CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2022
830.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 118

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 luglio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

  La seduta comincia alle 17.05.

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
C. 3653 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Luca RIZZO NERVO (PD), relatore, ricorda che il provvedimento sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite V e VI consta di 47 articoli, suddivisi in 3 Titoli. Il Titolo I (Semplificazioni fiscali) si compone di 5 Capi e comprende gli articoli da 1 a 26. Il Titolo II (Procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato e disposizioni sociali e finanziarie) è suddiviso in 2 Capi e comprende gli articoli da 27 a 41. Il Titolo III (Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e disposizioni finanziarie e finali) consta di 2 Capi e comprende gli articoli da 42 a 47.
  Precisa che nella sua relazione si soffermerà sulle disposizioni di interesse della XII Commissione.
  In tal senso, rileva che il comma 1 dell'articolo 23 modifica la disciplina di cui all'articolo 31, commi 1-5, e comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, con riferimento ai costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. La novella di cui alla lettera a) del comma 1 sopprime la limitazione del riferimento ai farmaci nuovi, estendendo l'ambito del credito d'imposta in esame alle spese di ricerca e sviluppo relative a tutti i farmaci (compresi i vaccini). La novella di cui alla successiva lettera b) specifica che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio in oggetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Pag. 119Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020. Ricorda che la misura del credito d'imposta in esame è pari al 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro.
  L'articolo 26 applica agli Enti del terzo settore (ETS) iscritti ex novo nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) le deroghe per le agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, a partire dal 1° gennaio 2018, per le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le ONLUS. L'intervento legislativo è attuato inserendo un periodo nel comma 1 dell'articolo 104 del Codice del Terzo settore.
  Fa presente che l'articolo 35, comma 5 dispone l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 – termine già precedentemente prorogato dal 28 febbraio al 30 giugno 2022 – della permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso), scaduti lo scorso novembre.
  L'articolo 36, comma 2, proroga al 31 dicembre 2022, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 30 giugno 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19. La norma è finalizzata, secondo la relazione illustrativa, a corrispondere alle persistenti esigenze di completamento della campagna vaccinale e a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale nel breve periodo, avvalendosi di personale in possesso di specifica esperienza acquisita e maturata sul campo. Il successivo comma 3 proroga al 31 dicembre 2022 la durata degli incarichi individuali a tempo determinato relativi a 10 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi decreto-legge n. 221 del 2021. Ricorda che tali incarichi hanno la finalità di permettere al Ministero della difesa di supportare le regioni per l'individuazione dei casi positivi di SARS-CoV-2 nelle scuole attraverso attività di analisi e di refertazione svolte da laboratori militari. Il comma 4 autorizza la copertura della spesa prevista per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3.
  Il comma 1 dell'articolo 38 reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo. 29 dicembre 2021, n. 230. Le novelle – che, ai sensi del successivo comma 2, hanno effetto retroattivo dal 1° marzo 2022 – sono intese, da una parte, all'inserimento tra i nuclei familiari aventi diritto all'assegno dei nuclei familiari orfanili, composti da almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave e già titolare di un trattamento pensionistico in favore dei superstiti (lettera a)) e, dall'altra, nell'ampliamento, con riferimento ai figli a carico con disabilità e limitatamente all'anno 2022, dei benefici del suddetto istituto (lettere b) e c)).
  In particolare, in base alla lettera b), numero 1), la misura di base dell'assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile viene equiparata a quella generale prevista per ciascun figlio minorenne a carico. Tale misura è pari a 175 euro mensili qualora l'ISEE del nucleo familiare sia pari o inferiore a 15.000 euro; per livelli di ISEE superiori, essa si riduce gradualmente fino (per i casi di ISEE pari o superiore a 40.000 euro) a un valore pari a 50 euro. Secondo quanto dispone la lettera b), numero 2), la maggiorazione prevista per ciascun figlio minorenne a carico e disabile viene estesa per i figli maggiorenni – a carico e disabili – di età inferiore a ventuno anni, Si ricorda che tale maggiorazione è pari a 85, 95 o 105 euro mensili, a seconda che la disabilità sia media o grave o consista in una condizione di non autosufficienza (secondo le relative definizioni stabilite dalla disciplina sull'ISEE).
  Il comma 3 riduce, nella misura di 136,2 milioni di euro per il 2022, la dotazione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità ai fini della copertura dell'onere finanziario derivante dalle predette disposizioni.
  L'articolo 39 dispone l'istituzione di un apposito Fondo a sostegno delle famiglie per l'offerta di opportunità educative volte al benessere dei figli, con una dotazione Pag. 120iniziale di 58 milioni di euro per il 2022. Il Fondo viene istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è diretto al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento delle seguenti attività: attività rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori; attività finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM (di carattere scientifico e tecnologico), da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 18 estende, alla lettera a), l'esenzione dall'IVA alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura non convenzionate e l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di alloggio rese (anche da soggetti diversi dalle case di cura non convenzionate) agli accompagnatori delle persone ricoverate e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero che non siano esenti. La successiva lettera b) estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle già esenti ai sensi della legislazione vigente, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.

  Gilda SPORTIELLO (M5S), intervenendo da remoto, in relazione a quanto disposto dall'articolo 23 del provvedimento in esame, che estende la possibilità di concedere un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, ritiene utile inserire nel parere che la Commissione è chiamata a esprimere un riferimento alla necessità di potenziare la ricerca pubblica. Pone, inoltre, in evidenza l'esigenza di incrementare il fondo per i farmaci orfani e ribadisce la necessità di procedere a una stabilizzazione del precariato che rappresenta, purtroppo, una condizione diffusa tra i ricercatori nonostante gli anni di anzianità nel settore.
  Accanto ai tre temi sopra richiamati, ritiene opportuno includere nel parere anche un rilievo volto ad assicurare che le imprese che usufruiscono del credito d'imposta utilizzino personale assunto a tempo indeterminato.

  Celeste D'ARRANDO (M5S), intervenendo da remoto, nel valutare favorevolmente alcune delle disposizioni presenti nel provvedimento in esame, a partire dagli articoli 38 e 39 relativi, rispettivamente, all'assegno unico e universale e al fondo per l'offerta di opportunità educative, propone di inserire nel parere della Commissione un riferimento alla necessità di consentire la presentazione della domanda dell'assegno unico anche attraverso i datori di lavoro, al fine di promuovere la diffusione di un importante strumento a sostegno delle famiglie.
  Per quanto concerne l'articolo 39, invita a compiere un passo in avanti, prevedendo lo sviluppo di progetti formativi personalizzati, in analogia con quanto previsto in ambito sociosanitario attraverso il budget di salute, e il potenziamento dei nidi per l'infanzia e dei micro-nidi. Ritiene, inoltre, che si debba intervenire sui meccanismi di ripartizione delle risorse tra i comuni.
  In conclusione, auspica che vi possa essere un consenso trasversale all'interno della Commissione sul tema della proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili nell'attuale contesto pandemico, ricordando che le norme al riguardo hanno cessato di produrre i loro effetti lo scorso 30 giugno.

  Silvana NAPPI (M5S), valuta negativamente quanto previsto dall'articolo 18, in materia di esenzione dell'Iva per le prestazioni sanitarie effettuate nelle case di cura non convenzionate, e l'applicazione di un'aliquota agevolata per le prestazioni di alloggio degli accompagnatori dei pazienti, Pag. 121considerata l'attuale scarsità di risorse a fronte dei compiti che dovrebbe svolgere il Servizio sanitario nazionale. Invita a tenere conto della sostenibilità del sistema sanitario pubblico sul lungo periodo, evitando di introdurre misure di eccessivo favore per il settore privato.

  Massimo Enrico BARONI (MISTO-A), a nome della componente di Alternativa, sottolinea l'importanza delle considerazioni svolte dalle colleghe del Movimento 5 Stelle. In particolare, ritiene inopportuno concedere ulteriori agevolazioni al settore sanitario privato, che già ha potuto godere di extra profitti nell'attuale contesto di emergenza sanitaria. Auspica, pertanto, che quanto sottolineato dalle colleghe possa essere recepito nel parere che la Commissione si appresta a esprimere.

  Virginia VILLANI (M5S), nel riallacciarsi a quanto previsto dall'articolo 38, in materia di assegno unico e universale, la cui erogazione è prevista anche per i percettori del reddito di cittadinanza, pone in risalto le criticità legate all'adeguamento delle pensioni di invalidità effettuato in seguito a una recente sentenza della Corte costituzionale. Ricorda, infatti, che tale adeguamento ha avuto un impatto sul calcolo dell'ISEE e che, pertanto, numerosi soggetti che percepiscono la pensione di invalidità hanno visto di conseguenza ridotto o azzerato l'importo del reddito di cittadinanza. Evidenzia, quindi, la necessità di operare per sanare tale situazione, che pone in una situazione critica persone con disabilità, attraverso un chiarimento effettuato dall'Inps o tramite un intervento di carattere legislativo.

  Massimo Enrico BARONI (MISTO-A) interviene brevemente per ricordare, prendendo spunto dal richiamo svolto dalla collega D'Arrando, che si è impegnata fortemente sul tema del budget di salute, che sono in discussione in Assemblea le mozioni sulle residenze sanitarie assistite e che proprio il budget di salute può rappresentare un valido strumento per garantire una maggiore efficacia in questo contesto.

  Rossana BOLDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Rossana BOLDI, presidente, fa presente che la XII Commissione esaminerà il testo del disegno di legge trasmesso dal Senato in quanto la Commissione di merito sta tuttora esaminando le proposte emendative presentate e, secondo quanto comunicato per le vie brevi, non è nelle condizioni di assicurare l'invio del testo risultante dalle proposte emendative approvate alle Commissioni competenti in sede consultiva in tempo utile, considerato che il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea da lunedì 18 luglio.
  Intervenendo, poi, in sostituzione della relatrice, deputata D'Arrando, impegnata in una discussione generale in Assemblea, per quanto concerne le parti del provvedimento che afferiscono a materia di competenza della XII Commissione, segnala il comma 1 dell'articolo 16, recante modifiche al decreto legislativo n. 502 del 1992, in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e di sanità integrativa. La lettera a) del comma 1 modifica la disciplina sull'accreditamento istituzionale, da parte della regione, relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti, sopprimendo, tra l'altro, la possibilità di un accreditamento provvisorio. Si prevede che l'accreditamento possa essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare e ai risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie, nonché degli esiti del controllo e del monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza.Pag. 122
  La successiva lettera b) introduce la previsione che i soggetti privati titolari dell'accreditamento siano individuati dalla regione o dall'azienda sanitaria locale, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione, da parte delle regioni, di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione i quali devono far riferimento, in via prioritaria, alla qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare.
  La novella di cui alla lettera c) – lettera inserita dal Senato – specifica che il mancato adempimento, nel termine indicato dalla relativa disciplina, degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipulazione dell'accordo (tra il Servizio sanitario e una struttura pubblica o privata).
  La novella di cui alla lettera d) – lettera introdotta dal Senato – reca alcune norme in materia di sanità integrativa, con riferimento alle prestazioni che possono essere erogate da parte dei fondi integrativi in senso stretto del Servizio sanitario nazionale – cosiddetti fondi doc –, all'istituzione dell'Osservatorio sulle varie forme di sanità integrativa e al monitoraggio da parte del Ministero della salute sulle medesime forme. In particolare i fondi possono erogare le seguenti prestazioni che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale: prestazioni di prevenzione primaria e secondaria, prestazioni cosiddette di long term care (LTC) e prestazioni sociali intese al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico.
  Il comma 2 integra la disciplina sugli obblighi di pubblicazione, sul proprio sito internet istituzionale, relativi agli enti, aziende e strutture, pubblici e privati, che erogano prestazioni con accreditamento istituzionale da parte del Servizio sanitario nazionale; la novella richiede anche la pubblicazione dei bilanci certificati e dei dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta.
  L'articolo 17, intervenendo sul decreto legislativo n. 105 del 2006, modifica la disciplina sull'obbligo, a carico dei grossisti di farmaci, di detenzione di un assortimento relativo ai medicinali oggetto di autorizzazione all'immissione in commercio ed ammessi a rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale e ad alcuni medicinali omeopatici. Si prevede che i grossisti siano tenuti a detenere un assortimento dei medicinali, inclusi i medicinali generici, nonché dei medicinali omeopatici rientranti in uno specifico regime di autorizzazione, che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio a cui sia riferita l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso. Tali esigenze sono valutate dall'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA. La norma vigente prevede invece che i grossisti siano tenuti a detenere almeno il novanta per cento dei medicinali oggetto di autorizzazione all'immissione in commercio ed ammessi a rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché dei medicinali omeopatici rientranti nel suddetto specifico regime di autorizzazione.
  Riguardo ai medicinali non ammessi a rimborso, che restano esclusi dall'obbligo in esame, la novella conferma la norma che garantisce il diritto, per il rivenditore al dettaglio, di rifornirsi presso altro grossista.
  Fa presente, poi, che il comma 1 dell'articolo 18 abroga la norma, recata dall'articolo 11 del decreto-legge n. 158 del 2012, che esclude la possibilità di inserimento con decorrenza anteriore alla data di scadenza della tutela brevettuale, relativa al medicinale di riferimento, dei medicinali equivalenti nell'ambito dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.
  I commi 2 e 3 – introdotti dal Senato – esplicitano gli effetti già compresi implicitamente nel testo originario. Viene dunque chiarito che i medicinali in oggetto siano eventualmente classificati a carico del Servizio sanitario nazionale prima della suddetta data di scadenza, con possibilità di applicazione del regime di rimborsabilità già dal giorno successivo a tale data. I produttori dei farmaci equivalenti possono, quindi, presentare all'AIFA, prima della Pag. 123scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale.
  L'articolo 19, intervenendo sull'articolo 12 del già richiamato decreto-legge n. 158 del 2012, introduce, con riferimento ad alcune fattispecie di medicinali, una disciplina specifica, di natura suppletiva, per l'inclusione degli stessi nell'elenco dei medicinali rimborsabili con la connessa determinazione di un prezzo di rimborso. Tale disciplina viene posta per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di rimborsabilità da parte dell'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e concerne esclusivamente: i medicinali orfani; altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale, previsti in una specifica deliberazione dell'AIFA; i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili.
  Più in particolare, la novella di cui al comma 1, lettera b), modifica, per i farmaci summenzionati, la disciplina dell'ipotesi di mancata presentazione, da parte dell'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di una domanda di classificazione del medicinale ai fini della rimborsabilità. La novella prevede che, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal relativo sollecito da parte dell'AIFA, sia applicato il prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico-terapeutico-chimico (ATC).
  La norma, come indicano le relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge, è intesa a contrastare pratiche dilatorie, attuate talora dalle aziende al fine di mantenere un prezzo libero di mercato (non rimborsabile), anziché un prezzo definito in base alla procedura di negoziazione. La novella di cui al comma 1, lettera a), costituisce un intervento di coordinamento con la novella di cui alla suddetta lettera b).
  L'articolo 20 interviene sulla disciplina relativa al sistema di produzione dei medicinali emoderivati, individuando i principi che fondano il sistema di plasmaderivazione italiano basati sulla donazione volontaria e gratuità del sangue e definendo quali indennizzi ristorativi sono compatibili con tale sistema, sostituendo integralmente l'articolo 15 della legge n. 219 del 2005.
  In particolare, viene chiarito che i medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani sono destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali. Viene inoltre specificato che il plasma raccolto deve provenire esclusivamente dalla donazione volontaria, che sia anche periodica, responsabile, anonima e gratuita, del sangue umano e dei suoi componenti (comma 1).
  Per la lavorazione del plasma nazionale, si considera necessario stipulare apposite convenzioni tra le regioni o le province autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati, sulla base di uno schema tipo definito con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni (comma 2). Sono inoltre definiti specifici requisiti di accesso per le aziende produttrici di medicinali emoderivati alla lavorazione del plasma nazionale tramite le convenzioni, tra cui l'ubicazione degli stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi con cui sono previsti accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, in cui il plasma raccolto sul proprio territorio derivi soltanto da donatori volontari non remunerati (comma 3).
  Le aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni devono essere inserite in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro della salute (comma 4), specificando la documentazione da presentare ai fini dell'inserimento in tale elenco e rinviando ad un decreto del Ministro della salute, la definizione delle modalità di presentazione e di valutazione, da parte dell'AIFA, delle istanze presentate (comma 5). Presso le aziende convenzionate deve essere conservata specifica documentazione da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria Pag. 124nazionale o regionale, al fine di individuare le donazioni di plasma da cui il prodotto finito è derivato (comma 6).
  Segnala che i lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima della loro restituzione alle regioni e alle province autonome, fornitrici del plasma, devono essere sottoposti, con esito favorevole, al controllo di Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio della rete europea (comma 7). Le aziende convenzionate devono documentare, per ogni lotto di produzione di emoderivati, compresi gli intermedi, le regioni di provenienza del plasma utilizzato, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato (comma 8).
  Si prevede che siano definiti dal Ministero della salute, sentiti il Centro Nazionale Sangue e la Conferenza Stato-regioni, programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita, destinando a tale scopo 6 milioni di euro annui (comma 9). Inoltre, viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per la realizzazione di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale (comma 10).
  Alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (comma 11).
  In base alla disciplina transitoria (comma 12) si stabilisce che, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi, devono continuare a trovare applicazione le convenzioni stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mentre, ove necessario per garantire la continuità delle prestazioni assistenziali, devono essere stipulate nuove convenzioni.
  L'articolo 21 modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Le norme oggetto della presente novella riguardano esclusivamente le strutture complesse diverse dai dipartimenti, e dunque tutte le unità operative qualificate in tal modo ai sensi delle disposizioni regionali. Inoltre, le modifiche introdotte dalla novella, non si applicano alle procedure selettive che riguardano le unità operative complesse a direzione universitaria (nell'ambito quindi delle aziende ospedaliero-universitarie), per le quali restano in vigore i princìpi vigenti.
  La novella interviene in primo luogo in merito alla composizione della commissione incaricata della selezione dei candidati, che resta composta dal direttore sanitario dell'ente o azienda interessato e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, sorteggiati nell'ambito di un elenco nazionale. Rispetto al testo vigente, la novella in esame prevede: in primo luogo, che almeno due di tali tre soggetti sorteggiati – anziché, come nel testo vigente, almeno uno dei tre – siano in ogni caso scelti tra i responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella in cui abbia sede l'azienda interessata; in secondo luogo, che la commissione sia composta in base al principio della parità di genere; in terzo luogo, che a presiedere la commissione sia il componente sorteggiato con maggiore anzianità di servizio.
  In merito alla procedura di selezione del candidato vincitore, la novella prevede che, una volta definita la graduatoria da parte della commissione, il direttore generale dell'ente o azienda proceda alla nomina del candidato con il miglior punteggio (in caso di parità, viene prescelto quello più giovane), sopprimendo la norma finora in vigore, che prevedeva al contrario che il direttore scegliesse un candidato nell'ambito di una rosa di tre, formata dalla commissione sulla base dei migliori punteggi attribuiti, motivando analiticamente la scelta nel caso in cui il nominato non fosse quello con il migliore punteggio. Per quanto riguarda la possibilità attualmente prevista, per l'ente o azienda, di ricorrere alla medesima terna iniziale di candidati in caso di dimissioni o di decadenza del dirigente nominato intercorse nei due anni successivi alla nomina, la novella sostituisce tale previsionePag. 125 con quella dello scorrimento della graduatoria.
  Per quanto riguarda, infine, il regime di pubblicità della procedura selettiva, la novella aggiunge all'elenco delle informazioni dal pubblicare sul sito internet dell'ente o azienda prima della nomina anche i criteri di attribuzione del punteggio e la graduatoria (la norma vigente prevedeva solo la pubblicazione del profilo professionale ricercato, dei curricula dei candidati, e della relazione finale della commissione).
  L'articolo 22 – inserito dal Senato – prevede la possibilità di riconoscimento da parte delle regioni o delle province autonome, su richiesta delle università, della validità di diplomi di master universitari di secondo livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria al fine del soddisfacimento di una delle condizioni poste per alcuni incarichi in enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.
  In primo luogo (comma 1), il possesso del diploma di uno dei succitati master di secondo livello è annoverata tra le ipotesi che soddisfano uno dei requisiti posti ai fini della partecipazione alla selezione per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di un ente o azienda del Servizio sanitario nazionale. Questo, a condizione che il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo concluso in sede di Conferenza Stato-regioni e che la regione abbia riconosciuto preventivamente la riconducibilità del master stesso alla formazione manageriale in oggetto.
  In secondo luogo (comma 2), il possesso del diploma di uno dei succitati master di secondo livello è considerato come adempimento di uno degli obblighi connessi alla titolarità degli incarichi, negli enti o aziende del Servizio sanitario nazionale, di direzione sanitaria aziendale e di direzione di strutture complesse. L'obbligo può essere adempiuto anche dopo il conferimento dell'incarico ed è costituito dalla frequenza e dal superamento del corso di formazione manageriale, relativo a determinate categorie professionali, organizzato dalle regioni o dall'Istituto superiore di sanità. Anche in questo caso, è necessario che il master soddisfi determinati requisiti in termini di contenuti e metodologie didattiche, che devono essere conformi a quelli definiti dagli accordi interregionali in materia, e che le regioni abbiano riconosciuto preventivamente la riconducibilità del master alla suddetta formazione manageriale.

  Gilda SPORTIELLO (M5S) interviene in merito al disposto di cui all'articolo 16 del provvedimento in esame, in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e di sanità integrativa. A suo avviso, è necessario introdurre nel parere che la Commissione esprimerà, talune osservazioni, volte in particolare a: rafforzare il controllo sul rispetto degli accordi di accreditamento, attraverso controlli certi e cadenzati che garantiscano la terzietà e indipendenza degli organi ispettivi, affiancati da un rigoroso sistema sanzionatorio di supporto; uniformare a livello nazionale gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi, al fine di evitare difformità territoriali nell'erogazione delle prestazioni; adottare indici di misurazione degli esiti di cura delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati convenzionati; definire criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale; prevedere che, ai fini dell'accreditamento, le strutture sanitarie debbano assicurare, tra il personale impiegato, anche la presenza del farmacista per l'erogazione dei farmaci; uniformare sull'intero territorio nazionale il sistema di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato, in particolare attraverso la definizione dei requisiti necessari delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento.

  Silvana NAPPI (M5S) interviene in merito alle norme introdotte dall'articolo 21 del provvedimento in esame, che dal suo punto di vista hanno l'indubbio merito di eliminare la discrezionalità del direttore generale nella scelta finale del vincitore, nell'ambito delle procedure di conferimentoPag. 126 di incarichi di direzione delle strutture complesse operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Introducendo un automatismo più rigido tra la graduatoria stilata dalla commissione incaricata della selezione e l'aggiudicazione dell'incarico dirigenziale messo a bando, la norma sortisce l'effetto di recidere il legame, spesso opaco, tra politica e sanità, che viene a saldarsi tra le pieghe delle procedure selettive, laddove esse lasciano troppo spazio alla discrezionalità. L'obiettivo delle procedure selettive, al contrario, deve essere esclusivamente quello di valorizzare i titoli e le competenze dei candidati. Nonostante questo, a suo parere, la norma in questione poteva ambire a molto di più, in materia di trasparenza nel settore della salute, ad esempio sul fronte della tracciabilità dei flussi finanziari e su quello dell'introduzione di procedure di controllo diretto da parte del cittadino.

  Rossana BOLDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.35.