (cosiddetta legge «dello Stato di partenza»). Si segnalano, inoltre, specifiche disposizioni concernenti la disciplina dei procedimenti giurisdizionali anche di natura cautelare emanati per i soggetti interessati rispetto agli atti adottati dall'autorità competente, che è deputata al rilascio del certificato preliminare o per l'esecuzione del controllo di legalità.
  Sottolinea come tali disposizioni determinino la necessità di attribuire la competenza sui due procedimenti giurisdizionali concernenti le operazioni transfrontaliere, alle sezioni specializzate in materia di impresa, previste dal decreto legislativo n. 168 del 2003.
  Per quanto attiene agli ambiti di competenza della XIV Commissione, rileva che lo schema di decreto legislativo è compatibile con l'ordinamento europeo; tale compatibilità sussiste anche rispetto agli istituti disciplinati nell'esercizio delle deleghe specifiche previste dalla legge n. 127 del 2022, con i quali la normativa europea è stata estesa anche alle operazioni europee non relative a società di capitali o che riguardano enti non societari ed alle operazioni internazionali, che cioè non coinvolgono Paesi appartenenti all'Unione europea. Lo schema è altresì compatibile con il regolamento (UE) 848/2015 del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza.
  Fa inoltre presente che non risultano aperte procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto a carico della Repubblica Italiana
  Conclusivamente evidenzia che le disposizioni da recepire intendono fornire alle società operanti nel mercato interno – e nello spazio economico europeo – nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività senza rinunciare a garantire elevati livelli di protezione sociale e sono, dunque, volte ad agevolare l'eliminazione delle restrizioni e la libertà di stabilimento mantenendo un'adeguata tutela ai portatori di interessi come i lavoratori, i creditori ed i soci di minoranza.
  Annuncia pertanto la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.
Atto n. 13.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, ricorda che l'articolo 5 della legge 4 Pag. 56agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021) ha conferito al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503 del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (cosiddetto «Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business» o «Regolamento ECSP»).
  Fa presente che lo schema di decreto legislativo al nostro esame è pertanto volto all'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento in discorso. Il Regolamento ECSP si applica a decorrere dal 10 novembre 2021.
  Ricorda come sia previsto un regime transitorio in base al quale, per effetto dell'ulteriore proroga concessa dalla Commissione europea tramite proprio atto delegato: (i) i fornitori di servizi di crowdfunding, autorizzati prima del 10 novembre 2021 alla stregua della normativa nazionale previgente al Regolamento stesso, potranno continuare a prestare i servizi di crowdfunding fino al 10 novembre 2023 (o fino al rilascio di un'autorizzazione ai sensi del Regolamento medesimo, se tale data è anteriore), purché la domanda di re-autorizzazione sia presentata entro il 1° ottobre 2022; (ii) i fornitori di servizi di crowdfunding, autorizzati dopo il 10 novembre 2021 secondo le procedure nazionali, potranno continuare a prestare i servizi di crowdfunding fino al 10 novembre 2022 (o fino al rilascio di un'autorizzazione ai sensi del Regolamento medesimo se tale data è anteriore).
  Rileva che l'intervento normativo va inquadrato nel più ampio contesto del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali (CMU), e della relativa revisione intermedia, che mira a creare un autentico mercato interno dei capitali, incrementando l'offerta di capitali alle imprese e la promozione di fonti di finanziamento alternative, ampliando in tal modo l'accesso ai finanziamenti per le imprese innovative, le start-up e altre aziende non quotate.
  Il crowdfunding, in quanto nuova forma di servizio finanziario resa possibile dalla tecnologia, si sta affermando sempre più nell'ambito della cosiddetta «scala dei finanziamenti» (o funding escalator) per le start-up e le imprese nella fase iniziale, costituendo pertanto un'alternativa ai prestiti bancari non garantiti, che sono attualmente la principale fonte di finanziamento esterno per le PMI, soprattutto nel periodo iniziale di attività.
  Tuttavia, la normativa in materia è caratterizzata da frammentarietà. Le cornici normative predisposte a livello nazionale, in prevalenza in un'ottica che guarda alle esigenze dei mercati e degli investitori locali, rivelano infatti differenze nella concezione e nell'applicazione delle norme in termini di condizioni di funzionamento, di regimi di concessione e di autorizzazione delle piattaforme a ciò dedicate.
  Tutto ciò si traduce nella difficoltà di poter prevedere forme di passaporto a livello transfrontaliero per tali attività, generando elevati costi di conformità ed incertezze per gli operatori che operano o intendono operare fra più Stati.
  In tale contesto, il regolamento introduce un nuovo regime armonizzato UE, con possibilità di adesione allo stesso da parte degli operatori mediante apposita autorizzazione da parte dell'autorità 2 nazionale competente, sulla base della quale gli stessi sono appunto regolati a livello UE e possono operare liberamente, nel rispetto di determinate condizioni, su base transfrontaliera UE.
  Per quanto attiene alla compatibilità dell'intervento normativo con l'ordinamento dell'UE, non evidenziano profili in contrasto con l'ordinamento comunitario, ma al contrario la ratio del provvedimento e quella di realizzare adeguatamente gli obiettivi dell'azione nel quadro dei rispettivi ordinamenti nazionali.
  Nel condividere l'obiettivo generale perseguito dal regolamento (UE) n. 2020/1503, sottolinea come esso sia inteso ad agevolare l'ampliamento dei servizi di crowdfunding nel mercato interno aumentando così l'accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, le start-up, le imprese in fase di espansione e le PMI in genere.

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  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.