CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 novembre 2022
13.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 20

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 23 novembre 2022. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
C. 547 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 novembre 2022.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Ricorda che, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna proseguirà la discussione generale e si concluderà l'esame preliminare. Appurato che non ci sono richieste di intervento, chiede al relatore, on. Urzì, e al rappresentante del Governo, se intendono intervenire in sede di replica.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, fa presente di aver seguito con grande attenzione il dibattito svoltosi ieri sul decreto-legge all'esame della Commissione, che ha evidenziato tre temi di confronto: il primo, relativo alla legittimità costituzionale del decreto-legge; il secondo attinente all'invarianza dei costi; il terzo relativo ad aspetti che definisce filosofici, relativi alle nuove denominazioni dei ministeri.
  Per quanto attiene al primo punto, rammenta come correttamente il presidente della Commissione abbia ieri evidenziato che la questione del rispetto dei presupposti costituzionali per l'emanazione da parte del Governo dei decreti-legge vada posta in Assemblea, attraverso la presentazione di una pregiudiziale di costituzionalità, piuttosto che in Commissione.
  In relazione alla questione dell'invarianza della spesa, posta ieri dall'onorevole Bonafè, fa presente che il decreto-legge è Pag. 21stato sottoposto alla bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e ciò, a suo avviso, vale ad escludere eventuali dubbi di mancanza di coperture. Aggiunge che il provvedimento sarà anche oggetto di valutazione anche da parte della Commissione Bilancio.
  Sulla questione relativa all'uso di alcuni termini nella denominazione dei ministeri, e sulla critica avanzata da alcuni deputati circa l'indeterminatezza delle denominazioni scelte dal Governo, che minerebbe la stessa efficacia dell'azione dei ministeri, sottolinea come tale efficacia dipenderà dalle politiche che i ministeri porteranno avanti, più che dalla loro denominazione. Ricorda in merito quanto correttamente evidenziato anche dal collega Giachetti, che, quasi sostituendosi alla maggioranza, nella seduta di ieri aveva evidenziato come l'assenza, ad esempio, della «mobilità sostenibile» dalla denominazione del Ministero, non implichi che la «mobilità sostenibile» cessi di essere una politica perseguita dal Ministero in questione. Analogamente per il tema della «transizione ecologica», che, pur non essendo più richiamato nella denominazione del Ministero, è tuttora una politica del Governo, come dimostrano il ruolo e le funzioni del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE). Per quanto attiene infine al significato da attribuire all'espressione «merito», ritiene che questa espressione intenda evocare una società non ancorata alla famiglia di origine o alle amicizie del singolo, ma nella quale è possibile liberare le energie migliori favorendo una competizione positiva e garantendo così un meccanismo di «ascensore sociale», elemento fondante per misurare lo stato di salute di una società.
  Riferendosi, inoltre, all'intervento svolto dall'onorevole Zaratti, circa la mancata inclusione del riferimento agli organismi geneticamente modificati nella denominazione del ministero dell'agricoltura, ritiene evidente che la posizione del Ministero in ordine agli organismi geneticamente modificati sarà espressa dalle politiche del Ministero e non dalla sua denominazione.
  Infine, in risposta ai dubbi avanzati dall'onorevole Giachetti circa la collocazione della protezione civile, evidenzia come il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2022 abbia attribuito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare al Ministro senza portafoglio, Sebastiano Musumeci. Rassicura dunque circa l'incardinamento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel ringraziare il relatore per la sua replica, gli ricorda che è rimasto senza risposta il quesito da lei avanzato circa la ratio della modifica alla legge n. 124 del 2007, relativa all'autorità delegata in materia di informazione per la sicurezza, e le ragioni della mancata consultazione preventiva del Comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica.

  Nazario PAGANO, presidente, dichiara quindi concluso l'esame preliminare, avvertendo che, secondo quanto concordato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento scadrà giovedì 24 novembre, alle ore 12. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 novembre 2022. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Atto n. 3.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Pag. 22

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Nel rammentare che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 9 dicembre prossimo, fa presente che il provvedimento è stato assegnato «con riserva», mancando i prescritti pareri della Conferenza Unificata e dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Sottolinea pertanto che la Commissione può avviare l'esame del provvedimento, ma non potrà concluderlo in assenza della trasmissione dei richiamati pareri.
  Avverte altresì che la IX Commissione è stata autorizzata dal Presidente della Camera a trasmettere rilievi per i profili di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento.

  Igor IEZZI (LEGA), relatore, segnala che lo schema di decreto legislativo di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sul quale è chiamata ad esprimersi la Commissione, sia stato adottato in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 118 del 2022 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
  Rammenta peraltro che l'intervento sui servizi pubblici locali costituisce anche attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ha incluso la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali tra le riforme abilitanti, con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni, nell'interesse primario dei cittadini e utenti. Essendo la scadenza di questo intervento fissata per il 31 dicembre 2022, sottolinea alla Commissione l'esigenza di rispettare i tempi dettati per l'espressione del parere.
  Anticipa che la relazione introduttiva sul provvedimento sarà suddivisa in due parti: nella prima parte analizzerà i contenuti della norma di delega, approvata nella scorsa legislatura, che enuncia numerosi principi e criteri direttivi; nella seconda parte esaminerà sinteticamente i contenuti dell'articolato dello schema di decreto legislativo, rinviando per ogni approfondimento all'ampia documentazione predisposta dagli uffici. Evidenzia in particolare che nel dossier del Servizio studi è presente anche una tabella di raffronto tra i principi della norma di delega e i contenuti della norma attuativa, così da poter verificare se tutti i criteri siano stati riportati all'interno dello schema di decreto legislativo.
  Ricorda altresì che presso la Commissione Trasporti sono in corso di svolgimento audizioni sulle parti di competenza dello schema di decreto e invita i colleghi a valutare la possibilità di procedere anche in Commissione Affari costituzionali a un ciclo di audizioni, al fine di poter acquisire elementi di informazione e di valutazione su eventuali osservazioni o condizioni da inserire nel parere.
  Avviando la sua relazione con l'esame dei contenuti della norma di delega, ricorda che il Governo, nel procedere al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è tenuto ad attenersi a determinati principi e criteri direttivi. Si tratta, in particolare, di individuare le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza (lettera a)) e di considerare adeguatamente le differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete (previsti dall'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011) e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica. In tale attività il Governo è chiamato al rispetto del principio di proporzionalità e a tener conto dell'industrializzazione dei singoli settori (lettera b)). Ulteriori principi e criteri direttivi attengono alla razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo fra autorità indipendenti e livelli di governo locale, nel rispetto della separazione, a livello locale, tra le funzioni di regolazione dei servizi e le funzioni di diretta gestione degli stessi, Pag. 23considerando anche il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione (lettera c)) e alla definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, tenendo conto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa europea. L'obiettivo posto dalla norma di delega è il superamento dei regimi di esclusiva non conformi con tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio (in questo senso dispone la lettera d)). Rammenta altresì che nell'opera di riordino il Governo è tenuto a definire i criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi, con la specificazione che tale disciplina dovrà prevedere anche l'armonizzazione delle normative di settore. In tale ottica, fra i principi e criteri direttivi è presente anche la previsione di incentivi e meccanismi di premialità al fine di favorire l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale (lettera e)). Si dovrà poi procedere alla razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (lettera f)). L'articolo 8 della legge n. 118 del 2022 richiede inoltre al legislatore delegato di prevedere che la scelta del modello in house sia assunta nel rispetto di un preciso obbligo motivazionale. Nell'esercizio della delega dovrà in particolare essere previsto, nel caso in cui si opti per il modello dell'autoproduzione in luogo del ricorso al mercato per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, un obbligo di «motivazione qualificata» da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di una efficiente gestione del servizio (così dispone la lettera g)). La norma di delega impone inoltre di prevedere sistemi di monitoraggio dei costi (lettera h)) e che, nell'assolvimento dell'obbligo di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016), si tenga conto delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (lettera i)); richiede inoltre che siano previste misure volte a tutelare l'occupazione di coloro che prestano la propria attività nel caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti (lettera l)). Quanto al rapporto tra la normativa di riordino e la normativa settoriale già vigente, rammenta che la legge delega richiede l'estensione al settore del trasporto pubblico locale della disciplina generale applicabile ai servizi pubblici locali in materia di scelta della modalità di gestione del servizio (lettera m)) e la revisione delle discipline di settore, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico (lettera n)). Ulteriori principi e criteri direttivi attengono alla razionalizzazione del rapporto tra disciplina dei servizi pubblici locali e disciplina dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore (lettera o)); al coordinamento tra disciplina dei servizi pubblici locali e normativa in materia di contratti pubblici e di società a partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione (lettera p)); alla revisione della disciplina dei regimi di gestione, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro (lettera q)); alla razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità indipendenti ed enti locali (lettera r)). Rammenta infine i principi e criteri direttivi relativi alla definizione delle modalità con cui i soggetti affidatari provvedono alla pubblicazione di dati relativi alla qualità del servizio, al livello degli investimenti effettuati annualmente e alla loro programmazione sino al termine dell'affidamento (lettera s)); al potenziamento del ruolo degli utenti, da perseguire mediante il loro coinvolgimento nella fase di definizione della qualità e della quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale, nonché mediante il rafforzamento degli strumenti Pag. 24di tutela attivabili da parte loro (lettera t)); al rafforzamento della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico (lettera u)); alla definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo (lettera v)).
  Evidenzia che la disposizione di delega prevede che essa sia esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ossia entro il 27 febbraio 2023 e che, nella relativa procedura di adozione, si prevede, sugli schemi di decreto legislativo, il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata a seconda degli ambiti materiali contenuti nel provvedimento, nonché il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, oltre che quello dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
  Passa dunque a illustrare sinteticamente il contenuto dello schema di decreto legislativo, composto da 37 articoli suddivisi in 6 titoli, rinviando per ogni approfondimento all'ampia documentazione predisposta dagli Uffici.
  Evidenzia che il Titolo I dello schema – composto dagli articoli da 1 a 4 – individua i principi generali e l'ambito di applicazione della nuova disciplina in materia di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, regolando altresì i rapporti con le discipline di settore. In particolare, l'articolo 1 reca l'oggetto del decreto, precisando che esso contiene la disciplina generale in materia di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali e assicura, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la tutela e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi. Inoltre, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, lo schema di decreto individua le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali relative ai servizi di interesse economico generale di livello locale, al fine di assicurare l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale. Le disposizioni dello schema di decreto in esame costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e dovranno essere applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno adeguare a tal fine la propria legislazione.
  Per quanto attiene all'articolo 2, sottolinea che la disposizione detta, coordinandole con i principi desumibili dalla normativa nazionale ed europea, le definizioni di enti locali, di enti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, di servizi di interesse economico generale di livello locale, anche a rete, di costi di riferimento e tariffe, di diritto esclusivo e di diritto speciale; rammenta alla Commissione che l'espressione «diritto esclusivo» richiama il riconoscimento della riserva di esercizio di un'attività in un ambito determinato a un solo operatore, mentre l'espressione «diritto speciale» prevede la riserva di esercizio dell'attività a due o più operatori economici. Evidenzia, in particolare, che nelle definizioni contenute al comma 1, lettera c) dell'articolo 2, viene precisato che la nozione di servizi pubblici locali di rilevanza economica – espressione da tempo in uso nella legislazione italiana – coincide, ai fini della disciplina, con quella di servizi di interesse economico generale (SIEG) di livello locale, utilizzata a livello europeo. Per SIEG di livello locale si intendono i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un Pag. 25intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.
  I principi generali del servizio pubblico locale sono delineati dall'articolo 3 dello schema, in base al quale il servizio pubblico locale deve, anzitutto, rispondere alle esigenze della comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Ricorda come la disposizione specifichi che i servizi pubblici di interesse economico generale a livello locale debbano inoltre essere istituiti, regolati e gestiti nel rispetto dei principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni. Infine, nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale deve essere assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.
  Descrivendo i contenuti dell'articolo 4, rammenta che le disposizioni dello schema di decreto legislativo all'esame della Commissione dovranno essere applicate a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale e che le stesse prevarranno sulle normative di settore, ferma restando la disciplina, attuativa del diritto dell'Unione Europea, relativa ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale.
  Passando ad analizzare il Titolo II dello schema di decreto legislativo, composto dagli articoli da 5 a 9, e relativo all'organizzazione e il riparto di funzioni in materia di servizi pubblici locali, evidenzia che l'articolo 5 introduce misure di incentivazione alle aggregazioni di enti locali. Tali aggregazioni dovranno essere individuate, nello specifico, con un decreto del Ministro dell'economia, per la gestione integrata dei servizi pubblici locali nelle città metropolitane e per la riorganizzazione a livello regionale degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete. Inoltre, le province saranno investite di funzioni di supporto tecnico-amministrativo e di coordinamento in materia di servizi pubblici locali.
  Rammenta alla Commissione che l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo afferma a livello locale il principio di distinzione e di esercizio separato tra funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici locali a rete. In attuazione di tale principio vengono introdotte una serie di cause di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi tra soggetti cui spettano funzioni di regolazione e soggetti incaricati della gestione del servizio. Per quanto riguarda le incompatibilità, lo schema di decreto vieta agli enti di governo dell'ambito e alle autorità di regolazione di partecipare, direttamente o indirettamente, a soggetti incaricati della gestione del servizio ed aggiunge che le strutture, i servizi, gli uffici e le unità organizzative dell'ente locale ed i loro dirigenti e dipendenti preposti alle funzioni di regolazione non possono svolgere alcuna funzione o alcun compito inerente alla gestione ed al suo affidamento. Questo nell'eventualità che l'ente locale titolare del servizio – e a cui spettano le funzioni di regolazione – assuma anche, direttamente o per mezzo di soggetto partecipato, la gestione del servizio. Per quanto riguarda l'inconferibilità degli incarichi professionali, di amministrazione o di controllo, e degli incarichi inerenti alla gestione del servizio, sottolinea che questa riguarda: i componenti di organi di indirizzo politico dell'ente competente all'organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio Pag. 26di tali funzioni; i componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni; i consulenti per l'organizzazione o regolazione del servizio.
  Fa presente che l'articolo 7 disciplina le competenze delle autorità di regolazione in materia di servizi pubblici locali a rete, ricordando che i servizi pubblici a rete sono soggetti al controllo e alla vigilanza delle autorità di regolazione già competenti a legislazione vigente. Evidenzia che la disposizione prevede che, nei rispettivi ambiti di competenza, le autorità di regolazione individuino i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, nonché gli schemi di bandi di gara e di contratti tipo. Si prevede, infine, la possibilità per gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito di richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.
  Ai sensi dell'articolo 8, la competenza a individuare i costi di riferimento dei servizi pubblici locali non a rete, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità, nonché gli schemi di bandi di gara e di contratti tipo è affidata alle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali strutture sono chiamate dunque a svolgere le funzioni regolatorie. Lo schema di decreto legislativo prevede inoltre che gli enti locali provvedano alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità adottando un regolamento ovvero un atto generale, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale dovranno a loro volta conformarsi a quanto previsto dal regolamento o atto generale adottato dal competente ente locale.
  Passando ad esaminare l'articolo 9, sottolinea che esso prevede che gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborino per la migliore qualità dei servizi pubblici locali; attribuisce inoltre a regioni e province autonome la facoltà di formulare e deliberare dei protocolli, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Conferenza unificata, con il parere delle competenti autorità di regolazione, al fine di favorire e diffondere l'applicazione di indicatori che favoriscano l'efficienza, la concorrenza e il conferimento a operatori economici esterni. Lo schema prevede infine che le regioni e province autonome, attraverso azioni di efficientamento di partecipazione dei privati agli investimenti infrastrutturali, sostengano l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei relativi costi. Tali misure sono adottate, attraverso accordi e convenzioni con gli enti locali e gli altri soggetti interessati, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare risorse per i servizi privi di rilevanza economica e accrescere il confronto competitivo per la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica.
  Evidenzia che il Titolo III dello schema di decreto legislativo disciplina, agli articoli da 10 a 13, l'istituzione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e, agli articoli da 14 a 20, le forme di gestione di tali servizi. In particolare, l'articolo 10 definisce il perimetro del servizio pubblico locale, prevedendo anzitutto che l'ente locale debba favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni; si tratta di dare applicazione, anche con riferimento alla disciplina dei servizi pubblici locali, al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione. In tal senso, gli enti locali e gli altri enti competenti devono assicurare la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge, potendo, nell'ambito delle rispettive competenze, istituire ulteriori servizi di rilevanza economica, previa verifica Pag. 27che l'attività delle imprese sul mercato o dei cittadini, singoli o associati, sia inidonea a soddisfare i bisogni della collettività. Una deliberazione di istituzione del servizio è introdotta al fine di dare conto degli esiti dell'istruttoria e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.
  Il successivo articolo 11 prevede, nei casi in cui dall'istruttoria svolta non risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico, che l'ente locale possa comunque assumere iniziative per assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni degli utenti, ferma restando la libertà di impresa degli operatori. Tali iniziative possono includere, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione e della normativa europea sugli aiuti di Stato, il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici, titoli o altre agevolazioni, ai fini della fruizione del servizio.
  Rammenta invece che, nei casi in cui risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico, in base all'articolo 12 l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio può essere assicurata senza restrizioni del numero di operatori sul mercato, ma solo attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico.
  In base all'articolo 13, ove l'ente locale verifichi che la prestazione del servizio può essere assicurata solo mediante l'attribuzione di diritti speciali (a un unico operatore) o esclusivi (a due o più operatori), si dovrà procedere individuando le più adeguate forme di gestione del servizio, in conformità al diritto dell'Unione europea e l'ente locale dovrà dare conto dell'analisi e della valutazione circa la necessità di attribuire diritti speciali o esclusivi nella deliberazione di istituzione del servizio.
  Fa presente che in base all'articolo 14, quando l'ente locale ha verificato che le gestioni in concorrenza nel mercato non sono sufficienti e idonee, e che il perseguimento dell'interesse pubblico deve essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, l'ente deve scegliere quale forma di gestione del servizio pubblico adottare tra quelle disciplinate dai successivi articoli da 15 a 18 dello schema di decreto. Si tratta di scegliere tra affidamento a terzi mediante procedura di evidenza pubblica (disciplinato dal successivo articolo 15), affidamento a società mista (previsto dall'articolo 16) e affidamento a società in house (in base all'articolo 17). Solo per i servizi diversi da quelli a rete, l'ente locale dovrà scegliere tra gestione in economia o attraverso aziende speciali. L'articolo 14 disciplina anche le modalità dell'istruttoria necessaria ai fini della scelta del tipo di gestione, nonché i contenuti della relazione di affidamento e dell'eventuale piano economico-finanziario e vieta ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.
  Passando all'esame delle diverse modalità di gestione, sottolinea che l'articolo 15 disciplina l'affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell'Unione europea. In relazione a tali procedure, la disposizione non si limita a richiamare l'applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici, ma stabilisce, con una disposizione di carattere innovativo, che, quando possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, sia favorito il ricorso a concessioni di servizi rispetto al modello dell'appalto di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.
  Il successivo articolo 16 disciplina invece l'ipotesi di affidamento del servizio a società a partecipazione mista pubblico-privata, richiamando in proposito l'applicazione delle disposizioni del Testo unico delle società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con particolare riferimento alla procedura da seguire per la scelta del socio privato. Evidenzia quindi che con disposizioni di carattere innovativo rispetto al vigente quadro normativo, lo schema di decreto disciplina l'ipotesi della cessione della partecipazione pubblica, stabilendo che: l'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società miste mediante procedure a evidenza pubblica; in caso di cessione della partecipazionePag. 28 pubblica, non vi sono effetti diretti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
  Concludendo l'esame delle modalità di gestione, ricorda che l'articolo 17 disciplina gli affidamenti dei servizi locali di interesse economico generale a società in house, nei limiti e alle modalità già previste dalla normativa sui contratti pubblici e dal Testo unico in materia di società partecipate. In particolare, la scelta del modello in house deve essere assunta nel rispetto di un preciso obbligo motivazionale qualora si tratti di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici e il contratto di servizio può essere stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali. Tale norma trova applicazione per tutte le ipotesi di affidamento senza gara di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, anche nei settori della distribuzione dell'energia elettrica e del gas e in materia di trasporto pubblico locale. Al provvedimento di affidamento in house deve essere allegato un piano economico-finanziario, redatto su base triennale. Da ultimo, l'articolo 17 prevede l'obbligo per gli enti locali di procedere all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, dando conto, in sede di definizione dell'analisi annuale dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.
  L'articolo 18, in attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, prevede che gli enti locali possano attivare rapporti di partenariato con enti del Terzo settore per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica. In merito evidenzia che la norma estende anche al servizio pubblico locale di rilevanza economica l'utilizzo della co-progettazione, della co-programmazione e dunque del partenariato come modalità consueta di attivazione di rapporti collaborativi fra pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore. La scelta di attivare tali rapporti di partenariato dovrà essere motivata, nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 14, con specifico riferimento alla sussistenza delle circostanze che determinano la natura effettivamente collaborativa del rapporto per il raggiungimento di obiettivi di universalità, solidarietà ed equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Non si dovrà peraltro fare ricorso ai rapporti di partenariato qualora le risorse pubbliche da mettere a disposizione degli enti del terzo settore dovessero risultare, complessivamente considerate, superiori al rimborso dei costi previsti ai fini dell'esecuzione del rapporto di partenariato.
  Rammenta che l'articolo 19 disciplina la durata dell'affidamento del servizio e prevede che essa non possa andare oltre il periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento ed indicati nel contratto di servizio. Nel caso di durata inferiore a tale limite ovvero in caso di cessazione anticipata, è introdotto il diritto ad un indennizzo per il gestore uscente e a carico del subentrante, non superiore al valore contabile degli investimenti non ammortizzati.
  Sottolinea come il criterio della promozione della stabilità occupazionale del personale già impiegato nell'esecuzione di lavori o servizi oggetto di un nuovo appalto pubblico, anche mediante la formulazione di apposite clausole sociali, sia oggetto dell'articolo 20 dello schema di decreto legislativo.
  Passando ad esaminare il Titolo IV, composto dagli articoli da 21 a 23, e relativo alla disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, evidenzia che l'articolo 21 prevede l'individuazione da parte degli enti competenti all'organizzazione del servizio pubblico locale, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni necessarie per il servizio; l'individuazione deve essere effettuata in sede di affidamentoPag. 29 della gestione del servizio o in sede di affidamento della gestione delle reti, se questa è separata dalla gestione del servizio. Gli enti locali non possono cedere la proprietà delle reti o degli impianti destinati alla gestione del servizio pubblico, per tutto il periodo di utilizzabilità fisica del bene, ma possono, se non espressamente vietato dalla normativa di settore, conferire la proprietà a società a capitale interamente pubblico. Quanto alla gestione, gli enti competenti all'organizzazione del servizio possono decidere di separare gestione delle reti e gestione del servizio, fermo restando le discipline di settore e garantendo l'accesso equo e non discriminatorio a reti, impianti e altre dotazioni e possono altresì affidare la gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali, se separata dal servizio, secondo le modalità previste dall'articolo 14.
  Fa presente inoltre che l'articolo 22 dispone che l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione di una rete, degli impianti o di altre dotazioni patrimoniali sia affidata secondo le modalità previste dalla disciplina in materia di contratti pubblici, sia che la gestione sia affidata secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 1 sia con modalità diverse. Nel caso in cui, però, la gestione di rete, impianti o dotazioni avvenga secondo le modalità richiamate dell'articolo 14, comma 1, l'esecuzione dei lavori può essere realizzata direttamente dal soggetto gestore se l'affidamento aveva ad oggetto sia la gestione della rete sia l'esecuzione dei lavori e se il gestore è qualificato ai sensi della normativa vigente.
  L'articolo 23 disciplina il subentro del nuovo gestore nell'assegnazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in caso di scadenza dell'affidamento o di cessazione anticipata, riconoscendo in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante.
  Analizza poi il contenuto del Titolo V dello schema di decreto legislativo, composto dagli articoli da 24 a 31, dedicato alla regolazione del rapporto di pubblico servizio, alla vigilanza e alla tutela dell'utenza. In particolare, rammenta alla Commissione che l'articolo 24 reca la disciplina del contratto di servizio tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari ovvero le società di gestione. Per le procedure a evidenza pubblica, si prevede che tale contratto sia redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara. Nel rispetto dei principi enunciati dallo schema di decreto legislativo, il contratto assicura, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, nonché il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate. Vengono inoltre previsti alcuni contenuti obbligatori per tutti i contratti di servizio, nonché ulteriori elementi per i soli contratti relativi ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, in entrambi i casi nel rispetto delle eventuali discipline di settore applicabili. Infine, si dispone che siano allegati al contratto il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi resi su richiesta individuale dell'utente, il programma di esercizio.
  Nel ricordare che l'articolo 25 dello schema pone in capo al gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica una serie di obblighi concernenti la trasparenza e l'aggiornamento della carta dei servizi, evidenzia che il medesimo articolo sancisce l'obbligo di rendere pubblici, sempre su internet, il livello effettivo di qualità dei servizi offerti, il livello annuale degli investimenti effettuati e la loro programmazione fino al termine dell'affidamento.
  Passando ad esaminare l'articolo 26, in materia di tariffe, evidenzia che la disposizione prevede, anzitutto, che – fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le speciali norme di settore – gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, e tenendo conto della Pag. 30legislazione nazionale ed europea in materia. Elenca dunque i criteri che, in base a questa disposizione, improntano il calcolo della tariffa. Si tratta della correlazione tra costi efficienti e ricavi, in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; dell'equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito; della valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio e, infine, della adeguatezza della remunerazione del capitale investito, in coerenza con le prevalenti condizioni di mercato. Aggiunge poi che l'articolo 26 prevede anche che gli enti affidanti possano prevedere – fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore – tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori. Il provvedimento dispone che – allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e della efficienza dei servizi – le modalità di aggiornamento delle tariffe devono essere fissate dagli enti affidanti con il metodo denominato «price-cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, principalmente sulla base dei seguenti parametri: tasso di inflazione programmata; incremento per i nuovi investimenti effettuati; obiettivo di recupero di efficienza prefissato; obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili. Rammenta che l'articolo 26 dispone, infine, che gli enti affidanti possano prevedere che l'aggiornamento della tariffa venga effettuato con metodi alternativi alla metodologia del price-cap, nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.
  Per quanto riguarda le modifiche al rapporto negoziale e al contratto di servizio durante il periodo di efficacia, la cessazione anticipata e la risoluzione del rapporto negoziale, rammenta che in base all'articolo 27 ciò è consentito nei limiti e secondo le modalità previste dal diritto dell'Unione europea e dalla disciplina in materia di contratti pubblici. La stessa disposizione, in caso di ricorso all'affidamento in house, prevede che le modifiche del contratto di servizio debbano essere asseverate da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisioni o da revisori legali con le stesse modalità previste per l'asseverazione del piano economico-finanziario dei servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 17, comma 4 del provvedimento in esame. Infine, rammenta che l'articolo 27 fa salvo il potere dell'ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto di servizio.
  Fa presente che l'articolo 28 reca norme relative alla vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi pubblici affidati, disponendo che, nel rispetto delle competenze attribuite alle autorità di regolazione e delle disposizioni di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti all'organizzazione del servizio esercitino la vigilanza sulla gestione e sul rispetto del contratto di servizio, attraverso un programma di controlli, disciplinato dal successivo articolo 30. Evidenzia che la disposizione, in particolare, pone in capo all'ente locale e agli altri enti competenti il compito di esercitare la vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici affidati, nel rispetto delle competenze attribuite alle autorità di regolazione e delle discipline di settore. Inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la vigilanza è effettuata mediante un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati. A tal fine, al gestore è imposto l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio Pag. 31che possono essere resi pubblici dall'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese.
  Ricorda inoltre che l'articolo 29 prevede che, fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, l'utente possa promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie presso gli organismi e in base alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis, del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.
  Il successivo articolo 30 stabilisce l'obbligo per i comuni, o le loro eventuali forme associative, e per le città metropolitane, con il supporto e coordinamento delle province, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio. La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento. La ricognizione confluisce in una relazione, aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate prevista dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. In sede di prima applicazione, la ricognizione dovrà essere effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
  Passando all'articolo 31 dello schema, sottolinea come la disposizione disciplini gli obblighi di trasparenza posti a carico degli enti locali in relazione agli atti e ai dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La disposizione, in particolare, prevede l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti di affidamento del servizio sul sito istituzionale dell'ente affidante e la contestuale trasmissione all'Osservatorio per i servizi pubblici locali previsto dall'articolo 13, comma 25-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico. Gli stessi atti e i dati pubblicati sull'Osservatorio dovranno inoltre essere resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica. Sulla stessa piattaforma dovranno inoltre essere accessibili: gli atti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici; le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale; gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto legislativo, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.
  Analizza infine i contenuti del Titolo VI dello schema di decreto legislativo, composto dagli articoli da 32 a 37, che contiene le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 32 reca norme di coordinamento della disciplina generale, dettata dallo schema di decreto legislativo, con quella specifica prevista nel settore del trasporto pubblico locale (TPL). Ricorda, infatti, che mentre lo schema in esame dà attuazione ai principi di delega previsti dall'articolo 8 della legge sulla concorrenza 2021, quella stessa legge, all'articolo 9, ha introdotto disposizioni specifiche sul trasporto pubblico locale. In particolare, l'articolo 32 stabilisce che anche al trasporto pubblico locale si applicano i principi di sussidiarietà, sostegno agli utenti e adempimento degli oneri di servizio pubblico previsti dal Titolo III del decreto legislativo e si applica altresì l'articolo 14 sui criteri di scelta del modo di gestione del servizio. Inoltre, la disposizione precisa che al settore del trasporto pubblico locale si applicano anche gli articoli 29, 30 e 31 dello schema, relativi alla Pag. 32necessaria previsione di procedure di composizione stragiudiziale delle liti, alla verifica periodica dell'andamento del servizio e alla trasparenza. Sottolinea quindi che l'articolo 32 aggiunge, ai fini della scelta delle modalità di gestione del servizio, che si tiene conto di quelle indicate dal diritto dell'Unione europea, nei casi e nei limiti dallo stesso previsti, ferma restando l'applicabilità dei commi 2 e 3 del già descritto articolo 14.
  Si prevede inoltre l'applicazione al settore del trasporto pubblico locale della disciplina di settore per quanto attiene alle tutele sociali di cui all'articolo 20, l'organizzazione e il riparto delle funzioni di cui al Titolo II e la disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di cui al Titolo IV.
  Evidenzia che l'articolo 33 – ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto – consente agli enti di governo dell'ambito e alle autorità di regolazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 6 del presente decreto, di partecipare ai soggetti incaricati della gestione del servizio idrico.
  L'articolo 34 reca le disposizioni di coordinamento in materia di farmacie comunali, relativamente a profili concernenti le modalità di gestione e i riflessi delle stesse sulle risorse dei comuni. Più in particolare, sottolinea che lo schema di decreto legislativo prevede il superamento delle modalità di gestione del servizio già previste dalla legge n. 142 del 1990. In caso di affidamento della gestione a società in house ovvero a capitale misto, dovranno applicarsi le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 30 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in tema di trasferimento di risorse e rideterminazione delle dotazioni organiche.
  Passando all'articolo 35, che reca le disposizioni di coordinamento in materia di impianti di trasporti a fune, precisa che gli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane non sono inclusi nel campo di applicazione del decreto.
  Il successivo articolo 36 indica le disposizioni vigenti in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale che sono oggetto di abrogazione, in quanto confluite nello schema di decreto o comunque ritenute non più necessarie rispetto al disegno complessivo di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
  Infine, evidenzia che l'articolo 37 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione complessiva delle disposizioni del decreto legislativo, dalle quali non devono derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate dovranno pertanto provvedere agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Nazario PAGANO, presidente, rinvia all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato al termine della seduta odierna, la valutazione dell'opportunità di svolgere sul provvedimento un ciclo di audizioni, come richiesto dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 novembre 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.