CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2022
823.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-
BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 29 giugno 2022. – Presidenza del presidente Alessio BUTTI.

  La seduta comincia alle 9.

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.
C. 3625 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VII e XI).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo RUSSO, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3625 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il disegno di legge, composto da 12 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione del comma 1 dell'articolo 2, nella parte in cui delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2016; in particolare, il citato articolo 24, comma 3-bis, reca una disposizione che autorizza il Governo ad emanare regolamenti di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 che risulta inattuata; alla luce di questi elementi, appare utile chiarire la portata della citata delega e in particolare precisare se il Governo sia autorizzato a disciplinare l'intera materia con norme primarie, superando così la previsione della delegificazione ovvero se si intenda autorizzare il Governo ad affiancare ai decreti legislativi previsioni di rango regolamentare;

   si valuti inoltre l'opportunità di approfondire la formulazione di alcuni principi di delega; in particolare alcuni principi di delega sembrano piuttosto costituire degli oggetti della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Pag. 4Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiamano in tal senso la lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 (“previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro”); la lettera d) del comma 4 dell'articolo 2 (“previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica”); la lettera b) del comma 6 dell'articolo 2 (“determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale”); della lettera d) del comma 6 dell'articolo 2 (“individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori di sostegni”);

   il testo del provvedimento è corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione della lettera c) del comma 4 dell'articolo 2; della lettera d) del comma 4 dell'articolo 2; della lettera b) del comma 6 dell'articolo 2; della lettera d) del comma 6 dell'articolo 2; la lettera e) del comma 6 dell'articolo 2 e del comma 1 dell'articolo 2.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione X).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3634 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il disegno di legge, composto da 36 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

   il provvedimento rientra tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); in particolare, il disegno di legge trae origine nella componente 2 concernente “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” della Missione 1 in materia di digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (M1C2-6); la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il piano richiede l'entrata in vigore della legge e di tutti gli strumenti attuativi, anche di diritto derivato, volti a realizzarne l'effettiva attuazione entro il 31 dicembre 2022; in base alla menzionata decisione, la legge annuale sulla concorrenza 2021 deve trattare i seguenti temi: applicazione delle norme antitrust; servizi pubblici locali; energia; trasporti; rifiuti; avvio di un'attività imprenditoriale; vigilanza del mercato;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, all'alinea del comma 2 dell'articolo 4 andrebbe valutata l'opportunità di circoscrivere meglio la portata della possibilità di derogare, nell'attuazione della delegaPag. 5 prevista dall'articolo, al codice della navigazione; alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, si prevede che il legislatore delegato debba disciplinare, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, le conseguenze delle relative violazioni; al riguardo andrebbero esplicitate con maggiore chiarezza i principi e i criteri direttivi concernenti il sistema sanzionatorio; le medesime considerazioni valgono con riferimento all'articolo 30, comma 1, lettera h), che autorizza il Governo a definire il sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento (UE) 2019/1020; il comma 3 dell'articolo 8 prevede che i decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l'Arera nonché acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti; al riguardo, si ricorda che in una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998 i presidenti delle Camere chiarivano che “l'introduzione [in uno schema di atto governativo sottoposto al parere parlamentare], successivamente all'espressione del parere parlamentare, di parti nuove [...] pregiudicherebbe la funzione consultiva del Parlamento [...] si pone l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere per il parere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo”; in tal senso si valuti l'opportunità di approfondire se la formulazione adottata risulti idonea ad escludere del tutto che il parere dell'Arera possa essere successivo a quello delle Commissioni parlamentari competenti; il comma 3 dell'articolo 9 prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili “d'intesa” con il Ministro dell'economia anziché “di concerto”, come richiesto, nell'ambito di procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente, dal paragrafo 4, lettera p) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001; al comma 1 dell'articolo 24 andrebbe verificata la correttezza del richiamo normativo all'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259 del 2003, volto ad attribuire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilevanti poteri sanzionatori, atteso che il testo vigente del citato articolo 98, per come riformulato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, si compone solamente di tre commi, essendo stata trasferita la relativa disciplina sanzionatoria nel comma 12 dell'articolo 30; il comma 3 dell'articolo 27 prevede che i decreti legislativi attuativi della delega per la revisione dei procedimenti amministrativi siano adottati previa acquisizione del parere, “ovvero, per i profili di competenza regionale” dell'intesa in sede di Conferenza unificata; al riguardo, si valuti l'opportunità di distinguere meglio i principi e criteri direttivi per la cui attuazione sarà necessario il parere in sede di Conferenza unificata e quelli per i quali sarà necessaria l'intesa, come peraltro previsto dal comma 3 dell'articolo 8 per i decreti legislativi attuativi della delega in materia di servizi pubblici locali; il capoverso 2-ter della lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 prevede che determinati soggetti siano sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo; al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare se il “giustificato motivo” si riferisce solo, come appare ragionevole all'ipotesi del rifiuto o dell'omissione delle informazioni richieste, o anche, come pure si potrebbe desumere dalla formulazione sintattica della frase, a quella dell'esibizione di documenti non veritieri; al capoverso articolo 16-bis, comma 1, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 35, si rileva che il divieto di operazioni di concentrazione è sancito nella legge n. 287 del 1990, non già dagli articoli 2 e 3, i quali riguardano rispettivamente, il divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante, bensì dall'articolo 5; quanto alla disciplina europea, sarebbe invece opportuno richiamare il Regolamento 139/2004/CE “Regolamento comunitario sulle concentrazioni” e il Regolamento di esecuzione della Commissione (Reg. n. 802/2004/Pag. 6CE), la cui base giuridica poggia sull'articolo 103 TFUE e sull'articolo 308 TFUE (quindi non 101 e 102, come prevede il testo);

   si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcuni principi di delega; in particolare alcuni principi di delega sembrano piuttosto costituire degli oggetti della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiamano in tal senso, all'articolo 4, comma 2, le lettere g) (“disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa”) e i) (“definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante”); all'articolo 8, comma 2, le lettere f) (“razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza”) h) (“previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali”), n) (“revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento”), r) (“razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari”) e v) (“definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo”); all'articolo 10 – che peraltro non prevede il parere delle commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo – comma 2, le lettere c) nella parte relativa alla “razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia” e f) (“armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali”); all'articolo 27, comma 2, la lettera b) (“tipizzare e individuare le attività soggette ai regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione”); all'articolo 28, comma 1, la lettera a) (“eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici”);

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   il comma 4 dell'articolo 27 prevede che il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che non consente di individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi; risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di “ciascuno” dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, un anno dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

   si valuti l'opportunità di verificare e coordinare la disciplina prevista al capoverso 2-bis, della lettera a) del comma 1, dell'articolo 35, con le recenti modifiche disposte dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185, atteso che in materia di istruttoria e di sanzioni il testo vigente della legge n. 287 prevede che le sanzioni dell'AGCM possano ricorrere anche nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che si rifiutano di collaborare agli accertamenti ispettivi circa l'esistenza di pratiche anticoncorrenziali;

Pag. 7

   il testo del provvedimento non è corredato né dall'analisi tecnico-normativa né dall'analisi di impatto della regolamentazione; risulta invece corredato della relazione prevista dal comma 4 dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 2, alinea e lettere a), g) e i); dell'articolo 8, comma 2, lettere f), h), n), r) e v) e comma 3, dell'articolo 9, comma 3; dell'articolo 10, comma 2, lettere c) ed f); dell'articolo 24, comma 1; dell'articolo 27, comma 2, lettera b) e comma 3; dell'articolo 28, comma 1, lettera a), dell'articolo 30, comma 1, lettera h) e dell'articolo 35;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 27, comma 4 e l'articolo 35, comma 1, lettera a), capoverso 2-bis

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.15.