CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2022
823.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

  La seduta comincia alle 14.20.

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Variazione nella composizione della Commissione.

  Romina MURA, presidente, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Davide AIELLO, al quale rivolge un saluto e un augurio di buon proseguimento in altra Commissione.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Testo unificato C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 14 giugno 2022.

  Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, comunica che le interlocuzioni con il Governo hanno permesso di sciogliere gli ultimi nodi, mettendo in condizione la Commissione di avviare l'esame delle proposte emendative (vedi allegato 1).

  Romina MURA, presidente, alla luce di quanto comunicato, invita il relatore a esprimere il parere sulle proposte emendative all'articolo 1.

  Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Tasso 1.7, Menga 1.2 e De Lorenzo 1.14. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Segneri 1.13 e 1.12, Mura 1.5 e Segneri 1.11, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Menga 1.3 e 1.4 e Rizzetto 1.8. Esprime parere contrario sugli emendamenti Trizzino 1.1 e invita al ritiro degli emendamenti Segneri 1.9 e 1.10, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Mura 1.6 a condizione che sia riformulato nei termini riportati (vedi allegato 2).

  La sottosegretaria Tiziana NISINI esprime parere conforme.

  Enrica SEGNERI (M5S) ritira i suoi emendamenti 1.13, 1.12, 1.11 e 1.10. Al contrario, chiede di accantonare il suo emendamento 1.9, mirato a garantire ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell'INPS le medesime tutele assicurate alle altre categorie di lavoratori. Ritiene, infatti, opportuno un ulteriore approfondimento per verificare la possibilità di reperire le necessarie forme di copertura.

  Rina DE LORENZO (LEU) ritira il suo emendamento 1.14.

  Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, condividendo l'importanza del tema posto dalla collega, fa propria la sua proposta di accantonare l'emendamento Segneri 1.9, anche se sottolinea la difficoltà di giungere alla soluzione delle criticità individuate nel corso delle interlocuzioni con il Governo.

  La sottosegretaria Tiziana NISINI concorda.

  Romina MURA, presidente, chiede al relatore e alla rappresentante del Governo un ulteriore approfondimento sull'emendamento 1.5 a sua prima firma, per verificare se sia possibile, attraverso una opportuna riformulazione, intervenire sulla disciplina riguardante la contribuzione figurativa, per evitare che la fruizione dei congedi abbia conseguenze negative sul futuro trattamento pensionistico dei lavoratori malati.

  Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, consapevole della delicatezza del problema sottolineato dalla presidente, propone di accantonare l'emendamento Mura 1.5, sottolineando, anche in questo caso, la difficoltà di giungere ad una soluzione condivisa dal Governo.

  La sottosegretaria Tiziana NISINI concorda.

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  Romina MURA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Tasso 1.7 e Menga 1.2: si intende che vi abbiano rinunciato. Ricorda che sono stati ritirati gli emendamenti De Lorenzo 1.14, Segneri 1.13 e 1.12 e dispone l'accantonamento dell'emendamento Mura 1.5. Rammenta, altresì, che è stato ritirato l'emendamento Segneri 1.11.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Menga 1.3 e 1.4 e Rizzetto 1.8 (vedi allegato 2).

  Romina MURA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Trizzino 1.1: si intende che vi abbia rinunciato. Dispone l'accantonamento dell'emendamento Segneri 1.9 e ricorda che l'emendamento Segneri 1.10 è stato ritirato. Accetta, quindi, la riformulazione dell'emendamento 1.6 a sua prima firma proposta dal relatore.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Mura 1.6 come riformulato (vedi allegato 2).

  Romina MURA, presidente, avverte che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 2.

  Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Tasso 2.4 e parere favorevole sull'emendamento Menga 2.1. Quanto all'emendamento Elvira Savino 2.2 propone di riformularlo in termini identici all'emendamento 2.3 Murelli, il quale precisa che i permessi sono attribuiti ai genitori che accompagnano il paziente minore di età alle visite di controllo. In tal modo non si vincola la concessione del permesso alla qualità di caregiver nel genitore. Ove la presentatrice accettasse la riformulazione verrebbero posti in votazione gli emendamenti identici Elvira Savino 2.2 e Murelli 2.3 con parere favorevole del relatore. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento De Lorenzo 2.5 e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Trizzino 2.01.

  La sottosegretaria Tiziana NISINI esprime parere conforme.

  Romina MURA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Tasso 2.4: si intende che vi abbia rinunciato.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Menga 2.1 (vedi allegato 2).

  Paolo ZANGRILLO (FI), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Elvira Savino 2.2, ne accetta la riformulazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Elvira Savino 2.2 (Nuova formulazione) e Murelli 2.3 nonché l'emendamento De Lorenzo 2.5 (vedi allegato 2).

  Romina MURA, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Trizzino 2.01: si intende che vi abbia rinunciato.

  Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 3, invita al ritiro dell'emendamento Tasso 3.7, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, ed esprime parere contrario sull'emendamento Menga 3.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mura 3.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati (vedi allegato 2). Invita al ritiro degli emendamenti Menga 3.2 e 3.3, Zangrillo 3.5 e Menga 3.4 nonché dell'articolo aggiuntivo Spena 3.01, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

  La sottosegretaria Tiziana NISINI esprime parere conforme.

  Romina MURA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Tasso 3.7 e Menga 3.1: si intende che vi abbiano rinunciato. Accetta, quindi, la riformulazione dell'emendamento 3.6 a sua prima firma (vedi allegato 2).

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  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Mura 3.6 come riformulato (vedi allegato 2).

  Romina MURA, presidente, constata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Menga 3.2 e 3.3: si intende che vi abbia rinunciato.

  Paolo ZANGRILLO (FI), firmatario dell'emendamento 3.5, ne chiede l'accantonamento.

  Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, lo propone.

  La sottosegretaria Tiziana NISINI condivide la proposta di accantonamento.

  Romina MURA, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zangrillo 3.5. Quindi, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Menga 3.4: si intende che vi abbia rinunciato.

  Paolo ZANGRILLO (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Spena 3.01 e lo ritira.

  Romina MURA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 14.40.

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Romina MURA, presidente, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di competenza. Invita, quindi, il relatore, on. Invidia, a illustrare il contenuto del provvedimento e a formulare la sua proposta di parere.

  Niccolò INVIDIA (M5S), relatore, rileva preliminarmente che il provvedimento, composto di sedici articoli, suddivisi in cinque Capi, è volto, come disposto dall'articolo 1, all'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile. Ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy possono accedere i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, della durata di almeno 800 ore.
  Il Capo I riguarda la missione e i criteri generali di organizzazione degli ITS Academy. In particolare, tra i compiti degli ITS Academy, dettagliati dall'articolo 2, segnala anche il sostegno alle politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, anche attraverso la promozione di organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita. La formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale costituisce, inoltre, una priorità strategica degli ITS Academy. L'articolo 3 rinvia l'individuazione della specifica area tecnologica di riferimento degli ITS Academy a un successivo decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Pag. 348Stato-Regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  L'articolo 4 disciplina il regime giuridico degli ITS Academy, costituiti come fondazioni, secondo il modello della fondazione di partecipazione. Gli organi della fondazione sono: il presidente, che ne è il legale rappresentante; il consiglio di amministrazione; l'assemblea dei partecipanti; il comitato tecnico-scientifico; il revisore dei conti. Segnala, al comma 9, l'applicazione ai percorsi di istruzione e formazione delle Fondazioni ITS Academy delle disposizioni del decreto legislativo n. 184 del 1997, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Inoltre, sulla base del comma 10, i diplomi di istruzione tecnica superiore di secondo livello di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico.
  L'articolo 5 individua gli standard minimi dei percorsi formativi degli ITS Academy, alla cui conclusione è rilasciato un diploma, rispettivamente, di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, che costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi (comma 2). Segnala che, tra gli standard minimi dei percorsi formativi, vi è la possibilità di partecipazione facilitata degli adulti occupati (comma 3, lettera c), mentre, tra gli standard organizzativi minimi, vi è, per i lavoratori occupati, la possibilità di distribuire il monte ore complessivo in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento (comma 4, lettera b). Di interesse della Commissione è anche la previsione dell'accompagnamento dei percorsi con misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale (comma 4, lettera e). I docenti dei percorsi di formazione, sulla base di contratti di lavoro autonomo, di cui all'articolo 2222 del codice civile, sono selezionati, per almeno il 50 per cento, tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, ivi compresi i centri di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente.
  L'articolo 6 introduce disposizioni in materia di verifica, valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti. Questi ultimi sono costituiti dall'insieme di competenze acquisite all'esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. I percorsi si concludono con il rilascio dei diplomi, subordinato all'esito di verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca scientifica e tecnologica. Tale procedura ha anche lo scopo di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi, delle competenze acquisite. Segnala, infine, che, sulla base del comma 7, gli ITS Academy sono autorizzati svolgere le attività di intermediazione di manodopera, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma.
  L'articolo 7 subordina l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore degli ITS Academy all'accreditamento nazionale, sulla base degli dei requisitiPag. 349 e degli standard minimi, stabiliti a livello nazionale e recepiti dalle regioni.
  L'articolo 8 disciplina le modalità di raccordo tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ai fini di una rapida transizione dei giovani nel mondo del lavoro. I patti federativi che realizzano tali raccordi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.
  L'articolo 9 dispone la costituzione degli ITS Academy sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali. La norma prevede anche che lo sviluppo del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore disciplinato dal provvedimento in esame è accompagnato e sostenuto dalla realizzazione di linee di azione nazionali.
  Il Capo III disciplina il Comitato nazionale ITS Academy e il sistema di finanziamento. In particolare, l'articolo 10 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, del Comitato nazionale ITS Academy per l'istruzione tecnologica superiore, con compiti con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS Academy al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.
  L'articolo 11 disciplina le modalità di finanziamento del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, basato sul Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.
  Al Capo IV, l'articolo 12 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy. Segnala che la norma prevede anche la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concorrere alle spese di funzionamento dell'anagrafe, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi ITS. L'articolo 13 introduce disposizioni riguardanti il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione.
  Al Capo V, che reca le disposizioni finali, l'articolo 14 introduce una disciplina transitoria di prima applicazione del provvedimento, l'articolo 15 reca la clausola di salvaguardia per le Province autonome di Trento e Bolzano e l'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore della legge.
  Alla luce del contenuto del provvedimento, pertanto, ritiene di poter formulare una proposta di parere favorevole.

  Carmela BUCALO (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che quello all'esame – a cui è abbinata una proposta di legge presentata dal suo gruppo – sia un provvedimento della massima importanza, dal momento che fornisce ai giovani la possibilità di conseguire una preparazione di alto livello rispondente alle esigenze del mercato del lavoro. Già oggi, il 90 per cento dei giovani che concludono il percorso formativo ottengono un posto di lavoro adeguato al titolo conseguito.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 3).

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
C. 3614 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Romina MURA, presidente, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di competenza. Invita, quindi, la relatrice, on. Carla Cantone, a illustrare il contenuto del provvedimento e a formulare la sua proposta di parere.

  Carla CANTONE (PD), relatrice, rileva preliminarmente che il provvedimento consta di 59 articoli, suddivisi in due Titoli e cinque Capi, e di quattro Allegati. Data l'ampiezza degli ambiti di intervento, preannuncia che nella sua relazione si soffermerà prevalentemente sulle disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione.
  Al Titolo I, che interviene nel settore dell'energia e delle imprese, il Capo I, agli articoli da 1 a 14 reca misure in materia di energia.
  In particolare, l'articolo 1 conferma le misure agevolative volte a sostenere i soggetti svantaggiati in relazione ai rincari delle tariffe di energia elettrica e gas (il cosiddetto «bonus sociale energia elettrica e gas»). L'articolo 2 dispone l'incremento delle agevolazioni fiscali sotto forma di credito d'imposta in favore delle imprese a parziale compensazione delle spese sostenute per l'acquisto di energia e gas naturale nel secondo semestre 2022. L'articolo 3 riconosce alle imprese di autotrasporto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a compensazione della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato come carburante nei veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'articolo 4 prevede la concessione di un credito di imposta alle imprese a forte consumo di gas naturale a parziale compensazione dei costi sostenuti nel primo trimestre 2022 per l'acquisto di gas.
  L'articolo 5 attribuisce carattere di strategicità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza alle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, da allacciare alla rete di trasporto già esistente. A tal fine, la norma prevede la nomina di un Commissario straordinario, che si avvale delle amministrazioni, centrali e territoriali, competenti e che non percepisce gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Gli articoli 6 e 7 introducono norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione, rispettivamente, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. L'articolo 8 prevede la concessione di aiuti alle aziende agricole per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, derogando al limite di autoconsumo previsto dalla normativa europea. L'articolo 9 reca disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili (Ministero della difesa e terzi concessionari, Autorità portuali).
  L'articolo 10 introduce modificazioni alla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento alle competenze del Ministero della cultura. L'articolo 11 reca semplificazioni alla disciplina autorizzativa per interventi di ammodernamento delle linee elettriche esistenti. L'articolo 12 prevede misure derogatorie alle condizioni autorizzative richieste dai gestori degli impianti di generazione di energia elettrica che utilizzano carbone o olio combustibile.
  L'articolo 13 attribuisce al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo del 2025 una serie di competenze relative alla gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale. La norma, inoltre, prevede che il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche e che ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  L'articolo 14 introduce modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, di sisma bonus, di fotovoltaico e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.Pag. 351
  Il Capo II, agli articoli da 15 a 20, introduce misure a sostegno della liquidità delle imprese.
  In particolare, l'articolo 15 disciplina la concessione di garanzie da parte di SACE S.p.A. fino al 31 dicembre 2022 in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, per aiutare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subìto rincari per effetto della crisi internazionale. L'articolo 16 introduce misure temporanee di sostegno alla liquidità delle PMI erogate dal Fondo di garanzia. L'articolo 17 reca modifiche di semplificazione e razionalizzazione delle procedure riguardanti la concessione da parte di SACE S.p.A. a condizioni di mercato.
  L'articolo 18 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l'erogazione di contributi a sostegno delle imprese nazionali che hanno subìto perdite di fatturato in conseguenza della crisi internazionale. L'articolo 19 incrementa di 20 milioni di euro nel 2022 le disponibilità del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. L'articolo 20 consente alle PMI del settore agricolo e della pesca di ottenere finanziamenti con garanzia pubblica del 100 per cento, finalizzati alla ricostituzione della liquidità compromessa a causa dell'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime.
  Il Capo III, agli articoli da 21 a 30, reca misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti.
  In particolare, dopo avere segnalato che l'articolo 21 prevede la maggiorazione del credito di imposta previsto dalla normativa vigente per investimenti in beni immateriali 4.0, rileva che l'articolo 22 aumenta al 70 per cento e al 50 per cento le aliquote del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, introdotto dall'articolo 1, comma 211, della legge n. 160 del 2019 nell'ambito del Piano Transizione 4.0. L'incremento delle aliquote è subordinato alla qualificazione dei soggetti che erogano la formazione, individuati da un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, e alla certificazione dei risultati secondo modalità stabilite con il medesimo decreto. In mancanza di tali condizioni, le aliquote del credito di imposta sono ridotte, rispettivamente, al 40 per cento e al 35 per cento con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
  L'articolo 23, limitatamente agli anni 2022 e 2023, aumenta la misura del credito di imposta a favore delle sale cinematografiche per il potenziamento dell'offerta, previsto dall'articolo 18 della legge n. 220 del 2016, e ne estende l'ambito di applicazione. L'articolo 24 incrementa, per il triennio 2022-2024, le risorse del Fondo per il sostegno alla realizzazione di Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI).
  L'articolo 25 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Per le medesime finalità, la norma prevede l'istituzione di una segreteria tecnica, coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico e composta dal personale in servizio presso il medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sempre allo stesso scopo, la norma autorizza il Ministero stesso ad avvalersi di un contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione.
  L'articolo 26 reca disposizioni finalizzate a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei Pag. 352carburanti e dei prodotti energetici, indotti dalla crisi internazionale, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC. L'articolo 27 introduce disposizioni finalizzate a fronteggiare le conseguenze degli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nel settore delle concessioni di lavori autostradali.
  Rileva che l'articolo 28 riconosce, per gli anni 2022-2028, un contributo complessivo di 290 milioni di euro alle università che promuovono la stipula di Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese con imprese, enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, finalizzati a promuovere e migliorare l'offerta formativa, anche attraverso l'integrazione con le correlate attività di ricerca e innovazione. Come si legge nella relazione illustrativa, i patti territoriali hanno l'obiettivo di facilitare il dialogo tra università e territorio e arginare le asimmetrie territoriali del sistema della formazione superiore e la conseguente mobilità territoriale per studio e lavoro. In tal modo, la prospettiva di un ampliamento dell'offerta formativa in aree nelle quali si registrano carenze potrebbe costituire anche uno stimolo al tessuto produttivo nelle aree medesime.
  L'articolo 29 estende il sostegno già previsto dalla legislazione vigente per le imprese che esportano in Russia, Bielorussia e Ucraina a tutte le imprese esportatrici, per fare fronte alle conseguenze negative della crisi internazionale. L'articolo 30 introduce semplificazioni nelle procedure relative a investimenti di valore superiore a 50 milioni di euro.
  Al Titolo II, riguardante le politiche sociali e l'accoglienza, il Capo I, agli articoli da 31 a 39, reca misure in materia di lavoro, pensioni, servizi ai cittadini e sport.
  In particolare, gli articoli 31, 32 e 33 prevedono l'erogazione di indennità una tantum a sostegno del potere d'acquisto, rispettivamente, dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e dei lavoratori autonomi.
  Infatti, l'articolo 31 dispone in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano beneficiato per almeno una mensilità nel primo quadrimestre del 2022 dell'esonero di 0,8 punti percentuali dei contributi previdenziali IVS, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 l'erogazione di una indennità una tantum di 200 euro. Tale indennità è versata nel mese di luglio dal datore di lavoro, il cui credito sarà successivamente compensato dall'INPS secondo modalità da definirsi. L'indennità non spetta ai lavoratori titolari di trattamenti pensionistici, non è cedibile, né sequestrabile e non costituisce reddito, né a fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Infine, al lavoratore titolare di più rapporti di lavoro spetta un'unica indennità.
  Un'indennità una tantum di 200 euro è corrisposta dall'INPS, sulla base dell'articolo 32, ai seguenti soggetti: residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con reddito personale complessivo, per l'anno 2021, non superiore a 35.000 euro (comma 1); lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro; i percettori nel mese di giugno 2022 di prestazioni di NASpI e DIS-COLL (comma 9); percettori nel 2022 di indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (comma 10); titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con reddito derivante da tali rapporti non superiore a 35.000 euro nel 2021 (comma 11); lavoratori (stagionali, lavoratori dello spettacolo, lavoratori a tempo determinato nel settore del turismo, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio) beneficiari nel 2021 di una delle indennità connesse all'emergenza COVID (comma 12); lavoratori stagionali (comma 13); lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021 e un reddito non superiore a 35.000 euro nel medesimo anno Pag. 353(comma 14); lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionale riconducibili all'articolo 2222 del codice civile (comma 15); lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, con reddito derivante da tali attività nel 2021 non superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva (comma 16); nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza (comma 18).
  L'articolo 33 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e ai professionisti iscritti alle casse professionali che abbiano percepito nel 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo che sarà individuato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego, l'articolo 34 dispone che ANPAL servizi S.p.A. ricontrattualizzi i cosiddetti navigator che abbiano un incarico di collaborazione attivo alla data del 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data alle medesime condizioni e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022, oltre che per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR. La norma prevede la possibilità per le regioni di avvalersi, a determinate condizioni, di tale personale oltre il periodo di due mesi, comunque non oltre il completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. A tale ultimo riguardo, infine, il comma 4 prevede che il servizio di assistenza tecnica prestato presso le sedi territoriali delle regioni per garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza costituisce titolo per un punteggio aggiuntivo.
  L'articolo 35 istituisce, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo per il finanziamento di un buono per l'acquisto di abbonamenti ai servizi pubblici di trasporto da parte di persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. L'articolo 36 incrementa per il 2022 le disponibilità del fondo per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale anche a studenti.
  L'articolo 37 assegna al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022.
  L'articolo 38 introduce misure in materia di cittadinanza digitale, finalizzate, come si legge nella relazione illustrativa, a garantire la completa ed efficace attuazione degli interventi del PNIC relativi alla realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri i cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità fisica o digitale, per il tramite di un unico punto di accesso. In particolare, la norma attribuisce al personale preposto al punto unico, attivato sulla base di apposite convenzioni a titolo gratuito tra il Ministero dello sviluppo economico e le pubbliche amministrazioni, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
  L'articolo 39 reca disposizioni contabili riguardanti il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.
  Il Capo II, agli articoli da 40 a 43, riguarda gli enti territoriali.
  In tale ambito, l'articolo 40 reca misure finanziarie straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali. L'articolo 41 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per la parziale compensazione della riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) Pag. 354e della RC Auto riguardante le province e le città metropolitane. Nello stato di previsione del medesimo Ministero, l'articolo 42 istituisce un fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con più di seicentomila abitanti. L'articolo 43 reca misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
  Il Capo III, agli articoli da 44 a 48, reca disposizioni riguardanti la crisi ucraina.
  Infatti, l'articolo 44 reca misure per il rafforzamento dell'assistenza di coloro che richiedono protezione temporanea, mentre l'articolo 45, come si legga nella relazione tecnica, è volto a semplificare e accelerare, nel rispetto della normativa europea, il dispiegamento delle misure di intervento all'estero del Servizio nazionale di protezione civile, nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile. L'articolo 46 conferisce il potere di ordinanza al Ministro dell'istruzione in ordine all'applicazione di disposizioni derogatorie in tema di valutazione degli apprendimenti e di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo per gli studenti ucraini iscritti nelle istituzioni scolastiche italiane. L'articolo 47 reca misure riguardanti la conversione delle banconote circolanti in Ucraina e disciplina l'erogazione di prestiti a tale Paese da parte del Ministero dell'economia. L'articolo 48 disciplina le procedure di gestione finanziaria per la riassegnazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già assegnate per il finanziamento di misure a favore dei rifugiati.
  Il Capo IV, con gli articoli da 49 a 54, reca misure in materia di spesa pubblica.
  In tale ambito, l'articolo 49, riguardante le politiche di spesa pubblica, prevede, tra l'altro, ai commi 6 e 7, la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, della società Eutalia s.r.l. ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo della spesa pubblica. A tal fine, la società Eutalia s.r.l. provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridiche, statistico-matematiche e ingegneristiche mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato. Il comma 9, infine, aumenta il valore medio dell'importo delle spese per l'acquisto di beni e servizi che l'INPS può sostenere, allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria sul reddito dei lavoratori.
  Allo scopo di chiudere una procedura di infrazione già avviata, l'articolo 50 dispone il recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2117, in materia di strumenti finanziari. La norma, inoltre, reca misure in materia di aiuti di Stato.
  Si sofferma sull'articolo 51, che, al comma 1, prevede la possibilità per il Ministero della cultura – Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio sia di rinnovare, per un massimo di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, i 452 incarichi già autorizzati riguardanti figure professionali specializzati e assistenti tecnici sia di conferire ulteriori cento nuovi incarichi. Come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione si rende necessaria alla luce del considerevole carico di lavoro cui gli uffici periferici del Ministero devono fare fronte ai fini dell'attuazione degli interventi del PNRR e del PNIEC.
  Il comma 2 prevede la possibilità di integrare la Segreteria tecnica istituita presso la Soprintendenza speciale per il PNRR di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale con incarichi di durata massima di trentasei mesi. Il comma 3 aumenta le risorse già previste dalla normativa vigente volte a consentire al Ministero della cultura di avvalersi del supporto tecnico della società Ales s.p.a. per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico di musei, cinema e teatri, previsti dal PNRR.Pag. 355
  Il comma 5, in deroga al termine di durata biennale previsto dalla normativa vigente, proroga di due anni la validità delle graduatorie del concorso per il reclutamento di tredici unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La relazione illustrativa precisa che la disposizione è volta a garantire la gestione di ulteriori imprevedibili emergenze, visto che attualmente il personale della Protezione civile è impegnato a fare fronte, oltre che alle emergenze nazionali, anche alle esigenze che si sono determinate fuori dal territorio nazionale a causa della guerra in Ucraina.
  Il comma 6 reca una norma interpretativa in ordine al numero delle sedi della Scuola superiore della magistratura. Il comma 7 amplia il novero dei soggetti pubblici che possono avvalersi di SOGEI, includendo anche il Consiglio superiore della magistratura allo scopo, come si legge nella relazione illustrativa, di favorire la riforma del sistema giudiziario attraverso l'interoperabilità tra i sistemi coinvolti, in particolare quello del Ministero della giustizia. Il comma 8 introduce modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, allo scopo di riconfigurare, come si legge nella relazione illustrativa, il Comando operativo interforze quale Vertice militare, al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare. Il comma 9 differisce i termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica e da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022, in considerazione dei ritardi subiti a causa degli attacchi cibernetici subiti dal Ministero stesso. Il comma 10 individua nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'autorità competente a svolgere la vigilanza sul rispetto del divieto europeo di diffondere contenuti riconducibili a media russi.
  L'articolo 52, al comma 1, reca misure per consentire il completamento degli interventi strutturali relativi allo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021, che saranno utilizzati nelle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il comma 2 incrementa la disponibilità di risorse in conto capitale a beneficio delle società controllate dallo Stato, con l'obiettivo, come si legge nella relazione illustrativa, di aumentarne la capacità operativa a beneficio delle loro missioni sociali e dei loro piani strategici, nonché, più in generale, del processo di trasformazione dell'economia italiana disegnato dal PNRR. L'articolo 53 introduce misure contabili relative al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana. L'articolo 54, differendo il termine di adozione delle linee guida in materia di trasporto in condizioni di eccezionalità, introduce disposizioni transitorie per permetterne l'effettuazione.
  Il Capo V, agli articoli da 55 a 59 reca le disposizioni finali, transitorie e finanziarie.
  In particolare, l'articolo 55 modifica la disciplina del versamento del contributo una tantum a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi, a titolo di prelievo straordinario con finalità solidaristiche. L'articolo 56 reca disposizioni di natura contabile riguardanti il Fondo per lo sviluppo e la coesione. L'articolo 57 introduce disposizioni transitorie in ordine all'applicazione degli articoli 6, 7 e 14 del decreto. L'articolo 58 reca le disposizioni di copertura degli effetti finanziari del decreto e l'articolo 59 ne dispone l'entrata in vigore.
  Alla luce del contenuto del provvedimento testé illustrato, ritiene pertanto di poter formulare una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 4).

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 356

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Elena MURELLI (LEGA), relatrice, ricorda preliminarmente che il provvedimento è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, elencati nel Documento di economia e finanza 2022. La legge annuale per il mercato e la concorrenza è prevista dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Nonostante tale previsione, tuttavia, essa è stata finora adottata una sola volta, nel 2017. La sua importanza è stata ribadita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che definisce la tutela e la promozione della concorrenza fattori essenziali per favorire l'efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la pandemia. Per tale motivo, essa, nel quadro di regolazione esistente sia a livello europeo sia a livello nazionale, è lo strumento per una continua e sistematica revisione dello stato della legislazione, allo scopo di verificare, come si legge nella relazione illustrativa, se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico.
  Alla base del disegno di legge in esame, la cui approvazione è tra gli obblighi assunti dall'Italia previsti nel PNRR, ci sono le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nonché la necessità di superare le procedure di contenzioso avviate dalla Commissione europea proprio per la violazione del principio della libertà di concorrenza.
  Al disegno di legge è allegata la relazione di accompagnamento prevista dal citato articolo 47 della legge n. 99 del 2009, finalizzata a evidenziare: lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai princìpi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza; lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione; l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.
  Passando al merito del provvedimento, che consta di trentasei articoli, suddivisi in nove Capi, segnala che l'articolo 1 reca le finalità del disegno di legge, consistenti, in particolare, nella promozione dello sviluppo della concorrenza, nella rimozione degli ostacoli all'apertura dei mercati e nella garanzia della tutela dei consumatori.
  L'articolo 2 reca la delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici.
  L'articolo 3 proroga fino al 31 dicembre 2023 e, in particolari casi, fino al 31 dicembre 2024, l'efficacia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e dei rapporti di gestione per le finalità turistico-ricreative e sportive. Con riferimento alla medesima materia, l'articolo 4 reca la delega al Governo per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. Con riferimento ai principi e ai criteri direttivi per l'esercizio della delega, di cui al comma 2, segnala, tra i criteri per la definizione di una disciplina uniforme delle procedure di affidamento delle concessioni (lettera e), la previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE, in base ai quali gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale,Pag. 357 della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario (n. 6).
  L'articolo 5 introduce modificazioni alla disciplina della concessione delle aree demaniali, di cui alla legge n. 84 del 1994. Tra le modificazioni introdotte, segnala il divieto alle imprese concessionarie di un'area demaniale di scambio di manodopera nel caso in cui la medesima impresa abbia in concessione un'altra area demaniale nel medesimo porto di rilevanza economica internazionale e nazionale, per la svolgimento di un'attività diversa. Come si legge nella documentazione predisposta dagli uffici, la norma – che è volta a chiarire che in tali tipologie di porti è consentito il solo cumulo di attività, ma non la strutturazione di un operatore che, per elementi oggettivi, si presenterebbe come dominante – potrebbe avere riflessi in termini di diritto del lavoro.
  L'articolo 6 reca disposizioni in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale. L'articolo 7 riguarda le concessioni di grande derivazione idroelettrica.
  L'articolo 8 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali. Tra i criteri di delega, recati dal comma 2, segnala la lettera l), che richiede la previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali. Tale previsione, come come affermato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella Segnalazione trasmessa al Governo il 22 marzo 2021, è volta a superare eventuali ostacoli all'ingresso di nuovi operatori nel mercato e agli affidamenti competitivi, per timore di ripercussioni di carattere occupazionale. Come si legge nella documentazione predisposta dagli uffici, inoltre, tale previsione si applica anche a tutela dei lavoratori delle società in house, nel caso in cui l'ente locale, non rinnovando l'appalto nei confronti di tali società, opti per il ricorso al mercato per la gestione dei servizi pubblici locali.
  L'articolo 9 reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. L'articolo 10 delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico locale non di linea, ovvero taxi e noleggio con conducente – NCC. L'articolo 11 reca modificazioni alla disciplina relativa alle procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori. L'articolo 12 introduce modifiche alla disciplina dei controlli sulle società partecipate.
  L'articolo 13 interviene in materia di procedure di selezione dei soggetti che richiedono di installare colonnine di ricarica elettrica nella rete autostradale. L'articolo 14 reca disposizioni riguardanti l'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti. L'articolo 15 introduce modificazioni alla disciplina riguardante i servizi di gestione dei rifiuti.
  L'articolo 16 modifica la disciplina relativa all'accreditamento e al convenzionamento con il SSN delle strutture e dei soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie o socio sanitarie. Gli articoli da 17 a 19 riguardano i farmaci e, in particolare, la loro distribuzione (articolo 17), la rimborsabilità di quelli equivalenti (articolo 18) e di alcune tipologie in attesa di definizione del prezzo (articolo 19). L'articolo 20 introduce modificazioni alla disciplina riguardante la produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale.
  L'articolo 21 modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, con riferimento alla composizione della commissione selezionatrice, alla limitazione della discrezionalità attualmente attribuita al direttore generale dell'azienda di scegliere un candidato che non abbia riportato il punteggio maggiore, alla tipologia di informazione da pubblicare prima della nomina. L'articolo 22 introduce disposizioni riguardanti le procedure relative alla Pag. 358formazione manageriale in materia di sanità pubblica.
  L'articolo 23 modifica la disciplina delle procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione. L'articolo 24 introduce disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la realizzazione di reti di accesso in fibra ottica. L'articolo 25 è volto a contrastare il fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche. L'articolo 26 introduce disposizioni riguardanti i servizi postali.
  L'articolo 27 reca la delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva, allo scopo di eliminare gli adempimenti non necessari.
  Si sofferma sull'articolo 28, che delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci e più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, elencati al comma 1, sono i seguenti: eliminazione degli adempimenti non necessari e delle corrispondenti attività di controllo (lettera a); semplificazione degli adempimenti necessari (lettera b); coordinamento e programmazione dei controlli per evitare sovrapposizioni e ritardi (lettera c); programmazione dei controlli secondo i princìpi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti, modalità e frequenza dei controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e delle ispezioni pregresse (lettera d); ricorso alla diffida o altri strumenti per promuovere l'ottemperanza alla disciplina (lettera e); promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati, anche attraverso la valorizzazione dei comportamenti virtuosi (lettera f); accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati (lettera g); individuazione, trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare, nonché dei processi e metodi relativi ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi (lettera h); verifica e valutazione degli esiti dell'attività di controllo in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità (lettera i); divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso (lettera l).
  Il comma 2 reca la disciplina per l'adozione dei decreti legislativi, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato. La norma dispone anche l'acquisizione dei parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il comma 3 reca la clausola di salvaguardia per l'applicazione delle disposizioni nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 4 reca la disciplina per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi, mentre il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Ricorda che la XI Commissione, nel corso della presente legislatura, ha approfondito in modo particolare il tema dei controlli sul rispetto delle norme a tutela dei lavoratori in occasione dell'indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva, che si è conclusa Pag. 359con l'approvazione del documento conclusivo il 2 dicembre 2020. Nel corso di tale indagine, in particolare, sono state evidenziate le numerose criticità riguardanti i controlli effettuati sulle imprese da parte dei diversi enti competenti, ovvero l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'INPS, l'INAIL e le Aziende sanitarie locali, a causa della duplicazione degli interventi, dello scarso coordinamento, della impossibilità di mettere a fattore comune le banche dati di tali enti, dell'inadeguatezza degli organici rispetto alla mole dei controlli da effettuare. Rispetto a tali conclusioni, la situazione si può definire in miglioramento, soprattutto per l'aumento del numero degli ispettori in forza all'INL autorizzato nel corso degli ultimi due anni. L'articolo 24 in esame, pertanto, appare rispondere alle esigenze di natura più propriamente burocratica che la XI Commissione ha evidenziato con riferimento al settore lavoristico.
  L'articolo 29 riduce i tempi della procedura per la comunicazione unica per la nascita dell'impresa.
  L'articolo 30 reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché per la razionalizzazione e la semplificazione di tale sistema di vigilanza. Tra i principi e i criteri direttivi elencati al comma 1, segnala, alla lettera c), l'individuazione dell'ufficio unico di collegamento, con funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza, a cui sono assegnate unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, proveniente dalle autorità di vigilanza o comunque dalle amministrazioni competenti per le attività di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento (UE)2019/1020, in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
  L'articolo 31 modifica la disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto.
  L'articolo 32 modifica la disciplina sulla valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e il mercato, sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione e sul trattamento delle imprese comuni, allo scopo di adeguare la normativa nazionale alla normativa europea contenuta nel Regolamento sulle operazioni di concentrazione (n. 139/2004/UE). L'articolo 33 interviene sulla disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, introducendo una presunzione relativa di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità dei dati. L'articolo 34 introduce la disciplina della transazione nei procedimenti amministrativi condotti dall'Autorità garante della concorrenza e il mercato in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante, prevedendo che l'Autorità possa decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all'accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia. L'articolo 35 estende i poteri di indagine dell'Autorità medesima.
  L'articolo 36 reca la clausola di salvaguardia per l'applicazione del provvedimento nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

  Romina MURA, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Pag. 360

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.
Doc. XXII Fornaro, n. 63.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del documento.

  Rina DE LORENZO (LEU), relatrice, ricorda preliminarmente che sul tema degli effetti dell'amianto sui lavoratori la XI Commissione si è molto impegnata sia nella legislatura in corso sia in quella passata. Ovviamente, la Commissione Lavoro si è concentrata sulla necessità di ampliare la platea dei lavoratori beneficiari delle previdenze previste dall'ordinamento in relazione agli effetti sviluppatisi per il contatto con l'amianto sui luoghi di lavoro e si è preoccupata di reperire ulteriori risorse per aumentare le disponibilità dello specifico Fondo che eroga ai lavoratori e ai familiari superstiti una prestazione aggiuntiva. Rammenta, inoltre, che il 4 marzo 2020 la Commissione ha approvato le risoluzioni n. 8-00066, 8-00067, 8-00068, 8-00069, 8-00070 e 8-00071, sottoscritte da tutti i gruppi della Commissione, concernenti benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto. In occasione della discussione congiunta di tali atti di indirizzo, la Commissione ha potuto tracciare, attraverso le audizioni svolte e le missioni di studio effettuate, un quadro esaustivo delle situazioni in cui versano i soggetti che hanno lavorato esposti all'amianto, i cui effetti si possono manifestare anche a distanza di anni.
  La proposta al nostro esame, ovviamente, affronta la questione da un punto di vista diverso, volto a delineare il quadro delle responsabilità dell'attuale situazione, descritta dalla relazione illustrativa della proposta, che vede ancora la presenza di grandi quantità di amianto, ancora da bonificare e che ancora provoca vittime.
  Venendo, quindi, al merito della proposta, rileva che essa consta di cinque articoli e che, all'articolo 1, dispone l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. I compiti della Commissione sono: l'accertamento della dimensione del fenomeno della presenza dell'amianto nel territorio nazionale, nonché gli eventuali casi di impiego illecito o di smaltimento illegale di tale minerale; la valutazione dell'idoneità dei controlli sull'attuazione della legislazione vigente in materia di amianto e sulle attività di bonifica dei siti, in relazione ai danni per la salute e la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori operanti nel comparto; l'indagine sulle eventuali collusioni tra soggetti operanti nelle amministrazioni pubbliche o in imprese private e organizzazioni criminali, per lo svolgimento di attività illecite nelle operazioni di bonifica dei siti; la verifica della situazione igienico-sanitaria e ambientale dei siti di interesse nazionale insalubri e contaminati; la valutazione dell'efficacia della legislazione vigente in materia di divieto di impiego dell'amianto e in materia di smaltimento dei materiali contenenti amianto; la verifica degli interventi del Ministero della salute e delle regioni competenti in materia di prevenzione, di cura e di ricerca medico-scientifica.
  Sulla base dell'articolo 2, la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La norma, inoltre, reca disposizione in ordine alla composizione dell'Ufficio di presidenza e alle modalità di svolgimento delle elezioni dei suoi componenti e fissa la conclusione dei lavori entro sei mesi dalla costituzione. La Commissione, al termine dei lavori, presenta una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.
  L'articolo 3 disciplina i poteri e i limiti della Commissione, che, come disposto dal comma 1, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. L'articolo 4 vincola al segreto i componenti della Commissione, il personale addetto e ogni altra persona Pag. 361che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio.
  L'articolo 5, infine, reca disposizioni riguardanti l'organizzazione dei lavori della Commissione.

  Romina MURA, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del documento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 29 giugno 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

  La seduta comincia alle 15.05.

5-07891 Ciprini: Sull'assegno unico per i figli a carico.

  La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati (vedi allegato 5).

  Tiziana CIPRINI (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta della risposta, che dà conto dell'impegno del Governo, pienamente consapevole della criticità da lei rilevata, a trovare al più presto la soluzione del problema. Sottolinea, quindi, l'importanza di sanare il vulnus normativo, per scongiurare sia il prodursi di un nuovo contenzioso giudiziario sia il mancato conseguimento dell'obiettivo del sostegno alla genitorialità sotteso alla legge delega.

5-08172 Legnaioli: Sul lavoro nero in Toscana.

  La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati (vedi allegato 6).

  Donatella LEGNAIOLI (LEGA), intervenendo da remoto, ringrazia la sottosegretaria, dichiarandosi soddisfatta della risposta esaustiva. Sottolinea, come già fatto dalla rappresentante del Governo, la necessità di garantire la piena tutela dei diritti dei lavoratori e di adottare politiche che promuovano e incentivino il lavoro regolare. A tale ultimo riguardo, rileva ancora una volta l'eccessivo carico fiscale e contributivo che grava sui datori di lavoro e che appare suscettibile di causare conseguenze negative anche sui diritti dei lavoratori. A suo avviso, inoltre, appare necessario intervenire sugli istituti che, come dimostrano i dati e le notizie di cronaca, favoriscono pratiche elusive e distorsive del mercato del lavoro. A tale proposito, ritiene opportuno intervenire, in primo luogo, sul Reddito di cittadinanza, destinando le risorse in tal modo liberate al sostegno di politiche di promozione di un'occupazione regolare e garantita.

5-08284 Mura: Sul caso di una lavoratrice dell'ospedale Brotzu di Cagliari.

  La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati (vedi allegato 7).

  Romina MURA, presidente, ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta della risposta, che dimostra, ancora una volta, la sensibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al tema della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Constata che tale sensibilità si sta traducendo in concrete iniziative normative e insiste sulla necessità di continuare a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni, alla luce delle segnalazioni di abusi a danno delle lavoratrici, specialmente nell'ambito di appalti pubblici, che richiedono, proprio a causa del coinvolgimentoPag. 362 delle pubbliche amministrazioni, ulteriore attenzione. Apprezza, in particolare, il richiamo al ruolo delle Consigliere di parità, che costituiscono un ulteriore presidio, spesso poco conosciuto dalle lavoratrici, a difesa dei diritti garantiti dall'ordinamento, specialmente con riferimento alle discriminazioni indirette, insidiose perché poco riconoscibili ma, purtroppo, sempre più diffuse e tali da ostacolare anche le progressioni di carriera.
  Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.30.