CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 5 dicembre 2022
20.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IV e XII)
COMUNICATO
Pag. 11

SEDE REFERENTE

  Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del vicepresidente della XII Commissione, Luciano CIOCCHETTI. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute, Marcello Gemmato, e per la difesa, Isabella Rauti.

  La seduta comincia alle 11.25.

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
C. 664 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento.
  Ricorda che il provvedimento in oggetto è stato calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire dalle ore 10 di lunedì 12 dicembre. Ricorda altresì che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, di giovedì 1° dicembre, è stato stabilito che nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare del provvedimento. Il termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato alle ore 18 di oggi. Nella giornata di domani, martedì 6 dicembre, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, avranno luogo le votazioni sugli emendamenti e sul conferimento del mandato ai relatori.
  Dà, quindi, la parola ai relatori, deputato Bagnasco per la IV Commissione e deputata Loizzo per la XII Commissione, per lo svolgimento delle relazioni.

  Roberto BAGNASCO (FI-PPE), relatore per la IV Commissione, ricorda che il decreto-legge n. 169 del 2022, approvato con modificazioni in prima lettura dall'Assemblea del Senato nella seduta dello scorso 30 novembre, si compone di sette articoli (più l'entrata in vigore). Il provvedimento è stato emanato dal Consiglio dei ministri al fine Pag. 12di rispondere, da un lato, all'emergenza determinata dal perdurare delle condizioni di gravità della situazione in Ucraina attraverso la proroga di tre mesi della partecipazione italiana all'unità di alta prontezza della NATO denominata Very high readiness joint task force (VJTF), dall'altro, alla necessità di proseguire le attività avviate dalla regione Calabria in relazione al personale degli enti del Servizio sanitario regionale, con la proroga delle misure a sostegno del Servizio sanitario regionale per ulteriori sei mesi.
  La Commissione Difesa ha competenza sulle disposizioni contenute nell'articolo 1.
  In particolare, il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2022 l'invio del contingente militare italiano impegnato nell'ambito del citato dispositivo NATO.
  Ricorda che il contributo italiano è articolato in un comando di componente per operazioni speciali, in un'unità del genio militare per il supporto alle operazioni terrestri, in aeromobili per la ricerca e soccorso di personale isolato, per la raccolta informativa, per il trasporto tattico e per il rifornimento in volo, per complessive 1.350 unità di personale militare, 77 mezzi terrestri, 2 mezzi navali e 5 mezzi aerei. Il contributo è stato disposto fino al 30 settembre 2022 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 14 del 25 febbraio 2022 in ragione dell'invasione russa in Ucraina, nell'intento di rafforzare la postura militare dell'Alleanza Atlantica sul fianco orientale dell'Europa al fine di garantire, a fronte della grave situazione di crisi in atto, il necessario livello di deterrenza e, ove necessario, di difesa. Rammento altresì, Sempre con riferimento all'esigenza di rafforzare la presenza della NATO in tale contesto geografico, che con il decreto-legge n. 14 del 2022 è stata prevista anche la proroga, fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare al potenziamento dei dispositivi NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza, per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza, per la presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence), nonché per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (Air Policing), mentre nel mese di luglio, rispettivamente con le risoluzioni n. 8-00175 e Doc. XXIV n. 66, le Commissioni Difesa della Camera e del Senato hanno autorizzato la partecipazione di 1.000 unità di personale militare, da modulare tra Bulgaria e Ungheria, e di 380 mezzi terrestri alla nuova missione nell'area sud-est dell'Alleanza proposta con la Deliberazione del Consiglio dei ministri adottata il 15 giugno 2022.
  Il comma 2, al pari di quanto previsto nelle Deliberazioni con le quali si richiede l'autorizzazione alle missioni di pace, prevede che al personale militare impiegato nel contingente si applichino le disposizioni di cui ai capi III (norme sul personale), IV (disposizioni penali) e V (altre disposizioni) della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016).
  Infine, il comma 3 stabilisce che dalla norma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo fa presente che nella relazione tecnica si precisa che gli oneri collegati alla proroga sono assorbiti dalle minori esigenze finanziarie generate a seguito della rimodulazione temporale dei numeri di personale immesso o da immettere nel teatro operativo per l'intero periodo (1° aprile 2022 – 31 dicembre 2022). Pertanto, viene richiamata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2022, che aveva quantificato in euro 86 milioni 129 mila e 645 la spesa relativa alla partecipazione di personale militare al dispositivo NATO VJTF, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 settembre 2022.
  Ciò detto, segnala che durante l'esame al Senato, sono stati approvati alcuni emendamenti che interessano materie di interesse della Difesa.
  In primo luogo, in osservanza al parere parlamentare espresso dalla IV Commissione lo scorso 23 novembre sullo schema di decreto legislativo attuativo di una parte delle deleghe contenute nella legge sulle libertà sindacali nelle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare (Atto n. 6), è stato differito di dodici mesi il termine per l'esercizio delle stesse. L'esercizio delle deleghe sarà quindi possibile non più entro i sei mesi dall'approvazione Pag. 13della legge (ovvero entro il 27 novembre 2022), ma fino a diciotto mesi, ossia fino al 27 novembre 2023,
  Nello specifico si tratta delle deleghe previste volte a disciplinare particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale o a bordo di unità navali (articolo 9, commi 15 e 16), ad abrogare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (articolo 16, comma 1, lettera a), a novellare il Codice dell'ordinamento militare al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 (articolo 16, comma 1, lettera b), nonché a modificare e integrare le norme necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022 (articolo 16, comma 1, lettera c).
  In secondo luogo è stato modificato l'articolo 538-bis del codice dell'ordinamento militare che dispone in materia di contratti relativi alle missioni internazionali, specificando e integrando i settori di spesa per i quali il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare il finanziamento e le procedure di affidamento nelle more della conclusione dei provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali. In particolare, la nuova elencazione comprende i servizi di vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di munizionamento, nonché l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, sistemi cyber e impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte.
  È stato poi introdotto, nel capo III del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, il nuovo articolo 544-bis al fine di autorizzare il Ministero della difesa, nell'ambito delle iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, all'acquisizione di materiali non d'armamento e alla realizzazione di lavori ed opere ai fini della successiva cessione a titolo gratuito. In particolare, la norma riguarda l'acquisizione dei materiali, esclusi quelli d'armamento, di cui all'articolo 447, comma 1, lettera o), del Regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 (ovvero «le armi, gli armamenti, le munizioni, le macchine, i programmi informatici, gli oli e i carburanti, gli attrezzi, i mobili, gli utensili, i viveri, i foraggi, i medicinali, il vestiario, l'equipaggiamento e i manufatti in genere, i combustibili, le materie prime, le merci, i mezzi e tutti gli altri beni destinati al servizio istituzionale»), l'acquisizione di servizi, nonché la realizzazione di lavori e opere. Sono esclusi dall'acquisizione e successiva cessione i materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, ovvero i materiali di armamento, definiti come quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
  Fa presente, infine, che sono state apportate anche alcune modifiche all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 1987, sulla permanenza in servizio del maestro direttore della banda della Polizia di Stato fino al sessantacinquesimo anno di età, mentre la normativa vigente stabilisce la cessazione dal servizio al sessantesimo anno di età e all'articolo 25 del decreto legislativo n. 79 del 1991, sulla permanenza in servizio dei maestri direttori della banda della Guardia di finanza, disponendo che il maestro direttore cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore, mentre il maestro vice direttore cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età. È tuttavia previsto anche che il Comandante generale possa disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda che ha raggiunto i suddetti limiti di età, fino al compimentoPag. 14 del sessantacinquesimo anno di età.

  Simona LOIZZO (LEGA), relatrice per la XII Commissione, venendo alle parti del decreto-legge di competenza della XII Commissione, segnala quanto segue.
  L'articolo 2 estende di sei mesi – per un totale di trenta mesi, invece dei ventiquattro originariamente previsti, in scadenza l'11 novembre 2022 – il periodo massimo disposto per l'applicabilità delle misure a sostegno del servizio sanitario della regione Calabria, introdotte dal decreto-legge n. 150 del 2020: il nuovo termine di scadenza è, pertanto, l'11 maggio 2023. La ratio di quest'intervento è di consentire al Presidente della regione Calabria, nominato Commissario per la sanità nella riunione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre scorso, una tempistica adeguata per poter svolgere il proprio lavoro. Dalla proroga appena citata sono escluse alcune disposizioni già oggetto di modifica da parte di successivi interventi a sostegno del sistema sanitario regionale, relative in particolare: al compenso aggiuntivo in favore dei Commissari degli enti del servizio sanitario regionale, al potere del Commissario ad acta di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza e, infine, alla previsione di un contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del SSR della Calabria.
  Si dispone, inoltre, che i Commissari straordinari decadano, ove non confermati con le medesime procedure già previste alla normativa vigente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli oneri derivanti dalla proroga in esame, che si sostanziano in concreto nell'autorizzazione all'Agenas alla proroga dei contratti di lavoro flessibile a supporto dell'attività del Commissario ad acta nel limite di 25 unità, è prevista la copertura nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 euro per il 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'Agenas. Le risorse in questione hanno l'obiettivo di potenziare, in particolare, il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della regione, caratterizzati da una cronica povertà di personale.
  Il Senato è intervenuto sull'articolo in esame, apportando le seguenti modifiche: ha fatto espressamente salva la facoltà del Commissario ad acta di nominare i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, alla luce del fatto che l'istituto commissariale non sembra, in questo caso, aver dato i frutti sperati; ha incluso nella proroga anche la disposizione che consente al Commissario ad acta di avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, specificando che tale collaborazione deve esprimersi previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate, che consenta alla regione di avvalersi delle competenze dell'Agenzia, specialmente sul fronte della corretta quantificazione del debito; ha specificato che il contingente di personale non dirigenziale assunto dall'Agenas e assegnato a supporto del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro, oltre che presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della regione Calabria e le aziende sanitarie locali e ospedaliere, possa operare anche presso la «Azienda per il Governo del servizio sanitario della regione Calabria – Azienda zero», ente nel quale l'esecutivo regionale ripone grandi speranze sul fronte del miglioramento del funzionamento del servizio sanitario regionale; ha stabilito che le possibilità di reclutamento e di conferimento di incarichi a termine da parte della regione Calabria – di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 16-septies del decreto-legge n. 146 del 2021 – sono finalizzate non solo a garantire la piena operatività delle attività proprie della gestione sanitaria accentrata del servizio sanitario della regione Calabria, ma anche ad un più ampio e generale obiettivo di governance, riferito all'efficienza nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento, e nell'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della regione Calabria.
  Inoltre, in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, viene ristretto, anticipandone il termine dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2023, il periodo massimo di applicabilitàPag. 15 della norma che prevede, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di assicurare il rispetto della direttiva europea dei tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, che non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria. Viene peraltro stabilito che tale norma non si applichi a crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro. Il Senato, infine, ha esteso l'applicabilità della norma che disciplina le modalità di nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, di uno o più Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, ai casi in cui, per sopravvenute ragioni soggettive e oggettive, divenga necessario provvedere alla sostituzione di tali Commissari, al fine di sbloccare le nuove nomine necessarie a dare attuazione alla riforma della sanità calabrese, in particolare sul fronte ospedaliero.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 3 dispone un'ulteriore proroga, al 28 febbraio 2023, rispetto al termine di scadenza del 15 ottobre scorso, della permanenza in carica dei componenti delle Commissioni consultive (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso) presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Nell'ambito dell'articolo in esame, il Senato è intervenuto introducendo, in particolare, alcune disposizioni in materia di governance dell'AIFA. Anzitutto, si è disposta la soppressione delle Commissioni consultive appena citate e l'attribuzione delle funzioni ad esse spettanti, a partire dal 1° marzo 2023, a una nuova commissione unica, denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), costituita da dieci componenti nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità da individuarsi con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Il Senato ha altresì previsto che, con il predetto decreto ministeriale, siano disciplinate anche le modalità di nomina e le funzioni del presidente dell'AIFA, che diventa rappresentante legale dell'Agenzia, assumendo il ruolo attualmente attribuito al direttore generale, nonché le modalità di nomina e le funzioni del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico, due figure istituite dalla riforma del 2019 ma ad oggi mai nominate. Con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA è, quindi, prevista la soppressione della figura del direttore generale. Il consiglio di amministrazione dell'AIFA resta formato da cinque componenti: il presidente, due componenti designati dal Ministro della salute e due indicati dalla Conferenza Stato-regioni.

  Nicola STUMPO (PD-IDP) interviene per il proprio gruppo sulle parti di competenza della XII Commissione. In relazione all'articolo 2, in materia di proroga delle misure di sostegno in favore del sistema sanitario regionale calabrese, nota come il tema sia stato oggetto dell'intervento di diverse maggioranze parlamentari susseguitesi nella scorsa legislatura, e come gran parte delle forze politiche dell'attuale maggioranza, che oggi chiedono la rapida conversione della proroga delle norme in esame, si fossero in realtà espresse in senso contrario ad esse in occasione della loro prima introduzione. Sottolinea come sia a suo avviso improprio che le tempistiche di esame della legge di bilancio, necessariamente ristrette ma non certo per colpa dell'opposizione, si ripercuotano negativamente su quelle di esame del decreto-legge n. 169, che richiederebbe al contrario un'istruttoria ben più approfondita. Nel merito, riguardo ad alcune delle disposizioni introdotte, come ad esempio quelle che consentono la chiusura dei bilanci delle aziende sanitarie, il gruppo parlamentare a cui appartiene si esprime in senso favorevole. Su altre questioni, invece, come quella che proroga di due soli mesi il mandato dei Commissari in scadenza, afferma che sarebbe stato a suo avviso ben più congruo prevedere una proroga del mandato di durata analoga a quella disposta per il mandato del Commissario Pag. 16ad acta, magari inserendo, da parte di quest'ultimo, una previa procedura di verifica dei risultati raggiunti dai singoli Commissari straordinari da prorogare.
  Passando all'articolo 3, in materia di riforma della governance dell'AIFA, stigmatizza che un articolo recante una riforma complessiva di una delle più importanti agenzie pubbliche nazionali sia stato inserito, quasi furtivamente, senza il dovuto approfondimento, nell'ambito di una norma che invece, originariamente, aveva una portata ben più ridotta. Peraltro, la fretta con cui la disposizione è stata predisposta ha comportato, a suo avviso, delle conseguenze negative anche sulla sua qualità, che il Senato è riuscito solo parzialmente a sanare. Ad esempio, segnala come sia a suo avviso inopportuno che il nuovo vertice unico dell'agenzia, il Presidente, sia nominato tramite un semplice decreto ministeriale, e come restino in gran parte imprecisate le modalità di nomina del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico.
  Alla luce delle criticità evidenziate, invita quindi i colleghi a prendersi tutto il tempo necessario per l'esame del disegno di legge di conversione in esame, al fine di correggere tutto ciò che ancora è possibile, prima della scadenza del decreto.

  Stefano GRAZIANO (PD-IDP) segnala che la norma che proroga fino al 31 dicembre la presenza del contingente italiano nell'ambito del dispositivo NATO denominato Very high readiness joint task force (VJTF) trova concorde il Partito democratico, avendo già condiviso tale scelta nella scorsa legislatura quando è stato approvato il decreto-legge n. 14/2022. Domanda, invece, chiarimenti al Governo sull'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto l'articolo 544-bis nel codice dell'ordinamento militare al fine di autorizzare il Ministero della difesa all'acquisizione di beni e materiali per la successiva cessione a titolo gratuito nell'ambito delle attività di politica militare. Chiede, in particolare, quale tipo di materiale rientra nella previsione e se è escluso il materiale d'armamento.

  La sottosegretaria Isabella RAUTI ringrazia il deputato Graziano per la domanda che consente al Governo di fornire utili elementi di chiarimento non emersi durante il dibattito presso l'altro ramo Parlamento. In particolare, osserva che l'elenco dei beni che potranno essere acquistati dalla Difesa per la successiva cessione ai sensi dell'articolo 1-ter non comprende i mezzi e i materiali d'armamento, come si evince dal combinato disposto dell'elenco dei materiali fornito dall'articolo 447, comma 1, lett. o) del Testo unico sulle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare (D.P.R. n. 90/2010) e dell'elenco recato, invece, dall'articolo 2 della legge sull'esportazione e controllo degli armamenti (legge n. 185 del 1990). In sostanza si consente di fornire materiali quali programmi informatici, oli e carburanti, attrezzi, mobili, utensili, viveri, medicinali, vestiario e manufatti in genere, che possono essere utili nello svolgimento delle missioni di pace in ambito di cooperazione civile e militare.

  Andrea QUARTINI (M5S) si dichiara d'accordo con tutte le considerazioni precedentemente svolte dal collega, deputato Stumpo. Nel merito dell'articolo 3, in materia di riforma della governance di AIFA, sottolinea come le modalità frettolose con le quali il Governo ha scelto di procedere sono a suo avviso del tutto ingiustificate. In particolare, nonostante quanto sostenuto dal Ministro della salute in alcune recenti dichiarazioni, l'esigenza di intervenire per snellire le pratiche di riconoscimento dei nuovi farmaci, è del tutto smentita dai dati, che descrivono l'AIFA, ente che tra le altre cose ha servito ottimamente il Paese nei duri anni della pandemia, come molto rapida, se messa a confronto con le agenzie di pari natura operanti a livello europeo (impiega 429 giorni in media per l'evasione di una pratica autorizzativa, contro una media europea di 511). Peraltro, le norme introdotte sono a suo avviso non condivisibili anche nel merito, visto che introducono una struttura organizzativa più verticistica, del tutto sconsigliabile in un settore esposto al rischio di conflitti di interessi come quello farmaceutico. In generale, Pag. 17ritiene necessario che la Commissione si prenda gli adeguati spazi di riflessione per esaminare il decreto in esame.

  Il sottosegretario Marcello GEMMATO interviene chiarendo come la scelta di modificare il decreto al Senato per introdurvi le norme sulla riforma della governance di AIFA non sia derivata dalla volontà del Governo, che ha approvato, in materia, proposte emendative di origine parlamentare. Peraltro, le norme sono state adeguatamente dibattute e modificate, sia in Commissione che in Aula. Pur ammettendo che vi sarebbero state altre possibili vie procedurali esperibili, e rispettando il legittimo avviso contrario delle opposizioni, rivendica come altrettanto legittima la scelta della maggioranza di procedere nella maniera prescelta, al fine di addivenire all'approvazione di una riforma che, nel merito, è auspicata da tutte le forze politiche da diverso tempo.

  Luciano CIOCCHETTI, presidente, dopo aver ribadito che le tempistiche di esame del provvedimento in sede referente sono stato dettate dalla collocazione di quest'ultimo, nel calendario dei lavori dell'Assemblea, a partire dalla giornata di lunedì 12 dicembre, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

  La seduta termina alle 12.20.