CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 dicembre 2022
33.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e XI)
COMUNICATO
Pag. 31

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.
Atto n. 12.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che il gruppo del Partito Democratico ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Invita, quindi, i relatori, i deputati Dara per la IX Commissione e Tenerini per la XI Commissione, a illustrare il contenuto del provvedimento.

  Chiara TENERINI (FI-PPE), relatrice per la XI Commissione, dopo aver osservato anzitutto che la direttiva 2020/1057 indica come termine di recepimento il 2 febbraio 2022, fa notare che lo schema di decreto in esame consta di quattro articoli.
  Soffermandosi sui contenuti dell'articolo 1, osserva che tali disposizioni sono quelle di maggior interesse per la Commissione Lavoro.
  L'articolo 1 reca, infatti, modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, con il metodo della novella, in tema di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (per distacco s'intende il lavoro di un conducente a servizio di un'impresa di trasporti che abbia la sede in un Paese membro dell'Unione europea diverso da quello in cui il servizio di trasporto è prestato).
  Il comma 1, lettera c) modifica l'articolo 10 del citato decreto fissando all'inizio del distacco, anziché alle ore 24 del giorno Pag. 32precedente, il termine ultimo entro cui l'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Il comma 1, lettera a) rinvia alle disposizioni contenute nel capo III-bis, introdotto dalla successiva lettera e), ai fini della disciplina delle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e di cabotaggio.
  Le lettere b) e d) abrogano le disposizioni specificamente dedicate al settore del trasporto contenute agli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 136 del 2016, in quanto confluite nel citato capo III-bis.
  La lettera e), quindi, prevede l'introduzione, dopo l'articolo 12 del decreto legislativo. n. 136 del 2016, di tale capo III-bis (articoli da 12-bis a 12-octies), recante disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada.
  L'articolo 12-bis definisce il campo di applicazione della disciplina speciale, che comprende le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su effettuate da trasportatori stabiliti in uno Stato membro o in un Paese terzo che distaccano conducenti in Italia, nonché alle operazioni di cabotaggio effettuate in Italia da trasportatori stabiliti in uno Stato membro.
  L'articolo 12-ter introduce le definizioni delle figure professionali e delle operazioni oggetto di disciplina.
  L'articolo 12-quater individua le fattispecie in cui il conducente non deve considerarsi in distacco. Si tratta dei servizi di trasporto in transito e delle operazioni di trasporto bilaterale. Tale regime di esenzione vige anche se sono svolte attività aggiuntive (ulteriori attività di carico e scarico merci o, salvo non siano offerti servizi di trasporto passeggeri tra due luoghi all'interno dello Stato membro attraversato, consistenti nel far salire e scendere passeggeri nel corso del viaggio). Si precisa che, dal momento in cui entrerà in vigore l'obbligo di adozione del tachigrafo intelligente, le esenzioni per attività aggiuntive si applicheranno solo ai conducenti di veicoli che ne sono dotati.
  L'articolo 12-quinquies individua le disposizioni generali del decreto legislativo n. 136 del 2016 applicabili alle prestazioni di servizi di trasporto. Queste comprendono le norme che disciplinano i requisiti di autenticità del distacco, le condizioni di lavoro e occupazione del lavoratore in distacco, la difesa dei diritti, l'accesso alle informazioni e la cooperazione amministrativa tra Stati membri.
  L'articolo 12-sexies introduce l'obbligo per il trasportatore di trasmettere non oltre l'inizio del distacco – ed eventualmente aggiornare – una dichiarazione attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI in cui sono riportate informazioni sull'identità del trasportatore, sul soggetto incaricato di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia, sull'identità del conducente, sul contratto di lavoro del conducente, sulla data di inizio e fine del distacco, sul veicolo e sui servizi di trasporto effettuati. L'articolo 12-sexies, inoltre, elenca i documenti (tra cui la dichiarazione di distacco trasmessa) che il trasportatore deve assicurarsi che il conducente abbia a disposizione.
  Il personale che espleta i servizi di polizia stradale verifica l'assolvimento degli obblighi testé illustrati. Pertanto, il conducente ha l'obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale la relativa documentazione. Il trasportatore, inoltre, è tenuto, dopo il periodo del distacco, a trasmettere tramite il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI le copie dei documenti inerenti le operazioni di trasporto svolte in Italia, le registrazioni del tachigrafo e la documentazione relativa al contratto di lavoro, alle ore lavorate e alla retribuzione percepita dal conducente durante il periodo di distacco. Infine, sono individuate le responsabilità in capo ai committenti, contraenti e subcontraenti nell'ambito di contratti di trasporto merci e passeggeri, per il caso in cui non abbiano verificato l'adempimento da parte del trasportatore dell'obbligo di trasmissione della dichiarazione di distacco. Specifiche disposizioni sono previste per i trasportatori stabiliti in un Paese terzo non accreditati sul sistema IMI e per i distacchi «a catena »,Pag. 33 in cui un'impresa di trasporto con sede in uno Stato membro distacca in Italia conducenti somministrati da agenzie di somministrazione con sede in uno Stato membro diverso dall'Italia.
  Gli articoli 12-septies e 12-octies del capo III-bis, introdotto dallo schema di decreto in esame, disciplinano, infine, il relativo regime sanzionatorio.

  Andrea DARA (LEGA), relatore la IX Commissione, fa presente che prosegue la relazione sull'atto del Governo in esame, riferendo sui contenuti dell'articolo 2, che reca disposizioni di maggior interesse per la Commissione Trasporti, nonché sui successivi articoli 3 e 4.
  Al fine di recepire i contenuti della direttiva 2020/1057/UE e le conseguenti modifiche da essa apportate alla direttiva 2006/22/CE, l'articolo 2 dello schema di decreto in esame apporta, al comma 1, sostanziose modifiche al decreto legislativo n. 144 del 2008, di recepimento della predetta direttiva del 2006.
  La principale novità consiste nell'aver ricompreso, nell'attività di controllo, anche la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, nonché l'uso del sistema informativo del mercato interno IMI, volto a rafforzare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.
  Più nel dettaglio, la lettera d) sostituisce l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 144 del 2008, designando la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del MIT quale Organismo di coordinamento intracomunitario ed assegnandole compiti quali (lettere da a) a l)): stabilire, d'intesa con i corrispondenti organismi degli altri Stati membri, l'effettuazione dei controlli su strada e nei locali delle imprese; trasmettere con cadenza biennale alla Commissione europea le informazioni statistiche sull'attività di controllo svolta, sulla base dei dati che ad esso sono forniti dai Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali; fornire alle autorità degli altri Stati membri i dati necessari per l'ipotesi di infrazioni commesse in territorio estero da un veicolo immatricolato in Italia; coordinare lo scambio di informazioni tramite il già citato IMI; infine, segnalare agli organi di controllo le imprese che devono essere sottoposte a controlli più rigorosi sulla base del fattore di rischio ad esse attribuito.
  Nello svolgimento delle sue attività, l'Organismo si avvale di un tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i cui rappresentanti devono essere designati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (lettera e)).
  Ai sensi del novellato articolo 3 del decreto legislativo del 2008 (lettera f)), gli organi preposti ai controlli nei confronti dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle imprese e dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del provvedimento sono gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della strada e l'Ispettorato nazionale del lavoro. In particolare, è disposto che i controlli su strada e nei locali delle imprese debbano essere, ogni anno, non inferiori al 3 per cento (elevabile al 4 per cento su indicazione della Commissione europea) dei giorni di lavoro dei conducenti dei veicoli interessati, con l'ulteriore specificazione che, del totale di controlli effettuati, almeno il 30 per cento dev'essere effettuato su strada e almeno il 50 per cento nelle sedi delle imprese.
  La successiva lettera h) modifica l'articolo 6 del decreto legislativo del 2008, in materia di controlli su strada, prevedendo che essi siano effettuati in luoghi e orari diversi e su una parte di rete stradale sufficientemente ampia da evitare l'aggiramento dei posti di controllo. Le informazioni relative alle infrazioni accertate su strada e nei locali delle imprese sono comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità stabilite con decreto, anche questo da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concertoPag. 34 con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.
  La lettera m) interviene con riferimento alle modalità di registrazione delle assenze dei conducenti per malattia, mentre la lettera o) reca disposizioni in materia di sistema nazionale di classificazione del rischio, che viene determinato sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle imprese. Le imprese che presentino un fattore di rischio elevato sono sottoposte a controlli più rigorosi e frequenti.
  L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il decreto entra in vigore (articolo 4) il giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in ragione del fatto che il termine per il recepimento della direttiva 2020/1057/UE è scaduto il 2 febbraio 2022 e che la Commissione europea ha avviato, il 24 marzo 2022, la procedura di infrazione n. 2022/0231.
  Fa presente in conclusione che i relatori si riservano di avanzare una proposta di parere all'esito della discussione presso le Commissioni.

  Walter RIZZETTO (FDI), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.