CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 settembre 2022
854.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene da remoto il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
C. 3704 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Guido Germano PETTARIN (MISTO-VI-ICT), relatore, fa presente che la Commissione bilancio è chiamata a esaminare in sede referente il disegno di legge C. 3704 di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, approvato dal Senato nella seduta del 13 settembre 2022. In particolare, segnala quanto segue.
  Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 12, reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti. L'articolo 1, in materia di rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas, demanda a una delibera dell'ARERA la rideterminazione, per il quarto trimestre del 2022, delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la rideterminazione della compensazione per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.Pag. 47
  L'articolo 2 reca una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale e prevede che, dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire loro la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'ARERA.
  L'articolo 3 sospende, fino al 30 aprile 2023, l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate. Si estende dal 30 settembre al 31 dicembre 2022, infine, il termine di efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di notifica al MISE e al MAECI delle operazioni di esportazione, dal territorio nazionale fuori dall'Unione europea, delle «materie prime critiche» e dei rottami ferrosi anche non originari dell'Italia.
  L'articolo 4 prevede che, per il quarto trimestre 2022, l'ARERA provveda ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  L'articolo 5, al comma 1, estende l'applicazione dell'Iva agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. La norma, al comma 2, riconosce tale agevolazione anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 3 stabilisce che l'ARERA mantenga inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.
  L'articolo 6 ripropone alcuni crediti di imposta introdotti dai decreti legge n. 4, n. 17, n. 21 e n. 50 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 – allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022.
  L'articolo 7 proroga al terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l'acquisto del carburante effettuato ai fini dell'esercizio dell'attività agricola e della pesca.
  L'articolo 8 prevede, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.
  L'articolo 9 reca previsioni volte a sostenere gli operatori del settore dei trasporti a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell'energia verificatisi in dipendenza della crisi bellica russo-ucraina.
  L'articolo 9-bis, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2022 l'entrata in vigore delle modifiche legislative al codice della strada inerenti ai trasporti eccezionali e consente la deroga ad alcune condizioni di sicurezza del trasporto marittimo di veicoli-cisterna verso le isole minori, purché la durata del viaggio sia superiore alle due ore e non sia superiore alle 3 ore.Pag. 48
  L'articolo 9-ter, introdotto al Senato, istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022, da trasferirsi successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota di tale fondo, fino al 50 per cento, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori.
  L'articolo 10 incardina presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) l'Unità di missione per le attività di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, già istituita presso il medesimo Ministero, dall'articolo 7, comma 2 del decreto-legge n. 21 del 2022.
  L'articolo 11 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, l'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dal decreto-legge n. 4 del 2022 in forza del quale i titolari di impianti fotovoltaici che beneficiano di una tariffa incentivante addizionale rispetto al prezzo di vendita sul mercato e gli impianti da fonti rinnovabili non incentivati entrati in esercizio prima del 2010 sono tenuti a versare al GSE i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia a un prezzo superiore al prezzo di riferimento. La disposizione prevede, altresì, che fino al 16 luglio 2024 possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.
  L'articolo 12 prevede un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo; tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di 600 euro.
  Il Capo II, composto dagli articoli da 13 a 15, reca misure urgenti relative all'emergenza idrica. L'articolo 13 introduce misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni causati dall'eccezionale carenza idrica verificatasi in Italia a partire dallo scorso mese di maggio. In particolare, viene implementato di 200 milioni di euro il Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori.
  L'articolo 14 reca disposizioni finalizzate all'adozione degli atti necessari all'affidamento del servizio idrico integrato (SII) da parte degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) che non vi hanno ancora provveduto.
  L'articolo 15 modifica il comma 1 dell'articolo 16 del Codice della protezione civile al fine di prevedere la possibilità che lo stato di emergenza di rilievo nazionale derivante da deficit idrico sia dichiarato anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.
  Il Capo III, composto dagli articoli da 16 a 19, reca misure riguardanti le regioni e gli enti territoriali. L'articolo 16, ai commi 1 e 2, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica.Pag. 49
  Il comma 3 modifica, inoltre, il comma 53-ter dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022.
  Il comma 4 dispone che per il 2022 gli enti locali devono trasmettere alla SOSE entro il 30 settembre 2022 (e non entro il 31 maggio 2022, come previsto dalla legislazione previgente) la scheda di monitoraggio con la quale si attesta il raggiungimento dell'obiettivo di servizio collegato all'incremento del Fondo di solidarietà comunale destinato ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido.
  Il comma 5 dispone che qualora dall'esito del monitoraggio risulti che le risorse destinate al potenziamento degli asili nido siano state utilizzate ad altri fini, le stesse saranno recuperate a valere sulla quota del Fondo di solidarietà comunale di competenza o con altra modalità prevista dalla legge.
  Il comma 6 prevede che i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, i quali siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del Testo unico degli enti locali e siano ancora nei termini, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio, possono presentare la preventiva delibera entro la data del 31 marzo 2023, in deroga al termine ordinariamente previsto.
  Il comma 6-bis, introdotto al Senato, stabilisce che i predetti comuni, per il solo esercizio finanziario 2022 e al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, possono destinare il contributo ricevuto a fini di sostegno nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 di ripiano del disavanzo.
  I commi dal 6-ter al 6-sexies, introdotti al Senato, dispongono l'obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022, al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti n. 8 del 2022. L'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022, rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione di tale fondo, è ripianato a decorrere dall'esercizio 2023 in quote costanti entro un termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo.
  Il comma 6-septies, introdotto al Senato, incrementa la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.
  Il comma 7 interviene su alcuni profili della disciplina in materia di rilancio della progettazione territoriale negli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, in quelli delle regioni Umbria e Marche e in quelli ricompresi nella mappatura delle aree interne del Paese, al fine di ampliare la platea degli enti locali beneficiari.
  Il comma 8, infine, modifica la norma transitoria che consente, a determinate condizioni, l'attribuzione al segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore.
  Il comma 9 prevede che le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2021 per le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo, sono utilizzate dal Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampiamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi e dal Fondo speciale costituito presso l'istituto del credito sportivo.
  Il comma 9-bis, introdotto al Senato, modifica l'articolo 151 del Testo unico degli enti locali, introducendo disposizioni in materia di termini di approvazione del bilancioPag. 50 di previsione e del rendiconto degli enti locali.
  I commi 9-ter e 9-quater, introdotti al Senato, contengono alcune disposizioni in merito alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici.
  Il comma 9-quinquies, introdotto al Senato, prevede l'applicazione delle norme sullo status degli amministratori locali, contenute nel Testo unico degli enti locali, ai consiglieri comunali degli organi istituiti dalle leggi regionali in materia di fusione di comuni. Si precisa inoltre che gli oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio dei consiglieri comunali di tali organi sono posti a carico delle rispettive regioni.
  L'articolo 16-bis, introdotto al Senato, stabilisce che i Comuni percettori di canone per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nonché gli altri enti territoriali interessati, comunichino le informazioni relative a tali occupazioni del sottosuolo al sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
  L'articolo 17 reca la proroga all'anno 2023 per le Regioni colpite dal sisma 2016 della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2024. Si prorogano inoltre i vincoli per l'utilizzo, anche nel 2023, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione. I commi 4-7 dell'articolo 17 finanziano diversi interventi a favore del completamento della ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per una spesa complessiva pari a 94,9 milioni, per il periodo 2022-2024. È autorizzata altresì la rimodulazione, entro il limite massimo del 20 per cento, dei contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani di ricostruzione privata, al fine di compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento. Tale ultima misura è estesa, altresì, a favore della ricostruzione privata del sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo. Il comma 7-bis, introdotto al Senato, consente alle amministrazioni pubbliche, ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo, di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma 2009.
  L'articolo 18 reca, al comma 1, una disciplina transitoria sulle modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici. I commi 2 e 3 dell'articolo 18 recano alcune modifiche alla disciplina sui limiti della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti.
  L'articolo 19 reca varie norme in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
  Il Capo IV, composto dagli articoli da 20 a 28, reca misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza. L'articolo 20 eleva al 2 per cento l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, esonero già previsto nella misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
  L'articolo 20-bis, introdotto al Senato, interviene nel settore della cultura, in particolare sopprimendo il riferimento al 'traduttore' tra i soggetti considerati quali coautori dell'opera cinematografica.
  L'articolo 21 reca norme transitorie in materia di indicizzazione – cosiddetta perequazione automatica – dei trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli di natura assistenziale.
  L'articolo 21-bis, introdotto al Senato, interviene sul limite alla pignorabilità delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, Pag. 51modificando l'articolo 545 del codice di procedura civile.
  L'articolo 22 dispone la corresponsione dell'indennità di 200 euro prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022 anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio in ragione del fatto che, essendo stati interessati da eventi coperti figurativamente dall'INPS, non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto come requisito per il suo ottenimento, nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca. Il medesimo articolo prevede la corresponsione, a cura di Sport e Salute S.p.a., di un'indennità una tantum di 200 euro anche ai collaboratori sportivi già destinatari delle indennità previste dai provvedimenti d'urgenza adottati nel corso dell'emergenza pandemica nel biennio 2020-2021.
  L'articolo 22-bis, introdotto al Senato, ridefinisce la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (stipendio, indennità di rischio, assegno di specificità), nonché incrementa il Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo, a fini di potenziamento degli istituti retributivi accessori.
  L'articolo 23 incrementa nella misura di 100 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo già istituito ai fini della concessione, per il 2022, con decreto ministeriale, di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.
  L'articolo 23-bis, introdotto al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni che consentono il ricorso alla modalità di lavoro agile da parte di alcune categorie di lavoratori dipendenti.
  L'articolo 23-ter, introdotto al Senato, interviene sulla corresponsione dell'indennizzo per i danni derivanti da sindrome da talidomide, modificandone, per i nati negli anni 1958 e 1966, la data di decorrenza di corresponsione, allineandola a quella prevista per i nati dal 1959 al 1966.
  L'articolo 24 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, avente una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, al fine della partecipazione dell'Italia a due iniziative multilaterali in materia di salute, concernenti, rispettivamente, la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e l'acquisto di vaccini contro il COVID-19 destinati ai Paesi a reddito medio e basso.
  L'articolo 24-bis, introdotto al Senato, incrementa per il 2022 una delle autorizzazioni di spesa relative alla Piattaforma nazionale-DGC (digital green certificate), concernente l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19; l'incremento, in particolare, riguarda il finanziamento, per il 2022, del servizio di trasmissione agli interessati, mediante messaggi di telefonia mobile inviati dalla Piattaforma, del codice per l'acquisizione del certificato verde COVID-19.
  L'articolo 25 amplia a 25 milioni di euro per l'anno 2022 – in luogo dei 10 precedentemente previsti – il limite massimo di spesa previsto per l'erogazione – da parte delle regioni e delle province autonome – di un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.
  L'articolo 25-bis, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2022 il termine fino al quale nel settore privato è possibile ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali.
  L'articolo 26 prevede una rimodulazione della disponibilità di posti per l'accoglienza di stranieri sotto protezione temporanea concessa per afflusso massiccio di sfollati (la quale è stata accordata alla popolazione ucraina in fuga dal conflitto giunta in Italia).
  L'articolo 27 amplia a 180 milioni di euro per l'anno 2022 – in luogo dei 79 milioni previsti in precedenza –, la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da utilizzare per l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamentiPag. 52 per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
  L'articolo 27-bis, introdotto al Senato, consente al Commissario straordinario, già nominato per la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di predisporre un Master plan per lo sviluppo progettuale di tutta l'area interessata.
  L'articolo 28, da un lato, destina fino a 2,5 milioni di euro per l'adeguamento degli impianti di trasmissione televisiva autorizzati, da riattivare in aree escluse dalla zona di coordinamento radioelettrico internazionale e nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultino economicamente sostenibili; dall'altro, dispone l'aumento fino a 50 euro, per il 2022, del contributo riconosciuto agli utenti che acquistino apparecchi televisivi dotati di un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2.
  Il Capo V, composto dagli articoli da 29 a 37, reca disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici. L'articolo 29 dispone che i proventi dell'attività di liquidazione svolta dall'amministrazione straordinaria di Alitalia S.p.A. siano destinati in via prioritaria al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria stessa.
  L'articolo 30 autorizza INVITALIA a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 euro per il 2022.
  L'articolo 31 reca alcune modifiche alla disciplina vigente relativa alla costituzione della Società 3-I S.p.A.
  L'articolo 31-bis, introdotto al Senato, prevede l'estensione a tutti i comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche se non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici «inagibili» o «parzialmente inagibili», dell'applicabilità delle disposizioni di semplificazione già operanti, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 (Sisma Abruzzo), del 2016 (Italia centrale) e del 2018 (Campobasso e Catania). Inoltre, in relazione agli interventi previsti dal PNRR, precisa che le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
  L'articolo 32 introduce la possibilità di istituire aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi di investimento pubblico o privato pari, anche cumulativamente, a un importo non inferiore a 400 milioni di euro. L'attuazione di tali piani o programmi potrà beneficiare di procedure semplificate e accelerate.
  L'articolo 33 inserisce nel Codice dell'ambiente un nuovo articolo 27-ter in materia di procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica.
  L'articolo 33-bis, introdotto al Senato, prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, anche avvalendosi di Consip SpA, sia autorizzato, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzione temporanee emergenziali per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, a provvedere in deroga alle procedure di scelta del contraente di cui al Codice dei Contratti pubblici e con le modalità semplificate afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, attraverso Pag. 53l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
  L'articolo 33-ter, introdotto al Senato, integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull'articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022).
  Con una prima modifica si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
  Con una seconda modifica si dispone in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege. In tali casi il cedente, se diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.
  L'articolo 33-quater, introdotto al Senato, è volto a ricomprendere tra le attività di edilizia libera anche l'installazione di vetrate panoramiche amovibili.
  L'articolo 34 interviene sulla disciplina della Fondazione Milano-Cortina 2026 apportando alcune modifiche relative alle funzioni e alla governance, con particolare riguardo ai soggetti membri e al consiglio di amministrazione. L'articolo, inoltre, assegna al commissario straordinario, nominato per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo, anche gli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità «Ice rink Oval» di Baselga di Piné.
  L'articolo 34-bis, introdotto al Senato, detta norme volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. In particolare, si prevede che per i contratti di appalto di lavori sottoscritti tra il 1 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiori a 300 MW termici, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza fra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore o dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento.
  L'articolo 35 rifinanzia due strumenti di sostegno allo sviluppo industriale, con il fine di rafforzare ed attuare gli interventi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta, in particolare, dei contratti di sviluppo e del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo).
  L'articolo 35-bis, introdotto al Senato, riconosce alle amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR la possibilità di stabilizzare nei propri ruoli, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti. La stabilizzazione prevista dall'articolo in commento deve avvenire nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell'attività svolta.
  L'articolo 36, comma 1, integra la dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il comma 2 integra il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024.Pag. 54
  L'articolo 37 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa autorizzare l'adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in caso di crisi o emergenza, anche con la cooperazione del Ministero della difesa. Le misure sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, con il coordinamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
  L'articolo 37-bis, introdotto al Senato, detta disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare.
  L'articolo 37-ter, introdotto al Senato, dispone due modifiche all'ordinamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). In particolare, viene stabilito che, all'inizio della Legislatura, i membri del Copasir siano nominati entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo, anziché entro venti giorni dall'inizio della Legislatura. Inoltre, si prevede la costituzione a inizio Legislatura di un Comitato provvisorio che assicura lo svolgimento delle funzioni di controllo nelle more della nomina dei componenti del nuovo Comitato.
  L'articolo 37-quater, introdotto al Senato, estende gli obblighi di notifica attualmente previsti per gli incidenti aventi impatto su beni destinati a essere impiegati nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (beni ICT), anche agli incidenti che intervengono su reti, sistemi informativi e servizi informatici che si trovano al di fuori del Perimetro (diversi quindi dai beni ICT), ma che sono di pertinenza di soggetti inclusi nel Perimetro. Viene fatta salva la disciplina vigente per gli incidenti a reti del Ministero della difesa.
  Il Capo VI, composto dagli articoli 38 e 39, reca disposizioni in materia di istruzione e università. L'articolo 38 prevede per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legati al positivo superamento dei percorsi formativi.
  L'articolo 39 è volto a integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti»).
  L'articolo 39-bis, introdotto al Senato, prevede un incremento di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.
  Il Capo VII, composto dagli articoli 40 e 41, reca disposizioni in materia di giustizia. L'articolo 40 estende agli interventi di edilizia penitenziaria le misure di semplificazione procedurale in materia di opere destinate alla difesa nazionale e di opere di edilizia giudiziaria previste dal decreto-legge n. 77 del 2021.
  L'articolo 41, soltanto per il 2022, destina le risorse del Fondo Unico Giustizia anche al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell'emergenza epidemiologica, nonché alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.
  L'articolo 41-bis attribuisce un trattamento economico accessorio in favore di determinate cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni. L'importo di tale trattamento economico è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, comma 200, legge n. 190 del 2014). Al riguardo, rileva che la disposizione appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e applicativo, giacché non solo non reca la quantificazione degli oneri che ne derivano, ma inoltre non definisce né un termine per l'emanazione del citato decreto – con riferimento al quale valutare la capienza del fondo da cui vengono attinte le risorse a copertura degli oneri – né che lo schema del decreto medesimo debba essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della verifica dei Pag. 55relativi effetti finanziari, come invece accade a legislazione vigente per gli analoghi decreti con cui si provvede alla definizione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.
  L'articolo 41-ter reca modifiche in materia di giustizia tributaria. In primo luogo, viene corretto un errore di redazione contenuto dal nuovo articolo 4-quinquies del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dalla legge n. 130 del 2022 che ha riformato la giustizia tributaria. In secondo luogo, viene modificato l'articolo 1, comma 9 della stessa legge n. 130 del 2022, specificando che per i magistrati che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito. Infine, viene modificato l'articolo 5 della legge n. 130 del 2022, eliminando il limite temporale del 15 luglio 2022 per identificare le controversie da includere nelle modalità di definizione agevolata recate dallo stesso articolo 5.
  Il Capo VIII reca le disposizioni finanziarie e finali. L'articolo 42 prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l'acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Stabilisce, altresì, l'applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.
  L'articolo 42-bis, introdotto al Senato, dispone che la spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di contact center multicanale offerto da INPS Servizi S.p.a. non possa eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta nel 2019, incrementata di 20 milioni di euro, fermi restando i limiti posti all'ammontare complessivo della spesa per beni e servizi previsti dalla normativa vigente.
  L'articolo 42-ter, introdotto al Senato, reca una modifica alle disposizioni di carattere finanziario inerenti al ristoro per i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpita da eventi emergenziali.
  L'articolo 42-quater, introdotto al Senato, per favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia PMI, autorizza la società AMCO – Asset Management Company S.p.A. a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori.
  L'articolo 42-quinquies, introdotto al Senato, autorizza il Ministero dell'economia e finanze a concedere un contributo a fondo perduto, pari a 100 milioni per il 2022 e 240 milioni di euro per il 2023, in favore della società STMicroelectronics s.r.l., al fine di dare attuazione alle misure previste dal PNRR in relazione all'investimento in materia di «Innovazione e tecnologia della microelettronica». La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima società beneficiaria, nonché all'approvazione della Commissione europea.
  L'articolo 42-sexies, introdotto al Senato, prevede un regime speciale per l'impiego in attività di ricerca informativa e operazioni all'estero del personale dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).
  L'articolo 42-septies, introdotto al Senato, reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
  L'articolo 43 reintegra parzialmente le riduzioni degli stanziamenti disposte dal decreto-legge n. 50 del 2022 (comma 1), reca la quantificazione degli oneri derivantiPag. 56 dal provvedimento in esame e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria (comma 2), modifica conseguentemente l'allegato 1 della legge di bilancio 2022 relativo ai risultati differenziali del bilancio dello Stato (comma 3), autorizza le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge n. 99 del 2022 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del provvedimento in esame (comma 5).
  Ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 44, il decreto-legge è vigente dal 10 agosto 2022.
  Conclude rinviando, per gli aspetti finanziari di dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale. Nel ricordare che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 16 della giornata odierna, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta delle ore 17.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 17.

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
C. 3704 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta delle ore 14.30.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che sono state presentate 81 proposte emendative al disegno di legge C. 3704, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
  Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Ricorda, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Fa presente che, tuttavia, in considerazione degli ampi contenuti del decreto-legge, sulla base di quanto già avvenuto in passato in occasione dell'esame da parte della Camera dei deputati di analoghi decreti-legge di carattere eterogeneo, si è tenuto conto anche di un criterio di ordine finalistico, in particolar modo con riferimento a quelle proposte emendative che potevano essere ricondotte agli obiettivi generali del provvedimento.
  Segnala che, alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

   Trano 7.2, che reca norme di delega;

   Trano 19.1, che è volto ad introdurre un'ampia disciplina in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale, modificando la normativa vigente;

   Sapia 24.2, in materia di sostegno ai lavoratori sospesi dal lavoro in relazione all'adempimento degli obblighi vaccinali;

   Labriola 30.03, che prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico per il contrasto e la prevenzione della pesca abusiva nell'area del mar piccolo e sulla costa marina dell'area di Taranto;

   Labriola 30.04, che autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 da Pag. 57destinare al rafforzamento degli organici e dei mezzi delle forze di pubblica sicurezza impegnate nel contrasto del fenomeno della pesca di frodo;

   Corda 37.01, che introduce modifiche alla disciplina della procedura di sospensione della riscossione;

   Corda 37.03, che interviene sulla normativa in materia di impugnazione del ruolo;

   Corda 41.01, che modifica la disciplina del codice di procedura penale relativa all'applicazione delle misure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

  Ricorda, quindi, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso le predette dichiarazioni di inammissibilità è fissato alle ore 17.30 della giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per oggi alle ore 18.

Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.
Doc. LVII-bis, n. 6.
(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano FASSINA (LEU-ART 1-SI), relatore, fa presente che il Governo ha trasmesso al Parlamento un'ulteriore Relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, con cui richiede l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, confermando la previsione di crescita del prodotto interno lordo e gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza (DEF) 2022, confermati anche con la Relazione approvata dalle Camere nel mese di luglio.
  Evidenzia che la Relazione in esame segue, infatti, quella trasmessa dal Governo nel mese di luglio, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, che ha consentito di reperire le risorse per finanziare gli interventi contenuti nel decreto-legge n. 115 del 2022 (cd. Decreto aiuti-bis), attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge.
  In merito ai contenuti della Relazione in esame segnala che, in premessa, il Governo evidenzia che il prolungato incremento dell'inflazione, dovuto soprattutto ai prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, nonché le difficoltà determinate dall'attuale situazione internazionale, richiedono l'adozione, senza indugio, di un ulteriore provvedimento di urgenza con cui contrastare le conseguenze negative sui cittadini, sulle famiglie, sulle imprese e sulle prospettive di crescita del Paese.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (c.d. legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio) prevede che scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che qualora il Governo, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi eccezionali.
  Per quanto riguarda i presupposti dell'intervento, il Governo riferisce, in relazione ai primi otto mesi del 2022, di un sostanziale miglioramento del quadro tendenziale di finanza pubblica, da cui deriverebbe una previsione dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche per il 2022 inferiore di 0,3 punti percentuali di PIL – corrispondente a circa 6,2 miliardi di euro – rispetto alla stima dell'indebitamento netto programmatico formulata in occasione della Relazione al Parlamento Pag. 58del luglio scorso (meno 5,6 per cento). Sempre secondo il Governo, tale miglioramento è interamente dovuto alle maggiori entrate e sarebbe stato ancor più robusto se non si fosse registrato un andamento della spesa superiore alle previsioni per talune misure, come per quelle relative ai bonus edilizi. Più in dettaglio, le maggiori entrate sono attribuibili alla componente tributaria, in aumento di circa 4 miliardi di euro derivanti principalmente dalle imposte dirette, in particolare IRPEF e IRES; mentre la restante parte delle maggiori entrate è in larga misura dovuta all'andamento positivo delle entrate contributive.
  A tale riguardo segnala che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione, derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente, non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate, in quanto finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento alle spese, il Governo stima una maggiore spesa per interessi passivi legata all'evoluzione dell'inflazione e della curva dei tassi di interesse, compensata dalla revisione al ribasso della stima della spesa corrente primaria e delle spese in conto capitale.
  Per quanto riguarda le finalità del provvedimento e il piano di rientro, il Governo intende varare un provvedimento urgente volto a contrastare gli effetti su famiglie, imprese ed enti, legati all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, nonché sostenere gli enti territoriali, compresa la Sanità, e prolungare la sterilizzazione dei prezzi dei carburanti. Tale provvedimento sarà adottato non appena approvata dal Parlamento la Relazione in esame.
  All'attuazione di questi interventi urgenti sono destinati gli spazi finanziari per i quali si chiede l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento nel limite massimo di 6,2 miliardi di euro nel 2022 in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, nonché ulteriori risorse da reperire attraverso ulteriori interventi, tra cui quelli di razionalizzazione degli stanziamenti del bilancio dello Stato e quelli perequativi correlati ai maggiori profitti realizzati sul prezzo di vendita dell'elettricità prodotta mediante utilizzo di fonti rinnovabili. Complessivamente, tenuto conto delle misure agevolative da disporre con il prossimo decreto e della necessità di adeguare le previsioni di entrata relative alle misure in materia energetica recentemente approvate, il livello del saldo netto da finanziare potrà essere incrementato nel limite massimo di 13,6 miliardi di euro. Il valore programmatico del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza e di cassa per il 2022, in considerazione degli effetti delle misure che saranno adottate con il prossimo decreto-legge e dell'aggiornamento delle previsioni di entrata del bilancio dello Stato, è corrispondentemente rideterminato. In proposito, chiede al rappresentante del Governo di chiarire in che modo, oltre che con le risorse oggetto della Relazione in esame, l'Esecutivo intende dare copertura finanziaria alle misure che saranno contenute nel decreto-legge di prossima emanazione.
  A tale proposito evidenzia che la Relazione non reca elementi utili a ricostruire la motivazione della differenza tra il maggiore indebitamento netto per il quale si richiede l'autorizzazione e l'incremento del limite massimo del saldo netto da finanziare, salvo il riferimento alla «necessità di adeguare le previsioni di entrata relative alle misure in materia energetica recentemente adottate». In merito, pur prendendo atto di quanto ribadito dalla rappresentante del Governo in sede di esame della presente Relazione presso l'altro ramo del Parlamento, secondo cui la summenzionata differenza dipende dalla necessità di adeguare il saldo netto da finanziare all'effettivo andamento del gettito previsto per l'anno in corso delle misure fiscali applicate alle cosiddette imprese energetiche, sulla base delle informazioni più recenti, chiede al sottosegretario Freni di fornire ulteriori elementi di chiarimento. In particolare, chiede al rappresentante del Governo se l'Esecutivo considera ancora escutibili le Pag. 59somme dovute dai contribuenti relative agli extra profitti delle imprese energetiche.
  Nella Relazione il Governo precisa che l'autorizzazione richiesta, confermando i saldi programmatici indicati nel DEF 2022 e il livello del debito pubblico, non richiede la revisione del limite delle emissioni nette già autorizzato e di conseguenza non comporta un aumento del livello della spesa per interessi passivi. È altresì confermato il percorso di convergenza verso l'Obiettivo di medio termine indicato nel DEF 2022.
  Segnala, infine, che l'Ufficio parlamentare di bilancio, in data 12 settembre 2022, ha trasmesso al Parlamento una memoria sulla Relazione del Governo nella quale, confermando quanto già rilevato in occasione della Relazione del luglio scorso, evidenzia che gli eventi eccezionali che motivano la richiesta del Governo sono coerenti con l'ordinamento dell'Unione europea, alla luce delle ragioni che hanno indotto la Commissione a prorogare la clausola di salvaguardia generale (General escape clause) del Patto di stabilità e crescita. Nella propria memoria l'Ufficio parlamentare di bilancio evidenzia, in particolare, che le misure annunciate dal Governo dovranno avere carattere temporaneo, evitando di compromettere la sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio periodo. L'Ufficio parlamentare di bilancio rileva, inoltre, che le proprie valutazioni non possono che limitarsi all'anno 2022, evidenziando la permanenza di elementi di incertezza legati al rischio che potrebbe derivare dagli effetti sulla spesa per interessi di un andamento più sfavorevole del previsto dei tassi di interesse e dell'inflazione in Italia e nell'area dell'euro nel resto dell'anno; ai costi effettivi dei bonus edilizi che nella seconda parte dell'anno potrebbero ulteriormente accelerare; all'effettiva riscossione del contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese del comparto energetico, considerando che il gettito della prima rata è risultato ampiamente inferiore alle attese e diversi sono i contenziosi attivati su iniziativa delle imprese. Infine, sempre secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, per il triennio 2023-2025 eventuali rischi, dei quali la Relazione del Governo non fa cenno, emergono con riferimento alla effettiva persistenza del maggiore gettito rilevato nel 2022 e alla dinamica della spesa pensionistica, che è indicizzata al tasso di inflazione. Per una compiuta valutazione dei saldi per l'anno in corso e quelli successivi occorrerà attendere, pertanto, l'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica della NADEF.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Fassina, evidenzia, innanzitutto, che la riduzione del gettito derivante dalle misure fiscali applicate alle cosiddette imprese energetiche, rispetto a quanto inizialmente stimato in sede di adozione del provvedimento in termini di fabbisogno e indebitamento, era già stata considerata nell'aggiornamento delle previsioni di finanza pubblica e pertanto non determina un ulteriore peggioramento delle stime su questi saldi. Precisa che tale revisione non era stata considerata invece, ai fini del saldo netto con il disegno di legge di assestamento, in quanto i contribuenti avevano ancora la possibilità di pagare quanto dovuto, ancorché in ritardo, secondo le regole del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Al riguardo, pur segnalando che al momento sono in corso diversi contenziosi, assicura che il Governo ha intenzione di mettere in atto tutti gli strumenti volti al recupero delle somme dovute dai suddetti soggetti. Precisa, infine, che gli oneri derivanti dalle misure oggetto del decreto-legge di prossima emanazione saranno coperti, oltre che con le risorse oggetto della presente Relazione, pari a 6,2 miliardi di euro, anche con altre entrate e risparmi di spesa, che non necessitano di un ulteriore intervento di scostamento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  La seduta termina alle 17.15.

Pag. 60

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 18.

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
C. 3704 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta pomeridiana.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che non sono stati presentati ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità dichiarate nella precedente seduta. Avverte, altresì, che è in distribuzione l'emendamento 16.3 testé presentato dal relatore (vedi allegato). Non essendovi obiezioni fa presente che non viene fissato un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, giacché la suddetta proposta emendativa reca modifiche di mero carattere formale, essendo volto ad espungere il comma 8-ter dell'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto come novella nel corso dell'esame presso il Senato in sede di conversione del decreto-legge n. 115 del 2022, al fine di farlo confluire come comma aggiuntivo nel medesimo articolo 16.

  Guido Germano PETTARIN (MISTO-VI-ICT), relatore, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento a sua firma 16.3, formula un parere favorevole sugli identici emendamenti Vizzini 41-bis.1, Colletti 41-bis.2, Boschi 41-bis.3, Fassina 41-bis.4, Costa 41-bis.5, Lucaselli 41-bis.6, Bitonci 41-bis.7, Serracchiani 41-bis.8, Pella 41-bis.9, Francesco Silvestri 41-bis.10, Di Stasio 41-bis.11 e 41-bis.12 del Governo, integralmente soppressivi dell'articolo 41-bis del decreto-legge in esame e un parere contrario sulle restanti proposte emendative.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 41-bis.12 del Governo, esprime parere conforme a quello del relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, ritiene che, ai fini di una migliore funzionalità dei propri lavori, la Commissione possa avviare l'esame delle proposte emendative a partire da quelle soppressive dell'articolo 41-bis del decreto-legge in titolo, sui quali è stato espresso parere favorevole, per passare quindi all'esame della proposta emendativa 16.3 del relatore, sulla quale pure è stato espresso parere favorevole, nonché delle rimanenti proposte emendative contenute nel fascicolo.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) si limita ad osservare come tale modo di procedere sia quanto meno insolito, dal momento che sarebbe stato più logico procedere nell'esame delle proposte emendative secondo l'ordine progressivo dalle stesse occupato nel fascicolo di seduta.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la presidenza a verificare la sussistenza del numero legale.

  Fabio MELILLI, presidente, nel rammentare che, a norma dell'articolo 46, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, la Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da quattro deputati e la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano, segnala tuttavia che alla seduta in corso è presente un numero di componenti della Commissione bilancio tale da assicurare comunque la sussistenza del prescritto numero legale.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) nel prendere atto di quanto testé comunicato dal Presidente, esprime stupore per la presentazione da parte del Governo e di altri gruppi parlamentari di un emendamento integralmente soppressivo dell'articolo 41-bis del presente decreto-legge, che inopinatamentePag. 61 prevede una deroga al limite massimo di 240.000 euro quale soglia per il trattamento retributivo nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, evidenziando come tali disposizioni siano state approvate nel corso dell'esame presso il Senato nella seduta di ieri da parte di un'ampia maggioranza che sino a pochi giorni fa ha sostenuto il Governo Draghi. Nel rammentare come alla Camera la sola componente politica Alternativa del gruppo Misto abbia sin dall'inizio presentato una proposta emendativa soppressiva del citato articolo 41-bis, mentre già circolava la singolare idea di procedere piuttosto alla presentazione di uno specifico ordine del giorno in Assemblea da sottoscrivere da parte di tutti i gruppi parlamentari, volto ad impegnare il Governo ad espungere la predetta disposizione attraverso un successivo provvedimento legislativo, si domanda pertanto quali possano essere state le ragioni di una simile retromarcia. Venendo al merito dell'articolo in questione, nel rilevare preliminarmente come esso non attenga peraltro minimamente ai contenuti e alle finalità del provvedimento in esame, osserva altresì come lo stesso riveli le reali intenzioni delle diverse forze politiche nonostante gli slogan ripetutamente pronunciati in campagna elettorale, laddove a gran voce si è proclamata l'esigenza di venire incontro alle esigenze di famiglie e imprese in un momento di tale seria difficoltà economica, mentre invece la vera preoccupazione sembrerebbe essere quella di eliminare il limite alle retribuzioni di figure apicali della pubblica amministrazione, che già percepiscono emolumenti assai cospicui. Nel lasciare a verbale il biasimo suo personale e della componente politica del gruppo Misto cui appartiene rispetto a una norma approvata al Senato che ritiene semplicemente offensiva nei confronti delle difficoltà affrontate dai nostri concittadini, oltreché palesemente inammissibile rispetto ai contenuti del decreto-legge in esame, esprime tuttavia soddisfazione per la convergenza, anche da parte di tutti gli altri gruppi parlamentari, sulla proposta emendativa Colletti 41-bis.2, di cui è cofirmatario.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), nel ritenere semplicemente scandalosa l'approvazione al Senato di una norma volta ad eliminare il tetto alle retribuzioni già assai generose percepite da figure apicali della pubblica amministrazione, osserva tuttavia come la responsabilità di quanto accaduto ricada interamente sulle varie forze politiche che hanno sostenuto sino a poco più di un mese fa il Governo Draghi, ivi incluso il MoVimento 5 Stelle, mentre la componente politica del gruppo Misto, cui appartiene, si è da subito opposta, seppure in maniera isolata, a tale decisione. Associandosi alle valutazioni in precedenza svolte dal collega Trano, considera tale increscioso episodio chiaramente rivelatore delle reali intenzioni e priorità coltivate dalle altre forze politiche, a dispetto delle dichiarazioni rilasciate nella campagna elettorale in corso circa la necessità di affrontare seriamente i problemi fondamentali che attanagliano famiglie e imprese del nostro Paese.

  Luca SQUERI (FI) tiene a precisare che, rispetto a talune ricostruzioni circolate nelle ore passate, l'emendamento originariamente presentato al Senato dal collega di Forza Italia, onorevole Perosino, nulla ha a che vedere con la riformulazione dell'emendamento stesso elaborata verosimilmente in ambiente governativo e indi approvata, tra la disattenzione generale, da quel ramo del Parlamento, dal momento che l'articolo aggiuntivo Perosino 41.01, nel testo base, si limitava a prevedere uno specifico trattamento economico in favore delle sole cariche di vertice delle Forze di polizia.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) osserva come l'episodio in questione rivela, a suo giudizio, l'esistenza di cosiddette «manine», capaci di modificare, sino all'ultimo istante, in un senso o nell'altro i testi sottoposti all'attenzione del Parlamento.

  Il sottosegretario Federico FRENI contesta assolutamente la presenza di presunte «manine» nella vicenda in discussione, evidenziandoPag. 62 piuttosto come la riformulazione dell'emendamento Perosino 41.01 sia stata sottoposta all'esame delle Commissioni riunite 5a e 6a del Senato prima e dell'Aula di quel ramo del Parlamento dopo, che in piena autonomia di giudizio ne hanno deliberato l'approvazione, mentre ora la V Commissione bilancio della Camera, con la stessa libertà di giudizio, ritiene opportuno disporne, conforme l'avviso del Governo stesso, la soppressione.

  Marco BELLA (M5S), anche a nome della collega Salafia, sottoscrive l'emendamento Francesco Silvestri 41-bis.10, integralmente soppressivo dell'articolo 41-bis del provvedimento in esame.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Vizzini 41-bis.1, Colletti 41-bis.2, Boschi 41-bis.3, Fassina 41-bis.4, Costa 41-bis.5, Lucaselli 41-bis.6, Bitonci 41-bis.7, Serracchiani 41-bis.8, Pella 41-bis.9, Francesco Silvestri 41-bis.10, Di Stasio 41-bis.11 e 41-bis.12 del Governo (vedi allegato), nonché l'emendamento 16.3 del relatore (vedi allegato), mentre respinge le proposte emendative Sapia 1.1, 2.1 e 3.2, Tasso 3.1, Sapia 5.01, Trano 6.1, Sapia 6.01, Trano 7.3, 7.1, 7.01, 7.02, 7.03 e 9.1, Siragusa 11.01, Trano 13.1 e 16.2, Spessotto 16.1, Labriola 17.1, Trano 18.1, 20.01, 20.02, 20.03 e 20.04 e Tasso 23.01.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) interviene sull'emendamento Sapia 24.1, integralmente soppressivo dell'articolo 24, che destina 100 milioni di euro per l'anno 2022 in favore della GAVI Alliance, peraltro già finanziata da grandi gruppi come quello appartenente a Bill Gates, che a suo avviso avrebbero potuto essere destinati al sostegno di famiglie e imprese italiane in una fase di generalizzata crisi a livello internazionale.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Sapia 24.1 e 24.3, Raduzzi 24.5, Leda Volpi 24.4, Tasso 24.01, Sapia 24.02, 25.01 e 25.02, Labriola 25.03, Romaniello 25.04, Trano 27.1 e 27.01, Labriola 30.2, Vianello 30.1, Labriola 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11, 30.12, 30.01 e 30.02, Trano 31.1, Raduzzi 33.01, Villarosa 33-ter.1, Aprile 33-quater.01 e 33-quater.02.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 36.01 a sua prima firma, sottolinea che tale proposta emendativa è volta a sopprimere la regolamentazione degli affitti nella città di Venezia, prevista dall'articolo 37-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, che conferisce al comune di Venezia il potere di definire, mediante i propri strumenti urbanistici, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve. Nell'appellarsi in particolare alle forze politiche di centrodestra che si sono sempre dimostrate sensibili alla difesa delle attività autonome, evidenzia che tale disposizione, di cui si chiede l'abrogazione, rappresenta un pericoloso precedente, poiché essa, anziché incentivare la residenzialità nella città lagunare, limita la possibilità per i giovani di esercitare attività alberghiere.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Trano 36.01 e Corda 37.02, l'emendamento Labriola 38.1 e gli articoli aggiuntivi Tasso 38.01 e Fratoianni 41.02.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che sono in distribuzione i pareri delle Commissioni che si sono pronunciate in sede consultiva sul provvedimento in esame.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte infine che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 18.35.