CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2022
817.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 21 giugno 2022.

Audizione informale, in videoconferenza, della professoressa Milena Santerini, Coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3074 di iniziativa popolare e C. 3443 Fiano recanti norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 15.10.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.
Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno 2022.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, ricorda che la Commissione proseguirà l'esame delle proposte emendative Pag. 38dagli identici emendamenti Parisse 5.1. Bellucci 5.2. e Turri 5.3., sui quali, in qualità di relatore, ha espresso parere contrario e il rappresentante del Governo si è rimesso alla decisione della Commissione.

  Gianluca VINCI (FDI), rammentando la natura soppressiva dell'articolo 5 dell'emendamento Bellucci 5.2, stigmatizza fortemente la volontà dei proponenti di abrogare alcune sanzioni amministrative previste dell'articolo 75 del testo unico in materia di stupefacenti per chi fa uso di sostanze stupefacenti. Facendo presente che l'eliminazione di tali sanzioni amministrative determina una legittimazione all'utilizzo di sostanze stupefacenti, ritiene adeguata l'attuale normativa che determina l'inserimento dei soggetti che fanno uso di tali sostanze in un procedimento amministrativo volto, non solo alla comminazione di una sanzione, ma anche, soprattutto per i soggetti minori, a un percorso di aiuto educativo e psicologico, finalizzato a riportarli sulla giusta strada.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo in senso adesivo al collega Vinci, ritiene che questo progetto di legge, attraverso l'abolizione delle sanzioni amministrative, persegua un risultato mascherato che non sarebbe stato conveniente esplicitare: la legalizzazione delle droghe leggere. Facendo presente che nella stampa locale degli ultimi giorni sono presenti diversi articoli riguardanti incidenti automobilistici dalle gravi conseguenze causati da conducenti che si trovavano sotto l'effetto di stupefacenti, ritiene che l'abolizione delle sanzioni amministrative per chi fa uso di sostanze stupefacenti contribuisca ad incentivarne il consumo, anche attraverso l'abbattimento della percezione dell'illegittimità della condotta che si pone in essere, aspetto che, invece, avrebbe l'effetto positivo di far comprendere soprattutto ai più giovani la dannosità di tali condotte. Rammentando gli effetti negativi sulla salute per i soggetti che fanno uso di tali sostanze e il costo, anche sociale, per l'intera comunità, ritiene che sia necessario che permanga il disvalore sociale attribuito a tali condotte, garantito dalla previsione di sanzioni amministrative.

  Martina PARISSE (CI), dichiarandosi concorde con i colleghi intervenuti, manifesta la contrarietà all'abrogazione delle norme esistenti che hanno avuto l'effetto positivo di costituire dei deterrenti all'uso di sostanze stupefacenti. In particolare, ritenendo che le diverse sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 del testo unico in materia di stupefacenti siano assolutamente adeguate rispetto alle condotte sanzionate, si domanda la ragione di tale intervento normativo abrogativo.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), manifestando la contrarietà del proprio gruppo alle previsioni contenute nell'articolo 5 del testo in discussione, ritiene preoccupanti le finalità di liberalizzazione perseguite da tale provvedimento, il quale affronta temi delicati che incidono sulla vita e sulla salute dei giovani. Dichiarandosi d'accordo con il collega Paolini, ritiene che le sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 abbiano anche una finalità pedagogica, soprattutto in considerazione del fatto che chi inizia ad assumere droghe leggere finirà con l'assumere in futuro anche droghe pesanti.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, precisando di intervenire al fine di tranquillizzare i colleghi intervenuti fino a questo momento, fa presente che le loro legittime preoccupazioni sono state già oggetto di una sua riflessione, che, a tal proposito, ha presentato l'emendamento 5.12, proprio al fine di modificare l'articolo 5 del testo in discussione, facendo salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 e introducendo un'ulteriore lettera al comma 1-bis di tale articolo al fine di aggiungere un ulteriore elemento nei casi di accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Parisse 5.1. Bellucci 5.2. e Turri 5.3.

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  Gianluca VINCI (FDI), intervenendo in riferimento al subemendamento Bellucci 0.5.12.1., manifesta la contrarietà all'emendamento 5.12 del relatore, nella parte in cui, ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente, rende irrilevante il limite previsto di coltivazione di 4 piante femmine di cannabis. Inoltre, ritiene che, data la formulazione poco chiara della proposta emendativa, tale previsione possa applicarsi a qualsiasi sostanza stupefacente. Stigmatizzando l'escamotage adottato dal relatore volto a superare un limite posto dallo stesso provvedimento in discussione, ritiene, inoltre, che la formulazione della proposta emendativa, trattandosi di sanzioni amministrative, ponga problemi interpretativi anche con riguardo ai soggetti che dovranno applicare in concreto tali disposizioni ed effettuare tale valutazione. Pertanto, ritiene che sarebbe stato opportuno formularla in modo più dettagliato e chiaro, evitando di rimettere a soggetti indeterminati una valutazione così ampia.

  Roberto TURRI (LEGA), nel rilevare che il presidente e relatore ha opportunamente precisato come il suo emendamento 5.12 intervenga a modificare l'articolo 5 del testo in esame, fa presente tuttavia che tale emendamento non è stato ancora approvato e che allo stato attuale l'articolo in questione elimina gli illeciti amministrativi previsti dalle norme vigenti per l'uso di sostanze stupefacenti. Nel rammentare, inoltre, che nella sua versione originaria l'articolo 3 del testo in esame stabiliva pene esigue anche in caso di uso di sostanze stupefacenti cosiddette pesanti, si rallegra per l'intervenuto ripensamento. Con riferimento al contenuto del subemendamento 0.5.12.2 del collega Potenti, rileva che, malgrado il testo preveda un limite alla coltivazione di cannabis, fissato nel numero di 4 piante femmine, l'emendamento del relatore 5.12 stabilisce la possibilità di un suo eventuale superamento, ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa. Nel far presente che, a parere del gruppo Lega, il limite delle 4 piantine dovrebbe essere sempre e comunque rispettato, dichiara il voto favorevole sul subemendamento Potenti 0.5.12.2.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Bellucci 0.5.12.1 e Potenti 0.5.12.2, nonché i subemendamenti Potenti 0.5.12.3, Parisse 0.5.12.5, 0.5.12.7 e 0.5.12.6.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, fa presente che ad avviso di alcuni colleghi la formulazione del suo emendamento 5.12 risulterebbe poco chiara. Nel considerare tali censure condivisibili in esito ad un supplemento di valutazione, ritiene tuttavia che non sia questa la sede opportuna per proporre una riformulazione dell'emendamento. Augurandosi che il testo possa essere migliorato in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea, invita i colleghi a tenere nella debita considerazione la disponibilità del relatore, votando in senso favorevole all'emendamento 5.12 benché formulato in un modo sicuramente migliorabile.

  Catello VITIELLO (IV) interviene per rappresentare la volontà del gruppo Italia Viva di astenersi dalla votazione sull'emendamento 5.12 del relatore perché, al di là delle perplessità relative alla poca chiarezza del testo, viene lasciato un eccessivo margine di discrezionalità nella fase di applicazione della norma, con riguardo alla valutazione circa la rudimentalità o meno delle tecniche di coltivazione utilizzate. Nel sottolineare che si tratta di un aspetto molto delicato, pur convinto della possibilità di migliorare il testo in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea, ribadisce che il suo gruppo si asterrà dalla votazione.

  La Commissione approva l'emendamento del relatore 5.12 (vedi allegato).

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.12 del relatore, risulta preclusa la votazione dell'emendamento Magi 5.4, degli identici emendamenti Bellucci 5.5, Zanettin 5.6 e Annibali 5.7, degli identici emendamenti Bellucci 5.8 Pag. 40e Zanettin 5.9, nonché degli emendamenti Potenti 5.10 e 5.11.
  Chiede quindi al collega Potenti se accetta la riformulazione proposta per l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.01.

  Manfredi POTENTI (LEGA) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal relatore, benché essa non coincida con lo spirito dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.01. Fa presente, a tale proposito, che l'intento del suo gruppo è quello di sottolineare l'inciviltà di determinati comportamenti, come l'abbandono o la mancata custodia di siringhe, sostanze e strumenti destinati all'assunzione di sostanze stupefacenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque in luoghi privati di comune o altrui uso, rilevando come ciò possa determinare danni e rischi per terze persone o animali. Nell'apprezzare quindi l'intenzione del relatore di prevedere un incremento delle sanzioni per tali ipotesi, tiene ad evidenziare che con l'articolo aggiuntivo 5.01 la Lega ha inteso passare dalla sola sanzione amministrava al reato. Auspica comunque che in futuro si possa riconsiderare la questione, oltre che la generalità della materia oggetto del provvedimento.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Potenti 5.01 (nuova formulazione) (vedi allegato) e respinge articolo aggiuntivo Potenti 5.02.

  Gianluca VINCI (FDI) condivide l'intento dell'articolo aggiuntivo 5.03 del collega Potenti, volto a vietare la promozione pubblicitaria di sostanze stupefacenti, sottolineando quanto sia stringente la normativa in materia per quanto riguarda l'uso del tabacco. Nel rilevare, pertanto, che l'assenza di una disposizione di tale natura nel testo in esame è in netto contrasto con gli attuali indirizzi in materia di fumo, ribadisce quanto già evidenziato nel corso delle sedute precedenti con riguardo ai rischi di una esposizione in luoghi visibili dall'esterno di piante chiaramente riconoscibili, una volta che il testo sarà stato approvato. Nel censurare la volontà della maggioranza di legittimare la coltivazione della cannabis e di escludere addirittura qualsiasi divieto alla sua promozione pubblicitaria, ritiene invece indispensabile un intervento come quello recato dall'articolo aggiuntivo 5.03 del collega Potenti.

  Manfredi POTENTI (LEGA), nel ringraziare il collega Vinci per il suo intervento, ritiene di integrarlo facendo riferimento all'ulteriore previsione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.03, volta ad estendere il divieto anche alle opere di ingegno che siano finalizzate a fare pubblicità all'uso di sostanze stupefacenti oppure, attraverso il riferimento all'articolo 82 del testo unico sulle droghe, a istigare al reato persone minorenni. Ritiene, infatti, che anche attraverso le opere di ingegno, quali fumetti o rappresentazioni grafiche, si possano indurre in particolare i giovani a considerare accettabile l'uso delle sostanze stupefacenti.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Potenti 5.03.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nell'apprezzare l'intento dell'articolo aggiuntivo Potenti 5.04 che interviene a migliorare il testo in esame, sollecita tuttavia una maggiore riflessione sulla questione dell'espiazione della pena. Nel rilevare che il 70 per cento della popolazione carceraria è costituito da detenuti per reati di droga, molti dei quali extra comunitari, rammenta che il comma 1 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevede l'espulsione obbligatoria nei confronti dello straniero condannato per specifici reati di droga, una volta che la pena sia stata espiata, mentre il comma 2 disciplina l'ipotesi dell'espulsione facoltativa. Fa presente quindi che l'articolo aggiuntivo 5.04, intervenendo sul citato comma 1 dell'articolo 86, estende l'espulsione obbligatoria anche ai casi in cui sia accertata la pericolosità del soggetto. Ritiene che la questione ponga due ordini di problemi, il primo relativo al fatto che in realtà l'espulsione disposta dal giudice si traduce in un Pag. 41mero accompagnamento alla frontiera, a seguito del quale il soggetto può senza alcun problema entrare nuovamente nel nostro territorio, dal momento che non è possibile, in mancanza di convenzioni bilaterali, operare il materiale trasferimento nel suo Paese di origine. In secondo luogo, ritiene che si dovrebbe evitare l'espiazione della pena nelle carceri italiane, prevedendo, anche in questo caso, a mezzo di appositi atti bilaterali, che la pena venga espiata nel Paese d'origine. Nel ritenere dunque che quella presente sia l'occasione giusta per porsi realmente il problema del sovraffollamento delle carceri, auspica che, in linea con l'intervento recato dall'articolo aggiuntivo 5.04, il relatore possa accogliere il principio e rimodulare opportunamente il testo, tenendo conto della questione posta. Ribadisce in conclusione l'assoluta necessità che l'espulsione del soggetto straniero sia effettiva e che la pena venga espiata nel Paese d'origine.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Potenti 5.04.

  Manfredi POTENTI (LEGA) rileva come l'articolo aggiuntivo a sua firma 5.05 intervenga su un punto di forza del nostro sistema, vale a dire che se la pena è personale il debito fiscale può invece essere ereditato. Pur consapevole che nei reati di droga ci si trova di fronte in molti casi a delinquenti privi di risorse finanziarie, ritiene tuttavia che anche in questa materia debba essere richiamato il meccanismo già presente nel nostro ordinamento, vale a dire la tassazione fiscale dei proventi illeciti a titolo di risarcimento per lo Stato. Nel rammentare a tale proposito che proprio oggi ricorre la festa della Guardia di finanza, che ha ampiamente applicato tale metodo in Sicilia ricorrendo alla presunzione di reddito nei confronti di soggetti che hanno lucrato da attività delittuose, ritiene che in molti caso il valore deterrente risieda più che nella pena nell'obbligo di rispondere fiscalmente nei confronti dello Stato danneggiato.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, fa presente di aver espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo Potenti 5.05 in quanto, sebbene la ratio dello stesso sia condivisibile, tale proposta emendativa appare superflua, disponendo l'applicazione di norme già vigenti.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Potenti 5.05.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, prima di passare ad esaminare gli articoli aggiuntivi Carnevali 5.06 e 5.07, sui quali ha espresso parere favorevole, avverte che il gruppo del Partito Democratico ha ritirato i successivi articoli aggiuntivi Carnevali 5.08 e 5.09 e l'articolo aggiuntivo Lattanzio 5.010.

  Roberto TURRI (LEGA) sottolinea come gli articoli aggiuntivi Carnevali 5.06 e 5.07, sui quali il relatore ha espresso parere favorevole, sebbene condivisibili in teoria, necessiterebbero di uno stanziamento che invece tali disposizioni non prevedono. Sottolinea, infatti, come ancora una volta si introducano norme non attuabili, in quanto scaricano sulle amministrazioni pubbliche delle incombenze che, senza l'attribuzione degli opportuni stanziamenti, queste non possono sostenere.
  Manifesta, inoltre, il proprio dispiacere nell'apprendere che la presentatrice ha ritirato gli articoli aggiuntivi Carnevali 5.08 e 5.09, che avrebbe votato favorevolmente in quanto a suo avviso opportuni e che individuavano le risorse necessarie a contrastare il fenomeno dell'utilizzo di sostanze stupefacenti anche da parte dei minori. A suo avviso, tali proposte emendative, ritirate in quanto prive dell'adeguata copertura finanziaria, dimostrano come anche le forze politiche che sostengono il provvedimento siano consapevoli che dall'approvazione dello stesso deriverà un maggiore utilizzo di tali sostanze e che pertanto sarebbero necessarie maggiori risorse per contrastare il fenomeno.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Carnevali 5.06 e Carnevali 5.07(vedi allegato).

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  Mario PERANTONI, presidente e relatore, essendo concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5, avverte che la Commissione procederà ora ad esaminare l'emendamento Paolini 1.19, precedentemente accantonato, in relazione al quale, nella seduta del 15 giugno scorso, aveva proposto una riformulazione sulla quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), sottolineando come la proposta emendativa a sua prima firma in discussione sia di assoluto buon senso in quanto l'esatta comunicazione al prefetto dei dati anagrafici del titolare della coltivazione delle piante femmine di cannabis prevista dal provvedimento e la relativa indicazione del luogo in cui si intende procedere a tale coltivazione consentirebbe alle autorità di effettuare i controlli opportuni per evitare abusi, non accetta la proposta di riformulazione avanzata del relatore.

  La Commissione respinge l'emendamento Paolini 1.19.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, avverte che il testo come risultante dall'approvazione delle proposte emendative sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva (I, V, IX, XII e XIII) ai fini dei prescritti pareri.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani per la deliberazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

  La seduta termina alle 15.55.