CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 settembre 2022
854.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che il deputato Paolo Russo, il quale sostituiva, per il gruppo Forza Italia, il deputato Francesco Paolo Sisto, facente parte del Governo, cessa di far parte della Commissione, non essendo più appartenente al medesimo gruppo Forza Italia.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2022, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.
Atto n. 413.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede Atti del Governo in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Segnala, quindi, come la Commissione avvii l'esame, ai fini del parere al Governo, Pag. 4dello schema di ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2022, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 413). Informa altresì che il termine per l'espressione del parere è fissato al 16 settembre 2021.
  Rileva che il termine per l'espressione del parere parlamentare, il quale era fissato al 29 agosto 2022, è stato prorogato di dieci giorni, ai sensi dall'articolo 143, comma 4, del Regolamento.
  Ricorda infatti che il provvedimento è stato assegnato nell'imminenza della conclusione dei lavori parlamentari per l'aggiornamento estivo (il 9 agosto) e che, anche in considerazione dell'attuale condizione di prorogatio delle Camere, ha ritenuto di chiedere al Presidente della Camera di disporre la predetta proroga di dieci giorni, al fine di consentire alla Commissione di esaminare il citato schema di decreto alla ripresa dei lavori parlamentari nel mese di settembre.
  Segnala altresì che il Governo ha fatto sapere per le vie brevi che per questa settimana attenderà l'espressione del parere della Commissione prima di procedere all'adozione definitiva del decreto.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, prima di illustrare il contenuto dello schema ricorda preliminarmente che, a partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogare agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione dello stesso Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella).
  Il citato comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 ha previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  Ai sensi del comma 42 del predetto articolo 1 della legge n. 549 alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.
  Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), che ha confermato, per il resto, il meccanismo della legge n. 549 del 1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni. Il citato articolo 32, comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.
  Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziate è effettuato ogni anno, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sullo schema del decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 dell'articolo 32 della richiamata legge n. 48 ha quindi stabilito che la dotazione sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (ora legge di bilancio).
  In tale contesto rammenta inoltre che, per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioniPag. 5 combattentistiche, sin dagli anni Ottanta sono stati approvati provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni contributi finanziari.
  In particolare, la legge n. 93 del 1994 aveva autorizzato uno stanziamento di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, per l'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche elencate in tabella allegata e nella misura ivi indicata. Successivamente, per assicurare alle predette associazioni ulteriori finanziamenti, la legge n. 205 del 1998, all'articolo 2, ha autorizzato l'erogazione di contributi per complessivi 1.462 milioni di lire nel 1998 e 731 milioni annui nel 1999 e nel 2000. Il relativo riparto è effettuato con decreto ministeriale, secondo le già richiamate modalità di cui alla legge n. 549 del 1995.
  L'articolo 2 della legge n. 61 del 2001 aveva, poi, previsto contributi per un importo complessivo di 731 milioni di lire (pari a 377.530 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
  Successivamente è intervenuta la legge n. 92 del 2006, il cui articolo 2 ha autorizzato il finanziamento per il triennio 2006-2008 di 400.000 euro, per ciascun anno, corrisposto con le modalità previste dalla legge n. 549 del 1995.
  L'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (legge Finanziaria per il 2010), in merito anche alle risorse destinate a misure di particolare rilevanza sociale (indicate nell'Elenco 1 allegato alla predetta legge n. 191), compresi i contributi in favore delle associazioni combattentistiche, ha previsto la destinazione delle residue disponibilità del Fondo per interventi urgenti e indifferibili ivi richiamato attraverso una contestuale ripartizione tra i singoli ministeri mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, il quale, all'articolo 2, punto 11, ha previsto il rifinanziamento, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, dell'articolo 2 della citata legge n. 92 del 2006, che ha determinato un contributo annuale da ripartire tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno secondo le procedure di cui alla legge n. 549 del 1995. Nel 2010 è stato dunque istituito il piano gestionale 2, per lo stanziamento di tali risorse aggiuntive, e sono stati emanati due distinti decreti di riparto: uno per la distribuzione delle risorse ai sensi della legge n. 549 del 1995 (piano gestionale 1 «Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi») e uno per la ripartizione delle risorse ai sensi della legge n. 191 del 2009 (piano gestionale 2 «Associazioni combattentistiche»). Così è avvenuto anche per l'anno 2011, mentre nel 2012 è stato emanato solamente il decreto di ripartizione relativo al piano gestionale 2, in quanto il piano gestionale 1 risultava privo di stanziamenti. Viceversa, negli ultimi anni, a partire dal 2013, è stato emanato il decreto di ripartizione del solo piano gestionale 1 e non anche del piano gestionale 2, in quanto non erano state stanziate le relative risorse aggiuntive.
  Un finanziamento specifico, che si somma a quello previsto dalle norme illustrate, è stato autorizzato per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, ricompresa tra i destinatari del contributo per le associazioni combattentistiche, e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il comma 113 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) ha infatti disposto un contributo annuo di 250.000 euro a favore di tale associazione. Successivamente, l'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 ha elevato il finanziamento, che è divenuto complessivamente pari a 400.000 euro, specificando che esso deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario. Tale somma, appostata nel capitolo 2961 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, non è oggetto del decreto annuale di riparto in quanto destinata per legge esclusivamente all'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Nell'esercizio 2019, l'ammontare del contributo è stato di 357.145 euro.Pag. 6
  La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), all'articolo 1, comma 884, ha autorizzato un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.
  Successivamente, anche l'articolo 1, comma 1012, della legge di bilancio 2022 (la legge n. 234 del 2021), ha previsto un contributo di 200.000 euro, sia per il 2022 sia per il 2023, per le associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, contributo esteso al 2024 dall'articolo 2, comma 6-quater, del decreto – legge n. 228 del 2021.
  Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto ministeriale in esame, l'articolo 1 dispone l'erogazione di contributi per l'anno corrente in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero al capitolo 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1.
  Destinatari della ripartizione dei contributi sono le seguenti associazioni, individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994:

   Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), euro 1.681.833,66 (nel 2021 l'importo è stato di euro 1.525.833,66);

   Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA), euro 258.743,64 (nel 2021 l'importo è stato di euro 234.743,64);

   Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED), euro 215.619,70 (nel 2021 l'importo è stato di euro 195.619,70).

   Tali associazioni, come evidenziato nella premessa dello schema di decreto, hanno presentato la richiesta di contributi, che costituisce il presupposto per l'assegnazione degli stessi (l'ANVCG il 13 maggio 2022, l'ANPPIA il 13 luglio 2022 e l'ANED il 13 aprile 2022).
   Secondo l'articolo 2 dello schema, per il corrente anno finanziario, con riferimento al capitolo 2309 – Piano gestionale 1, lo stanziamento di cui si prevede la ripartizione ammonta a euro 2.156.197 (nel 2021 l'importo è stato di euro 1.956.197).
   L'erogazione del contributo, come chiarito dal medesimo articolo 2 dello schema, grava sul capitolo 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1, iscritto nell'unità di voto 5.1 «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della Missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dell'anno in corso.
   Al riguardo segnala come la normativa non specifichi i criteri da seguire per il riparto dei contributi; pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto in esame ha fatto riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994. Secondo tale proporzione, il 10 per cento del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12 per cento all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78 per cento all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
   Ricorda, al riguardo, che, nel corso dell'iter della legge n. 92 del 2006, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 0/6277/IV/1 Cossiga, con il quale si impegnò ad assumere come criteri di ripartizione dei contributi le finalità sociali delle associazioni destinatarie, con particolare riguardo a quelle assistenziali, e in secondo luogo il numero degli iscritti, attribuendo priorità a quelle per le quali il contributo statale costituisca la risorsa unica o prevalente. Con lo stesso ordine del giorno, il Governo si impegnò inoltre ad attenersi alla medesima proporzione di riparto risultante dalla tabella A allegata alla citata legge n. 93 del 1994, salvo il caso in cui la citata proporzionePag. 7 risultasse incoerente con i predetti criteri generali.
   L'articolo 3 dello schema dispone che le associazioni provvedano alla trasmissione della rendicontazione annuale dell'attività svolta alle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dalla legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995.
   Le tre associazioni hanno quindi presentato al Ministero dell'interno (entro il 15 luglio 2022, come previsto dall'articolo 1, comma 42, della medesima legge n. 549 del 1995) i rendiconti relativi all'anno 2021, che sono allegati allo schema di decreto: l'ANVCG il 13 maggio 2022, l'ANED il 13 aprile 2022 e l'ANPPIA il 13 luglio 2022.
   I rendiconti sono stati trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere unitamente allo schema di decreto ministeriale di riparto dei contributi in esame.
   Per quanto riguarda le associazioni tra le quali si ripartisce il contributo, ricorda che l'ANVCG (Associazione nazionale vittime civili di guerra), è stata fondata nel 1943 ed eretta ad ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947. Dal 1978 è ente morale di diritto privato (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978). L'Associazione ha sede a Roma e conta, alla data del 31 dicembre 2021, 27.167 associati. L'Associazione è attualmente iscritta nel registro nazionale delle ONLUS e nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale. È in attesa di iscrizione all'istituendo Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017).
   L'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede in Roma, istituita con questo nome nel 1954. Nel 1975 viene riconosciuta come associazione con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1975, n. 987. L'ANPPIA conta attualmente 3.035 associati.
   L'ANED (Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti) è una associazione senza fini di lucro, eretta ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968. I suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei caduti nei lager. La presidenza e la segreteria nazionale dell'associazione hanno sede a Milano; esistono sezioni in diverse città italiane. Secondo gli ultimi dati disponibili i soci ANED risultano essere 2.492.
   In conclusione, si riserva di formulare per la seduta di domani una proposta di parere.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere che sarà formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 13.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 13.40.

Sulla composizione del Comitato permanente
per i pareri.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, a seguito delle modifiche nella consistenza dei gruppi della Camera, sono state apportate alcune modifiche alla composizione del Comitato permanente per i pareri: in particolare, per il Gruppo Insieme per il futuro, entra a far parte del Comitato la deputata Conny Giordano e, per il gruppo Fratelli d'Italia, cessa di far parte del Comitato il deputato Emanuele Prisco.
  Continua a far parte del Comitato la deputata Sabrina De Carlo, non più per il gruppo MoVimento 5 Stelle, ma per il gruppo Misto, ferma restando la sua funzione di segretaria del Comitato.

  La seduta termina alle 13.45.

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 14 settembre 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 115/2022: Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
C. 3704 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 3704, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, approvato dal Senato.
  Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, rileva innanzitutto come esso, a seguito delle numerose modifiche apportate al Senato, si componga di 73 articoli, raggruppati in otto capi.
  In particolare:

   Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 12, reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

   Il Capo II, composto dagli articoli da 13 a 15, reca misure urgenti relative all'emergenza idrica.

   Il Capo III, composto dagli articoli da 16 a 19, reca misure riguardanti le regioni e gli enti territoriali.

   Il Capo IV, composto dagli articoli da 20 a 28, reca misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza.

   Il Capo V, composto dagli articoli da 29 a 37-quater, reca disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici.

   Il Capo VI, composto dagli articoli 38 e 39-bis, reca disposizioni in materia di istruzione e università.

   Il Capo VII, composto dagli articoli 40 e 41-ter, reca disposizioni in materia di giustizia.

   Il Capo VIII reca le disposizioni finanziarie e finali.

  Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 1, demanda a una delibera dell'ARERA la rideterminazione per il quarto trimestre del 2022:

   delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;

   la compensazione per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

  Le agevolazioni e la compensazione in questione sono riconosciute sulla base del valore ISEE pari a 12.000 euro.
  L'obiettivo previsto è quello di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per il 2022 complessivamente tra elettricità e gas.
  In tale ambito si prevede che la delibera dell'ARERA debba essere adottata entro il 30 settembre 2022.
  L'articolo 2 reca una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale e prevede che, dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a Pag. 9offrire loro la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'ARERA con propri provvedimenti; la medesima autorità è incarica anche di definire misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.
  L'articolo 3, comma 1, sospende, fino al 30 aprile 2023, l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
  Si estende inoltre dal 30 settembre al 31 dicembre 2022 il termine di efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di notifica al MISE e al MAECI delle operazioni di esportazione, dal territorio nazionale fuori dall'Unione europea, delle «materie prime critiche» e dei rottami ferrosi anche non originari dell'Italia.
  L'articolo 4 prevede che, per il quarto trimestre 2022, l'ARERA provvede ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (al comma 1), nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (al comma 2). La finalità è quella di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
  L'articolo 5, al comma 1, estende l'applicazione dell'IVA agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
  Il comma 2 riconosce tale agevolazione anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.
  Il comma 3 stabilisce che l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022, al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.
  Il comma 4 dispone in relazione agli oneri della disposizione, pari a 1.820 milioni di euro, per il 2022, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022.
  L'articolo 6 ripropone alcuni crediti di imposta (introdotti dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21 e n. 50 del 2022) per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 – allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022.
  Si tratta in particolare:

   del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;

   del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

   del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di Pag. 10potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022;

   del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

  Le disposizioni regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità.
  L'articolo 7 proroga al terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l'acquisto del carburante effettuato ai fini dell'esercizio dell'attività agricola e della pesca.
  L'articolo 8 prevede, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.
  L'articolo 9 reca previsioni volte a sostenere gli operatori del settore del trasporto a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell'energia verificatisi in dipendenza della crisi bellica russo-ucraina.
  In particolare, il comma 1 istituisce un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2022 al fine di erogare agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, un contributo per il 2 maggior costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante.
  Il comma 3 istituisce un ulteriore fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022, destinato a riconoscere ai soli esercenti servizi di trasporto di persone su strada un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del carburante.
  Ai sensi del comma 6, sono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2022 a favore di RFI – Rete ferroviaria italiana S.p.A., al fine di proseguire, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, la riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per i servizi ferroviari merci, mediante la riduzione fino al 50 per cento della componente B del pedaggio.
  L'articolo 9-bis, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2022 l'entrata in vigore delle modifiche legislative al codice della strada inerenti ai trasporti eccezionali e consente la deroga ad alcune condizioni di sicurezza del trasporto marittimo di veicoli-cisterna verso le isole minori, purché la durata del viaggio non sia superiore alle 3 ore.
  L'articolo 9-ter, introdotto dal Senato, istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022, da trasferirsi successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota di tale fondo, fino al 50 per cento, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori.
  L'articolo 10, comma 1, incardina presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) l'Unità di missione per le attività di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, già istituita presso il medesimo Ministero, dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022.
  All'Unità di Missione, secondo la normativa vigente, è preposto un dirigente di livello generale e assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero, anche in deroga ai limiti vigenti.Pag. 11
  Il comma 2 precisa che il numero di incarichi dirigenziali di prima fascia del MISE, conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è innalzato di una unità a valere sulle facoltà assunzionali.
  L'articolo 11 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, l'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dal decreto-legge n. 4 del 2022 in forza del quale i titolari di impianti fotovoltaici che beneficiano di una tariffa incentivante addizionale rispetto al prezzo di vendita sul mercato e gli impianti da fonti rinnovabili non incentivati entrati in esercizio prima del 2010 sono tenuti a versare al GSE i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia a un prezzo superiore al prezzo di riferimento.
  Sono poi meglio precisate le modalità applicative in relazione a gruppi societari e all'energia ceduta nel 2023.
  Inoltre, si consente all'ARERA di avvalersi del GSE anche per l'espletamento delle proprie funzioni nel settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilabili, precisando che, anche qualora l'ARERA si avvalga di società controllate dal GSE, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  La disposizione prevede, altresì, che fino al 16 luglio 2024 possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.
  L'articolo 12 prevede un regime specifico, con riferimento al periodo di imposta relativo al 2022, di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. Tale disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di 600,00 euro.
  L'onere finanziario derivante dalla norma transitoria è quantificato in 86,3 milioni di euro per il 2022 e in 7,5 milioni per il 2023; per la relativa copertura viene fatto rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 43.
  L'articolo 13 introduce misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni causati dall'eccezionale carenza idrica verificatasi in Italia a partire dallo scorso mese di maggio. In particolare, viene implementato di 200 milioni di euro il «Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori».
  L'articolo 14 reca disposizioni finalizzate all'adozione degli atti necessari all'affidamento del servizio idrico integrato (SII) da parte degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) che non vi hanno ancora provveduto. Sono altresì disciplinati i poteri sostitutivi (di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, cosiddetto decreto Semplificazioni) in caso di inadempienza che metta a rischio il conseguimento degli obiettivi del PNRR, la facoltà di avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica e l'eventuale affidamento della gestione del SII in via transitoria a tale soggetto per un periodo non superiore a 4 anni, rinnovabili.
  L'articolo 15 modifica il comma 1 dell'articolo 16 del Codice della protezione civile (di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018), al fine di prevedere la possibilità che lo stato di emergenza di rilievo nazionale derivante da deficit idrico sia dichiarato anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.Pag. 12
  L'articolo 16, comma 1, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal decreto-legge n. 17 del 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
  Il comma 3 modifica il comma 53-ter dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022.
  Il comma 4 dispone che per 2022 gli enti locali devono trasmettere alla SOSE entro il 30 settembre 2022 (e non entro il 31 maggio 2022, come previsto dalla legislazione previgente) la scheda di monitoraggio con la quale si attesta il raggiungimento dell'obiettivo di servizio collegato all'incremento del Fondo di solidarietà comunale destinato ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido.
  Il comma 5 dispone che qualora dall'esito del monitoraggio risulti che le risorse destinate al potenziamento degli asili nido siano state utilizzate ad altri fini, le stesse saranno recuperate a valere sulla quota del Fondo di solidarietà comunale di competenza o con altra modalità prevista dalla legge.
  Il comma 6 prevede che i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, i quali siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del Testo unico degli enti locali e siano ancora nei termini, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, per esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio, possono presentare la preventiva delibera entro la data del 31 marzo 2023, in deroga al termine ordinariamente previsto.
  Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che i predetti comuni, per il solo esercizio finanziario 2022 e al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, possono destinare il contributo ricevuto a fini di sostegno nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 di ripiano del disavanzo.
  I commi da 6-ter a 6-sexies, introdotti dal Senato, dispongono l'obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022, al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti n. 8 del 2022.
  Il comma 6-septies, introdotto al Senato, incrementa la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.
  Il comma 7 interviene su alcuni profili della disciplina in materia di rilancio della progettazione territoriale negli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, in quelli delle regioni Umbria e Marche e in quelli ricompresi nella mappatura delle aree interne del Paese, al fine di ampliare la platea degli enti locali beneficiari.
  Il comma 8 modifica la norma transitoria che consente, a determinate condizioni, l'attribuzione al segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore; la novella concerne specificamente le sedi singole situate nelle isole minori (ovvero nelle isole diverse dall'Isola di Sicilia e dall'Isola di Sardegna), consentendo l'attribuzione in oggetto – sempre che sussistano le altre condizioni già poste dalla norma transitoria – qualora tale sede singola sia di un comune avente una popolazione non superiorePag. 13 a 10.000 abitanti, mentre per le sedi di segreteria, singole o convenzionate, non ubicate nelle isole minori resta ferma il limite di 5.000 abitanti. Resta altresì fermo che le deroghe in esame si applicano fino al termine della durata del PNRR.
  Il comma 9, modificato al Senato, prevede che le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2021 per le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo, sono utilizzate dal Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi e dal Fondo speciale costituito presso l'istituto del credito sportivo.
  Il comma 9-bis, introdotto al Senato, modifica l'articolo 151 del Testo unico degli enti locali, introducendo disposizioni in materia di termini di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto degli enti locali.
  I commi 9-ter e 9-quater, introdotti al Senato, contengono alcune disposizioni in merito alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici.
  Il comma 9-quinquies, introdotto al Senato, prevede l'applicazione delle norme sullo status degli amministratori locali, contenute nel Testo unico degli enti locali, ai consiglieri comunali degli organi istituiti dalle leggi regionali in materia di fusione di comuni. Si precisa inoltre che gli oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio dei consiglieri comunali di tali organi sono posti a carico delle rispettive regioni.
  L'articolo 16-bis, introdotto al Senato, stabilisce che i Comuni percettori di canone per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nonché gli altri enti territoriali interessati, comunichino le informazioni relative a tali occupazioni del sottosuolo al sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
  L'articolo 17 reca la proroga all'anno 2023 per le Regioni colpite dal sisma 2016 della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2024.
  I commi da 1 a 3 prorogano inoltre i vincoli per l'utilizzo, anche nel 2023, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione.
  Vengono altresì finanziati diversi interventi a favore del completamento della ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per una spesa complessiva pari a 94,9 milioni, per il periodo 2022-2024. È poi autorizzata la rimodulazione, entro il limite massimo del 20 per cento, dei contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani di ricostruzione privata, al fine di compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento. Tale ultima misura è estesa, altresì, a favore della ricostruzione privata del sisma del 2009 avvenuto in Abruzzo.
  Il comma 7-bis consente alle amministrazioni pubbliche, ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo, di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma del 2009.
  L'articolo 18, al comma 1, reca una disciplina transitoria sulle modalità procedurali di ripiano del superamento dei limiti di spesa regionale per dispositivi medici.
  Tali norme concernono l'eventuale accertamento del superamento dei limiti di spesa regionale per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e la successiva fase di ripiano (relativo alle quote eccedenti). La disciplina transitoria in oggetto si pone in parziale deroga alla normativa ordinaria in materia, sostituendo con disposizioni specifiche il rinvio (posto dalla suddetta normativa ordinaria) ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Pag. 14Trento e di Bolzano per la definizione delle modalità procedurali di ripiano (accordo successivo all'eventuale accertamento del superamento del limite annuo).
  Il comma 2, con riferimento alle ipotesi di accertato superamento del limite, introduce un termine temporale, fissandolo al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, per la determinazione, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), della quota del ripiano, attribuita ad ogni azienda farmaceutica interessata e ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma, nonché per la relativa comunicazione all'azienda e alle regioni e province autonome.
  Il comma 3 integra la norma che prevede un meccanismo di compensazione per i casi in cui le aziende farmaceutiche non provvedano ai versamenti dovuti alle regioni e alle province autonome in base alle suddette quote di ripiano, disponendo che gli stessi enti territoriali trasmettano annualmente all'AIFA un'apposita relazione, attestante i necessari recuperi effettuati in base al medesimo meccanismo di compensazione.
  L'articolo 19 reca varie norme in materia di riparto tra le regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
  La novella di cui al comma 1, lettera a), estende al 2022 una norma transitoria, già posta per il 2021, secondo la quale, al fine della determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni, si assumono come regioni di riferimento tutte e cinque le regioni migliori (individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e al principio dell'equilibrio economico).
  La lettera b), al numero 1), estende al 2022 un'altra norma transitoria, anch'essa già posta per il 2021, in base alla quale una quota pari al 15 per cento del finanziamento in oggetto è ripartita sulla base della popolazione regionale residente, con la conseguente limitazione alla restante quota, pari all'85 per 5 cento, dell'applicazione del criterio di riparto basato sul fabbisogno sanitario standard regionale.
  La novella di cui al numero 2) della stessa lettera b) reca alcuni termini temporali per la definizione del riparto relativo al 2022 e pone un termine temporale per l'adozione del decreto ministeriale – decreto già previsto dalla disciplina finora vigente – di definizione a regime dei pesi in base ai quali si deve modulare, per ciascuna regione e ai fini del riparto in oggetto, il valore – previamente stabilito in base alle regioni di riferimento – del fabbisogno regionale standard.
  L'articolo 20 eleva al 2 per cento l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, esonero già previsto nella misura dello 0,8 per cento per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
  L'articolo 20-bis, introdotto al Senato, sopprime il riferimento al «traduttore» tra i soggetti considerati quali coautori dell'opera cinematografica.
  L'articolo 21 reca norme transitorie in materia di indicizzazione – cosiddetta perequazione automatica – dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale).
  Il comma 1 prevede:

   alla lettera a), l'anticipo dal 1° gennaio 2023 al 1° novembre 2022 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2021 – conguaglio, pari a due decimi di punto percentuale, rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che comprende il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2022;

   alla lettera b), un incremento provvisorio di tale indicizzazione, pari nella misura massima a due punti percentuali, subordinato alla condizione che il complesso dei trattamenti pensionistici del soggetto non superi un determinato importo e riconosciuto con esclusivo riferimento alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 e alla tredicesima mensilità spettante nel trimestre in oggetto (ferma restando l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell'ordinaria disciplina della perequazione automatica).

Pag. 15

  Il suddetto incremento provvisorio di cui alla lettera b) non rileva ai fini del computo, per il 2022, dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
  Il comma 2 quantifica l'onere finanziario netto per il 2022 derivante dal comma 1 e rinvia per la copertura dello stesso alle disposizioni di cui al successivo articolo 43.
  L'articolo 21-bis, introdotto al Senato, interviene sul limite alla pignorabilità delle somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, modificando l'articolo 545 del codice di procedura civile.
  L'articolo 22 dispone la corresponsione dell'indennità di 200 euro prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022 anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio in ragione del fatto che, essendo stati interessati da eventi coperti figurativamente dall'INPS, non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto come requisito per il suo ottenimento, nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca.
  Il medesimo articolo prevede la corresponsione, a cura di Sport e Salute S.p.A., di un'indennità una tantum di 200 euro anche ai collaboratori sportivi già destinatari delle indennità previste dai provvedimenti d'urgenza adottati nel corso dell'emergenza pandemica nel biennio 2020-2021.
  L'articolo 22-bis, introdotto al Senato, ridefinisce la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (stipendio, indennità di rischio assegno di specificità), nonché incrementa il Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo, a fini di potenziamento degli istituti retributivi accessori.
  L'articolo 23 incrementa nella misura di 100 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo già istituito ai fini della concessione, per il 2022, con decreto ministeriale, di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato; la dotazione complessiva del Fondo (il quale è relativo al solo anno 2022) viene quindi elevata da 500 a 600 milioni di euro.
  L'articolo 23-bis, introdotto al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni che consentono il ricorso alla modalità di lavoro agile da parte di alcune categorie di lavoratori dipendenti (lavoratori fragili e genitori di minori di anni 14).
  L'articolo 23-ter, introdotto al Senato, interviene sulla corresponsione dell'indennizzo per i danni derivanti da sindrome da talidomide, modificandone, per i nati negli anni 1958 e 1966, la data di decorrenza di corresponsione, allineandola a quella prevista per i nati dal 1959 al 1966.
  L'articolo 24 istituisce, nello stato di previsione del MEF, un Fondo, avente una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, al fine della partecipazione dell'Italia a due iniziative multilaterali in materia di salute, concernenti, rispettivamente, la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e l'acquisto di 6 vaccini contro il COVID-19 destinati ai Paesi a reddito medio e basso.
  Alla copertura dell'onere finanziario corrispondente alla suddetta dotazione si provvede mediante una riduzione, nell'identica misura di 200 milioni di euro per il 2022, di un fondo (presente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) relativo al finanziamento di vari interventi connessi all'emergenza da COVID-19.
  L'articolo 24-bis, introdotto al Senato, incrementa per il 2022 una delle autorizzazioni di spesa relative alla Piattaforma nazionale-DGC (digital green certificate), concernente l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19; l'incremento, in particolare, riguarda il finanziamento, per il 2022, del servizio di trasmissione agli interessati, mediante messaggi di telefonia mobile inviati dalla Piattaforma, del codice per l'acquisizione del certificato verde COVID-19.
  L'articolo 25 eleva (a 25 milioni di euro per l'anno 2022, in luogo dei 10 precedentemente previsti) il limite massimo di spesa Pag. 16previsto per l'erogazione – da parte delle regioni e delle province autonome – di un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi (cosiddetto bonus psicologi).
  L'articolo 25-bis, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2022 il termine fino al quale nel settore privato è possibile ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali.
  L'articolo 26 prevede una rimodulazione della disponibilità di posti per l'accoglienza di stranieri sotto protezione temporanea concessa per afflusso massiccio di sfollati (la quale è stata accordata alla popolazione ucraina in fuga dal conflitto giunta in Italia).
  La rimodulazione dei posti è tra il sistema cosiddetto di accoglienza diffusa e quello definito quale di accoglienza integrata. In particolare, 8.000 posti sono trasposti dal primo al secondo sistema.
  Inoltre, l'articolo prevede che l'incremento previsto dalla legislazione vigente della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri governativi di prima accoglienza, nelle strutture temporanee appositamente allestite e nel sistema di accoglienza integrata, sia reso disponibile prioritariamente per soddisfare le esigenze di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan.
  L'articolo 27 amplia (a 180 milioni di euro per l'anno 2022, in luogo dei 79 milioni previsti in precedenza) la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da utilizzare per l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
  L'articolo 27-bis, introdotto al Senato, consente al Commissario straordinario, già nominato per la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di predisporre un Master plan per lo sviluppo progettuale di tutta l'area interessata.
  L'articolo 28, da un lato, destina fino a 2,5 milioni di euro per l'adeguamento degli impianti di trasmissione televisiva autorizzati, da riattivare in aree escluse dalla zona di coordinamento radioelettrico internazionale e nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultino economicamente sostenibili; dall'altro, dispone l'aumento fino a 50 euro, per il 2022, del contributo riconosciuto agli utenti che acquistino apparecchi televisivi dotati di un decoder digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2.
  L'articolo 29 dispone che i proventi dell'attività di liquidazione svolta dall'amministrazione straordinaria di Alitalia S.p.A. siano destinati in via prioritaria al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria stessa.
  L'articolo 30, al comma 1, autorizza Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 euro per il 2022.
  L'articolo 31 reca alcune modifiche alla disciplina vigente relativa alla costituzione della Società 3-I S.p.A., in particolare precisando che il capitale sociale di 45 milioni di euro, fissato dalla norma primaria, è da intendersi come capitale sociale iniziale, ferma restando la possibilità di successivi aumenti di capitale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei soci, disponendo al contempo che ciascuno di essi non possa comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale.
  Viene altresì precisato che i soci potranno trasferire alla Società, per l'assolvimentoPag. 17 dei suoi compiti, anche i contratti e i rapporti attivi e passivi, i quali, insieme agli altri beni previsti dalla normativa vigente, sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura e possono essere oggetto non solo di trasferimento, come finora previsto, ma anche di conferimento.
  L'articolo 31-bis, introdotto al Senato, prevede l'estensione a tutti i comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche se non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici «inagibili» o «parzialmente inagibili», dell'applicabilità delle disposizioni di semplificazione già operanti, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 (Sisma Abruzzo), del 2016 (Italia centrale) e del 2018 (Campobasso e Catania).
  Inoltre, in relazione agli interventi previsti dal PNRR, precisa che le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
  L'articolo 32 introduce la possibilità di istituire aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi di investimento pubblico o privato pari, anche cumulativamente, a un importo non inferiore a 400 milioni di euro. L'attuazione di tali piani o programmi potrà beneficiare di procedure semplificate e accelerate.
  La concreta individuazione e disciplina di dettaglio è rimessa a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, deputati a vagliare le effettive condizioni dell'investimento, la rilevanza strategica e le eventuali modalità di realizzazione.
  È altresì prevista la possibilità che con DPCM si istituisca o individui una società di sviluppo o un consorzio, partecipato dalla Regione, dai Comuni interessati e dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la pianificazione e il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi nelle aree di interesse strategico nazionale.
  Si prevede altresì che con DPCM possa essere nominato un Commissario straordinario quale unico delegato per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche.
  L'articolo 33 inserisce nel Codice dell'ambiente un nuovo articolo 27-ter, in materia di procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica.
  Il comma 1 individua nella Regione l'autorità ambientale competente per progetti in aree di interesse strategico nazionale volti alla realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti, pubblici o privati, anche cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400 milioni di euro relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica. Tali interventi devono essere caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS.
  Il comma 2 disciplina nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico accelerato la verifica di assoggettabilità disciplinata dall'articolo 12 del Codice dell'ambiente.
  Il comma 3 prevede che, per i piani e i programmi afferenti ai settori strategici che siano stati considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.
  In base al comma 4, il procedimento autorizzatorio unico accelerato si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai commi 5 e 6.
  Il comma 7 stabilisce che la fase di verifica della completezza della documentazione avvenga nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione prevista.
  Il comma 8 stabilisce un ulteriore termine di venti giorni per l'assegnazione da parte dell'amministrazione competente al proponente di un termine perentorio non Pag. 18superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.
  Il comma 9 stabilisce che l'autorità competente convochi una conferenza di servizi entro dieci giorni (dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali).
  Il comma 10 contempla una specifica procedura autorizzativa laddove siano richieste varianti al piano paesaggistico necessarie per la realizzazione dei piani o programmi di cui al comma 1 e nei casi in cui il piano paesaggistico sia stato elaborato d'intesa con lo Stato.
  Al comma 11 è previsto che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.
  Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, in base al comma 12 partecipa al procedimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale; questi ha diritto di voto e non percepisce alcun tipo di compenso.
  I commi 13 e 14 indicano, rispettivamente, le disposizioni applicabili e il carattere perentorio dei termini previsti.
  L'articolo 33-bis, introdotto al Senato, prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, anche avvalendosi di Consip S.p.A., è autorizzato, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzione temporanee emergenziali per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, a provvedere in deroga alle procedure di scelta del contraente di cui al Codice dei Contratti pubblici e con le modalità semplificate afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, attraverso l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
  L'articolo 33-ter, introdotto al Senato, integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull'articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022).
  Con una prima modifica si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
  Con una seconda modifica si dispone in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege. In tali casi il cedente, se diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.
  L'articolo 33-quater, introdotto al Senato, è volto a ricomprendere tra le attività di edilizia libera anche l'installazione di vetrate panoramiche amovibili.
  L'articolo 34, ai commi 1 e 2 incrementa di complessivi 1.300 milioni di euro il fondo per l'avvio di opere indifferibili.
  In particolare, il comma 1 destina una quota, pari a 900 milioni di euro, per interventi previsti nell'ambito del PNRR nonché una quota di ulteriori 400 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione delle opere relative agli impianti sportivi olimpici commissionate dalla Società Infrastrutture MilanoCortina 2020-2026 S.p.A.
  Il comma 3 interviene sulla disciplina della Fondazione Milano-Cortina 2026, la quale opera come comitato organizzatore dei giochi, apportando alcune modifiche relative alle funzioni e alla governance, con particolare riguardo ai soggetti membri e al consiglio di amministrazione.Pag. 19
  Il comma 4 assegna al commissario straordinario, nominato per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo, anche gli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità «Ice rink Oval» di Baselga di Piné.
  Si prevede, inoltre, che i lavori siano conclusi entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento.
  L'articolo 34-bis, introdotto al Senato, detta norme volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.
  In particolare, si prevede che per i contratti di appalto di lavori sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiori a 300 MW termici, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza fra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore o dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento.
  L'articolo 35 rifinanzia due strumenti di sostegno allo sviluppo industriale, con il fine di rafforzare ed attuare gli interventi contenuti nel PNRR.
  In particolare, il comma 1, lettera a), rifinanzia i contratti di sviluppo per 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50 per cento delle risorse viene destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente al 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge).
  Il comma 1, lettera b), incrementa la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
  L'articolo 35-bis, introdotto al Senato, riconosce alle amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR la possibilità di stabilizzare nei propri ruoli, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti.
  La stabilizzazione prevista dall'articolo deve avvenire nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell'attività svolta.
  L'articolo 36, al comma 1, integra la dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  Le risorse sono destinate a finanziare gli investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione a manifestazioni, comprese quelle sportive, connotate da spiccato rilievo turistico.
  Il comma 2 integra il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024.
  Le risorse sono destinate a finanziare l'adozione di misure di salvaguardia per gli 9 operatori economici del settore e promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.
  L'articolo 37 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa autorizzare l'adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in caso di crisi o emergenza, anche con la cooperazione del Ministero della difesa. Le misure sono Pag. 20attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, con il coordinamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Copasir delle misure adottate. A sua volta il Copasir dopo 24 mesi trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle suddette norme.
  L'articolo 37-bis, introdotto al Senato, detta disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare.
  L'articolo 37-ter dispone due modifiche all'ordinamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir).
  In particolare, con una prima modifica viene stabilito che, all'inizio della Legislatura, i membri del Copasir siano nominati entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo, anziché entro venti giorni dall'inizio della Legislatura.
  Una seconda modifica prevede la costituzione all'inizio della Legislatura di un Comitato provvisorio che assicura lo svolgimento delle funzioni di controllo nelle more della nomina dei componenti del nuovo Comitato.
  L'articolo 37-quater, introdotto al Senato, estende gli obblighi di notifica attualmente previsti per gli incidenti aventi impatto su beni destinati a essere impiegati nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (beni ICT), anche agli incidenti che intervengono su reti, sistemi informativi e servizi informatici che si trovano al di fuori del Perimetro (diversi quindi dai beni ICT), ma che sono di pertinenza di soggetti inclusi nel Perimetro.
  Viene fatta salva la disciplina vigente per gli incidenti a reti del Ministero della difesa.
  L'articolo 38 prevede per gli insegnanti di ruolo forme di premialità e progressione di carriera, legati al positivo superamento dei percorsi formativi.
  Si tratta, in particolare:

   i) di un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, riconosciuto al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva; si evidenzia come tale elemento, sia stato introdotto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 36 del 2022 e sia qui oggetto solo di una novella di coordinamento formale;

   ii) della possibilità, questa innovativa, di accedere alla qualifica di docente esperto, che importa il diritto a un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento, riconosciuta a coloro che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili. Gli emendamenti 38.3 T2 e 38.21 T2, riformulati, approvati in sede referente, sostituiscono la qualifica di docente esperto con un sistema di stabile incentivazione, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera da definirsi in sede di contrattazione collettiva.

  L'articolo 39 è volto a integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti»), già adottate in forza dell'articolo 14, comma 6-vicies quater, del decreto-legge n. 36 del 2022, con l'obiettivo di favorire ulteriormente la disponibilità di nuovi alloggi e residenze per studenti universitari. In questa prospettiva, l'articolo opera su due versanti:

   i) sostituisce il citato articolo 14, comma 6-vicies quater del decreto-legge n. 36 del 2022, trasponendone il contenuto, con limitate modifiche sostanziali, all'interno dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000 (recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»);

   ii) prevede semplificazioni procedimentali aggiuntive per consentire il più celere ed effettivo impiego delle risorse europee, al fine di conseguire gli obiettivi temporali connessi al raggiungimento dei target PNRR.

Pag. 21

  L'articolo 39-bis, introdotto al Senato, prevede un incremento di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.
  L'articolo 40 estende agli interventi di edilizia penitenziaria le misure di semplificazione procedurale in materia di opere destinate alla difesa nazionale e di opere di edilizia giudiziaria previste dal decreto-legge n. 77 del 2021.
  L'articolo 41 destina, soltanto per il 2022, le risorse del Fondo Unico Giustizia anche al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell'emergenza epidemiologica, nonché alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.
  L'articolo 41-bis attribuisce un trattamento economico accessorio in favore di determinate cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni.
  L'importo di tale trattamento economico è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014).
  L'articolo 41-ter reca modifiche in materia di giustizia tributaria.
  In primo luogo, viene corretto un errore di redazione contenuto dal nuovo articolo 4-quinquies del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dalla legge n. 130 del 2022 che ha riformato la giustizia tributaria.
  In secondo luogo, viene modificato l'articolo 1, comma 9 della stessa legge n. 130 del 2022, specificando che per i magistrati che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito.
  Inoltre, viene modificato l'articolo 5 della legge n. 130 del 2022, eliminando il limite temporale del 15 luglio 2022 per identificare le controversie da includere nelle modalità di definizione agevolata recate dallo stesso articolo 5.
  L'articolo 42 prevede che i soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario contro il caro bollette che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuare tale versamento, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l'acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, non possono avvalersi di talune disposizioni in materia di ravvedimento e riduzione delle relative sanzioni. Si stabilisce, altresì, l'applicazione della sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date.
  L'articolo 42-bis, introdotto al Senato, dispone che la spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di contact center multicanale offerto da INPS Servizi S.p.a. non possa eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta nel 2019, incrementata di venti milioni di euro, fermi restando i limiti posti all'ammontare complessivo della spesa per beni e servizi previsti dalla normativa vigente.
  L'articolo 42-ter, introdotto al Senato, reca una modifica alle disposizioni di carattere finanziario inerenti al ristoro per i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpita da eventi emergenziali.
  L'articolo 42-quater, introdotto al Senato, per favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia PMI, autorizza la società AMCO – Asset Management Company S.p.A. a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori.Pag. 22
  L'articolo 42-quinquies, introdotto al Senato, autorizza il Ministero dell'economia e finanze a concedere un contributo a fondo perduto, pari a 100 milioni per il 2022 e 240 milioni di euro per il 2023, in favore della società STMicroelectronics s.r.l., al fine di dare attuazione alle misure previste dal PNRR in relazione all'investimento in materia di «Innovazione e tecnologia della microelettronica».
  La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima società beneficiaria, nonché all'approvazione della Commissione europea.
  L'articolo 42-sexies, introdotto al Senato, prevede un regime speciale per l'impiego in attività di ricerca informativa e operazioni all'estero del personale dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).
  L'articolo 42-septies, introdotto al Senato, reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
  L'articolo 43, al comma 1 reintegra parzialmente le riduzioni degli stanziamenti disposte dal decreto-legge n. 50 del 2022, ed al comma 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.
  Il comma 3 modifica conseguentemente l'allegato 1 della legge di bilancio 2022 relativo ai risultati differenziali del bilancio dello Stato e autorizza le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge n. 99 del 2022 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), mentre il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del provvedimento.
  L'articolo 44 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, a decorrere dal 10 agosto 2022.
  Quanto alle motivazioni di necessità e urgenza del decreto-legge, segnala come il provvedimento, originariamente composto da 44 articoli, risulti incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 73 articoli.
  Esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alle finalità aventi ad oggetto l'adozione di misure urgenti per il contenimento del costo dell'energia e dei carburanti, per il contrasto dell'emergenza idrica e degli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, nonché di misure urgenti in materia di politiche sociali e industriali, salute, istruzione e accoglienza, nonché a favore delle regioni e degli enti locali.
  Sono poi presenti ulteriori disposizioni in materia di: eventi sismici (articolo 17 e 31-bis), trasmissioni televisive (articolo 28), Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 (articolo 34, commi 3 e 4), edilizia penitenziaria (articolo 40), Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (articolo 22-bis), stabilizzazione del personale delle amministrazioni pubbliche (articolo 35-bis), circoli della Marina militare (articolo 37-bis), trattamento economico dei vertici di forze armate, forze di polizia e pubbliche amministrazioni (articolo 41-bis), internazionalizzazione del contact center dell'INPS (articolo 42-bis).
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia principalmente riconducibile alle materie, di competenza legislativa esclusiva statale «diritto di asilo», «immigrazione», «sicurezza dello Stato», «tutela della concorrenza», «sistema tributario», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile e penale», «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali», «norme generali sull'istruzione», «previdenza sociale», «profilassi internazionale», «tutela dell'ambiente», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), d), e), g), l), m), n), o), q) ed s) della Costituzione, alle materie, di competenza concorrente tra Stato e regioni, «tutela e sicurezza del lavoro», «tutela della salute», «ordinamento sportivo», «ordinamento della comunicazione», «protezionePag. 23 civile», «governo del territorio», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», e «coordinamento della finanza pubblica», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alle materie, di competenza residuale regionale, agricoltura e trasporto pubblico locale e turismo, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  In particolare:

   l'articolo 9, comma 2, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del MIMS, di concerto con il MEF, con il quale stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo per sostenere l'incremento dei costi del carburante sostenuti dalle imprese di trasporto pubblico locale e regionale;

   l'articolo 16, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, da adottare entro il 30 settembre 2022, per l'adozione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per la ripartizione del fondo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali;

   l'articolo 18, comma 1, capoverso 9-bis, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministero della salute con il quale sono adottate le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali con i quali le regioni e le province autonome definiscono l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano, per ciascun anno, del superamento dei limiti di spesa regionale;

   l'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 2), prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione, entro il 31 dicembre 2022, del decreto – già previsto dalla disciplina finora vigente – da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione a regime dei pesi in base ai quali si deve modulare, per ciascuna regione e ai fini del riparto del finanziamento del SSN, il valore (previamente stabilito in base alle regioni di riferimento) del fabbisogno regionale standard;

   l'articolo 32, comma 5, prevede l'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o proponente, ai fini dell'adozione del DPCM con il quale può essere nominato (e possono essere specificati i relativi poteri delegati dal Governo) un Commissario unico per lo sviluppo dell'area di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi di investimento pubblico o privato, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche;

   l'articolo 32, comma 5, prevede inoltre la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione delle ordinanze del Commissario unico che deroghino alla legislazione regionale;

   l'articolo 32, comma 7, prevede che, in caso di ritardo o inerzia da parte delle regioni e delle province autonome o di un ente locale tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il Presidente del Consiglio, anche su proposta del Commissario unico, può assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni; in caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari;

   l'articolo 32, comma 7, prevede inoltre che in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente Pag. 24da un organo della regione, provincia autonoma o ente locale, il Commissario unico propone al Presidente del Consiglio o al Ministro per gli affari regionali, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza Stato-regioni per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza; decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

  Segnala inoltre che l'articolo 9-ter, introdotto al Senato, istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica, senza prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni.
  A tal proposito, ricorda che con le sentenze n. 114 e n. 123 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nella parte in cui non prevedono che i decreti ministeriali ivi previsti siano adottati previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni ovvero con le singole Regioni e Province autonome interessate, a seconda delle singole previsioni impugnate e rese oggetto di distinte censure in ciascuna delle due pronunce in esame.
  In particolare, con la sentenza n. 123 del 2022, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 562 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) nella parte in cui non prevede che il decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
  La Corte ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 606, nella parte in cui non prevede che il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisca le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605, previa intesa con le singole Regioni e Province autonome interessate.
  Alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, segnala l'opportunità di prevedere che il riparto del fondo istituito dall'articolo 9-ter sia effettuato previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.
  In merito al rispetto degli altri princìpi costituzionali, in relazione all'articolo 35-bis (che prevede la possibilità di stabilizzazione, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, del personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato per la realizzazione dei progetti del PNRR con le procedure concorsuali previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021, nei limiti dei posti disponibili, previo colloquio e in presenza di una valutazione positiva dell'attività svolta), richiama la giurisprudenza costituzionale riferita all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, il quale stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
  Con riferimento a tale previsione, la Corte costituzionale ha, in via generale, evidenziato come il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisca la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall'articolo 97 della Costituzione, purché disposte con legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 81 del 2006).
  La Corte ha, in tale quadro, escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, evidenziando che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, Pag. 25tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004).
  In questo quadro, assume poi rilievo la sentenza n. 225 del 2010, avente ad oggetto una norma della Regione Lazio che prevedeva l'immissione automatica nel ruolo della dirigenza della Regione per coloro, che previo concorso, avessero ricoperto, per almeno cinque anni consecutivi, incarichi dirigenziali nelle strutture della Regione; in proposito la Corte costituzionale ha chiarito che «è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione; che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione stessa; e, soprattutto, che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico. La medesima sentenza specifica anche che “la natura comparativa e aperta della procedura è [...] elemento essenziale del concorso pubblico”, sicché deve escludersi la legittimità costituzionale di “procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno”, violando il carattere pubblico del concorso (in tal senso, sentenze n. 293 del 2009 e n. 100 del 2010)».
  Ricorda infine che la sentenza n. 194 del 2002 ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione (l'articolo 22 della legge n. 133 del 1999) che disciplinava la copertura del 70 per cento dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori. Sulla base della disposizione erano state bandite procedure di riqualificazione riservate al personale delle qualifiche inferiori al fine di coprire solo l'intera quota «riservata» del 70 per cento dei posti disponibili. Secondo la Corte, le procedure di riqualificazione in esame confliggono con i principî costituzionali, in quanto riservano a personale interno la totalità dei posti oggetto della procedura di reclutamento, pari a gran parte dei posti disponibili, per di più prevedendo una quota riservata che appare incongruamente elevata, così da realizzare una duplice, sostanziale elusione dei principi enunciati. La Corte osserva inoltre come all'epoca non risultasse bandito il concorso pubblico per la residua parte dei posti, mentre è noto che il modello concorsuale richiede che la selezione avvenga con criteri tali «da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, assicurando così il reclutamento dei migliori», e a tale modello si deve ricorrere anche per scongiurare «gli effetti distorsivi» che il criterio dei concorsi interni può produrre (sentenza n. 313 del 1994), in contrasto con il canone del buon andamento dell'amministrazione (sentenza n. 333 del 1993).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).

  Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.