CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 settembre 2022
855.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 99

COMITATO DEI NOVE

  Giovedì 15 settembre 2022.

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
C. 3704-A Governo, approvato dal Senato.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.
Atto n. 405.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, fa presente che il provvedimento – adottato nell'esercizio della delega contenuta negli articoli 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e 1 e 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea) – reca disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale e che esso è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni, degli elementi forniti dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità per le amministrazioni interessate di realizzare le attività previste nell'ambito delle risorse già esistenti, che confermano e ribadiscono quanto già esposto dalle relazioni tecniche riferite alla legge delega e al decreto legislativo oggetto di integrazione, nonché del fatto che le norme del presente decreto sono assistite da una generale clausola di invarianza finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Tutto ciò premesso, propone di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 412.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che lo schema di decreto in esame – che dà attuazione alla delega contenuta all'articolo 20 della Legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) – reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, concernente l'Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
  Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti modifiche ai titoli II e III del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativi alle definizioni e alle autorità competenti (Capo I), in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni in ragione del carattere ordinamentale delle norme di cui all'articolo 1 e dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.
  Per quanto concerne gli articoli da 3 a 10, recanti modifiche al titolo IV del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (Capo II), non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, alla luce di quanto riportato nella relazione tecnica – secondo la quale le attività a carico dei soggetti pubblici interessati rientrano tra i compiti istituzionali degli enti ivi menzionati e che, pertanto, le modifiche in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – e nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, della conformità delle disposizioni, in particolare dell'articolo 8, alla normativa europea.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 11 a 14, recanti modifiche al titolo VI del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo (Capo III), non ha osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni che comunque pongono obblighi e divieti in capo a soggetti privati.
  Con riferimento agli articoli da 15 a 17, recanti modifiche al titolo VII del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi (Capo IV), non ha osservazioni da formulare, in merito ai profili di quantificazione, in considerazione dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica e della natura ordinamentale delle disposizioni nonché nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, della conformità delle disposizioni alla normativa europea, in particolare per l'articolo 17.
  Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 18, recante modifiche al titolo X del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (Capo V); degli articoli da 19 a 29, recanti modifiche al titolo XI del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo all'esposizione dei lavoratori (Capo VI) e degli articoli 30 e 31, recanti modifiche al titolo XII del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo all'esposizione della popolazione (Capo VII), in considerazione del carattere ordinamentale delle disposizioni e di quanto evidenziato dalla relazione tecnica. Segnala poi di non avere osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione degli articoli 32 e 33, recanti modifiche al titolo XIII del decreto legislativo n. 101 del 2020, Pag. 101relativo alle esposizioni mediche (Capo VIII) e degli articoli da 34 a 37, recanti modifiche al titolo XV del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo a particolari situazioni di esposizione esistente (Capo IX), in considerazione dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli da 38 a 43, recanti modifiche al titolo XVI del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo all'apparato sanzionatorio (Capo X), in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la modifica contenuta nell'articolo 43 inserisce una nuova destinazione dei proventi delle sanzioni già previste dal decreto legislativo n. 101 del 2020, prevedendo che dette somme, ove provenienti da sanzioni dall'ISIN, siano versate direttamente al bilancio dello stesso ente ai fini del potenziamento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro i rischi connessi alle radiazioni ionizzanti. In proposito osserva che, in base al testo vigente dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 101 del 2020, i proventi delle sanzioni sono riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni competenti per lo svolgimento delle medesime attività sopra menzionate. Poiché l'ISIN è un soggetto esterno al perimetro delle pubbliche amministrazioni, fa presente che andrebbe chiarito se i proventi ad esso destinati dalla norma in esame si configurino come aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente ovvero possano incidere su somme già destinate a pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di attività di competenza delle stesse.
  Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione degli articoli da 44 a 46, recanti modifiche al titolo XVII del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo a disposizioni transitorie e finali (Capo XI) e degli articoli da 47 a 66, recanti modifiche agli allegati del decreto legislativo n. 101 del 2020 (Capo XII), alla luce dei chiarimenti forniti su specifici articoli dalla relazione tecnica nonché, per il complesso delle disposizioni in esame, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, della conformità delle stesse alla normativa europea.
  Non ha inoltre osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione degli articoli 67 e 68, che modificano il decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale (Capo XIII) e degli articoli 69 e 70, recanti disposizioni finali (Capo XIV). Con riferimento invece ai profili di copertura finanziaria dei citati articoli 69 e 70, fa presente che l'articolo 70 reca una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dal punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare.
  Segnala, tuttavia, che l'esame del provvedimento dev'essere rinviato ad altra seduta poiché non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 13/2022, denominato «Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101», relativo al mantenimento delle condizioni operative – Allineamento di configurazione e sostegno tecnico-logistico per gli elicotteri EH-101 in dotazione alla Marina militare.
Atto n. 416.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2022, denominato «Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER», relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO per l'esercito italiano.
Atto n. 417.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2022, denominato «MCO/MLU Classe DORIA», relativo al mantenimento delle capacità operative – Mid Life Update dei cacciatorpediniere della Classe Doria.
Atto n. 418.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2022, denominato «Ammodernamento del carro ARIETE».
Atto n. 419. Pag. 102
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2022, denominato «Nuova scuola elicotteri Viterbo – Segmento operativo», costituito dal segmento volo Light Utility Helicopter (LUH) – elicottero multiruolo per la Difesa.
Atto n. 421.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2022, denominato «GLORIA – Global RPAS Insertion Architecture», relativo all'acquisizione di un sistema di simulazione geofederato utile a supportare l'integrazione di Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) negli spazi aerei nazionali.
Atto n. 422.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2022, denominato «Nuove unità anfibie», relativo all'acquisizione di 3 nuove unità anfibie, inclusi il munizionamento, il sostegno tecnico-logistico decennale e gli adeguamenti strutturali necessari.
Atto n. 423.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2022, denominato «SDR-EVO», relativo all'evoluzione delle piattaforme nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo Software Defined Radio.
Atto n. 424.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2022, denominato «Sistema satellitare ottico di III generazione», relativo al suo sviluppo, realizzazione e lancio.
Atto n. 425.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2022, denominato «Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre», relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento.
Atto n. 426.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2022, denominato «High Altitude Platform Systems».
Atto n. 427.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2022, denominato «Aeromobili a pilotaggio remoto (APR)», relativo al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano.
Atto n. 428.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 26/2022, denominato «Brigata di manovra multi-dominio (BMMD)», relativo al potenziamento della capacità Intelligence, Surveillance, Reconnaisance (ISR) dell'Esercito italiano.
Atto n. 429.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2022, relativo al rinnovamento della «famiglia di sistemi d'arma della componente pesante» (Armored Infantry Combat System – AICS) dell'Esercito italiano.
Atto n. 430.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto in oggetto.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, fa presente che il Ministro della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine agli schemi di decreto ministeriale di approvazione dei programmi pluriennali di A/R nn. SMD 13/2022, 17/2022, 19/2019, 21/2022, 10/2022, 11/2022, 14/2022, 18/2022, 20/2022, 22/2022, 23/2022, 25/2022, 26/2022, 27/2022. Segnala che tali provvedimenti sono stati quindi assegnati alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione Pag. 103di rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Evidenzia che i predetti programmi pluriennali, che saranno testé esaminati congiuntamente, perseguono le finalità e recano gli oneri complessivi, quali risultanti dai relativi schemi di decreto, di seguito riportati:

   SMD 13/2022, denominato «Mid Life Update (MCO/MLU) EH-101» (Atto n. 416), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2036, è finalizzato alla risoluzione delle obsolescenze della linea elicotteri medio-pesanti EH-101 e reca un onere complessivo pari a 2.105,2 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 1.195 milioni di euro;

   SMD 17/2022, denominato «Rinnovamento SHORAD GRIFO su missile CAMM-ER» (Atto n. 417), di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la conclusione nel 2032, si riferisce all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a corto/medio raggio GRIFO e reca un onere complessivo pari a 456,3 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 350 milioni di euro;

   SMD 19/2022, denominato «MCO/MLU Classe DORIA» (Atto n. 418), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2028, è finalizzato alla risoluzione delle obsolescenze e all'aggiornamento tecnologico delle due Unità navali tipo Cacciatorpediniere della Classe DORIA e reca un onere complessivo pari a 500 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 330 milioni di euro;

   SMD 21/2022, denominato «Ammodernamento del carro ARIETE» (Atto n. 419), di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la conclusione nel 2034, è finalizzato all'ammodernamento del citato carro e reca un onere complessivo pari a 848,8 milioni di euro, integralmente coperto;

   SMD 10/2022, denominato «Nuova Scuola Elicotteri Viterbo – Segmento operativo» (Atto n. 421), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2031, si riferisce all'acquisizione di nuovi elicotteri leggeri in sostituzione delle flotte legacy e alla realizzazione del segmento di terra denominato Ground Base Training System (GBTS) per la formazione dei piloti dell'Aeronautica Militare, delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato e reca un onere complessivo pari a 653 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 45 milioni di euro e per il periodo 2022 – 2025;

   SMD 11/2022, denominato «GLORIA – Global RPAS Inserction Architecture» (Atto n. 422), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2041, è finalizzato all'acquisizione di un sistema di simulazione geofederato utile a supportare l'integrazione di Remotely Piloted Systems (RPAS) negli spazi nazionali e reca un onere complessivo pari a 20,5 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 12 milioni di euro e per il periodo 2023 – 2025;

   SMD 14/2022, denominato «Nuove Unità Anfibie» (Atto n. 423), di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la conclusione nel 2036, è finalizzato all'acquisizione di 3 nuove Unità anfibie, inclusi il munizionamento, il sostegno tecnico-logistico decennale e gli adeguamenti infrastrutturali necessari e reca un onere complessivo pari a 2.041 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 1.226 milioni di euro;

   SMD 18/2022, denominato «SDR-EVO» (Atto n. 424), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2028, si riferisce all'evoluzione delle Piattaforme Nazionali per le telecomunicazioni evolute di tipo Software Defined Radio e reca un onere complessivo pari a 95,7 milioni di euro, integralmente coperto;

   SMD 20/2022, denominato «Sistema Satellitare Ottico di III generazione» (Atto n. 425), di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la conclusione nel 2029, si riferisce allo Pag. 104sviluppo realizzazione e lancio del citato sistema e reca un onere complessivo pari a 590 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 264 milioni di euro e al periodo 2023-2027;

   SMD 22/2022, denominato «Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello Strumento Militare Terrestre» (Atto n. 426), di cui si prevede l'avvio nel 2023 e la conclusione nel 2033, ha ad oggetto all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento e reca un onere complessivo pari a 426 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 52 milioni di euro e per il periodo 2023-2028;

   SMD 23/2022, denominato «High Altitude Platform Systems» (Atto n. 427), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2034, è finalizzato a definire e implementare soluzioni capacitive da affiancare ai sistemi APR strategici in dotazione all'Aeronautica Militare e reca un onere complessivo pari a 55 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 20 milioni di euro e per il periodo 2022-2025;

   SMD 25/2022, denominato «Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)» (Atto n. 428), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2032, si riferisce al potenziamento delle capacità di sorveglianza, esplorazione ed acquisizione informativa delle varie componenti dell'Esercito italiano e reca un onere complessivo pari a 209 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 143 milioni di euro;

   SMD 26/2022, denominato Brigata di Manovra Multidominio (BMMD) (Atto n. 429), di cui si prevede l'avvio nel 2022 e la conclusione nel 2034, ha ad oggetto il potenziamento delle capacità Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR) dell'Esercito e reca un onere complessivo pari a 527 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 57,08 milioni di euro e per il periodo 2022-2033;

   SMD 27/2022, relativo al rinnovamento della «famiglia di sistemi d'arma della componente pesante» (Armored Infantry Combat System – AIS) (Atto n. 430), di cui si prevede l'avvio nel 2024 e la conclusione nel 2036 e reca un onere complessivo pari a 6.050 milioni di euro, la cui copertura è individuata solo limitatamente all'importo di 3.735,57 milioni di euro.

  Segnala che nel complesso i programmi pluriennali in esame comportano un onere complessivo, quale risultante dagli schemi di decreto, pari a 14 miliardi e 577,5 milioni di euro, di cui 8 miliardi e 374,15 milioni di euro con copertura finanziaria individuata dalle schede tecniche, lungo l'arco temporale che va dal 2022 al 2036 (circa il 57 per cento), a valere sui piani gestionali numeri 1, 2, 3, 4, 27, 32, 39, 40 e 42 del capitolo 7120, denominato «Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi», dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, come si evince dalle due tabelle allegate, elaborate sulla base dei dati contenuti negli schemi di decreto (vedi allegati 1 e 2), in cui viene esposto l'andamento degli oneri e della relativa copertura finanziaria con riferimento ad ogni singolo programma pluriennale, nonché la differenza tra l'onere complessivo risultante dallo schema di decreto e quello oggetto di copertura. In particolare, nella prima viene indicato l'andamento degli oneri con riferimento agli anni dal 2022 al 2028; nella seconda viene esposto l'andamento degli oneri con riguardo agli anni dal 2029 al 2036 nonché la differenza tra l'onere complessivo di ciascun programma e quello oggetto di copertura relativo al periodo dal 2022 al 2036 e la percentuale di copertura finanziaria per singolo programma.
  Al riguardo, nel prendere atto che le risorse previste a copertura dei singoli programmi pluriennali in esame, nonché per i programmi oggetto di esame nel loro complesso, perlomeno per il primo anno di Pag. 105attuazione degli stessi appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'armi in corso con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – un'assicurazione circa l'effettiva sussistenza delle risorse occorrenti per tutte le annualità di attuazione degli interventi oggetto del presente schema di decreto, nonché in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  Con riferimento a tutti i programmi pluriennali in esame – ad eccezione dello SMD 18/2022 (Atto n. 424) per il quale vi è corrispondenza tra l'onere complessivo risultante dagli schemi di decreto e la copertura risultante dalla relativa scheda tecnica – rileva inoltre la necessità di precisare negli schemi di decreto e nelle rispettive schede tecniche, che sono parte integrante dei predetti schemi, che l'oggetto di questi ultimi, sottoposti all'esame parlamentare, è circoscritto solamente alla specifica fase del programma rispetto alla quale la medesima scheda tecnica individua le relative coperture finanziarie, posto che le successive fasi e il completamento dei menzionati programmi dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
  Con specifico riferimento al programma pluriennale SMD 21/2022 (Atto n. 419), evidenzia, invece, che il relativo schema di decreto fa riferimento correttamente soltanto all'onere oggetto di copertura, pari a 848,8 milioni di euro, mentre la scheda tecnica fa riferimento sia alla fase già totalmente finanziata e contrattualizzata, pari a 35 milioni di euro, sia all'onere residuo relativo al completamento del programma, pari a 96,2 milioni di euro, pertanto rileva la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla seconda fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre il completamento del programma stesso dovrà formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.
  Rileva, infine, l'esigenza che i decreti di approvazione dei programmi pluriennali, una volta adottati nella loro versione definitiva, siano trasmessi alle Camere per finalità conoscitive, anche al fine di verificare il testo definitivo dei decreti e il relativo impatto finanziario sul bilancio dello Stato.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando al relatore, conferma che l'utilizzo delle suddette risorse per i programmi in argomento non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere del medesimo portato normativo. Inoltre condivide, l'indicazione della Commissione di precisare negli schemi di decreto e nelle rispettive schede tecniche, che sono parte integrante dei predetti schemi, che l'oggetto di questi ultimi, sottoposti all'esame parlamentare, è circoscritto solamente alla specifica fase del programma rispetto alla quale la medesima scheda tecnica individua le relative coperture finanziarie, posto che le successive fasi e il completamento dei menzionati programmi dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie

  Stefano FASSINA (LEU-ART 1-SI), nel ritenere opportune le specificazioni richieste dal relatore, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in merito all'urgenza dei provvedimenti in esame. A suo avviso, infatti, discutere tali provvedimenti nel periodo di scioglimento delle Camere rappresenta una forzatura istituzionale. Inoltre, data la portata degli impegni finanziari previsti dai provvedimenti in esame, ritiene opportuno che il Governo trasmetta Pag. 106alla Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato che garantisca la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Fassina, assicura che l'adozione dei provvedimenti in esame rientra nei limiti dei poteri del Governo per l'ordinaria amministrazione. Precisa, infatti, che si tratta della mera esecuzione di norme vigenti tramite l'utilizzo di risorse già stanziate. Fa presente, inoltre, che nel suo intervento precedente ha riassunto una nota della Ragioneria generale dello Stato che è stata già trasmessa agli uffici della Commissione.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), nell'annunciare la contrarietà del MoVimento 5 Stelle ai provvedimenti in esame, ritiene che, nel momento di crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, il Governo si dovrebbe occupare solo degli affari correnti e prioritariamente delle difficoltà delle famiglie e delle imprese, piuttosto che delle spese militari.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Lovecchio, ribadisce che i provvedimenti in esame non impegnano risorse nuove, ma risorse già stanziate a tal fine da disposizioni approvate dal Parlamento. Tiene a precisare, quindi, che il Governo non sta affatto distogliendo risorse finanziarie destinate ad altre misure per finanziare spese militari.

  Stefano FASSINA (LEU-ART 1-SI) ritiene comunque che la scelta di dare corso a questo tipo di provvedimenti sia fuori luogo. A suo avviso, infatti, l'attuazione dei programmi rappresenta una scelta politica, che sarebbe stato meglio demandare alle prossime Camere.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Fassina, ribadisce che la scelta politica è stata compiuta dal Parlamento nel momento in cui ha approvato le norme a cui danno attuazione i provvedimenti oggi all'esame della Commissione.

  Fabio MELILLI, presidente, vista la necessità di una maggiore riflessione sui provvedimenti in esame, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.40, riprende alle 13.45.

  Fabio MELILLI, presidente, considerati gli aspetti problematici emersi nel corso del dibattito, con particolare riguardo a quelli relativi all'opportunità di esprimere parere sui provvedimenti in oggetto a Camere sciolte, si riserva di convocare la Commissione entro la giornata odierna, sentiti i rappresentanti dei gruppi, per l'eventuale prosieguo dell'esame dei provvedimenti medesimi.

  La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 15 settembre 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134.
Atto n. 406.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Fabio MELILLI, relatore e presidente, ricorda che lo schema di decreto legislativo in oggetto predispone l'attuazione, in un contesto «unitario», delle deleghe previste dall'articolo 1, commi 18, in tema di modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, e 24, lettere h) e i), in tema di assegnazione dei magistrati onorari all'ufficioPag. 107 del processo, della legge 26 novembre 2021, n. 206, e dall'articolo 1, comma 26, recante varie disposizioni in materia di ufficio per il processo, istituito presso i tribunali e le corti d'appello, della legge 27 settembre 2021, n. 134, relative per l'appunto alla istituzione dell'Ufficio del Processo.
  Con riferimento all'articolo 1, in materia di ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione evidenzia, per i profili di quantificazione, che le norme attuative della delega in esame, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente che ne prevede l'attivazione in ragione unitaria solo presso i tribunali e le corti d'appello, dispongono invece l'istituzione di almeno due «uffici del processo», ciascuno operante nel settore penale e civile, presso ogni tribunale ordinario o corte d'appello e presso i tribunali di sorveglianza, di cui al comma 1; presso la Corte di cassazione, di cui al comma 2; presso la procura generale della medesima Corte di cassazione, di cui al comma 3; presso l'ufficio del processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di cui al comma 4. A tale proposito, segnala che la relazione tecnica non fornisce però alcuna specifica indicazione, né in merito agli oneri relativi ai fabbisogni organici delle nuove strutture per cui si prevede l'aumento del numero, almeno in numero di 2 presso ogni ufficio giudiziario, e tantomeno in relazione alla prevista istituzione delle strutture presso la Corte di cassazione e la Procura generale della stessa Corte.
  Inoltre, non vengono riportati elementi in merito alle strutture e alle dotazioni inerenti ai fabbisogni di funzionamento, ivi limitandosi a fornire assicurazione, anche che la costituzione delle nuove strutture, giocoforza aggiuntive a quelle analoghe già previste dalla normativa, potrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo delle sole risorse umane, strumentali e finanziari che sono già disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tale proposito, ribadendo che la certificazione di «neutralità» riportata dalla relazione tecnica non costituisce mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fa presente che andrebbe innanzitutto valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di invarianza nella norma, che va da sé dovrebbe essere accompagnata da una relazione tecnica recante l'illustrazione di tutti i dati e gli elementi che siano idonei a fornire dimostrazione circa l'effettiva sostenibilità dei nuovi fabbisogni a valere delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, come del resto espressamente previsto dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità. Sul punto, rinviando alle questioni metodologiche rilevate anche di recente anche dall'Organo di controllo, rinvia agli articoli successivi.
  Con riferimento all'articolo 2, recante le finalità delle nuove articolazioni organizzative, per i profili di quantificazione, segnala che l'articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012, recante la disciplina vigente degli analoghi Uffici del processo nella loro configurazione prevista dalla normativa vigente, già richiama espressamente l'innovatività dei «modelli organizzativi ed un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» nello svolgimento dei compiti assegnati, per cui conviene con la natura ordinamentale della disposizione. Pertanto, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 3, in materia di costituzione, direzione e coordinamento degli uffici, premette, per i profili di quantificazione, che la norma è accompagnata dall'assicurazione riportata dalla relazione tecnica che la costituzione degli uffici del processo – nella formulazione prevista dallo schema in esame, dunque da istituirsi presso la generalità degli uffici giudiziari – potrà comunque avvenire mediante l'utilizzo delle sole risorse umane, strumentali e finanziari già disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ad ogni modo, evidenzia, con riferimento al comma 1 – che stabilisce che il capo dell'ufficio giudiziario, individuati gli obiettivi da perseguire Pag. 108e le azioni per realizzarli da parte dell'Ufficio del processo, provveda alla individuazione del personale da assegnare ai medesimi, di concerto con il dirigente amministrativo – e al comma 2 – che prevede che sullo stesso capo dell'ufficio giudiziario ricada la responsabilità della promozione e della verifica della formazione del personale che verrà addetto alle strutture, nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale – che trattasi di compiti e adempimenti chiaramente individuati in capo ai responsabili degli uffici giudiziari che prefigurano sin d'ora fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali per la dotazione degli uffici giudiziari, di cui segnala che andrebbe quantificato l'ammontare e certificata la sostenibilità a valere delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione, sul comma 1, in considerazione degli elementi forniti dalla relazione tecnica con riguardo alla platea dei contingenti di personale previsti per l'Ufficio e in merito alla acclarata prudenzialità dei parametri retributivi considerati nel calcolo dei relativi oneri e dei relativi effetti indotti, nonché delle analitiche indicazioni fornite in merito alle dotazioni degli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della legislazione vigente allo scopo di far fronte ai relativi fabbisogni di spesa, non ha osservazioni da formulare per quota parte degli oneri derivanti dalle indennità da corrispondere ai giudici «ausiliari» di cui agli uffici del processo (lettera b); per quota parte degli oneri connessi alla destinazione agli uffici del processo dei «tirocinanti» (lettera c); per coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati (lettera d).
  Per i profili di quantificazione riguardanti i giudici onorari di «pace» di cui agli uffici del processo (lettera a), anche alla luce delle gravi carenze di organico dei giudici onorari, andrebbero, a suo avviso, richieste conferme in merito all'adeguatezza della relativa dotazione organica a fronte dei maggiori fabbisogni derivanti dall'aumento del numero degli uffici per il processo. Inoltre, quanto ai compensi ordinariamente spettanti ai predetti giudici onorari nei casi di applicazione agli uffici del processo in aggiunta ai compiti svolti, pur considerando che tali soggetti erano già assegnati agli uffici per il processo su decisione del presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 30, lettera a), del decreto legislativo n. 116 del 2017, fa presente che andrebbe non di meno valutata l'opportunità di un adeguamento degli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi dalla legislazione vigente.
  Con riferimento alla quota parte delle risorse per il personale di cui è prevista l'assunzione a tempo «determinato» per il 2021-2026 per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR (lettera f), segnala che andrebbero forniti dati sulle assunzioni effettivamente verificatesi su cui la relazione tecnica si limita genericamente a indicare «primi contingenti di personale» e chiarito come si farà fronte alle carenze che si determineranno dopo il 2026, posto che si tratta di assunzioni a tempo determinato con termine ultimo in tale anno e che anzi secondo la relazione tecnica relativa a tali assunzioni l'ultimo contingente cesserà il 30 giugno 2026.
  Quanto alla quota parte di oneri relativi al reclutamento dei contingenti già autorizzati di 1.000 e 500 unità della III Area delle Funzioni centrali (lettera g), tali contingenti andrebbero raffrontati con una stima delle unità di personale necessarie per la costituzione dei nuovi uffici per il processo rispetto a quelli già esistenti. In assenza di dati al proposito non è possibile ricavare da tali assunzioni una valutazione di congruità delle risorse rispetto ai nuovi fabbisogni. Già in sede di delega si era osservato, che la relazione tecnica non esplicitava i dati e le ipotesi sottostanti la determinazione del numero delle unità di personale da assumere (pari a 1.000 per il processo penale) per le esigenze connesse all'attuazione dell'ufficio per il processo penale. A fronte della richiesta di ulteriori elementi di valutazione volti a confermare che il contingente di assunzioni autorizzato consentisse la piena funzionalità delle strutture amministrative di nuova istituzione, evidenzia che il Governo si era limitato a Pag. 109rispondere che «la determinazione del numero delle unità da assumere per dare concreta attuazione alla norma, ritenuto congruo, è stata effettuata prudenzialmente sulla base delle positive esperienze maturate presso le sedi giudiziarie nelle quali è già operante l'ufficio del processo che attualmente si avvale di diverse figure professionali (tirocinanti, magistrati onorari eccetera) che non sono però inquadrate stabilmente presso le stesse strutture. Si è ipotizzato pertanto di potenziare l'ufficio del processo penale con la dotazione di un contingente professionale stabile, quale indispensabile supporto all'attività del giudice in tutte le fasi del procedimento penale». Evidenzia nuovamente che senza l'esplicitazione del procedimento di quantificazione utilizzato non è possibile effettuare una verifica della stessa. Analoghe considerazioni valgono per il contingente di 500 assunzioni previsto per gli uffici per il processo civile.
  Inoltre, rileva che andrebbero confermate le coordinate contabili degli stanziamenti che sarebbero già previsti in bilancio, dal momento che il capitolo indicato a tal fine dalla relazione tecnica (capitolo n. 1540) nello stato di previsione del Ministero della giustizia non risultava indicato nel bilancio. Quanto al personale di cancellerie o segreterie di cui alla lettera e), andrebbero, a suo avviso, richieste rassicurazioni in merito alla effettiva possibilità di attingere a tale personale già presente nei ruoli amministrativi del dicastero della giustizia, a fronte delle esigenze di copertura degli inderogabili fabbisogni di servizio da assicurare presso le cancellerie giudiziarie.
  Con riferimento agli articoli da 5 a 8, fa presente che andrebbe soltanto chiarito se dalla differente dizione per cui agli uffici per il processo civile sono attribuiti «uno i più» dei compiti elencati mentre agli uffici per il processo penale sono attribuiti tutti i compiti elencati, discenderà un differente fabbisogno in termini di risorse necessarie. Ove infatti nel settore civile gli uffici si limitassero a svolgere uno solo dei compiti, sarebbe evidentemente necessario un minor numero di risorse.
  Analoghe considerazioni valgono per gli uffici per il processo presso la Corte di cassazione per cui a quello nel settore civile sono attribuiti «uno o più» compiti mentre a quello nel settore penale sono attribuiti tutti i compiti elencati, senza possibilità di limitazione a uno o alcuni di essi.
  Non ha osservazioni da formulare in merito agli articoli 9 e 10.
  Con riferimento all'articolo 11, recante ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, per i profili di quantificazione segnala che andrebbero richieste conferme in merito alla neutralità finanziaria della disposizione atteso che l'impiego degli uffici del processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, anche a supporto dell'esercizio della funzione giudiziaria potrebbe determinare fabbisogni di spesa aggiuntivi, relativamente al riconoscimento di ore di lavoro straordinario da riconoscersi al personale addetto agli uffici del processo, nonché il rischio di iniziative contenziose volte alla «equiparazione» ai fini del riconoscimento trattamento economico ad hoc spettante al personale propriamente di cancelleria, relativamente al disbrigo dei compiti di diretto ausilio alla funzione giudiziaria.
  Con riferimento all'articolo 12, recante ufficio per il Processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali, sul comma 2, posto che ivi si prevede che gli uffici per il processo presso gli uffici giudiziari della giustizia minorile siano costituiti anche dagli «esperti» nominati nell'ambito dei relativi collegi giudicanti (Tribunali e Corti d'appello), atteso che tale funzione è correlata al riconoscimento di una specifica indennità prevista per tale tipologia di giudici onorari, ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle spese di giustizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, andrebbe valutata, a suo avviso, l'esigenza di un adeguamento delle risorse già previste dalla legislazione vigente per effetto delle norme in esame.
  In merito all'articolo 13, in materia di costituzione dell'Ufficio per il processo, sostiene, per quanto concerne i profili di quantificazione del comma 2, che andrebbe Pag. 110confermato quanto previsto dalla disposizione, ossia che i componenti dell'ufficio per il processo possano essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, sia pure nei limiti della stessa, ma anche fuori dalla sede del tribunale, potrà avvenire senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tale proposito, andrebbero comunque richieste, a suo avviso, rassicurazioni in ordine all'adeguatezza degli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della normativa vigente ai fini del riconoscimento delle indennità di missione ed il rimborso delle spese sostenute.
  In merito all'articolo 14, concernente funzioni e compiti dei giudici onorari di pace, non ha osservazioni da formulare, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni.
  Con riferimento all'articolo 15, recante funzioni e compiti dei giudici onorari «esperti», per i profili di quantificazione, segnala che andrebbero richiesti elementi di riscontro in merito all'onerosità dei compiti attribuibili nell'ambito della giustizia minorile ai giudici onorari «esperti» ai sensi del comma 1, in materia di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio del giudice togato all'ascolto del minore, di sostegno ai minorenni e alle parti, nonché di raccordo con gli ausiliari del giudice, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In termini analoghi, passando al comma 2, segnala che andrebbe confermato che il conferimento agli stessi giudici esperti del compito della tenuta di un archivio relativo ai soggetti disponibili all'affidamento familiare, provvedendo anche alla raccolta di informazioni sui medesimi e alla loro audizione, possa essere attuato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Sui commi 3 e 4, rileva che andrebbero parimenti richieste rassicurazioni circa l'espletamento dei nuovi compiti ivi previsti da parte dei giudici onorari «esperti», con particolare riferimento ai settori dei minori stranieri non accompagnati e dei procedimenti relativi all'immigrazione nonché attività di verifica dei percorsi di messa alla prova e di giustizia riparativa e di raccordo con il servizio sociale ministeriale, nonché nel settore dell'esecuzione penale esterna e, di verifica degli interventi rieducativi in corso, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  Sul punto, posto infatti che la relazione tecnica pone espresso riferimento alle attività che i giudici onorari «esperti» pongono già oggi in essere nell'ambito dei procedimenti civili minorili, in aggiunta alle udienze, che vengono loro delegate dal giudice (esame delle parti, ascolto dei minori, assunzione di informazioni dai servizi sociali, colloqui con questi e i tutori o curatori del minore) e che, con la riforma in esame, andrebbero a diminuire, ragione per cui le nuove attività indicate dai commi 3 e 4, per cui queste ultime ne risulterebbero ampiamente «compensate» con le minori attività strettamente «processuali», con effetti che risulterebbero «compensativi» anche con riferimento alle indennità erogate agli stessi giudici, evidenzia che tali generiche affermazioni andrebbero opportunamente supportate dall'esposizione di dati quantitativi ed evidenze finanziarie che siano idonei a comprovarne l'effettività.
  Quanto alle risorse previste ai sensi della legislazione vigente dal capitolo 1360 dello stato di previsione del ministero della giustizia, verificata la dotazione indicata per le annualità del triennio 2022/2024, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 16, recante disposizioni finanziarie, per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca una autorizzazione di spesa pari a 70,1 milioni di euro dal 2023 ai fini di cui all'articolo 4, comma 1 lettera g), da intendersi quale tetto massimo di spesa, relativamente al contingente assunzionale ivi previsto di 500 e 1.000 unità della III Area nell'Amministrazione giudiziaria, non ha nulla da osservare.
  Per i profili di copertura, nulla avendo da rilevare per la componente riferibile al Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale e per la giustizia riparativa, segnala che andrebbero invece richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere dei relativi stanziamenti per quanto concerne il Pag. 111Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile, dal momento che il relativo capitolo non è rintracciabile nello stato di previsione del ministero della giustizia, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi già programmati.
  Con riferimento, infine, agli articoli 17, recante disposizioni transitorie, e 18, recante modifiche e abrogazioni, non ha osservazioni da formulare.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando alle richieste di chiarimento del relatore, per quanto riguarda i fabbisogni organici delle nuove strutture istituite ai sensi dell'articolo 1, anche con riferimento a quelle presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, evidenzia che la legge n. 206 del 2021 ha inteso estendere e valorizzare la struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo» già prevista nell'ordinamento esclusivamente presso gli uffici giudicanti di merito, ampliandone l'utilizzo a favore di tutti gli uffici giudiziari (di merito e di legittimità, giudicanti e requirenti) e definendone con maggiore precisione l'assetto organizzativo, le competenze e le professionalità addette.
  Segnala che tale ultima struttura organizzativa non ha mai avuto una reale e piena operatività, anche in ragione di una non puntuale delimitazione dei suoi compiti e una farraginosa definizione della sua articolazione soggettiva.
  Evidenzia che, da quanto precede, si è manifestata la necessità di articolare specifici principi e criteri direttivi di delega, allo scopo di incaricare il legislatore delegato sia nell'ambito del processo civile che penale, di introdurre una compiuta disciplina della struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo», necessaria nel disegno di riforma per il recupero complessivo dell'efficienza del sistema giustizia, definendo le professionalità che vi debbono essere addette e, soprattutto, declinandone i compiti.
  Fa presente che per lo svolgimento dei compiti assegnati a tale struttura indicati dal citato articolo 1, potrà farsi riferimento al contingente complessivo massimo di 16.500 unità di addetti da reclutare, ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con contratti a tempo determinato, destinati a garantire la piena operatività dell'ufficio del processo nel periodo 2022-2026, di cui 400 unità da assegnarsi in virtù di uno specifico progetto organizzativo del primo presidente della Corte di cassazione, con obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario.
  Segnala che al 31 luglio 2022, con riferimento al primo contingente da inquadrare, nel limite massimo di 8.250 unità, il numero di contratti sottoscritti per gli addetti all'ufficio del processo, della durata di 2 anni e 7 mesi, è pari a 7.657.
  Sottolinea che l'assunzione di tale contingente di personale, in particolare, rientra negli interventi previsti dalle linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e finanziato con le risorse rese disponibili dal Recovery Fund, finanziati dall'articolo 11, comma 7, lettera a) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che prevede per l'assunzione del personale a tempo determinato da assegnare alle strutture organizzative denominate «ufficio del processo» un'autorizzazione di spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026.
  Segnala che per quanto riguarda la formazione e la specializzazione di tale personale assunto a tempo determinato e destinato agli uffici per il processo della giustizia ordinaria, l'articolo 16 del citato decreto-legge n. 80 del 2021, già autorizza la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024
  In merito ai fabbisogni di funzionamento dei suddetti uffici del processo, fa presente che questi ultimi potranno essere costituiti, laddove non già esistenti, avvalendosi degli spazi, delle attrezzature e delle altre risorse strumentali, anche di Pag. 112natura informatica, già disponibili presso gli uffici giudiziari interessati, avvalendosi degli stanziamenti di bilancio relativi all'Azione «Funzionamento degli uffici giudiziari» del programma 1.2 «Giustizia civile e penale» dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, che reca una disponibilità di euro 734.827.214 per l'anno 2022, di euro 821.286.646 per l'anno 2023 e di euro 831.613.634 per l'anno 2024.
  Con riguardo all'articolo 3 relativo alla costituzione, direzione e coordinamento dei predetti uffici, assicura che non vi è necessità di fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali rispetto a quelli previsti ed autorizzati a legislazione vigente e che le attività di direzione e coordinamento degli uffici stessi da parte del capo dell'ufficio giudiziario, in attuazione dei progetti e dei modelli organizzativi di cui all'articolo 2, risultano concretamente attuabili, attraverso una definizione più puntuale degli adempimenti e dei carichi di lavoro, sia del personale di magistratura che del personale amministrativo e di cancelleria già in servizio presso i predetti uffici, inclusa la Corte di cassazione e la Procura Generale presso la Corte di cassazione.
  Con riferimento alla possibilità, prevista dall'articolo 4 di avvalersi dei giudici onorari di pace ai sensi degli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 116 del 2017, fa presente che il recente intervento inserito nella legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi da 629 a 633 della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha ridefinito la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari in complessive 6.000 unità con procedure di reclutamento in via di realizzazione, definendone nel contempo, la provvista finanziaria che trova allocazione nel bilancio del Ministero della giustizia.
  Per quanto riguarda le indennità spettanti ai suddetti magistrati onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, evidenzia che, poiché la relativa disciplina è già prevista dall'articolo 23 del citato decreto legislativo n.116 del 2017, non risulta necessario provvedere ad un adeguamento degli attuali stanziamenti di bilancio.
  Fa presente che la determinazione della dotazione stabile di addetti all'ufficio per il processo, a decorrere dal 30 giugno 2026, da individuare in aggiunta alle professionalità già previste dalla legislazione vigente, di cui ha detto in precedenza, è stata effettuata sulla base delle proiezioni e delle stime inserite nelle leggi di delega n. 134 del 2021 e n. 206 del 2021.
  Quanto al personale di cancellerie o segreterie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), assicura che la consistenza del contingente risulta adeguata all'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente schema di decreto.
  Con riferimento agli uffici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, assicura che la differente dizione ivi utilizzata per l'attribuzione dei compiti ad essi spettanti non comporta disomogeneità nei fabbisogni di risorse necessarie allo svolgimento dell'insieme dei compiti assegnati a legislazione vigente agli uffici giudiziari del settore penale e del settore civile.
  Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 12 comma 2, in base alla quale gli uffici per il processo presso gli uffici giudiziari della giustizia minorile possono essere costituiti anche dagli «esperti» nominati nell'ambito dei relativi collegi giudicanti, conferma che tale possibilità non determina la necessità di un incremento nelle risorse da destinare alla copertura degli onorari dovuti a tali figure dal momento che le attività in questione verranno richieste solo in quanto compatibili con quelle attualmente svolte e per le quali è prevista idonea copertura finanziaria.
  Con riferimento all'articolo 13, fa presente che la possibilità ivi prevista di autorizzare i componenti dell'ufficio per il processo a svolgere specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, fuori dalla sede del tribunale, potrà avvenire nell'ambito delle competenze e nel rispetto dei limiti di spesa per le missioni previsti dalla legislazione vigente, essendo specificato che l'autorizzazione medesima è soggetta al vaglio del presidente della Pag. 113sezione o di altro magistrato da questi delegato.
  Segnala che gli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della normativa vigente ai fini del riconoscimento delle indennità di missione e del rimborso delle spese sostenute risultano adeguati e sono iscritti sul capitolo 1451, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, che reca una disponibilità di euro 2.340.690 per l'anno 2022 e di euro 2.840.690 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  Assicura che l'articolo 15, in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari «esperti» nell'ambito della giustizia minorile, non comporta oneri per la finanza pubblica, potendo i citati funzioni e compiti essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la realizzazione di adeguati interventi di natura organizzativa.
  Quanto alla copertura finanziaria prevista dall'articolo 16, a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile, di cui al capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, segnala che con DMT n. 15076 del 23 febbraio 2022 è stata disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, l'assegnazione, nel predetto capitolo 1540, di uno stanziamento di euro 4.986.894 per l'anno 2022 e di euro 85.157.108 a decorrere dall'anno 2024, di cui conferma la piena disponibilità.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Atto n. 406);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    per quanto riguarda i fabbisogni organici delle nuove strutture istituite ai sensi dell'articolo 1, anche con riferimento a quelle presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, la legge n. 206 del 2021 ha inteso estendere e valorizzare la struttura organizzativa denominata “ufficio per il processo” già prevista nell'ordinamento esclusivamente presso gli uffici giudicanti di merito, ampliandone l'utilizzo a favore di tutti gli uffici giudiziari (di merito e di legittimità, giudicanti e requirenti) e definendone con maggiore precisione l'assetto organizzativo, le competenze e le professionalità addette;

    tale ultima struttura organizzativa non ha mai avuto una reale e piena operatività, anche in ragione di una non puntuale delimitazione dei suoi compiti e una farraginosa definizione della sua articolazione soggettiva;

    da quanto precede si è manifestata la necessità di articolare specifici principi e criteri direttivi di delega, allo scopo di incaricare il legislatore delegato sia nell'ambito del processo civile che penale, di introdurre una compiuta disciplina della struttura organizzativa denominata “ufficio per il processo”, necessaria nel disegno di riforma per il recupero complessivo dell'efficienza del sistema giustizia, definendo le professionalità che vi debbono essere addette e, soprattutto, declinandone i compiti;

    per lo svolgimento dei compiti assegnati a tale struttura indicati dal citato articolo 1, potrà farsi riferimento al contingente complessivo massimo di 16.500 unità di addetti da reclutare, ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con contratti a tempo determinato, destinati a garantire la piena operatività dell'ufficio del processo nel periodo 2022-2026, di cui 400 unità da assegnarsi in virtù di uno specifico progetto organizzativo del primo presidente della Corte di cassazione, con obiettivo del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario;

    al 31 luglio 2022, con riferimento al primo contingente da inquadrare, nel limitePag. 114 massimo di 8.250 unità, il numero di contratti sottoscritti per gli addetti all'ufficio del processo, della durata di 2 anni e 7 mesi, è pari a 7.657;

    l'assunzione di tale contingente di personale, in particolare, rientra negli interventi previsti dalle linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e finanziato con le risorse rese disponibili dal Recovery Fund, finanziati dall'articolo 11, comma 7, lettera a) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che prevede per l'assunzione del personale a tempo determinato da assegnare alle strutture organizzative denominate “ufficio del processo” un'autorizzazione di spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026;

    per quanto riguarda la formazione e la specializzazione di tale personale assunto a tempo determinato e destinato agli uffici per il processo della giustizia ordinaria, l'articolo 16 del citato decreto-legge n. 80 del 2021, già autorizza la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024;

    in merito ai fabbisogni di funzionamento dei suddetti uffici del processo, questi ultimi potranno essere costituiti, laddove non già esistenti, avvalendosi degli spazi, delle attrezzature e delle altre risorse strumentali, anche di natura informatica, già disponibili presso gli uffici giudiziari interessati, avvalendosi degli stanziamenti di bilancio relativi all'Azione “Funzionamento degli uffici giudiziari” del programma 1.2 “Giustizia civile e penale” dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, che reca una disponibilità di euro 734.827.214 per l'anno 2022, di euro 821.286.646 per l'anno 2023 e di euro 831.613.634 per l'anno 2024;

    con riguardo all'articolo 3 relativo alla costituzione, direzione e coordinamento dei predetti uffici, non vi è necessità di fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali rispetto a quelli previsti ed autorizzati a legislazione vigente e le attività di direzione e coordinamento degli uffici stessi da parte del capo dell'ufficio giudiziario, in attuazione dei progetti e dei modelli organizzativi di cui all'articolo 2, risultano concretamente attuabili, attraverso una definizione più puntuale degli adempimenti e dei carichi di lavoro, sia del personale di magistratura che del personale amministrativo e di cancelleria già in servizio presso i predetti uffici, inclusa la Corte di cassazione e la Procura Generale presso la Corte di cassazione;

    con riferimento alla possibilità, prevista dall'articolo 4 di avvalersi dei giudici onorari di pace ai sensi degli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 116 del 2017, il recente intervento inserito nella legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi da 629 a 633 della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha ridefinito la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari in complessive 6.000 unità con procedure di reclutamento in via di realizzazione, definendone nel contempo, la provvista finanziaria che trova allocazione nel bilancio del Ministero della giustizia;

    per quanto riguarda le indennità spettanti ai suddetti magistrati onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, poiché la relativa disciplina è già prevista dall'articolo 23 del citato decreto legislativo n.116 del 2017, non risulta necessario provvedere ad un adeguamento degli attuali stanziamenti di bilancio;

    la determinazione della dotazione stabile di addetti all'ufficio per il processo, a decorrere dal 30 giugno 2026, da individuare in aggiunta alle professionalità già previste dalla legislazione vigente, di cui si è detto in precedenza, è stata effettuata sulla base delle proiezioni e delle stime inserite nelle leggi di delega n. 134 del 2021 e n. 206 del 2021;

Pag. 115

    quanto al personale di cancellerie o segreterie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), la consistenza del contingente risulta adeguata all'assolvimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente schema di decreto;

    con riferimento agli uffici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, la differente dizione ivi utilizzata per l'attribuzione dei compiti ad essi spettanti non comporta disomogeneità nei fabbisogni di risorse necessarie allo svolgimento dell'insieme dei compiti assegnati a legislazione vigente agli uffici giudiziari del settore penale e del settore civile;

    con riferimento alla previsione di cui all'articolo 12 comma 2, in base alla quale gli uffici per il processo presso gli uffici giudiziari della giustizia minorile possono essere costituiti anche dagli “esperti” nominati nell'ambito dei relativi collegi giudicanti, tale possibilità non determina la necessità di un incremento nelle risorse da destinare alla copertura degli onorari dovuti a tali figure dal momento che le attività in questione verranno richieste solo in quanto compatibili con quelle attualmente svolte e per le quali è prevista idonea copertura finanziaria;

    con riferimento all'articolo 13, la possibilità ivi prevista di autorizzare i componenti dell'ufficio per il processo a svolgere specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, fuori dalla sede del tribunale, potrà avvenire nell'ambito delle competenze e nel rispetto dei limiti di spesa per le missioni previsti dalla legislazione vigente, essendo specificato che l'autorizzazione medesima è soggetta al vaglio del presidente della sezione o di altro magistrato da questi delegato;

    gli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della normativa vigente ai fini del riconoscimento delle indennità di missione e del rimborso delle spese sostenute risultano adeguati e sono iscritti sul capitolo 1451, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, che reca una disponibilità di euro 2.340.690 per l'anno 2022 e di euro 2.840.690 per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

    l'articolo 15, in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari “esperti” nell'ambito della giustizia minorile, non comporta oneri per la finanza pubblica, potendo i citati funzioni e compiti essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la realizzazione di adeguati interventi di natura organizzativa;

    quanto alla copertura finanziaria prevista dall'articolo 16, a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile, di cui al capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, con DMT n. 15076 del 23 febbraio 2022 è stata disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, l'assegnazione, nel predetto Capitolo 1540, di uno stanziamento di euro 4.986.894,00 per l'anno 2022 e di euro 85.157.108,00 a decorrere dall'anno 2024, di cui si conferma la piena disponibilità,

   ritenuto che l'articolo 16, comma 2, nel prevedere che le disposizioni del presente provvedimento, salvo quanto previsto dalla clausola di copertura finanziaria relativa agli oneri concernenti il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), debbano essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia idoneo ad assicurare, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, la neutralità finanziaria del provvedimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 116

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
Atto n. 407.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, osserva che il provvedimento – adottato nell'esercizio della delega conferita con la legge n. 206 del 2022, cosiddetta delega per la riforma del processo civile – reca disposizioni in materia di efficienza del processo civile, revisione della disciplina della risoluzione alternativa delle controversie e misure di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
  Evidenzia che il testo è corredato di relazione tecnica e di un'apposita clausola di neutralità finanziaria (articolo 51) in base alla quale dall'attuazione dello stesso, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 57, 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La medesima disposizione prevede, altresì, che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In relazione alle previsioni di spesa relative all'articolo 7 e all'articolo 9, segnala che al Ministero della giustizia è affidato un monitoraggio del rispetto delle previsioni di spesa: eventuali scostamenti saranno compensati con il corrispondente aumento del contributo unificato (articolo 43).
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 51, che prevedono disposizioni in materia di giurisdizione civile, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, dalla quale si deduce che il provvedimento conferma i profili finanziari anticipati dalla legge di delega.
  Per quanto riguarda, in particolare, l'istituzione del tribunale per le persone, le famiglie e i minorenni, al di là delle considerazioni svolte e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, evidenzia che:

   per quanto riguarda specificamente le risorse umane, ai sensi dell'articolo 45, la determinazione delle piante organiche dei nuovi tribunali, affidata a un decreto ministeriale, avviene nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; inoltre la nuova assegnazione non è configurabile quale trasferimento o nuova assegnazione;

   per quanto riguarda le restanti risorse, alle norme istitutive risulta comunque applicabile la generale clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51. In proposito non formula dunque osservazioni.

  In merito, inoltre, al monitoraggio sulle spese valutate affidato al Ministero della giustizia, di cui all'articolo 43, evidenzia che esso è testualmente riferito dalla norma alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb), e 9, comma 1, lettera l). Esso dunque non risulta riferito anche all'ulteriore disposizione onerosa recata dall'articolo 3, comma 57, che non risulta menzionato. Circa le ragioni di tale esclusione considera opportuno acquisire chiarimenti; ciò anche in considerazione del fatto che la norma di monitoraggio abilita specificamente il Ministero della giustizia a compensare eventuali scostamenti mediante corrispondenti incrementi del contributo unificato.Pag. 117
  Ritiene in proposito che andrebbe confermata l'idoneità del meccanismo di compensazione indicato dalla norma, a valere sul contributo unificato, a fornire idonea copertura anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra eventuali maggiori oneri e risorse provenienti dall'incremento del contributo unificato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che alcune disposizioni presenti nello schema di decreto prevedono la copertura degli oneri da esse derivanti a valere sulle risorse di cui ai commi 39 e 40 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206. Al riguardo ricorda che il citato comma 39 autorizza la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), della medesima legge, in materia di riordino e semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, mentre il predetto comma 40 reca una previsione di spesa stimata in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, lettera e), numero 3), della medesima legge, in materia di procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
  Ricorda altresì che le risorse da iscrivere in bilancio ai sensi dei commi 39 e 40 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono confluite, per effetto di variazioni amministrative, nel Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile istituito sul capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, come risulta dal disegno di legge di assestamento di bilancio 2022.
  Ciò posto, rammenta che le disposizioni del presente schema di decreto che fanno riferimento alle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono le seguenti: l'articolo 7, comma 1, lettera t), in materia di patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale, cui corrisponde un onere valutato in euro 2.082.780 annui a decorrere dall'anno 2023; l'articolo 7, comma 1, lettera aa), in materia di disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, cui corrisponde un onere valutato in 6,08 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023; l'articolo 7, comma 1, lettera bb), in materia di spese di avvio della procedura di mediazione e indennità spettanti agli organismi di mediazione, cui corrisponde un onere valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall'anno 2023; l'articolo 9, comma 1, lettera l), in materia di patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita, cui corrisponde un onere valutato in euro 549.360 annui a decorrere dall'anno 2023.
  Fa riferimento invece alle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 26 novembre 2021, n. 206, il solo articolo 3, comma 57, del presente schema di decreto, in materia di procedimenti per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, cui corrisponde un onere valutato in euro 1.173.788 annui a decorrere dall'anno 2023.
  Inoltre, rammenta che l'articolo 43 del presente schema di decreto, con riferimento agli oneri coperti a valere sulle risorse iscritte in bilancio ai sensi del comma 39, dell'articolo 1, della legge 26 novembre 2021, n. 206, prevede che il Ministro della giustizia provveda al monitoraggio della spesa e, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle predette previsioni, alla compensazione degli stessi con il corrispondente aumento del contributo unificato, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge delega.
  Tutto ciò considerato, poiché le risorse del predetto Fondo risultano congrue e la loro destinazione appare coerente con le finalità cui esse sono preordinate dalla legge delega, non ha osservazioni da formulare.
  Infine, segnala che l'articolo 51 del presente schema di decreto reca una clausola di invarianza finanziaria riferita a tutte le disposizioni del provvedimento, ad esclusione di quelle dianzi citate. In merito a Pag. 118tale clausola, da un punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare.

  Il Sottosegretario Federico FRENI fa presente che le spese di cui all'articolo 3, comma 57, riferito agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 28, lettera g), in materia di procedimenti per la decisione accelerata dei ricorsi – presentati dinanzi alla Corte di cassazione – inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, non risultano inserite tra quelle oggetto del meccanismo di monitoraggio, di cui al successivo articolo 43, in ottemperanza ai principi e criteri direttivi previsti per l'adozione dei decreti attuativi della delega, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2021, n. 206.
  Evidenzia che la stima degli oneri derivanti dall'attuazione del summenzionato articolo 3, comma 28, lettera g), risultante dalla relazione tecnica, pari a 1.173.788 euro annui a decorrere dall'anno 2023 riveste carattere di prudenzialità ed è stata effettuata anche tenendo conto della progressiva riduzione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
  Fa presente che in caso di scostamento degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del citato articolo 3, comma 28, lettera g), risulta comunque applicabile la disciplina generale prevista dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge n. 196 del 2009.
  Segnala che il meccanismo di compensazione degli eventuali scostamenti rispetto agli oneri previsti, indicato all'articolo 43, attraverso un corrispondente aumento del contributo unificato risulta idoneo, anche sotto il profilo temporale, ad assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri rilevabili in sede di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l) dello schema di decreto in esame e a scongiurare possibili ricadute negative sulla finanza pubblica.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (Atto n. 407);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le spese di cui all'articolo 3, comma 57, riferito agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 28, lettera g), in materia di procedimenti per la decisione accelerata dei ricorsi – presentati dinanzi alla Corte di cassazione – inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, non risultano inserite tra quelle oggetto del meccanismo di monitoraggio, di cui al successivo articolo 43, in ottemperanza ai principi e criteri direttivi previsti per l'adozione dei decreti attuativi della delega, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre 2021, n. 206;

    la stima degli oneri derivanti dall'attuazione del summenzionato articolo 3, comma 28, lettera g), risultante dalla relazione tecnica, pari a 1.173.788 euro annui a decorrere dall'anno 2023 riveste carattere di prudenzialità ed è stata effettuata anche tenendo conto della progressiva riduzione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati;

    in caso di scostamento degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del citato articolo 3, comma 28, lettera g), risulta comunque applicabile la disciplina generale prevista dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge n. 196 del 2009;

Pag. 119

    il meccanismo di compensazione degli eventuali scostamenti rispetto agli oneri previsti, indicato all'articolo 43, da realizzare attraverso un corrispondente aumento del contributo unificato, risulta idoneo, anche sotto il profilo temporale, ad assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri rilevabili in sede di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l) dello schema di decreto in esame e a scongiurare possibili ricadute negative sulla finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2022.
Atto n. 411.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, fa presente che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame, corredato di relazione tecnica esplicativa, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2022, come indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022 e autorizzati dal Parlamento con le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente, in data 26 e 27 luglio ultimo scorso.
  In proposito, evidenzia preliminarmente che il Fondo in questione reca uno stanziamento corrente per l'anno 2022 di 1.189.027.141 euro: tale importo – inferiore rispetto alla dotazione iniziale del Fondo medesimo, pari a 1.397.500.000 euro per il 2022, stabilita dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il triennio 2022-2024) – è il risultato, da un lato, dei rimborsi derivanti dai pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, per un importo pari a 34.708.394 euro, dall'altro, della riduzione operata, nell'ammontare di 77.500.000 euro, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni esigibili nello stesso anno 2022 relative all'autorizzazione e alla proroga delle missioni internazionali per l'anno 2021, nonché dell'ulteriore riduzione, pari a 165.681.253 euro, recata, per finalità di copertura, dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 14 del 2022, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina».
  Segnala che lo stanziamento corrente del Fondo stesso ammonta invece, per l'anno 2023, a 1.679.000.000 euro.
  Ritiene tale precisazione opportuna giacché, sebbene il fabbisogno finanziario programmato per lo svolgimento delle missioni riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento abbia come ambito temporale di riferimento l'anno 2022, costituiscono oggetto di riparto del Fondo – in conformità a quanto già registrato nei recenti anni in occasione dell'esame parlamentare di schemi di decreto aventi analogo contenuto – non solo le risorse relative allo stanziamento previsto per l'anno 2022 ma anche, sia pure in misura minore, quelle relative allo stanziamento previsto per l'anno 2023.
  Evidenzia che tale circostanza deriva dal fatto che, per effetto della nuova disciplina contabile entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato Pag. 120proprio all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene, con riferimento a tutti e tre i saldi di finanza pubblica, in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (cosiddetta esigibilità), anziché in base al tradizionale impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.
  Fa presente che, in applicazione del regime testé descritto, il presente schema di decreto imputa pertanto gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2022, pari complessivamente a 1.681.207.355 euro, in parte – quanto a 1.182.125.071 euro – allo stanziamento del Fondo relativo all'anno 2022, e per la restante parte – quanto a 499.082.284 euro – alle risorse iscritte sul Fondo stesso per l'anno 2023.
  Segnala che l'articolo 2 determina i criteri di calcolo dell'indennità da corrispondere al personale in missione, in applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016, mentre l'allegato 1 indica la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli stati di previsione del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della giustizia, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, titolari dei singoli interventi.
  Tutto ciò considerato, poiché non si ha osservazioni da formulare in merito ai profili di copertura finanziaria, posto che il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali oggetto di riparto reca le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare le spese previste, propone di esprimere parere favorevole.

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
Atto n. 414.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, rinvia alla documentazione elaborata dagli uffici della Camera per l'illustrazione dei profili finanziari del provvedimento in esame e delle relative richieste di chiarimento al Governo.

  Il Sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze recante le risposte alle richieste di chiarimento contenute nella documentazione elaborata dagli uffici della Camera (vedi allegato 3).

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Atto n. 414);

   considerato che l'articolo 67 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per il finanziamento degli interventi in materia di giustizia riparativa, pari a euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge n. 134 del 2021, che reca le occorrenti disponibilità;

Pag. 121

   ritenuto che l'articolo 99, nel prevedere che le disposizioni del presente provvedimento, salvo quanto previsto dal predetto articolo 67, debbano essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia idoneo ad assicurare, anche alla luce dei chiarimenti resi dal Governo nella seduta odierna, la neutralità finanziaria del provvedimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 7 luglio 2022, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.
Atto n. 431.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, fa presente che il provvedimento in esame reca uno schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 36 del 2021, avente ad oggetto la riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del lavoro sportivo e corredato di clausola di invarianza riferita al decreto nel suo insieme.
  In merito alle norme aventi effetti diretti sulla finanza pubblica (articoli 13, 23 e 24) evidenzia che tali norme incidono sulla disciplina fiscale (articoli 13 e 24) e su quella previdenziale (articolo 23).
  In merito ai profili di quantificazione relativi agli articoli 13 e 23, evidenzia che gli effetti onerosi risultano ricostruibili sulla base dei dati sottostanti la stima, forniti dalla relazione tecnica. Osserva peraltro che detti dati, quali ad esempio la platea degli interessati e i redditi percepiti, essendo di fonte amministrativa, non sono pienamente riscontrabili sulla base di fonti esterne alle amministrazioni interessate.
  In merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 24, osserva quanto segue.
  Per quanto attiene ai lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative, già assicurati o che confluiranno nel Fondo Pensione Sportivi Professionisti, segnala che la relazione tecnica non fornisce gli elementi utilizzati a fini della stima, che andrebbero pertanto acquisiti.
  Con riferimento alla valutazione degli oneri derivanti dalle prestazioni fornite agli assicurati, segnala che ugualmente la relazione tecnica non fornisce i dati sottostanti la quantificazione. In tale ambito, rileva che il trend di crescita dei relativi oneri riferito ai lavoratori che confluiranno nel Fondo Pensione Sportivi Professionisti risulta più marcato rispetto alle altre due tipologie di soggetti considerate nella tabella degli oneri: sul punto ritiene necessari chiarimenti.
  Segnala che la disposizione in esame sopprime i riferimenti testuali ai lavoratori che svolgono prestazioni occasionali. A tal riguardo, andrebbe chiarito, a suo avviso, se da tale soppressione possano derivare apprezzabili effetti finanziari, indicandone in tal caso la misura.
  Evidenzia che le disposizioni prevedono che per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza del decreto in esame non si dia luogo a recupero contributivo. Tale previsione appare suscettibile di determinare minori entrate contributive non considerate nella relazione tecnica, qualora il gettito in questione sia Pag. 122stato scontato nelle previsioni di bilancio. Sul punto ritiene necessario acquisire chiarimenti.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), provvede alla copertura degli oneri derivanti:

   dall'articolo 13, relativo ai benefici fiscali spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono un'attività retribuita nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, valutati in 230.000 euro per l'anno 2023 e in 330.000 euro a decorrere dall'anno 2024;

   dall'articolo 23, in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi, valutati in 31,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,8 milioni di euro per l'anno 2027;

   dall'articolo 24, in materia di benefici fiscali relativi ai compensi di lavoro sportivo, valutati in 24,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 13,16 milioni di euro per l'anno 2024 e in 19,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

  In particolare, evidenzia che ai predetti oneri si provvede tramite le seguenti modalità:

   quanto a 24,63 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico di soggetti operanti nel settore sportivo, anche dilettantistico, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   quanto a 44,79 milioni di euro per l'anno 2024, 24,48 milioni di euro per l'anno 2025, a 24,68 milioni di euro per l'anno 2026, a 24,78 milioni di euro per l'anno 2027 e a 19,98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  In merito alla prima modalità di copertura, rammenta che il Fondo in questione presenta una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ma non ha finora avuto alcun utilizzo diretto, dal momento che per le annualità 2021 e 2022 il suo stanziamento è stato integralmente impiegato per finalità di copertura di altri provvedimenti legislativi.
  Con riferimento invece alla seconda modalità di copertura, rammenta che il Fondo in parola presenta – alla luce delle previsioni assestate del bilancio dello Stato per il triennio 2022-2024 – uno stanziamento di circa 225,6 milioni di euro per l'anno 2024.
  Tanto premesso, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma in merito a quanto asserito nella relazione tecnica in ordine al fatto che entrambi i Fondi posti a copertura recano le necessarie disponibilità, ciò con particolare riguardo alla riduzione in via permanente del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Ritiene, altresì, necessario che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che dalla riduzione dei Fondi medesimi non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse dei Fondi stessi per le annualità interessate.
  Infine, da un punto di vista strettamente formale ravvisa l'opportunità di integrare la norma in commento nel senso, da un lato, di specificare il carattere «annuo» degli oneri previsti a regime dalle diverse disposizioni oggetto di copertura, dall'altro, di autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sul punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Il Sottosegretario Federico FRENI conferma le quantificazioni degli oneri indicate all'articolo 31 derivanti dall'articolo 13, relativo ai benefici fiscali spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioniPag. 123 che svolgono un'attività retribuita nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, dall'articolo 23, in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi, e dall'articolo 24, in materia di benefici fiscali relativi ai compensi di lavoro sportivo.
  Assicura che le risorse del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico di soggetti operanti nel settore sportivo, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e quelle del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, utilizzate a copertura degli oneri ai sensi dell'articolo 31 del presente provvedimento, risultano disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

  Fabio MELILLI, presidente e relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 7 luglio 2022, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (Atto n. 431);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    si confermano le quantificazioni degli oneri indicate all'articolo 31 derivanti dall'articolo 13, relativo ai benefici fiscali spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono un'attività retribuita nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, dall'articolo 23, in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi, e dall'articolo 24, in materia di benefici fiscali relativi ai compensi di lavoro sportivo;

    le risorse del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico di soggetti operanti nel settore sportivo, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e quelle del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, utilizzate a copertura degli oneri ai sensi dell'articolo 31 del presente provvedimento, risultano disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime,

   rilevata altresì la necessità di specificare il carattere annuo degli oneri a regime indicati al predetto articolo 31 nonché di autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione:

  all'articolo 31 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, alinea, dopo le parole 330.000 euro aggiungere la seguente annui e dopo le parole 19,65 milioni di euro aggiungere la seguente annui;

   al comma 1, lettera b), dopo le parole 19,98 milioni di euro aggiungere la seguente annui;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente 1-bis Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.