CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2022
32.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 54

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.
C. 705 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto Pag. 55che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.
  Rammenta quindi che la Commissione dovrà esprimere il proprio parere nella seduta già convocata per la giornata di domani.

  Guerino TESTA (FdI), relatore, intervenendo da remoto, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (C. 674).
  Il provvedimento è stato già approvato, con modificazioni, dal Senato e si compone ora di 25 articoli.
  In sintesi segnala che gli articoli da 1 a 3 intervengono sul tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (cosiddetti reati ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario n. 354 del 1975).
  In relazione alle competenze della Commissione Finanze, evidenzia che per effetto del presente provvedimento è consentita la concessione dei benefici penitenziari e la liberazione condizionale ai detenuti condannati per il reato di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973), ovvero il reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché si verifichino le condizioni indicate all'articolo 4-bis, comma 1-bis, della citata legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2, del provvedimento.
  Per accedere ai benefici i detenuti sopra indicati devono dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o «l'assoluta impossibilità di tale adempimento», nonché allegare elementi specifici che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile, nonché, ancora, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
  Per quanto di competenza della Commissione Finanze, segnala inoltre l'articolo 4, che novella l'articolo 25 della legge n. 646 del 1982, relativo agli accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione.
  In particolare si estende la possibilità per il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di effettuare verifiche della posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche nei confronti dei soggetti per i quali sia stato emesso il decreto di cui all'articolo 41-bis, comma 2-bis, della legge n. 354 del 1975. A tal fine copia del suddetto decreto è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza.
  Ricorda che il citato articolo 41-bis prevede la facoltà di sospensione delle norme sull'ordinamento penitenziario per i detenuti che abbiano commesso i delitti ostativi Pag. 56di cui al sopra citato articolo 4-bis o altri delitti, avvalendosi di associazioni di tipo mafioso o per agevolare le medesime associazioni.
  Ricorda inoltre che una disposizione di tenore identico all'articolo 4 in esame era contenuta all'articolo 3 del testo unificato della proposta di legge C. 1951 e abb. della XVIII legislatura, proposta sulla quale la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 febbraio 2022.
  L'articolo 5 introduce nel codice penale, all'articolo 633-bis, il nuovo delitto di «Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica», in base al quale è punito, con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro, chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento. La condotta è punita quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica.
  Gli articoli da 5-bis a 5-terdecies recano modifiche e integrazioni al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, mentre l'articolo 6 rinvia dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2022.
  L'articolo 5-quaterdecies, nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, proroga fino al 31 dicembre 2025 l'applicazione delle vigenti disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici.
  Gli articoli da 7 a 7-quater intervengono sulle misure adottate per contrastare il COVID-19 e sul finanziamento del Piano nazionale contro una pandemia influenzale.
  Al riguardo evidenzia che l'articolo 7, comma 1-bis, sospende, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2023, le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a 100 euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19. In proposito rammenta, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, che la menzionata sanzione è irrogata dal Ministero della salute, tramite l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione.
  Infine segnala che l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 9 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che le relazioni sui provvedimenti esaminati dalla Commissione sono solitamente messi a disposizione dei Commissari sull'applicazione GeoCom non appena i relatori svolgono la loro relazione o anche in un momento precedente, qualora vi sia un'indicazione dei relatori in tal senso.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) segnala l'opportunità che le proposte di parere dei relatori sui provvedimenti siano rese note ai Commissari in anticipo rispetto alla seduta nelle quali sono formulate, onde consentire a tutti i componenti della Commissione di avanzare suggerimenti e di giungere alla massima condivisione possibile del parere.

  Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttivaPag. 57 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
Atto n. 8.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.
  Avverte inoltre che il provvedimento è sprovvisto del parere della Conferenza unificata e che pertanto la Commissione non potrà esprimersi sullo stesso finché non perverrà il predetto parere.
  Ricorda inoltre che il termine per l'espressione del parere al Governo è fissato al 18 gennaio 2023.

  Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2021, legge n. 127 del 2022, senza previsione di specifici criteri di delega.
  Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sullo schema in esame è fissato al 18 gennaio 2023. Poiché tale data è successiva al 10 dicembre 2022 (ovvero al termine per l'esercizio della delega che si determina in applicazione dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012), il termine per l'esercizio della delega è posticipato al 10 marzo 2023.
  La direttiva (UE) 2021/514, cosiddetta DAC-7, interviene sulla stratificata normativa europea in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale (Directive on Administrative Cooperation – DAC), costituita da un complesso di disposizioni volte al contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché della pianificazione fiscale aggressiva volta a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole, attraverso la previsione di flussi informativi tra Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali.
  La direttiva (UE) 2021/514 estende, a decorrere dal 2023, la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati UE anche al settore dell'economia digitale, prevedendo che l'obbligo della comunicazione di dati in materia fiscale si applichi anche alle transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le piattaforme digitali.
  Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2022, con applicazione della normativa a decorrere dal 1° gennaio 2023. Il termine per il recepimento delle disposizioni in materia di verifiche congiunte e protezione dei dati è invece fissato al 31 dicembre 2023, con applicazione della normativa al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2024.
  Passando all'esame dello schema di decreto legislativo in esame e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata, evidenzia che esso si compone di 19 articoli suddivisi cinque Capi.
  L'articolo 1 delinea l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai Capi da I a IV, precisando che queste riguardano lo scambio automatico delle informazioni rilevanti ai fini fiscali, raccolte dai gestori di piattaforme su cui incombono gli obblighi di comunicazione. Detto scambio intercorre:

   tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea;

   tra l'Agenzia delle entrate e altre giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che abbiano sottoscritto un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti.

  Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), l'accordo qualificante Pag. 58effettivo tra autorità competenti è un accordo tra le autorità competenti dello Stato italiano e quelle di una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 11.
  L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nello schema in esame, per l'illustrazione delle quali rinvia al dossier predisposto dagli uffici.
  L'articolo 3 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione debba espletare le procedure di adeguata verifica per identificare i venditori esclusi; a tal fine può avvalersi delle informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte dello stesso venditore.
  L'articolo 4 stabilisce le informazioni che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve acquisire in relazione ai venditori, diversi da quelli esclusi, a seconda che si tratti di persone fisiche o giuridiche.
  L'articolo 5 disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riferimento alla determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore.
  L'articolo 6 disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riguardo all'acquisizione delle informazioni sui beni immobili in locazione inserzionati tramite la piattaforma.
  L'articolo 7 prescrive la frequenza con la quale devono essere espletate le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e il periodo di validità delle stesse.
  L'articolo 8 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica esclusivamente con riferimento ai venditori attivi, ossia coloro che prestano almeno un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione, ovvero ai quali viene versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo.
  L'articolo 9 disciplina l'ipotesi di espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di soggetti terzi. In tal caso tuttavia la responsabilità rimane in capo all'originario gestore di piattaforma.
  L'articolo 10 delinea gli obblighi di comunicazione dei gestori di piattaforma e i casi di esonero.
  L'articolo 11 elenca le informazioni che devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate da ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.
  L'articolo 12 introduce disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione. Vengono chiariti gli obblighi di conservazione documentale in capo al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e sono disciplinate le sanzioni applicabili in caso di omessa o inesatta o incompleta comunicazione delle informazioni.
  L'articolo 13 disciplina la procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione obbligatoria.
  L'articolo 14 regola la procedura di registrazione unica di un gestore estero. L'Agenzia delle entrate assegna al gestore di piattaforma un numero di identificazione individuale, che viene comunicato per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri.
  L'articolo 15 disciplina lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri e delle giurisdizioni non-UE, con riferimento alle informazioni comunicate dai gestori di piattaforma.
  L'articolo 16 apporta le modifiche normative necessarie per il recepimento nel diritto interno della direttiva (UE) 2021/514.
  In primo luogo il comma 1 dell'articolo 16 novella in più parti l'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che disciplina l'assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e inserisce un nuovo articolo 31-bis.1, che disciplina le verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.
  Il comma 2 dell'articolo 16 modifica il decreto legislativo n. 29 del 2014 con il quale è stata attuata la direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.Pag. 59
  Infine il comma 3 dell'articolo 16 introduce una norma di coordinamento volta a evitare sovrapposizioni tra gli obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforma e gli obblighi comunicativi previsti dalla normativa nazionale in materia di «affitti brevi», di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017. I gestori di piattaforma non sono tenuti al rispetto di tali ultimi obblighi informativi.
  L'articolo 17 introduce disposizioni a presidio della protezione dei dati personali.
  L'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 19 dispone che le norme in esame si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2023.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), ringraziando il relatore per la relazione svolta, richiama l'attenzione dei colleghi sull'importanza dell'atto in esame, che riguarda una tematica – la tassazione della web economy – sulla quale ritiene si possa costruire una convergenza che va oltre gli schieramenti politici.
  Rammenta come l'introduzione dell'interoperabilità dei dati a livello nazionale abbia comportato notevoli risultati sul piano della raccolta fiscale ed auspica che l'estensione di tale interoperabilità a livello di Unione europea possa contribuire al recupero degli attuali 161 miliardi di euro di elusione fiscale.
  Sottolinea quindi l'opportunità di acquisire elementi di conoscenza, anche grazie al supporto degli Uffici, in ordine allo stato di avanzamento, in sede di Unione europea, dei processi di regolazione relativi all'interoperabilità dei dati, con particolare riguardo a quelli fiscali fiscali; ciò al fine di valutare come si potrebbe intervenire sul sistema vigente al fine recuperare gli importi elusi e imporre ai giganti del commercio elettronico di versare le imposte nel Paese in cui ricavano utili.
  Pur considerando che la Commissione è chiamata semplicemente a esprime un parere sul presente schema di decreto legislativo, invita i colleghi a un approfondimento, che potrebbe condurre in futuro, con la collaborazione di tutti i gruppi, a importanti risultati in tema di tassazione della web economy.

  Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.
Atto n. 13.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.
  Ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo è fissato al 19 gennaio 2023.

  Stefano Giovanni MAULLU (FDI), relatore, avverte la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2021, legge n. 127 del 2022.
  Rammenta che il crowdfunding (finanziamento collettivo) è una modalità di finanziamento basata sull'applicazione alla finanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (fintech) che offre a chi intende realizzare un progetto e, quindi anche alle piccole e medie imprese e, in particolare, alle start-up e alle scale-up, la possibilità di proporlo su un portale on-line, consentendo ai soggetti interessati di Pag. 60finanziarlo. È un metodo alternativo al credito bancario che è nato sulla base dell'interazione diretta fra imprese e investitori.
  Il regolamento (UE) 2020/1503 stabilisce requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili per la fornitura di servizi di crowdfunding, per l'organizzazione, l'autorizzazione e la supervisione dei fornitori di detti servizi, per il funzionamento delle piattaforme, nonché per la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla fornitura dei suddetti servizi. Esso si applica sia al crowdfunding basato sul prestito, sia a quello basato sull'investimento.
  Il regolamento è entrato in vigore il 9 novembre 2020, ma si applica dal 10 novembre 2021.
  Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sullo schema in esame è fissato al 19 gennaio 2023. Poiché tale data è successiva al 10 dicembre 2022 (ovvero al termine per l'esercizio della delega che si determina in applicazione dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012), il termine per l'esercizio della delega è posticipato al 10 marzo 2023.
  Come sopra accennato, i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 sono dettati dall'articolo 5 della legge n. 127 del 2022.
  In particolare le lettere a) e b) dell'articolo 5, comma 1, stabiliscono criteri specifici per attuare il regime di responsabilità prevedendo che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, o al fornitore del servizio (qualora la piattaforma offra il servizio di gestione individuale di portafogli di prestiti).
  La lettera c) delega il Governo ad individuare la Banca d'Italia e la CONSOB, ciascuna secondo le relative funzioni, quali autorità competenti per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503, anche prevedendo forme di coordinamento.
  La lettera d) delega il Governo a individuare la CONSOB quale punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA.
  La lettera e) autorizza a prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento.
  La lettera f) autorizza il Governo a prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti.
  La lettera g) autorizza il Governo ad attuare le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503 relative alle sanzioni amministrative coordinandole con le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB.
  Passando all'esame dello schema di decreto legislativo in esame e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata, evidenzia che esso si compone di 2 articoli.
  L'articolo 1 modifica in più punti il decreto legislativo n. 58 del 1998, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF.
  Il comma 1, lettera a), introduce la definizione di servizi di crowdfunding, mediante rinvio al regolamento oggetto di attuazione.
  Il comma 1, lettera b), inserisce nel TUF il nuovo articolo 4-sexies.1, che designa la CONSOB e la Banca d'Italia quali autorità nazionali competenti ai sensi della normativa europea, secondo le attribuzioni e competenze rispettivamente spettanti ai sensi del TUF.
  La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di crowdfunding. In deroga a tale disposizione, tuttavia, viene previsto che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizzi come fornitori di Pag. 61servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante Testo unico bancario – TUB.
  La CONSOB è l'autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento in materia di trasparenza e correttezza e ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svolgere la relativa attività di monitoraggio.
  La CONSOB è inoltre designata quale punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA.
  La Banca d'Italia è l'autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie; governo societario e requisiti generali di organizzazione e di continuità dell'attività; organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione; requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto e di requisiti delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore; verifiche antiriciclaggio nei confronti dei titolari di progetti, indicate dall'articolo 5 del regolamento europeo. Nell'ambito delle rispettive competenze la CONSOB e Banca d'Italia devono operare in modo coordinato e (sentita l'altra autorità), sono delegate ad adottare con proprio regolamento le disposizioni attuative del nuovo articolo 4-sexies.1 del TUF.
  Le lettere c) e d) del comma 1, che, rispettivamente abrogano l'articolo 50-quinquies e introducono l'articolo 100-ter del TUF, riformano la disciplina delle offerte di crowdfunding il cui ambito oggettivo di applicazione non è più limitato ai soli strumenti finanziari emessi dalle PMI, dalle imprese sociali e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR o altre società di capitali che investono prevalentemente in PMI. Il nuovo oggetto delle offerte di crowdfunding sono i prestiti, i valori mobiliari (azioni, obbligazioni) e altri strumenti ammessi a fini di crowdfunding, emessi da titolari di progetti o società veicolo.
  Per strumenti ammessi si intendono, per ciascuno Stato membro, le azioni di una società privata a responsabilità limitata che non sono soggette a restrizioni che di fatto ne impedirebbero il trasferimento, comprese restrizioni relative alle modalità di offerta o pubblicizzazione di tali azioni. Viene previsto che la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento (articoli 23 e 24 del regolamento europeo) sia resa disponibile agli investitori secondo modalità e termini stabiliti dalla CONSOB, definendo il regime di responsabilità per le informazioni contenute nella scheda.
  Le lettere e) ed f) del comma 1, che modificano l'articolo 190 e introducono l'articolo 190-quater del TUF, stabiliscono il regime sanzionatorio in materia di servizi di crowdfunding, prevedendo che, nei casi di inosservanza dei relativi obblighi europei e nazionali, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 500.000 euro, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 500.000 euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del TUF.
  I commi 2 e 3 dell'articolo 1 disciplinano l'operatività dei soggetti già operanti, in quanto autorizzati a norma del diritto nazionale fino al 10 novembre 2023 o all'intervenuta autorizzazione a norma della nuova disciplina europea.
  L'articolo 2 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

  Giulio CENTEMERO (Lega), intervenendo da remoto, sottolinea l'importanza di procedere rapidamente all'attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, in assenza della quale si era determinato un blocco delle piattaforme verso l'estero, stante l'incertezza nell'individuazione del soggetto al quale spetta la vigilanza. Rilevato che l'Italia si pone in tale ambito all'avanguardia, essendo stato il primo paese a dotarsi di Pag. 62una norma sulle piattaforme di crowdfunding, ammenta inoltre come questa problematica abbia costituito oggetto dell'interrogazione a risposta in Commissione a sua prima firma n. 5-08199 del 1° giugno 2022.
  Incoraggia poi tutti i colleghi a sfruttare lo strumento del sindacato ispettivo che in passato ha rappresentato in più di un'occasione uno stimolo all'attività del Governo, come è accaduto ad esempio per la tematica dell'affrancamento delle azioni quotate sui MTF, che il Governo ha inserito all'articolo 27 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2023, attualmente all'esame del Parlamento.

  Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.
Atto n. 16.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.
  Ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo è fissato al 19 gennaio 2023.

  Saverio CONGEDO (FDI), relatore, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2021, legge n. 127 del 2022, senza previsione di specifici criteri di delega.
  Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sullo schema in esame è fissato al 19 gennaio 2023. Poiché tale data è successiva al 10 dicembre 2022 (ovvero al termine per l'esercizio della delega che si determina in applicazione dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012), il termine per l'esercizio della delega è posticipato al 10 marzo 2023.
  Rammenta che la direttiva (UE) 2021/338 modifica la direttiva 2014/65/UE (Markets in Financial Instruments Directive – MiFID II) per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.
  La direttiva introduce, tra l'altro, un'esenzione dai requisiti in materia di governance del prodotto, ovvero le regole e procedure che gli intermediari sono tenuti ad applicare nel processo di definizione dei prodotti da offrire alla clientela, quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni che non hanno derivati incorporati o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate. Viene inoltre modificata la disciplina degli obblighi informativi prevedendo che tutte le informazioni alla clientela siano fornite in formato elettronico, fatta salva l'espressa richiesta del cliente. Per le transazioni relative a strumenti finanziari effettuate con mezzi di comunicazione a distanza, le informazioni su costi e oneri possono essere fornite dopo la conclusione dell'operazione,Pag. 63 sempreché il cliente vi abbia acconsentito e gli sia stata data la possibilità di ritardare la chiusura dell'operazione al fine di ricevere preventivamente tali informazioni.
  La direttiva detta inoltre specifiche norme applicabili esclusivamente nei confronti di clienti professionali.
  Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 28 novembre 2021, con applicazione della normativa a decorrere dal 28 febbraio 2022, ad eccezione delle modifiche alle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878, che si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2020.
  Segnala che in relazione alla direttiva (UE) 2021/338 è stata avviata una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, con nota n. 2022/0109 del 14 febbraio 2022.
  In data 15 febbraio 2022, il sottosegretario per gli Affari europei ha richiesto, ai fini di una completa informazione al Parlamento, la trasmissione alle Camere della relazione ex articolo 15, comma 2 della legge n. 234 del 2012 in cui vengono illustrate le ragioni che hanno determinato l'inadempimento contestato con la procedura di infrazione. La relazione è stata trasmessa alle Camere il 31 marzo 2022.
  Passando all'esame dello schema di decreto legislativo in esame e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata, evidenzia che esso si compone di 2 articoli. Segnala che il recepimento di alcune disposizioni della direttiva sarà effettuato, come risulta dalla tavola di concordanza, attraverso atti regolatori dell'Autorità di vigilanza competente – CONSOB – per aggiornare o abrogare quelle norme regolamentari ora attratte dalla disciplina europea.
  L'articolo 1 modifica alcuni articoli del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF.
  Nello specifico, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 1 del TUF al fine di adeguarne l'impianto definitorio alle modifiche apportate dalla direttiva. In particolare sono introdotte le definizioni di clausola make-whole, di gruppo prevalentemente commerciale, di formato elettronico, ed è stata aggiornata la definizione di derivati su merci agricole.
  A tale proposito segnala che per clausola make-whole si intende una clausola intesa a tutelare l'investitore garantendo che, in caso di rimborso anticipato di un'obbligazione, l'emittente sia tenuto a versare all'investitore che detiene l'obbligazione un importo pari alla somma del valore attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del valore nominale dell'obbligazione da rimborsare.
  La lettera b) introduce modifiche all'articolo 4-terdecies del TUF, volte ad esentare dall'applicazione della disciplina degli intermediari di cui alla parte II del TUF i soggetti che prestano attività di negoziazione avente ad oggetto derivati su commodities o quote di emissione o derivati sulle stesse in via accessoria rispetto all'attività principale.
  La lettera c) modifica in più punti l'articolo 21 del TUF, stabilendo che gli intermediari sono tenuti a fornire ai clienti o ai potenziali clienti tutte le informazioni richieste in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo, che dovrà essere fornito a titolo gratuito.
  Si prevede inoltre che gli obblighi gravanti in capo agli intermediari produttori e agli intermediari distributori di strumenti finanziari non si applicano quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola make-whole che non hanno altri derivati incorporati o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.
  Si introduce poi una disciplina specifica per le attività di ricerca, definendone la nozione e intervenendo sulle modalità di pagamento dei relativi costi.
  La lettera d) modifica l'articolo 68 del TUF in materia di limiti alle posizioni in strumenti derivati su merci. L'applicazione dei limiti di posizione viene circoscritta ad alcune fattispecie, in particolare ai derivati su merci agricole e ai mercati ove sono Pag. 64negoziati i contratti critici o significativi, ossia i mercati con almeno 300.000 posizioni in media aperte nel corso di un anno.
  La competenza della CONSOB a decidere sulle richieste presentate ai fini dell'esenzione viene limitata alle fattispecie espressamente previste dalla norma.
  La lettera e) modifica l'articolo 68-bis del TUF in materia di controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci. In particolare viene introdotto, con riferimento alla facoltà del gestore della sede di negoziazioni di ottenere elementi informativi e documentazione dagli operatori, uno specifico riferimento alle posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti negoziati fuori listino economicamente equivalenti – EEOTC tramite i membri e i partecipanti.
  La lettera f) modifica l'articolo 68-quater del TUF, che disciplina la notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie. Si prevede che le SIM e le banche italiane che negoziano derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati al di fuori di una sede di negoziazione forniscono almeno quotidianamente all'autorità competente centrale o, qualora questa non esista, all'autorità competente della sede in cui i derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati sono negoziati, i dati disaggregati delle loro posizioni, nonché quelle dei loro clienti e dei clienti dei loro clienti fino a raggiungere il cliente finale.
  L'articolo 1, comma 2, dello schema stabilisce che i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento comunicano ai clienti al dettaglio in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto che ricevono la prescritta informativa su supporto cartaceo che le informazioni possono continuare ad essere fornite su carta oppure in formato elettronico e che il passaggio a tale ultima modalità avviene in via automatica qualora, entro il termine di otto settimane dal ricevimento della comunicazione, i clienti non chiedano la prosecuzione della fornitura delle informazioni su carta.
  L'articolo 1, comma 3, prevede che i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento forniscono ai nuovi clienti o ai potenziali nuovi clienti le informazioni introdotte dallo schema in esame alla prima occasione utile e comunque non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  L'articolo 1, comma 4, chiarisce che le norme del comma 2 non si applicano con riferimento ai clienti al dettaglio in essere alla data dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni che già ricevono le informazioni in formato elettronico.
  L'articolo 1, comma 5, stabilisce la non applicabilità degli obblighi relativi alla comunicazione periodica al pubblico in relazione alla qualità dei servizi di esecuzione (best execution) forniti dai gestori delle sedi di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici fino al 28 febbraio 2023.
  Segnala infine che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
Atto n. 17.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.Pag. 65
  Ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo è fissato al 19 gennaio 2023.

  Giulio CENTEMERO (Lega), relatore, intervenendo da remoto, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2021, legge n. 127 del 2022, senza previsione di specifici criteri di delega.
  Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sullo schema in esame è fissato al 19 gennaio 2023. Poiché tale data è successiva al 10 dicembre 2022 (ovvero al termine per l'esercizio della delega che si determina in applicazione dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012), il termine per l'esercizio della delega è posticipato al 10 marzo 2023.
  Rammenta quindi che la direttiva (UE) 2021/2261, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM, è volta a razionalizzare gli obblighi di informazione, evitandone la duplicazione.
  Ricorda che ai sensi della legislazione unionale vigente gli OICVM sono soggetti, a fini informativi, all'obbligo di redigere un breve documento (KIID) contenente i dettagli sulle caratteristiche essenziali degli OICVM offerti sul mercato (articolo 78 della direttiva 2009/65/CE), nonché all'obbligo di redigere e pubblicare un documento contenente le informazioni chiave (KID) per gli investitori al dettaglio che consenta di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dell'investimento (regolamento (UE) n. 1286/2014).
  Poiché le informazioni contenute nei due documenti risultano essere essenzialmente le medesime, la direttiva (UE) 2021/2261 stabilisce che qualora una società di investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, una società di gestione rediga, consegni, riveda e traduca un KID, di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014, questo sarà considerato conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori (KIID), di cui all'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE.
  Il termine di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 30 giugno 2022, mentre l'inizio dell'applicazione delle relative norme è previsto per il 1° gennaio 2023.
  Segnala che in relazione alla direttiva (UE) 2021/2261 è stata avviata una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, con nota n. 2022/0310 del 21 luglio 2022.
  Passando all'esame dello schema di decreto legislativo in esame e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata, evidenzia che esso si compone di 2 articoli.
  L'articolo 1 dello schema in esame introduce modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF.
  Nello specifico, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 93-bis del TUF al fine di introdurre le definizioni di:

   KIID, ovvero del documento recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM;

   KID, ovvero il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

  Il comma 1, lettera b), modifica in più punti l'articolo 98-ter del TUF al fine di disciplinare l'offerta al pubblico di OICVM. Nel complesso si prevede che alla comunicazione alla CONSOB che precede l'offerta di OICVM sia allegato, oltre al prospetto, il KID e si stabilisce che il prospetto deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi Pag. 66dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il prospetto ha natura precontrattuale.
  Infine si prevede che nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KID e il prospetto possano essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42 del TUF, il quale disciplina la commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE.
  Il comma 1, lettera c), introduce un nuovo articolo 98-ter.1 al TUF, volto a disciplinare le offerte rivolte agli investitori non al dettaglio. La disposizione stabilisce che nel caso in cui l'offerta di OICVM italiani non sia rivolta a investitori al dettaglio, gli offerenti possono scegliere se redigere il KIID o il KID. L'offerta è preceduta da una comunicazione alla CONSOB alla quale sono allegati il KIID o il KID e il prospetto destinati alla pubblicazione. Il KIID deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole. La norma chiarisce che il KIID ha natura precontrattuale e le informazioni chiave per gli investitori contenute nel KIID devono risultare corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.
  Nel caso in cui venga redatto il KID, si applica il regolamento (UE) n. 1286/2014 e le relative disposizioni attuative. Il KIID deve essere redatto in conformità ai regolamenti europei che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative.
  Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente sulla base del KIID, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che il KIID possa risultare fuorviante, impreciso o non coerente con le corrispondenti parti del prospetto. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KIID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42.
  Il comma 1, lettera d), apporta modifiche di coordinamento normativo all'articolo 98-quater del TUF, sostituendo con il termine KIID tutti i riferimenti al «documento contenente le informazioni chiave per gli investitori».
  Il comma 1, lettera d), modifica l'articolo 191-ter, del TUF, relativo alle sanzioni per la violazione della normativa sull'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti, al fine di coordinare la disciplina sanzionatoria ivi prevista con le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 193-quinquies del TUF, irrogabili in caso di violazioni del regolamento (UE) n. 1286/2014.
  Le lettere e) ed f) del comma 1, a fini di coordinamento, modificano rispettivamente gli articoli 194-quater, in materia di ordine di porre termine alle violazioni e 194-septies, in materia di dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa, del TUF.
  L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.15.