CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 dicembre 2022
33.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 114

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013.
(COM(2021)812 final).
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei Pag. 115trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013.
(COM(2022)384 final).
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame degli atti dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2022.

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE), ad integrazione dell'intervento pronunciato nella seduta precedente, interviene a proposito degli atti delegati previsti dall'articolo 56, articolo che contiene una significativa innovazione rispetto al precedente articolo 49. Ricorda che tale articolo conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare gli allegati I e II, contenenti l'indicazione delle mappe della rete transeuropea e l'elencazione dei relativi nodi (nodi urbani, aeroporti, porti marittimi e interni e terminali ferroviario-stradali).
  Pur comprendendo la necessità di adeguare la normativa inerente la rete transeuropea per tenere conto dell'evoluzione dei volumi di traffico e della concentrazione di popolazione residente, rileva che, dalla prospettiva parlamentare, la possibilità di intervento unilaterale da parte della Commissione appare suscettibile di indebolire il confronto democratico. C'è infatti la possibilità che l'azione unilaterale della Commissione vanifichi la procedura legislativa del co-legislatore nazionale, poiché consente alla Commissione di assumere, tramite il veto, una posizione rigida che impedisce di introdurre modifiche secondo una procedura negoziata.
  Con riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà, ritiene che la scelta dello strumento regolamentare sia adeguata, in quanto l'interoperabilità delle strutture rende senza dubbio necessaria una disciplina comune.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Atto n. 8.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Antonio GIORDANO (FDI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (Directive on Administrative Cooperation – DAC).
  Ricorda che lo schema in esame è adottato in forza della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021) ed al n. 10 del relativo allegato A, il cui termine di esercizio è fissato al 31 dicembre 2022, mentre il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scade il 29 dicembre 2022.
  Ricorda altresì, preliminarmente, che la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, oggetto di recepimento, interviene sulla stratificata normativa europea in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale, volta al contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché al contrasto al fenomeno della pianificazione fiscale aggressiva, intesa a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole, mediante la previsione di flussi Pag. 116informativi tra Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali.
  Segnala che la prima direttiva in materia – la direttiva 2011/16/UE (cosiddetto DAC 1) – è stata, recepita nell'ordinamento giuridico italiano, principalmente, con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 29 e più volte modificata nel corso degli ultimi anni per estenderne progressivamente l'ambito applicativo. Essa prevede tre tipi di scambio di informazioni: su richiesta (articolo 5 e ss.gg); in via automatica e periodica, su un insieme predeterminato di redditi e di capitali, attraverso la rete comune di comunicazione (CCN) e a mezzo dell'apposita interfaccia sviluppata dall'Unione (CSI) (articolo 8 e segg.); in via occasionale (articolo 9).
  Successivamente la direttiva 2014/107/UE (DAC 2) ha inserito nella DAC lo standard comune di comunicazione di informazioni (Common Reporting Standard – CRS) elaborato dall'OCSE, ampliando altresì le categorie di reddito oggetto di scambio automatico.
  La direttiva (UE) 2015/2376 (DAC 3) ha poi disposto lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri, mentre la direttiva (UE) 2016/881 (DAC 4) ha introdotto l'obbligo per le imprese multinazionali europee di presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese (cosiddetto country by country reporting) di talune informazioni fiscali.
  La direttiva (UE) 2016/2258 (DAC 5) ha disposto l'obbligo per gli Stati membri di fornire alle autorità fiscali l'accesso alle procedure di adeguata verifica della clientela applicate dalle istituzioni finanziarie, mentre la direttiva n. 2018/822/UE (DAC 6) ha introdotto l'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva.
  Fa presente infine che la direttiva 2021/514/UE (DAC 7), ora oggetto di recepimento, interviene su tale impianto normativo per estendere, dal 2023, la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati UE anche al settore dell'economia digitale mediante l'introduzione di obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme. Questi ultimi sono tenuti, quindi, a raccogliere e verificare le informazioni necessarie sui venditori presenti sulla piattaforma, e comunicarle con cadenza periodica all'amministrazione fiscale. Tali informazioni sono oggetto di scambio automatico tra gli Stati membri.
  Inoltre, la DAC 7 interviene su altri ambiti amministrativi: in materia di scambio di informazioni su richiesta, chiarisce i termini di trasmissione delle informazioni di «prevedibile pertinenza», ovvero delle informazioni per le quali vi sia una ragionevole possibilità che siano pertinenti per indagini fiscali relative a determinati contribuenti; in materia di scambio automatico delle informazioni, ne estende l'ambito di applicazione al fine di includervi anche i redditi derivanti dalla proprietà intellettuale; interviene su ambiti organizzativi (tempistica dello scambio di dati su richiesta; partecipazione alle indagini amministrative negli Stati membri, nell'ambito dello scambio di informazioni; possibilità di verifiche congiunte); infine adegua la disciplina dello scambio di informazioni alla regolamentazione UE sulla protezione dei dati personali.
  Con riferimento all'applicazione delle nuove norme, la DAC 7 prevede che gli Stati membri: a) adottino e pubblichino entro il 31 dicembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023; b) adottino e pubblichino entro il 31 dicembre 2023, con applicazione, al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2024, le disposizioni in materia di verifiche congiunte e protezione dei dati.
  Passando a descrivere lo schema di decreto legislativo, preannuncia che si limiterà a sintetizzarne brevemente il contenuto, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una illustrazione dettagliata.
  Esso si compone di cinque capi. I capi da I a IV (articoli da 1 a 15) recepiscono le definizioni e delineano le procedure relative agli obblighi di comunicazione periodica all'amministrazione fiscale degli altri Pag. 117Stati che le norme europee pongono in capo ai gestori delle piattaforme digitali. Il capo V (articoli da 16 a 19) introduce ulteriori modifiche che riguardano, tra l'altro, la protezione dei dati, le verifiche congiunte e i termini di decorrenza del provvedimento.
  L'articolo 1 delinea l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai Capi da I a IV, riguardanti lo scambio automatico delle informazioni rilevanti ai fini fiscali raccolte dai gestori di piattaforma su cui gravano gli obblighi di comunicazione. Detto scambio intercorre: tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'UE; tra l'Agenzia delle entrate e altre giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che abbiano però sottoscritto un «accordo qualificante effettivo» tra autorità competenti. Ulteriori adempimenti sono demandati alla norma secondaria.
  L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti, tra cui l'ambito soggettivo dei gestori di piattaforme, le attività pertinenti, i venditori (lettere da n) a q)), le nozioni di verifica congiunta e violazione dei dati.
  L'articolo 3 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione identifichi i venditori esclusi sulla base di un numero massimo di attività pertinenti e dell'importo totale accreditato.
  L'articolo 4 stabilisce, ai commi 1 e 2, le informazioni che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve acquisire in relazione ai venditori, diversi dai venditori esclusi, a seconda che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche.
  L'articolo 5 disciplina gli obblighi di verifica, da parte dei gestori della piattaforma, dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore. In particolare, evidenzia che le società di capitali, le società di persone e gli altri enti (come trust e fondazioni) si considerano residenti nello Stato in cui hanno la sede legale, ma ove il gestore di piattaforma riscontri che il venditore ha un numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale, tale venditore deve essere considerato residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF o in cui è ubicata una stabile organizzazione.
  L'articolo 6 disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riguardo all'acquisizione delle informazioni sui beni immobili in locazione inserzionati tramite la piattaforma (dati catastali e, per i venditori che effettuano oltre duemila attività pertinenti di locazione, dati giustificativi della proprietà).
  L'articolo 7 prescrive la frequenza con la quale devono essere espletate le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e il periodo di validità delle stesse.
  L'articolo 8 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione possa scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica esclusivamente con riferimento ai venditori attivi, ossia coloro che prestano almeno un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione, ovvero ai quali viene versato o accreditato un corrispettivo.
  L'articolo 9 disciplina l'ipotesi di espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di soggetti terzi. In tal caso la responsabilità rimane in capo all'originario gestore di piattaforma.
  L'articolo 10 delinea gli obblighi di comunicazione dei gestori di piattaforma e i casi di esonero. In sintesi, si prevede che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (diverso da un gestore di piattaforma escluso) sia tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate tutte le informazioni richieste entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce tale comunicazione. Se il gestore ha obblighi di comunicazione in più Stati membri può scegliere di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia adoperando specifici accorgimenti. Il gestore di piattaforma qualificato come gestore estero non è tenuto a fornire le informazioni rilevanti qualora vi sia un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti, il quale già prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con l'Italia e sui venditori oggetto di comunicazione in quest'ultima residenti.
  L'articolo 11 elenca le informazioni che devono essere comunicate all'Agenzia delle Pag. 118entrate da ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di comunicazione delle informazioni medesime.
  L'articolo 12 introduce disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica ed il rispetto degli obblighi di comunicazione, prevedendo che i contratti stipulati dalle piattaforme contengano una clausola unilaterale che prevede la chiusura del profilo del venditore in caso di omissione dell'obbligo di trasmissione delle informazioni richieste. Sono inoltre disciplinati gli obblighi di conservazione documentale e i profili sanzionatori.
  L'articolo 13 disciplina la procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione obbligatoria, rimettendo a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità con cui il gestore italiano, qualificato come tale anche in altri Stati membri, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta anche le autorità competenti di tutti gli Stati membri.
  L'articolo 14 regola la procedura di registrazione unica di un gestore estero, ed elenca le informazioni che esso è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate nel caso tale registrazione avvenga in altro Stato membro, prevedendo la disciplina sanzionatoria in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, comprendente la revoca dell'efficacia della registrazione.
  L'articolo 15 disciplina lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri e delle giurisdizioni non-UE, con riferimento alle informazioni comunicate dai gestori di piattaforma.
  L'articolo 16 specifica le ulteriori modifiche normative necessarie per il recepimento nel diritto interno della Direttiva (UE) 2021/514, al fine di estendere l'ambito operativo delle forme di cooperazione già previste tra le autorità competenti degli Stati membri dell'UE al nuovo ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforma, estendendo il novero dei tributi per il cui corretto accertamento le comunicazioni tra gli Stati membri non configurano una violazione del segreto d'ufficio, prevedendo altresì l'estensione dell'ambito applicativo delle verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea. Viene inoltre chiarito l'ambito delle informazioni oggetto delle procedure di scambio tra autorità degli Stati membri circoscritto a quelle «prevedibilmente pertinenti» per la verifica della posizione fiscale dei contribuenti, nominativamente identificati.
  Infine, l'articolo 17 introduce disposizioni a presidio della protezione dei dati personali, l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 19 dispone che le norme in esame si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  Conclusivamente, rileva che la Direttiva è intesa, da un lato, a migliorare il quadro normativo già esistente, mediante l'estensione e il rafforzamento delle disposizioni concernenti tutte le forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati e, dall'altro, ad ampliare l'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai gestori di piattaforme digitali.
  Osserva che, sotto il primo profilo, la direttiva oggetto di recepimento ha inteso codificare la norma di prevedibile pertinenza (foreseeable relevance) delle informazioni, delineare nell'ambito di un quadro giuridico chiaro le richieste collettive concernenti un gruppo di contribuenti (Group Request), estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni alla categoria dei canoni (royalties), ampliare il novero delle informazioni da trasmettere; nonché regolamentare l'esecuzione dei controlli congiunti (Joint Audits).
  Sotto il secondo profilo, la direttiva de qua persegue lo scopo di contrastare le forme di evasione e di elusione fiscale, facilitate dalla digitalizzazione dell'economia, mediante l'introduzione di obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme.Pag. 119
  Ricorda infatti che la digitalizzazione dell'economia ha registrato una rapida crescita e la dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i gestori di piattaforme ha reso estremamente difficile per le amministrazioni fiscali degli Stati membri l'acquisizione delle informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente i ricavi realizzati dagli operatori attraverso il web, soprattutto allorché i proventi transitano attraverso piattaforme digitali stabilite in giurisdizioni estere.
  L'introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzata da parte dei gestori delle piattaforme digitali ed il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati potranno consentire, quindi, alle Amministrazioni fiscali di acquisire questi dati e di ricostruire i corretti volumi d'affari che si generano sulle stesse piattaforme.
  L'esigenza di ottenere informazioni circa i redditi prodotti attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali è stato oggetto di attenzione anche da parte dell'OCSE che, sin dal 2020 ha adottato le «Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy», e, nel 2021 ne ha esteso il campo di applicazione anche alla vendita di merci e locazione di mezzi di trasporto con le «Model Reporting Rules for Digital Praltforms – International Exchange Framework and Optional Module For Sale of Goods».
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE), nel ringraziare il relatore per l'ampiezza della relazione, rileva come sia senz'altro condivisibile l'obiettivo della direttiva, che riconosce l'esigenza di rafforzare gli strumenti di tutela volti a evitare i fenomeni di elusione ed evasione fiscale sempre più diffusi, a fronte di un mercato digitale in continua evoluzione.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.
Atto n. 9.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare uno schema di decreto legislativo, adottato dal Governo in forza degli articoli 1 e 4 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), che ha delegato il Governo a recepire con decreto legislativo la direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.
  Fa presente che l'obiettivo della direttiva è quello di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, garantendo al tempo stesso un ambiente sano e un adeguato sostegno alla crescita economica.
  A tal fine si prevede l'ampliamento di taluni diritti spettanti ai consumatori, estendendo e rafforzando la protezione degli stessi nell'ambiente online, rafforzando l'apparato sanzionatorio per le imprese che non rispettino le norme relative all'utilizzo di clausole vessatorie, al divieto di condotte commerciali scorrette e agli obblighi di informazioni ai consumatori.
  Ricorda che il termine entro cui, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alle disposizioni ivi contenute è scaduto il 28 novembre 2021. Il medesimo articolo 7, tuttavia, prevede che le disposizioni di recepimento della direttiva avrebbero dovuto Pag. 120trovare applicazione a decorrere dal 28 maggio 2022.
  Alla luce della intervenuta scadenza del termine per il recepimento, è stata aperta la procedura di infrazione n. 2022/0107 con la lettera di messa in mora del 27 gennaio 2022.
  Passando a descrivere lo schema di decreto legislativo, fa presente che esso si compone di tre articoli.
  L'articolo 1, in materia di annunci di riduzione di prezzo, prevede l'obbligo di indicare il prezzo precedente applicato per un determinato periodo di tempo (in genere 30 giorni) prima dell'applicazione di tale riduzione. In caso di prodotti agricoli e alimentari deperibili, immessi sul mercato da meno di trenta giorni, andrà indicato il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento.
  Tra le deroghe si prevede che non siano soggetti all'obbligo di indicazione del prezzo precedente i «prezzi di lancio» e le vendite sottocosto, mentre non sono soggette a deroga le vendite straordinarie finalizzate all'esaurimento in breve tempo di tutte le proprie merci a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale o di trasformazione e rinnovo dei locali.
  La violazione delle disposizioni in materia di annuncio di riduzione di prezzo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3.098 euro, tenuto conto di eventuali sanzioni inflitte per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri.
  In materia di pratiche commerciali sleali, i commi da 3 a 7 integrano alcune definizioni, al fine, ad esempio di includere nella definizione di «prodotto» i servizi digitali e il contenuto digitale, o a chiarire il concetto di «mercato online» e di pratica ingannevole. In particolare viene qualificata tale una «qualsiasi attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi» (cd. «Dual Quality»).
  È inoltre qualificata come ingannevole la pratica di fornire risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento; rivendere ai consumatori biglietti per eventi acquistati eludendo i limiti sul numero dei biglietti acquistabili; indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori senza adottare misure per verificare la provenienza delle recensioni.
  In materia di sistema sanzionatorio in caso di pratiche commerciali scorrette o clausole vessatorie, intervengono i commi 7 e 8 che elevano l'importo delle sanzioni e prevedono sanzioni specifiche, in caso di infrazione «diffusa» (a danno dei consumatori di almeno due Stati membri) o «avente una dimensione unionale» (a danno dei consumatori di almeno due terzi degli Stati membri, che insieme rappresentano almeno i due terzi della popolazione dell'Unione), disciplinando altresì la tutela amministrativa contro le clausole vessatorie.
  In tema di diritti dei consumatori nei contratti i commi da 9 a 22 modificano alcune definizioni, principalmente al fine di adeguarle alle nuove strategie di vendita on line e contengono alcune previsioni specifiche, quali ad esempio le tariffe telefoniche applicabili ai servizi di trasporto passeggeri richiesti dal consumatore per telefono.
  In tema di obblighi d'informazione precontrattuale, il comma 12 elenca le informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto a contenuto digitale, mentre il comma 13 integra gli obblighi d'informazione precontrattuale per i contratti a distanza e per quelli negoziati fuori dei locali commerciali e modifica i termini entro cui esercitare il diritto di recesso, prevedendo, ad esempio, l'estensione da quattordici a trenta giorni del periodo entro il quale è possibile per il consumatore esercitare il diritto di recesso, per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste.Pag. 121
  Il comma 14 elenca infine le informazioni supplementari specifiche che devono obbligatoriamente essere fornite prima della conclusione di contratti su mercati online.
  In materia di disciplina del diritto di recesso, intervengono i commi da 15 a 22, chiarendo alcuni obblighi informativi, disciplinandone i termini temporali e definendo il regime sanzionatorio in caso di violazioni. Sono altresì disciplinati obblighi del consumatore nel caso di recesso, tra cui l'obbligo di astenersi dall'utilizzare il contenuto o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.
  È infine modificata la lista delle eccezioni al diritto di recesso, prevedendo in particolare il previo consenso del consumatore alla perdita del diritto di recesso dopo che il servizio sia stato interamente prestato.
  L'articolo 2 prevede che le disposizioni in tema di annunci di riduzione dei prezzi si applichino alle campagne promozionali a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
  L'articolo 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere alla luce del dibattito in Commissione.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE.
Atto n. 14.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare uno schema di decreto legislativo finalizzato al recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 che abroga la direttiva 2009/22/CE in materia di azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, al fine di consentire agli enti legittimati – che agiscano nell'interesse dei consumatori – di esperire azioni rappresentative, nazionali e transfrontaliere, volte all'adozione di provvedimenti inibitori e compensativi, nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto dell'Unione Europea, di cui all'allegato I della direttiva.
  Ricorda che lo schema di decreto legislativo è adottato in forza della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021) e al n. 7 del relativo allegato A, il cui termine di esercizio, alla luce delle procedure di «scorrimento» previste dalla normativa vigente, risulta prorogato al 10 aprile 2023.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione del provvedimento, preannuncia che si limiterà a sintetizzarne brevemente il contenuto, richiamando preliminarmente le finalità della direttiva oggetto di recepimento.
  La direttiva 2020/1828, il cui termine di recepimento è fissato al 25 dicembre 2022, mira a rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e a garantire una tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalle norme europee, riconoscendo un ruolo centrale alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori e agli enti che li rappresentano, a fronte di normative nazionali che privilegiano invece la tutela di interessi individuali omogenei affidata all'azione dei singoli o di associazioni che abbiano fra le proprie finalità tale tutela.
  In particolare si intende consentire agli enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di proporre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del diritto dell'Unione in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati.Pag. 122
  La direttiva non impone un unico sistema di azione collettiva, consentendo agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore le procedure interne previste per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale, ma richiede di rendere disponibile «almeno un meccanismo procedurale» di azione rappresentativa inibitoria e risarcitoria conforme a quello delineato nella direttiva stessa, rinviando, per gli aspetti non disciplinati, all'autonomia degli Stati membri.
  In particolare, poiché sia i procedimenti giudiziari sia i procedimenti amministrativi potrebbero tutelare in modo efficace ed efficiente gli interessi collettivi dei consumatori, è lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere se un'azione rappresentativa possa esse esperita tramite procedimento giudiziario o amministrativo, o tramite entrambi, a seconda del pertinente ambito giuridico o del settore economico in questione.
  Passando a descrivere lo schema di decreto in esame, premette che esso introduce nel Codice del consumo l'istituto dell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione europea o delle relative norme di recepimento, indicate in un apposito allegato.
  L'azione rappresentativa è esperibile dagli enti legittimati, vale a dire associazioni di consumatori e utenti iscritte in un apposito elenco pubblico nonché enti pubblici cui la legittimazione sia espressamente conferita dagli Stati membri.
  Evidenzia che l'istituto si differenzia dall'azione di classe – prevista dal codice di procedura civile – in quanto: l'ambito di applicazione è circoscritto alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori (come definiti dalla direttiva) a fronte di violazioni di specifiche disposizioni contenute nei regolamenti dell'Unione europea e negli atti di recepimento delle direttive in materia; la legittimazione attiva è limitata agli enti legittimati, mentre l'azione di classe è sempre esperibile da parte di tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesioni di «diritti individuali omogenei».
  Fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 5 articoli ed un allegato.
  L'articolo 1 reca modifiche al Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206/2005, prevedendo l'inserimento, dopo il Titolo II della parte V, del Titolo II.1 (Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori), recante gli articoli da 140-ter a 140-quaterdecies.
  L'articolo 140-ter al comma 1 reca le definizioni – tra cui quelle di «professionista» e di «consumatore» e definisce l'ambito di applicazione delle nuove azioni rappresentative, a loro volta definite come azioni per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promosse nei confronti dei professionisti per violazione delle disposizioni di cui al nuovo allegato II-septies, fermi restando i rimedi contrattuali ed extracontrattuali già previsti.
  L'art. 140-quater prevede la legittimazione ad agire in capo alle associazioni di consumatori e utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 del medesimo Codice del consumo e agli organismi pubblici nazionali di cui all'art. 3, n. 6 del regolamento (UE) 2017/2394, nonché agli enti legittimati in un altro Stato membro iscritti nell'apposito elenco degli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere pubblicato dalla Commissione europea.
  L'art. 140-quinquies concerne gli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere, prevedendo che essi siano inclusi in una sezione speciale del citato elenco di cui all'art. 137. La ratio dell'istituzione di tale sezione speciale, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, risiede nella coincidenza solo parziale dei requisiti previsti dall'art. 137 del Codice del consumo e di quelli previsti dall'art. 3, paragrafo 4, della direttiva.
  L'art. 140-sexies disciplina la comunicazione alla Commissione europea, da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy, dell'elenco degli enti legittimati, la pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale del Ministero e l'attività di verifica – Pag. 123anche su richiesta di uno Stato membro o della Commissione europea – e monitoraggio da parte del Ministero medesimo, che funge da punto di contatto con la Commissione europea.
  L'art. 140-septies disciplina le azioni rappresentative. Tali azioni possono essere promosse, dagli enti legittimati, anche appartenenti a diversi Stati membri, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di ottenere provvedimenti inibitori o compensativi. L'azione è promossa dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo in cui ha sede la parte resistente (cd. «tribunale delle imprese»). Sono altresì definite disposizioni procedurali e requisiti di ammissibilità.
  L'art. 140-octies concerne i provvedimenti inibitori, volti a ottenere la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori di cui all'allegato II-septies, ovvero la pubblicazione su uno o più quotidiani del provvedimento o di una rettifica. L'ente legittimato non ha l'onere di provare la colpa o il dolo del professionista né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori (comma 4).
  L'art. 140-novies prevede la possibilità per gli enti legittimati di proporre azioni rappresentative, oltre che per ottenere provvedimenti inibitori, anche per ottenere provvedimenti compensativi a tutela degli interessi dei consumatori danneggiati. In caso di soccombenza il singolo consumatore può essere condannato al rimborso delle spese a favore del resistente solo in caso di dolo o colpa grave.
  L'art. 140-decies regola gli accordi di natura transattiva e conciliativa, prevedendo la possibilità che le parti possano depositare una proposta transattiva o conciliativa e che il tribunale possa formulare un invito in tal senso.
  L'art. 140-undecies dispone in materia di pubblicità delle azioni rappresentative intentate che devono essere rese disponibili sui siti degli enti legittimati e sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del Made in Italy.
  L'art. 140-duodecies prevede l'interruzione della prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili con l'azione rappresentativa a decorrere dalla notificazione dell'atto introduttivo del relativo procedimento.
  L'art. 140-quaterdecies detta disposizioni in materia di contributo unificato (in particolare, è esclusa l'applicazione del comma 1-ter dell'art. 13 del DPR 115/2002, che prevede il raddoppio del contributo per i procedimenti di competenza delle sezioni specializzate).
  L'articolo 2 dello schema modifica il decreto legislativo n. 28/2010, al fine di prevedere che l'azione volta ad ottenere i provvedimenti inibitori di cui all'art. 140-octies non sia assoggettata al previo esperimento del procedimento di mediazione.
  L'articolo 3 reca modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 168/2003 in materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
  L'articolo 4 reca disposizioni transitorie e finali, in virtù delle quali le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023 (termine previsto dall'art. 24, paragrafo 1, della direttiva).
  L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'allegato A reca l'allegato II-septies del Codice del consumo, contenente l'elenco dei regolamenti dell'Unione europea di cui all'allegato I della direttiva 1828/2020 e delle norme di attuazione delle direttive di cui all'allegato I della medesima direttiva.
  Osserva, a titolo esemplificativo, che si tratta di disposizioni concernenti: danno da prodotti difettosi; clausole abusive; pratiche commerciali sleali; garanzia dei beni di consumo; indicazione del prezzo; pubblicità ingannevole; trasporti; energia elettrica e gas; telefonia mobile; turismo; commercio elettronico e servizi digitali; protezione dei dati personali; sicurezza dei prodotti; sicurezza alimentare; assicurazioni; commercializzazione a distanza di servizi finanziari; prodotti d'investimento al dettaglio; fondi di investimento; credito ai consumatori; blocchi geografici ingiustificati e discriminazione basata sulla nazionalità.Pag. 124
  Evidenzia che, in merito all'adeguamento dell'allegato alle modifiche dell'allegato I della direttiva, l'articolo 4, comma 3, dello schema di decreto in esame prevede che si proceda con provvedimento del Ministro delle imprese e del Made in Italy.
  A tale proposito osserva che l'adeguamento disciplinato dall'articolo 4, comma 3, si renderà presumibilmente necessario alla luce delle modifiche previste a tale allegato da parte di due proposte attualmente in corso di esame in prima lettura nell'ambito della procedura legislativa ordinaria presso il Consiglio e il Parlamento europeo. Entrambe tali proposte legislative, se approvate, verranno incluse nell'allegato II-septies del Codice del consumo, previsto dall'Allegato A dello schema di decreto legislativo in esame, per consentire a coloro che subiscono danni causati dal mancato rispetto delle norme in materia di accesso e utilizzo dei dati e in materia di responsabilità da intelligenza artificiale di far valere i propri diritti mediante il ricorso alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori disciplinate dal provvedimento in esame.
  Sotto il profilo redazionale, segnala che l'intestazione dell'allegato A fa erroneamente riferimento all'articolo 1, comma 3, dello schema di decreto (anziché all'articolo 1, comma 2).
  In conclusione, evidenziando la rilevanza del provvedimento in esame al fine di rafforzare la tutela degli interessi dei consumatori protetti da interventi normativi comunitari, si riserva di presentare una proposta di parere alla luce del dibattito in Commissione.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dott. Guido Stazi, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.20.