CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 8 luglio 2022
828.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Venerdì 8 luglio 2022. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Luigi MARATTIN.

  La seduta comincia alle 15.

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
C. 3653 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio scorso.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che sono stati presentati numerosi ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta dello scorso 7 luglio.
  Al riguardo le Presidenze, alla luce delle argomentazioni formulate nei ricorsi presentati, nonché a seguito di una ulteriore valutazione delle proposte emendative, ritengono di poter riammettere le seguenti proposte emendative:

   Cassese 6.01, il quale semplifica la procedura per la vendita di beni immobili senza rendita catastale sottoposti a procedure esecutive fiscali, in particolare consentendo di procedere alla vendita al valore determinato da una perizia inoppugnabile effettuata, su richiesta e a spese del debitore, dall'Agenzia delle entrate;

   gli identici D'Attis 13.01, Trano 13.02, Grimaldi 13.03, Buratti 13.04, Villarosa 13.05, Alessandro Pagano 13.06 e Fassina 13.07, riammessi limitatamente ai commi 1 e 3, che intervengono sulla disciplina delle Agenzie fiscali, con particolare riferimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

   D'Orso 14.1, che, anche con finalità di semplificazione del rapporto tra fisco e contribuente, è volta a prevedere che solamente la parte soccombente sia obbligata al pagamento dell'imposta di registro nei Pag. 4casi di sentenze e ordinanze soggette a registrazione;

   Ferrari 15.2, che, anche con finalità di semplificazione, esenta dall'imposta di bollo atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da movimenti o partiti politici, nonché atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni legislative o regolamentari;

   Schullian 15.3, che, anche con finalità di semplificazione, esenta dall'imposta di bollo i contratti commerciali di importo inferiore a euro 3.200 conclusi da amministrazioni pubbliche;

   Buratti 15.05, che prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possa semplificare le procedure autorizzative in materia di depositi fiscali di prodotti energetici;

   Topo 16.026, che modifica la disciplina della notifica delle sanzioni amministrative, per precisare che essa si intende validamente effettuata solo a seguito di verifica sull'effettiva residenza o domicilio del soggetto interessato;

   Caiata 23.02, in materia di adozione di principi contabili per la redazione del bilancio di determinate società operanti nel settore idrico e nel calcio professionistico;

   Foscolo 35.10 e Bologna 41.03, nonché D'Arrando 36.018, Noja 38.017, Baldino 44.02, De Toma 36.06, che prorogano il termine per il ricorso esclusivo al lavoro agile da parte dei lavoratori pubblici e privati in condizioni di fragilità;

   gli identici Lepri 36.14 e Marco Di Maio 36.01, nonché l'emendamento Bellucci 36.1 e gli identici Nevi 36.12 e Fassina 36.13, che prevedono una indennità una tantum per i lavoratori svantaggiati;

   Carnevali 36.2, limitatamente al comma 1-ter, che introduce una indennità sostitutiva una tantum per alcune categorie di dipendenti ministeriali;

   gli identici Grimaldi 40.08 e Porchietto 40.09, volti a consentire ai soggetti abilitati lo svolgimento della procedura semplificata di cui all'articolo 64-bis, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020;

   Sut 40.015, in materia di incentivi all'acquisto di veicoli elettrici;

   gli identici Quartapelle Procopio 38.01, Nissoli 38.02, Siragusa 38.03, Billi 38.04 e Schirò 38.05, nonché Ungaro 38.06, che disciplinano la corresponsione di assegni per situazioni di famiglia;

   Cavandoli 38.013, recante disposizioni in materia di carta della famiglia;

   Pittalis 39.02, in materia di semplificazione di procedure concorsuali.

  Avverte poi che, riguardo all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, a seguito di successivi approfondimenti svolti, le Presidenze segnalano quanto segue:

   l'articolo aggiuntivo Cancelleri 26.0120, precedentemente dichiarato ammissibile, deve considerarsi inammissibile in quanto in materia di cumulo per i comuni tra precedenti finanziamenti e quello di cui al PNRR;

   l'articolo aggiuntivo Topo 34.05, precedentemente dichiarato ammissibile, deve considerarsi inammissibile in quanto, recando norme in materia di assoggettamento all'IVA dei contratti pubblici per il servizio energia, è analogo ad altre proposte emendative dichiarate inammissibili;

   gli identici articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 34.010 e Marco Di Maio 34.011, precedentemente dichiarati ammissibili, devono considerarsi inammissibili in quanto, disponendo in materia di controllo e verifica delle garanzie fideiussorie rilasciate dagli operatori nei confronti della pubblica Pag. 5amministrazione, è analogo ad altre proposte emendative dichiarate inammissibili;

   l'articolo aggiuntivo De Micheli 34.018, precedentemente dichiarato ammissibile, deve considerarsi inammissibile in quanto reca disposizioni in materia di modifiche all'utilizzo di economie degli investimenti del PNRR;

   l'articolo aggiuntivo De Micheli 34.019, precedentemente dichiarato ammissibile, deve considerarsi inammissibile in quanto, reca disposizioni volte a destinare risorse in materia di sostegno alle filiere industriali italiane nei settori innovativi;

   l'articolo aggiuntivo Topo 34.020, precedentemente dichiarato ammissibile, deve considerarsi inammissibile in quanto volto a prevedere che nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possano essere realizzati anche progetti innovativi non inseriti nel PNRR ma i cui obiettivi siano comunque riconducibili agli interventi contenuti in una o più missioni del Piano medesimo;

   gli identici articoli aggiuntivi Covolo 35.014, Baratto 35.015, Pella 35.016 e Trancassini 35.017, precedentemente dichiarati ammissibili, devono considerarsi inammissibili in quanto recano disposizioni volte a disciplinare la cessione dei crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti degli enti locali;

   l'articolo aggiuntivo Viscomi 41.011, precedentemente dichiarato ammissibile, deve considerarsi inammissibile in quanto reca modifiche alla normativa sul reddito di cittadinanza, prevedendo che il beneficiario della predetta misura sia tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità non solo dei comuni ma anche di altre pubbliche amministrazioni ovvero degli enti del Terzo settore, disciplinando altresì le modalità di partecipazione ai progetti medesimi;

   l'articolo aggiuntivo Viscomi 41.015, precedentemente dichiarato ammissibile, deve considerarsi inammissibile in quanto volto ad incrementare le risorse destinate a misure per una più efficiente utilizzazione del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché il Fondo risorse decentrate del medesimo Ispettorato.

  Avverte infine che le Presidenze, alla luce del numero delle proposte emendative risultate ammissibili, ritengono non vi sia necessità di procedere alla segnalazione delle proposte emendative da porre in votazione.

  Flora FRATE (IV) chiede se l'emendamento Ferri 36.5, del quale è cofirmataria, sia stato riammesso.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che resta confermato il giudizio di inammissibilità dell'emendamento Ferri 36.5, in quanto non appare collegato alle materie disciplinate dal provvedimento.

  Flora FRATE (IV) contesta la valutazione di inammissibilità effettuata dalle Presidenze.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo da remoto, chiede che venga fissato un termine per la presentazione di ricorsi con riferimento alle proposte emendative dichiarate inammissibili nella seduta odierna.

  Luigi MARATTIN, presidente, aderendo alla richiesta dell'onorevole Trancassini, fissa il termine per la presentazione dei ricorsi alle ore 16.15 della giornata odierna.

  Tullio PATASSINI (LEGA), intervenendo da remoto, chiede le motivazioni del mancato accoglimento del ricorso relativo all'articolo aggiuntivo 37.07 a sua prima firma, recante misure in favore dei territori colpiti da eventi sismici.

  Luigi MARATTIN, presidente, ricorda come la questione degli interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici fosse stata affrontata anche in occasione della valutazione di ammissibilità delle proposte Pag. 6emendative riferite al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, cosiddetto Aiuti, C. 3614. Quindi, senza voler entrare nel merito degli interventi proposti, evidenzia che il provvedimento in esame non reca alcuna misura relativa alle zone colpite da eventi sismici e pertanto tutte le proposte emendative riguardanti tale materia sono state dichiarate inammissibili.

  Tullio PATASSINI (LEGA), intervenendo da remoto, osserva, dal punto di vista del merito, come da molti mesi ogni proposta emendativa avente ad oggetto interventi nelle zone colpite da eventi sismici sia dichiarata estranea all'oggetto dei provvedimenti che vengono esaminati dal Parlamento, rendendo di fatto impossibile ogni intervento in materia da parte dei parlamentari.
  Per quanto riguarda poi il metodo, osserva che, proprio in occasione dell'esame del citato decreto-legge cosiddetto Aiuti, siano stati approvati emendamenti del tutto estranei alla materia trattata da quel provvedimento. Ritiene dunque che si stia ponendo in atto una discriminazione nei confronti delle problematiche connesse agli interventi di sostegno alle zone colpite da eventi sismici.

  Luigi MARATTIN, presidente, assicura che non vi è nessuna discriminazione e preannuncia che si farà carico di rappresentare al Governo l'esigenza manifestata dal collega Patassini di adottare uno specifico provvedimento in favore delle zone del Paese colpite da eventi sismici.

  Tullio PATASSINI (LEGA), intervenendo da remoto, ribadisce come in occasione dell'esame del decreto-legge cosiddetto Aiuti siano state ammesse proposte non direttamente attinenti all'oggetto del provvedimento e invita nuovamente le Presidenze a voler riconsiderare il giudizio di inammissibilità relativo agli interventi di sostegno alle zone colpite da eventi sismici.

  Vita MARTINCIGLIO (M5S), intervenendo da remoto, chiede se il superamento della necessità di procedere alla segnalazione delle proposte emendative da porre in votazione comporti una modifica nei tempi previsti per l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, osserva che, essendo il numero di proposte emendative ammissibili analogo a quelle che avrebbero dovuto essere segnalate, l'organizzazione dei lavori non subirà alcuna modifica.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo da remoto, osserva come il Presidente Marattin si stia comportando in maniera analoga all'ex Presidente del Consiglio Conte, che, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, non aveva previsto alcuna misura in favore delle comunità italiane colpite negli ultimi anni da eventi sismici. Con riferimento al PNRR si disse in quella occasione che l'Italia doveva essere considerata nel suo complesso e che la prospettiva principale di intervento dovesse essere la transizione ecologica, ma, a suo parere, queste affermazioni nascondevano una forma velata di discriminazione e di razzismo.
  Osserva inoltre come nell'esame del decreto-legge n. 50 del 2022 siano state introdotte misure non solo estranee, ma anche relative a un numero ristretto di soggetti, come i dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro o i collaboratori del Ministro della cultura.
  Evidenzia poi come, ai fini della valutazione dell'ammissibilità, non sia corretto verificare se nel provvedimento in esame siano contenute disposizioni aventi ad oggetto la ricostruzione delle zone colpite dal sisma, ma debba essere considerato se le proposte presentate abbiano o meno ad oggetto la semplificazione nell'ambito delle suddette attività di ricostruzione. Chiede quindi che la valutazione di ammissibilità venga effettuata alla luce di quanto testé esposto.

  Luigi MARATTIN, presidente, segnala all'onorevole Trancassini che le proposte emendative relative alle zone colpite dal sisma recano misure di sostegno connotate Pag. 7da uno specifico riferimento territoriale, laddove le Presidenze hanno ritenuto di considerare come ammissibili le misure di semplificazione di portata più generale.

  Graziella Leyla CIAGÀ (PD), intervenendo da remoto, chiede il motivo del mancato accoglimento del ricorso relativo all'articolo aggiuntivo a sua prima firma 22.051. In proposito osserva che si tratta di materia tributaria – il canone di occupazione del suolo pubblico – e che l'intervento è volto a eliminare una norma che penalizza i comuni, in particolare quelli turistici.

  Luigi MARATTIN, presidente, evidenzia che l'articolo aggiuntivo Ciagà 22.051 reca una proroga e non una misura di semplificazione e per tale motivo ne è stata confermata l'inammissibilità.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI), intervenendo da remoto, in relazione al criterio localistico richiamato dal Presidente Marattin, osserva che nelle leggi di bilancio degli anni scorsi furono approvate norme in favore delle zone dell'Emilia colpite dal sisma del 2012 e che all'inizio della Legislatura sono stati introdotti condoni applicabili esclusivamente alle isole di Ischia e Capri.
  Ritiene pertanto che il criterio della necessaria generalità e astrattezza della norma non possa essere utilizzato come parametro per la valutazione dell'estraneità di materia delle proposte emendative in questione. D'altronde si tratta di zone che, a causa degli eventi che le hanno colpite, presentano problematiche specifiche, che richiedono una corrispondente specifica regolamentazione.

  Luigi MARATTIN, presidente, rammenta che le regole per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative riferite alla legge di bilancio non sono le stesse che si applicano all'emendabilità dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, per le quali il Regolamento della Camera prevede il criterio della stretta attinenza di materia.

  Lucia ALBANO (FDI), intervenendo da remoto, non comprende le ragioni della mancata riammissione di alcune proposte emendative a sua prima firma. Intende fare riferimento, in primo luogo, all'emendamento 11.10, che affronta in maniera evidente un tema di semplificazione vertente su una materia fiscale e con ambito applicativo per l'intero territorio nazionale, avente ad oggetto l'annullamento delle comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito inerente alla fruizione della misura meglio nota come superbonus. Richiama, in secondo luogo, l'attenzione sull'emendamento 17.1, ricadente nella tematica del cosiddetto sismabonus, volto in realtà a superare, con evidenti finalità di semplificazione, un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'Agenzia delle entrate che ha prodotto non pochi problemi applicativi, con particolare riguardo alla definizione dei termini di prescrizione. Pone l'accento, in terzo luogo, sull'articolo aggiuntivo 26.024, avente ad oggetto – al capoverso Art. 26-bis – la semplificazione dell'obbligo di indicazione dei dati relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, ricevuti dalle imprese, che avrebbe naturalmente ricadute positive in termini di minori aggravi sul piano burocratico e di un deciso miglioramento del rapporto tra contribuente e fisco, trattandosi peraltro di dati già in possesso delle pubbliche amministrazioni. Si associa, infine, alle considerazioni in precedenza svolte dai colleghi Trancassini, Patassini e Bignami circa la dichiarazione di inammissibilità di tutte le proposte emendative riguardanti misure per i territori colpiti da eventi sismici, trattandosi ad ogni evidenza di un'arbitraria discriminazione in applicazione di un criterio, a suo giudizio chiaramente discrezionale, di mera localizzazione geografica.

  Luigi MARATTIN, presidente, con riferimento ai rilievi formulati in tema di ammissibilità dall'onorevole Albano, fa presente che l'emendamento 11.10 a sua prima firma attiene comunque al tema della cessione del credito maturato in relazione al Pag. 8cosiddetto superbonus, materia quest'ultima che non trova riscontro alcuno nel testo del decreto-legge in esame.

  Lucia ALBANO (FDI), intervenendo da remoto, tiene a precisare che l'emendamento a sua prima firma 11.10 non concerne in realtà la cessione del credito, giacché dalla formulazione letterale del testo si evince chiaramente che l'annullamento delle comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito è subordinato proprio alla circostanza che i fornitori e i cessionari, pur avendo accettato il credito d'imposta, non abbiano già iniziato a utilizzarlo né lo abbiano, anche soltanto in parte, già ceduto a terzi.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo da remoto, non comprende la ratio della mancata riammissione dell'articolo aggiuntivo Enrico Borghi 38.08, a suo avviso in qualche misura riconducibile alla finalità degli identici articoli aggiuntivi Quartapelle Procopio 38.01, Nissoli 38.02, Siragusa 38.03, Billi 38.04 e Schirò 38.05 nonché dell'articolo aggiuntivo Ungaro 38.06, oggetto invece di riammissione da parte delle presidenze nell'odierna seduta. Chiede inoltre delucidazioni in merito alla mancata riammissione dell'articolo aggiuntivo Ciagà 22.051, avente ad oggetto una modifica delle disposizioni di proroga delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico nel quadro del progressivo superamento dell'emergenza da COVID-19, che aveva viceversa originariamente dettato quelle medesime disposizioni.

  Luigi MARATTIN, presidente, rileva che le proposte emendative oggetto di riammissione da ultimo citate dal deputato Fragomeli concernono la corresponsione di assegni per situazioni di famiglia, in quanto tali riconducibili alle misure relative all'assegno unico e universale per i figli a carico segnatamente contenute all'articolo 38 del decreto-legge in esame, laddove l'articolo aggiuntivo Enrico Borghi 38.08 interviene sulla disciplina delle prestazioni della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), non presentando alcun collegamento, neppure indiretto, rispetto al testo del provvedimento in discussione. Allo stesso modo, ritiene che anche l'articolo aggiuntivo Ciagà 22.051 non possa essere considerato ammissibile in assenza di un nesso più o meno esplicito con le materie e gli argomenti trattati dal decreto-legge.
  Nel rammentare il termine delle ore 16.15 per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità dichiarate nella seduta odierna, avverte che l'esame proseguirà nella seduta che sarà convocata alle ore 16.30 di oggi, nel corso della quale, oltre a dare conto dell'esito dei ricorsi medesimi, le presidenze si riservano altresì di fornire un più dettagliato riscontro alle considerazioni in tema di ammissibilità svolte dall'onorevole Albano con riferimento alle proposte emendative a sua prima firma 11.10, 17.1 e 26.024.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

  Venerdì 8 luglio 2022. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Luigi MARATTIN.

  La seduta comincia alle 16.30.

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
C. 3653 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella precedente seduta odierna.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che sono stati presentati due ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità delle proposte Pag. 9emendative Cancelleri 26.0120 e Topo 34.020 pronunciati nella precedente seduta odierna. Riguardo a tali ricorsi, avverte che le presidenze hanno ritenuto di confermare l'inammissibilità delle predette proposte emendative.
  In riferimento alla richiesta della deputata Albano riguardante i motivi posti a fondamento delle dichiarazioni di inammissibilità di alcune proposte emendative dalla stessa presentate, precisa quanto segue.
  L'emendamento Albano 11.10 è volto a modificare la disciplina della cessione del credito e dello sconto sul corrispettivo per le detrazioni previste dagli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, introducendo la possibilità per il contribuente di annullare la comunicazione già trasmessa all'Agenzia delle entrate a condizione che i fornitori e i cessionari non abbiano già iniziato ad utilizzare il credito. Viene a tal fine introdotta una nuova procedura volta ad ottenere il citato annullamento, prevedendo la presentazione di un'apposita istanza per mezzo di posta elettronica certificata da rivolgere alla direzione provinciale territorialmente competente dell'Agenzia delle entrate. La disposizione non appare pertanto volta ad introdurre una semplificazione delle procedure vigenti, ma piuttosto ad ampliare le opzioni di cui il contribuente può avvalersi nella procedura di cessione del credito, a tal fine introducendo un ulteriore percorso procedurale.
  Passando ad esaminare l'emendamento Albano 17.1, fa presente che esso si configura sostanzialmente come una sanatoria rispetto all'inadempimento consistente nel mancato deposito dell'asseverazione dei lavori presso lo sportello unico competente ai fini dell'accesso al Sismabonus. In particolare, l'emendamento è diretto ad impedire il riconoscimento del Sismabonus ai soli casi in cui vengono avviati controlli sui lavori che avrebbero dovuto formare oggetto di asseverazione.
  L'articolo aggiuntivo Albano 26.024, infine, riproduce integralmente, nella seconda parte, il contenuto dell'emendamento Albano 11.10, e pertanto con riferimento alla medesima seconda parte si conferma l'inammissibilità per le ragioni sopra esposte.
  Nella prima parte, invece, l'articolo aggiuntivo 26.024, recando l'abolizione dell'obbligo di indicazione dei dati relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva ricevuti dalle imprese, è stato incluso nella lista delle proposte emendative inammissibili per un mero errore materiale, in quanto identico ad altre proposte emendative dichiarate ammissibili (Albano 26.025, Giacomoni 26.026, Cestari 26.027, Buratti 26.028 e Baratto 26.029). Pertanto l'articolo aggiuntivo Albano 26.024 è ammissibile limitatamente al capoverso articolo 26-bis.
  In conclusione, in riferimento all'articolo aggiuntivo Albano 26.024, avverte che le presidenze confermano l'inammissibilità del capoverso articolo 26-ter.
  Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.35.