CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 novembre 2022
11.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 17 novembre 2022. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 12.05.

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
C. 547 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda, inoltre, che secondo quanto convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e all'avvio della discussione generale.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 547, di conversione del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. Sottolinea come tale provvedimento sia il primo all'esame della Commissione in questa legislatura e coglie l'occasione per salutare i componenti della Commissione, augurando a tutti buon lavoro.
  Passando all'oggetto del decreto-legge, rileva in primo luogo come la premessa normativa del provvedimento risieda nell'articolo 95, terzo comma, della Costituzione, il quale riserva alla legge l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell'organizzazione dei ministeri. La riserva di legge per l'ordinamento della Presidenza del Consiglio è stata attuata con la legge n. 400 del 1988, ampiamente modificata per questo aspetto dal decreto legislativo n. 303 del 1999; la riserva di legge in tema di ministeri è stata attuata dal citato decreto legislativo n. 303 del 1999, e dal decreto legislativo n. 300 del 1999, di riforma dell'organizzazione del Governo. Attualmente, in base all'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il numero dei ministeri è pari a quindici e il numero massimo complessivo dei membri del Governo a qualunque titolo, compresi i ministri, i ministri senza portafoglio, i vice Pag. 4ministri e i sottosegretari, è pari a sessantacinque. Ricorda, inoltre, che la composizione del Governo deve essere coerente con il principio di pari opportunità di genere sancito dall'articolo 51 della Costituzione.
  Passando a sintetizzare il contenuto del decreto-legge, evidenzia che l'articolo 1 interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, per modificare la denominazione di cinque degli attuali quindici ministeri. In particolare, il comma 1, lettera a), sostituisce la denominazione del Ministero dello sviluppo economico con quella di Ministero delle imprese e del made in Italy, disciplinato dal successivo articolo 2 che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al dicastero della funzione di contribuire alla definizione delle strategie e degli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, con il coordinamento del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, istituito dall'articolo 9. Con la lettera b) la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene mutata in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Alla nuova denominazione corrisponde una integrazione delle competenze in materia di sovranità alimentare, indicate all'articolo 3, che comprende tra l'altro la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari e il sostegno delle produzioni agroalimentari nazionali. La lettera c) modifica la denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Questo ministero mantiene le competenze in materia di politica energetica e mineraria nazionale – già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico con il riordino del 2021 – con la significativa integrazione relativa alla sicurezza energetica, che si sostanzia nell'individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia, come stabilito dall'articolo 4 del provvedimento in esame. La lettera d) modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riprendendo così la denominazione precedente il riordino del 2021. Infine, con la lettera e) il Ministero dell'istruzione viene ridenominato Ministero dell'istruzione e del merito e l'articolo 6 del provvedimento in esame inserisce la promozione del merito tra le funzioni di spettanza statale svolte dal dicastero.
  Per quanto attiene all'articolo 2 del decreto-legge, fa presente che in base al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy. Il comma 2 apporta i conseguenti adeguamenti testuali agli articoli 12, 27 e 29 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (lettere a), b) numeri 1, 2 e 4), c), d) ed e)), ed integra altresì le attribuzioni del Ministero, prevedendo che debba contribuire a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo (lettera b), n. 3). Evidenzia, inoltre, che il comma 3 modifica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 22 del 2021, relativo al Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), al fine di prevedere che lo stesso Comitato sia presieduto, in alternativa al Presidente del Consiglio dei ministri, non già dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica – del quale non è più prevista l'istituzione nel governo Meloni – bensì dall'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata. Ricorda, inoltre, che il comma 4 dispone che le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscano, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».
  Passando ad analizzare il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge, sottolinea che il comma 1 modifica la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Pag. 5mentre il comma 2 apporta i conseguenti adeguamenti testuali al decreto legislativo n. 300 del 1999 (lettera a) n. 1, 2 e 3 e lettera b)). Le ulteriori modificazioni introdotte dal comma 2 all'articolo 33 del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono volte a specificare e implementare le attribuzioni del ministero, in coerenza con l'assetto delle competenze stabilito dalla normativa vigente (lettera a), n. 3). Il decreto-legge dispone, in particolare, che il Ministero eserciti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: tutela della sovranità alimentare garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari; sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura; coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine; produzione di cibo di qualità, cura e valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali; promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali. Da ultimo, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 3 prevede che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscano, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
  Fa presente che l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge prevede che il Ministero della transizione ecologica venga denominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il comma 2, in conseguenza della nuova denominazione, apporta una serie di modifiche di coordinamento normativo al decreto legislativo n. 300 del 1999. In particolare, viene integrata la lettera b) del comma 2 dell'articolo 35, nell'ottica di richiamare espressamente la generale competenza del Ministero stesso in materia di sicurezza energetica. Per completezza normativa vengono aggiornate anche le dominazioni degli altri dicasteri in base alla nomenclatura corrispondente al riordino delle attribuzioni ministeriali previste dal provvedimento d'urgenza in questione. Evidenzia, inoltre, che il comma 3, analogamente a quanto previsto per gli altri Ministeri che hanno mutato denominazione, prevede che le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscano, rispettivamente, e ovunque ricorrono, le denominazioni di «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica».
  Passando ad analizzare il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge, ricorda che il comma 1 modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ripristinando la precedente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Evidenzia poi che il comma 2 conseguentemente dispone che le nuove denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituiscano, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili». Sottolinea, infine, che il comma 3 abroga l'articolo 5 del decreto-legge n. 22 del 2021, che aveva introdotto la denominazione ora modificata.
  Per quanto concerne l'articolo 6, fa presente che il comma 1 modifica la denominazione del Ministero dell'istruzione in Ministero dell'istruzione e del merito e che il comma 2 introduce una serie di novelle agli articoli 49, 50, 51 e 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999 finalizzate, in parte, a raccordare la normativa vigente con la nuova denominazione e, in parte, a intervenire sulle funzioni del dicastero, inserendo la promozione e valorizzazione del merito nell'ambito dei servizi educativi e delle finalità delle esperienze formative. Segnala, in particolare, che per quanto riguarda le attribuzioni, nell'articolo 50 del decreto legislativo n. 300 del 1999 si aggiunge la «promozione del merito» alla preesistente «valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale» e si inserisce la «valorizzazione del merito», oltre al preesistente «incremento delle opportunità di lavoro e Pag. 6delle capacità di orientamento degli studenti», fra le finalità delle esperienze formative alla cui realizzazione il Ministero deve offrire supporto. Per quanto riguarda l'organizzazione, nell'articolo 51 del decreto legislativo n. 300 del 1999 viene portato da 25 a 28 il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale presenti nell'ordinamento del Ministero. Evidenzia che, come chiarito dalla relazione illustrativa del provvedimento, la disposizione non ha portata innovativa e si limita a recepire all'interno del decreto legislativo che disciplina l'organizzazione del Governo, la nuova situazione già determinata dall'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 77 del 2021, che ha istituito tre posizioni dirigenziali di livello generale per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero, le quali, nelle more del regolamento di riorganizzazione, sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del PNRR. Infine, sottolinea che il comma 3 reca una clausola generale di sostituzione, ovunque ricorrano e a ogni effetto, delle precedenti denominazioni «Ministro dell'istruzione» e «Ministero dell'istruzione» con le nuove denominazioni «Ministro dell'istruzione e del merito» e «Ministero dell'istruzione e del merito».
  Passando all'esame dell'articolo 7, ricorda che il comma 1 modifica l'articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito dalla legge n. 79 del 2022, il quale prevede la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura per le politiche spaziali e aerospaziali, ivi incardinata. Con la modifica in esame, la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali in deroga, originariamente consentita in sede di prima applicazione, è ora consentita fino al 31 dicembre 2026. Evidenzia inoltre che il comma 2 dell'articolo 7, intervenendo sull'articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, stabilisce che il Servizio centrale per il PNRR – istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – operi a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità delegata in materia di PNRR. A tale proposito ricorda che il Governo in carica ha individuato tale autorità nel Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
  L'articolo 8 interviene sulla disciplina delle funzioni di governo in materia di informazione per la sicurezza, recata dalla legge n. 124 del 2007, per integrare le funzioni esercitabili dall'Autorità delegata in materia di informazione per la sicurezza. In particolare, sottolinea che il decreto-legge conferma che tale autorità non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle espressamente delegate nell'ambito del sistema di informazioni per la sicurezza e in materia di cybersicurezza, aggiungendo una eccezione per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del medesimo Consiglio. Ricorda, a tale proposito, che la legge n. 124 del 2007 attribuisce al Presidente del Consiglio l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, prevedendo che egli possa delegare, ove lo ritenga opportuno, funzioni che non gli siano attribuite in via esclusiva. L'articolo 3 della legge specifica che siffatta delega può essere rivolta esclusivamente a un Ministro senza portafoglio o a un Sottosegretario di Stato, il quale diviene così «Autorità delegata». Fino al decreto-legge in esame, l'Autorità delegata non poteva esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le norme in materia appunto di informazione per la sicurezza della Repubblica nonché di cybersicurezza. Con la novella al comma 1-bis dell'articolo 3 della legge n. 124 del 2007, prevista dall'articolo 8, sono quindi ricomprese tra le funzioni di governo esercitabili dall'Autorità delegata, quelle di Sottosegretario di Pag. 7Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del medesimo Consiglio.
  Fa presente che l'articolo 9 del decreto-legge istituisce il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo. Sottolinea che il CIMIM è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo.
  Più in particolare, sottolinea che il comma 1 dell'articolo 9 modifica l'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, che nell'ambito di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria ha previsto una serie di interventi di soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici. In particolare, il comma 18 dell'articolo 14 ha istituito l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – «ICE», quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per effetto delle modifiche recate dalla lettera a) del comma 1 tali poteri sono esercitati, per le materie di rispettiva competenza, di concerto – e non più d'intesa, come previsto dalla normativa previgente – con il Ministero delle imprese e del made in Italy e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Il successivo comma 18-bis dell'articolo 14 stabilisce che i poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Per effetto delle modifiche introdotte dalla lettera b) del comma 1 viene specificato che le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse. Le linee guida elaborate dal Comitato sono poi assunte dalla cabina di regia, costituita senza oneri a carico della finanza pubblica, co-presieduta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le materie di propria competenza, dal Ministro del turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione italiana della piccola e media industria privata e dell'Associazione bancaria italiana, nonché da un rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, di Confartigianato imprese e da un rappresentante del settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di Confesercenti.
  Evidenzia che la relazione illustrativa del Governo chiarisce che lo scopo perseguito mediante l'introduzione del Comitato è quello di garantire un'ampia condivisione delle scelte strategiche e di indirizzo inerenti alla promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero, stabilendo che la Cabina di regia agisce alla luce delle linee guida elaborate dal Comitato stesso. Pertanto, la lettera c) del comma 1 inserisce nell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011 i nuovi commi da 18-ter a 18-sexies, per effetto dei quali viene istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, con Pag. 8l'obiettivo di valorizzare il made in Italy nel mondo (comma 18-ter). Sottolinea che il CIMIM è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo (comma 18-quater). Aggiunge, inoltre, che al Comitato possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno nonché, quando si trattano argomenti che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato. Il comitato deve essere convocato dai presidenti (che ne determinano l'ordine del giorno e ne definiscono le modalità di funzionamento) con cadenza almeno quadrimestrale (in base al comma 18-quinquies). Esso ha il compito di coordinare le strategie e i progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo; esaminare le modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri; individuare dei meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte; valutare le iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione; monitorare l'attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti; adottare iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità indicati anche in sede europea (così dispone il comma 18-sexies).
  Rammenta inoltre che il comma 2 dell'articolo 9 integra la legge n. 100 del 1990, istitutiva della Società SIMEST S.p.A. In particolare, l'articolo 2, comma 1, della legge prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'ICE e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), formuli le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.A., con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli interventi, e ne verifichi il rispetto. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge in esame viene previsto che il Ministero delle imprese e del made in Italy sia periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attività di SIMEST, anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al CIMIM. Infine, ricorda che il comma 3 dell'articolo 9 interviene sull'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 23 del 2020, disponendo che SACE S.p.A. consulti preventivamente – oltre che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – anche il Ministero delle imprese e del made in Italy in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti.
  Passando all'esame dell'articolo 10, evidenzia come il provvedimento modifichi l'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022, per ampliare l'ambito di applicazione della disposizione che consente al Ministero delle imprese e del made in Italy, nei procedimenti relativi ad investimenti per il sistema produttivo nazionale, di adottare ogni atto o provvedimento necessario, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. Per effetto delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera a), il Ministero può esercitare questo potere quando gli investimentiPag. 9 hanno un valore superiore a 25 milioni di euro – e non a 50 milioni di euro, come previsto dalla norma previgente – e in relazione ai procedimenti aventi ad oggetto investimenti caratterizzati da significative ricadute occupazionali. Sottolinea che la norma si applica in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, e al di fuori dei casi in cui operano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, che reca la disciplina relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Inoltre, fa presente che il suddetto potere comprende: l'indizione della conferenza di servizi decisoria; l'indizione della conferenza di servizi preliminare; l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. L'esercizio dei poteri sostitutivi può essere richiesto anche dal soggetto proponente. Illustrando il comma 1, lettera b) dell'articolo 10, precisa che esso inserisce all'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022 due ulteriori commi. Il comma 1-bis istituisce, ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo in argomento, una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, destinata a raccogliere le segnalazioni da parte delle imprese. La struttura, a cui è assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze, svolge in particolare i seguenti compiti: istruttoria delle richieste, anche confrontandosi con i soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell'investimento; sostegno alle imprese al fine di individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento; in caso di inerzia dell'amministrazione competente, assegnazione di un termine entro cui provvedere; in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022. Evidenzia inoltre che, in base al successivo comma 1-ter, la struttura di supporto monitora il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche. Evidenzia, infine, che la lettera c) del comma 1 prevede la sostituzione, al comma 2 dell'articolo 30, della denominazione «Ministero dello sviluppo economico» con la nuova denominazione «Ministero delle imprese e del made in Italy».
  Per quanto attiene all'articolo 11 del decreto-legge, evidenzia una serie di modifiche alla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) recata dall'articolo 57-bis del Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché alla denominazione e ai contenuti del Piano per la transizione ecologica, che deve essere approvato dal Comitato. In particolare, sottolinea che le principali modifiche sono finalizzate al coinvolgimento, nell'organizzazione del CITE, dell'istituendo Ministero delle imprese e del made in Italy – tenuto conto dei riflessi, sul settore produttivo, della transizione ecologica e dell'attuale contesto di crisi energetica – nonché all'inserimento delle materie energetiche tra quelle che devono essere coordinate dal Piano per la transizione ecologica. In particolare, evidenzia che il comma 1, lettera a), riscrive il comma 2 del citato articolo 57-bis al fine di precisare i soggetti che possono presiedere il CITE in luogo del Presidente del Consiglio dei ministri. Mentre il testo previgente disponeva che il CITE potesse essere presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, il decreto-legge in esame dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a presiedere il CITE il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica o, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Ricorda, Pag. 10inoltre, che la lettera b), numero 1), interviene sul comma 3 dell'articolo 57-bis al fine di modificare la denominazione del Piano per la transizione ecologica (PTE), che assume la nuova denominazione di Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica (PTESE) e precisa che tale piano non si limita al coordinamento delle politiche nelle materie indicate nel comma medesimo, ma provvede anche al coordinamento delle misure di incentivazione nazionale ed europea. La successiva lettera b), numero 2), integra il testo del comma 3 dell'articolo 57-bis al fine di aggiungere, nell'elenco di materie che devono essere coordinate dal Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica (PTESE), il sostegno e lo sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica; l'utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno; la sicurezza energetica. La lettera c) modifica il comma 4 dell'articolo 57-bis del Codice dell'ambiente, ove sono disciplinati i contenuti del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica (PTESE), al fine di precisare che tale piano non individua le fonti di finanziamento ma si limita a indicare le fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli atti vigenti. Infine, evidenzia che la lettera d) riscrive il comma 8 dell'articolo 57-bis del Codice, che disciplina il regolamento interno del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) e la pubblicità delle deliberazioni del Comitato, al fine di: stabilire che il D.P.C.M. con cui è adottato il regolamento interno del CITE, è emanato su proposta non solo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica – come prevede il testo previgente – ma anche del Ministro delle imprese e del made in Italy; eliminare l'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni del CITE. Rammenta, infine, che il comma 2 dell'articolo 11 reca una disposizione transitoria in base alla quale, fino all'adozione del nuovo regolamento interno del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), che dovrà tener conto delle novelle operate dallo stesso articolo 11, continua ad applicarsi quello vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Passando all'articolo 12, sottolinea che il provvedimento inserisce nel decreto legislativo n. 303 del 1999 l'articolo 4-bis, al fine di disciplinare, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli indirizzi strategici per le politiche del mare e di istituire il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM). Evidenzia, in particolare, che il comma 1 del nuovo articolo 4-bis prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.
  Fa presente che il comma 2 del nuovo articolo istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), a cui è assegnato il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare. Il comma 3 stabilisce che il CIPOM provvede all'elaborazione e all'approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di: tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico; valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche; valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale; promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori; promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane; valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative. Il comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 303 del 1999 definisce la composizionePag. 11 del CIPOM, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato. In particolare, il Comitato è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominati, e dai seguenti Ministri: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Ministro della difesa; Ministro dell'economia e delle finanze; Ministro delle imprese e del made in Italy; Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Ministro della cultura; Ministro del turismo; Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Al CIPOM partecipano inoltre gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario. Inoltre, sottolinea che il comma 5 prevede, nel caso di discussione di materie che interessano le regioni e le province autonome, la partecipazione alle riunioni del CIPOM del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, o di un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, del presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). È consentita, inoltre, la partecipazione alle riunioni del CIPOM, con funzione consultiva, di ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  Evidenzia inoltre che il comma 6 prevede l'adozione di un regolamento interno del CIPOM, per disciplinarne il funzionamento, attraverso l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato e che il comma 7 stabilisce che il CIPOM sia convocato dal Presidente, che ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni; si prevede inoltre che il CIPOM garantisce un'adeguata pubblicità ai propri lavori.
  Fa presente che in base al comma 8 del nuovo articolo 4-bis il CIPOM provvede all'approvazione triennale del Piano del mare, che costituisce il riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore e deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il successivo comma 9 stabilisce il monitoraggio del CIPOM sull'attuazione del Piano, che viene aggiornato annualmente, in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea, attraverso l'adozione di iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi. Il comma 10 prevede la trasmissione alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano. Il comma 11, infine, stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti.
  Passando all'esame dell'articolo 13 del decreto-legge, ricorda che il provvedimento stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei ministeri siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché previa delibera da parte del Consiglio dei ministri. Evidenzia che la disposizione esplicita che sui decreti di organizzazione è richiesto il parere del Consiglio di Stato, che pertanto risulta obbligatorio e ricorda comunque che, ancorché non richiamato esplicitamente, sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è previsto anche il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, in virtù della norma generale che lo estende a tutti i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri. Rammenta che la procedura delineata dall'articolo 13 rappresentaPag. 12 una deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 – nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999 – che prevede regolamenti governativi di delegificazione, anche alla luce della riserva di legge relativa in materia dell'articolo 95, terzo comma, della Costituzione.
  Evidenzia dunque che rispetto alla procedura prevista per i D.P.R. di organizzazione dei Ministeri, di cui al citato comma 4-bis, per i d.P.C.m. in questione non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari, ribadendo che in base all'articolo 13 l'autorizzazione ad aggiornare l'organizzazione dei Ministeri con d.P.C.m. ha carattere temporaneo; secondo la lettera della disposizione tale facoltà è infatti ammessa fino al 30 giugno 2023.
  Infine, ricorda che l'articolo 14 del decreto-legge reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che esso non debba comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione generale del provvedimento alla seduta di martedì prossimo, come concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza svoltasi nella giornata di ieri.

  La seduta termina alle 12.50.