CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2022
831.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 13 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria.
C. 1321.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali, la proposta di legge C. 1321 Colletti, recante modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, illustrando il contenuto del provvedimento, rileva come, in linea generale, la proposta di legge intervenga in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, al fine di ricondurre la responsabilità civile del medico nell'ambito della responsabilità contrattuale e di abrogare la specifica fattispecie di reato configurabile in caso di responsabilità colposa per omicidio o lesioni personali in ambito medico, così riconducendo la relativa responsabilitàPag. 54 penale nell'ambito delle fattispecie generali di omicidio colposo, di cui all'articolo 589 del codice penale, e lesioni personali colpose, di cui all'articolo 590 del codice penale, come previsto prima della legge n. 24 del 2017 (cosiddetta «legge Gelli-Bianco»).
  La proposta modifica, inoltre, la disciplina applicabile alla consulenza tecnica, sia nella fase preventiva di composizione della lite, sia nel corso di un giudizio già avviato.
  In particolare, l'articolo 1 interviene su diverse disposizioni della richiamata legge n. 24 del 2017, recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
  Più nel dettaglio, il comma 1, lettera a), sostituisce l'intero articolo 7 (responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria) della legge n. 24 del 2017, ivi compresa la rubrica, che viene rinominata «contratto di assistenza sanitaria e responsabilità medica», modificando nella sostanza il primo comma della disposizione vigente, al fine di introdurre una copertura contrattuale all'attività delle strutture e dei medici e sanitari.
  Si prevede, quindi, che le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e l'esercente la professione sanitaria rispondano, nei confronti del paziente, ai sensi degli articoli 1218, 1223 e 1228 del codice civile. Si dispone, inoltre, che le strutture sanitarie rispondano altresì per i danni alle persone o alle cose derivanti dall'inadeguata organizzazione, ovvero dalla carenza o inefficienza delle dotazioni o attrezzature delle strutture stesse.
  La novella estende quindi la responsabilità civile di tipo contrattuale anche agli esercenti professioni sanitarie, specificando – attraverso il richiamo all'articolo 1223 del codice civile – che, nella determinazione del danno, si tenga conto anche del danno emergente e del lucro cessante che siano «conseguenza immediata e diretta» dell'inadempimento contrattuale.
  Il comma 1, lettera b) interviene sull'articolo 8 della legge n. 24 del 2017, in materia di condizione di procedibilità della domanda di risarcimento consistente, in alternativa, nel ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile, ovvero nel procedimento di mediazione obbligatoria, di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
  In particolare, viene abrogata la possibilità per il giudice di assegnare alle parti un termine di quindici giorni per procedere al previo espletamento della consulenza tecnica preventiva (nel caso in cui il relativo procedimento non sia stato espletato, ovvero non si sia concluso), ovvero per completare il procedimento di mediazione. Viene quindi resa «insanabile» la suddetta carenza procedurale, allo scopo di incentivare la corretta instaurazione del giudizio e facilitare una più celere definizione della controversia.
  Viene inoltre modificato e differenziato il termine, pari a sei mesi, fissato per la conclusione dei due procedimenti: tre mesi per conclusione della mediazione e dieci mesi per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva.
  Si prevede, infine, che in caso di mancata partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice possa condannare le parti che non vi hanno partecipato al pagamento delle sole spese di consulenza, indipendentemente dall'esito del giudizio.
  Ricorda che l'attuale formulazione consente al giudice di poter condannare la parte che non abbia partecipato al procedimento ai sensi dell'articolo 696-sexies altresì alle spese di lite e ad una pena pecuniaria determinata in via equitativa dal giudice.
  Il comma 1, lettera c), interviene sull'articolo 9, commi 2 e 7, della legge n. 24 del 2017, al fine di ampliare le possibilità di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo.
  Da un lato, si estende da uno a due anni il termine (decorrente dall'avvenuto pagamento del risarcimento in favore del danneggiato)Pag. 55 entro il quale la struttura sanitaria può esercitare l'azione di rivalsa verso il medico e, dall'altro, si consente al giudice di valutare – nel giudizio di rivalsa o di responsabilità amministrativa (avviato dal pubblico ministero presso la Corte dei conti in caso di dolo o colpa grave del medico) – elementi istruttori formatisi nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, anche nel caso in cui il sanitario non vi abbia partecipato come parte processuale.
  Il comma 1, lettera d), sostituisce l'articolo 10 della legge n. 24 del 2017, che ha posto l'obbligo di assicurazione a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni a favore di terzi, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso dette strutture. Scopo della norma è chiarire il carico finanziario per eventi avversi che possano avvenire presso la struttura, limitando il più possibile l'esposizione patrimoniale dell'esercente la professione sanitaria.
  Rispetto al testo vigente, il nuovo testo rimane pressoché invariato, in quanto la nuova disposizione introdotta – quella del comma 2 – intende riferirsi unicamente alle strutture private, e dividerne l'ambito da quello delle strutture pubbliche che rimarrebbe al solo comma 1. Nel testo vigente, infatti, le strutture pubbliche e quelle private sono disciplinate entrambe al comma 1. Tale distinzione viene effettuata allo scopo di chiarire univocamente i riferimenti interni, come quello presente al comma 3, volto a definire gli obblighi assicurativi per gli esercenti la professione sanitaria al di fuori delle strutture sanitarie di cui al comma 1 (le strutture pubbliche), ovvero avvalendosi delle stesse in regime libero-professionale intramurario. L'obbligo assicurativo è contemplato anche per i liberi professionisti in ambito sanitario, al fine di rendere effettiva l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria in caso di dolo o colpa grave del medesimo, ai sensi del precedente articolo 9.
  Il comma 1, lettera e), modifica l'articolo 12 della legge n. 24, in materia di azione diretta del soggetto danneggiato, al fine di legittimare all'azione diretta nei confronti dell'istituto assicurativo non più solo il danneggiato ma anche gli aventi causa, nonché al fine di limitare, a tutela del danneggiato, le eccezioni (relative ai rapporti tra assicurato ed ente assicurativo) che l'assicuratore può opporre al danneggiato, nonché eventuali clausole contrattuali che prevedano il contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. È comunque fatto salvo il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato per l'eventuale contributo dell'assicurato, pattuito contrattualmente tra le parti.
  Viene inoltre esclusa la qualifica di litisconsorte necessario dell'assicurato nel giudizio avverso l'impresa di assicurazione, oggi prevista ex lege, e introdotto un mero obbligo di chiamata in causa del «soggetto responsabile», nozione più ampia rispetto a quella del mero «assicurato», nel tentativo di comprendere anche eventuali ulteriori soggetti che, pur estranei al rapporto assicurativo, hanno svolto un ruolo potenzialmente rilevante all'interno della catena causale che ha condotto alla produzione del danno. Infine, si prevede che l'azione diretta del danneggiato si prescriva nello stesso termine di prescrizione al quale sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile introducendo anche in tal caso una nozione più ampia di quella attuale, che fa riferimento alla struttura sanitaria (ovvero all'esercente la professione sanitaria).
  Il comma 1, lettera f), sostituisce per intero l'attuale articolo 15 della legge n. 24 (Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria), le cui disposizioni vengono in parte trasferite al novellato articolo 191 del codice di procedura civile.
  In luogo della norma vigente, la novella introduce ex novo una regolamentazione specifica della procedura di risarcimento, finalizzata – secondo quanto dichiarato nella relazione illustrativa – ad offrire alle parti uno strumento di definizione della controversia ante causam, attraverso la dettagliata indicazione degli elementi essenziali che deve contenere la richiesta di risarcimento, presentata da parte del danneggiato all'assicurazione e all'assicurato. Pag. 56Al fine di facilitare il raggiungimento di un accordo tra le parti, sono inoltre previsti meccanismi di collaborazione e ulteriori termini che scandiscono la procedura.
  Il comma 2 dell'articolo 1 abroga l'articolo 590-sexies del codice penale, inserito dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 24 del 2017. Tale disposizione ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica fattispecie di reato configurabile in caso di responsabilità colposa per omicidio o lesioni personali in ambito sanitario, prevedendo una causa di non punibilità nel caso siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida previste dalla legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
  Come si legge dalla relazione illustrativa, la modifica sarebbe finalizzata a superare gli aspetti di «equivoca interpretazione e di problematica applicazione» della suddetta causa di non punibilità. Al riguardo la relazione illustrativa afferma che, per effetto dell'abrogazione, tornerebbe, di fatto, in vigore la disciplina previgente e, conseguentemente, le condotte del personale sanitario sarebbero ricondotte nuovamente alle fattispecie generali di reato di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale.
  L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice di procedura civile, in relazione alle modalità di affidamento e svolgimento della consulenza tecnica, sia preventiva, preordinata alla composizione della controversia, sia di quella svolta nell'ambito di un giudizio già instaurato.
  Il comma 1, lettera a), aggiunge due nuovi commi nell'articolo 191 del codice di procedura civile, al fine di introdurre una disciplina specifica per lo svolgimento di una consulenza nell'ambito di procedimenti, sia civili sia penali, ove risulti necessario risolvere questioni particolarmente complesse, per le quali si richiedono specifiche competenze in campo medico-sanitario in diversi settori. Pertanto, si prevede l'affidamento congiunto delle attività a un medico legale, oltre che a uno «specialista», con determinate conoscenze tecniche ed esperienza, da individuare di volta in volta in relazione alla materia oggetto di indagine.
  Il comma 1, lettera b), inserisce nel primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile una specifica causa di astensione o ricusazione, al fine di determinare «a monte», indipendentemente da qualsiasi valutazione in concreto, i casi in cui deve ritenersi sussistente un conflitto di interesse tale da inficiare l'imparzialità del consulente e l'equidistanza del medesimo dalle parti processuali.
  In particolare, la nuova causa di astensione o ricusazione riguarda l'intrattenimento, nei precedenti cinque anni, di rapporti personali o professionali continuativi con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il consulente deve dare conoscenza alle parti e al giudice almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, dichiarando altresì se sussiste un rapporto di collaborazione o di consulenza continuativa con imprese di assicurazione ovvero con una delle parti.
  Il comma 1, lettera c), modifica l'articolo 193 del codice di procedura civile, in materia di giuramento del consulente, prevedendo, a tutela dell'imparzialità del consulente, il divieto di assumere incarichi in favore delle parti in causa per i successivi ventiquattro mesi dal giuramento e fissando i termini per l'avvio delle operazioni peritali (non prima di sette giorni e non oltre trenta dall'udienza in cui ha avuto luogo il giuramento).
  Il comma 1, lettera d), modifica l'articolo 195 del codice di procedura civile, al fine di evitare prolungamenti dei tempi processuali, in attesa del compimento degli adempimenti che precedono il deposito della relazione definitiva da parte del consulente.
  In particolare, si prevede che gli atti del consulente d'ufficio e delle parti debbano sempre essere depositati in cancelleria, la quale ne darà tempestiva comunicazione alle parti così da assicurarne la conoscibilità alle altre parti non depositanti. Inoltre, si prevede la proroga del termine per il Pag. 57deposito della relazione esclusivamente in presenza di effettive e comprovate ragioni e, in ogni caso, entro precisi limiti temporali.
  Infine, si prevede la possibilità di riduzione del compenso del consulente che abbia richiesto un differimento e la possibilità di revoca dell'incarico in caso di immotivato ritardo.
  Il comma 1, lettera e), interviene sull'articolo 696-bis del codice di procedura civile, in materia di consulenza tecnica preventiva, con il dichiarato intento di accentuarne il carattere deflattivo del contenzioso e di incentivare il ricorso delle parti a tale strumento, valorizzando l'accertamento ante causam sia in un'ottica di composizione preventiva della lite, sia ai fini della risoluzione del successivo giudizio di merito.
  Il ricorso alla consulenza tecnica preventiva costituisce uno strumento esperibile, al di fuori delle ipotesi di accertamento tecnico o ispezione giudiziale (ai sensi dell'articolo 696, secondo comma, del codice di procedura civile) e in alternativa al procedimento di mediazione (ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010), quale condizione di procedibilità dell'azione volta a far valere la responsabilità sanitaria.
  In considerazione degli obiettivi sottesi all'istituto, la proposta di legge mira a superare alcune preclusioni che attualmente impediscono al consulente di addentrarsi nell'esame dell'imputazione delle responsabilità. In tale ottica, la proposta mira quindi ad ampliare il campo di indagine del consulente tecnico, rimettendo al suo esame non solo, come già previsto, l'accertamento e la quantificazione dei crediti derivanti da inadempimento contrattuale o da fatto illecito, ma anche l'individuazione di eventuali specifiche responsabilità per l'evento dannoso e, quindi, per il risarcimento del danno provocato che richiedano valutazioni di carattere strettamente fattuale e tecnico, non quindi di natura giuridica, e pur sempre nel rispetto del ruolo del giudice.
  Si rimette inoltre alle parti la scelta volta a dare avvio ad un'apposita discussione in giudizio sulla relazione depositata dal consulente, mediante presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza di comparizione, e si rimette al giudice la valutazione circa l'opportunità di disporre la comparizione del consulente al fine di richiedergli chiarimenti in ordine alla perizia, nell'ottica di risolvere alla sua presenza, direttamente e nel contraddittorio tra le parti, le questioni poco chiare e individuare conseguentemente quelle che richiedono un supplemento di consulenza.
  La ratio sottesa a tale intervento, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, sarebbe quella di facilitare la composizione della lite (mediante successivi contatti diretti tra le stesse con proposte da esse avanzate e indipendentemente dallo svolgimento di un formale tentativo di conciliazione dinnanzi al consulente) o, in alternativa, di utilizzare comunque le risultanze dell'accertamento già svolto nell'ambito di un eventuale successivo giudizio di merito avente ad oggetto l'azione di responsabilità sanitaria.
  L'articolo 3, composto di un comma unico, apporta alcune modifiche alle disposizioni attuative del codice di procedura civile in materia di iscrizione, formazione e revisione dell'albo dei consulenti tecnici.
  In particolare, la lettera a) interviene sull'articolo 13 delle citate disposizioni di attuazione in materia di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, al fine di prevedere, all'interno della categoria medico-chirurgica, l'indicazione delle specializzazioni maturate dai professionisti iscritti all'albo.
  Si dispone inoltre che tale albo sia revisionato con cadenza almeno triennale, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza di vari esperti in discipline specialistiche sanitarie, tra i quali nominare i consulenti tenendo conto della materia su cui verte di volta in volta il procedimento.
  Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la necessità di operare tale differenziazione tra professionisti medici e chirurgici sarebbe dettata dalla vastità e dall'elevata complessità della materia sanitaria che, se considerata nel suo complesso, richiede necessariamente di considerare le diverse competenze, la formazionePag. 58 specifica e l'esperienza che ciascun sanitario possiede in una specifica materia, ossia in una sottocategoria rispetto a quella generale contemplata dalla norma vigente.
  La lettera b) interviene sull'articolo 14 delle predette disposizioni attuative, in relazione ai criteri di formazione dell'albo, eliminando la necessità di previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo cui appartiene il professionista designato come consulente.
  Si prevede inoltre la facoltà di accesso telematico all'albo in favore di giudici, personale di cancelleria ed avvocati.
  La lettera c) interviene sull'articolo 15, in materia di requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, al fine di coordinare tale disposizione con il novellato articolo 13.
  La lettera d) interviene sull'articolo 16, eliminando il certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale tra i documenti da allegare alla domanda di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici.
  La lettera e) interviene sull'articolo 18, riducendo (da quattro a tre anni) il termine entro cui il comitato, presieduto dal presidente del tribunale e incaricato di tenere l'albo dei consulenti tecnici, procede alla revisione dell'albo, cancellando i consulenti che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione ovvero per i quali siano sorti impedimenti ad esercitare l'ufficio di consulente, sempre nell'ottica di assicurare un'adeguata (e aggiornata) rappresentanza di esperti nelle varie discipline.
  L'articolo 4, anch'esso composto di un comma unico, similmente a quanto effettuato in ambito civile per effetto dell'articolo 3 del provvedimento, apporta alcune modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in materia di iscrizione, formazione e revisione dell'albo dei periti presso il tribunale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Assumono poi rilievo le materie «professioni» e «tutela della salute», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Con riferimento alla competenza concorrente in materia di «professioni», ricorda però che la giurisprudenza della Corte costituzionale, ad esempio con la sentenza n. 98 del 2013, ha affermato il principio che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale».
  Segnala inoltre come l'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso comma 7 (il quale riproduce per intero il vigente comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 24 del 2017), preveda la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui, tra le altre cose, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati.
  Dopo aver ricordato come in questa sede l'oggetto del parere del Comitato non sia il merito del provvedimento ma il rispetto dei princìpi costituzionali, propone di esprimere su di esso nulla osta (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta del relatore.

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.
C. 2933.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 2933 Bruno, recante disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

  Pasquale MAGLIONE (IPF), relatore, illustrando il contenuto del provvedimento, rileva come l'articolo 1, comma 1, rechi le finalità dell'intervento legislativo. In particolare, si specifica che l'intervento legislativo è volto a promuovere e sostenere le attività teatrali negli istituti penitenziari, anche penali minorili, al fine di contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti.
  Al riguardo osserva come le finalità della proposta di legge siano coerenti con il principio della funzione rieducativa delle pene sancito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione.
  Il comma 2 individua nella collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le imprese sociali e gli enti e le associazioni presenti nel territorio, lo strumento per realizzare tali finalità. Tale collaborazione dovrebbe tendere in particolare all'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento per la realizzazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con particolare riguardo ai detenuti minorenni.
  Al riguardo, il comma 3 prevede che negli istituti penitenziari, anche penali minorili, si realizzino le seguenti iniziative:

   la realizzazione di attività teatrali;

   la produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;

   l'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;

   la realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, anche penali minorili, comprese anche le esperienze a livello internazionale;

   la realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali.

  Il comma 4 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, all'interno del quale dovrà operare un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle citate attività, al quale partecipano rappresentanti degli enti e delle associazioni presenti sul territorio. L'individuazione dei componenti e delle modalità operative dell'Osservatorio e del Tavolo tecnico è demandata ad un decreto del Ministro della giustizia.
  Il comma 5 indica le modalità organizzative e i compiti del Tavolo tecnico, che si riunisce due volte all'anno e svolge, di concerto con il coordinamento nazionale teatro in carcere, i seguenti compiti:

   consolidare la rete tra le diverse realtà del territorio interessate alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari, comprese le attività rivolte a minori;

   mantenere i rapporti con le regioni, con gli enti locali, con le compagnie e le associazioni teatrali, con il sistema universitario e con il sistema economico-produttivo, anche formulando proposte in merito ad attività e a percorsi formativi finalizzati anche al reinserimento dei detenuti;

   valutare l'attività svolta e l'attuazione delle disposizioni del provvedimento.

  Il comma 6 prevede che il Tavolo tecnico presenti al Ministero della giustizia (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), un programma annuale di attività.Pag. 60
  Il comma 7 indica i compiti affidati all'Osservatorio. Nello specifico, all'Osservatorio spettano compiti di promozione della conoscenza delle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, nonché di valorizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nella formazione e nella produzione teatrali, anche al fine del reinserimento lavorativo dei detenuti.
  Ai sensi del comma 8, alle imprese sociali, enti e le associazioni che operano sul territorio, in collaborazione con il Tavolo tecnico, è demandato il compito di:

   promuovere la realizzazione di esperienze teatrali di qualità negli istituti penitenziari;

   organizzare percorsi formativi e di confronto per gli operatori penitenziari e per i soggetti esterni interessati alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari;

   collaborare con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari a livello nazionale e internazionale, anche allo scopo di partecipare a progetti europei.

  Il comma 9 prevede che un'apposita sezione della Relazione sui dati, relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionali, che il Ministro della giustizia presenta annualmente al Parlamento, sia dedicata alle attività teatrali negli istituti penitenziari, alle iniziative adottate per la promozione di tali attività, nonché alla valutazione sulla disponibilità e sull'idoneità degli spazi destinati alle citate attività.
  L'articolo 2 prevede che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia destini una quota delle risorse per gli interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti (di cui all'articolo 1, comma 155, della legge n. 178 del 2020, legge di bilancio per il 2021), all'individuazione, presso gli istituti penitenziari che ne sono sprovvisti, di appositi spazi da dedicare alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei detenuti.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, di un Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e stabilisce la relativa copertura finanziaria.
  Il Fondo, in particolare, è volto a finanziare attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituiti penitenziari, di spettacoli teatrali nonché all'erogazione di benefìci economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Le modalità di attuazione del Fondo sono demandate a regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come la proposta di legge intervenga sulla materia «ordinamento penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  La proposta incide inoltre anche sulla materia «organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  A tale riguardo, segnala come la lettera b) del comma 5 dell'articolo 1 preveda che il tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione di attività e spettacoli teatrali negli istituti penitenziari mantenga e rafforzi i rapporti, tra gli altri enti, anche con le regioni e gli enti locali.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

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Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, il disegno di legge C. 3634, approvato dal Senato, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, illustrando il contenuto del disegno di legge, che si compone di 36 articoli, rileva come l'articolo 1 illustri le finalità della legge, volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini.
  L'articolo 2, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.
  Il comma 2 elenca i principi e criteri direttivi che devono essere da rispettare nell'adozione del decreto legislativo.
  L'articolo 3 proroga al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle concessioni demaniali (marittime, lacuali e fluviali) e dei rapporti di gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo e, conseguentemente, riconosce il carattere di non abusività dell'occupazione dello spazio demaniale ad essi connessa sino a tale data.
  In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023 (a causa, ad esempio, della pendenza di un contenzioso o di difficoltà di espletamento della procedura stessa), si prevede la possibilità di differimento del termine di scadenza delle concessioni per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
  L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.
  L'articolo 5 introduce il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento delle concessioni delle aree demaniali portuali e banchine, recando una nuova disciplina delle modalità per il rilascio del titolo e per l'esercizio della gestione da parte del concessionario attraverso la novella dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 (di riordino della legislazione in materia portuale).
  L'articolo 6, comma 1, elenca le disposizioni che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta Pag. 62per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (D.M. n. 226 del 2011).
  L'articolo 7 modifica la disciplina sulle concessioni di grande derivazione idroelettrica.
  Il comma 1 novella la disciplina relativa alle procedure di affidamento delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999.
  La prima modifica dispone che le procedure di assegnazione delle concessioni sono effettuate secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso.
  La seconda modifica prevede che le procedure di assegnazione debbano essere avviate comunque non oltre il 31 dicembre 2023. In difetto, lo Stato interviene in via sostitutiva.
  La terza modifica introduce una disciplina speciale o temporanea che consente, per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, incluse quelle già scadute, la prosecuzione dell'esercizio da parte del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
  I commi 2 e 3 riguardano le grandi concessioni di derivazione idroelettrica nel Trentino Alto-Adige, posto che le province autonome di Trento e Bolzano hanno in materia una competenza esclusiva, a differenza delle altre regioni.
  L'articolo 8, al comma 1, reca la delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.
  Il comma 2 prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad attenersi a determinati principi e ai criteri direttivi. La delega deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
  Ai sensi del comma 3, nella relativa procedura di adozione, si prevede, sugli schemi di decreto legislativo, il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata a seconda degli ambiti materiali contenuti nel provvedimento, nonché – a seguito di modifiche approvate dal Senato – il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, oltre che quello dell'ARERA.
  L'articolo 9 reca disposizioni volte a mettere a regime il sistema dell'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale (TPL).
  L'articolo 10 contiene una delega al Governo volta a rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente – NCC). Il decreto delegato dovrà essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, su proposta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 11 reca alcune modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori.
  L'articolo 12 prevede che la Corte dei conti si pronunci sull'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta nelle stesse società già costituite.
  La disposizione dispone in merito all'oggetto e alle modalità di tale pronuncia ed ai relativi obblighi di trasmissione. La pubblica amministrazione è obbligata a dare pubblicità al parere reso dalla Corte dei conti e a motivare l'eventuale scelta di procedere secondo la propria deliberazione quando tale parere sia, in tutto o in parte, negativo.
  La disposizione interviene, inoltre, sulla disciplina sanzionatoria, prevedendo l'applicazione della sanzione della cancellazionePag. 63 d'ufficio dal registro delle imprese della società a controllo pubblico che non abbia depositato il bilancio di esercizio o non abbia compiuto atti di gestione per oltre due anni consecutivi (in luogo di tre anni previsti dalla disciplina vigente).
  L'articolo 13 novella l'articolo 1, comma 697, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), in materia di dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo l'obbligo per i concessionari autostradali di selezionare l'operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione e che prevedano l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative.
  La disposizione stabilisce altresì che anche le concessioni in essere e non ancora oggetto di rinnovo devono prevedere l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle aree di servizio.
  L'articolo 14 integra la disciplina dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, prevedendo l'obbligo, per i titolari di autorizzazione o di concessione, dell'aggiornamento periodico dell'anagrafe, secondo le modalità e i tempi indicati con decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica.
  In caso di mancato adempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 euro per ciascuna mancata dichiarazione.
  L'articolo 15 reca alcune novelle al Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) relative:

   ai sensi del comma 1, alla scelta – da parte delle utenze non domestiche che producono i cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani – di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato;

   ai sensi del comma 2, ai compiti dell'ARERA;

   ai sensi del comma 3, all'esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei gestori delle piattaforme di selezione.

  L'articolo 16, comma 1, lettera a) modifica la disciplina sull'accreditamento istituzionale – da parte della regione – relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti; tale novella, tra l'altro, sopprime la possibilità di un accreditamento provvisorio.
  La lettera b) modifica la disciplina sulla selezione dei soggetti privati – strutture sanitarie e socio-sanitarie, professionisti sanitari, organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari – titolari del suddetto accreditamento, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale; la novella, tra l'altro, introduce la previsione di una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della regione.
  La novella di cui alla lettera c) specifica che il mancato adempimento, nel termine indicato dalla relativa disciplina, degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipulazione dell'accordo (tra il Servizio sanitario e una struttura pubblica o privata).
  La novella di cui alla lettera d) reca alcune norme in materia di sanità integrativa, con riferimento alle prestazioni che possono essere erogate da parte dei fondi integrativi in senso stretto del Servizio sanitario nazionale – cosiddetti Fondi doc – all'istituzione dell'osservatorio sulle varie forme di sanità integrativa e al monitoraggio da parte del Ministero della salute sulle medesime forme.
  Il comma 2 integra la disciplina sugli obblighi di pubblicazione, sui rispettivi siti internet istituzionali, gravanti sugli enti, aziende e strutture, pubblici e privati, che erogano prestazioni con accreditamento istituzionale da parte del Servizio sanitario nazionale; la novella richiede la pubblicazione anche dei bilanci certificati e dei dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta.
  L'articolo 17 modifica la disciplina sull'obbligo, a carico dei grossisti di farmaci, di detenzione di un assortimento relativo ai medicinali oggetto di autorizzazione all'immissionePag. 64 in commercio ed ammessi a rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale e ad alcuni medicinali omeopatici.
  La novella, tra l'altro, sopprime la percentuale fissa del novanta per cento (relativa all'ampiezza minima dell'assortimento).
  L'articolo 18, comma 1, abroga la norma che esclude la possibilità di inserimento con decorrenza anteriore alla data di scadenza della tutela brevettuale – relativa al medicinale di riferimento – dei medicinali equivalenti nell'ambito dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.
  I commi 2 e 3 esplicitano gli effetti già compresi implicitamente nel testo originario (il quale constava della sola norma abrogatoria), ammettendo esplicitamente che i medicinali in oggetto siano eventualmente classificati a carico del Servizio sanitario nazionale prima della suddetta data di scadenza, con possibilità di applicazione del regime di rimborsabilità già dal giorno successivo a tale data.
  L'articolo 19 introduce, con riferimento ad alcune fattispecie di medicinali, una disciplina specifica, di natura suppletiva, per l'inclusione degli stessi nell'elenco dei medicinali rimborsabili (da parte del Servizio sanitario nazionale), con la connessa determinazione di un prezzo di rimborso.
  Tale disciplina viene posta per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di rimborsabilità da parte dell'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e concerne esclusivamente: i medicinali orfani; altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale, previsti in una specifica deliberazione dell'Azienda Italiana del Farmaco (AIFA), adottata su proposta della propria Commissione consultiva tecnico-scientifica; i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili.
  L'articolo 20 interviene sulla disciplina relativa al sistema di produzione dei medicinali emoderivati, individuandone i principi di donazione volontaria e gratuità del sangue e definendo quali indennizzi ristorativi sono compatibili con tale sistema.
  In particolare, ai sensi del comma 1, viene chiarito che i medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani sono destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali. Viene inoltre specificato che il plasma raccolto deve provenire esclusivamente dalla donazione volontaria, che sia anche periodica, responsabile, anonima e gratuita, del sangue umano e dei suoi componenti.
  Per la lavorazione del plasma nazionale, in base a quanto previsto dal comma 2, si considera necessario stipulare apposite convenzioni tra le regioni o le province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati, sulla base di uno schema tipo definito con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
  Ai sensi del comma 3, sono inoltre definiti specifici requisiti di accesso per le aziende produttrici di medicinali emoderivati alla lavorazione del plasma nazionale tramite le convenzioni, tra cui l'ubicazione degli stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi con cui sono previsti accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, in cui il plasma raccolto sul proprio territorio derivi soltanto da donatori volontari non remunerati.
  Il comma 4 prevede che le aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni debbano essere inserite in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro della salute, specificando la documentazione da presentare ai fini dell'inserimento in tale elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni.
  A tale riguardo, ai sensi del comma 5 si rinvia ad un decreto del Ministro della salute, la definizione delle modalità di presentazione e di valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle istanze presentate.
  Come disposto dal comma 6, nelle aziende convenzionate deve essere conservata specifica documentazione da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le donazioniPag. 65 di plasma da cui il prodotto finito è derivato.
  Ai sensi del comma 7, i lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima della loro restituzione alle Regioni e alle province autonome, fornitrici del plasma, devono essere sottoposti, con esito favorevole, al controllo di Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio della rete europea.
  In base al comma 8 le aziende convenzionate devono documentare, per ogni lotto di produzione di emoderivati, compresi gli intermedi, le regioni e le province autonome di provenienza del plasma utilizzato, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato.
  Il comma 9 individua le risorse finanziarie necessarie a garantire l'incentivazione alla donazione di plasma, prevedendo che siano definiti dal Ministero della salute, sentiti il Centro Nazionale Sangue e la Conferenza Stato-regioni, programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita.
  Inoltre, ai sensi del comma 10, al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale.
  Il comma 11 disciplina la clausola di copertura finanziaria dei commi 9 e 10.
  In base alla disciplina transitoria prevista dal comma 12, nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 2, 4 e 5, in attuazione di quanto previsto dalle norme in esame, devono continuare a trovare applicazione le convenzioni stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mentre ove necessario per garantire la continuità delle prestazioni assistenziali devono essere stipulate nuove convenzioni.
  L'articolo 21 modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.
  Le modifiche concernono:

   la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati;

   la soppressione della possibilità di scelta (da parte del direttore generale dell'ente o azienda) di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio;

   gli elementi da pubblicare sul sito internet dell'ente o azienda prima della nomina.

  L'articolo 22 prevede la possibilità di riconoscimento da parte delle regioni o delle province autonome, su richiesta delle università, della validità di diplomi di master universitari di secondo livello al fine del soddisfacimento di una delle condizioni poste per alcuni incarichi in enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.
  In tale ambito, si prevede la possibilità di considerare come equivalente ai corsi già previsti il diploma di master universitario di secondo livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria.
  L'articolo 23 apporta alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga.
  L'articolo 24 interviene con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica.
  In particolare, l'articolo sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016 prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici, sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree.Pag. 66
  L'articolo 25 introduce delle disposizioni volte a rendere più efficace il contrasto al persistente fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche.
  L'articolo 26 reca alcune modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE, recante regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.
  In particolare, al comma 1, si stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamini periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie.
  Il comma 2, invece, mira ad agevolare l'attività di acquisizione e gestione delle informazioni relative al settore postale, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  L'articolo 27, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari.
  Il comma 2 reca i principi e criteri direttivi della delega, volti, in gran parte, a tipizzare e individuare le attività private soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, nonché digitalizzare le procedure.
  Ai sensi del comma 3 la delega deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
  Il comma 4 prevede che il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
  Con riguardo al comma 4, segnala l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione, che non consente di individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi; potrebbe risultare pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di «ciascuno» dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, un anno dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi.
  In base al comma 5, la Commissione parlamentare per la semplificazione verifica periodicamente lo stato di attuazione della delega, su cui riferisce ogni sei mesi alle Camere.
  L'articolo 28 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.
  L'articolo 29 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, riducendo da sette a quattro giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano, per via telematica, all'interessato (che ha presentato la comunicazione) e al registro delle imprese (che accoglie la comunicazione) i dati definitivi relativi alle posizioni registrate. Si tratta di dati ulteriori rispetto al codice fiscale e partita IVA, i quali, ai sensi della Pag. 67disciplina già vigente, sono comunicati immediatamente.
  L'articolo 30, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali.
  Il comma 2, oltre a recare la clausola d'invarianza finanziaria, dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).
  L'articolo 31 sostituisce il comma 2 dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005), al fine di estendere anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica (cosiddette imprese comunitarie) la procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni private.
  Per quanto riguarda la nozione di «operatività» nel territorio della Repubblica, si rinvia espressamente agli articoli 23 e 24 del codice delle assicurazioni private, disciplinanti, rispettivamente, le attività in regime di stabilimento e le attività in regime di prestazione di servizi.
  L'articolo 32 apporta alcune modifiche alla disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato (alla lettera a), sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione (alla lettera b) e sul trattamento delle imprese comuni (alla lettera c).
  Tali modifiche sono finalizzate ad adeguare la normativa nazionale alla normativa europea contenuta nel Regolamento sulle operazioni di concentrazione (Regolamento n. 139/2004/UE).
  L'articolo 33 modifica ed integra la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, di cui all'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, introducendo una presunzione relativa (iuris tantum) di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati.
  L'articolo 34 integra la legge n. 287 del 1990, introducendo una disciplina sulla transazione nei procedimenti amministrativi condotti dall'AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante.
  Al riguardo si prevede che l'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia.
  L'articolo 35 estende i poteri d'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  Per effetto della novella recata dall'articolo, l'AGCM, in ogni momento – dunque anche al di fuori di procedimenti istruttori – può richiedere, alle imprese o ad enti, informazioni e documenti utili, ai fini dell'applicazione della normativa, nazionale ed europea, che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante e della normativa sulle operazioni di concentrazione. Le richieste di informazioni devono indicare le relative basi giuridiche, devono essere proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione.
  Inoltre, l'Autorità deve riconoscere un congruo periodo di tempo per rispondere Pag. 68alle richieste di informazioni, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata. A tale fine, sono novellati gli articoli 12 e 16 della legge n. 287 del 1990.
  L'articolo 36 prevede che le disposizioni del provvedimento si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come il disegno di legge attenga alla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  Il provvedimento incide inoltre, con riferimento a singole disposizioni, sulle materie «mercati finanziari», «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente» attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), s), della Costituzione; sulle materie «governo del territorio»; «porti e aeroporti civili»; «grandi reti di trasporto e di navigazione»; «ordinamento della comunicazione»; «produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia» e «tutela della salute» attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e sulla materia trasporto pubblico locale, di competenza legislativa residuale delle regioni, in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  A tale ultimo riguardo richiama la sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale, che ha appunto qualificato il trasporto pubblico locale come materia da ricondurre alla competenza residuale regionale.
  Rileva inoltre come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia sottolineato il carattere trasversale della materia «tutela della concorrenza», alla luce del suo carattere finalistico; tale materia si intreccia quindi facilmente con altre attribuite alla competenza legislativa concorrente o con quella residuale regionale (richiama in tal senso la sentenza n. 93 del 2017); ad essa è inoltre sotteso «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004).
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  In particolare:

   l'articolo 2, comma 1, prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici;

   i commi 1 e 4 dell'articolo 4 prevedono l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive;

   il comma 3 dell'articolo 8, ai fini dell'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (anche tramite l'adozione di un apposito testo unico), prevede il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata, a seconda degli ambiti materiali contenuti nel provvedimento, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2 per ciascuno dei suddetti ambiti;

   il comma 3 dell'articolo 10 prevede il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto legislativo per la revisione del trasporto pubblico non di linea;

   il comma 1, lettera a), dell'articolo 16, al capoverso 7 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione Pag. 69del decreto del Ministro della salute con cui sono definite le modalità per la richiesta di accreditamento di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti;

   il comma 1 dell'articolo 20, al capoverso Art. 15 comma 2, in materia di lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute con cui è predisposto lo schema tipo di convenzione da stipularsi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, singolarmente o consorziandosi tra loro, e le aziende autorizzate alla lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati;

   i capoversi 4 e 9 del comma 1 dell'articolo 20 prevedono, invece, il parere della Conferenza Stato-Regioni, da un lato, per l'adozione del decreto del Ministro della salute con cui è approvato l'elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle predette convenzioni e, dall'altro, per la definizione da parte del Ministero della salute di specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale;

   il comma 3 dell'articolo 27, prevede il parere, ovvero, per i profili di competenza regionale, l'intesa, in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza. A tale ultimo riguardo, rileva l'opportunità di distinguere meglio i profili di delega per la cui attuazione sarà necessario il parere in sede di Conferenza unificata e quelli per i quali sarà invece necessaria l'intesa in tale sede, come peraltro previsto dal comma 3 dell'articolo 8 per i decreti legislativi attuativi della delega in materia di servizi pubblici locali;

   il comma 2 dell'articolo 28 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

  Segnala inoltre come il comma 4 dell'articolo 9 preveda che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili proponga l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento, in caso di omessa pubblicazione, nei termini prescritti dalla disposizione, dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale in scadenza.
  A tale proposito ricorda che il citato articolo 8 della legge n. 131 del 2003 prevede che, nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.
  In particolare, ai sensi del comma 1 del citato articolo 8 della legge n. 131 del 2003, alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento. In base al comma 2, qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. Secondo il comma 4, nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente,Pag. 70 anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

  Augusta MONTARULI (FDI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 13 luglio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.