CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 novembre 2022
13.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 33

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 23 novembre 2022. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Ciro MASCHIO, presidente, comunica che, per il Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE, il deputato Giorgio Mulè cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Annarita Patriarca.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
C. 73 Enrico Costa, C. 271 Morrone, C. 338 Meloni e C. 528 Mulè.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda preliminarmente che le proposte di legge riproducono fedelmente il testo approvato dalla Camera il 13 ottobre 2021 senza nessun voto contrario e dalla competente Commissione parlamentare del Senato, nel mese di luglio 2022. Pertanto, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di avviarne celermente l'esame.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), relatrice, rammenta che sul testo approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021 si era svolta una lunga istruttoria. Infatti, nel corso della scorsa legislatura, si è proceduto ad effettuare un'ampia attività conoscitiva, un approfondito esame degli emendamenti e una condivisa costruzione del testo da parte di un ristretto gruppo di deputati.
  Le proposte di legge in esame riproducano integralmente tale testo, approvato senza modificazioni né voti contrari dalla Commissione Giustizia del Senato e la cui calendarizzazione nell'Aula dell'altro ramo del Parlamento era già stata fissata prima della fine anticipata della legislatura.
  Ringrazia quindi i partiti che, insieme a Fratelli d'Italia, hanno voluto condividere questa battaglia nella XVIII legislatura e tutti coloro che hanno consentito che l'equo compenso rappresentasse il primo argomentoPag. 34 da trattare in Commissione nella XIX legislatura.
  Ciò premesso, anche a nome dell'altra relatrice, la collega Bisa, fa presente che l'atto in esame, che si compone di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese con la finalità di rafforzare la tutela del professionista e porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti cosiddetti forti.
  Osserva che, nel dettaglio l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A tal fine specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi. Questi ultimi sono previsti, rispettivamente: per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012); per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012); per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge n. 4 del 2013, da decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013.
  Ricorda che l'articolo 2, definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Il comma 2, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese. Al riguardo si anticipa che tali accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria (così dispone l'articolo 5, comma 1, di cui si dirà in seguito). Il comma 3 dell'articolo in commento estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla Pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
  Segnala che sono invece escluse dall'applicazione della disciplina dell'equo compenso le prestazioni rese dai professionisti in favore di «società veicolo di cartolarizzazione» e quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione devono garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.
  Osserva che l'articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); la proposta specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'articolo 1. Il comma 2 prevede inoltre la nullità delle pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del Pag. 35servizio reso. Sono quindi elencate alcune tipologie di pattuizioni da considerare nulle in quanto consistono: nel riservare al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto, di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; di imporre l'anticipazione delle spese al professionista; nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese; nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura; con esclusivo riferimento alla professione forense, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche quando le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato quando l'importo previsto in convenzione sia maggiore; nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; nell'obbligo per il professionista di rimborsare il cliente o soggetti terzi per l'utilizzo di servizi di assistenza tecnica (per l'utilizzo di software, banche dati, sistemi gestionali ecc.) la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso. Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'UE o l'UE stessa. Il comma 4 prevede che la nullità, quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto, e che essa opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio. Il comma 5 specifica che l'azione per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione del compenso: secondo i parametri ministeriali in vigore, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale. Al riguardo si specifica che il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell'attività prestata e che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.
  Rammenta che l'articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto (della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
  L'articolo 5, comma 1, prevede che gli accordi vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria. Il comma 2 stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione. Il comma 3 stabilisce che i parametri per la determinazione dei compensi professionali di cui all'articolo 1 della proposta di legge debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni. Il comma 4 attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di Pag. 36violazione delle disposizioni in materia di equo compenso. Il comma 5 demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina.
  Rileva che l'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali: In tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.
  L'articolo 7, comma 1 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso. Ai sensi del comma 2, il giudizio di opposizione al parere di congruità avente efficacia di titolo esecutivo si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore nel luogo del circondario ove ha sede l'ordine o il collegio professionale che lo ha emesso e, in quanto compatibile, nelle forme di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 150. Tale richiamo comporta l'applicazione del rito sommario di cognizione, la competenza del tribunale in composizione collegiale, la possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente e l'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio.
  Fa presente che l'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo dies a quo.
  L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche, di cui alla legge n. 4 del 2013). La disposizione richiama la disciplina dell'azione di classe ora contenuta nel Titolo VIII-bis del libro quarto del codice civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021.
  L'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni, nonché di segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso e presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza. L'Osservatorio, nominato per tre anni con decreto del Ministero della Giustizia, dovrà essere composto da un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro, un rappresentante per ciascuno dei consigli nazionali degli ordini professionali, due rappresentanti designati dal Ministero dello Sviluppo economico per le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013.
  Segnala infine che l'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione, oltre a disporre per l'avvenire, si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma.
  L'articolo 12 dispone le necessarie abrogazioni. In particolare, si prevede l'abrogazione dell'articolo 13-bis della legge n. 247 del 2012, dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 e della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 223 del 2006 che, a sua volta, dispone l'abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse Pag. 37o minime con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali.
  L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Ingrid BISA (LEGA), relatrice, ringrazia preliminarmente la presidenza per averle attribuito l'incarico di relatrice su un provvedimento che tratta una materia di particolare interesse per l'avvocatura e sulla quale non solo le professioni ordinistiche ma anche quelle fuori ordine attendono da tempo una riforma. Concorda con la collega Varchi e rammenta come, nel corso della precedente legislatura, il tema sia stato affrontato per la prima volta dall'allora sottosegretario alla giustizia Jacopo Morrone, attuale presentatore della proposta di legge del suo gruppo C. 271. Auspica che il provvedimento in esame, il cui contenuto è già stato oggetto di ampio esame da parte del Parlamento e sul quale si è registrata la massima convergenza, abbia un iter veloce, anche grazie alla disponibilità manifestata dall'Esecutivo. In proposito rammenta come nella scorsa legislatura l'attuale viceministro della giustizia Sisto abbia svolto un ruolo prezioso durante l'esame della proposta di legge sull'equo compenso.

  Il Sottosegretario Francesco Paolo SISTO, nel rivolgere un saluto e augurio di buon lavoro ai componenti della Commissione, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

  Valentina D'ORSO (M5S) rammenta come il Gruppo del Movimento 5 Stelle abbia sin da subito condiviso la volontà di riprendere in tempi brevi l'esame del testo già approvato nella scorsa legislatura e che aveva visto il proprio Gruppo tra i maggiormente favorevoli. Rileva che, anche a seguito di interlocuzioni con organismi rappresentativi dell'avvocatura istituzionale e associativa, sarebbe opportuno che la Commissione dia la possibilità a un limitato numero di soggetti interessati di trasmettere contributi scritti per esprimere eventuali proposte di miglioramento sul testo, il cui iter auspica possa comunque concludersi in tempi brevi.
  Preannuncia che il proprio gruppo si farà altresì promotore di una specifica proposta di legge per la disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza, su cui auspica si possa raggiungere quell'ampio consenso già manifestato dalle forze politiche nella scorsa legislatura.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE), riservandosi di intervenire più dettagliatamente nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, convocata al termine della presente seduta, rammenta la lunga gestazione e l'approfondito esame che il provvedimento ha avuto nella precedente legislatura. A nome del suo gruppo, quindi, fermo restando la disponibilità a valutare eventuali proposte migliorative del testo, ritiene che eventuali audizioni potrebbero dilazionare troppo il tempo per l'esame di un provvedimento sul quale vi sono fortissime aspettative. Propone quindi di passare immediatamente alla fase emendativa.

  Devis DORI (AVS), nel far presente di aver concordato sulla necessità di esaminare con celerità il provvedimento, la cui ratio è chiara e condivisibile, ritiene tuttavia che l'acquisizione da parte della Commissione di eventuali contributi scritti da parte di soggetti determinati, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti, non debba essere percepita come una perdita di tempo.

  Enrico COSTA (A-IV-RE) si interroga su alcuni profili applicativi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento, norma che potrebbe essere invocata nel caso di specie. Infatti, a suo avviso, la possibilità di ridurre a quindici giorni il termine entro cui la Commissione deve riferire all'Assemblea riguarda esclusivamente le proposte di legge ripresentate nell'identico testo licenziato nella precedente legislatura. Conseguentemente, questo dato testuale potrebbe indurre a ritenere che l'Assemblea non possa attivare tale procedura dopo che la Commissione abbia modificato il suddetto testo.

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  Ciro MASCHIO, presidente, precisa che allo stato la procedura adottata dalla Commissione è l'esame in sede referente nelle sue forme ordinarie la quale, ove vi sia la volontà dei gruppi in tale senso, potrà essere ancora più rapida, nei risultati, di quella citata dal collega Costa, che prevede invece una preventiva deliberazione dell'Assemblea. Ricorda che comunque è nella disponibilità della Conferenza dei presidenti di Gruppo avviare la suddetta procedura.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) preannuncia la presentazione da parte del proprio Gruppo di una proposta di legge in materia, ai fini del suo abbinamento con quelle all'esame, a testimonianza della condivisione del Gruppo della volontà di un intervento legislativo su tale argomento. Condividendo la volontà di giungere alla definizione del testo in tempi celeri, ritiene che sarebbe comunque proficuo acquisire contributi da parte di soggetti interessati, anche in sede di audizioni.

  Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), richiamando l'intervento del collega Costa, evidenzia preliminarmente che l'attività parlamentare del prossimo mese sarà nella quasi totalità assorbita dall'esame della legge di bilancio, circostanza che renderebbe di fatto inattuabile qualsiasi procedura d'urgenza. Pertanto, poiché con molta probabilità si dovrà attendere la conclusione della sessione di bilancio per l'avvio dell'esame in Assemblea, ritiene che vi sia spazio per una, seppur limitata, attività istruttoria da parte della Commissione.

  Il Sottosegretario Francesco Paolo SISTO condivide la sensibilità manifestata dai Gruppi sul tema e fa presente che anche da parte del Governo vi è la piena volontà di giungere alla conclusione dell'esame del testo nei tempi più brevi possibili, anche in ragione dell'unanime sostegno raggiunto nella scorsa legislatura. Si tratta, a suo avviso, di un intervento legislativo su cui si riscontra un ampio sostegno anche da parte dei diretti interessati. Ritiene, quindi, che tali circostanze giustifichino anche il ricorso alla procedura di repêchage già citata da alcuni membri della Commissione.

  Ciro MASCHIO, presidente, demanda all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato al termine della seduta odierna, la definizione del dell'organizzazione dei lavori dedicati all'esame del provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 novembre 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.20.