CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2022
21.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 74

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 6 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Atto n. 1.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 23 novembre 2022.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che nella seduta del 23 novembre scorso era stato avviato l'esame del provvedimento, con la richiesta di chiarimenti da parte della relatrice, e che la conclusione dell'esame era stata rinviata in quanto non risultava ancora pervenuta la prescritta intesa in sede di Conferenza unificata. Invita, quindi, il rappresentante del Governo a fornire le risposte alle richieste di chiarimento esposte dalla relatrice nella seduta del 23 novembre scorso.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che, con riferimento agli articoli 4 e 5, la trasmissione delle comunicazioni relative alle autorizzazioni uniche per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e Pag. 75delle procedure semplificate concluse (RECER), anziché al catasto telematico, non determina un aggravio di compiti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente con conseguenti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto il sistema informativo RECER è già strutturato per ricevere le informazioni contenute nelle predette autorizzazioni.
  Quindi evidenzia che l'ampliamento delle attività richiesto dall'articolo 6 ai sistemi autonomi di recupero, ai consorzi e al CONAI non determina un incremento delle attività di vigilanza e di controllo svolte dalle amministrazioni pubbliche competenti, posto che queste ultime già le esercitano con riferimento ai sistemi di responsabilità estesa del produttore e potranno pertanto provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  Fa presente, quindi, che le disposizioni dell'articolo 7, che prevedono l'ampliamento dei contenuti della documentazione da presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tali istituzioni, a legislazione vigente, sono già coinvolte nella valutazione di analoghi documenti nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo svolte ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  Precisa, infine, che le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, che, mediante l'introduzione del comma 5.2 all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedono l'entrata in vigore al 1° gennaio 2023 degli obblighi di etichettatura degli imballaggi, non determinano effetti finanziari di carattere indiretto connessi ad eventuali procedure di infrazione, in quanto non comportano in realtà un rinvio dell'entrata in vigore di tali obblighi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente dall'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 6 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
C. 643-bis Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, intervenendo anche a nome dei relatori Pella e Trancassini, ricorda che il disegno di legge A.C. 643-bis, all'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati e assegnato per l'esame in sede referente alla V Commissione Bilancio, reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Precisa, quindi, che esso risulta suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in due sezioni.
  La prima sezione dispone, per ciascun anno del triennio di riferimento, il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti a livello macroeconomico nella NADEF 2022 Pag. 76– versione rivista e integrata del 4 novembre 2022.
  La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.
  Ricorda, inoltre, che la manovra di finanza pubblica per il triennio 2023-2025 disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione.
  Fa presente che il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2022 – versione rivista e integrata e nell'annessa Relazione al Parlamento, approvate dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari. In particolare, la Nota fissa un livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al 4,5 per cento nel 2023, al 3,7 per cento nel 2024 e al 3 per cento nel 2025. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare programmatico di competenza del bilancio dello Stato potrà aumentare fino a 206 miliardi di euro nel 2023, 138,5 miliardi nel 2024 e 116,5 miliardi nel 2025. Il saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 261 miliardi di euro nel 2023, 180,5 miliardi nel 2024 e 152,5 miliardi nel 2025.
  In termini di competenza, rileva che le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 45,6 miliardi nel 2022, 52,5 miliardi nel 2023 e 40 miliardi nel 2024.
  Passando quindi all'illustrazione del contenuto, fa presente che la prima sezione del disegno di legge di bilancio si compone di 154 articoli, raggruppati in 16 Titoli.
  Nel Titolo I (articolo 1), recante Risultati differenziali del bilancio dello Stato, l'articolo 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa.
  Il Titolo II (articoli da 2 a 11) reca Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti. L'articolo 2 riconosce anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già previsti nel 2022 dai decreti-legge nn. 4, 17, 21, 50, 115, 144 e 176 volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, da ultimo estesi alle spese relative all'energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022. Si tratta, in particolare: del credito d'imposta per le imprese energivore, concesso nella misura del 45 per cento in luogo del 40 per cento; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35 per cento in luogo del 30 per cento; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45 per cento in luogo del 40 per cento; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45 per cento in luogo del 40 per cento.
  L'articolo 2 regola altresì le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il relativo regime di cedibilità, fissando al 31 dicembre 2023 i termini per l'utilizzo e la cessione.
  L'articolo 3 dispone che l'ARERA provveda ad annullare, per il I trimestre 2023 le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
  L'articolo 4 dispone l'estensione della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Si prevede, Pag. 77altresì, che l'ARERA mantenga inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore naturale, in vigore nel quarto trimestre 2022, anche per il primo trimestre 2023. Per questa finalità è autorizzata la spesa di 3,8 miliardi di euro.
  L'articolo 5 modifica i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas, aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023 con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati.
  L'articolo 6 – in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il quale si prefigge, tra l'altro, l'eliminazione dell'obbligo per i fornitori di riscuotere in bolletta oneri «impropri», cioè non collegati al settore energetico – dispone, a decorrere dal 2023, la fiscalizzazione in via strutturale degli oneri generali di sistema afferenti allo smantellamento delle centrali nucleari e alle connesse misure di compensazione territoriale. Tali oneri non sono dunque più assoggettati all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori in bolletta elettrica, ma sono coperti a valere su specifiche risorse del bilancio statale, indicate in 400 milioni di euro annui dal 2023.
  L'articolo 7 reca misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale attraverso l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione finanziaria, per l'anno 2023, pari a 220 milioni di euro.
  L'articolo 8 autorizza per l'anno 2023 un contributo straordinario in favore degli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, e garantire la continuità dei servizi erogati, istituendo a tal fine un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per il 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni in favore di città metropolitane e province.
  L'articolo 9 mira a dare piena attuazione a quanto contenuto nel Regolamento (UE) 2022/1854 che ha previsto l'applicazione di un limite massimo di 180 euro/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da diverse fonti di energia.
  L'articolo 10, al fine di raggiungere i target di riduzione dei consumi energetici, recentemente fissati a livello europeo, prevede una estensione all'intero anno 2023 delle misure volte a garantire la prevista riduzione dei consumi elettrici nelle ore di maggior consumo.
  L'articolo 11 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
  Il Titolo III (articoli da 12 a 51) reca Misure fiscali. Al suo interno, il Capo I reca misure per la riduzione della pressione fiscale; il Capo II contiene disposizioni in materia di entrate; il Capo III reca misure di sostegno in favore del contribuente; il Capo IV reca altre misure fiscali.
  L'articolo 12 innalza a 85 mila euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfettaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. Si prevede inoltre che tale agevolazione cessi immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza attendere l'anno fiscale seguente.
  L'articolo 13 introduce, a determinate condizioni e limitatamente all'anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta al 15 per cento da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. La norma precisa le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali Pag. 78validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali nonché degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024.
  L'articolo 14 qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (cosiddette mance) nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive, sottoponendole a un'imposta sostituiva dell'IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5 per cento, individuandone inoltre il regime giuridico e l'ambito applicativo.
  L'articolo 15 dispone la riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
  L'articolo 16 posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta plastic tax e della cosiddetta sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.
  L'articolo 17 assoggetta all'aliquota IVA ridotta al 5 per cento i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all'aliquota IVA al 10 per cento), nonché alcuni prodotti per l'infanzia.
  L'articolo 18 proroga al 31 dicembre 2023 la speciale disciplina emergenziale del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa (cosiddetto Fondo Gasparrini), che ne consente l'accesso a un più ampio novero di soggetti rispetto alle regole ordinarie. Si proroga al 31 marzo 2023, inoltre, la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa, rifinanziato di ulteriori 430 milioni di euro per il 2023. Si prorogano al 31 dicembre 2023, infine, le agevolazioni in materia di imposte indirette per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36.
  L'articolo 19 estende il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5 per cento, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), anche al contribuente che riceva all'estero l'accredito delle suddette somme, senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.
  L'articolo 20 estende all'anno 2023 l'esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
  L'articolo 21 esenta dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia.
  L'articolo 22 ripristina alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali.
  L'articolo 23 consente ai contribuenti che, nell'ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva (al 9 per cento o al 30 per cento, a seconda che si tratti di soggetti IRES o IRPEF, o con aliquote ulteriormente ridotte per i proventi accantonati per almeno due esercizi), gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022). Con l'esercizio dell'opzione sono esclusi da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente o localizzato in Italia, tali utili affrancati provenienti dalle suddette partecipate estere.
  L'articolo 24 assoggetta a imposizione in Italia le plusvalenze derivanti, ai soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50 per cento, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia.
  L'articolo 25 introduce agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni,Pag. 79 da parte delle società, di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.
  L'articolo 26 prevede la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 14 per cento.
  L'articolo 27 prevede la facoltà di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. Si prevede altresì la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati.
  L'articolo 28 istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia. Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e non è deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.
  L'articolo 29 riconfigura i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determina l'accisa sui tabacchi lavorati. Viene altresì aggiornato l'importo dell'onere fiscale minimo per le sigarette, ridotte le aliquote dell'imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione.
  L'articolo 30 proroga, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2023, talune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022. Dispone altresì una maggiorazione del 15 per cento del corrispettivo una tantum versato dai concessionari interessati, calcolata in proporzione alla durata della proroga. Tale somma è versata in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 15 gennaio 2023 e al 1° giugno 2023.
  Gli articoli da 31 a 35 contengono una disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.
  L'articolo 31 include in modo esplicito le cripto-attività nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.
  L'articolo 32 stabilisce che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'IRES e dell'IRAP.
  L'articolo 33 consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento.
  L'articolo 34 consente ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita dichiarazione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché,Pag. 80 nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.
  L'articolo 35 applica l'imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore. A decorrere dal 2023 si prevede l'applicazione di un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.
  Le entrate derivanti dall'attuazione di tali articoli sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 36 riconosce all'Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio in sede di attribuzione delle partite IVA, anche attraverso l'esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività. Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile.
  L'articolo 37 prevede obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line di determinati beni, presenti nel territorio dello Stato.
  L'articolo 38 consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cosiddetto avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3 per cento (in luogo del 30 per cento ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
  L'articolo 39 consente di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
  L'articolo 40 consente, in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o a rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
  L'articolo 41 consente di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023. Sono previste, in particolare, sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, Pag. 81nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023.
  L'articolo 42 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia o a una percentuale della stessa, in base allo stato e al grado del giudizio.
  L'articolo 43, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie, consente di definire – entro il 30 giugno 2023 – con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate. All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.
  L'articolo 44 introduce, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
  L'articolo 45 consente di regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, in particolare: delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione; degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali. La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi. Nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30 per cento delle somme dovute.
  L'articolo 46 dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.
  L'articolo 47 reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Innovando rispetto alla disciplina precedente, aderendo alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione. La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme: dovute a titolo di capitale; maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.
  L'articolo 48 rimodula i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione, non prevedendo solamente un differimento delle scadenze attualmente previste per adeguarlePag. 82 ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata, ma introducendo anche una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni.
  L'articolo 49 introduce alcune misure volte a chiarire le condizioni secondo le quali non si configura una stabile organizzazione in Italia, da cui discende l'applicazione della normativa fiscale, di un veicolo d'investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto indipendente che svolge, per suo conto, l'attività di gestione di investimenti.
  L'articolo 50 riconosce all'Agenzia delle entrate la possibilità di indire procedure concorsuali pubbliche volte al reclutamento di nuovo personale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite, anche in deroga alle norme vigenti sul reclutamento delle figure professionali e sulla mobilità nelle amministrazioni pubbliche.
  L'articolo 51, a decorrere dal 2023, eleva dallo 0,45 allo 0,50 l'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative.
  Il Titolo IV (articoli da 52 a 67) reca misure in materia di lavoro, famiglia e politiche sociali. Al suo interno, il Capo I reca misure in materia di lavoro e politiche sociali, mentre il Capo II contiene disposizioni in materia di famiglia e disabilità.
  L'articolo 52 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero – pari al 2 o al 3 per cento a seconda dell'ammontare della retribuzione imponibile – sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022.
  L'articolo 53 introduce, in via sperimentale per il 2023, un'ulteriore fattispecie – denominata pensione anticipata flessibile – di diritto al trattamento pensionistico anticipato, la quale si aggiunge alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata. Il diritto al trattamento, in base alla fattispecie in esame, si consegue al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (cosiddetta quota 103). La fattispecie è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati.
  L'articolo 54 prevede la facoltà, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato posti dalla disciplina transitoria relativa alla cosiddetta quota 103, di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.
  L'articolo 55 novella la disciplina dell'APE sociale – consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni – prorogandone l'applicazione in via sperimentale a tutto il 2023.
  L'articolo 56 estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato denominato «Opzione donna» a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, un'età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso di particolari requisiti. Nel caso di lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, il requisito anagrafico è ridotto a cinquantotto anni.
  L'articolo 57 reca disposizioni in merito all'introduzione o alla proroga degli esoneri contributivi riconosciuti, previa autorizzazione della Commissione europea, ai datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nel 2023, di determinati soggetti e ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni per la promozione dell'imprenditoria in agricoltura.
  L'articolo 58 reca, per gli anni 2023-2024, una disciplina speciale in materia in Pag. 83materia di indicizzazione – cosiddetta perequazione automatica – dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale) – per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia superiore a quattro volte il trattamento minimo del regime generale INPS e conferma, per i casi in cui il valore complessivo sia pari o inferiore al suddetto quadruplo, il relativo criterio vigente a regime. Si prevede, altresì, un incremento transitorio – con riferimento alle sole mensilità relative agli anni 2023 e 2024 – per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS. Tale incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e a 2,7 punti per l'anno 2024.
  L'articolo 59 prevede che, nel corso del 2023, nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di otto mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o con almeno sessant'anni di età. Dal 1° gennaio 2023, si dispone l'obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l'intero nucleo familiare. La decadenza interviene sempre nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta congrua, anche se perviene nei primi diciotto mesi di godimento del beneficio.
  Si dispone l'abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024. Per effetto di tali misure, è ridotta di 743 milioni di euro per l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa prevista per il finanziamento del reddito e della pensione di cittadinanza. È, invece, incrementato, di 9 milioni di euro nel 2023 e di oltre 700 milioni di euro l'anno dal 2024, lo stanziamento a favore dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Le ulteriori risorse derivanti dalla soppressione del reddito e della pensione di cittadinanza, come rideterminate sulla base di quanto stabilito in Sezione II della legge di bilancio, confluiscono in un capitolo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva».
  L'articolo 60 è diretto ad incoraggiare, fino a renderla ordinaria, la presentazione della DSU in modalità precompilata. A tal fine prevede che fino al 31 dicembre 2022 permanga la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata, ma che, a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avvenga prioritariamente in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria.
  L'articolo 61 reca la proroga di alcune misure in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva e in materia di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene conseguentemente incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
  L'articolo 62 incrementa di 1 miliardo di euro, per il solo 2023, gli oneri posti dalla normativa vigente a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Tale incremento è volto all'erogazione, esclusivamente nel medesimo 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondersi per tredici mensilità, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.
  L'articolo 63 incrementa – portandole da 5 a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 – le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne. Sono stanziati, Pag. 84inoltre, 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, da destinare all'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.
  L'articolo 64 estende la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, innanzi tutto elevando da cinque a dieci mila euro l'anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore e ammettendone il ricorso anche da parte degli utilizzatori con più di cinque, fino a dieci, lavoratori a tempo indeterminato. Nel settore agricolo, si rimuove il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale per prestazioni rese da soggetti iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e si consente l'acquisizione di prestazioni occasionali anche in relazione alle attività agricole di carattere stagionale, per un periodo non superiore a 45 giorni l'anno.
  L'articolo 65 reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, rendendo permanenti le equiparazioni, già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente: tra il figlio minorenne a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico; tra il figlio minorenne a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a carico. Inoltre, si proroga un ulteriore beneficio con riferimento ai figli a carico con disabilità, nell'ambito dei nuclei familiari rientranti in una determinata fattispecie, e si introduce un incremento dell'assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad un anno ovvero, in una determinata ipotesi, di età inferiore a tre anni.
  L'articolo 66 prevede, con riferimento alla madre lavoratrice dipendente e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad un mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino – ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento – un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale; la relativa aliquota (commisurata sulla retribuzione) viene elevata dal trenta all'ottanta per cento. L'elevamento non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.
  L'articolo 67 istituisce il Fondo per le periferie inclusive con una dotazione di 10 milioni per il 2023. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia.
  Il Titolo V (articoli da 68 a 92) reca misure per la crescita e gli investimenti, concentrate soprattutto nel Capo I. Sempre all'interno del Titolo V, il Capo II reca misure in materia di agricoltura e sovranità alimentare, mentre il Capo III reca misure in materia di Infrastrutture e trasporti.
  L'articolo 68 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione. Attraverso tale intervento normativo si mira, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.
  L'articolo 69 innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro. Viene, altresì stabilito che per gli importi inferiori a sessanta euro nelle attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi non si applica l'obbligo di accettare i pagamenti con carte di pagamento.
  L'articolo 70 rifinanzia lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per: a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037, destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale; b) 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037, per i programmi di sviluppo di attività turistiche. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy può impartire ad INVITALIA, soggettoPag. 85 gestore, direttive specifiche per l'utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.
  L'articolo 71 destina 900 mila euro alla copertura dei costi di gestione e sviluppo del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it.
  L'articolo 72 interviene sull'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, disposta dalla legge di bilancio 2022, prorogandola di un anno, fino al 31 dicembre 2023 e rifinanziando il Fondo, per tali finalità, di 800 milioni di euro per l'anno 2023.
  L'articolo 73 proroga al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e al contempo ne aumenta l'importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro.
  L'articolo 74 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, dotandolo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni per il 2024. La finalità del fondo è quella di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e accrescere l'eccellenza qualitativa del made in Italy.
  L'articolo 75 fissa, per il 2023, l'importo delle risorse del Fondo Green New Deal da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per progetti economicamente sostenibili in 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.
  L'articolo 76 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 allo scopo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale.
  L'articolo 77 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura.
  L'articolo 78 istituisce un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere l'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro.
  L'articolo 79 introduce disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti, che, in conseguenza dell'obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi, si vedessero costrette al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore contrattuale.
  L'articolo 80 disciplina le procedure di pianificazione e programmazione relative alle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, non sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero attraverso fondi europei, non sono incluse nel PNRR o nel PNC, non sono incluse nei contratti di programma con RFI e ANAS.
  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali e sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i criteri di rendimento ai fini dell'accesso al Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR), istituito con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024.
  L'articolo 81 rifinanzia il Fondo istituito con l'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio). È autorizzata la spesa di 100 milioni per il 2023 e di 250 milioni per il 2024, per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, degli effetti Pag. 86negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del COVID-19. Sono stanziate risorse, inoltre, per il completamento della linea C della metropolitana di Roma. Dal 2023 al 2032 è previsto uno stanziamento totale di 2 miliardi e 200 milioni di euro. L'erogazione è subordinata alla presentazione – da parte del commissario straordinario ed entro il 28 febbraio 2023 – di un quadro aggiornato dell'avanzamento dell'opera e di un cronoprogramma.
  L'articolo 82 contiene diverse disposizioni volte a riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (cosiddetto Ponte sullo Stretto) confermandone la natura di opera prioritaria e, quindi, l'applicabilità della normativa derogatoria per le infrastrutture di preminente interesse nazionale.
  L'articolo 83 sospende, per gli anni 2023 e 2024, l'aumento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative al Codice della strada.
  L'articolo 84 reca misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.
  L'articolo 85 autorizza la spesa di 200 milioni di euro per il 2023 quale contributo per l'aumento del costo del carburante alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che utilizzino veicoli di categoria euro 5 o superiore per attività di autotrasporto.
  L'articolo 86 autorizza l'avvio del terzo lotto costruttivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con delibera CIPESS da emanare entro il 31 marzo 2023.
  L'articolo 87 autorizza il finanziamento delle tratte nazionali di alcune opere di accesso al tunnel di base Torino-Lione, relative alla «Cintura di Torino» e all'adeguamento della linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana.
  L'articolo 88 autorizza la spesa complessiva di 3 miliardi di euro, per il periodo 2023-2037, per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della S.S. 106 Jonica.
  L'articolo 89 autorizza una spesa complessiva di 400 milioni per il periodo 2023-2027, per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 (Abruzzo) e 2016 (Centro-Italia).
  L'articolo 90 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 per il potenziamento, riqualificazione e adeguamento della SS4 Salaria e demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle tratte da finanziare e delle modalità di erogazione e revoca delle risorse, previa presentazione da parte del Commissario straordinario di un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare.
  L'articolo 91 autorizza la spesa di 22 milioni di euro per il 2023, in favore di RFI S.p.A., per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi.
  L'articolo 92, per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, autorizza la spesa complessiva di 700 milioni di euro da destinare alla realizzazione del sottoprogetto «Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera – dalle sorgenti alla Centrale di Salisano» del progetto denominato «Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera» e disciplina le procedure da seguire per l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse citate e le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse stesse.
  Il Titolo VI (articoli da 93 a 97) reca misure in materia di sanità. L'articolo 93 incrementa le risorse destinate dalla legge di bilancio 2022 alla definizione di una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso.
  L'articolo 94 autorizza la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per dare attuazione alle Pag. 87misure e agli interventi previsti nel Piano Nazionale di Contrasto all'Antibiotico-Resistenza per il triennio 2022-2025, su cui è in corso di definizione l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Detta somma è ripartita sulla base dei criteri da definirsi con intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni. Le risorse non sono aggiuntive poiché sono a valere sul Fondo sanitario nazionale, in particolare sugli importi destinati alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.
  L'articolo 95 prevede, in favore delle farmacie, una stabile remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.
  L'articolo 96 incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard stabilito dall'ultima legge di Bilancio di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per il 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. In particolare, per il 2023, una quota-parte di 1.400 milioni di euro è destinata a far fronte ai maggiori costi dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Si prevede che al riparto accedano tutte le regioni e province autonome, indipendentemente dal concorso al finanziamento sanitario corrente.
  È stabilito, inoltre, un incremento del Fondo per la sanità e i vaccini per un ammontare di 650 milioni di euro per il 2023 da destinare all'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19.
  L'articolo 97 apporta alcune modifiche alla disciplina vigente in ambito sanitario volta a favorire la tempestività dei pagamenti, con particolare riferimento alle anticipazioni sul finanziamento della formazione dei medici specialisti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce e assegna alle università le risorse previste.
  Il Titolo VII (articoli da 98 a 101) reca misure in materia di scuola, università e ricerca.
  L'articolo 98, in attuazione del PNRR, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, introduce una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione alla finalità di favorire il riequilibrio di genere.
  L'articolo 99 introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni.
  L'articolo 100 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR.
  L'articolo 101 prevede che il MUR, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, disponga penalizzazioni economiche per le università che non abbiano rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, qualora il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti a esso assegnati in termini di fabbisogno complessivo generato.
  Nell'ambito delle attività di attuazione del PNRR e dei connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti facenti capo al MUR, la norma stanzia, inoltre, 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per finanziare l'assistenza informatica, e incrementa di 250 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da destinare agli studenti universitari e AFAM.
  Il Titolo VIII (articoli da 102 a 110) reca misure in materia di turismo, sport, cultura e informazione.
  L'articolo 102, istituisce presso il Ministero del turismo un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni per l'anno 2024, di 70 Pag. 88milioni per l'anno 2025 e di 50 milioni per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, con l'obiettivo di realizzare interventi di ammodernamento e manutenzione. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane. Le risorse previste possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti.
  L'articolo 103 contiene delle disposizioni per il recupero di aiuti di stato COVID-19 corrisposti in eccedenza rispetto alla misura consentita ai sensi del Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19, cosiddetto Temporary Framework COVID-19. Le misure agevolative interessate sono state introdotte durante il periodo pandemico a sostegno delle imprese del settore turistico.
  L'articolo 104 istituisce un Fondo destinato a favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, facilitando altresì l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro, istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  L'articolo 105 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni per il 2023 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.
  L'articolo 106 istituisce un fondo denominato Fondo per il turismo sostenibile, la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e, per gli anni 2024 e 2025, 10 milioni di euro ciascuno. Tale fondo mira ad attenuare il sovraffollamento turistico, a creare itinerari turistici innovativi e a destagionalizzare alcune mete.
  L'articolo 107, al comma 1, incrementa di 2 milioni di euro (annui), a decorrere dal 2023, il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui 1 milione di euro (annui) è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.
  Il comma 2 dispone la proroga, anche per l'anno d'imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa, del credito d'imposta, nella misura del 65 per cento, per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
  Il comma 3 rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel limite massimo di 10 mila euro.
  Il comma 4 aggiunge 25 milioni di euro, per il 2023, all'incremento, per il 2022, del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica.
  Il comma 5 incrementa il Fondo Sport e periferie di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  Il comma 6, infine, incrementa di 200 milioni di euro la dotazione del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, costituito presso l'Istituto per il credito sportivo.
  L'articolo 108, a decorrere dal 2023, incrementa di 20 milioni di euro annui l'autorizzazione di spesa già prevista dalla legge di bilancio 2021 per l'esercizio della facoltà di prelazione da parte del MIC, Pag. 89portandola così a un totale di 25 milioni di euro annui. Tale autorizzazione di spesa è finalizzata a consentire al Ministero della cultura l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali, ex articolo 60 ss. del Codice dei beni culturali.
  L'articolo 110, a decorrere dal 1° gennaio 2023, pone a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, la corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.A. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di prodotti editoriali. Tale Fondo è incrementato di euro 75.883.298 per il 2023 e di euro 55.000.000 a decorrere dal 2024.
  Il Titolo IX (articoli da 111 a 123) reca misure per la difesa e la sicurezza nazionale. Al suo interno, il Capo I reca misure per la difesa nazionale, mentre il Capo II contiene misure per la sicurezza nazionale.
  L'articolo 111 proroga al 30 giugno 2023, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 31 dicembre 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario in relazione all'emergenza COVID-19. Gli oneri relativi alla proroga sono quantificati in euro 5.726.703 per l'anno 2023.
  L'articolo 112 reca una serie di disposizioni di riforma della disciplina della Cassa di previdenza delle Forze armate, al fine di superare difformità esistenti tra le diverse Forze armate, evitare disparità tra le diverse categorie di personale garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo.
  L'articolo 113 istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, mediante il quale assicurare la copertura finanziaria degli interventi, già programmati con precedenti strumenti di bilancio, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato.
  L'articolo 114 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa per le esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023. Si autorizza l'Arma dei carabinieri, inoltre, all'assunzione di personale operaio a tempo determinato con contratti di durata massima di trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023.
  L'articolo 115 autorizza la spesa complessiva di 211.518.217 euro, distribuiti negli anni 2023-2027, per il funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety.
  L'articolo 116 proroga dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina. Inoltre sopprime la data del 31 dicembre 2022 come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione. Si autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio a rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022.
  L'articolo 117 destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – complessivamente 35 milioni nel triennio 2023-'25 – per l'acquisizione di nuova tecnologia robotica.
  L'articolo 118 destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – complessivamente 10 milioni nel triennio 2023-'25 – per aumentarne la capacità di risposta negli scenari di incendio, mediante dotazioni tecnologiche mirate.
  L'articolo 119, al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui ai patti per la sicurezza urbana, in relazione all'installazione da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per la prevenzionePag. 90 e contrasto dei fenomeni di criminalità, rifinanzia la relativa autorizzazione di spesa per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  L'articolo 120 dispone uno stanziamento complessivo di 42 milioni di euro per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri degli stranieri irregolari.
  L'articolo 121 autorizza il Ministero dell'interno a prorogare fino al 27 marzo 2023 i contratti di prestazione di lavoro a termine già stipulati al fine di assicurare la funzionalità delle Questure, delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione Nazionale per il diritto di Asilo, in considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi durante l'anno 2022 e del perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina.
  L'articolo 122 destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – complessivamente 20 milioni nel triennio 2023-25 – per aumentarne la capacità di risposta ad emergenze dovute al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico.
  L'articolo 123 autorizza il Ministero dell'interno a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine nel limite massimo di spesa di euro 37.259.690. Tali prestazioni di lavoro sono destinate a consentire la definizione delle procedure per l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021 e 2022 e delle procedure di regolarizzazione dei lavoratori stranieri.
  Il Titolo X (articoli da 124 a 128) prevede misure in materia ambientale.
  L'articolo 124 ripropone, per gli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l'acquisto di materiali riciclati, precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019.
  L'articolo 125, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, prevede il rifinanziamento del fondo denominato Programma sperimentale Mangiaplastica, per un importo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024.
  L'articolo 126 prevede una autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro nel 2023, di 20 milioni di euro nel 2024, di 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026 a favore del Commissario unico per la depurazione al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane.
  L'articolo 127 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il contrasto al consumo di suolo con l'assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.
  L'articolo 128, al fine di consentire l'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ivi comprese quelle connesse all'attuazione del PNRR, autorizza a favore dell'ISPRA la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  Il Titolo XI (articoli 129 e 130) contiene misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali.
  L'articolo 129 proroga per tutto il 2023 l'autorizzazione di spesa per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero. Prevede inoltre una serie di misure per il personale in servizio all'estero, disponendo che, con decreto interministeriale MAECI-MEF, vengano individuate sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità. Sono inoltre Pag. 91dettate nuove previsioni riguardanti la disciplina dei congedi e permessi per il personale del MAECI all'estero, un aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD) dell'indennità di servizio all'estero nelle sedi caratterizzate da comprovate difficoltà di copertura, l'erogazione di provvidenze scolastiche per i figli dei dipendenti in servizio all'estero ed il rimborso delle spese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all'estero.
  L'articolo 130 dispone il finanziamento delle attività logistiche e organizzative relative alla presidenza italiana del G7 del 2024, per le quali viene autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per il 2023, di 40 per il 2024 e di 1 milione per il 2025. Viene inoltre prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una delegazione per la Presidenza italiana del G7 che dovrà svolgere le suddette attività entro il 31 dicembre 2025.
  Il Titolo XII (articoli da 131 a 136) reca misure in materia di sisma.
  L'articolo 131 autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ad integrazione delle risorse già stanziate dal decreto-legge n. 179 del 2022, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.
  L'articolo 132 proroga di un anno, al 31 dicembre 2023: il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio della città metropolitana di Catania; i termini di durata dell'incarico dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie, strutture commissariali e relativo personale; i termini per assunzioni in deroga da parte della città metropolitana di Catania.
  L'articolo 133 è volto ad introdurre una serie di misure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2017 nell'isola di Ischia. In particolare, si proroga fino al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria, per una spesa di 4,95 milioni per l'anno 2023; si autorizza, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni per la struttura commissariale, la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le assunzioni a tempo determinato e la stipula di una convenzione con Invitalia S.p.A.; si prevede, fino al 31 dicembre 2023, l'applicazione della sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016; si autorizza per il periodo 2023-2027 una spesa complessiva pari a 190 milioni per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata e pubblica.
  L'articolo 134 reca una serie di disposizioni, per lo più di proroga di una serie di termini in scadenza al 31 dicembre 2022, relative (quasi esclusivamente) ai territori colpiti dagli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016. Sono previste: la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria; un finanziamento per garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario per la ricostruzione; disposizioni per la sospensione delle rate dei mutui e norme di natura fiscale; disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani e lo stoccaggio e il recupero delle macerie e dei rifiuti da costruzione e demolizione; esclusione, anche per il 2023, di immobili distrutti o inagibili a fini Isee; proroga della sospensione dei pagamenti delle utenze.
  L'articolo 135 è volto a prorogare una serie di misure riguardanti il sisma avvenuto nel 2012 nei territori dei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.Pag. 92
  L'articolo 136, oltre a prorogare una serie di misure riguardanti il sisma avvenuto nel 2009 in Abruzzo, assegna, per il periodo 2023-2025, un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, pari a complessivi 53 milioni di euro, un contributo straordinario per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a complessivi 5,3 milioni, ed un contributo destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, pari a complessivi 1,5 milioni.
  Il Titolo XIII (articoli da 137 a 146) reca disposizioni in favore di regioni ed enti locali.
  L'articolo 137 reca un incremento di 50 milioni di euro per il 2023 del Fondo di solidarietà comunale – che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione – destinato ad aumentare la quota parte delle risorse del Fondo destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo stesso tra i comuni.
  L'articolo 138, al fine di favorire gli investimenti, incrementa i contributi a favore degli enti locali per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade. Viene inoltre istituito un apposito Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
  L'articolo 139 interviene sulle modalità per la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali nel biennio 2020 e 2021 – che ha consentito agli enti, sulla base di periodiche certificazioni, di beneficiare dei contributi del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (cosiddetto Fondo Covid) – ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.
  L'articolo 140 stabilizza a regime il contributo di 110 milioni di euro riconosciuto ai comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI), nell'ambito della riforma dell'imposizione immobiliare del 2013.
  L'articolo 141 differisce al 2027, o ad un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali.
  L'articolo 142, apportando una modifica al T.U.E.L., stabilisce che le anticipazioni di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti commerciali debbano essere rimborsate a carico della gestione ordinaria degli enti locali in dissesto, e non della gestione dell'Organo straordinario di liquidazione.
  L'articolo 143 reca disposizioni in materia di accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, finalizzandolo all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, al superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, alla garanzia di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, nonché all'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A questo fine, l'articolo istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituita da Ministri competenti nelle materie chiamate in causa dai compiti e dalle funzioni della Cabina di regia, oltre che dai Presidenti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI. La norma stabilisce, altresì, i compiti e gli Pag. 93obiettivi che la Cabina di regia è chiamata a conseguire, nonché le tempistiche di svolgimento delle attività ad essa affidate, le procedure di realizzazione di tali attività e le forme e modalità di interazione con le amministrazioni competenti nelle materie coinvolte e con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
  L'articolo 144 modifica le modalità di recupero da parte dello Stato del maggior gettito della tassa automobilistica, riferita sia agli autoveicoli che ai motocicli, in relazione agli anni dal 2016 fino al 2022, consentendo in sostanza una dilazione di pagamento. La norma interviene, inoltre, sul contenzioso tra Stato e regione per il mancato versamento alla regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF.
  L'articolo 145, in deroga alla disciplina vigente, autorizza ad iscrivere all'Albo dei segretari comunali e provinciali anche i borsisti non vincitori ma risultati idonei al termine del corso-concorso del 2021, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti PNRR e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria. Le risorse del fondo del Ministero dell'interno istituito a copertura dei costi delle assunzioni a tempo determinato di personale tecnico di supporto per l'attuazione del PNRR possono essere destinate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali nonché a finanziare iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR.
  L'articolo 146 stanzia complessivamente 7,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti con l'aeroporto di Trieste. La regione Friuli-Venezia Giulia si impegna per la medesima cifra a titolo di cofinanziamento.
  Il Titolo XIV (articoli da 147 a 150) reca disposizioni in materia di giustizia.
  L'articolo 147 attribuisce una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per il funzionamento della Direzione medesima e per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis c.p.p., nell'ambito delle disponibilità finanziarie già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  L'articolo 148 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per il 2023, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 50 milioni di euro per il 2027 per interventi sull'edilizia giudiziaria.
  L'articolo 149 incrementa di 5 milioni le risorse del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa.
  L'articolo 150 amplia le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti dovuti dallo Stato ai sensi dell'articolo 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ovvero dei pagamenti che lo Stato esegue in favore degli avvocati per la difesa di soggetti ammessi a patrocino dello Stato, ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense.
  Il Titolo XV (articoli 151 e 152) reca disposizioni in materia di fondi.
  L'articolo 151 dispone in ordine all'entità dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale determinati, rispettivamente, dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge di bilancio. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
  L'articolo 152 reca la rideterminazione di alcuni Fondi. In particolare: a) il Fondo per l'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, istituito dal decreto-legge n. 176 del 2022 (cosiddetto Aiuti-quater), è ridotto a decorrere dal 2023 fino al 2033 (comma 1); b) il Fondo per interventi di riforma del sistema fiscale è ridotto di 1.393 milioni di euro annui a decorrere dal 2023; c) il Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione è incrementato di 400 milioni annui a decorrere dal 2023; d) è istituito un Pag. 94fondo di 300 milioni annui a decorrere dal 2023 per la copertura degli interventi di competenza dei Ministeri in coerenza con gli obiettivi indicati nella manovra di bilancio.
  L'articolo 153 prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri previste con i commi da 2 a 14 del medesimo articolo concorrono, quale contributo dei suddetti Ministeri alla manovra di finanza pubblica, al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022. Tale decreto, sulla base dell'obiettivo programmatico di razionalizzazione della spesa fissato nel Documento di economia e finanza 2022 per le amministrazioni centrali dello Stato – che prevede a decorrere dal 2023 riduzioni di spesa strutturali per i Ministeri di importo pari a 800 milioni nel 2023, di 1,2 miliardi per il 2024 e di 1,5 miliardi annui a decorrere dal 2025 – ha ripartito il suddetto importo tra i singoli Dicasteri, definendo degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero per il ciclo di bilancio 2023-2025, ai sensi della disposizione di spending review contenuta nella legge di contabilità e finanza pubblica.
  Le riduzioni di spesa finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio sono state realizzate, in parte, con interventi normativi introdotti in Sezione I del disegno di legge di bilancio, disposti ai commi da 2 a 14 dell'articolo 153, e per la restante parte, attraverso definanziamenti di leggi vigenti effettuati in Sezione II.
  L'articolo 154 istituisce nello stato di previsione del MEF due fondi finalizzati ad attuare la Strategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo Piano di implementazione. Si tratta del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2023, 90 milioni per il 2024, 110 milioni per il 2025 e 150 milioni annui dal 2026 al 2037, e il Fondo per la gestione della cybersicurezza, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni per il 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025. Il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del Piano di implementazione della Strategia sono affidati all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
  Vengono inoltre incrementate di 2 milioni di euro all'anno le risorse per il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
  Nell'ambito della Sezione II del disegno di legge di bilancio (articoli da 155 a 174), gli articoli da 155 a 170 dispongono l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, con l'ammontare delle relative entrate previste per l'anno finanziario 2023, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento e l'approvazione dei singoli stati di previsione della spesa, con l'autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese di ciascun Ministero per l'anno finanziario 2023.
  Gli articoli 171 e 172 dispongono l'approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generale riassuntivi per il triennio 2023-2025.
  L'articolo 173 riporta norme aventi carattere gestionale – di natura prettamente formale – riprodotte annualmente nella legge di bilancio.
  L'articolo 174 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2023, ove non diversamente previsto.
  Per quanto riguarda i profili relativi alla quantificazione degli oneri, rinvia ai contenuti del dossier predisposto dal Servizio Bilancio dello Stato.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ringraziare i relatori per l'illustrazione del provvedimento, chiede un rinvio dell'esame ad altra seduta per consentire l'approfondimento dei contenuti in esso trattati.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, nel comprendere le ragioni della richiesta del deputato Pagano, propone, da un lato, di rinviare ad altra seduta il prosieguo dell'esame preliminare e, dall'altro, di svolgere, nell'ambito dell'esame delle proposte emendative, una discussione che si estenda anche ai principali contenuti del disegno di legge di bilancio, ferma restando l'articolazione dei tempi di esame della manovra stabilita dall'Ufficio di presidenza,Pag. 95 integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, condivide la proposta della relatrice Comaroli.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, nel prendere atto degli orientamenti emersi nel corso della discussione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.