CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 luglio 2022
827.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 291

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 7 luglio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Nuovo testo unificato C. 2098 Comaroli e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 292

  Martina NARDI, presidente e relatrice, in sostituzione della relatrice D'Elia, impossibilitata ad essere presente alla seduta, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere parere alla XI Commissione lavoro sul Nuovo testo unificato come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, della proposta di legge C. 2098, disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
  Richiama preliminarmente la normativa vigente in materia di diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il nostro ordinamento contempla fra le cause di sospensione del rapporto di lavoro, all'articolo 2110 c.c. – applicabile sia ai dipendenti pubblici sia ai lavoratori del settore privato – l'infortunio, la malattia, la gravidanza e il puerperio. Il lavoratore che non è nelle condizioni di garantire la prestazione lavorativa ha diritto alla corresponsione di una retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalla legge o dalle altre fonti di diritto e alla conservazione del posto di lavoro per un periodo (c.d. periodo di comporto). Il datore di lavoro, dunque, in caso di infortunio e malattia del lavoratore, può procedere con il licenziamento ai sensi dell'art. 2118 c.c. solo decorso il periodo di comporto, all'interno del quale viene garantito al lavoratore il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Quanto alla durata del periodo di comporto, essa è stabilita dalla legge, dai contratti collettivi, ovvero, in mancanza, è determinata dagli usi o secondo equità ed è normalmente differenziato in relazione all'anzianità di servizio.
  Espone, quindi, brevemente i contenuti del testo all'esame, che si compone di tre articoli, segnalando che i profili di interesse per la Commissione sono tenui. L'articolo 1, comma 1, dispone la conservazione del posto di lavoro per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, individuate ai sensi dell'articolo 3, prevedendo che essi possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Sono comunque fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al proprio rapporto di lavoro. Ai sensi del comma 2 la certificazione della malattia è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata che ha in cura il lavoratore. Quanto alla durata, il comma 3 dispone che per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare. Inoltre, ai sensi del comma 3-bis, decorso il termine pari a ventiquattro mesi del congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente ha, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, accesso prioritario alla modalità agile, ove possibile, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  Fa poi presente che l'articolo 2, comma 1, dispone l'aumento del numero annuale delle ore di permesso retribuito, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino a un aumento massimo di dieci ore annue, per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti dalle malattie oncologiche, invalidanti o croniche individuate ai sensi dell'articolo 3, previa prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale o medico specialista operantePag. 293 in struttura pubblica o privata convenzionata, al fine di svolgere visite, esami strumentali e cure mediche frequenti. Nel caso in cui il paziente sia minore di età, i permessi sono attribuiti ai genitori che li accompagnano alle visite di controllo. Il comma 2 specifica che per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive: nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale (lettera a)); nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale (lettera b)). Il comma 3 reca copertura degli oneri finanziari mentre il comma 4 prevede che in caso di fruizione irregolare, le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa.
  Ricorda, infine, che l'articolo 3 reca le disposizioni attuative. Il comma 1 prevede che le disposizioni della legge in esame si applicano ai casi di malattie oncologiche dalla data della sua entrata in vigore e che l'elenco delle malattie invalidanti o croniche al cui sussistere sono riconosciuti i congedi e i permessi previsti agli articoli 1 e 2 è formato con decreto del Ministro della Salute. Il comma 2 dispone che la disciplina attuativa dell'articolo 2 viene stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che, in particolare, deve fissare: i requisiti ed i presupposti per la fruizione delle ore di permesso, la non cumulabilità del beneficio con altri benefici riconosciuti per la medesima ragione, i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche, gli oneri a carico del datore di lavoro privato, le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione, le modalità di controllo e revoca dei benefici irregolarmente fruiti. Il comma 3 dispone che i predetti decreti di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
Testo unificato C. 1357 Butti e abb.
(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca CARABETTA (M5S), relatore, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere parere sulla proposta di legge in titolo alle Commissioni riunite VII e IX, competenti per il merito in sede referente. Rammenta che la proposta di legge A.C. 1357 e abbinate – il cui testo, all'esito della fase emendativa in referente, si compone di 8 articoli – reca disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi prevedendo, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti urgenti e cautelari da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti illeciti, nonché modifiche alla normativa di settore vigente al fine di renderla più stringente ed efficace.
  Venendo ai contenuti della proposta, fa preliminarmente presente che l'articolo 1 afferma i principi cui si informa la normativa in materia. In tal senso viene affermato che la Repubblica, in attuazione della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei princìpi contenuti nella Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle Pag. 294espressioni culturali, riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, tutela il diritto d'autore, assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno, prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere maggiormente efficaci le attività di contrasto alla pirateria e alla contraffazione.
  Segnala quindi che l'articolo 2 disciplina i provvedimenti urgenti e cautelari che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre al fine di disabilitare dell'accesso a contenuti illeciti. Il comma 1 prevede che la predetta Autorità possa ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti abusivi mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio, e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP (comma 1). Può anche ordinare anche il blocco futuro di ogni altro nome di dominio, sotto dominio o di ogni altro indirizzo IP, incluse le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto Top Level Domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi ai sensi del comma 1 o a contenuti della stessa natura (comma 2). Il comma 3 disciplina specificamente i casi riguardanti a messa a disposizione di contenuti in diretta o assimilabili. In tal caso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con un provvedimento cautelare abbreviato, adottato senza contraddittorio, ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi a dominio e degli indirizzi IP. Il provvedimento è adottato a seguito della richiesta da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa, ai sensi del comma 4 ed è adottato, notificato ed eseguito prima della diretta o al più tardi nel corso della medesima e, per gli eventi assimilabili, prima della loro prima trasmissione o al più tardi nel corso della medesima. Il procedimento cautelare abbreviato è disciplinato con regolamento della medesima Autorità: devono essere assicurati strumenti effettivi di reclamo al soggetto cui il provvedimento è destinato. Il comma 4 disciplina il contenuto della domanda che il titolare dei diritti o i suoi aventi causa, al fine di impedire la fruizione illegale dei contenuti da parte degli utilizzatori finali, presentano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La richiesta è volta ad ottenere blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e blocco dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Tale richiesta deve essere corredata dalla relativa documentazione, compresa una lista dei nomi di dominio e degli indirizzi IP da cui provengono i contenuti o da cui i medesimi contenuti sono o sono stati diffusi abusivamente. Tale lista può essere aggiornata periodicamente e comunicata direttamente da parte dello stesso titolare dei diritti o dei suoi aventi causa ai soggetti destinatari del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che devono provvedere immediatamente alla relativa rimozione o disabilitazione. Il comma 5 indica i soggetti ai quali deve essere notificato il provvedimento di disabilitazione dell'AGCOM e gli effetti del medesimo. Quanto al primo profilo il provvedimento deve essere notificato immediatamente ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai titolari dei diritti o ai loro aventi causa richiedenti il provvedimento medesimo, ai motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito web o ai servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol. Il prestatore di servizi di accesso alla rete, il motore di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità al sito web o ai servizi illegali eseguono senza indugio e in tempo reale il provvedimento dell'Autorità disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP, anche congiuntamente, indicati nella citata lista comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie a rendere non fruibiliPag. 295 i contenuti trasmessi abusivamente da parte degli utilizzatori finali. Infine, il comma 6 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni trasmetta alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati, con l'indicazione dei prestatori e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. I destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori abusivi.
  Evidenzia che l'articolo 3 è volto a sanzionare chiunque, a fini di lucro, esegue abusivamente la fissazione, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica o audiovisiva o editoriale, con le modalità previste dall'articolo 85-bis, comma 1, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931), ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. A tal fine, si prevede la novella l'articolo 171-ter, comma 1, della legge n. 633 del 1941, aggiungendo la lettera h-bis). Con tale previsione si prosegue il percorso di contrasto al c.d. fenomeno del camcording, ossia la registrazione abusiva dell'opera filmica nella sala cinematografica.
  Fa inoltre presente che l'articolo 4 prevede azioni informative per la generalità dei cittadini e azioni formative per gli studenti. In particolare, tra le altre, sono organizzate campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, anche quale parte dei programmi scolastici e dell'educazione alla cittadinanza digitale, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore. A tal fine viene novellata la lettera h), dell'articolo 27, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) prevedendo il coinvolgimento, oltre i soggetti già previsti dalla normativa, anche della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  Segnala che l'articolo 5 reca una novella all'articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserendo un comma 2-bis, volta a consentire all'autorità giudiziaria di delegare le autorità competenti a richiedere, ai sensi dell'articolo 56 del codice di procedura penale, agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare, per la repressione delle attività illecite a fini di lucro sulle reti di comunicazione elettronica, i titolari dei siti internet coinvolti, al fine di disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti.
  Sottolinea che l'articolo 6 prevede che in caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2 della proposta di legge all'esame, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 comma che, tra l'altro, stabilisce che qualora l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.
  Ricorda poi che l'articolo 7 dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, al fine di adeguarlo alle disposizioni introdotte (comma 1). Inoltre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la medesima Autorità, in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, costituisce un tavolo tecnico con i prestatori di servizi, i fornitori di accesso ad internet, i fornitori di contenuti e i fornitori di servizi di media audiovisivi interessati, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari Pag. 296a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è implementata entro il termine massimo di diciotto mesi dalla convocazione del tavolo. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, e successive modificazioni (comma 2). Il comma 3 dispone circa i criteri di suddivisione dei costi di realizzazione e di gestione della predetta piattaforma tecnologica, tendenzialmente posti a carico di tutti gli operatori coinvolti nel tavolo tecnico, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  Infine, fa presente che l'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie volte ad assicurare la copertura dei costi amministrativi e finanziari aggiuntivi sostenuti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla presente legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mentre le altre amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della legge con le risorse loro disponibili.
  Ritenendo apprezzabile la finalità della proposta che intende tutelare con maggiore efficacia il diritto di autore in tale specifico settore, conclude anticipando fin d'ora un orientamento favorevole sul provvedimento e riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Barbara SALTAMARTINI (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 7 luglio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 16.05.

Programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021)645 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2022 (Doc. LXXXVI, n. 5).
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze francese, ceca e svedese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri» (14441/21).
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2022.

  Lucia SCANU (MISTO), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 7 luglio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI. – Interviene il viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin, indi la sottosegretaria alla Transizione ecologica Vannia Gava.

  La seduta comincia alle 16.10.

Pag. 297

Sulla pubblicità dei lavori.

  Martina NARDI, presidente, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso i sistemi di ripresa audiovideo a circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla web-tv in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.
  Non essendovi obiezioni ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 luglio 2022.

  Martina NARDI, presidente, comunica che i deputati Nobili e Paita sottoscrivono gli emendamenti Bruno Bossio 24.9 e 24.14, nonché che la deputata Masi sottoscrive gli emendamenti Carabetta 23.6, 25.3, 31.07 e 31.016, Liuzzi 23.03, Orrico 25.1, 25.6 e 25.06, Galizia 25.03, Grippa 26.1, 26.2, 26.5 e 26.9, Sut 27.17, 27.36 e 27.013, Cantone 27.018, Barzotti 28.17, Misiti 28.33, Alemanno 31.1, 31.20, 31.21 e 31.23, nonché Crippa 32.03.
  Comunica altresì che il deputato Butti ha ritirato l'emendamento a sua prima firma 24.1, e che il deputato Giarrizzo ha ritirato l'emendamento a sua prima firma 25.7.
  Ricorda che nella seduta di ieri i relatori e il rappresentante del Governo avevano espresso il proprio parere su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 7 e che la Commissione aveva concluso i propri lavori respingendo l'emendamento Rampelli 7.1.
  Avverte, pertanto, che i lavori della Commissione riprenderanno con l'esame dell'emendamento Zucconi 7.2.

  Riccardo ZUCCONI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 7.2, volto a sostituire l'articolo 7 del provvedimento all'esame in materia di disposizioni concernenti le concessioni di grande derivazione idroelettrica. Sottolinea che l'emendamento mira a garantire condizioni concorrenziali omogenee a livello nazionale in materia di tali concessioni, anche in considerazione del carattere strategico degli impianti di produzione di energia idroelettrica nonché dell'esigenza di garantire una tutela effettiva dell'interesse nazionale. Rimarca, in proposito che anche il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), organo parlamentare certamente non di parte, ha avuto modo di segnalare come questi impianti rappresentino un asset nazionale. Osserva che il non poter affrontare alla Camera dei deputati un tale argomento, per via del più volte ricordato accordo di maggioranza circa il perimetro di intervento sul testo approvato in prima lettura dal Senato, rappresenti un vero e proprio un vulnus alle prerogative parlamentari.
  Fa inoltre presente che esiste un serio rischio relativamente all'omogeneità delle procedure previste all'interno del territorio nazionale. In tal senso ritiene irragionevole che la competenza sia lasciata esclusivamente alle regioni. Segnala che Fratelli d'Italia non è insensibile alle esigenze territoriali tanto che una sua proposta di legge in materia prevede il coinvolgimento della conferenza Stato-regioni senza però pregiudicare la decisione a livello nazionale, in quanto si ritiene necessario evitare la parcellizzazione della tematica regione per regione.
  Ricorda, inoltre, come ha già avuto modo di fare, che a livello di Unione europea non esiste una direttiva che costringa l'Italia a procedere per gare pubbliche sulle predette concessioni. Osserva, peraltro, che la norma prevista dal Governo certamente frena gli investimenti sugli impianti e sugli invasi, creando incertezza sul futuro agli operatori, e finisce per essere un segnale di distruzione dell'intero sistema che il suo gruppo non intende avallare, comportamentoPag. 298 che anzi dovrebbero tenere anche le altre forze politiche.

  La Commissione respinge l'emendamento Zucconi 7.2.

  Riccardo ZUCCONI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 7.4, vertente sulla stessa tematica dell'emendamento precedente ma volto a definire la durata delle concessioni prevedendo una serie di scadenze. In particolare, si determina la loro durata tenendo conto di alcuni elementi oggettivi quali l'entità finanziaria e delle condizioni relative alla regolarità fiscale dei concessionari. Si prevede quindi che i concessionari in questione possono essere esclusi dalla partecipazione alle procedure di appalto, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, a condizione che abbiano ottemperato agli obblighi fiscali e previdenziali e che attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti concernente interventi di manutenzione straordinaria, di miglioramento ecologico strutturale e comunque volti ad assicurare, tra le altre cose, la migliore conservazione di invaso. Solo a titolo di esempio ricorda che recentemente è iniziato lo svuotamento dell'invaso della Garfagnana, per eseguire lavori necessari: ritiene che la ditta impegnata andrà incontro a investimenti sostanziosi e che quindi lo farà anche nella speranza che gli investimenti affrontati saranno ammortizzati nel tempo. Ritiene che questo esempio reale rende evidente che il tempo ha un valore in sé, in questo settore, e di questo bisogna che il Parlamento se ne renda conto.

  La Commissione respinge l'emendamento Zucconi 7.4.

  Riccardo ZUCCONI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 7.5, ribadendo che, a suo avviso, i principi unionali di libera concorrenza non sono applicabili alla tematica in questione. In tal senso l'emendamento in oggetto sottolinea la strategicità degli asset in questione tenuto anche conto dei primari ed urgenti obiettivi di perseguimento di una maggiore autonomia energetica e della salvaguardia del comparto industriale nazionale. Ribadisce nuovamente, quindi, che questo settore va escluso dalle norme sulla concorrenza vigenti nel sistema europeo salvo che la medesima Unione europea non si faccia carico di creare una simmetria tra i comportamenti dei diversi Stati membri che, a differenza dell'Italia, difendono il loro interesse nazionale, evitando di mettere a gara le predette concessioni e non si sognano nemmeno lontanamente di rispettare un principio di reciprocità con l'Italia.

  Massimiliano DE TOMA (FDI) intervenendo sull'emendamento Zucconi 7.5, di cui è cofirmatario, e ricordando il suo intervento svolto sullo stesso tema nella giornata di ieri, ritiene assolutamente necessario tutelare le nostre aziende prestando particolare attenzione a ciò che avviene nel mercato estero. Nello stesso tempo è prioritario, a suo avviso, garantire uniformità su tutto il territorio nazionale nelle procedure di assegnazione e rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

  La Commissione respinge l'emendamento Zucconi 7.5.

  Riccardo ZUCCONI (FDI) sottoscrive l'emendamento Rampelli 7.6 e ne illustra il contenuto che prevede il ritorno di questi beni, alla scadenza della concessione alla mano pubblica. Solo a titolo di esempio, segnala che proprio in questi giorni la Francia è in procinto di nazionalizzare aziende di energia elettrica: ritiene quindi che se l'indirizzo in Europa va in questa direzione anche l'Italia dovrebbe rimettere le competenze in materia in mano allo Stato e non alle sole regioni.

  La Commissione respinge l'emendamento Rampelli 7.6.

  Riccardo ZUCCONI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 7.7 esprimendo valutazioni simili a quelle già oggetto di osservazione relativamente alle concessioni elettriche, segnalando, in particolare,Pag. 299 che con l'emendamento si intende intervenire sull'omogeneità della disciplina viste le attuali competenze regionali. Anche in questo caso ritiene utile ricordare che il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) ha avuto modo di richiamare il tema della ricentralizzazione, similmente a come avviene in vari Paesi europei.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zucconi 7.7 e Rampelli 7.8, 7.9 e 7.10.

  Riccardo ZUCCONI (FDI), illustra l'articolo aggiuntivo Rampelli 7.01 che si incentra su aspetti riguardanti il rispetto dell'equità sociale. In tal senso l'emendamento prevede che le gare per i contratti di concessione di beni e servizi pubblici garantiscono il rispetto dei principi di equità sociale ed equipollenza, ciò al fine di salvaguardare il tessuto produttivo nazionale e assicurare condizioni non discriminatorie di accesso ai mercati soprattutto con riguardo alle piccole e medie imprese. Sottolinea che tale normativa è volta a difendere le piccole e medie imprese italiane, come detto, ma anche a garantire il principio di reciprocità tra Stati europei tanto che si prevede altresì che lo Stato italiano possa richiedere alla Commissione europea la valutazione dei presupposti per l'avvio di una procedura di infrazione nei casi di mancata reciprocità a determinate condizioni.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Rampelli 7.01 e 7.02.

  Riccardo ZUCCONI (FDI), illustra l'articolo aggiuntivo Rampelli 7.03, evidenziando che anche in questo caso si tratta della questione, già affrontata, relativa al mutuo riconoscimento tra gli Stati dell'Unione europea e alla reciprocità dell'accesso al mercato dei servizi di interesse economico generale per le imprese nazionali. In tal senso l'emendamento prevede che le disposizioni degli articoli da 2 a 7 del disegno di legge all'esame si applicano subordinatamente alla ricognizione dei servizi di interesse economico generale che tutti gli Stati membri mettono a disposizione del mercato unico europeo.

  Massimiliano DE TOMA (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Zucconi 7.03, di cui è cofirmatario, rileva che il concetto di made in Italy non riguarda solo la moda e il cibo, ma anche tanti altri settori molto importanti. Si riferisce, ad esempio, alle spiagge, ai laghi, agli invasi, che sarebbe necessario difendere anche in Europa attraverso norme quale ad esempio quella in discussione.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rampelli 7.03.

  Martina NARDI, presidente, invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere parere sulle proposte emendative relative all'articolo 8.

  Barbara SALTAMARTINI (LEGA), relatrice, anche a nome del correlatore Gianluca Benamati, invita i rispettivi presentatori al ritiro degli identici emendamenti Sarli 8.1 e Vallascas 8.2, degli emendamenti Ehm 8.3, Zucconi 8.4, Benedetti 8.5, Vianello 8.6 e 8.7, Vallascas 8.8, 8.9 e 8.10, Ehm 8.11, Zucconi 8.12, Cunial 8.13 nonché Silvestroni 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20 e 8.21, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Andrea VALLASCAS (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.2, identico all'emendamento Sarli 8.1. Esprime, peraltro, il dubbio che il Governo sia in grado di adottare i decreti attuativi entro sei mesi, come previsto dalla norma che l'emendamento intende sopprimere, cosa che probabilmente avverrebbe ad opera del prossimo Governo, e osserva che la materia è assai delicata e che quindi dovrebbe essere discussa ed esaminata a livello parlamentare.

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  La Commissione respinge gli identici emendamenti Sarli 8.1 e Vallascas 8.2.

  Martina NARDI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ehm 8.3: si intende vi abbiano rinunciato.

  Salvatore CAIATA (FDI) illustra l'emendamento Zucconi 8.4, di cui è cofirmatario, evidenziando che esso è volto ad operare la distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo in esame, da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011 anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori, in ragione del fatto che i relativi ambiti si differenziano su molti aspetti cosa che rende necessario introdurre una normativa differenziata.

  La Commissione respinge l'emendamento Zucconi 8.4.

  Martina NARDI, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Benedetti 8.5: si intende vi abbiano rinunciato.

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 8.6 evidenziando che le norme contenute nell'articolo 8 devono ritenersi irricevibili perché in sostanza riportano la disciplina dei servizi pubblici locali al periodo anteriore al referendum contro le privatizzazioni operate dal Governo Berlusconi. Al riguardo ricorda in particolare il referendum per l'acqua pubblica. Nonostante gli interventi migliorativi votati al Senato il predetto articolo 8 discrimina la modalità di affidamento in house dei servizi pubblici locali rispetto alle altre procedure di affidamento. La sua proposta emendativa intende rimettere sullo stesso piano le tre forme di affidamento dei servizi pubblici locali poiché, a suo avviso, in Italia esistono molte gestioni in house virtuose che non devono essere penalizzate.

  Dario GALLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Vianello 8.6, replicando al deputato Vianello, sottolinea che è inutile riferirsi ancora oggi al concetto di acqua pubblica. A suo avviso, infatti, il concetto di proprietà pubblica dell'acqua non è mai stato in discussione. Un conto è la proprietà dell'acqua che è e rimarrà sempre pubblica, altra questione riguarda la gestione dell'acqua stessa. Esistono società pubbliche che per una parte dei servizi di gestione dell'acqua si rivolgono anche al mondo privato garantendo comunque efficienza ed economicità della gestione medesima.

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A), replicando al deputato Galli, fa presente che la forma di gestione dell'acqua è determinante poiché, a suo avviso, anche se la proprietà dell'acqua stessa rimane in capo allo Stato, la società che gestirà il servizio lo farà inevitabilmente secondo le proprie logiche privatistiche, tra le quali vi è la divisione degli utili tra i soci.

  La Commissione respinge l'emendamento Vianello 8.6.

  Martina NARDI, presidente, in considerazione della ripresa dei lavori dell'Assemblea, concorde la Commissione, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame delle proposte emendative che riprenderà dall'esame dell'emendamento Vianello 8.7.

  La seduta termina alle 16.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI