CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 luglio 2022
838.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 41

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 12.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento, già approvato con modificazioni dal Senato (AS 2469) ed ulteriormente emendato, in seconda lettura, dalla Commissione X (attività produttive) in sede referente, ha ad oggetto la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ed è collegato alla manovra di finanza pubblica.
  Segnala che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di una relazione tecnica, tuttora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni e che nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato il Governo ha presentato un emendamento – concernente le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali (vedi, ora, gli articoli 3 e 4) – corredato di relazione tecnica; evidenzia altresì che gli altri emendamenti e subemendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica, così come gli emendamenti approvati dalla Commissione X in seconda lettura.
  Rileva che, sempre in prima lettura, il Governo ha messo a disposizione della CommissionePag. 42 Bilancio del Senato (seduta del 1° marzo 2022) una Nota tecnica recante chiarimenti in risposta alle richieste del relatore.
  Rileva altresì che alcune delle disposizioni conferiscono deleghe al Governo, mentre altre recano norme di diretta applicazione e che non è presente una clausola generale di invarianza riferita all'intero testo.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, che prevede una delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici, non formula osservazioni, considerato che l'entità dell'onere è limitata allo stanziamento previsto e la relazione tecnica afferma che la spesa autorizzata è idonea all'attuazione della delega.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 4 dell'articolo 2 prevede che agli oneri derivanti dall'esercizio della delega conferita ai sensi dei commi da 1 a 3, concernente la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, si provvede nel modo seguente:

   quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

   quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Al riguardo, da un punto di vista formale, considera necessario riferire, da un lato, le riduzioni degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale e parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze al triennio 2022-2024, anziché al triennio 2021-2023 ormai trascorso, dall'altro, inserire l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  In merito all'utilizzo delle risorse dei citati accantonamenti non ha, invece, osservazioni da formulare, posto che gli stessi recano le occorrenti disponibilità.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive, evidenzia che i commi da 1 a 3, nel quadro normativo derivante dalla pronunzia di incompatibilità con la disciplina unionale riferita ad una precedente proroga, intervengono per prorogare la durata delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo e sportivo fino al 2023 o, ove ne sussistano i presupposti da valutare di caso in caso, fino al 2024.
  Segnala che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla proroga: ricorda che anche in precedenti casi di proroghe della durata delle concessioni demaniali le relative norme sono state, costantemente, considerate neutrali per la finanza pubblica.
  In proposito non formula osservazioni, tenuto conto della neutralità costantemente associata ad analoghi precedenti provvedimenti di proroga. Inoltre, ricorda che prima della proroga al 2023 in esame, era prevista una proroga fino al 2033; pertanto la proroga ora in esame non appare suscettibile di comportare effetti sui saldi di finanza pubblica diversi da quelli già scontati a legislazione previgente: circa tale ricostruzione, comunque, ritiene opportuna una conferma del Governo.
  Non formula osservazioni circa il comma 4, di natura ordinamentale e i cui adempimenti informativi sembrano rientrare nel quadro delle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni competenti, né circa il comma 5, che abroga disposizioni cui non erano stati ascritti effetti finanziari.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, che reca una delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, rileva che la norma delega il Governo a riformare le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. SegnalaPag. 43 che la delega è assistita da una clausola di neutralità, che potrà essere oggetto di verifica in sede di emanazione della normativa delegata: la relazione tecnica, infatti, non fornisce ulteriori elementi a supporto della neutralità della delega limitandosi, quanto a un criterio di delega, a richiamare la clausola di neutralità e, quanto ad un altro, a ribadirne l'invarianza.
  In proposito, considera dunque opportuno acquisire ulteriori elementi idonei a suffragare l'assunzione di neutralità della delega.
  In particolare, prende atto che tra i criteri direttivi della delega è prevista la definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali ovvero per finalità di interesse pubblico. Tale criterio potrebbe prefigurare un potenziale incremento delle entrate da canoni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Tuttavia, ritiene che andrebbero esclusi eventuali effetti di maggior onere derivanti dal criterio che prevede la destinazione di una quota del canone annuo concessorio ad interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali. Tale destinazione potrebbe infatti determinare una riduzione degli effetti positivi associati alle entrate da canoni, qualora la spesa medesima non fosse commisurata ad una quota del gettito da canoni aggiuntiva rispetto a quanto previsto in base alla vigente normativa. In merito a tali profili ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo.
  In merito all'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, non sembrano ravvisarsi profili critici, essendo lo stesso indennizzo posto a carico del concessionario subentrante. In proposito considera comunque utile una conferma.
  Per quanto concerne le indicazioni riportate nella relazione tecnica, evidenzia che quest'ultima, in merito al numero delle concessioni coinvolte dalla delega, richiamando la banca dati SID (sistema informativo del demanio), fa riferimento a 8.081 concessioni demaniali marittime con scadenza successiva al 31 dicembre 2021. Secondo un'elaborazione sulla banca dati delle Concessioni demaniali marittime ad aprile 2018 (al netto delle voci prive di taluni dati) le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo risultano circa 25.000 delle quali circa 1.000 risultano avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2021, o comunque non indicata. Pur considerando le diverse impostazioni delle due banche dati, il diverso insieme di riferimento e il diverso aggiornamento, considera comunque opportuno acquisire chiarimenti circa le differenze fra i predetti dati, anche al fine di una più puntuale verifica dell'impatto finanziario del futuro schema di decreto legislativo.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, relativo alla concessione delle aree demaniali portuali, non formula osservazioni, considerato che le norme disciplinano i criteri e le procedure da seguire nell'affidamento delle concessioni portuali. Esse dunque intervengono principalmente sulla selezione dell'affidatario, senza incidere in via diretta sulle attività svolte dalle autorità portuali o sui relativi oneri, e infatti, coerentemente, novellano una disciplina cui, a legislazione vigente, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 6, concernente le concessioni di distribuzione del gas naturale, prende atto di quanto riportato nella relazione tecnica in merito alla remunerazione attraverso le tariffe a carico dell'utenza del servizio di distribuzione del gas. Rileva altresì che le norme in esame modificano, estendono o richiamano discipline normative cui a legislazione vigente non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Evidenzia altresì che esse incidono, per lo più, in termini di rapporti finanziari fra gestore uscente e gestore subentrante e che la disciplina delle procedure di affidamento delle concessioni e dei contratti pubblici è usualmente priva di effetti diretti sulla finanza pubblica, come ad esempio nel caso del codice degli appalti. Sotto Pag. 44questi profili non formula pertanto osservazioni.
  Per quanto riguarda il comma 1, lettera c), e il comma 2, in merito alle modalità di calcolo dei rimborsi in caso di gara per la distribuzione del gas naturale, con specifico riferimento alle ipotesi in cui il rimborso debba essere corrisposto ad enti locali, ritiene che andrebbe escluso che le innovazioni normative introdotte possano comportare, per gli enti locali cedenti, eventuali riduzioni rispetto ai flussi di entrata attesi o eventualmente già scontati nei tendenziali.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 7, concernente le concessioni di grande derivazione idroelettrica, rileva che la norma, in primo luogo, fissa criteri e regole applicabili alle procedure di affidamento delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche: da tale disciplina non sembrano derivare effetti diretti sulla finanza pubblica, coerentemente con altre discipline procedurali in materia di affidamento di concessioni e di contratti pubblici – come, ad esempio, il codice degli appalti – e con il fatto che a precedenti riforme del medesimo settore, come l'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e l'articolo 11-quater del decreto-legge n. 135 del 2018, non sono stati ascritti effetti finanziari: sotto questo profilo non formula dunque osservazioni.
  Per quanto riguarda i principi in materia di indennizzo a favore del concessionario uscente, evidenzia che la norma reca disposizioni di carattere generale e programmatico, la cui concreta attuazione resta per lo più rimessa alle leggi regionali e rammenta che a un precedente intervento sulla medesima materia – il decreto-legge n. 135 del 2018 – non sono stati ascritti effetti finanziari; tenuto tuttavia conto che la relazione tecnica del decreto-legge n. 135 prefigurava effetti positivi, sia pure non quantificati né scontati ai fini dei saldi, correlati alla disciplina dell'indennizzo del concessionario uscente, considera comunque utile acquisire ulteriori elementi a conferma della neutralità del presente intervento normativo sulla medesima materia.
  Per quanto riguarda, infine, gli interventi che, da un lato, fissano un limite massimo alla fase transitoria di proroga delle concessioni scadute a livello nazionale, dall'altro allineano il termine della regione Trentino-Alto Adige a quello nazionale, ricorda che alle precedenti norme che hanno prorogato la durata delle concessioni idroelettriche nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per la riassegnazione non sono stati, costantemente, ascritti effetti onerosi (per la Regione a statuto speciale: articolo 1, comma 833, della legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 77, della legge n. 160 del 2019, articolo 9-quater del decreto-legge n. 17 del 2022; per il territorio nazionale: articolo 11-quater, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 135 del 2018 e articolo 125-bis del decreto-legge n. 18 del 2020).
  In proposito, dunque, osserva che la proroga non sembra suscettibile di determinare effetti finanziari diretti; tuttavia – anche in considerazione delle proroghe già intervenute – ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo riguardo alla compatibilità della proroga in esame con la normativa europea in materia di affidamenti pubblici al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, che reca una delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, evidenzia che il comma 4, per un verso reca una clausola di invarianza finanziaria, per altro verso rinvia all'articolo 17, comma 2 della legge n. 196 del 2009, che subordina l'adozione dei decreti legislativi che dovessero recare eventuali oneri all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie in conformità.
  Premessa l'opportunità di un chiarimento circa la neutralità o meno dei provvedimenti da adottare nell'esercizio della delega, evidenzia che – data l'ampiezza e la complessità della materia oggetto della delega – la verifica della neutralità della normativa delegata ovvero dei relativi, eventuali effetti finanziari potrà avvenire soltanto in occasione dell'esame parlamentare degli schemi di decreti delegati.
  Non formula pertanto osservazioni, pur rilevando l'opportunità di acquisire elementiPag. 45 di valutazione riguardo al potenziale impatto finanziario, anche di massima, della normativa delegata nel suo complesso, nonché degli specifici criteri di delega apparentemente suscettibili di determinare effetti finanziari, quali l'introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale (comma 2, lettera e)) o la previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica (comma 2, lettera h)).
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 9, che reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti e degli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 10, che prevede procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori, rileva che le norme in esame impongono all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) di dirimere le controversie che gli utenti avviano nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto con riferimento agli specifici diritti loro attribuiti dall'Autorità in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture. Tale funzione comporta nuovi adempimenti di carattere obbligatorio e tendenzialmente non differibile o modulabile al sussistere dei relativi presupposti: detti adempimenti parrebbero inoltre essere di carattere aggiuntivo rispetto alle funzioni, già svolte a legislazione vigente, di «gestione dei reclami» formulati dagli utenti. Rammenta che l'ART, inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche facenti parte del conto economico consolidato, si autofinanzia mediante un contributo posto in capo agli operatori di settore (articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 210 del 2011): il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Ciò premesso, ritiene dunque che andrebbe chiarito se dai nuovi adempimenti posti in capo all'ART discendano nuovi o maggiori oneri per l'Autorità e, in caso affermativo, se gli stessi possano essere finanziati nell'ambito della contribuzione posta in capo agli operatori di settore.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 11, che reca una modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica, considerato che le norme pongono un ulteriore compito in capo alle sezioni riunite della Corte dei conti, ritiene che andrebbe confermato che tale previsione non determini un aggravio amministrativo tale da non poter essere fronteggiato con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 12, concernente le colonnine di ricarica, relativamente alla previsione, introdotta dal Senato, di disporre per le aree di servizio la dotazione di ricarica, anche con riferimento alle concessioni già in essere, rileva che tale prescrizione potrebbe determinare la necessità di apportare modifiche al quadro economico della concessione. Qualora il soggetto concedente, come ad esempio ANAS s.p.a., rientrasse nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, potrebbero discendere da tali modifiche effetti per la finanza pubblica: in merito a tale eventualità ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 13, recante disposizioni per l'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, non formula osservazioni, nel presupposto – sul quale considera opportuna una conferma – che eventuali adempimenti aggiuntivi da parte delle amministrazioni competenti possano comunque essere eseguiti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 14, in materia di servizi di gestione rifiuti, non ha osservazioni da formulare anche alla luce degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 15, in materia di revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamentoPag. 46 delle strutture private, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 16, concernente la distribuzione dei farmaci, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 17, in materia di rimborsabilità dei farmaci equivalenti, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 18, relativo ai farmaci in attesa di definizione del prezzo, non formula osservazioni, considerato il carattere procedurale delle norme.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 19, che prevede una revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano, non ha osservazioni da formulare, in quanto gli oneri derivanti dal presente articolo sono entrambi configurati in termini di limiti massimi di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 15, comma 11, della legge n. 219 del 2005, introdotto dal comma 1 dell'articolo 19 del provvedimento in esame, provvede agli oneri derivanti dalla realizzazione di programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati, nonché di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale volti alla promozione della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita di sangue e di emocomponenti di cui, rispettivamente, ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 15, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996.
  In proposito, segnala che, in base a tale ultima disposizione, il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale (capitolo 2700 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità, tra gli altri, per progetti finalizzati alla prevenzione nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Al riguardo, considera opportuna una conferma da parte del Governo sul fatto che le finalità perseguite dalla norma in commento rientrino tra gli obiettivi specifici del Piano sanitario nazionale e che l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione del citato Piano non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 20, relativo alla selezione della dirigenza sanitaria, non formula osservazioni, considerata la natura sostanzialmente ordinamentale della disposizione in esame.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 21, relativo al riconoscimento di master universitari ai fini dei titoli richiesti per alcuni incarichi in enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del tenore ordinamentale delle norme.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 22, relativo alle procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione, non ha osservazioni da formulare.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 23, che prevede interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica, non ha osservazioni da formulare circa gli obblighi posti in capo agli operatori privati. Circa i nuovi compiti di vigilanza affidati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rammenta che l'Autorità, inclusa nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, è finanziata – per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato – mediante contributo versato dai soggetti regolati, la cui misura può essere variata dall'Autorità medesima (articolo 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005): in proposito non formula dunque osservazioni nel presupposto, sul quale considera comunque opportuna una conferma,Pag. 47 che l'AGCOM possa provvedere ai nuovi compiti di vigilanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 24, concernente il blocco e l'attivazione dei servizi premium e l'acquisizione della prova del consenso, non ha osservazioni da formulare.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 25, che reca norme in materia di servizi postali, non formula osservazioni sulle attività che dovranno svolgere le Amministrazioni interessate dalla presente norma, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame al Senato.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 26, che reca una delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione pro-concorrenziale e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili, rileva che la delega è assistita da una clausola di non onerosità: peraltro, la neutralità della disciplina delegata potrà essere verificata soltanto in sede di esame degli schemi di decreti predisposti nell'esercizio della delega.
  Pur prendendo atto del carattere prevalentemente procedurale e ordinamentale della materia oggetto della delega, poiché l'articolo non reca peraltro un espresso rinvio al meccanismo procedurale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica – in base al quale la quantificazione e copertura degli oneri sono sostanzialmente rinviate alla fase di esercizio della delega – ritiene utile acquisire fin da ora elementi di valutazione riguardo a taluni criteri di delega la cui attuazione potrebbe comportare un impatto amministrativo o organizzativo per le amministrazioni interessate, con eventuali implicazioni finanziarie.
  Fa riferimento, in particolare, ai criteri di cui alle lettere f) e h) del comma 2, che prevedono la semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e degli adempimenti per la loro completa digitalizzazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti autorizzatori per l'avvio dell'attività di impresa, con possibile riduzione dei tempi a disposizione delle amministrazioni interessate per i relativi adempimenti; si riferisce, inoltre, alla lettera l) del comma 2, introdotta dalla commissione di merito, che prevede l'adozione di misure per consentire la tracciabilità digitale dei procedimenti.
  Con riguardo, infine, alle disposizioni introdotte dalla Commissione di merito (i commi da 4 a 7 e il comma 9) che disciplinano la delega legislativa in materia di ricognizione, riordino e coordinamento della normativa vigente concernente le fonti energetiche rinnovabili, ritiene che andrebbe acquista una valutazione del Governo volta a verificare, anche con riferimento a tali disposizioni, il vincolo di neutralità finanziaria recato dal comma 12; ciò con specifico riguardo al principio e criterio direttivo di cui alla lettera e) del comma 5 che impone l'aggiornamento delle relative procedure amministrative, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 27, che reca una delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, rileva che la delega è assistita da una clausola di non onerosità: peraltro, la neutralità della disciplina delegata potrà essere verificata soltanto in sede di esame degli schemi di decreti predisposti nell'esercizio della delega.
  Pur prendendo atto del carattere prevalentemente ordinamentale della materia oggetto della delega, poiché l'articolo non reca peraltro un espresso rinvio al meccanismo procedurale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica – in base al quale la quantificazione e copertura degli oneri sono sostanzialmente rinviate alla fase di esercizio della delega – ritiene utile acquisire fin da ora elementi di valutazione riguardo a taluni criteri di delega che potrebbero determinare eventuali effetti finanziari.
  Fa riferimento, in particolare, ai criteri di cui alle lettere f) e g) del comma 1, che prevedono l'introduzione di forme di collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche attraverso strumenti premiali dei comportamenti virtuosiPag. 48 e l'interoperabilità delle banche dati, peraltro secondo la disciplina già prevista dal codice dell'amministrazione digitale.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 29, che prevede l'abbreviazione dei termini per la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, alla luce della conferma di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere all'applicazione della norma con le risorse disponibili a legislazione vigente, non formula osservazioni.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 30, rileva che la norma reca una delega per il Governo in materia di semplificazione e riordino del sistema di vigilanza del mercato prevedendo una clausola di non onerosità. Evidenzia tuttavia che la delega prevede alcuni criteri potenzialmente onerosi: attribuzione all'ufficio unico di collegamento, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, di adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale; previsione, in materia di sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, della possibilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per l'affidamento di campagne di vigilanza. In proposito, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che i possibili effetti onerosi potranno essere oggetto di quantificazione e copertura in occasione dell'esercizio della delega e che la relativa verifica parlamentare potrà aver luogo in sede di esame dei relativi schemi di decreti delegati.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 31, che reca una modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 32, relativo alle concentrazioni, tenuto conto dell'assenza di una clausola di neutralità finanziaria e considerato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è compresa nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione – ossia inclusa nel cosiddetto «elenco Istat» –, ritiene utile che il Governo confermi che l'Autorità possa effettivamente svolgere i compiti attribuitigli nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente o comunque facendo ricorso ad un adeguamento delle contribuzioni da parte soggetti sottoposti alla sua vigilanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 33, che prevede il rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 34, che prevede una procedura di transazione gestita dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, rileva che le norme operano nell'ambito dei compiti istituzionali già attribuiti a legislazione vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e in particolare nel quadro di procedimenti istruttori e sanzionatori già da essa svolti; le norme pongono in capo alla stessa nuovi compiti (le procedure di transazione), che sono configurati come di carattere eventuale e la cui attivazione è comunque subordinata ad una valutazione discrezionale dell'Autorità. Rammenta altresì che l'Autorità, inclusa nell'«elenco Istat» delle amministrazioni pubbliche, si autofinanzia mediante contributo posto a carico delle imprese vigilate: in proposito non formula dunque osservazioni, nel presupposto – sul quale andrebbe comunque acquisita una conferma – che l'Autorità possa applicare, nei casi in cui ciò sia opportuno, i nuovi poteri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 35, in materia di poteri istruttori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non ha osservazioni da formulare.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato), evidenzia in particolare che, analogamente ai precedenti casi Pag. 49di proroghe della durata delle concessioni demaniali, la proroga di cui all'articolo 3, commi da 1 a 3, non è suscettibile di comportare effetti sui saldi di finanza pubblica diversi da quelli già scontati a legislazione vigente.
  In relazione agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h), che prevede la possibilità di definire una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere, conferma che non risultano ascrivibili eventuali effetti di maggiori oneri derivanti dall'attuazione del citato criterio direttivo, giacché la predetta quota verrà calcolata alla luce dei nuovi criteri previsti dalla legge delega, potendo determinare semmai un incremento delle entrate derivanti dalla riscossione dei canoni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.
  In relazione all'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera i), precisa che lo stesso sarà integralmente posto a carico del concessionario subentrante non determinando, pertanto, effetti negativi sulla finanza pubblica.
  Con riferimento alle nuove funzioni di cui all'articolo 10 attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), assicura che tali funzioni saranno svolte dalla stessa Autorità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Conferma che l'ulteriore funzione di controllo sulle società a partecipazione pubblica, attribuita dall'articolo 11 del disegno di legge in esame alle sezioni riunite della Corte dei conti, non determina un aggravio amministrativo e, pertanto, potrà essere svolta con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
  In relazione alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 12, che dispone per le aree di servizio la dotazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici anche con riferimento alle concessioni già in essere, fa presente che tale previsione non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria ivi prevista.
  Con riferimento all'obbligo di aggiornamento periodico dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, previsto dall'articolo 13 del disegno di legge in esame, segnala che le amministrazioni competenti faranno fronte agli eventuali adempimenti aggiuntivi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento ai nuovi compiti posti in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) dagli articoli 23, 32 e 34 del disegno di legge in esame, conferma che tali attività potranno essere svolte dall'AGCOM nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento alla delega prevista dall'articolo 30 in materia di semplificazione e riordino del sistema di vigilanza del mercato, evidenzia che ai relativi eventuali oneri e alla conseguente copertura finanziaria si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, conformemente a quanto previsto dal medesimo comma 2 dell'articolo 30.
  Ritiene necessario, da un lato, di riferire le riduzioni degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale e parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze al triennio 2022-2024, anziché al triennio 2021-2023 ormai trascorso, dall'altro, di inserire l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3634-A Governo, approvato dal Senato, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

Pag. 50

   preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    analogamente ai precedenti casi di proroghe della durata delle concessioni demaniali, la proroga di cui all'articolo 3, commi da 1 a 3, non è suscettibile di comportare effetti sui saldi di finanza pubblica diversi da quelli già scontati a legislazione vigente;

    in relazione agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h), che prevede la possibilità di definire una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere, non risultano ascrivibili eventuali effetti di maggiori oneri derivanti dall'attuazione del citato criterio direttivo, giacché la predetta quota verrà calcolata alla luce dei nuovi criteri previsti dalla legge delega, potendo determinare semmai un incremento delle entrate derivanti dalla riscossione dei canoni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

    in relazione all'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera i), lo stesso sarà integralmente posto a carico del concessionario subentrante non determinando, pertanto, effetti negativi sulla finanza pubblica;

    con riferimento alle nuove funzioni di cui all'articolo 10 attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), tali funzioni saranno svolte dalla stessa Autorità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    l'ulteriore funzione di controllo sulle società a partecipazione pubblica, attribuita dall'articolo 11 del disegno di legge in esame alle sezioni riunite della Corte dei conti, non determina un aggravio amministrativo e, pertanto, potrà essere svolta con le risorse già disponibili a legislazione vigente;

    in relazione alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 12, che dispone per le aree di servizio la dotazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici anche con riferimento alle concessioni già in essere, tale previsione non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria ivi prevista;

    con riferimento all'obbligo di aggiornamento periodico dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, previsto dall'articolo 13 del disegno di legge in esame, le amministrazioni competenti faranno fronte agli eventuali adempimenti aggiuntivi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    con riferimento ai nuovi compiti posti in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) dagli articoli 23, 32 e 34 del disegno di legge in esame, tali attività potranno essere svolte dall'AGCOM nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    con riferimento alla delega prevista dall'articolo 30 in materia di semplificazione e riordino del sistema di vigilanza del mercato, ai relativi eventuali oneri e alla conseguente copertura finanziaria si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, conformemente a quanto previsto dal medesimo comma 2 dell'articolo 30;

    risulta necessario, da un lato, riferire le riduzioni degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale e parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze al triennio 2022-Pag. 512024, anziché al triennio 2021-2023 ormai trascorso, dall'altro, inserire l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022;

   b) sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022;

   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

   D'Ettore 26.1, che inserisce, tra i principi e criteri direttivi relativi alla delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza, la promozione dell'aggregazione tra professionisti, prevedendo, tra l'altro, il vincolo della neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione. La proposta, inoltre, senza prevedere un'apposita clausola di invarianza finanziaria, introduce il riferimento alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa determini oneri certi per la finanza pubblica, atteso che in tal caso non sarebbe attivabile la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, prevista dalla medesima proposta emendativa;

   Vallascas 26.2, che prevede che gli operatori economici da invitare alle procedure previste dal comma 3 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 siano individuati sulla base di indagini di mercato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e Pag. 52finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sulle proposte emendative indicate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, esprime, pertanto, parere contrario sugli emendamenti 26.1 e 26.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 26 luglio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 12.10.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021.
C. 3675 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.
C. 3676 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione dei relatori, fa presente che il disegno di legge C.3675, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021, è il documento contabile attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione del bilancio. Rammenta che, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il rendiconto, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione, cioè l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; e il conto generale del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. Segnala che al rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una nota integrativa e che, per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione.
  Con riferimento al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2021 rileva, quindi, quanto segue.
  Il quadro generale degli andamenti dei saldi in termini assoluti mostra un generale peggioramento tra le previsioni iniziali e le previsioni definitive per il 2021, sia per la cassa che per la competenza.
  Nel confronto con l'esercizio precedente, invece, la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2021 un generale miglioramento di tutti i saldi rispetto ai risultati differenziali registrati nell'esercizio 2020.
  Anche in rapporto al PIL si riscontra lo stesso quadro generale di evoluzione, favorito nel confronto con il 2020 dal concomitante aumento del PIL, che passa da 1.651.595 del 2020 a 1.775.436 milioni del 2021 (più 7,5 per cento di aumento a prezzi correnti).
  In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2021 un valore negativo di circa 187,7 miliardi di Pag. 53euro, con un miglioramento di oltre 83,2 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2020.
  Tale miglioramento è frutto di un aumento delle entrate finali (di circa l'11,7 per cento) e di una lieve riduzione delle spese finali (di circa il 2 per cento).
  Se confrontato con le previsioni iniziali, che indicavano un valore negativo del saldo netto di meno 193,5 miliardi di euro, il miglioramento è pari a circa 5,8 miliardi.
  Il risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale) si attesta nel 2021 a meno 64,9 miliardi di euro, con un miglioramento di 40,5 miliardi rispetto al 2020. Tale risultato è determinato da un aumento sia delle spese correnti (più 22,5 miliardi di euro), sia del complesso delle entrate tributarie ed extra-tributarie (più 63 miliardi di euro). Il miglioramento è di oltre 20,6 miliardi di euro se confrontato con le previsioni iniziali.
  Il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2021 a meno 424,4 miliardi di euro, evidenziando un miglioramento di 82,5 miliardi rispetto al 2020 e di oltre 56,3 miliardi rispetto alle previsioni iniziali.
  Nel complesso, nonostante il protrarsi dell'emergenza da COVID-19, gli effettivi risultati conseguiti con la gestione 2021 denotano, per tutti i saldi, un miglioramento sia rispetto alle previsioni iniziali, sia rispetto alle previsioni definitive comprensive degli scostamenti autorizzati dal Parlamento.
  I limiti massimi fissati per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2021 (legge n. 178 del 2020) – che erano stati indicati, rispettivamente, in meno 196.000 milioni di euro per il saldo netto da finanziare e in meno 483.235 milioni di euro per il ricorso al mercato – sono stati aggiornati nel corso dell'esercizio finanziario dai provvedimenti di urgenza adottati per far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Nel complesso, lo scostamento di bilancio – proposto dal Governo alle Camere, e da queste approvato in data 20 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, con apposite risoluzioni – ha rideterminato i limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, portandoli rispettivamente a meno 286.000 e meno 573.235 milioni di euro in termini di competenza. Tali valori massimi sono stati comunque rispettati dai risultati della gestione finanziaria 2021, i quali denotano, infatti, per entrambi i saldi, un sensibile miglioramento rispetto alle previsioni definitive, comprensive degli scostamenti autorizzati dal Parlamento.
  Per quanto concerne le entrate, la gestione di competenza del bilancio ha registrato accertamenti per entrate finali pari a circa 635,6 miliardi di euro (corrispondenti a circa il 106,4 per cento delle previsioni definitive, stimate in 597,2 miliardi). Gli accertamenti per entrate finali sono risultati in aumento rispetto al dato del 2020 dell'11,7 per cento (più 66,4 miliardi). Risultano in aumento sia le entrate tributarie (più 8,9 per cento), sia quelle extratributarie (più 23,6 per cento). Se confrontate con le previsioni definitive (597,2 miliardi di euro), le entrate finali risultano in aumento del 6,4 per cento (più 38,4 miliardi di euro).
  Le entrate complessive (comprensive anche dell'accensione di prestiti) si attestano a 1.000 miliardi di euro (più 56,9 miliardi rispetto al 2020). Dal confronto con i dati complessivi delle entrate dell'esercizio precedente (accertamenti pari a 943.492 milioni di euro), si rileva un aumento del 6 per cento.
  Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2020-2021 relativo all'andamento delle entrate finali accertate si rileva, innanzitutto, un aumento degli accertamenti delle entrate tributarie (più 43 miliardi di euro).
  Le entrate tributarie (che si sono attestate a 523,8 miliardi di euro) sono risultate superiori anche rispetto alla previsione definitiva (più 18,6 miliardi di euro). Si ricorda che la previsione definitiva (505,228 miliardi di euro) era leggermente inferiore Pag. 54rispetto alla previsione iniziale (507,6 miliardi di euro).
  In aumento sono risultate anche le entrate extratributarie (più 20 miliardi di euro circa, più 23,6 per cento rispetto al 2020) e quelle per alienazione ed ammortamento di beni (più 3.375 milioni di euro, più 89,8 per cento rispetto al 2020).
  Tra le entrate extratributarie si evidenzia l'aumento di quelle derivanti da recuperi, rimborsi e contributi (più 12.789 milioni di euro, più 32,2 per cento).
  Analizzando le principali imposte, si registra un aumento del gettito IRPEF con accertamenti pari a 204.375 milioni di euro (più 0,8 per cento rispetto alle previsioni definitive e più 4,5 per cento rispetto ai valori dell'esercizio 2020), mentre per l'IVA gli accertamenti ammontano a 163.937 milioni di euro (più 14,5 per cento rispetto ai valori dell'esercizio 2020); si registra, invece, una diminuzione del gettito IRES (meno 6,1 per cento) che risente dell'andamento negativo dei versamenti in acconto e a saldo.
  Per quanto concerne le spese, anche il 2021, analogamente al 2020, si è caratterizzato per l'adozione di importanti misure volte a fronteggiare l'emergenza indotta dalla pandemia da COVID-19, che hanno prodotto impatti significativi in termini di espansione della spesa pubblica.
  Lo scorso anno gli impegni per spese finali (costituite dal totale delle spese di parte corrente e di quelle in conto capitale) sono passati da 603,3 miliardi di euro del 2019 a 840,1 miliardi di euro del 2020, in crescita del 39,2 per cento rispetto al 2019, per un ammontare di circa 237 miliardi di euro, raggiungendo una incidenza sul PIL del 50,9 per cento.
  Nel 2021, gli impegni per spese finali si sono mantenuti ad un livello molto elevato, pari a 823,3 miliardi di euro, registrando una riduzione rispetto al 2020 di circa 16,9 miliardi (meno 2 per cento), con una incidenza sul PIL del 46,4 per cento.
  In particolare, la spesa di parte corrente ha generato impegni per circa 693,3 miliardi di euro, in aumento (più 22,4 miliardi) rispetto al 2020, mentre gli impegni di spesa in conto capitale hanno registrato una riduzione rispetto al 2020 di 39,3 miliardi di euro, assestandosi a 129,9 miliardi.
  Considerando il rimborso delle passività finanziarie, sostanzialmente in linea con il 2020 (più 0,3 per cento), gli impegni complessivi di spesa si attestano a circa 1.060 miliardi di euro, con un complessivo decremento rispetto a quelli dell'anno precedente di circa l'1,5 per cento.
  Il peso della spesa complessiva rispetto al PIL è passato dal 65,2 per cento del 2020 al 59,7 per cento del 2021.
  Rispetto ai valori previsionali, i dati risultanti dalla gestione sono risultati inferiori rispetto alle previsioni definitive, ma superiori rispetto alle previsioni iniziali. A seguito dell'adozione dei provvedimenti emergenziali le previsioni definitive delle spese per operazioni finali, in conto competenza, hanno presentato, infatti, un aumento di 98,3 miliardi di euro (più 12,7 per cento) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio. L'aumento ha riguardato sia le spese correnti, con un incremento di circa 74,3 miliardi di euro (più 11,2 per cento), sia quelle in conto capitale, in aumento di 24,1 miliardi di euro (più 21,5 per cento).
  Passando all'analisi delle spese finali per Missioni riferite al 2021, si conferma innanzitutto la rilevanza della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (si tratta in sostanza di trasferimenti agli enti territoriali) – nonostante il calo in valore assoluto – che pesa per il 18,7 per cento sul totale della spesa primaria (rispetto al 19,7 nel 2020).
  Resta significativa l'incidenza sul totale degli impegni della missione Politiche previdenziali, attestatesi al 14,6 per cento del totale degli impegni delle spese primarie (in aumento rispetto al 13,3 per cento del 2020) e delle politiche economico-finanziarie e di bilancio, che si attesta al 12,7 per cento (era il 12,6 per cento nel 2020).
  In netta diminuzione l'incidenza percentuale della missione Competitività e sviluppo delle imprese, che dal 17,5 per cento del 2020 passa al 9,6 per cento nel 2021, con un calo in valore assoluto nel 2021 di oltre 62 miliardi di euro. Anche la missione Politiche per il lavoro riduce la sua incidenzaPag. 55 percentuale sulla spesa primaria, dal 4,9 del 2020 al 3,0 per cento del 2021.
  L'istruzione scolastica rappresenta il 7 per cento della spesa primaria, in aumento rispetto al 2020 (in cui rappresentava il 6,6 per cento). In aumento percentuale rispetto al 2020 anche la missione Diritti sociali, che rappresenta ora il 6,1 per cento della spesa primaria (rispetto al 5,8 per cento nel 2020).
  Nel corso dell'esercizio, alla gestione di competenza si affianca la gestione dei residui. Si ricorda che si definiscono residui attivi le entrate accertate, ma rimaste da versare e da riscuotere e residui passivi le spese impegnate, ma rimaste da pagare. Nell'ambito dei residui occorre distinguere quelli provenienti dagli esercizi precedenti e quelli formatisi nel corso dell'esercizio considerato (residui di nuova formazione). I residui passivi cosiddetti «propri» si distinguono da quelli «impropri», detti anche residui passivi «di stanziamento», relativi a somme stanziate ma non impegnate nell'esercizio di competenza.
  La Relazione al Rendiconto evidenzia come nel 2021 il fenomeno dei residui continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato delle entrate che dal lato delle uscite. Il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2020 e precedenti indicava al 1° gennaio 2021 residui attivi per un valore di 211.182 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 196.916 milioni di euro, con un'eccedenza attiva di 14.265 milioni di euro.
  Nel corso dell'esercizio 2021 l'entità dei residui pregressi si è andata modificando – a seguito dell'attività di riaccertamento e di gestione in conto residui, nonché della perenzione – facendo registrare variazioni in diminuzione dei residui sia dal lato delle entrate (meno 74.957 milioni di euro), sia dal lato delle uscite (meno 20.430 milioni di euro, di cui 2.492 milioni eliminati per perenzione amministrativa).
  Pertanto, per quanto concerne i residui attivi, rispetto allo stock iniziale proveniente dagli esercizi precedenti (211.182 milioni di euro), al 31 dicembre 2021 ne risultano accertati 167.984 milioni di euro, dei quali 31.759 milioni incassati e 136.225 milioni rimasti da riscuotere o versare. Ad essi si sono aggiunti 76.736 milioni di euro di residui di nuova formazione, derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2021, per un totale di residui attivi al 31 dicembre 2021 pari a 212.961 milioni.
  Per quanto riguarda i residui passivi complessivi, dei 196.916 milioni di euro di residui presunti al 1° gennaio 2021, provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 176.486 milioni. Di questi, 46.443 milioni risultano pagati e 130.043 milioni ancora da pagare. A tali residui pregressi si sono aggiunti, a seguito della gestione di competenza, 58.222 milioni di euro di residui di nuova formazione, per un totale di residui passivi al 31 dicembre 2021 pari a 188.265 milioni di euro.
  La gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti.
  Anche in termini di cassa i saldi registrano un miglioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2020.
  In particolare, la gestione di cassa ha dato luogo complessivamente ad incassi per 955,4 miliardi di euro e a pagamenti per 1.048,2 miliardi di euro.
  Rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2020 (893,1 miliardi di euro di incassi e 980,6 miliardi di euro di pagamenti), si registra sia un aumento degli incassi, del 7 per cento, che dei pagamenti, del 6,9 per cento.
  L'incidenza sul PIL è pari al 56 per cento per gli incassi e al 59 per cento per i pagamenti.
  A livello di operazioni finali, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2020 si registra, in termini di incassi e pagamenti, un miglioramento delle entrate e un significativo aumento delle spese.
  In particolare, gli incassi finali evidenziano un aumento di 71,8 miliardi di euro rispetto al 2020, attestandosi a 590,6 miliardi a fronte dei circa 518,8 miliardi registrati lo scorso anno. L'aumento è imputabile sia alle maggiori entrate tributarie (più 46,7 miliardi), sia alle entrate extratributariePag. 56 (più 21,7 miliardi). Anche le entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti risultano in aumento (più 3,4 miliardi di euro).
  Il volume dei pagamenti finali si attesta a circa 811 miliardi di euro, registrando un aumento di 66,4 miliardi rispetto al dato del 2020. Le operazioni finali rappresentano l'87,8 per cento delle previsioni definitive e il 75,9 per cento della relativa massa.
  Il conto generale del patrimonio comprende, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento, nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
  Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2021 emerge una eccedenza passiva di circa 2.433 miliardi di euro, con un peggioramento di circa 218 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2020. Si tratta di un risultato particolarmente elevato che conferma quello conseguito nel 2020 sul 2019 (299 miliardi di euro), ma che non rispecchia il trend degli anni precedenti, considerato che nel 2019 sul 2018 il peggioramento è stato pari a 13 miliardi di euro e nel 2018 sul 2017 a 27,5 miliardi di euro. In termini percentuali nel 2021 il peggioramento patrimoniale è stato pari al 9,84 per cento, valore inferiore unicamente a quello del 2020, considerando l'ultimo decennio.
  Lo squilibrio patrimoniale passivo è dovuto, in particolare, ad un incremento delle passività e ad una diminuzione delle attività.
  Il totale delle passività ammonta a 3.434 miliardi di euro e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria. Rispetto alla chiusura dell'esercizio 2020, l'entità delle passività finanziarie ha registrato nel 2021 un incremento di 214,9 miliardi di euro, confermando la notevole crescita registrata anche nell'esercizio precedente, pari a 321,3 miliardi. L'incremento delle passività è connesso ad un peggioramento della situazione debitoria a medio-lungo termine dello Stato per 92,5 miliardi di euro (con una notevole crescita dei buoni del tesoro poliennali per 102,5 miliardi) e anche delle anticipazioni passive per 43,3 miliardi, nonché della situazione debitoria a breve termine.
  Il totale delle attività ammonta a circa 1.001,0 miliardi di euro, con una diminuzione di 3,1 miliardi, risultato in peggioramento rispetto all'esercizio precedente in cui invece si era registrato un incremento di 22,0 miliardi di euro.
  Infine, segnala che la Corte dei conti ha dichiarato regolare il rendiconto generale dello Stato per il 2021, con esclusione di alcuni capitoli, e per approfondimenti al riguardo rinvia al dossier dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.
  Per quanto riguarda il disegno di legge C. 3676, che reca l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022, rammenta che l'assestamento, disciplinato dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ha lo scopo di aggiornare a metà esercizio le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto. Segnala che l'aggiornamento riguarda, per quanto riguarda le entrate, l'eventuale revisione delle stime del gettito e, per quanto riguarda le spese, limitatamente alla componente discrezionale, gli effetti di eventuali esigenze sopravvenute.
  Ricorda che, a partire dal 2017, in analogia con quanto stabilito per il disegno di legge di bilancio, anche il disegno di legge di assestamento è corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF).
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di assestamento segnala, quindi, quanto segue.
  Il disegno di legge di assestamento si compone di un solo articolo che modifica la Sezione II della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), introducendo, Pag. 57nello stato di previsione delle entrate e negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, le variazioni risultanti dalle tabelle annesse al disegno di legge.
  Per ciascuna unità di voto si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel rendiconto dell'esercizio 2021.
  Venendo all'analisi dei risultati finanziari, le variazioni di bilancio proposte con il provvedimento di assestamento definiscono le previsioni assestate per il 2022, tenendo conto, altresì, delle variazioni di bilancio apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con atti amministrativi, nonché degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi emanati successivamente all'approvazione della legge di bilancio, quali il decreto-legge n. 4 del 2022 (cosiddetto «decreto Sostegni-ter») e il decreto-legge n. 14 del 2022 (cosiddetto «decreto crisi in Ucraina»).
  In termini di competenza, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento determinano un miglioramento, rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) che si attesta su un valore di meno 162,5 miliardi di euro rispetto ad una previsione iniziale di meno 201,7 miliardi di euro.
  Il miglioramento di oltre 39 miliardi di euro del saldo netto da finanziare, rispetto alle previsioni iniziali, è dovuto per circa 41 miliardi di euro alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, in parte compensate dalle variazioni negative determinate per atto amministrativo, per un valore di meno 1,8 miliardi di euro.
  In particolare, il miglioramento del dato assestato del saldo netto discende, essenzialmente, dall'aumento delle entrate per complessivi 49,3 miliardi di euro, dovuto per 10,5 miliardi alle variazioni per atto amministrativo e per 38,8 miliardi alle variazioni proposte dal presente disegno di legge di assestamento. Nell'ambito di queste ultime, l'aumento interessa principalmente le entrate tributarie, per circa 25,7 miliardi di euro (di cui 15,6 miliardi derivanti dall'aumento di imposte dirette e 10,1 miliardi dall'aumento delle imposte indirette, collegato in particolare all'incremento dell'IVA sugli scambi interni e sulle importazioni), mentre sul fronte delle entrate extratributarie il disegno di legge di assestamento propone un incremento di 13,1 miliardi di euro.
  Rispetto alle previsioni di bilancio, si registra altresì un aumento delle spese finali di 10,1 miliardi di euro, interamente determinato dalle variazioni per atto amministrativo (più 12,4 miliardi), cui si affianca la proposta di assestamento di riduzione delle spese finali per quasi 2,3 miliardi. Sulla proposta di assestamento incide la riduzione della spesa per interessi per circa 2,7 miliardi e la proposta di riduzione delle spese in conto capitale di circa 880 milioni di euro, parzialmente compensata dalla proposta di incremento della spesa corrente primaria di 1,3 miliardi di euro.
  Anche gli altri saldi evidenziano un andamento positivo. Il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra un miglioramento di 37,9 miliardi di euro rispetto alla previsione iniziale. I dati relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenziano un andamento positivo per oltre 47 miliardi di euro.
  Come indicato nella Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento sono neutrali ai fini dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione, in quanto già scontate nei quadri tendenziali in sede di DEF 2022.
  Per quanto riguarda le variazioni di bilancio apportate con gli atti amministrativi adottati in corso d'anno, esse determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di meno 1,8 miliardi di euro in termini di competenza, derivante da un incremento delle spese finali (più 12,4 miliardi) e da maggiori entrate per 10,5 miliardi di euro. Tale risultato è determinato principalmente dall'attuazione dei decreti-Pag. 58legge n. 4 del 2022 e n. 14 del 2022, emanati, rispettivamente, per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 e del rincaro dei prezzi dell'energia e per fronteggiare le conseguenze della crisi ucraina.
  Il disegno di legge di assestamento precisa, a tal proposito, che esso non sconta, invece, gli effetti dei due decreti-legge n. 21 del 2022 e n. 50 del 2022, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento, in quanto tali provvedimenti legislativi sono stati emanati ad una data non utile per l'inserimento, all'interno del bilancio assestato, dei relativi provvedimenti attuativi.
  Con riferimento alle entrate, le variazioni per atto amministrativo determinano un incremento delle previsioni iniziali di bilancio complessivamente pari a 10,5 miliardi di euro in termini di competenza, dovuto a maggiori entrate tributarie per circa 5,7 miliardi di euro e a maggiori entrate extratributarie per 2,8 miliardi di euro. In merito alle entrate da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali, gli atti amministrativi in corso di gestione hanno dato luogo a variazioni in aumento pari a circa 2,1 miliardi di euro.
  Con riferimento alla spesa, le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento degli stanziamenti finali di bilancio nella misura di poco meno di 12,4 miliardi di euro in termini di competenza, di cui 10,8 miliardi di incremento delle spese correnti e circa 1,6 miliardi di incremento di quelle in conto capitale.
  Per la spesa corrente, l'incremento di 10,8 miliardi è determinato principalmente dall'aumento dei trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (16,3 miliardi), dei trasferimenti correnti ad imprese (1 miliardo) e della spesa per redditi da lavoro dipendente (3,6 miliardi).
  La spesa in conto capitale aumenta di 1,6 miliardi di euro, dato sul quale incide la categoria dei contributi agli investimenti ad imprese (in aumento di circa 900 milioni di euro), connessi soprattutto alle misure di sostegno disposte dal decreto-legge n. 17 del 2022 per contrastare l'aumento dei prezzi delle materie prime.
  In termini di competenza, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare di 41,1 miliardi di euro rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, dovuto a una proposta di maggiori entrate finali per 38,8 miliardi di euro e di diminuzione delle spese finali per 2,6 miliardi di euro. Per quanto concerne, in particolare, le proposte di variazioni alle entrate del bilancio dello Stato, nella Relazione si precisa che esse sono volte a recepire sulle previsioni di bilancio la revisione delle stime tendenziali di finanza pubblica, già scontate nel DEF 2022.
  Sul fronte delle entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca una proposta di aumento per 38,8 miliardi di euro rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio 2022. Le entrate tributarie recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2022, con una proposta di incremento di 25,7 miliardi di euro in termini di competenza (25,4 di euro in termini di cassa). Nel complesso, rispetto alle previsioni iniziali, si registra un aumento delle imposte dirette per 15,6 miliardi, principalmente per effetto di una previsione più favorevole di tutti i principali tributi, in particolare delle ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente e dell'autoliquidazione IRES, e un aumento delle imposte indirette per 10,1 miliardi di euro, collegato all'incremento dell'IVA.
  Le entrate extratributarie registrano, nel complesso, una proposta di incremento di 13,1 miliardi di euro in termini di competenza (12,8 miliardi in termini di cassa), determinato soprattutto dai versamenti erogati dall'Unione europea a titolo di contributi a fondo perduto per l'attuazione del PNRR, pari a 11,5 miliardi di euro. Sull'incremento delle entrate extratributarie proposto con il presente disegno di legge incidono anche i maggiori proventi attesi per le risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea (1,1 miliardi), nonché i maggiori dividendi da versare da parte delle società a partecipazione pubblica, per 200 milioni di euro.
  Le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti registrano Pag. 59una proposta di riduzione di 36 milioni di euro in termini sia di competenza sia di cassa, interamente imputabile ad un allineamento alle previsioni dello scorso aprile elaborate per il DEF 2022.
  Per quanto concerne le spese finali, le variazioni proposte dal provvedimento in esame determinano una riduzione di circa 2,25 miliardi di euro in termini di competenza. Tale riduzione è determinata da una minore spesa corrente dovuta, essenzialmente, alla proposta di riduzione di 2,7 miliardi della spesa per interessi e redditi da capitale, legata alla riduzione degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico. La riduzione della spesa per interessi è compensata dalla proposta di aumento di altre spese correnti per 1,3 miliardi di euro, connessa principalmente all'aumento dei consumi intermedi (più 102 milioni), dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche (più 285 milioni), dei trasferimenti alle famiglie e istituzioni sociali private (più 42 milioni). Si registra anche una proposta di diminuzione della spesa in conto capitale (meno 881 milioni).
  Con riferimento alle missioni del bilancio dello Stato, le proposte di assestamento determinano una riduzione degli stanziamenti della missione «Debito pubblico», pari a 13,3 miliardi di euro in termini sia di competenza sia di cassa, principalmente in relazione all'adeguamento delle esigenze per il rimborso dei prestiti internazionali. Considerando gli importi della missione «Debito pubblico», la spesa complessiva del bilancio dello Stato si assesta a 1.096,1 miliardi di euro, con un aumento di 2,2 miliardi rispetto alle previsioni di bilancio.
  Con riferimento alle missioni, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento riguardano:

   gli stanziamenti della missione «L'Italia in Europa e nel mondo», per 1,1 miliardi di euro, destinati al bilancio dell'Unione europea quali risorse proprie tradizionali;

   gli stanziamenti della missione «Istruzione scolastica» per 127 milioni di euro, a seguito in particolare dell'incremento degli stanziamenti per le supplenze brevi del personale scolastico;

   gli stanziamenti della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», che vede una riduzione per 1,5 miliardi di euro e l'iscrizione dell'importo di 63 milioni di euro da trasferire alla Grecia, derivante dai profitti dei titoli di Stato greci presenti nel portafoglio «Securities Markets Programme».

  In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2022 determina complessivamente un miglioramento del saldo netto da finanziare di 37,4 miliardi di euro rispetto alla previsione di bilancio, derivante da un aumento delle entrate finali per 48,7 miliardi, per la gran parte proposto dal disegno di legge di assestamento, e da un aumento delle spese finali per 11,3 miliardi di euro, interamente dovuto alle variazioni per atti amministrativi (più 12,2 miliardi), mentre la proposta del disegno di legge di assestamento ne prevede una riduzione di 933 milioni. In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a meno 239,8 miliardi di euro, con un miglioramento di 37,4 miliardi di euro rispetto alla previsione di bilancio, esclusivamente dovuto alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento (più 39,1 miliardi).
  Per quanto concerne gli altri saldi, anch'essi risultano tutti in miglioramento. In particolare, il ricorso al mercato risulta migliorato di 45,3 miliardi di euro rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a meno 509,2 miliardi di euro. Analogamente, il saldo primario, rispetto ai meno 200,8 miliardi di euro della previsione iniziale raggiunge l'importo di meno 166,1 miliardi di euro. Il risparmio pubblico migliora di quasi 36 miliardi di euro, attestandosi nelle previsioni assestate a meno 87,5 miliardi di euro.
  Con il provvedimento di assestamento si è provveduto ad aggiornare, altresì, i residui attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2021, a seguito della gestione conclusasi nell'esercizio di consuntivo.
  Nel complesso, le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui finaliPag. 60 attivi al 31 dicembre 2021 pari a 212.962 milioni di euro, a fronte dei 254.755 milioni di euro di residui inizialmente presunti.
  Per le entrate tributarie, i residui sono stati quantificati pari a 104.778 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 36.611 milioni rispetto alle previsioni iniziali (131.390 milioni di euro). Per le entrate extra-tributarie i residui ammontano a 107.483 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 15.132 milioni di euro rispetto alla previsione iniziale (122.616 milioni di euro).
  Per quanto concerne, invece, i residui passivi delle spese complessive (comprensivi di quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 208 milioni di euro) risultanti alla chiusura dell'esercizio 2021, il loro ammontare è pari a 188.265 milioni di euro.
  Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2021 segna dunque una inversione di tendenza rispetto al 2020, in cui si era invece registrata una crescita rispetto al 2019 (più 73 per cento).
  Dell'ammontare complessivo dei residui passivi per le spese finali, 58,1 miliardi di euro sono di nuova formazione. Rispetto al 2020, risulta evidente un forte decremento dell'ammontare dei residui di nuova formazione per 68,4 miliardi di euro (erano 126,5 miliardi nel 2020). Alla formazione dei nuovi residui passivi, le spese correnti hanno concorso per circa 27,3 miliardi di euro, quelle in conto capitale per 30,8 miliardi di euro. Per quando concerne la consistenza dei residui pregressi delle spese finali, a fine dicembre 2021 essi risultano pari a circa 130 miliardi di euro, in notevole aumento rispetto ai 69,8 miliardi di euro accertati l'esercizio precedente.
  L'articolo 33, comma 4-septies, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dispone che la relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di assestamento dia conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare) con gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con l'ordinamento europeo. La prima parte della relazione tecnica illustra le principali variazioni previste dalla proposta di assestamento e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, che è per l'appunto il saldo rilevante per l'ordinamento europeo. Nella seconda parte la relazione tecnica rappresenta, in apposita Tavola di raccordo, la coerenza tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato assestato con il conto economico delle pubbliche amministrazioni, anch'esso aggiornato per effetto delle variazioni che impattano su quest'ultimo.
  Complessivamente, le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento, tenuto conto di quanto già scontato nei quadri tendenziali di finanza pubblica in sede di DEF, della natura delle voci di bilancio interessate e delle regole e criteri contabili che presiedono alla compilazione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, sono sostanzialmente neutrali sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

  La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

  Fabio MELILLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, facendo presente che il termine per la presentazione delle proposte emendative sarà definito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine dell'odierna seduta.

  La seduta termina alle 12.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 26 luglio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.