CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 luglio 2022
826.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 13.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che il deputato Davide Aiello cessa di far parte della Commissione.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Testo unificato C. 2098 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, segnala come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XI Commissione Lavoro, il testo unificato delle proposte di legge C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

  Pasquale MAGLIONE (IPF), relatore, illustrando il provvedimento, rileva, in estrema sintesi, come essa preveda il diritto ad un periodo di congedo di complessivi ventiquattro mesi e alla conservazione del posto di lavoro (cosiddetto «periodo di Pag. 24comporto») per i lavoratori affetti da patologie oncologiche o altre gravi malattie temporaneamente invalidanti o croniche individuate con decreto del Ministro della salute. Il testo reca altresì norme concernenti i permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche.
  In particolare, l'articolo 1, al comma 1 dispone, per i lavoratori (sia nel settore pubblico sia in quello privato) affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, individuate con decreto del Ministro della salute, il diritto a richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, fatte comunque salve le previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al proprio rapporto di lavoro.
  Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Tale congedo, che è compatibile con la concorrente fruizione di altri benefici e la cui fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, salva la facoltà di riscatto.
  Il comma 2 dispone il rilascio della certificazione della malattia da parte del medico di medicina generale o del medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata che ha in cura il lavoratore.
  Il comma 3 prevede che, al ricorrere delle suddette malattie, l'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo sia sospesa per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare.
  Sul punto, ricorda che, in generale, per i casi di malattia, gravidanza o infortunio la normativa vigente, l'articolo 14 della legge n. 81 del 2017, riconosce tale sospensione in favore dei suddetti lavoratori per un massimo di centocinquanta giorni, senza diritto al corrispettivo e previa richiesta del lavoratore.
  Il comma 3-bis prevede che, decorso il termine del congedo, il lavoratore dipendente abbia, ove possibile, accesso prioritario alla modalità di lavoro agile.
  L'articolo 2, comma 1, dispone che i lavoratori dipendenti affetti dalle malattie oncologiche, invalidanti o croniche individuate con il decreto del Ministro della salute (previsto dall'articolo 3), previa prescrizione del medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, possano fruire di un numero annuale di ore di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad un aumento massimo di 10 ore annue. Nel caso di pazienti di minore età, i permessi sono attribuiti ai genitori che li accompagnano alle visite di controllo.
  Il comma 2 dispone che, per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, nel settore privato il datore di lavoro chieda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni provvedano alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, sarà prevista la sostituzione obbligatoria dai provvedimenti di cui all'articolo 3 attuativi della norma.
  Il comma 3 reca disposizioni di copertura finanziaria.
  Il comma 4 prevede che, nell'ipotesi di fruizione irregolare, le somme revocate e riscosse siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa.
  Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, le disposizioni recate dal provvedimento si applicano ai casi di malattie oncologiche dalla data della loro entrata in vigore; si rinvia inoltre a un decreto del Ministro della salute l'elencazione delle malattie invalidanti o croniche al cui sussistere sono riconosciuti i congedi e i permessi di cui agli articoli 1 e 2.Pag. 25
  Il comma 2 dispone che, tramite decreto del Ministro del lavoro, venga fissata la disciplina attuativa dell'articolo 2, prevedendo in particolare:

   i requisiti e i presupposti per la fruizione delle ore di permesso;

   la non cumulabilità del beneficio con altri benefici riconosciuti per la medesima ragione;

   i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche;

   gli oneri a carico del datore di lavoro privato;

   le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione;

   le modalità di controllo e revoca dei benefici irregolarmente fruiti.

  L'emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 è prevista, al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. La medesima procedura è prevista per la modificazione o integrazione dei predetti decreti.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile innanzitutto alla materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto interviene sulla regolazione del rapporto di lavoro, sui diritti e obblighi che insorgono tra lavoratore e datore di lavoro nell'ambito del rapporto giuridico di diritto privato costituitosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro.
  La riconducibilità delle norme che intervengono sulla disciplina del rapporto di lavoro alla competenza esclusiva statale è acclarata anche dalla giurisprudenza costituzionale in materia (sentenze n. 259 del 2003 e n. 50 del 2005).
  In particolare, secondo la Corte Costituzionale, rientrano nell'ambito della materia «ordinamento civile», le norme che «attengano alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro» (sentenza n. 50 del 2005). Sempre secondo la Corte costituzionale: «la posizione sociale del lavoratore, per quanto concerne gli aspetti normativi, retributivi e previdenziali, riferibile agli artt. 4, 36, 37 e 38 Cost., dovrebbe ritenersi rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. sotto il profilo dell'ordinamento civile (lettera l)), della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera m)), o della previdenza sociale (lettera o))».
  Premessa la prevalente riconducibilità del testo alla predetta materia «ordinamento civile» di competenza esclusiva statale, possono dirsi investite dal provvedimento anche la materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e la materia «previdenza sociale», anch'esse attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o), della Costituzione.
  Per quanto riguarda le altre norme costituzionali rileva altresì come:

   ai sensi dell'articolo 4 della Costituzione, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo tale diritto;

   l'articolo 32 della Costituzione, preveda la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;

   in base all'articolo 34 della Costituzione, la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme;

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   l'articolo 38 della Costituzione, prevede per i lavoratori il diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia.

  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 13.25.

Istituzione di una Convenzione costituente per la revisione della parte II della Costituzione.
C. 3429 cost. Baldelli e C. 3541 cost. Meloni.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rileva quindi come la Commissione avvii oggi l'esame, in sede referente, delle proposte di legge costituzionale C. 3429 cost. Baldelli e C. 3541 cost. Meloni, recanti istituzione di una Convenzione costituente per la revisione della parte II della Costituzione.

  Simone BALDELLI (FI), relatore, prima di passare all'illustrazione del contenuto delle proposte in esame, svolge alcune considerazioni preliminari di ordine politico, ringraziando innanzitutto il Presidente Brescia per avergli conferito l'incarico di relatore.
  Osserva quindi, in primo luogo, come entrambi i provvedimenti siano animati da uno spirito comune e sottolinea le diverse sottoscrizioni, da parte di deputati di diversi gruppi, della sua proposta C. 3429, nonché il contributo sul tema del gruppo di Fratelli d'Italia, attraverso la presentazione della proposta C. 3541 Meloni.
  Ricorda come negli ultimi trent'anni il dibattito sulle riforme costituzionali sia riemerso carsicamente a più riprese e che anche nei casi in cui si è addivenuti all'approvazione parlamentare di proposte organiche di revisione costituzionale, portate avanti sia dal centrodestra sia dal centrosinistra, queste siano state respinte mediante referendum, sulla base, a suo avviso, di contrasti prevalentemente politici.
  Rileva altresì come non si stia svolgendo un adeguato dibattito sul tema della necessità di restituire centralità e funzionalità al Parlamento e sottolinea anche le difficoltà che si riscontrano nell'adozione in tempi rapidi delle modifiche del Regolamento della Camera conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari, nonché l'assenza di un adeguato approfondimento su proposte, quali l'introduzione del monocameralismo o il superamento del bicameralismo paritario, o anche quella, avanzata dal deputato Ceccanti, di attribuire al Parlamento in seduta comune la facoltà di accordare la fiducia al Governo, che pure, al netto delle opinioni sul merito, sarebbero meritevoli di attenzione.
  Osserva come tali temi non siano stati minimamente dibattuti negli ultimi due anni e come il Parlamento abbia quindi delle difficoltà ad affrontare la questione delle riforme costituzionali, a causa delle dinamiche politiche contingenti e di un clima di scontro e di emergenza costante, esasperato dalla frequenza degli appuntamenti elettorali e dalla prospettiva dell'avvio di una sorta di stagione referendaria permanente, e come emerga pertanto la necessità di individuare un organismo ad hoc, che sia al riparo dagli scontri politici contingenti.
  Sottolinea come la sua proposta sia appunto ispirata a tale esigenza, con la previsionePag. 27 di un organismo terzo, che non si configurerebbe come un nuovo Parlamento, i cui membri non eserciterebbero il mandato parlamentare, non potrebbero presentare atti di sindacato ispettivo, non percepirebbero alcun rimborso spese per l'espletamento del mandato e non sarebbero ricandidabili, essendo tale organismo un unicum destinato a esaurire la sua funzione – entro tre anni, prorogabili a quattro con la maggioranza di due terzi – esaminando un progetto di riforma, organico e auspicabilmente condiviso, su cui si pronuncerebbero le Camere con la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione per la seconda deliberazione, e su cui sarebbe altresì chiamato a pronunciarsi il corpo elettorale nel caso di mancata approvazione da parte delle Camere, nonché in fattispecie analoghe a quelle previste dal secondo comma dell'articolo 138 della Costituzione.
  A sostegno dell'esigenza di istituire tale organismo sottolinea infatti come il bilancio dell'attuale Legislatura in materia di riforme istituzionali sia negativo, in quanto, al di là di iniziative di principio, come l'inserimento in Costituzione dello sport, l'intervento più significativo intervenuto in questo periodo è costituito dalla riduzione del numero dei parlamentari, sui cui ha sempre espresso chiaramente la sua contrarietà e rispetto al quale si registrano ormai ripensamenti anche fra coloro che lo hanno sostenuto. Richiama inoltre, in tale bilancio, le cattive prassi, ormai consolidatesi, del monocameralismo alternato di fatto nell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e della confluenza di decreti-legge in successivi provvedimenti d'urgenza. Al riguardo richiama gli interventi sulla stampa del professor Sabino Cassese, nei quali si sottolineano le criticità concernenti l'esercizio del potere legislativo, che si riflettono anche sulla gerarchia delle fonti.
  In tale contesto rileva come, considerato il poco tempo a disposizione prima della conclusione della Legislatura, le proposte di legge costituzionale in esame, le quali sono iscritte nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di settembre, abbiano il senso di contribuire quanto meno a costruire il «contenitore» per lo svolgimento di un dibattito costruttivo sul tema delle riforme costituzionali che finora, nell'attuale Legislatura, è mancato.
  Rivolge, dunque, un appello a tutti i commissari, affinché si facciano portatori dell'esigenza di riflettere con attenzione si tali proposte di legge e di procedere nel loro esame, in quanto, a suo avviso, esse costituiscono l'ultima occasione di intervenire su tali temi nell'attuale Legislatura, anche in considerazione del fatto che a breve la priorità sarà assunta dai temi oggetto del confronto elettorale.
  Ritiene, infatti, che spetti essenzialmente ai parlamentari, nella consapevolezza del ruolo e della dignità del loro mandato, promuovere un confronto al riguardo, senza attendere sollecitazioni da parte del Governo o di soggetti terzi, atteso che deve essere il Parlamento in quanto tale ad occuparsi dei temi che attengono alla configurazione e al funzionamento della stessa istituzione parlamentare.
  Rileva infatti, come al di là delle turbolenze politiche di questi giorni, questo scorcio di Legislatura presenti condizioni favorevoli forse irripetibili per affrontare tale tema, considerato anche il fatto che l'unico gruppo di opposizione ha dimostrato interesse sulla questione, presentando una sua proposta di legge in merito.
  Passando, quindi, all'illustrazione dettagliata, sotto il profilo tecnico, del contenuto delle proposte di legge in esame, rileva innanzitutto come entrambe le proposte prevedano l'istituzione di un organismo costituente elettivo con il compito di procedere alla revisione della parte II della Costituzione in deroga all'articolo 138 della Costituzione – per la proposta di legge C. 3429 tale deroga è solo implicita, mentre per la proposta di legge C. 3541 essa è esplicita, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.
  Se l'obiettivo delle proposte di legge è il medesimo, diverso è invece lo strumento prescelto: la proposta C. 3429 istituisce una Convenzione elettiva, che, dopo aver approvato un testo di revisione costituzionale, lo dovrà sottoporre all'approvazione delle Pag. 28due Camere. La riforma entrerà in vigore all'esito dell'eventuale referendum costituzionale.
  La proposta C. 3541 dispone, invece, l'elezione di una Assemblea costituente, che può procedere direttamente alla revisione della parte II della Costituzione senza esame delle Camere e senza referendum.
  Entrambe le proposte di legge attribuiscono, dunque, all'articolo 1, all'istituendo organismo il compito di riformare la parte II della Costituzione.
  La proposta di legge C. 3541, all'articolo 1 e all'articolo 2, comma 3, specifica inoltre alcuni limiti all'oggetto della revisione costituzionale. In primo luogo, all'articolo 1, comma 2, è posto il divieto di modificare l'articolo 139 della Costituzione, il quale dispone che: «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale». Inoltre, all'articolo 1, comma 3, viene escluso che possano essere oggetto di revisione da parte dell'Assemblea i princìpi fondamentali e le norme della parte I della Costituzione.
  La medesima proposta C. 3541, all'articolo 1, comma 2, introduce anche alcuni criteri direttivi, prevedendo che la riforma debba assicurare la coerenza delle norme adottate con i princìpi fondamentali e le disposizioni della parte I della Costituzione.
  Sempre per la proposta di legge C. 3541, la riforma, secondo l'articolo 2, comma 3, dovrà essere approvata con un'unica legge di revisione costituzionale, in deroga alle procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione.
  Ricorda, in proposito, che l'articolo 138 della Costituzione prescrive che le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi. Esse devono essere approvate nella seconda deliberazione con la maggioranza assoluta e sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro approvazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. In tal caso, la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa però luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda deliberazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
  L'articolo 3 della proposta C. 3541 introduce alcune disposizioni sul funzionamento della istituenda Assemblea costituente, che coinvolgono anche l'attività delle Camere.
  Oltre a ribadire, al comma 1, che l'Assemblea delibera esclusivamente in materia di revisione della parte II della Costituzione, si stabilisce, al comma 2, che essa può prendere in considerazione, ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, i progetti di legge costituzionale e i progetti di legge ordinaria in materia costituzionale aventi oggetto attinente alle proprie competenze, presentati alle Camere e da esse non ancora approvati definitivamente alla data di costituzione dell'Assemblea stessa o successivamente.
  In materia, ricorda che il Regolamento della Camera, all'articolo 49, comma 1, fa riferimento, nell'indicare le tipologie di progetti di legge per i quali può essere avanzata richiesta di voto segreto, le «leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale)».
  In ogni caso, la medesima proposta C. 3541, all'articolo 3, comma 3, prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale e fino alla conclusione dei lavori dell'Assemblea, il Presidente della Repubblica non può autorizzare la presentazione di disegni di legge di revisione della parte II della Costituzione da parte del Governo.
  Non viene preclusa invece la possibilità di presentare progetti di legge costituzionale di iniziativa non governativa, tuttavia nel medesimo periodo di funzionamento dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, primo periodo, le Camere non possono procedere all'esame di progetti di legge di revisione della parte II della Costituzione. Nel medesimo periodo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo sono sospesi i termini di cui all'articolo 138 Pag. 29della Costituzione per i procedimenti in corso e per le leggi di revisione della parte II della Costituzione approvate e non promulgate alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, tali procedimenti sono estinti alla data di promulgazione della eventuale legge costituzionale approvata dall'Assemblea, ai sensi del successivo articolo 15.
  Anche la proposta C. 3429, all'articolo 9, comma 1, preclude, dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale e fino alla conclusione dei lavori della Convenzione, al Parlamento l'esercizio del potere di revisione costituzionale nelle materie attribuite alla competenza della Convenzione (ossia la parte II della Costituzione). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, i soggetti titolari della capacità di iniziativa legislativa di cui all'articolo 71 della Costituzione (ossia Governo, Parlamentari, CNEL, consigli regionali e il corpo elettorale attraverso le proposte di legge di iniziativa popolare) possono presentare alla Convenzione progetti di legge costituzionale di revisione della parte II della Costituzione.
  Quanto alla composizione e durata di tali organismi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della proposta C. 3429, la Convenzione è composta da 150 membri elettivi e, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, conclude i propri lavori entro tre anni, dalla prima seduta, prorogabili di un ulteriore anno con deliberazione della Convenzione a maggioranza dei due terzi dei componenti.
  L'Assemblea costituente di cui alla proposta di legge C. 3541 è invece composta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, da 100 membri e dura in carica un anno (a differenza della proposta di legge C. 3429 non viene indicata da quando decorre tale termine). Il termine non è prorogabile. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lo scioglimento di una o di entrambe le Camere non comporta la decadenza dell'Assemblea. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, della proposta di legge C. 3541 quattro dei seggi dell'Assemblea costituente sono attribuiti alla circoscrizione Estero, uno per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 459 del 2001 (Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide).
  Quanto all'elettorato attivo e passivo, i membri della Convenzione di cui alla proposta di legge C. 3429 sono eletti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, a suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, ossia dai cittadini che hanno compiuto i 18 anni di età.
  Anche per la proposta C. 3541, all'articolo 5, comma 1, primo periodo, sono elettori dell'Assemblea per la riforma della parte II della Costituzione i cittadini che hanno compiuto la maggiore età alla data delle elezioni.
  Per entrambe le proposte di legge sono eleggibili alla carica di membro della Convenzione o dell'assemblea i cittadini che abbiano compiuto il 25° anno di età, ossia coloro che hanno i medesimi requisiti per l'elezione alla Camera (articolo 2, comma 3, della proposta di legge C. 3429, articolo 5, comma 1, secondo periodo, della proposta di legge C. 3541).
  La sola proposta C. 3541, all'articolo 5, comma 2, primo periodo, chiarisce che anche gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459.
  La stessa proposta C. 3541, inoltre, all'articolo 9, comma 1, lettera g), precisa – a differenza della proposta di legge C. 3429 – che non possano partecipare alle elezioni per l'Assemblea, quali elettori, i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza come invece previsto per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 18 del 1979. Non sono parimenti eleggibili alla Assemblea i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeoPag. 30 previsti dall'ordinamento italiano (articolo 4, secondo comma, della legge n. 18 del 1979).
  Le proposte di legge in esame prevedono alcune cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei membri dei due organismi.
  Per la proposta C. 3429 – articolo 5, comma 1 – la carica di membro della Convenzione è incompatibile con quelle di Ministro e di Sottosegretario di Stato. Inoltre, tale norma estende ai membri della Convenzione le norme in materia di incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento.
  Coloro che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla proposta C. 3429, possono optare espressamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, entro 30 giorni dal loro verificarsi; in mancanza di opzione il membro della Convenzione è dichiarato decaduto.
  Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della proposta C. 3429, in casi di opzione per la carica incompatibile o decadenza subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.
  La proposta C. 3541, all'articolo 7, comma 2, dispone l'incompatibilità tra la carica di membri dell'Assemblea costituente e quella di senatore e deputato, membro del Parlamento europeo – che invece sono eleggibili nella Convenzione di cui alla proposta di legge C. 3429 – membro del Governo, sindaco, sindaco metropolitano, presidente di regione o di provincia autonoma di Trento e di Bolzano, assessore o consigliere regionale, provinciale, comunale o metropolitano. Se queste cariche sono assunte nel corso del mandato determinano automaticamente la decadenza dalla carica di membro dell'Assemblea, senza possibilità di opzione.
  Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della proposta C. 3541, le medesime cause di incompatibilità costituiscono anche cause di ineleggibilità all'Assemblea costituente, a meno che gli interessati abbiamo cessato dalle funzioni esercitate entro la data di convocazione dei comizi elettorali.
  La proposta C. 3429, all'articolo 5, comma 4, prevede che ai membri della Convenzione si applichino le disposizioni relative ai giudizi dei titoli di ammissione – di cui all'articolo 66 della Costituzione – , divieto di vincolo di mandato – di cui all'articolo 67 della Costituzione – , insindacabilità – di cui all'articolo 68 della Costituzione – e indennità – di cui all'articolo 69 della Costituzione.
  Analogamente, la proposta C. 3541, all'articolo 6, comma 1, stabilisce che ciascun membro dell'Assemblea rappresenta la Nazione, esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e gode delle guarentigie previste dall'articolo 68 della Costituzione per i membri del Parlamento.
  Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della proposta C. 3541, inoltre, i membri dell'Assemblea ricevono l'indennità stabilita dalla stessa Assemblea e hanno diritto al rimborso delle spese e agli altri trattamenti spettanti ai membri del Parlamento, nella misura determinata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
  Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della proposta C. 3541, il giudizio sui titoli di ammissione dei membri dell'Assemblea e sulle cause, preesistenti o sopraggiunte, di ineleggibilità e di incompatibilità spetta all'Assemblea stessa.
  Entrambe le proposte – all'articolo 3, comma 1, per la proposta di legge C. 3429, e all'articolo 4, comma 1, per la proposta di legge C. 3541 – prevedono che l'elezione dell'organismo costituente nella stessa data delle elezioni delle Camere successive a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.
  La proposta C. 3541, al richiamato articolo 4, comma 1, specifica che i comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica.
  Quanto al sistema elettorale, entrambe le proposte prevedono un sistema elettorale analogo a quello previsto per la elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, disciplinato dalla legge n. 18 del 1979.
  Il sistema è basato sulla attribuzione con metodo proporzionale dei seggi alle liste nel collegio unico nazionale e la successiva assegnazione nelle circoscrizioni in cui vengono presentate le candidature. Entrambe le proposte contengono il rinvio Pag. 31alle norme della citata legge n. 18 del 1979, per quanto non direttamente disciplinato e in quanto compatibili: per la proposta C. 3429, all'articolo 4, comma 4, per la proposta C. 3541, all'articolo 9, comma 1.
  Il territorio nazionale è ripartito in cinque circoscrizioni, identiche a quelle previste per l'elezione del Parlamento europeo. Secondo la proposta C. 3429, all'articolo 4, commi 2 e 3, il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è stabilito – come anche previsto dall'articolo 2, comma 3 della legge n. 18 del 1979 e dalla restante legislazione elettorale – in base alla loro popolazione, come risultante dall'ultimo censimento generale. La proposta C. 3541, all'articolo 9, comma 2, lettera b), definisce invece direttamente nel testo i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione; si prevede altresì che «eventuali rettifiche» siano disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno secondo i criteri e le modalità di cui al già richiamato articolo 2, terzo comma, della legge n. 18 del 1979.
  Quanto alla presentazione delle liste di candidati nelle circoscrizioni, la proposta C. 3429, all'articolo 4, comma 4, prevede – come la legge n. 18 del 1979, articolo 12, commi 2, 3 e 4 – che le liste siano sottoscritte da un minimo di 30.000 e da un massimo di 35.000 elettori e conferma le esenzioni dall'obbligo di sottoscrizione previsti per i partiti o gruppi politici presenti nel parlamento nazionale, previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 18.
  La proposta C. 3541, all'articolo 9, comma 2, lettera c), stabilisce invece che le liste possono essere sottoscritte da tre deputati o senatori, anche appartenenti a gruppi parlamentari diversi. Viene conseguentemente esclusa l'applicazione delle norme della legge n. 18 sulla sottoscrizione delle liste da parte degli elettori (articolo 12, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge n. 18 del 1979).
  Entrambe le proposte non contengono norme specifiche sul numero minimo e massimo di candidati per ciascuna lista: si applica perciò l'articolo 12, comma 8, primo periodo, della legge n. 18 del 1979, secondo cui ciascuna lista deve essere composta da un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero di seggi attribuiti alla circoscrizione.
  Per la proposta C. 3541, secondo quanto previsto all'articolo 12, ottavo comma, secondo e terzo periodo, della legge n. 18 del 1979, si applicano anche le norme sulla parità di genere secondo cui, in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, con arrotondamento all'unità, e i primi due candidati della lista devono essere di sesso diverso.
  Per la proposta C. 3429, all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, invece, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento (arrotondato all'unità più prossima) dei candidati; conseguentemente la proposta, all'articolo 4, comma 6, esclude esplicitamente le norme le norme della legge n. 18 del 1979 sulla parità di genere (ovvero il richiamato articolo 12, ottavo comma, secondo e terzo periodo).
  Una delle differenze principali tra le due proposte riguarda l'espressione del voto. La proposta C. 3429, all'articolo 4, comma 5, prevede il solo voto di lista; la proposta, all'articolo 4, comma 6, esclude l'applicazione delle norme della legge n. 18 concernenti l'espressione del voto di preferenza e i relativi conteggi (articoli 14 e 15, secondo comma; articolo 18, primo comma, numero 2); articolo 20, numeri 3) e 4).
  I seggi attribuiti alla lista sono quindi assegnati ai candidati, secondo l'ordine di lista. La proposta C. 3541, all'articolo 9, comma 2, lettera d), rinvia invece espressamente al voto di preferenza disciplinato dall'articolo 14 della legge n. 18 del 1979, che prevede la possibilità per l'elettore di esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di due o tre preferenze espresse, queste devono indicare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza. L'individuazione degli eletti non è però affidata esclusivamente al voto di preferenza ma considera anche la posizione di capolista: la proposta infatti specifica che, in caso di espressione del solo voto di lista, si intende attribuito al primo candidato della lista.Pag. 32
  In questo caso, quindi la proposta si discosta dalla citata legge n. 18, la quale prevede (all'articolo 22, primo comma, e all'articolo 20, n. 4) che, nel caso di candidati i quali abbiano ottenuto un eguale numero di preferenze, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
  Il riparto dei seggi tra le liste è effettuato in ambito nazionale con il metodo del quoziente naturale e dei maggiori resti.
  Anche in questo ambito, come si è già visto, vi è tra le due proposte una differenza sostanziale.
  La proposta C. 3541, all'articolo 8, comma 2, esclude esplicitamente una soglia di accesso alla ripartizione dei seggi; conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, lettera g), si esclude l'applicazione della norma della legge n. 18 che la prevede all'articolo 21, primo comma, numero 1-bis.
  La proposta C. 3429 prevede invece, come nella legge n. 18 del 1979, la soglia del 4 per cento dei voti validi nazionali per l'accesso alla ripartizione dei seggi. Tra le disposizioni della legge n. 18 del 1979 che esplicitamente – all'articolo 4, comma 6 – si prevede non vengano applicate all'elezione della Convenzione non rientra infatti l'articolo 21, primo comma, numeri 1, 1-bis) e 2), che prevede la soglia di sbarramento.
  La proposta C. 3429 esclude invece esplicitamente, all'articolo 4, comma 6, l'applicazione dell'articolo 21, comma 1, numero 3), della legge n. 18 del 1979, riguardante la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni.
  Ricorda che, in base all'articolo 21, primo comma, numeri 1), 1-bis) e 2) della legge n. 18 del 1979, il procedimento per l'assegnazione dei seggi è il seguente:

   determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando i voti riportati nelle singole circoscrizioni;

   si individuano le liste che hanno conseguito a livello nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi;

   si sommano quindi le cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto dei seggi e si divide il totale così ottenuto per il numero complessivo dei seggi da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale nazionale;

   il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista è il risultato della divisione della cifra elettorale nazionale della lista per il quoziente elettorale nazionale; in tale fase si tiene conto della sola parte intera del quoziente;

   i seggi ancora da attribuire dopo tali operazioni sono assegnati alle liste per le quali l'ultima divisione ha dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggior cifra elettorale nazionale. A parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti ai fini dell'attribuzione dei seggi anche le cifre elettorali nazionali di quelle liste che non hanno raggiunto un quoziente elettorale nazionale pieno.

  I seggi conseguiti da ciascuna lista a livello nazionale sono quindi ripartiti nelle circoscrizioni, in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse.
  Secondo quanto stabilito dalla proposta C. 3429, all'articolo 4, comma 5, terzo periodo, per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, si applica la procedura prevista dall'articolo 83, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 361 del 1957, recante il Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, procedura già applicata dall'Ufficio centrale elettorale nazionale in occasione delle elezioni europee del 2014 e del 2019.
  La procedura è basata sul calcolo di un quoziente circoscrizionale che tiene conto sia dei voti di ogni lista nella circoscrizione, sia del numero di seggi da attribuire nella stessa.
  In particolare, il quoziente circoscrizionale è calcolato come rapporto tra il totale dei voti delle liste ammesse al riparto dei seggi e il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione. A ciascuna lista ammessa al riparto dei seggi sono prioritariamente assegnati, in ciascuna circoscrizione, un numero di seggi corrispondente alla parte intera del suddetto quoziente. I seggi che rimangono da attribuire sono assegnati alle liste secondo l'ordine decrescente delle rispettive parti decimali dei medesimi quozienti di attribuzione e, in caso di parità dei Pag. 33resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio.
  Terminate queste operazioni si verifica che a ciascuna lista sia stato assegnato (come somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione) il numero di seggi attribuito a livello nazionale. In caso contrario, si procede alla compensazione tra liste cosiddette «eccedentarie» (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è maggiore dei seggi attribuiti a livello nazionale) e liste cosiddette «deficitarie» (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è minore dei seggi attribuiti a livello nazionale).
  La legge disciplina nel dettaglio le operazioni di compensazione basate sul principio in base al quale la lista «eccedentaria» cede i seggi nelle circoscrizioni in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale e, contemporaneamente, dove sia possibile assegnare il seggio in eccesso ad una delle liste deficitarie.
  La proposta C. 3429 contiene, inoltre, una norma, l'articolo 4, comma 5, quinto periodo, concernente le minoranze linguistiche. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una circoscrizione in cui è compresa una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi della Circoscrizione.
  In merito rammenta come diverse norme contenute nella legge n. 18 del 1979 siano volte a favorire la possibilità delle minoranze linguistiche più numerose e concentrate in alcune zone del Paese (cioè le minoranze di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia) di eleggere propri rappresentanti al Parlamento europeo. La legge prevede che le liste di candidati presentate da partiti o movimenti politici o gruppi che siano espressione di queste minoranze possano collegarsi con un'altra lista della stessa circoscrizione presentata da un partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno (legge n. 18 del 1979, articolo 12, nono comma). Per l'assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni in cui sia presente tale collegamento si provvede, nell'ambito del gruppo di liste venutosi a formare, a disporre, in un'unica graduatoria, i candidati delle liste collegate. Si proclamano eletti, nei limiti dei seggi ai quali il gruppo ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre elettorali più elevate. Tuttavia, nel caso in cui con questo sistema non risulti eletto alcun candidato della lista di minoranza linguistica collegata, l'ultimo seggio viene assegnato a quello, tra i candidati di minoranza linguistica, che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale, purché essa non sia inferiore a 50.000 (articolo 22, secondo e terzo comma, della legge n. 18 del 1979).
  La proposta C. 3541, all'articolo 9, comma 2, lettera f), prevede che, per consentire il voto dei cittadini residenti nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea si faccia ricorso al voto per corrispondenza (come previsto dalla legge n. 459 del 2001), in luogo di sezioni elettorali appositamente allestite (come invece previsto dal Titolo VI della legge n. 18). È altresì esclusa per gli elettori residenti in Stati esteri la possibilità di usufruire di agevolazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.
  Quanto all'organizzazione e al funzionamento di tali organismi, la proposta C. 3429, all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, stabilisce che il decreto di convocazione dei comizi elettorali indichi anche il giorno della prima riunione della Convenzione, mentre la proposta C. 3541, all'articolo 11, comma 1, prevede che la prima seduta dell'Assemblea è convocata dal Presidente della Repubblica e ha luogo entro 30 giorni dalla data dell'elezione.
  Per la proposta C. 3429, all'articolo 6, comma 1, la Convenzione nella prima seduta è presieduta provvisoriamente dal membro più anziano d'età ed elegge tra i suoi membri il Presidente, due Vicepresidenti e quattro Segretari, che costituiscono l'Ufficio di presidenza.Pag. 34
  Il testo non disciplina le maggioranze prescritte per l'elezione dell'Ufficio di presidenza della Convenzione. In assenza di altri elementi potrebbe desumersi che si applichi la disciplina prevista per l'elezione dell'Ufficio di presidenza della Camera, in forza della disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, ai sensi della quale, nelle more dell'adozione del suo regolamento, la Convenzione adotta il Regolamento della Camera.
  Anche l'Assemblea di cui alla proposta di legge C. 3541, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, all'inizio dei suoi lavori, è presieduta dal membro più anziano, mentre i due membri più giovani sono Segretari provvisori. Successivamente, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, sempre nella prima seduta elegge un Presidente, due Vicepresidenti, tre Segretari e due Questori. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, si prevede che sono eletti i membri che ricevono più voti in ciascuna votazione.
  Entrambe le proposte – la proposta di legge C. 3429, all'articolo 6, comma 2, la proposta C. 3541, all'articolo 12, comma 2 – prevedono l'adozione da parte dell'Assemblea o della Convenzione del proprio regolamento, a maggioranza assoluta dei componenti. La sola proposta C. 3429, al richiamato articolo 6, comma 2, primo periodo, pone il termine di quindici giorni dalla data della prima seduta entro cui deve essere approvato il regolamento e dispone, al secondo periodo, che nel frattempo si applica il Regolamento della Camera dei deputati.
  Per la proposta C. 3429, all'articolo 6, comma 3, e per la proposta C. 3541, articolo 13, sia la Convenzione, sia l'Assemblea possono costituire commissioni con funzioni referenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in esse costituiti.
  La sola proposta C. 3429 introduce anche alcune disposizioni in materia di votazioni. In particolare, all'articolo 6, comma 4, primo periodo, si prevede che sia nella sede plenaria della Convenzione, sia nelle commissioni, le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, ad eccezione di quelle riguardanti persone, che sono effettuate a scrutinio segreto.
  Inoltre, all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, si stabilisce che le deliberazioni della Convenzione non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti.
  In proposito ricorda che il Regolamento della Camera, all'articolo 46, comma 1, prevede che per le deliberazioni in Commissione diverse dalla sede legislativa sia sufficiente ai fini del numero legale la presenza di un quarto dei componenti.
  La proposta C. 3429, all'articolo 7, fissa la sede della Convenzione a Roma e prevede che essa si avvalga delle strutture e del personale della Camera e del Senato; la Convenzione può inoltre disporre di personale comandato dalle pubbliche amministrazioni.
  La sede dell'Assemblea è stabilita dalla proposta C. 3541, all'articolo 10, comma 1, nella sede del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in Roma, e, ai sensi del comma 2, lettere a) e b), per il periodo di svolgimento dei lavori dell'Assemblea gli uffici e le attrezzature del CNEL sono posti al servizio dell'Assemblea e dei suoi organi. Anche il personale del CNEL è posto alle dipendenze funzionali della Presidenza dell'Assemblea per lo svolgimento dei compiti occorrenti all'esercizio delle sue funzioni.
  Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della proposta C. 3541, l'Assemblea si avvale inoltre del personale messo a disposizione dalla Camera e dal Senato, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea stessa e previa intesa con i Presidenti delle due Camere.
  Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della proposta C. 3541, la dotazione ordinaria di bilancio dell'Assemblea è costituita da un importo da essa determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione complessivamente assegnata alle Camere. La dotazione, aggiuntiva rispetto a quelle previste per gli organi costituzionali dello Stato, è iscritta separatamente nel bilancio dello Stato entro 15 giorni dalla data della Pag. 35comunicazione dell'importo al Governo da parte del Presidente dell'Assemblea.
  Quanto alla procedura prevista per la riforma costituzionale, la proposta C. 3429 prevede, all'articolo 8, comma 2, che il testo approvato dalla Convenzione sia trasmesso ai Presidenti delle Camere, i quali, entro trenta giorni, lo sottopongono direttamente e nel suo complesso, senza modifiche, al voto delle rispettive Assemblee.
  La procedura prevista dalla proposta C. 3429 sembrerebbe richiamare, sotto taluni profili, quella prevista per l'esame di un progetto di legge (ordinario) in sede redigente: alla Convenzione sarebbe difatti deferita la formulazione, entro un tempo determinato (nel caso di specie per la conclusione dell'intero procedimento), del progetto di legge (nel caso di specie, costituzionale), riservando all'Assemblea (di ciascuna Camera) l'approvazione finale del progetto di legge nel suo complesso.
  Diversamente da quanto previsto dai regolamenti parlamentari (articolo 96, comma 1, del Regolamento della Camera e articolo 42, comma 5, del Regolamento del Senato), però, in questo caso sembrerebbe preclusa all'Assemblea la possibilità di poter votare sui singoli articoli, in deroga all'articolo 72, primo comma, della Costituzione; ciò sembra desumersi dal tenore letterale della disposizione che prevede che il testo redatto dalla Convenzione sarebbe sottoposto «nel suo complesso» dai presidenti di ciascuna Camera al voto delle rispettive Assemblee.
  Diversamente, la proposta C. 3541, all'articolo 15, comma 1, primo periodo, precisa che il testo della legge di revisione costituzionale sia approvato dall'Assemblea per la riforma della parte II della Costituzione articolo per articolo e, nella votazione finale, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
  Il secondo periodo dell'articolo 15, comma 1, della proposta C. 3541 prevede che se nella votazione finale non è raggiunta tale maggioranza dei due terzi dei membri, l'Assemblea decade dalle sue funzioni ed è sciolta di diritto.
  Proseguendo sulla disciplina dell'iter, la proposta C. 3429, all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, prescrive che il testo approvato in via definitiva dalle Camere sia pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale.
  Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, terzo periodo, in caso di approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il testo può però essere sottoposto a referendum quando, entro tre mesi dalla data di tale pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali (termini e condizioni previsti dall'articolo 138, secondo comma, della Costituzione).
  Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, quarto periodo, della proposta C. 3429, se una o entrambe le Camere non hanno approvato il testo con la prescritta maggioranza assoluta, il testo medesimo è in ogni caso sottoposto a referendum popolare.
  Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, primo periodo, della proposta C. 3429, non si fa luogo a referendum se il testo è stato approvato da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei componenti. In tal caso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, il testo è promulgato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data dell'ultima deliberazione parlamentare ed entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione.
  Anche in questo caso, dunque, si riprende la previsione dell'articolo 138, terzo comma, della Costituzione in ordine al fatto che non si faccia luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, anche se l'articolo 138 della Costituzione non prevede l'entrata in vigore solo dopo tre mesi dalla pubblicazione.
  Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, primo periodo, della proposta C. 3429, la procedura per lo svolgimento del referendum popolare prevede che partecipino alla consultazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, coerentemente con quanto previsto in punto di elezione dei membri della Convenzione dall'articolo 2, comma 2 della medesima proposta C. 3429.Pag. 36
  Si prevede poi, al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 della proposta C. 3429, che, ove approvato dalla maggioranza dei voti validi, il testo sia promulgato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum ed entri in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.
  Diversamente, la proposta C. 3541, prescrivendo, all'articolo 15, comma 1, la necessaria approvazione del testo a maggioranza dei due terzi dei membri nella votazione finale da parte dell'Assemblea, a pena di decadenza dalle funzioni e scioglimento della medesima, non contempla lo svolgimento di alcun referendum.
  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 2, primo periodo, si dispone che, in caso di approvazione della legge di revisione costituzionale da parte Assemblea per la riforma della parte II della Costituzione, il Presidente dell'Assemblea comunichi al Presidente della Repubblica l'avvenuta approvazione della legge di revisione costituzionale.
  In caso di approvazione con la prescritta maggioranza, si prevede inoltre, all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, che il Presidente della Repubblica promulghi «senza indugio» la legge di revisione costituzionale e che la stessa, dopo la promulgazione, sia immediatamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
  Al tempo stesso, l'articolo 15, comma 3, della proposta di legge C. 3541 dispone che la stessa entri effettivamente in vigore a decorrere dalla Legislatura successiva a quella in corso alla data della sua approvazione, al fine – dichiarato nella relazione illustrativa del provvedimento – di garantire una coerente e omogenea transizione verso il nuovo ordinamento costituzionale delineato per effetto della riforma della parte II della Costituzione.
  Al medesimo fine, la proposta di legge C. 3541, all'articolo 15, comma 4, dispone che gli organi costituzionali la cui disciplina sia oggetto di modificazione da parte del testo di riforma deliberato dall'Assemblea decadano contestualmente al termine della Legislatura.
  Si prevede, inoltre, all'articolo 15, comma 5, che, prima della data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale approvata dall'Assemblea, le Camere non possano intervenire a modificare la medesima legge di revisione costituzionale.
  Infine, con una norma di chiusura, all'articolo 16 della proposta di legge C. 3541 si dispone che, per quanto non disciplinato dal provvedimento e dal Regolamento adottato dall'Assemblea per la riforma della parte II della Costituzione, e comunque fino all'approvazione del medesimo Regolamento – ai sensi dell'articolo 12, comma 2 – , si applichi, in quanto compatibile, il Regolamento del Senato della Repubblica.
  Si tratta di una disposizione che inverte l'attuale impostazione (derivante dall'articolo 63, secondo comma, della Costituzione, a mente del quale quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati, nonché derivante dall'articolo 35, secondo comma, del Regolamento della Camera, e dall'articolo 65 del Regolamento del Senato) secondo la quale il Regolamento della Camera è applicato normalmente nelle riunioni del parlamento in seduta comune dei suoi membri, salva sempre la facoltà delle Camere riunite di stabilire norme diverse, prevista dall'articolo 65 del Regolamento del Senato.
  Rileva, da ultimo, in estrema sintesi, come il tema delle riforme istituzionali sia stato al centro del dibattito politico-parlamentare, a partire almeno dalla fine degli anni '70.
  Le soluzioni di metodo adottate per la discussione e l'elaborazione dei progetti di riforma hanno assunto forme diverse nel corso degli anni, ma possono essere ricondotte sostanzialmente a tre tipologie:

   i comitati di studio;

   le commissioni bicamerali;

   la procedura di esame da parte delle Commissioni permanenti, nell'ambito dell'articolo 138 della Costituzione.

  Segnala altresì che nella XIII Legislatura è stato avviato al Senato, presso la Pag. 37Commissione Affari costituzionali, l'esame del disegno di legge S. 707 La Loggia, di istituzione di un'Assemblea costituente per la revisione della Costituzione.
  Inoltre, nella XVI Legislatura, sempre al Senato, è stato esaminato dall'Assemblea del Senato, senza però giungere all'approvazione, il disegno di legge S. 2173 e abbinate-A, istitutivo di una Commissione per la revisione della Parte II della Costituzione, composta da 90 membri ed eletta a suffragio universale e diretto.
  Ricorda, infine, che nella Legislatura in corso si è seguito un approccio basato su interventi di revisione costituzionale riguardanti specifici aspetti della Carta costituzionale.
  In primo luogo, con la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, è stata approvata la riduzione del numero dei parlamentari che passa a 400 per la Camera e 200 per il Senato. Il testo della legge è stato confermato dagli elettori nel referendum popolare tenutosi il 20 e 21 settembre 2020.
  È stata inoltre approvata la legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica. La legge, che modifica l'articolo 58, primo comma, della Costituzione, abbassa il limite di età per eleggere i senatori da 25 a 18 anni, uniformandolo a quello già previsto per la Camera.
  È stata altresì approvata la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che reca modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

  Francesco FORCINITI (MISTO-A), svolgendo preliminarmente alcune considerazioni di tipo generale, ritiene anzitutto sbagliato e illusorio pensare di risolvere alcune problematiche del Paese attraverso riforme costituzionali come quella in oggetto, dal momento che, a suo avviso, talune derive rinvenibili nel funzionamento delle istituzioni non dipendono dal dettato costituzionale, ma esclusivamente dal modo di operare della stessa classe politica e a da alcune dinamiche interne agli schieramenti – favorite dalla legge elettorale vigente – caratterizzate da un accentramento del potere nelle mani dei capi di partito.
  Osserva, infatti, come, se la classe politica fosse scelta attraverso il sistema delle preferenze, piuttosto che ricorrendo alle attuali liste bloccate, essa avrebbe maggiore autorità e non sarebbe costretta, come oggi, a subire forzature da parte dei vertici di partito o da parte del Governo. Passando al merito specifico dei provvedimenti in esame, ritiene pericoloso realizzare un intervento di riforma costituzionale in deroga all'articolo 138 della Costituzione, dal momento che, in tal modo, si rischia di metterne in discussione il suo carattere rigido, riducendo il numero di letture necessarie per l'approvazione delle riforme costituzionali.
  Dopo aver osservato, peraltro, come, in vista dell'elezione di un organismo costituente, si rischierebbe di alimentare una campagna elettorale parallela a quella prevista per l'elezione delle Camere, gettando nella confusione l'elettorato, rileva come tali provvedimenti potrebbero presentare profili di dubbia legittimità costituzionale anche in relazione al mancato rispetto dell'articolo 70 della Costituzione, che prevede che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere. Si rischia, infatti, a suo, avviso, di esautorare il ruolo del Parlamento, attraverso la creazione di un organismo ibrido, con il quale le stesse Camere potrebbero entrare in conflitto. Piuttosto che ipotizzare l'istituzione di organismi come quelli contemplati dai provvedimenti in titolo, ritiene invece necessario valorizzare il ruolo del Parlamento nell'ambito delle riforme, giudicando opportuno sfruttare tutto il tempo a disposizione, nella corrente Legislatura, per affrontare nodi istituzionali rilevanti, come la riforma della legge elettorale o quella dei regolamenti parlamentari.

  Felice Maurizio D'ETTORE (MISTO-VI-ICT), pur condividendo talune considerazioni del deputato Forciniti, che ha messo in luce elementi di criticità presenti nelle proposte in esame, ritiene che le medesime, di cui preannuncia la sottoscrizione, possano costituire lo spunto per avviare un dibattito su un tema molto delicato e dibattuto,Pag. 38 vale a dire quello della riproposizione di un'Assemblea costituente.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 luglio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.