CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2022
831.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 166

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Matteo Luigi BIANCHI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vincenzo Amendola.

  La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata oggi ad avviare l'esame, in terza lettura, del disegno di legge di delegazione europea 2021.
  Preannuncia che si limiterà a illustrare le sole modifiche apportate al testo nel corso dell'esame Senato, sulle quali è possibile teoricamente incidere, rinviando al dossier predisposto dagli uffici la disamina dell'intero articolato del provvedimento.
  In via preliminare, segnala che il disegno di legge, che si compone di ventuno articoli oltre al consueto allegato, consente ora di dare attuazione a quattordici direttive europee, di cui quattro con criteri specifici di delega, cui si aggiungono ventidue regolamenti e una raccomandazione europea.Pag. 167
  Tra le modifiche apportate dal Senato segnala anzitutto quelle relative all'articolo 4, recante i criteri specifici per l'attuazione della direttiva n. 2161 del 2019, che modifica quattro precedenti direttive, ai fini di una migliore applicazione e della modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. In tale ambito, presso l'altro ramo del Parlamento è stato approvato all'unanimità, dunque anche con il concorso dell'opposizione, un emendamento volto a evitare il cosiddetto gold plating. È stata infatti soppressa quella parte della lettera e) che prevedeva l'estensione della disciplina sanzionatoria anche ad aspetti ulteriori, non richiesti dal regolamento europeo, sulla tutela dei consumatori.
  Con riferimento all'articolo 5, che detta i criteri specifici di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 1503 del 2020, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, è stato eliminato il riferimento alla direttiva europea n. 1504 del 2020, che modifica la direttiva europea n. 65 del 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, poiché essa ha già trovato attuazione in altra sede. La citata direttiva, come specificherò oltre, è rimasta tuttavia al punto 6 dell'Allegato A.
  L'articolo 6 reca una specifica delega per l'attuazione, entro dodici mesi, della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) del 22 dicembre 2011, n. 3, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e all'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento europeo n. 1011 del 2016. L'articolo detta anche criteri specifici a cui il Governo si deve attenere, oltre a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Con due modifiche approvate dal Senato al comma 3 dell'articolo sono stati meglio specificati i criteri di delega relativi ai piani che devono essere predisposti dagli enti creditizi in caso di variazione del benchmark, ovvero gli indici di riferimento da questi utilizzati.
  L'articolo 10 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 848 del 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, nonché al regolamento n. 625 del 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, nonché sui prodotti fitosanitari. L'articolo, che detta altresì i relativi criteri specifici di delega, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato per includervi, al comma 2, lettera b), il riferimento alle attività con metodo biologico, e alla lettera d) quello ai laboratori nazionali di riferimento.
  L'articolo 11 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 1727 del 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e detta i relativi criteri di delega; nel corso dell'esame è stata modificata la decorrenza della copertura degli oneri facendo riferimento all'anno in corso.
  Segnala poi che al Senato, con un emendamento della relatrice, è stato inserito un nuovo articolo 15, che delega il Governo ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 784 del 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. Ricorda che tale Regolamento, destinato ad applicarsi a partire dal 7 giugno 2022, stabilisce norme a livello dell'Unione per contrastare l'uso improprio dei servizi di hosting per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici online. Tali norme riguardano obblighi di diligenza che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per contrastare la diffusione al pubblico di contenuti terroristici tramite i propri servizi e garantire, ove necessario, la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a tali contenuti. Il Regolamento si applica ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell'Unione, indipendentemente dal fatto di disporre di una sede principale negli Stati membri. Il materiale diffuso al pubblico per scopi educativi, giornalistici, artistici o di ricerca o a fini di prevenzione o di lotta al terrorismo, non è considerato Pag. 168come contenuto terroristico e i reati di terrorismo sono definiti nella direttiva (UE) 2017/541.
  Il nuovo articolo prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234, una serie di princìpi e criteri direttivi specifici, volti a: a) individuare le Autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124; b) individuare l'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 e all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento; c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime; d) individuare le Autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784; e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784.
  Infine, il Governo è delegato ad apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti, e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.
  L'articolo 17 (ex articolo 16 del testo approvato in prima lettura dalla Camera) delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 6 del 2019, relativo ai medicinali veterinari, e detta i relativi criteri di delega: tra questi ultimi, segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto, con un emendamento approvato all'unanimità, un criterio direttivo (lettera d) del comma 2) volto a consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico. Inoltre, sono stati inseriti nel testo due ulteriori criteri direttivi: il primo, di cui alla lettera g) del medesimo comma 2, volto a prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale; il secondo criterio, di cui alla successiva lettera h), è volto a prevedere, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zooiatrica, o cedute.
  L'articolo 18 (ex articolo 17) delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 1099 del 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, e detta i criteri di delega. Il comma 3 dell'articolo prevedeva Pag. 169la clausola d'invarianza finanziaria; con un emendamento approvato dal Senato ne è stata tuttavia disposta la soppressione.
  L'articolo 19 (ex articolo 18) delega al Governo l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo n. 1009 del 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Unione europea, e detta i criteri di delega. Segnala che a questi è stato aggiunto al Senato un criterio (lettera h) del comma 2) volto a prefigurare l'elaborazione di una normativa organica in materia di fertilizzanti. Inoltre, con delle modifiche alle successive lettere i) ed l) del medesimo comma, è stata prevista l'estensione della ridefinizione del sistema sanzionatorio anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione e della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione. Infine, con una ulteriore modifica è stato introdotto un criterio di delega (lettera m) volto a evitare nuovi oneri burocratici non indispensabili per le aziende agricole.
  Da ultimo, segnala che al Senato è stato soppresso l'ultimo articolo del testo approvato in prima lettura dalla Camera (ex articolo 20), relativo all'attuazione della direttiva n. 1151 del 2020 sull'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, in quanto tale attuazione è stata di fatto già prevista attraverso il decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, al fine di rispettare il termine di recepimento della direttiva, fissato al 31 dicembre 2021, ed evitare così l'avvio di una procedura di infrazione. La medesima direttiva n. 1151 del 2020 è stata quindi espunta dall'allegato A del disegno di legge, ove invece sono state inserite altre cinque direttive, ovvero: la direttiva n. 2184 del 2020 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, per l'attuazione della quale è stato approvato dal Senato anche un nuovo articolo 21 recante criteri specifici di delega (cfr. oltre); la direttiva n. 1187 del 2021 sulla realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); la direttiva n. 1883 del 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati; la direttiva n. 2118 del 2021 sul controllo dell'obbligo di assicurazione per responsabilità civile degli autoveicoli; infine, la direttiva n. 2261 del 2021 sulle informazioni chiave che devono essere fornite alle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.
  Circa il nuovo articolo 21, introdotto dal Senato, rammenta che la citata direttiva n. 2184 del 2020, concernente la qualità delle acque per uso umano, mira a introdurre norme volte a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone «la salubrità e la pulizia». Introduce altresì i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, come le condutture. Inoltre intende migliorare l'accesso alle acque destinate al consumo umano e introdurre un approccio efficace sotto il profilo dei costi basato sul rischio, per monitorare la qualità dell'acqua. La direttiva è in vigore dal 12 gennaio 2021 e dovrà essere recepita entro il 12 gennaio 2023 (alcuni aspetti entro il 12 gennaio 2026).
  L'articolo in oggetto dispone quindi che il Governo, nell'esercizio della delega, osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche una serie di princìpi e criteri direttivi specifici, volti a: a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali con quelli istituiti a livello UE, per garantire lo scambio di informazioni tra autorità nazionali e Stati membri. A tal fine il Governo dovrà prevedere l'istituzione di un'Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTea), ossia un sistema centralizzato contenente i dati sanitari ambientali che servirà ad acquisire informazioni sul controllo dell'attuazione delle nuove norme e garantire un idoneo accesso al pubblico, nonché la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche; b) regolamentare i procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'uso di reagenti Pag. 170chimici, di mezzi di filtrazione e trattamento (ReMM) a contatto con l'acqua potabile, nonché per l'impiego di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura; c) inserire norme finalizzate alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo sui sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari (tra cui ospedali, scuole, strutture ricettive, ricreative e sportive, case di riposo, bar, ristoranti, istituti penitenziari, campeggi); conferire all'Istituto superiore di Sanità le funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSIA), incaricato: dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
  Inoltre, si prevede l'adozione di una disciplina relativa all'accesso all'acqua che preveda obblighi di punti di accesso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni e stabilimenti balneari, nonché la revisione del sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184.
  Da ultimo, segnala che in ordine al recepimento della direttiva (UE) 2019/2177 di cui al n. 4 dell'Allegato A – che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – è già intervenuto l'articolo 28 della legge europea 2019-2020 (L. n. 238 del 2021). Fa altresì presente che il recepimento degli articoli 1 e 3 della medesima direttiva (UE) 2019/2177 è stato da ultimo previsto dall'articolo 50 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ora all'esame del Senato. Sul punto sarebbe opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine al perdurare dell'esigenza di ulteriori atti normativi di recepimento della direttiva.
  Analoghi chiarimenti risulterebbero opportuni in ordine al già citato punto 6 dell'Allegato A, relativo alla direttiva (UE) 2020/1504 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per il recepimento della quale, come sopra ricordato, è già intervenuto l'articolo 27 della medesima legge europea 2019-2020.
  In conclusione, preso atto delle limitate modifiche apportate dal Senato, auspico una rapida e proficua conclusione dell'iter del provvedimento.

  Il Sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, nel ringraziare la relatrice per l'esaustiva relazione, ricorda che l'esame del provvedimento al Senato ha richiesto un percorso laborioso, anche a causa del contestuale esame presso il medesimo ramo del Parlamento del disegno di legge annuale per la concorrenza, contenente norme vertenti su materie similari. In ogni caso, osserva, il passaggio al Senato ha consentito di semplificare molte questioni aperte, pervenendo a un testo largamente condiviso.
  Esprime quindi l'auspicio di una veloce approvazione definitiva del provvedimento, attesa l'esigenza di pianificare l'attuazione delle deleghe in esso contenute, che consentirà di ridurre il numero di procedure di infrazione aperte. Ricorda in proposito che il prossimo 15 luglio è prevista la chiusura di alcune procedure di infrazione pendenti, contando le quali si perverrebbe a un numero residuo di procedure ancora aperte pari a 84. L'ulteriore riduzione raggiungibile grazie all'attuazione delle deleghe previste nel provvedimento in esame consentirebbe di ricondurre il numero di procedure aperte a un livello in linea con la media europea. La chiusura di ulteriori procedure di infrazione potrà inoltre derivare dall'approvazione di alcune misure contenute in veicoli normativi già all'esame del Parlamento, mentre sono già in via di risoluzione alcune tra le procedure più onerose. L'obiettivo è quello di pervenire Pag. 171all'apertura della sessione di bilancio con un risultato positivo sul fronte della riduzione del contenzioso europeo.

  Matteo Luigi BIANCHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Matteo Luigi BIANCHI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vincenzo Amendola

  La seduta comincia alle 14.10.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 12 luglio 2022.

  Matteo Luigi BIANCHI, presidente, fa presente che la Commissione prosegue oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla X Commissione, del disegno di legge C. 3634 Governo, approvato dal Senato, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021».
  Ricorda che, nella seduta svoltasi ieri, il relatore De Luca ha illustrato i contenuti del provvedimento, senza che vi siano stati interventi.

  Piero DE LUCA (PD), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (vedi allegato 1).

  La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Matteo Luigi BIANCHI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sull'attività svolta dai Gruppi di lavoro della COSAC.

  Matteo Luigi BIANCHI, presidente, ricorda che nella riunione dei Presidenti della COSAC del 14 gennaio 2022 è stata approvata la proposta della Presidenza francese di costituire due gruppi di lavoro riguardanti il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea e i valori al centro del senso di appartenenza all'UE.
  Invita quindi le deputate Francesca Galizia e Marina Berlinghieri, che hanno seguito l'attività dei due gruppi in rappresentanza della Commissione, ad illustrare le relazioni da loro predisposte sull'attività svolta e sulle conclusioni adottate nella riunione del 14 giugno scorso.

  Francesca GALIZIA (M5S) illustra, nei termini riportati in allegato, l'attività svolta dal gruppo di lavoro della COSAC sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea (vedi allegato 2)

  Marina BERLINGHIERI (PD) illustra, nei termini riportati in allegato, l'attività svolta dal gruppo di lavoro della COSAC sui valori al centro del senso di appartenenza all'Unione (vedi allegato 3)

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 13 luglio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.