CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 luglio 2022
825.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 5 luglio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

  La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Romina MURA, presidente, comunica che il deputato Davide AIELLO è tornato a fare parte della Commissione.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Testo unificato C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 29 giugno 2022.

  Romina MURA, presidente, avverte che l'emendamento Zangrillo 3.5 è stato ritirato. Chiede al relatore di esporre gli esiti della verifica sugli emendamenti Segneri 1.9 e Mura 1.5.

  Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, dopo avere ribadito l'importanza del contenuto degli emendamenti Segneri 1.9 e Mura 1.5, di cui condivide pienamente le finalità, ritiene di dovere confermare l'invito al ritiro formulato nella precedente seduta, dal momento che le interlocuzioni intercorse con il Governo e l'INPS non hanno consentito di superare gli aspetti critici riscontrati.

  La sottosegretaria Tiziana NISINI esprime parere conforme a quello del relatore e Pag. 74avanza ai presentatori il suggerimento di ripresentare le due proposte emendative in Assemblea, allo scopo di permettere ulteriori approfondimenti dei nodi rimasti insoluti, che riguardano, per l'emendamento Segneri 1.9, la necessità di delineare con esattezza la platea dei beneficiari, allo scopo di prevedere la copertura degli oneri; e, per l'emendamento Mura 1.5, l'opportunità di individuare un parametro diverso dalla NASpI per il calcolo della contribuzione figurativa, allo scopo di ridurre gli effetti di onerosità della proposta.

  Romina MURA, presidente, ritira il proprio emendamento 1.5. Quanto all'emendamento Segneri 1.9, constatata l'assenza della presentatrice, s'intende che vi abbia rinunziato, ferma restando la possibilità della sua presentazione in Assemblea. Poiché nessuno chiede di intervenire, avverte che il nuovo testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri, come risultante dall'esame degli emendamenti, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 luglio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.
Nuovo testo Doc. XXII Fornaro, n. 63.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del documento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2022.

  Romina MURA, presidente, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di competenza.

  Rina DE LORENZO (LEU), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice (vedi allegato).

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
C. 3653 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco LACARRA (PD), relatore, rileva preliminarmente che si tratta di un testo molto articolato, essendo composto da 47 articoli suddivisi in tre Titoli, a loro volta ripartiti in Capi. Per tale motivo, preannuncia che nella sua relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione.
  Al Titolo I, in materia di semplificazioni fiscali, il Capo I, agli articoli da 1 a 6, reca disposizioni di semplificazione del rapporto tra il fisco e i contribuenti.
  Il Capo II, agli articoli da 7 a 11, reca disposizioni di semplificazione in materia di imposte dirette.
  L'articolo 10 introduce norme di semplificazione in materia di dichiarazione IRAP, con specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, costituente la base imponibile del tributo. In particolare, la norma prevede la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e, conseguentemente, si esclude, per tali lavoratori, la deduzione dei contributi Pag. 75per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali, la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e per il personale addetto alla ricerca e allo sviluppo nonché la deduzione prevista per ciascun dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato incrementale rispetto alla media di occupati con il medesimo contratto nel periodo di imposta precedente. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma intende razionalizzare il quadro delle disposizioni riguardanti la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro, introducendo una norma di rango generale, riferita al regime di deducibilità del costo del lavoro relativo a rapporti a tempo indeterminato, e abrogando le disposizioni speciali che nel tempo si sono stratificate complicando il quadro normativo. Nel contempo, rimangono confermate le disposizioni speciali riferibili alle forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, compresa la deduzione del costo relativo ai lavoratori stagionali.
  Il Capo III, agli articoli da 12 a 15, reca semplificazioni in materia di imposte indirette.
  Il Capo IV, agli articoli da 16 a 21, reca altre misure di semplificazione fiscale.
  Il Capo V, agli articoli da 22 a 26, reca ulteriori disposizioni fiscali.
  In particolare, l'articolo 22 proroga al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (reverse charge) IVA. L'articolo 23 estende l'ambito di applicazione della disciplina del credito di imposta relativo alla ricerca e allo sviluppo dei farmaci, previsto dalla normativa vigente, e introduce la possibilità per le imprese di richiedere la certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione. Si segnalano, in particolare, i commi 6 e 7, che autorizzano il Ministero dello sviluppo economico ad assumere un dirigente di livello non generale e dieci unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali. Nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale pubblica, il Ministero è autorizzato ad acquisire il personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nonché del personale delle Forze armate, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.
  Al Titolo II, il Capo I, agli articoli da 27 a 32, introduce norme in tema di ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della Tesoreria dello Stato.
  Il Capo II, agli articoli da 33 a 41, reca disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale.
  In particolare, l'articolo 33 modifica la disciplina sul contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di cui alla legge n. 220 del 2021, prevedendo l'istituzione di una apposita Commissione ministeriale con il compito di elaborare una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società operanti in tali ambiti. La Commissione è composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuno nominato dal Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro della difesa, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'interno, da un componente nominato da ciascuno degli organismi di vigilanza, nonché da un esperto del settore individuato anche tra estranei alla pubblica amministrazione, nominato da ciascuno dei Ministri indicati. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non spettano emolumenti, compensi o rimborsi spese comunque denominati.Pag. 76
  L'articolo 36, comma 1, disciplina le modalità di erogazione dell'indennità una tantum di 200 euro – introdotta dall'articolo 31 del decreto-legge n. 50 del 2022, in corso di conversione (C. 3614), per i lavoratori dipendenti che abbiano beneficiato per almeno una mensilità nel primo quadrimestre del 2022 dell'esonero di 0,8 punti percentuali dei contributi previdenziali IVS, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 – limitatamente ai dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, la norma dispone che per tale tipologia di lavoratori l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali, con la conseguente esenzione dall'obbligo di presentazione della certificazione richiesta dal richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 50 del 2022. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022, con il consenso degli interessati, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari assunti per contrastare l'emergenza da COVID-19. Analogamente sempre con riferimento al Ministero della difesa, il comma 3 proroga alla medesima data la durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, in servizio alla data del 30 giugno 2022.
  Al Titolo III, il Capo I, agli articoli da 42 a 45, reca misure di semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri e delle verifiche previste dall'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.
  In particolare, l'articolo 42 riduce da 60 a 30 giorni il termine per il rilascio da parte dello sportello unico per l'immigrazione del nulla osta al lavoro subordinato, in relazione alle istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2022 e per quelle che saranno presentate con il prossimo decreto flussi per l'anno 2023 (commi 1 e 6). La norma fa salva la disciplina vigente che riguarda i lavoratori stagionali. Si prevede, inoltre, il silenzio assenso nel caso in cui, entro il termine di 30 giorni, non siano acquisite informazioni relative a elementi ostativi. In tale caso, il nulla osta così acquisito consente lo svolgimento dell'attività lavorativa su tutto il territorio nazionale, fino all'eventuale revoca del nulla osta in conseguenza dell'accertamento di tali elementi ostativi (comma 2). I successivi commi disciplinano le modalità di trattazione delle domande di visto e di sottoscrizione del contratto di soggiorno tra il datore di lavoro e il lavoratore (commi 3 e 4). Il comma 5 richiama la normativa recata dal decreto legislativo n. 286 del 1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 per le parti non disciplinate dall'articolo in esame. Il comma 7 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni in esame ai cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale, anziché all'estero, alla data del 1° maggio 2022, per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi 2021, che sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici e hanno soggiornato in Italia precedentemente a tale data in forza di documentazione di data certa rilasciata da organismi pubblici. L'accertamento della sussistenza di tali ultime condizioni, infine, non è più necessario, come disposto dal comma 8, per la conclusione del contratto di lavoro dopo il rilascio del nulla osta.
  L'articolo 43 reca la disciplina semplificata di rilascio del nulla osta applicabile ai cittadini stranieri già presenti in Italia alla data del 1° maggio 2022, elencando i casi di esclusione (commi 1 e 2), di sospensione (commi 3 e 4).
  L'articolo 44 modifica la procedura di verifica del rispetto dei presupposti contrattuali previsti nei CCNL richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri extra UE sulla base dei decreti flussi per il 2021 e il 2022 nonché Pag. 77della congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro. In particolare, tale verifica è affidata in via esclusiva a professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro o degli avvocati e procuratori legali o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, nonché alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. La norma fa comunque salva la possibilità per l'Ispettorato nazionale del lavoro di effettuare controlli a campione.
  Con la finalità di consentire una rapida definizione delle procedure di rilascio del nulla osta, l'articolo 45 autorizza il Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, anche in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici, nel limite massimo di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. La norma, inoltre, reca le autorizzazioni di spesa per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonché per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale e per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
  Il Capo II, infine, agli articoli 46 e 47, reca le disposizioni finanziarie e finali e l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Romina MURA, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata nella giornata di domani, in cui la Commissione esprimerà il parere sul provvedimento.

  La seduta termina alle 14.45.