CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2022
818.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 217

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 14.10.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.
C. 3490, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), relatrice, avverte che il provvedimento, composto di Pag. 218tre articoli, secondo l'intenzione dichiarata dai proponenti nella relazione illustrativa della proposta di legge originaria presentata al Senato (S. 1402), mira a colmare una lacuna normativa nel nostro ordinamento, estendendo l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di un natante, di una imbarcazione o una nave. In particolare, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata analisi della normativa vigente in materia di omicidio stradale, sottolinea che il comma 1 dell'articolo 1 – al fine di rendere autonoma la fattispecie di reato di omicidio nautico, così come già effettuato dalla legge n. 41 del 2016 per quello stradale al quale la nuova fattispecie viene assimilata sotto diversi profili – sostituisce l'articolo 589-bis del codice penale che era stato introdotto dalla citata legge n. 41 del 2016 e che attualmente disciplina la sola fattispecie del reato di omicidio stradale, per estendere la relativa disciplina anche a quello nautico.
  Nel dettaglio, osserva che al primo comma dell'articolo 589-bis del codice penale il provvedimento in esame include la violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna tra le ipotesi che possono integrare il reato punito con la reclusione da due a sette anni. Con riferimento alla disciplina della navigazione marittima o interna, rammenta che attualmente a livello nazionale si applicano principalmente le disposizioni del codice della navigazione nonché quelle del codice della nautica e che, ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile. La fattispecie prevista dal nuovo primo comma dell'articolo 589-bis del codice penale, mutatis mutandis, si pone in linea di continuità con il testo del secondo comma dell'articolo 589 del codice penale (nella versione previgente alla citata legge n. 41 del 2016) sia sotto il profilo normativo che sanzionatorio. Per effetto della modifica in commento, viene però differenziato il regime giuridico delle due fattispecie, in quanto la disposizione di cui al previgente secondo comma dell'articolo 589 (la quale attualmente disciplina la sola ipotesi di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni) costituiva un'ipotesi aggravata ad effetto speciale del reato di omicidio colposo, mentre la nuova previsione dell'omicidio nautico, alla stregua di quanto già disposto per l'omicidio stradale, integrerebbe una ipotesi autonoma di reato.
  Evidenzia che la novella in esame integra inoltre il secondo comma dell'articolo 589-bis del codice penale – che attualmente punisce con la reclusione da otto a dodici anni l'omicidio colposo commesso da chi si sia posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada) ovvero in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 187 del codice della strada) – estendendo le relative previsioni anche a chiunque, ponendosi alla conduzione di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona.
  Il nuovo terzo comma dell'articolo 589-bis del codice penale estende la pena prevista per il conducente di un veicolo a motore che eserciti l'attività di trasporto di persone o di cose (articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) al conducente di unità da diporto a fini commerciali (articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del codice della nautica) , i quali cagionino per colpa la morte di una persona, avendo un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (rispettivamente ai sensi degli articoli 186, comma 2, lettera b), del codice della strada, e 53-bis, comma 2, lettera b), del codice della nautica).
  Fa presente che, analogamente, il quarto comma viene modificato al fine di estendere al conduttore di un natante, imbarcazionePag. 219 o nave non rientrante nelle particolari categorie individuate dal terzo comma, la fattispecie di omicidio colposo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro punita con la pena da cinque a dieci anni di reclusione. Con la modifica al sesto comma si prevede che le pene previste dal nuovo articolo 589-bis, ad eccezione delle ipotesi previste dal quinto comma (il quale rimane identico e quindi applicabile solo all'ipotesi di omicidio stradale), siano aumentate se il fatto è commesso da persona non munita di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata ovvero nel caso in cui il natante, l'imbarcazione o la nave sia di proprietà dell'autore del fatto e tale mezzo risulti sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Infine, con la modifica all'ottavo comma, si estende al conducente del natante, dell'imbarcazione o della nave la disposizione prevista per i casi di pluralità di eventi lesivi. In particolare, si prevede che, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, debba applicarsi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, purché la pena non superi gli anni diciotto di reclusione.
  Fa presente che, coerentemente, il comma 2 dell'articolo 1 in esame modifica la rubrica dell'articolo 589-ter del codice penale, relativo alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente a seguito di omicidio stradale per la quale è previsto un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a cinque anni, che – per effetto delle modifiche apportate all'articolo 589-bis – trova ora applicazione anche al caso di omicidio nautico.
  Evidenzia che il comma 3 dell'articolo 1, analogamente alle modifiche apportate all'articolo 589-bis, sostituisce l'articolo 590-bis del codice penale, che attualmente disciplina le sole fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime, al fine di estendere la relativa disciplina anche alle corrispondenti ipotesi di lesioni nautiche. Le due fattispecie di reato, al netto delle diversità di condotta e del diverso trattamento sanzionatorio – che non costituiscono oggetto di modifica – condividono la stessa struttura e sono articolate in maniera sostanzialmente identica sotto il profilo della loro formulazione.
  Sottolinea, invece, che la novella in esame introduce un nuovo nono comma all'articolo 590-bis in tema di procedibilità del delitto nei casi di cui al primo e al quinto comma. Tali casi riguardano rispettivamente le lesioni personali stradali e nautiche commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna, punite con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime (primo comma) nonché le lesioni personali stradali gravi o gravissime, cagionate per colpa dai conducenti veicoli a motore per alcune infrazioni al codice della strada (quinto comma). Rammento che attualmente per le lesioni gravi e gravissime di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 590-bis non è richiesta la querela di parte ai fini della procedibilità. Le stesse risultano pertanto procedibili d'ufficio ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura penale. Per effetto della modifica introdotta, si verrebbe ad applicare lo stesso regime di procedibilità previsto dall'articolo 590 del codice penale per le lesioni personali colpose, il quale risulta punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nei primi due commi della stessa disposizione, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
  Infine, fa presente che il comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame modifica la rubrica dell'articolo 590-ter del codice penale aggiungendo il riferimento alle lesioni personali nautiche, oltre a quelle stradali già previste. Per effetto delle modifiche apportate dal provvedimento in esame all'articolo 589-bis, quindi, la circostanza aggravante che prevede un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a cinque anni si Pag. 220applica anche al caso di fuga a seguito di lesioni nautiche gravi o gravissime.
  Rileva che l'articolo 2 della proposta di legge interviene sull'articolo 380, comma 2, lettera m-quater), del codice di procedura penale, relativa alle ipotesi di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 589-bis del codice penale, prevedendo che non si applichi l'arresto obbligatorio in flagranza ove il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.
  Da ultimo, sottolinea che l'articolo 3, al fine di evitare di incorrere nella improcedibilità sopravvenuta dell'azione penale pur correttamente esercitata (analogamente a quanto avviene nella ipotesi di rinuncia o remissione della querela precedentemente proposta), prevede una disciplina transitoria destinata ad incidere sui procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. In particolare, il comma 1 prevede che per i delitti di lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime, perseguibili a querela della persona offesa, di cui all'articolo 590-bis, primo e quinto comma, del codice penale, come modificato dall'articolo 1 della proposta in esame, che siano stati commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso provvedimento, il termine per la presentazione della querela decorra dalla data di entrata in vigore dello stesso, anche se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Si tratta di una conseguenza derivante dall'ultimo comma aggiunto all'articolo 590-bis del codice penale, il quale ha modificato il regime di procedibilità per le fattispecie di lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (articolo 590-bis, primo comma) ovvero con condotte stradali particolarmente imprudenti (quinto comma). L'opzione normativa prescelta dal provvedimento condiziona la procedibilità al tempestivo esercizio del diritto di querela in capo alla persona offesa dal reato, entro un termine che inizia a decorrere o dalla entrata in vigore della nuova legge (anche se la persona offesa ha avuto notizia del reato precedentemente a tale data) ovvero dal momento in cui il soggetto stesso sia stato in tal senso informato dall'Autorità procedente (nel caso in cui la persona offesa non ha avuto notizia del reato alla data di entrata in vigore della legge). In fine, allo scopo di favorire la continuità dei procedimenti pendenti, il comma 2 prevede che, se alla data di entrata in vigore del provvedimento risulta pendente un procedimento penale, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, se necessario anche previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
  Nel sottolineare come il provvedimento, approvato dall'altro ramo del Parlamento all'unanimità, arrivi alla Camera proprio a ridosso dell'inizio della stagione estiva, in cui purtroppo spesso le cronache riferiscono di incidenti determinati da condotte improvvide nell'utilizzo dei mezzi da diporto, ricorda che lo stesso nasce dalla necessità di adeguare le norme sulla materia alle rinnovate esigenze della società. Ritiene quindi che la Commissione possa avviarne l'esame con il medesimo spirito di collaborazione riscontrato presso il Senato e sottolinea come la proposta di legge – che va nella direzione di garantire maggiore sicurezza nei mari – rechi un intervento da tempo auspicato dalle associazioni di categoria operanti nel settore.

  Roberto TURRI (LEGA) fa presente che la proposta di legge C. 3175 della collega Bordonali interviene su analoga materia. Chiede se la presidenza abbia valutato la possibilità di abbinarne l'esame a quello della proposta in discussione.

  Mario PERANTONI, presidente, rileva che la proposta di legge Bordonali C.3175 è stata assegnata alle Commissioni riunite II e IX e che, pertanto, non è possibile procedere all'abbinamento delle due proposte Pag. 221in assenza di una richiesta di riassegnazione alla sola Commissione Giustizia.
  Demandando all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi la individuazione delle modalità per il prosieguo dei lavori, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.
C. 2933 Bruno.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 15 marzo 2022.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame era stato fissato al 25 marzo e che sono state presentate 13 proposte emendative.
  Comunica, inoltre, che, secondo accordi intercorsi per le vie brevi tra i gruppi, nella seduta odierna si procederà esclusivamente alla discussione sul complesso delle proposte emendative.
  Nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore come intenda procedere per il prosieguo dei lavori.

  Raffaele BRUNO (M5S), relatore, ritiene di poter esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate già nella prossima seduta e che la Commissione possa procedere alla votazione sulle stesse nella medesima seduta.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato.
C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 21 dicembre 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in esame. Nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione generale, nel rammentare che verosimilmente nella prossima seduta la Commissione dovrà procedere all'adozione del testo base per il prosieguo dei lavori su proposta della relatrice, onorevole Giuliano, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna per una concomitante seduta della Giunta per le autorizzazioni di cui è componente, ritiene che la stessa in tale sede potrà verificare l'intendimento dei gruppi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
C. 105 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento in esame nella seduta odierna.

  Roberto TURRI (LEGA) essendo prevista, come anticipato dal presidente, l'espressione del parere, interviene sull'ordine dei lavori per segnalare che la costituzione del Pag. 222nuovo gruppo «Insieme per il futuro» comporterà presumibilmente una variazione nella consistenza numerica del Movimento 5 Stelle in Commissione Giustizia. Ritiene pertanto che, per ragioni di correttezza, sia indispensabile chiarire quale sia l'esatta composizione dei gruppi prima di procedere alla prevista votazione.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che non sono ancora arrivate comunicazioni dalla Presidenza della Camera in ordine alla consistenza numerica dei gruppi interessati dalle modificazioni intervenute. Pertanto, in assenza di dette comunicazioni, la composizione della Commissione resta invariata, rilevando esclusivamente che l'onorevole Di Sarno, membro della Commissione, ha cessato di far parte del gruppo M5s e ha aderito al nuovo gruppo Insieme per il futuro.

  Roberto TURRI (LEGA) fa presente che nel corso della mattinata, durante la seduta dell'Assemblea, il Presidente della Camera ha annunciato la costituzione del nuovo gruppo, fornendo indicazione dei deputati che sono entrati a farne parte. Pertanto, dal momento che la consistenza numerica del nuovo gruppo è già nota, ritiene che procedere all'espressione del parere in assenza dei necessari adempimenti formali che consentano la modifica della composizione della Commissione, possa esporre ad eventuali contestazioni circa l'esito della votazione.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), nel ribadire che stamattina la Presidenza della Camera ha annunciato formalmente la costituzione del nuovo gruppo e che a tale annuncio faranno seguito i conseguenziali provvedimenti, invita il presidente a soprassedere alle votazioni odierne perché si rischia che l'esito del voto non tenga conto delle nuove consistenze dei gruppi parlamentari. Ritiene infatti che si debbano rinviare tutte le votazioni in attesa che si realizzi la ripartizione proporzionale tra i gruppi.

  Giulia SARTI (M5S) dichiara di non comprendere per quale motivo tali rilievi vengano avanzati dai colleghi di altri gruppi. A suo avviso infatti la questione dovrebbe essere posta piuttosto dal gruppo neo costituito. Nel far presente inoltre come in analoghe situazioni verificatesi in passato nessuno abbia ritenuto di sollevare il problema, manifesta la convinzione che la votazione non risulterebbe in alcun modo inficiata. In conclusione considera la richiesta avanzata dai colleghi priva di qualsiasi fondamento.

  Mario PERANTONI, presidente, ribadisce che allo stato, pur essendo intervenuta la costituzione del nuovo gruppo, con riguardo alla composizione della Commissione Giustizia, risulta esclusivamente il passaggio del collega Di Sarno dal gruppo Movimento 5 Stelle al gruppo Insieme per il futuro.

  Michele BORDO (PD), nel condividere la risposta fornita dal presidente ai rilievi avanzati dal collega Turri, fa presente che nessuno dei componenti del nuovo gruppo è intervenuto per dichiarazione di voto sulle risoluzioni all'esame dell'Assemblea nella mattinata odierna. In ogni caso ritiene che la questione relativa alla redistribuzione dei deputati in ragione della nuova composizione dell'Assemblea non si ponga né in Commissione Giustizia né presso le altre Commissioni. Ventila l'ipotesi che si tratti piuttosto di un problema di natura politica, dal momento che la Commissione Giustizia si appresta ad esprimere il parere sul provvedimento in materia di cittadinanza nonché a deliberare il mandato al relatore sul provvedimento relativo alla cannabis. Ritiene in conclusione che la situazione sia pienamente regolare.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi Turri e Zanettin, considera innegabile l'annuncio formale da parte del Presidente della Camera della costituzione del nuovo gruppo, che ha una sua denominazione ed un numero di componenti pari a cinquantuno. Ritiene quindi che non si possa che prendere atto di tale costituzione, considerando del tutto irrilevante il fatto che gli Pag. 223esponenti del nuovo gruppo non siano intervenuti stamattina in Assemblea in sede di dichiarazione di voto. Quanto alle considerazioni della collega Sarti, fa presente che la questione riguarda l'intera Commissione e non il singolo gruppo. Dovendo esprimersi su provvedimenti importanti, su cui non è noto l'intendimento del nuovo gruppo, a suo avviso è nell'interesse di tutti che l'esito del voto rispecchi la reale volontà della Commissione. Pertanto per questioni di opportunità politica oltre che di legittimazione formale sollecita il presidente a rinviare le votazioni previste per la seduta odierna, in attesa che sia formalizzata la reale composizione della Commissione.

  Roberto TURRI (LEGA), richiamando le considerazioni svolte dal collega Bordo circa il mancato perfezionamento della costituzione del nuovo gruppo, precisa a titolo esemplificativo che la deputata Castelli risulta formalmente iscritta al gruppo Insieme per il futuro dalla data del 21 giugno 2022. Quanto alla precisazione del presidente secondo cui in Commissione Giustizia è al momento presente quale componente di Insieme per il futuro solo il deputato Di Sarno, fa presente che la fuoriuscita di ben cinquantuno componenti dal Movimento 5 Stelle comporta inevitabilmente una variazione nella composizione della Commissione per tale gruppo. Da ultimo dichiara che il corretto andamento del voto è nell'interesse di tutti, dal momento che i componenti del nuovo gruppo potrebbero ritenere di esprimersi diversamente con riguardo ai provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che, benché il nuovo gruppo sia formalmente costituito, allo stato la composizione della Commissione risulta invariata, se si esclude l'adesione del deputato Di Sarno a Insieme per il futuro. Nel ribadire che le necessarie variazioni alla composizione delle Commissioni avranno luogo quando sarà intervenuta la relativa comunicazione la richiesta formale della Presidenza della Camera, dà la parola alla relatrice, onorevole Sarti, per l'illustrazione del provvedimento.

  Giulia SARTI (M5S) relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla I Commissione, l'esame del testo unificato, adottato come testo base, delle proposte di legge Boldrini C. 105 ed abbinate, che modifica la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
  Rammenta che la legge sulla cittadinanza italiana è basata sul principio del c.d. ius sanguinis, in base al quale acquista di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da madre o padre cittadini italiani. Il diritto alla cittadinanza per ius soli – in virtù del quale l'acquisizione della cittadinanza di un dato paese è conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio – è garantito solamente in alcune situazioni particolari, caratterizzate dalla impossibilità per il bambino di avere alcuna cittadinanza a causa di filiazione da parte di genitori privi di cittadinanza (apolidi) o ignoti, ovvero in presenza di norme del Paese di provenienza che impedisce l'acquisizione della cittadinanza dei genitori. Nel corso delle ultime legislature è stato dedicato ampio spazio all'esame delle proposte di riforma della legge sulla cittadinanza, senza tuttavia giungere all'approvazione di un testo definitivo.
  Il provvedimento in esame, che si compone di due articoli, per raggiungere tale obiettivo, punta a introdurre in maniera puntuale una nuova fattispecie orientata al principio dello ius scholae.
  In particolare, evidenzia che la lettera a) del comma 1 del citato articolo 1 inserisce, dopo il comma 2 dell'articolo 4 della citata legge n. 91, i commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno 5 anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualificaPag. 224 professionale, acquisti la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà da entrambi i genitori, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
  Osserva che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato in esame inserisce nella citata legge n. 91 del 1992 un nuovo articolo 23-bis. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo chiarisce che il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il comma 2 dello stesso articolo dispone che gli ufficiali di anagrafe siano tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e del nuovo comma 2-bis, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame, indicando i relativi presupposti e le modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
  Sottolineo che tale previsione di semplificazione ricalca, potenziandole e aggiornandole, le disposizioni contenute nell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che viene abrogato dall'articolo 2, comma 1, del testo unificato in esame.
  Da ultimo, l'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame reca ulteriori disposizioni di coordinamento e finali, prevedendo che con regolamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
  Sottolineando quindi come il provvedimento non investa profili di particolare rilevanza per la Commissione giustizia, formula una proposta di parere favorevole sullo stesso.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), come già evidenziato dai colleghi del suo gruppo nel corso dell'esame in sede referente, ritiene che il provvedimento sia la dimostrazione di come la maggioranza sia distante dalle reali esigenze del Paese. Ritiene stucchevole che, in momento storico come quello attuale, il Parlamento debba esaminare meccanismi volti ad introdurre – sia pure surrettiziamente – nell'ordinamento italiano dei meccanismi di concessione del riconoscimento della cittadinanza contro i quali il suo gruppo si è sempre battuto. Per tale ragione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta della relatrice.

  Roberto TURRI (LEGA), in linea con l'atteggiamento del suo gruppo nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, preannuncia il voto contrario della Lega alla proposta di parere della relatrice.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia alla proposta di parere della relatrice.

  Walter VERINI (PD) preannunciando il voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice, sottolinea come non vi sia contraddizione tra il rispetto dei diritti sociali e quello dei diritti civili e umani. Ritiene infatti che tali questioni debbano andare di pari passo in quanto tutte costituiscono delle emergenze.

  (Applausi da parte dei deputati del gruppo PD)

Pag. 225

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 22 giugno 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 15.50.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.
Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2022.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, IX, XII e XIII che sono in distribuzione. Avverte altresì che la Commissione Bilancio si pronuncerà ai fini dell'esame in Assemblea. Dà quindi conto delle sostituzioni.

  Roberto TURRI (LEGA) interviene sull'ordine dei lavori richiamando la questione già posta in precedenza insieme al collega Zanettin in ordine alla regolarità di eventuali votazioni svolte in assenza del necessario adeguamento della composizione della Commissione alla forte riduzione dei componenti del Movimento 5 Stelle. A tale proposito fa presente che i rappresentanti dei gruppi del centro destra hanno scritto una lettera al Presidente della Camera per chiedere la temporanea sospensione delle votazioni presso la Commissione di merito, finché non sia stato operato il riequilibrio delle consistenze numeriche dei gruppi parlamentari. Chiede quindi al presidente di soprassedere alla votazione prevista.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), condividendo le considerazioni del collega Turri, chiede al presidente di acquisire la decisione della Presidenza della Camera sulla richiesta avanzata dal centro destra, prima di mettere mano ad ulteriori atti.

  Mario PERANTONI, presidente, relativamente alla richiesta del collega Turri fa presente che la situazione non è mutata rispetto a quanto già dichiarato in precedenza. Quanto invece alla richiesta del collega Zanettin, precisa che allo stato non è dato sapere se e quando la Presidenza della Camera riterrà di assumere una decisione. Pertanto non ritiene sia il caso di sospendere la prevista deliberazione, in attesa di decisioni future.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che la collega Montaruli sostituisce l'onorevole Maschio, preannunciando l'imminente invio da parte degli uffici di Fratelli d'Italia della rettifica rispetto alla precedente comunicazione che vedeva l'onorevole Montaruli in sua sostituzione. Si associa inoltre alle considerazioni dei colleghi della Lega e di Forza Italia, ritenendo che la costituzione di un nuovo gruppo comporterà una modifica nella composizione della Commissione, tanto più in vista di una deliberazione così delicata, sulla quale non è noto l'intendimento di Insieme Pag. 226per il futuro. Chiede quindi di rinviare la prevista votazione.

  Roberto TURRI (LEGA) comunica la revoca della sostituzione ad rem del deputato Alessandro Pagano. Pertanto alla seduta odierna tornerà a prendere parte il collega Marchetti, componente titolare della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, chiede ai colleghi Turri e Varchi di formalizzare le richieste di sostituzione preannunciate. In considerazione dell'orario, rinvia il seguito dell'esame ad un'altra seduta che si terrà a conclusione dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia Anna Macina.

  La seduta comincia alle 20.10.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.
Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2022.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, fa presente di aver avuto una interlocuzione informale con il Presidente della Camera a seguito di una lettera inviata dai gruppi di centrodestra, nella quale è stata sollevata la questione relativa al riequilibrio della composizione delle Commissioni a seguito della composizione del nuovo gruppo «Insieme per il futuro». Precisa che nel corso di tale interlocuzione il Presidente ha chiarito di non aver ancora risposto formalmente a tale lettera essendo la stessa pervenuta solo nel corso del pomeriggio odierno. Fa presente che il Presidente della Camera, pur rilevando l'assenza di ostacoli procedurali ad una votazione nella seduta odierna, ha tuttavia rappresentato la necessità di un riequilibrio della composizione delle Commissioni sollecitato nella lettera. Ritiene che la decisione di procedere a votazione, formalmente legittima, vada valutata dai gruppi sotto il profilo dell'opportunità politica. In ogni caso fa presente che il voto per il conferimento del mandato al relatore non potrà intervenire oltre la giornata di lunedì essendo il provvedimento inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da mercoledì 29 giugno.

  Roberto TURRI (LEGA), facendo presente di non aver colto, dalle parole del presidente, se si tratti di una questione procedurale, come affermato nella lettera inviata al Presidente della Camera, o invece di una questione di opportunità politica rimessa alla valutazione discrezionale dei gruppi, a nome del suo gruppo ritiene che sia necessario rinviare l'esame ad altra seduta, in attesa che venga definita la nuova composizione della Commissione, che dovrebbe anche vedere una riduzione dei componenti del gruppo M5S.

  Gianfranco DI SARNO (IPF), intervenendo in qualità di componente del nuovo gruppo costituitosi, precisa che Insieme per il futuro non ha alcun problema a che la Commissione proceda nella seduta odierna alla votazione per il conferimento del mandato al relatore sul provvedimento in esame.

  Eugenio SAITTA (M5S), premettendo che il presidente ha sempre gestito i lavori della Commissione nel modo più imparziale possibile venendo incontro alle richieste di tutti i gruppi, ritiene indifferente rinviare la votazione alla giornata di lunedì non ravvisando effetti sull'esito della stessa, anche in considerazione della disponibilità Pag. 227manifestata dal collega Di Sarno. Ciò premesso, ritiene che la Commissione potrebbe in ogni caso procedere alla deliberazione sul mandato già nella seduta odierna.

  Alfredo BAZOLI (PD) sottolinea come dal punto di vista procedurale non sussista alcun ostacolo a che la Commissione proceda alla votazione nella seduta odierna, evidenziando come in altre Commissioni oggi si siano svolte regolarmente votazioni. Inoltre fa presente che, anche in questa legislatura, in situazioni analoghe, le Commissioni non hanno arrestato i propri lavori. Manifesta pertanto la disponibilità del gruppo Partito Democratico a votare subito. Ritiene inoltre che non si ponga una questione di opportunità stante la disponibilità manifestata dal collega Di Sarno appartenente al gruppo neocostituito. Pertanto non coglie alcuna differenza tra lo svolgimento della votazione nella giornata odierna e quello nella giornata di lunedì.

  Stefano FASSINA (LEU), intervenendo in sostituzione del collega Conte, ritiene che non vi siano ostacoli a procedere alla votazione, anche alla luce del fatto che egli stesso ha partecipato alle votazioni che si sono tenute nella giornata odierna in Commissione Bilancio. Aderendo a quanto osservato dal collega Bazoli, ritiene che, vista la disponibilità del collega Di Sarno, non vi sia alcun ostacolo, sia regolamentare che di opportunità politica, alla votazione.

  Gianluca VINCI (FDI), ritenendo che la comunicazione del presidente Perantoni in merito alla propria interlocuzione con il Presidente della Camera non sia chiara, non comprende a che titolo intervenga il collega Di Sarno nella presente seduta, se sia il capogruppo del nuovo gruppo e se rappresenti anche gli altri colleghi che dovranno far parte della Commissione dovendo tale formazione, secondo i propri calcoli, contare tre rappresentanti in Commissione Giustizia. Ritiene pertanto che, non essendo opportuno fare forzature procedurali, la Commissione debba attendere che si proceda agli opportuni riequilibri numerici dei gruppi prima di votare il mandato al relatore.

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI) rileva come sia necessario attendere la risposta del Presidente della Camera alla lettera inviata dai rappresentanti dei gruppi del centro destra in ordine alla sospensione dell'esame di provvedimenti di particolare delicatezza in attesa del riequilibrio per consistenza numerica. Fa notare come la composizione della Commissione non sia rimessa alla libera decisione dei vari gruppi, ma sia una proiezione della consistenza numerica di ciascun gruppo in Assemblea. A tale proposito evidenzia come lui stesso sia membro di un gruppo in corso di scioglimento che non sarà presente nella composizione della Commissione nelle prossime sedute.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che ha appena ricevuto dal Presidente della Camera la precisa indicazione di rinviare la votazione sul mandato al relatore per garantire il buon andamento dei lavori, assicurato anche dal necessario riequilibrio tra le forze politiche all'interno della Commissione. Sottolinea come il rinvio debba comunque avvenire in modo tale da assicurare da parte della Commissione il rispetto della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, prevista per mercoledì 29 giugno dalla Conferenza dei presidenti di gruppo nella riunione odierna.

  Michele BORDO (PD) ritiene in primo luogo che ci si debba intendere sul corretto funzionamento dei lavori parlamentari e sulla necessità di rispettare le regole e di interpretarle in maniera uniforme. Rileva pertanto come alla luce di tali premesse non sia possibile decidere di operare in un modo presso una Commissione permanente e in un modo completamente difforme in un'altra Commissione, stante che nella seduta odierna in alcuni organi parlamentari si è proceduto regolarmente alle votazioni. In secondo luogo fa presente come la decisione di rinviare la deliberazione sul mandato al relatore per ragioni di opportunità politica non possa essere affidataPag. 228 né al presidente della Commissione né al Presidente della Camera, in quanto le valutazioni di opportunità politica devono essere rimesse ai gruppi parlamentari.

  Mario PERANTONI, presidente, nel comunicare che i lavori della Commissione sono sospesi, fa presente che dopo l'intervento dell'onorevole Bordo, ancora da concludere, non vi sono altri iscritti a parlare.

  (Proteste dell'onorevole Tateo e di altri deputati).

  Mario PERANTONI, presidente, chiede ai colleghi di consentire all'onorevole Bordo di concludere il proprio intervento.

  Michele BORDO (PD) fa presente come le proteste dei colleghi siano state legittimamente originate dalla comunicazione del presidente di sospensione dei lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, chiarendo la precedente comunicazione, fa presente che era sua intenzione non sospendere la seduta ma avvertire i membri della Commissione che non vi sarebbero state votazioni. Comunica che in ogni caso la seduta ora è in corso.

  Michele BORDO (PD) ribadisce che non vi sono motivi di natura formale ostativi alla votazione del mandato al relatore e che eventuali valutazioni di opportunità politica dovrebbero essere affidate esclusivamente ai gruppi parlamentari. Nel prendere atto della decisione di rinviare comunque la deliberazione sul mandato ad altra seduta, sottolinea come debba essere chiaro che quanto avvenuto non costituisce in alcun modo un precedente. Ritiene infatti che, mentre potrebbe in qualche modo aderirsi ad un rinvio della votazione per opportunità politica, nessuna adesione sarebbe possibile nel caso di richiesta di rinvio per consentire una regolarizzazione della composizione della Commissione stante che non sussiste alcuna irregolarità. A suo avviso ciò è dimostrato dal fatto che nella giornata odierna diverse Commissioni hanno provveduto a deliberare e non si può certo ritenere che tali deliberazioni siano nulle.

  Mario PERANTONI, presidente, precisa di aver avuto chiare indicazioni dal Presidente della Camera di rinviare la votazione sul mandato al relatore non per ragioni di opportunità politica ma per esigenze di garanzia del buon andamento dei lavori, assicurata anche dal giusto equilibrio tra le diverse forze politiche sulla base della relativa consistenza numerica.

  Roberto TURRI (LEGA), non condividendo le affermazioni del collega Bordo in merito alla sola politicità della questione posta, fa presente che le deliberazioni avvenute nel corso della giornata in altre Commissioni, e in particolare presso la Commissione Bilancio, sono intervenute precedentemente all'invio della lettera al Presidente Fico a cui è necessario che venga data una risposta formale prima che la Commissione continui con i propri lavori.

  Walter VERINI (PD) prende atto con rammarico della decisione del presidente di rinviare la deliberazione sul mandato al relatore alla giornata di lunedì. A tale proposito fa notare come, qualora ci fosse stato un effettivo impedimento di natura procedurale alla votazione in Commissione, avrebbe dovuto intervenire una comunicazione ufficiale di sospensione delle deliberazioni degli organi parlamentari in attesa del riequilibrio delle forze politiche all'interno degli stessi. Sottolinea come a suo avviso nella seduta odierna ci sarebbero state tutte le condizioni per procedere alla deliberazione sul mandato al relatore a riferire in Assemblea, anche in considerazione del fatto che, come ricordato dal collega Bazoli, già si sono verificate in passato episodi di scissioni all'interno di forze politiche, che non hanno suscitato alcun effetto sulle decisioni degli organi parlamentari. Ritiene che la scelta delle forze di centro destra di sottoporre la richiesta di sospensione delle votazioni al Presidente della Camera tragga origine dall'oggetto del provvedimento oggi all'esame della Commissione Giustizia e che non sarebbePag. 229 mai intervenuta in presenza di altri provvedimenti.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, rammenta che nel corso della giornata è intervenuta la lettera al Presidente Fico da parte dei gruppi di centrodestra.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) ritiene necessario precisare, alla luce dell'iter del provvedimento in esame e delle comunicazioni svolte nella seduta odierna, che nessuno può accusare il presidente di aver gestito i lavori della Commissione con forzature compressive nei confronti dei gruppi, avendo sempre garantito al massimo il dibattito e il confronto anche recependo richieste che erano palesemente volte a ritardare le decisioni della Commissione. Associandosi alle considerazioni del collega Bordo, pur rispettando la decisione del presidente, ritiene che la sede più idonea per assumere tale decisione avrebbe dovuto essere una riunione dell'Ufficio di presidenza, trattandosi di una questione di opportunità politica e non di interpretazione regolamentare. Sottolinea come, vista la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per la giornata di mercoledì prossimo, sia assolutamente necessario procedere alla votazione del mandato al relatore entro la giornata di lunedì.

  Mirella CRISTINA (FI) dichiara di condividere la decisione del presidente di rinviare la deliberazione sul mandato al relatore, facendo presente come a suo avviso prima di tale deliberazione sarebbe opportuno che intervenisse una risposta formale del Presidente della Camera alla richiesta sottoposta dai rappresentanti delle forze politiche di centro destra.

  Michele SODANO (MISTO), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi che hanno manifestato il proprio disappunto con riguardo alla decisione assunta dal presidente, fa presente che nella giornata odierna in Commissione Bilancio si è proceduto regolarmente allo svolgimento delle previste votazioni. Precisa altresì con riguardo all'oggetto della deliberazione odierna che si è giunti ormai alla fine di un lungo percorso condotto in maniera magistrale dal presidente su un provvedimento fortemente divisivo. Fa notare come l'onorevole Di Sarno, entrato a far parte del gruppo appena costituito, abbia dichiarato la propria disponibilità a procedere alla votazione già nella seduta odierna. Nell'aggiungere che una delle proposte di legge all'esame della Commissione è a prima firma dell'onorevole Licatini, entrata a far parte del nuovo gruppo, sottolinea come a suo avviso vi fossero tutte le condizioni per deliberare il mandato al relatore nella seduta odierna.

  Ingrid BISA (LEGA), intervenendo per un richiamo al Regolamento, ritiene che quella in discussione non sia una questione di opportunità politica. Sottolineando come sia stata inviata una lettera al Presidente della Camera, ritiene si tratti di una questione regolamentare poiché l'articolo 19 del Regolamento prescrive che ciascun gruppo parlamentare, successivamente alla propria costituzione, designi i propri componenti nelle Commissioni permanenti, cosa che nel caso di specie al momento non è ancora avvenuta. Pertanto ritiene che la sospensione dei lavori sia la necessaria conseguenza dell'applicazione del Regolamento.

  Gianluca VINCI (FDI), nel dichiarare apprezzamento per la decisione del presidente di rinviare il voto sul mandato al relatore alla seduta di lunedì, si domanda se il riequilibrio tra le forze politiche sulla base della nuova consistenza numerica avverrà comunque entro l'ora della votazione. Avverte sin d'ora che in caso contrario il suo gruppo chiederà un ulteriore rinvio.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, rammenta che, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la giornata di mercoledì 29 giugno, la Commissione dovrà necessariamente procedere, in ogni caso, alla votazione del mandato nella giornata di lunedì prossimo.

Pag. 230

  Anna Rita TATEO (LEGA), ritenendo opportuno intervenire a seguito del comportamento tenuto dal presidente nel corso della seduta, intende lasciare agli atti che il presidente, successivamente alle sue comunicazioni, ha sospeso i lavori della commissione dando contestualmente la parola all'onorevole Bordo. Ritiene tale modo di procedere un sopruso ed una violazione delle norme regolamentari che dovrebbero essere rispettate ancor più in una Commissione che si occupa di giustizia. Stigmatizza quindi il comportamento del presidente, ritenendolo di parte.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame per il conferimento del mandato al relatore ad altra seduta che sarà fissata nella giornata di lunedì, prima dell'inizio delle votazioni dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 20.50.