CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 novembre 2022
12.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 18

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 22 novembre 2022. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2022.
Atto n. 2.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.
  Ricorda, quindi, che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere sull'atto del Governo in titolo entro il 29 novembre 2022.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Patriarca, per lo svolgimento della relazione.

  Annarita PATRIARCA (FI-PPE), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2022. L'atto in esame concerne il riparto per l'anno 2022 della quota delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza riservata a quindici comuni, che sono individuati direttamente dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285. Sullo schema è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata il 12 ottobre 2022.
  Precisa che, mentre la quota generale del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza è confluita, nella disciplina vigente, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, la quota riservata ai suddetti quindici comuni è rimasta separata e, quindi, oggetto di specifici destinazione e riparto.
  Per gli esercizi precedenti il 2022, come osserva la relazione illustrativa, il riparto della quota di riserva è stato adottato secondo la procedura prevista per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali. A decorrere dal 2022, in base alla novella recata dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha riformulato la norma di cui al comma 3 del citato articolo 1 della legge n. 285 del 1997, trova applicazione la procedura che prevede che il riparto sia operato con decreto Pag. 19del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti. La relazione illustrativa osserva che, riguardando il riparto alcuni enti locali (ovvero i quindici comuni riservatari), si è preferito, in analogia con le procedure seguite negli esercizi precedenti, ricorrere a un'intesa nella suddetta sede della Conferenza unificata, anziché acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni.
  Fa presente, quanto ai criteri di riparto, che il comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 285 del 1997 prevede che il 50 per cento delle risorse della quota riservata sia attribuito sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'ISTAT e che il restante 50 per cento sia assegnato secondo i seguenti criteri: a) carenza di strutture per la prima infanzia, secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) numero di minori presenti in presìdi residenziali socio-assistenziali, in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT; c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo, come accertata dal Ministero dell'istruzione; d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà; e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose, come accertata dal Ministero dell'interno, nonché dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.
  Passando al contenuto dello schema, segnala che all'articolo 1 si confermano le seguenti percentuali di riparto applicate a decorrere dall'anno 2000: 1,9 per cento per il comune di Venezia; 9,89 per cento per il comune di Milano; 7,02 per cento per il comune di Torino; 4,79 per cento per il comune di Genova; 2,33 per cento per il comune di Bologna; 2,99 per cento per il comune di Firenze; 21,7 per cento per Roma Capitale; 16,28 per cento per il comune di Napoli; 4,34 per cento per il comune di Bari; 2,16 per cento per il comune di Brindisi; 3,38 per cento per il comune di Taranto; 3,92 per cento per il comune di Reggio di Calabria; 5,37 per cento per il comune di Catania; 11,28 per cento per il comune di Palermo; 2,65 per cento per il comune di Cagliari.
  La quota di risorse oggetto del riparto in esame ammonta a 28,694 milioni di euro. In base alla disciplina vigente, le risorse riservate ai quindici comuni sono pari al 30 per cento della dotazione complessiva annua del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Tale quota corrisponderebbe, per il 2022, a 28,794 milioni. Si prevede, tuttavia, che a valere su tale somma un importo pari a 100.000 euro sia destinato all'organizzazione della Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza per il 2022.
  I commi 1 e 2 dell'articolo 2 prevedono che il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse in esame e la rendicontazione delle relative spese siano assicurati mediante la piattaforma «Banca dati progetti 285 per l'infanzia e l'adolescenza», che viene alimentata dai comuni.
  Il successivo comma 3 richiede, in conformità alla normativa di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, che l'erogazione delle risorse spettanti a ciascun comune sia preceduta dalla rendicontazione sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente provvedimento. Inoltre, si fa salvo il principio per cui le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere oggetto di rendiconto prima della successiva erogazione.
  Il comma 4 del medesimo articolo 2 specifica che, qualora vengano stanziate, nel settore in esame e in favore dei comuni riservatari in oggetto, ulteriori risorse, esse saranno ripartite in base alle medesime Pag. 20percentuali e modalità di cui al presente schema.
  Il successivo articolo 3 reca, facendo riferimento ad alcuni atti nazionali di programmazione e di indirizzo, alcune disposizioni sulla programmazione, da parte dei comuni riservatari, dell'utilizzo delle risorse oggetto del presente riparto. In particolare, il comma 1 prevede che i comuni riservatari si impegnino ad adottare una programmazione sull'utilizzo delle risorse coerentemente con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti dal V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2022) e dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori (adottato il 5 maggio 2022 dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile).
  Il successivo comma 2 prevede che la programmazione comunale in oggetto sia altresì coerente con: gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti con il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, per il triennio 2021-2023, adottato con il decreto ministeriale del 22 ottobre 2021; le linee di indirizzo per l'affidamento familiare, definite con accordo concluso in sede di Conferenza unificata il 25 ottobre 2012; le linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, definite con accordo concluso in sede di Conferenza unificata il 14 dicembre 2017; le linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, definite con accordo concluso in sede di Conferenza unificata il 21 dicembre 2017; le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, elaborate dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e approvate dalla Conferenza unificata il 6 luglio 2022.

  Gilda SPORTIELLO (M5S), nel dichiararsi consapevole dell'importanza dell'utilizzo delle risorse stanziate attraverso il decreto in esame per gli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza sui singoli territori, rileva tuttavia come i criteri per il riparto tra i comuni interessati dalle predette risorse sia immutato da molti anni. Sottolinea, quindi, l'esigenza di una sollecita adozione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), al fine di assicurare una maggiore omogeneità, a livello nazionale, delle politiche di sostegno all'infanzia e all'adolescenza.
  Osserva, inoltre, che attraverso l'utilizzo dello strumento dei livelli essenziali delle prestazioni si garantirebbe una maggiore efficacia delle misure di monitoraggio previste dall'articolo 2 dello schema in esame.

  Annarita PATRIARCA (FI-PPE), relatrice, sottolinea che il finanziamento previsto dal provvedimento in esame rappresenta uno strumento aggiuntivo a favore di determinati comuni, che si affianca ad altre forme di intervento. Condividendo l'importanza di una più ampia adozione dei LEP, rileva come in questa fase occorra procedere a una rapida approvazione del decreto ministeriale in oggetto, al fine di poter erogare ai comuni le risorse necessarie.

  Elena BONETTI (A-IV-RE) osserva che l'importanza della definizione e del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni è richiamata anche nel 5° Piano nazionale di azione per l'infanzia e l'adolescenza, adottato nel gennaio del 2022, segnalando che i LEP sono già operativi per quanto riguarda, ad esempio, i servizi per la prima infanzia.
  Nel rilevare che lo schema di decreto in esame rappresenta l'attuazione di una norma che indica obiettivi ben definiti e che non appare opportuna alcuna modifica suscettibile di ritardarne la piena applicazione, ritiene utile condurre in un prossimo futuro un ragionamento più ampio sulle forme di intervento in materia di politiche di sostegno all'infanzia e all'adolescenza.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ministeriale alla seduta convocata per la giornata successiva.

  La seduta termina alle 14.20.