CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2022
830.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ.

  La seduta comincia alle 15.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni CURRÒ, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Segnala che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire dal prossimo lunedì 18 luglio e che pertanto la Commissione Finanze dovrà esprimersi entro la giornata di domani, in una seduta che sarà a tal fine convocata.

  Andrea CASO (IPF), relatore, rammenta che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive, il disegno di legge C. 3634, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, già approvato dal Senato lo scorso mese di maggio. Si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di bilancio 2023-2025, che costituisce una delle riforme indicate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Il provvedimento, che si compone ora di 36 articoli, suddivisi in 9 Capi, secondo quanto indicato dall'articolo 1, è volto a:

   promuovere lo sviluppo della concorrenza anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni – tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione – nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini;

   rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati;

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   garantire la tutela dei consumatori.

  L'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici.
  In relazione alle competenze della Commissione Finanze, segnala che gli articoli 3 e 4 affrontano il tema delle concessioni demaniali marittime, mentre l'articolo 5 disciplina la concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale.
  In particolare l'articolo 3 proroga al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura selettiva, il termine del 31 dicembre 2023 può essere derogato, con atto motivato, non oltre il 31 dicembre 2024.
  L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive. Il comma 2 reca numerosi principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega al fine di contemperare gli interessi dei soggetti coinvolti dal riordino. Sono infatti tutelati la concorrenza e la par condicio tra gli operatori; l'interesse della collettività a fruire del bene pubblico; gli enti pubblici, in favore dei quali si prevede la fissazione di canoni concessori commisurati al pregio naturale del bene; gli investimenti realizzati dagli operatori uscenti; le piccole e medie imprese, in favore delle quali si dovranno prevedere misure per consentire il mantenimento o l'accesso alla concessione, e l'occupazione.
  L'articolo 5, novellando l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, in materia portuale, introduce il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento delle concessioni delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale e reca una nuova disciplina delle modalità per il rilascio del titolo e per l'esercizio della gestione da parte del concessionario.
  Con riferimento alle competenze dalla Commissione Finanze segnala inoltre gli articoli 30 e 31.
  L'articolo 30 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020. Il regolamento, che riguarda, tra le altre, l'attività doganale, è finalizzato al rafforzamento della concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e alla promozione di una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza, a vantaggio di operatori e utenti finali. A tal fine si fissano – tra gli altri – i criteri della individuazione delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo, compreso il controllo delle frontiere esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea, e quello di massimizzare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali e operatori, favorendo la concentrazione delle competenze e la razionalizzazione del riparto tra le autorità e tra le strutture centrali e periferiche delle singole autorità.
  L'articolo 31 sostituisce il comma 2 dell'articolo 150 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di estendere anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano in Italia – le cosiddette imprese comunitarie – la procedura di risarcimento diretto, prevista dall'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private, che – in caso di sinistro tra veicoli a motore – prevede che i danneggiati debbano rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
  Quindi, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici, rammenta che gli Pag. 92ulteriori interventi recati dal provvedimento riguardano:

   concessioni di distribuzione del gas naturale (articolo 6);

   concessioni di grande derivazione idroelettrica (articolo 7);

   delega per il riordino dei servizi pubblici locali (articolo 8);

   affidamento del trasporto pubblico locale e regionale (articolo 9);

   delega per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea (articolo 10);

   procedure di risoluzione delle controversie tra gestori di reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori (articolo 11);

   controlli sulle società a partecipazione pubblica (articolo 12);

   colonnine di ricarica nella rete autostradale (articolo 13);

   anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti (articolo 14);

   servizio di gestione dei rifiuti per le utenze non domestiche (articolo 15);

   accreditamento e convenzionamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie (articolo 16);

   obblighi di detenzione di medicinali a carico dei grossisti (articolo 17);

   rimborsabilità dei farmaci equivalenti (articolo 18);

   rimborsabilità dei farmaci in attesa di definizione del prezzo (articolo 19);

   medicinali emoderivati da plasma italiano (articolo 20);

   conferimento degli incarichi di direzione del Servizio sanitario nazionale (articolo 21);

   formazione manageriale in materia di sanità pubblica (articolo 22);

   riduzione dei costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga (articolo 23);

   realizzazione delle reti in fibra ottica (articolo 24);

   servizi in abbonamento nell'ambito della telefonia e delle comunicazioni elettroniche (articolo 25);

   servizi postali (articolo 26);

   delega per l'eliminazione di autorizzazioni e adempimenti non necessari (articolo 27);

   delega per i controlli sulle attività economiche (articolo 28);

   riduzione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa (articolo 29);

   rafforzamento dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle operazioni di concentrazione (articolo 32);

   presunzione di dipendenza economica nell'attività di intermediazione delle grandi piattaforme digitali (articolo 33);

   transazione nelle procedure dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive della concorrenza e abuso di posizione dominante (articolo 34);

   estensione dei poteri di indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (articolo 35).

  Ricorda infine che l'articolo 36 reca la clausola di salvaguardia relativa all'applicazionePag. 93 del provvedimento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

  Giovanni CURRÒ, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione)
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni CURRÒ, presidente, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 3208-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
  Ricorda quindi che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.
  Presso le Commissioni di settore possono inoltre essere presentati emendamenti, per le parti di competenza, il cui termine di presentazione propone di fissare alle ore 18 della giornata odierna, affinché la Commissione possa esprimersi sul disegno di legge nella giornata di domani, in una seduta che sarà a tal fine convocata. Preso atto che non vi sono obiezioni, conferma che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo è fissato alle ore 18 della giornata odierna.
  Ricorda infine che i deputati in ogni caso hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini che verranno stabiliti da quella Commissione.

  Massimo UNGARO (IV), relatore, avverte che la Commissione Finanze, ai fini del parere da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, avvia nella seduta odierna l'esame del disegno di legge recante la Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208-B). Ricorda che il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 16 dicembre 2021 e torna ora all'esame della Camera con le modifiche introdotte dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 30 giugno 2022.
  In occasione della prima lettura presso la Camera, la Commissione Finanze, in data 6 ottobre 2021, ha approvato una relazione favorevole sul provvedimento.
  Rammenta che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, per i progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, l'esame è riferito soltanto alle modifiche apportate dal Senato.
  Il provvedimento si compone ora di 21 articoli, uno in più rispetto al testo licenziato in prima lettura dalla Camera. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici, avverte che nella propria relazione si soffermerà esclusivamente sulle modifiche introdotte dal Senato relative ad aspetti di competenza della Commissione Finanze.
  Segnala quindi le modifiche apportate all'articolo 5, recante principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503, che disciplina i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.
  Nel corso dell'esame presso il Senato è stato eliminato dall'articolo 5 il riferimento all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che esclude dall'ambito applicativo della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, cosiddetta direttiva MiFID, e dal regime di autorizzazione ivi previsto, i fornitori di servizi di crowdfunding.Pag. 94
  Segnala che l'esenzione dei soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfunding dall'applicazione della disciplina degli intermediari contenuta nella Parte II del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, è stata disposta dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 2021, n. 238 – Legge europea 2019-2020. Si è reso infatti necessario accelerare il recepimento della direttiva (UE) 2020/1504 in considerazione dell'apertura, il 23 luglio 2021, di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della suddetta direttiva.
  Si sofferma, in particolare, sulla decisione di esonerare i servizi di crowdfunding dai rilevanti adempimenti burocratici imposti dalla direttiva MiFID, che giudica comprensibile al fine di non appesantire una disciplina di recente introduzione. Resta ferma tuttavia la necessità di garantire adeguata trasparenza a tale settore emergente.
  Limitate modifiche sono state apportate all'articolo 6, che delega il Governo al recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e all'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, recanti la disciplina europea sugli indici di riferimento, i cosiddetti benchmark, da cui dipende il valore di contratti finanziari.
  La modifica introdotta dal Senato riguarda le lettere e) e g) del comma 3, che reca i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione dei menzionati articoli del regolamento (UE) 2016/1011.
  In particolare l'intervento relativo alla lettera e) prevede che gli aggiornamenti dei piani, che specificano le azioni che si intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito, siano portati a conoscenza della clientela tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento del piano e che rimandi alla versione aggiornata pubblicata nei siti internet delle banche e degli intermediari finanziari.
  Mediante la modifica alla lettera g), al fine di assicurare una maggiore tutela ai risparmiatori, si precisa che le variazioni sostanziali e le cessazioni dell'indice di riferimento devono essere comunicati ai clienti trenta giorni prima che assumano efficacia.
  Evidenzia poi la soppressione dell'articolo 20 del testo approvato dalla Camera, che recava principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151, relativa alle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche. La citata direttiva (UE) 2020/1151 è stata espunta anche dall'allegato A del provvedimento, recante l'elenco delle direttive che il Governo è delegato ad attuare.
  Rammenta al riguardo che il recepimento della direttiva (UE) 2020/1151 nell'ordinamento italiano è stato effettuato con l'articolo 5, comma 15-septies, del decreto-legge n. 146 del 2021.
  Segnala inoltre l'inserimento nell'allegato A di due ulteriori direttive di competenza della Commissione Finanze.
  La prima è la direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
  Il termine di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 23 dicembre 2023.
  Rammenta che la direttiva (UE) 2021/118:

   rafforza i diritti delle vittime di incidenti automobilistici, garantendo loro l'intero risarcimento dovuto, anche quando l'assicuratore è insolvente;

   estende l'ambito di applicazione della direttiva 2009/103/CEE;

   allinea i livelli minimi di copertura dell'assicurazione RC Auto in tutta l'Unione europea;

   migliora le norme sul controllo dell'assicurazione da parte degli Stati membri;

   inserisce norme sull'uso dell'attestazione di sinistralità pregressa da parte da parte di una nuova assicurazione;

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   disciplina l'obbligo assicurativo dei veicoli spediti da uno Stato membro all'altro;

   tutela le persone lese nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo;

   definisce strumenti indipendenti di confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli;

   reca norme sugli obblighi di informazione alle persone lese.

  È stata infine inserita nell'allegato A la direttiva (UE) 2021/2261, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM. La direttiva è volta a razionalizzare gli obblighi di informazione, evitandone la duplicazione.
  Il termine di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 30 giugno 2022.
  Ricorda che ai sensi della legislazione unionale vigente gli OICVM sono soggetti, a fini informativi, all'obbligo di redigere un breve documento (KIID) contenente i dettagli sulle caratteristiche essenziali degli OICVM offerti sul mercato (articolo 78 della direttiva 2009/65/CE), nonché all'obbligo di redigere e pubblicare un documento contenente le informazioni chiave (KID) per gli investitori al dettaglio che consenta di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dell'investimento (regolamento (UE) n. 1286/2014).
  Poiché le informazioni contenute nei due documenti risultano essere essenzialmente le medesime, la direttiva (UE) 2021/2261 stabilisce che qualora una società di investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, una società di gestione rediga, consegni, riveda e traduca un KID, di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014, questo sarà considerato conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori (KIID), di cui all'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE.
  Concludendo, preannuncia l'intenzione di inserire, nella proposta di parere che si propone di formulare, un richiamo al ritardo con il quale il provvedimento – che si riferisce all'anno 2021 ed è stato presentato il 13 luglio 2021 – verrà approvato in via definitiva e un invito al Governo e al Parlamento affinché in futuro il recepimento della normativa europea possa avvenire con maggior sollecitudine.

  Giovanni CURRÒ, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.