CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 novembre 2022
13.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 novembre 2022. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Atto n. 4.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza all'esame dell'atto del Governo in titolo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.
  Fa presente che la richiesta di parere del Governo è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il termine del 9 dicembre 2022.
  Avverte, altresì, che la richiesta non è corredata dell'intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò nonostante, avuto riguardo a quanto rappresentato dal Governo al momento della presentazione alle Camere circa l'urgenza dell'esame del provvedimento, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Presidente della Camera ha proceduto comunque all'assegnazione dello schema di decreto legislativo, richiamando peraltro l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.Pag. 105
  Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Ciocchetti, per lo svolgimento della relazione.

  Luciano CIOCCHETTI (FDI), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo di cui la XII Commissione avvia l'esame reca attuazione della delega contenuta nella legge 3 agosto 2022, n. 129, in materia di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), evidenziando come la riorganizzazione di tali Istituti costituisca uno specifico obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ne prevede la realizzazione entro il 31 dicembre 2022.
  Fa presente che il provvedimento si compone di 13 articoli, suddivisi in due Capi: il Capo I (articoli 1-9) reca novelle al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che ha disciplinato la materia sino ad oggi; il Capo II (articoli 10-13) introduce alcune disposizioni autonome.
  L'articolo 1 reca attuazione del principio di delega cui all'articolo 1, lettera a), della predetta legge n. 129 del 2022, in materia di potenziamento degli Istituti e di ridefinizione del loro ruolo all'interno del Servizio sanitario nazionale (SSN), attraverso delle modifiche all'articolo 1 del richiamato decreto legislativo n. 288 del 2003. In primo luogo, viene precisato che gli IRCCS sono enti del Servizio sanitario nazionale. In secondo luogo, si stabilisce che presso tali Istituti debba esserci integrazione tra l'attività di cura e l'attività di innovazione e di trasferimento tecnologico, nell'ambito delle aree tematiche internazionalmente riconosciute. In terzo luogo, è istituita una procedura attraverso la quale gli Istituti, entro il 31 marzo 2023, comunicano, sia a livello centrale (Ministero della salute) che a livello territoriale (regione nel cui territorio hanno sede), l'afferenza a una o più aree tematiche di cui all'Allegato 1 allo schema di decreto, sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del rispettivo riconoscimento scientifico. Ove, all'esito della valutazione, emergano profili di difformità tra l'area tematica richiesta e la disciplina di riconoscimento di provenienza, il Ministro della salute, congiuntamente con la regione competente per territorio, individua l'area tematica di afferenza, motivando l'eventuale decisione difforme dalla comunicazione.
  L'articolo 2, in applicazione del principio di delega cui all'articolo 1, lettera m), della legge n. 129 del 2022, modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 288 del 2003, con riferimento al collegio sindacale delle Fondazioni IRCCS e degli Istituti non trasformati (cioè gli Istituti di diritto pubblico). Sono, quindi, ridotti da cinque a tre i componenti del collegio sindacale ed è previsto che un componente debba essere designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero della salute.
  L'articolo 3, in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 1, lettere h) e m), della legge n. 129 del 2022, dispone, attraverso modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 288 del 2003, che gli IRCCS di diritto pubblico adeguino entro il 31 marzo 2023 gli statuti e i regolamenti di organizzazione e di funzionamento coerentemente con gli indirizzi di politica sanitaria e nel rispetto dell'autonomia regionale, allo scopo di garantire il coordinamento delle attività del direttore generale e quelle del direttore scientifico e di assicurare l'integrazione dell'attività assistenziale e dell'attività di formazione (tradizionalmente spettanti alla direzione generale) con l'attività di ricerca (tradizionalmente spettante alla direzione scientifica), per potenziarne l'efficacia nelle aree tematiche di afferenza. Tali statuti e regolamenti devono prevedere, inoltre, che tutti i componenti degli organi di governo abbiano il requisito del titolo del diploma di laurea ovvero laurea specialistica o magistrale e di formazione post universitaria nel settore amministrativo o economico finanziario o medico, oltreché una comprovata esperienza qualificata, almeno quinquennale, di direzione tecnica, sanitaria o amministrativa di strutture del SSN, e si trovino in assenza di conflitti d'interesse. Ulteriori specifici obiettivi funzionali al raccordo tra attività di assistenza e quella di ricerca, nonché alla realizzazione del piano triennale delle linee di ricerca definito per l'Istituto e approvato dal Ministero della Pag. 106salute, sono attribuiti dalle regioni al direttore generale, all'atto della nomina.
  L'articolo 4 dello schema di decreto, modificando l'articolo 8 del decreto legislativo n. 288 del 2003, dispone l'attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, lettere o), g) e p), della legge n. 129 del 2022, volti, rispettivamente: ad assicurare lo svolgimento dell'attività di ricerca degli IRCCS, anche mediante la valutazione d'impatto della ricerca sulla salute dei cittadini; a disciplinare le reti degli IRCCS secondo le aree tematiche, anche multidisciplinari; a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, disciplinando il regime di incompatibilità del dipendente pubblico coinvolto e il rapporto con i partner scientifici e industriali.
  Le reti di ricerca degli IRCCS sono definite dai nuovi commi da 3-bis a 3-septies del novellato articolo 8, come reti di eccellenza nelle aree tematiche di cui all'Allegato 1, chiamate a perseguire finalità di ricerca prevalentemente traslazionale e al potenziamento del SSN. Sono aperte alla collaborazione con gli altri enti del SSN, con università ed enti pubblici di ricerca, con reti o gruppi di ricerca e con partner scientifici e industriali, anche internazionali. È consentito l'accesso a reti anche di area tematica diversa da quella del riconoscimento della qualifica del singolo IRCCS, previa documentazione che attesti il possesso di determinati requisiti, che il Ministero della salute provvede a validare, in termini di risorse strumentali e piattaforme da condividere, di volume di attività assistenziali e di qualità e quantità delle pubblicazioni scientifiche riconducibili all'area tematica in rete. Requisiti minimi di analogo tenore sono stabiliti anche per l'accesso al finanziamento specificamente dedicato alle reti di IRCCS. In coerenza con quanto disposto dalla legge delega, si prevede infine che la ricerca svolta dalla rete debba seguire un principio di programmazione quadriennale, integrativo rispetto alle linee di ricerca dei singoli Istituti.
  Ricorda che i nuovi commi da 5-bis a 5-sexies del novellato articolo 8, così come introdotti dallo schema di decreto in esame, dispongono che l'attività di ricerca degli Istituti debba garantire la conformità ai principi di correttezza, trasparenza, equità, responsabilità, affidabilità e completezza riconosciuti a livello internazionale, attraverso la pubblicazione dei dati e delle fonti della ricerca in modo veritiero e oggettivo e l'adozione di un codice di condotta per l'integrità della ricerca.
  L'attività scientifica dovrà essere valutata utilizzando indicatori di efficacia ed efficienza della qualità riconosciuti a livello internazionale, anche con riguardo agli effetti diretti sulla salute della popolazione. Dovrà essere promosso lo sviluppo delle imprese start up e spin-off innovative in materia di ricerca biomedica e biotecnologica.
  In relazione al personale, anche in convenzione, si specifica che esso è tenuto a rispettare la disciplina delle incompatibilità tra il rapporto di lavoro con l'IRCCS e l'attività in favore di spin-off e start up, nonché le norme sul cumulo di impieghi e sugli incarichi extraistituzionali, anche gratuiti, in conformità sia alla normativa generale che a quella interna adottata in materia dal singolo Istituto. Nel caso degli IRCCS di diritto pubblico, per quanto riguarda la collaborazione industriale, di licenza, nonché la creazione di spin-off e start up, è prevista l'adozione di un regolamento interno, che disciplini l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento di un Albo dei partner industriali, l'inserimento nel quale è subordinato alla sottoscrizione di un accordo di riservatezza.
  L'articolo 5 dello schema dispone l'attuazione del principio di delega di cui all'articolo 1, lettera l), della legge n. 129 del 2022, concernente il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico. L'articolo inserisce, a tal fine, una disposizione specifica nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 288 del 2003, sancendo l'incompatibilità dell'incarico di direttore scientifico con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato, fatta salva l'attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata Pag. 107nell'interesse esclusivo dell'Istituto, senza ulteriore compenso.
  L'articolo 6 reca modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 288 del 2003, volte a dare attuazione, nei confronti degli IRCCS di diritto privato, ai principi di cui alle lettere i) e m) dell'articolo 1 della legge n. 129 del 2022, di cui si è già detto poc'anzi in relazione agli IRCCS di diritto pubblico. Le novelle introdotte prevedono che gli IRCCS di diritto privato assicurino, adeguando entro il 31 marzo 2023 i propri atti di organizzazione, l'integrazione dell'attività assistenziale e dell'attività di formazione con l'attività di ricerca e il coordinamento delle attività del direttore generale e quelle del direttore scientifico. Devono altresì assicurare, tramite i propri atti di organizzazione, che il direttore scientifico sia in possesso dei requisiti di comprovata professionalità e competenza, anche manageriale, assicurando al contempo l'assenza di conflitti di interesse.
  L'articolo in oggetto reca, poi, disposizioni volte a consentire al Ministero della salute di svolgere pienamente la propria funzione di vigilanza sugli IRCCS di diritto privato, ferma restando la loro autonomia giuridico-amministrativa. È previsto che gli Istituti inviino annualmente al Ministero la programmazione dell'attività di ricerca, tutta la documentazione contabile, evidenziando separatamente quella relativa all'attività di ricerca, oltre ad ogni atto di modifica della persona giuridica, di revisione della dotazione organica e della titolarità dell'accreditamento sanitario. Il Ministero della salute ha la facoltà di verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento del carattere scientifico.
  L'articolo 7 dello schema di decreto legislativo reca attuazione dei principi di delega di cui alle lettere c), b), e), f), dell'articolo 1 della legge n. 129 del 2022, tutti direttamente o indirettamente attinenti alla disciplina del riconoscimento della qualifica di IRCCS, attraverso modifiche riferite all'articolo 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003.
  In primo luogo, si propone di consentire il riconoscimento degli istituti politematici con riferimento a più aree tematiche biomediche integrate, tra quelle di cui all'Allegato 1. La normativa finora vigente prevede un limite massimo, di cui si propone ora la soppressione, di due discipline, purché tra loro complementari e integrate.
  In relazione ai criteri utilizzati per il riconoscimento della qualifica di IRCCS, si dispone che, oltre all'economicità e all'efficienza dell'organizzazione, alla qualità delle strutture e al livello tecnologico delle attrezzature, criteri attualmente previsti, debbano essere considerati anche l'adeguatezza della struttura organizzativa rispetto alle finalità di ricerca, l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, e l'inquadramento con contratto collettivo nazionale di lavoro subordinato di almeno il 35 per cento dei ricercatori.
  Inoltre, intervenendo sui requisiti per il riconoscimento, è previsto che l'Istituto debba assicurare la più alta qualità della complessità delle prestazioni erogate, delle caratteristiche strutturali, del volume e tipologia delle attività e del percorso assistenziale, della qualifica di centro di riferimento clinico-assistenziale a livello regionale o sovraregionale per l'area tematica di appartenenza.
  È altresì introdotto il criterio della valutazione dei profili di eccellenza della attività di ricerca dell'ultimo triennio in base a sistemi bibliometrici internazionalmente riconosciuti. È infine rafforzato il requisito concernente la capacità di operare in rete con gli Istituti di ricerca della stessa area di riferimento e di collaborare con altri enti pubblici e privati ed è inserito un riferimento alla capacità di comprovare il numero delle sperimentazioni cliniche multicentriche e il numero delle partecipazioni a bandi comunitari.
  Gli indicatori e le soglie di valutazione per il riconoscimento del requisito dell'eccellenza sanitaria sono dettagliati nell'apposito Allegato 3. Tali indicatori sono utilizzati anche per le sedi secondarie degli IRCCS.
  Venendo al versante procedurale del riconoscimento della qualifica di IRCCS, il nuovo comma 3-bis dell'articolo 13, introdotto dallo schema di decreto in esame, Pag. 108indirizza ad uno specifico allegato (Allegato 2) per l'individuazione del bacino minimo di utenza su base territoriale, per ciascuna area tematica e per ogni macro area territoriale nazionale. Sono individuate tre macro aree territoriali (Nord, Centro, Sud). Nella procedura di riconoscimento, il Ministero verifica: la compatibilità dell'istanza con il fabbisogno nazionale di prestazioni di eccellenza che richiedono tecnologie avanzate e farmaci innovativi nonché con il fabbisogno nazionale di ricerca sanitaria; la sussistenza del bacino minimo di utenza per categorie diagnostiche principali (Major Diagnostic Category – MDC); le caratteristiche epidemiologiche della popolazione insistente nell'area di riferimento. La finalità complessiva è quella di evitare concentrazioni di Istituti nella medesima regione, favorendone una maggiore distribuzione su tutto il territorio nazionale.
  In coerenza con il dettato della legge delega, è previsto che le richieste di trasferimento di sede da parte di un IRCCS all'interno dello stesso territorio comunale, ove riguardanti strutture diverse da quelle afferenti alla rete dell'emergenza-urgenza, siano esentate dalla verifica di compatibilità di cui all'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  Si dispone, in particolare, che, ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, possa essere vincolata una quota per il finanziamento della ricerca degli stessi IRCCS, nel rispetto della programmazione delle attività e dei volumi degli stessi Istituti. Infine, si prevede che le regioni in cui insistono diverse sedi di un medesimo IRCCS adottino specifici accordi per definire un piano di sviluppo valido per le diverse sedi dell'Istituto.
  L'articolo 8 dello schema in esame reca una modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, di attuazione di uno specifico aspetto del criterio di delega di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge n. 129 del 2022, con riferimento alla procedura di revisione e revoca del riconoscimento degli Istituti.
  Viene così aumentata da due a quattro anni la cadenza temporale con la quale gli Istituti di ogni tipo inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti per il riconoscimento, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma.
  Fa presente, poi, che l'articolo 9 sostituisce integralmente l'articolo 16 del decreto legislativo n. 288 del 2003, in attuazione del principio di cui all'articolo 1, lettera i), della legge delega, prevedendo che gli IRCCS di diritto pubblico inviino annualmente al Ministero della salute: la programmazione dell'attività di ricerca e la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale, il bilancio sezionale della ricerca, i rendiconti finanziari dell'attività non economica ed economica, le eventuali modifiche alla persona giuridica, le revisioni alla dotazione organica o della titolarità dell'accreditamento sanitario. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può chiedere dati e informazioni relativi al mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento del carattere scientifico.
  Resta ferma, rispetto al testo vigente, la possibilità per il Ministero di sciogliere i consigli di amministrazione degli IRCCS pubblici, con contestuale nomina di un Commissario straordinario, in presenza di gravi violazioni di legge o statutarie o di gravi irregolarità amministrative o finanziarie.
  L'articolo 10, in attuazione del principio di cui all'articolo 1, lettera n), della legge delega, introduce nuove disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria, con l'obiettivo di: valorizzarne le competenze e i titoli acquisiti, consentirne un eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del SSN e promuoverne la mobilità tra gli IRCCS di diritto pubblico, gli enti pubblici di ricerca e le università.
  Il comma 1 dell'articolo in oggetto prevede la possibilità di ridurre, rispetto all'arco temporale dei cinque anni, la durata del secondo periodo contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato, in caso di valutazione positiva, anche al fine dell'eventuale inquadramento a tempo indeterminatoPag. 109 nei ruoli del SSN. Sono fatte salve sia le risorse in tema di assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da parte degli IRCCS pubblici sia i vincoli in tema di inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del SSN, di cui alla legge n. 205 del 2017.
  Il comma 2 prescrive che gli IRCCS ridefiniscano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, gli atti aziendali di organizzazione al fine di prevedere una specifica e autonoma sezione per le funzioni di ricerca e definire le quote da destinare al personale della ricerca sanitaria assunto a tempo determinato, e che i medesimi Istituti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del medesimo provvedimento, definiscano, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale, il numero di posti destinati alle attività di ricerca dove inquadrare a tempo indeterminato il personale di ricerca sanitaria.
  Il comma 3 prevede che il personale degli IRCCS di diritto pubblico impiegato in attività di ricerca, compatibilmente con le risorse per il periodo di vigenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, possa essere comandato o distaccato presso altro IRCCS di diritto pubblico o ente pubblico di ricerca nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego. In questo caso, sono fatte salve le norme che disciplinano la mobilità verso le università.
  L'articolo 11 dispone in ordine alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS in favore dei pazienti extraregionali, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, lettera d), della legge n. 129 del 2022, ai sensi del quale le modalità di accesso a tali prestazioni devono essere disciplinate secondo princìpi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del SSN.
  Si prevede che le regioni e le province autonome provvedano all'acquisto, presso gli IRCCS, di prestazioni sanitarie di alta specialità rientranti nelle distinte aree tematiche, da erogare a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle ove insistono le strutture, in coerenza con la programmazione regionale e nazionale e con i vincoli in materia di acquisto di prestazioni sanitarie da privato accreditato (comma 1). Alla remunerazione di tali prestazioni è destinato, per il 2023, un fondo pari a 40 milioni di euro, individuato nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard, e dunque già finanziato, e ripartito tra le regioni e le province autonome in coerenza con le prestazioni di alta specialità rientranti nelle aree tematiche dei singoli IRCCS (comma 2). Le prestazioni erogate dagli Istituti sono regolate attraverso gli ordinari meccanismi della matrice della mobilità sanitaria, nell'ambito del riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, con la deroga dell'ulteriore spesa di cui all'articolo 1, comma 496, della legge n. 178 del 2020, concernente la rivalutazione del fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni (comma 3). Le prestazioni da erogare a favore di pazienti extraregionali, di cui ai commi precedenti, sono individuate dal comma 4 nelle prestazioni riconosciute come di «alta complessità», nell'ambito delle aree tematiche dei singoli IRCCS individuate dal programma triennale della ricerca 2022-2024.
  Al riguardo, rileva come il fatto di aver definito, al comma 4 dell'articolo 11, le prestazioni da erogare a favore di pazienti extraregionali, rischi di introdurre una limitazione non prevista dalla legge delega e in contrasto con il contenuto delle altre disposizioni del medesimo articolo, che sembrano, invece, volte a garantire l'accesso a tutte le prestazioni erogate dagli IRCCS. Ricorda, inoltre, che il comma 496 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) sancisce l'obiettivo della tutela dell'attività di ricerca, formazione e assistenza proprie degli IRCCS, precisando, a suo avviso in maniera incontrovertibile, il diritto dei cittadini di poter accedere alle prestazioni rese da tali Istituti, che sono di eccellenza per definizione, in quanto in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 2015.Pag. 110
  L'articolo 12 detta le disposizioni finali e transitorie per l'attuazione dei principi e criteri di delega per il riordino degli Istituti in esame. In particolare: viene demandato ad un decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, l'aggiornamento periodico degli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3, nonché i requisiti per l'accesso alle reti tematiche di IRCCS; si dispone che le norme di cui all'articolo 2 riguardante gli organi di controllo si applichino a decorrere dal primo rinnovo del collegio sindacale; si dispone che le reti tematiche IRCCS già istituite debbano adeguarsi entro il 31 agosto 2023 alle nuove disposizioni introdotte; si prevede che le disposizioni in materia di procedure di riconoscimento si applichino decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto e che valgano anche per le istanze non ancora definite a quella data mentre, per quanto riguarda le procedura di conferma della qualifica, le nuove disposizioni si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame per gli Istituti già riconosciuti e comunque non prima di 12 mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto.
  Segnala, infine, che l'articolo 13, in linea con quanto previsto dalla legge delega, precisa che dal provvedimento in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Simona LOIZZO (LEGA), riservandosi di intervenire più diffusamente in una seduta successiva, segnala che il testo proposto dal Governo avrebbe bisogno di alcuni aggiustamenti a partire da quello, già evidenziato dal relatore, relativo a una modifica delle disposizioni che introducono un tetto alle prestazioni erogabili dagli IRCCS ai pazienti extraregionali, che a suo avviso sarebbe incostituzionale.

  Il sottosegretario Marcello GEMMATO, precisando di non voler intervenire in questa fase sul merito della relazione svolta, desidera rivolgere un saluto alla Commissione in occasione della prima seduta alla quale prende parte in qualità di rappresentante del Governo, non nascondendo la propria emozione, avendo partecipato in un'altra veste ai lavori della medesima Commissione nella passata legislatura.
  Nel ricordare la centralità assunta dalla Commissione Affari sociali a partire dal 2020 a causa dell'emergenza pandemica che ha provocato in Italia 180.000 morti e richiamando il fatto che quel contesto ha fortemente condizionato anche le modalità di lavoro della stessa Commissione, che si è trovata a dover esaminare decine di disegni di legge di conversione di decreti-legge, si dichiara certo che in questa legislatura possa esservi lo spazio affinché il Parlamento, e con esso la Commissione, torni ad assumere un ruolo più centrale nella produzione legislativa.
  Nel sottolineare la competenza, la correttezza e l'apertura del ministro Schillaci nell'affrontare le problematiche che caratterizzano il settore della salute, dichiara di essere disponibile a raccogliere le proposte provenienti da tutti i componenti della Commissione, a prescindere dall'appartenenza politica.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nel ringraziare il sottosegretario Gemmato per le sue parole, si dichiara consapevole dell'importante eredità costituita dal ruolo svolto dalla Commissione nel corso del contesto pandemico che ha caratterizzato gli ultimi tre anni.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che la discussione proseguirà anche nella settimana successiva e rinvia, quindi, il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2022.
Atto n. 2.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 novembre 2022.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, ricorda che nella seduta precedente la relatrice, deputata Patriarca, ha svolto la relazione e ha avuto luogo la discussione sullo schema di decreto in esame.
  Non essendoci ulteriori richieste di intervento, dà la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

  Annarita PATRIARCA (FI-PPE), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.