CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 settembre 2022
855.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
COMUNICATO
Pag. 22

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Valentina Vezzali.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.
Atto n. 431.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Vittoria CASA, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (Atto n. 431). Ricorda che il termine per l'espressione del parere è il 28 ottobre prossimo.
  Dà la parola al relatore per la VII Commissione, on. Valente, per la relazione introduttiva sugli aspetti di competenza della Commissione Cultura.

  Simone VALENTE (IPF), relatore per la VII Commissione, riferisce che lo schema di decreto legislativo di cui all'atto n. 431 è stato presentato dal Governo alle Camere per apportare disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 36 del 2021 emanato in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo.
  Ricorda che lo schema si compone di 31 articoli e avverte che nella presente relazionePag. 23 viene illustrato il contenuto degli articoli da 1 a 12 nonché, per la parte di competenza della VII Commissione, degli articoli da 29 a 31. Degli altri, che riguardano per la grandissima parte il lavoro sportivo, parlerà la deputata Mura, relatrice per la XI Commissione.
  L'articolo 1 interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 36, modificando le forme giuridiche che l'ente sportivo dilettantistico può assumere. In particolare, dal perimetro delle forme giuridiche potenzialmente utilizzabili vengono anzitutto eliminate le società di persone, poiché – come si legge nella relazione illustrativa – si è inteso contenere il rischio di eccessiva confusione fra i patrimoni dei soci e quelli delle società; rilevante, nell'ottica dell'intervento, è stato poi il fatto che le società di persone non possono godere delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002; entro detto perimetro vengono invece incluse sia le cooperative che gli enti del terzo settore.
  Quanto alle cooperative, nella relazione illustrativa si osserva come tale forma giuridica – la quale può beneficiare delle agevolazioni fiscali dell'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002 – sia ampiamente diffusa nella realtà ordinamentale, e dunque si è ritenuto opportuno di mantenere e confermare questa opzione.
  Per quel che attiene agli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, la disposizione consente di svolgere, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, previa iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche. A tali enti si applicano le disposizioni del decreto n. 36 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. Come si legge nella relazione illustrativa, con questo intervento il decreto correttivo rende compatibile la riforma dello sport con quella del terzo settore, consentendo agli enti del terzo settore, che manterranno le loro caratteristiche, di poter svolgere come attività di interesse generale quella sportiva dilettantistica, applicando solo per quest'ultima la disciplina prevista dalla riforma dello sport.
  L'articolo 2 aggiunge all'articolo 7 due nuovi commi contenenti ulteriori disposizioni in tema di atto costitutivo e statuto. L'intervento opera in due direzioni. In primo luogo, si esclude per gli enti del terzo settore la necessità – invece prevista nel caso di adozione di altre forme giuridiche – di indicare nello statuto come attività principale l'esercizio dell'attività dilettantistica. Come si legge nella relazione illustrativa, la ratio è evitare che lo svolgimento di altre attività di interesse generale possa essere impedito se svolto in contemporanea a quella sportiva a causa della necessità di inserire in statuto, come richiesto, lo sport come attività principale. In secondo luogo, si prevede che le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché la specifica forma societaria adottata, con ciò confermandosi che le società sportive di capitali sono a tutti gli effetti società ai sensi del Libro V del codice civile. Rimane invece esclusa l'applicazione delle disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, del decreto legislativo n. 36 del 2021, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento: ciò in coerenza con l'assenza di fine di lucro che caratterizza – salve espresse deroghe – gli enti sportivi dilettantistici.
  L'articolo 3 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 36 del 2021, relativamente alla destinazione degli utili. Anzitutto, si prevede anche per gli enti sportivi dilettantistici costituiti nelle forme della società cooperativa la regola già prevista per quelli costituiti in forma di società di capitali, secondo cui una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, oppure alla distribuzione, anche mediantePag. 24 aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci. Dal campo di applicazione di tale previsione vengono però espressamente esclusi gli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, per le quali restano fermi gli specifici vincoli previsti dall'articolo 2514 del medesimo codice civile. In deroga alla regola generale appena illustrata, il nuovo comma 4-bis introduce la possibilità per gli enti sportivi che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari di innalzare dal 50 per cento all'80 per cento la quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinabili ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, oppure alla distribuzione di dividendi. Si tratta di una previsione pro-concorrenziale, volta a introdurre forme di incoraggiamento di investimenti che possano supportare attività di avviamento e di promozione dello sport. La scelta di tale platea di beneficiari è motivata alla luce del fatto che, per un verso, si tratta dei soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia, per altro verso dalla loro maggiore potenzialità di innescare uno sviluppo del movimento sportivo nel suo complesso.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2021, dedicato alle attività secondarie e strumentali esercitabili dagli enti sportivi dilettantistici, prevedendo che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, di promozione pubblicitaria, da cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei limiti da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, cui lo stesso articolo 9 affida la perimetrazione di tali attività. Come chiarito dalla relazione illustrativa, la ratio dell'intervento risiede nell'evitare che i limiti che verranno posti ai proventi da attività diversa inibiscano o condizionino attività che spesso producono l'intero ricavo di una società sportiva.
  L'articolo 5 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 36 del 2021, recante le disposizioni tributarie, estendendo anche alle Discipline Sportive Associate la previsione dettata per le associazioni e società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, secondo cui gli atti costitutivi e di trasformazione direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
  L'articolo 6 modifica il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 2021 con una formulazione della nozione di tesseramento quale atto formale con il quale una persona fisica acquisisce lo stato di soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva. Si aggiunge, poi, che il tesserato ha diritto a di partecipare non solo alle attività organizzate dalle realtà di cui è parte, ma anche da quelle riconosciute da esse.
  L'articolo 7 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di età per il tesseramento, elevando da 12 a 14 gli anni compiuti i quali diviene necessario acquisire l'assenso personale del soggetto ai fini del tesseramento.
  L'articolo 8 modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di tecnici e dirigenti sportivi, prevedendo che tali figure debbano osservare, oltre alle norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, come attualmente previsto, anche quelle dettate dalle Discipline Sportive Associate.
  L'articolo 9 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 36 del 2021 per precisare che compete agli organismi affilianti, vale a dire le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, l'obbligo di verificare e controllare l'esistenza di una polizza assicurativa per i danni provocati dagli animali impiegati in attività sportive.Pag. 25
  L'articolo 10 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 36 del 2021, recante la definizione del «cavallo atleta», al fine di aggiornare al regolamento di esecuzione UE n. 2021/963 – che attiene all'identificazione e registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali – il richiamo alla disciplina europea di riferimento.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo, operando una correzione di pura forma all'articolo 23 del decreto concernente la Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante.
  L'articolo 12 sostituisce integralmente l'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi, sancendo che esse, ove si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Federazione Italiana Sport Equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di Promozione Sportiva, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.
  L'articolo 29, modifica l'articolo 51 del decreto legislativo n. 36 del 2021, recante norme transitorie. In particolare, sono aggiornati i riferimenti contenuti nel Testo unico delle imposte sui redditi alle modifiche intervenute nella normativa sul lavoro sportivo.
  L'articolo 30, modifica l'articolo 52 del decreto legislativo n. 36 del 2021, recante abrogazioni. Oltre ad alcune disposizioni di coordinamento, viene prevista la reviviscenza dell'articolo 2, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 36 del 2021, di cui in precedenza si prevedeva l'abrogazione con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tale disposizione, che dunque non sarà abrogata, esclude le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI dalla norma che prevede l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Pertanto, anche se caratterizzate da prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero-dirette, continueranno a non essere sottoposte alla normativa sul lavoro subordinato le collaborazioni rese alle associazioni e società sportive di cui sopra.
  L'articolo 31 valuta in 230.000 euro per l'anno 2023 e in 330.000 euro a decorrere dal 2024 gli oneri derivanti dall'articolo 13, che prevede la possibilità per i dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche e, previa autorizzazione, di essere retribuiti, beneficiando dell'esclusione di tali compensi, fino a 15.000 euro, dalla formazione del reddito imponibile. Sono, invece, valutati in 31,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per il 2025, 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2027 gli oneri derivanti dall'articolo 23, che rimodula le aliquote contributive applicabili a regime ai rapporti di lavoro sportivo prevedendo però, in alcuni casi, la riduzione del 50 per cento della contribuzione fino al 2027 (anziché il graduale aumento delle aliquote nel tempo). Infine, sono valutati in 24,4 milioni di euro nel 2023, 13,16 milioni di euro per l'anno 2024 e in 19,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 gli oneri derivanti dalle forme di detassazione previste all'articolo 24, che prevede l'esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi dei compensi fino a 15.000 euro e una ritenuta d'acconto del 20 per cento sui premi riconosciuti per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive. La copertura finanziaria Pag. 26è individuata, quanto a 24,63 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 34 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per finanziare l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Quanto a 44,79 milioni di euro per l'anno 2024, 24,48 milioni di euro per l'anno 2025, 24,68 milioni di euro per l'anno 2026, 24,78 milioni di euro per l'anno 2027 e 19,98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 la copertura finanziaria è garantita dalla corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte ad esigenze indifferibili ed urgenti.

  Vittoria CASA, presidente, invita quindi la relatrice per la XI Commissione, on. Mura, ad illustrare gli aspetti di competenza della Commissione Lavoro.

  Romina MURA (PD), relatrice per la XI Commissione, con riferimento alle disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione, ricorda che in premessa lo schema fa riferimento alla necessità di definire un quadro normativo in grado di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, alla luce del principio di specificità sancito dall'ordinamento dell'Unione europea, riconoscendo in modo puntuale le previste agevolazioni e facendo emergere fenomeni di elusione fiscale e previdenziale. Alla luce di tale intendimento, pertanto, l'articolo 13, comma 1, modificando l'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che definisce la figura del lavoratore sportivo, dispone, tra l'altro: l'estensione della fattispecie ai tesserati che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale (lettera a); l'esplicitazione della funzione del lavoro sportivo quale presidio a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport (lettera b); l'eliminazione della presunzione della natura subordinata del rapporto prevista dalla normativa vigente per le collaborazioni coordinate e continuative, in caso di modalità di esecuzione organizzate dal solo committente (lettere c e d); l'esclusione delle prestazioni di collaborazione occasionale dal novero delle attività di lavoro sportivo (lettera e); la modificazione della disciplina applicabile ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestano la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro (lettera f); il rinvio ai contratti individuali stipulati con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva della disciplina applicabile al contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive (lettera g).
  L'articolo 14, che modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 36 del 2021, reca limitate modifiche alla disciplina del lavoro subordinato sportivo, mentre l'articolo 15, che modifica l'articolo 27 del medesimo decreto legislativo, condiziona l'efficacia del contratto di lavoro subordinato sportivo all'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata. Come si legge nella relazione illustrativa, con la norma in esame vengono risolte alcune perplessità emerse in sede giurisprudenziale e dottrinale sulla natura della mancanza di approvazione.Pag. 27
  L'articolo 16, sostituendo l'articolo 28 del decreto legislativo n. 36 del 2021, introduce la disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, disponendo, in primo luogo, che esso si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono determinati requisiti nei confronti del medesimo committente (durata della prestazione non superiore a diciotto ore settimanali e coordinamento delle attività sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva). La relazione illustrativa precisa che le disposizioni sono volte a ridurre i margini legati alla autonomia delle parti nell'inquadramento dei lavoratori, inserendo criteri per identificare la tipologia di rapporto e trasferendo al dilettantismo un principio già presente per il professionismo, sulla base del quale una minore continuità temporale nella prestazione è di per sé stessa indice di autonomia nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, in cui il coordinamento sotto il profilo tecnico-sportivo è una necessità imprescindibile dello sport.
  La norma prevede inoltre: l'obbligo di comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche, i cui effetti sono equiparati a quelli della comunicazione al centro per l'impiego, anche con riferimento alle sanzioni in caso di inosservanza; le modalità di adempimento dell'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro; il rinvio ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti introdotti dalla disposizione in esame. Come si legge nella relazione illustrativa, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche diventa il perno dell'intero mondo dello sport, con l'obiettivo di ridurre e semplificare il più possibile gli adempimenti e consentire un'importante riduzione dei costi a carico di associazioni e società.
  L'articolo 17 modifica la disciplina delle prestazioni sportive amatoriali, recata dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 36 del 2021, estendendola a tutte le società e le associazioni sportive, a prescindere dalla loro qualificazione dilettantistica, agli enti paralimpici, al CONI, al CIP e alla società Sport e salute s.p.a., modificandone la definizione in prestazioni sportive volontarie e dettagliando la tipologia delle spese che possono essere rimborsate.
  L'articolo 18, modificando l'articolo 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021, riguardante la formazione dei giovani atleti, fissa a 15 anni il limite minimo di età dei lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da società sportive professionistiche, fermo restando il limite massimo di 23 anni. Come si legge nella relazione illustrativa, sulla base di tale disposizione le società sportive possono proporre dei contratti «anticipati» di lavoro sportivo a giovani promesse che, tutelate dalla protezione del contratto, potranno decidere se proseguire o meno la loro attività nel mondo dello sport.
  L'articolo 19, che modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 36 del 2021, rinvia al 31 luglio 2023 l'eliminazione delle limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo. La norma, inoltre, estende alle Discipline Sportive Associate i poteri regolamentari in materia attribuiti alle Federazioni Sportive Nazionali, applicabili a ulteriori tipologie di rapporto di lavoro a contenuto formativo.
  Gli articoli 20 e 21 introducono modifiche, rispettivamente, alla disciplina dei controlli sanitari degli atleti, recata dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 36 del 2021, e a quella in materia di tutela della salute e della sicurezza, di cui all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo. La relazione illustrativa precisa che le disposizioni sono volte anche a evitare sovrapposizioni tra la figura del medico competente e quella del medico specialista in medicina dello sport. L'articolo 22 introduce modifiche alla disciplina in materia di assicurazione contro gli infortuni recata dall'articolo 34 del decreto legislativo, volte ad ampliare per i lavoratori sportivi e per Pag. 28i volontari tesserati le garanzie previste tramite le coperture assicurative.
  Con riferimento alla disciplina del trattamento pensionistico recata dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36 del 2021, l'articolo 23 fissa al 25 per cento l'aliquota contributiva per i dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, eliminando la previsione di un aumento graduale dal 20 per cento nel 2022 al 33 per cento nel 2025. Analogamente, per i dilettanti che svolgono prestazioni autonome, la norma fissa l'aliquota contributiva al 25 per cento già dal 2022, eliminando la progressività dell'aumento dal già previsto 15 per cento in tale anno fino al 25 per cento nel 2025. La norma dispone, inoltre, l'applicazione dei contributi previdenziali per la sola parte eccedente l'importo di 5.000 euro del compenso e una riduzione del 50 per cento delle aliquote fino al 31 dicembre 2027, con equivalente riduzione dell'imponibile contributivo.
  L'articolo 24 modifica il trattamento fiscale dei compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo, esclusi dalla base imponibile fino all'importo annuo di 15.000 euro.
  L'articolo 25 introduce modificazioni alla disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 36 del 2021. Come si legge nella relazione illustrativa, si tratta di soggetti che normalmente non sono tesserati ma garantiscono lo svolgimento delle attività sportive e il funzionamento delle associazioni, come, ad esempio, la segreteria dei corsi e l'associato di supporto al funzionamento delle strutture tecniche.
  L'articolo 26 dispone modifiche alla normativa recata dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 36 del 2021 che distingue l'area delle discipline professionistiche da quella delle discipline praticate dai dilettanti, identificando il discrimine nelle finalità lucrative perseguite dalle società sportive e riconducendo all'area del dilettantismo le società e gli enti, compresi quelli del terzo settore, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.
  L'articolo 27 introduce disposizioni volte a chiarire le aree di competenza delle figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport, disciplinate dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2021. Analogamente, l'articolo 28, che modifica l'articolo 42 del medesimo decreto legislativo, chiarisce che la figura alternativa al chinesiologo deve essere in possesso di una equipollente abilitazione professionale e che il chinesiologo e l'istruttore non svolgono attività sanitaria.
  Di interesse per la XI Commissione è anche l'abrogazione, disposta dall'articolo 30, dell'articolo 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto, in conformità alle ripetute pronunce della Corte di cassazione, in presenza di un'attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui al citato articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR non possono essere riconosciuti. La relazione illustrativa precisa che la Corte di giustizia europea si era espressa analogamente a favore del riconoscimento della qualifica di lavoratore a chi pratichi uno sport quando l'attività sportiva rivesta il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, indipendentemente dal dato formalistico costituito dalla libera determinazione da parte di una Federazione Sportiva Nazionale in merito alla qualificazione come professionistica della singola disciplina sportiva praticata.

  Andrea ROSSI (PD), dopo aver rilevato che oggi giunge a conclusione un percorso normativo avviato da lungo tempo con un testo che, purtroppo, non ha potuto beneficiare di un approfondimento sufficiente a causa della conclusione anticipata della legislatura, chiede ai relatori di inserire nel parere un'osservazione volta a posticipare l'efficacia delle disposizioni del decreto legislativoPag. 29 n. 36 del 2021 al 1° luglio 2023, data coincidente con l'inizio dell'anno sportivo.

  Vincenzo SPADAFORA (IPF-IC) si associa alle considerazioni del deputato Rossi in merito all'accelerazione impressa al testo del decreto in esame il cui iter era stato caratterizzato da un proficuo spirito collaborativo pur avendo attraversato il susseguirsi di diversi Governi. Coglie l'occasione per esprimere rammarico per la riduzione di 50 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori sportivi anche se tali risorse sono state destinate dal decreto-legge n. 115 (cosiddetto Aiuti bis) alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.

  Federico MOLLICONE (FDI), concordando con i deputati Rossi e Spadafora, preannuncia l'astensione dal voto su un provvedimento che, pur contenendo spunti positivi, avrebbe meritato un maggiore approfondimento prima di essere presentato alle Camere.

  Romina MURA (PD), relatrice per la XI Commissione, anche a nome del collega relatore per la VII Commissione, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni, che illustra nel dettaglio (vedi allegato 1).

  Andrea ROSSI (PD) chiede chiarimenti in merito al mancato accoglimento della sua richiesta.

  Simone VALENTE (IPF), relatore per la VII Commissione, pur condividendo le motivazioni della richiesta del deputato Rossi, ritiene di non poterla accogliere. Valuta infatti prioritario concludere la lunga fase di gestazione di norme attese da diversi anni da parte degli operatori del settore sportivo. Una valutazione nel senso voluto dal deputato Rossi potrà senz'altro essere rimessa al prossimo Governo e al prossimo Parlamento.

  Andrea ROSSI (PD) si dichiara perplesso per la presa di posizione del relatore rispetto all'inserimento di un'osservazione, peraltro non vincolante per il Governo. Sottolinea che la sua richiesta faciliterebbe i tanti operatori del settore che, trovandosi di fronte a nuove disposizioni, riuscirebbero meglio ad attuarle nella fase della nuova contrattazione che si aprirà, appunto, il 1° luglio 2023.

  Vittoria CASA, presidente, interrompe brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 14.45.

  Vittoria CASA, presidente, illustra una nuova proposta di parere formulata dai relatori nella quale viene aggiunta un'osservazione nel senso richiesto del deputato Rossi.

  La sottosegretaria Maria Valentina VEZZALI, dopo avere sottolineato l'importanza della conclusione del percorso legislativo, che ha visto l'impegno di tutte le organizzazioni sportive e di tutte le forze politiche, ringrazia coloro che si sono particolarmente spesi per il raggiungimento del risultato nell'arco dei tre Governi che si sono succeduti nel corso della legislatura, con particolare riferimento ai sottosegretari Giorgetti e Spadafora. Esprime, quindi, il suo rammarico per l'astensione preannunciata dal gruppo Fratelli d'Italia, che mal si accorda con l'impegno profuso insieme alle altre forze politiche per il raggiungimento dell'importante sintesi delle posizioni di partenza, che assicurerà dignità a tutti coloro che lavorano nel mondo dello sport e che dà un seguito legislativo alle numerose pronunce della Corte di cassazione, che – come chiarito anche nella relazione introduttiva – avevano evidenziato il rischio per il lavoratore sportivo di essere inquadrato nella fattispecie del lavoro subordinato. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, prende atto della proposta di parere delle Commissioni e assicura il suo impegno a valutare le osservazioni in esso contenute con i competenti uffici del Governo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.50.