CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 settembre 2022
855.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1
, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 15 settembre 2022. – Presidenza del presidente Carlo SARRO.

  La seduta comincia alle 14.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
C. 3704-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina CORNELI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

  esaminato il disegno di legge n. 3704-A e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, originariamente composto da 44 articoli per un totale di 136 commi, risulta incrementato a 72 articoli per un totale di 210 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alle distinte finalità di contenere il costo dell'energia e dei carburanti, di contrastare l'emergenza idrica, di adottare misure in materia di politiche sociali, salute, istruzione, accoglienza, nonché a favore delle regioni e degli enti locali e, infine, di contrastare gli effetti della crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive; al riguardo, si segnala in primo luogo la difficoltà di individuare un perimetro del provvedimento, in ragione del concorso delle diverse finalità sopra richiamate; in secondo luogo, si invita comunquePag. 4 ad approfondire la coerenza con le finalità del provvedimento dell'art. 22-bis (disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco); dell'art. 28 (misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia di trasmissioni televisive); dell'art. 34, commi 3 e 4 (Olimpiadi Milano – Cortina 2026); art. 35-bis (stabilizzazione del personale a tempo determinato assunto per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza); art. 37-bis (disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare); art. 40 (edilizia penitenziaria); 41-bis (disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria); 42-bis (disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS); nel testo trasmesso dal Senato era inoltre presente una disposizione (articolo 41-bis dell'AC 3704), relativa al trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni, per la quale pure sarebbe stato necessario un approfondimento sulla coerenza con le finalità del provvedimento ma che è stata soppressa nel corso dell'esame in sede referente;

    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 210 commi, 26 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 6 DPCM; 11 decreti ministeriali e 9 provvedimenti di altra natura; in sei casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali e in due casi è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 7 dell'articolo 14 prevede che, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della locuzione “ove sia messo a rischio”, al fine di disciplinare in modo più preciso i presupposti cui è collegato l'esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche facendo riferimento a valori oggettivi o precise scadenze; analoghe considerazioni valgono con riguardo al comma 7 dell'articolo 32, che prevede che in caso di “ritardo o inerzia da parte delle regioni o degli enti locali, tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma”, il Presidente del Consiglio dei ministri può assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere e, in caso di perdurante inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari; l'articolo 27-bis autorizza il Commissario straordinario, già nominato per la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di predisporre un master plan per lo sviluppo progettuale di tutta l'area interessata; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire l'effettiva portata normativa della disposizione ed in particolare se il Commissario straordinario non possa procedere all'adozione di un master plan anche in assenza di un'apposita previsione legislativa; l'articolo 37-ter, comma 1, lettera b), nel prevedere l'istituzione, per la fase di avvio della Legislatura, di un Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica, dispone che di tale organo facciano parte “i membri del Comitato [parlamentare per la sicurezza della Repubblica] della precedente Legislatura che siano stati rieletti in una delle due Camere”; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare se si intenda fare riferimento solo ai componenti del Comitato in carica alla fine della Legislatura o anche a parlamentari che siano stati componenti del Comitato in precedenza nel corso della Legislatura;

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   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    più disposizioni del testo presentano profili problematici per quel che attiene l'utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che rimane allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; in particolare, il comma 1 dell'articolo 32 prevede l'adozione di un DPCM, “anche su eventuale proposta del Ministero (rectius: Ministro) dello sviluppo economico”, mutuando così una procedura tipica dei regolamenti; il successivo comma 5 prevede che il Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area di interesse strategico nazionale, sia nominato con DPCM, in deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il medesimo comma prevede inoltre che il Commissario unico delegato del Governo operi in deroga ad ogni disposizione diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha raccomandato di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda ad esempio la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta dell'11 giugno 2019 sul disegno di legge C. 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019);

    il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    si valuti, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 14, comma 7; dell'articolo 27-bis, dell'articolo 32, comma 7 e dell'articolo 37-ter, comma 1, lettera b);

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    si valuti, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 32, commi 1 e 5;

  il Comitato raccomanda infine:

   abbiano cura il Governo e il Parlamento di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019 della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, “evitando la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei”.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente.

  Presidenza del presidente Carlo SARRO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sul quinto turno di Presidenza del Comitato.

  Carlo SARRO, presidente, avverte che è in distribuzione e che sarà pubblicato sul sito Internet della Camera il rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione nel quinto turno di presidenza, turno che è stato ricoperto dal collega Butti. Pag. 6Ringrazia il collega Butti, oggi purtroppo impossibilitato a partecipare alla seduta, per il lavoro svolto, che, come si evince dal rapporto, è stato proficuo. Lo testimonia in primo luogo il sostanziale aumento del tasso di recepimento dei pareri: il 37,5 per cento delle condizioni e il 21,55 per cento delle osservazioni risultano recepite. Sul tasso di recepimento influisce peraltro la circostanza che dei 33 pareri espressi 13 sono stati espressi in «ultima lettura», cioè in seconda lettura su testi che non hanno conosciuto un'ulteriore lettura al Senato. Calcolato al netto di questi il tasso di recepimento sale al 42,85 per cento per le condizioni e al 27,06 per cento per le osservazioni. Si tratta di valori prevalentemente in crescita rispetto a quelli del precedente turno di presidenza (32,14 per cento delle condizioni e 24,6 per cento delle osservazioni recepite in generale e 39,13 per cento delle condizioni e 31,95 per cento delle osservazioni recepite al netto dei provvedimenti in «ultima lettura»).
  All'attività consultiva, inoltre, il Comitato ha affiancato, nel quinto turno di presidenza, un'attività conoscitiva, dedicata al tema «qualità della legislazione ed emergenza», attraverso lo svolgimento di un ampio e approfondito ciclo di audizioni cui hanno preso parte numerosi esperti in materia e che hanno confermato, in molti casi, le posizioni espresse dal Comitato nel corso di tutta la Legislatura.
  Coglie infatti l'occasione, in questa che dovrebbe essere l'ultima seduta del Comitato nella XVIII Legislatura, per ringraziare tutti i colleghi per questa felice esperienza di impegno comune sui temi della qualità della legislazione.
  Nella prossima Legislatura a questa attività si assocerà anche l'istituendo Comitato per la legislazione del Senato; confida che fra i due organi si instaurerà un dialogo proficuo e fruttuoso magari anche ricorrendo, in modo congiunto, ad attività conoscitive su temi di comune interesse.

  La seduta termina alle 14.15.