CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2022
814.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 94

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 14.00.

Proposte di nomina della professoressa Adriana Bonifacino e del professor Roberto Farnè a componenti del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa.
Nomine nn. 111 e 112.
(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

Pag. 95

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno, rinviate nella seduta del 14 giugno 2022.

  Vittoria CASA, presidente e relatrice, ricorda che la votazione avviene per appello nominale con registrazione del nome dei partecipanti al voto. Si tratta di votazione a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere. Ai fini della validità della votazione è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione.
  È in votazione la proposta di esprimere parere favorevole sulle proposte di nomina. Chi è favorevole alla nomina deve deporre, per ciascun candidato, la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera. Chi è contrario alla nomina deve fare il contrario, cioè, per ciascun candidato, deporre la pallina nera nell'urna bianca e la pallina bianca nell'urna nera. Chi vuole astenersi dovrà dirlo quando viene chiamato.
  Comunica che i deputati Cimino, Rossi e Vietina sono in missione.
  Comunica inoltre che la deputata Iorio è sostituita dalla deputata Raffa, che il deputato Melicchio è sostituito dal deputato Cadeddu e che il deputato Spadafora è sostituito dalla deputata Ciprini.

  Valentina APREA (FI) rileva come rispetto a ieri lo scenario non sia molto cambiato poiché non c'è stata alcuna interazione tra il Governo e le parti politiche circa le proposte di nomina. Dichiara pertanto l'astensione da parte del gruppo di Forza Italia. Auspica tuttavia che il consiglio di amministrazione di Sport e salute S.p.a. possa lavorare proficuamente in collaborazione con le forze politiche poiché ciascuno deve potersi riconoscere negli organismi di rappresentanza del mondo dello sport cui sono state destinati anche ingenti risorse.

  Federico MOLLICONE (FDI) nell'annunciare l'astensione del gruppo di Fratelli d'Italia, ricorda le ragioni già illustrate nella seduta di ieri inerenti la mancata pertinenza dei profili dei candidati, dei quali non si mette in dubbio la professionalità nel loro campo ma che sembrano non consone alle funzioni che sono chiamati a svolgere. Condividendo quanto ricordato, sempre nella seduta di ieri, dal collega Belotti, auspica che il mandato risponda ai requisiti di legge previsti per l'assunzione di incarichi da parte di soggetti collocati in quiescenza e chiede, a tale proposito, una verifica.

  Daniele BELOTTI (LEGA), nel comunicare l'astensione del gruppo della Lega, a fronte delle osservazioni rilasciate nella seduta di ieri e della mancanza di un confronto con il Governo sulle nomine, chiede una verifica della compatibilità dei candidati con quanto previsto dalla legislazione vigente, con particolare riferimento all'aspetto della quiescenza, anche al fine di evitare rapide dimissioni e la conseguente necessità di nuove nomine.

  La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto su ciascuna delle proposte di parere favorevole della relatrice.

  Vittoria CASA, presidente, constata che per le votazioni appena svolte non vi è corrispondenza tra il numero di palline bianche e nere contenute nelle apposite urne e il numero dei deputati votanti, ed essendo tale irregolarità determinante ai fini dell'esito del voto, a norma dell'articolo 57, comma 1, del Regolamento annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

  La Commissione procede a una seconda votazione a scrutinio segreto su ciascuna delle proposte di parere favorevole della relatrice.

  Vittoria CASA, presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 111:

   Presenti... 28
   Votanti... 19
   Astenuti... 9
   Maggioranza... 10

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    Hanno votato ... 17
    Hanno votato no... 1

  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Anzaldi, Bella, Carbonaro, Casa, Del Sesto, Di Giorgi, Fratoianni, Raffa, Lattanzio, Cadeddu, Nitti, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciprini, Toccafondi, Tuzi, Vacca, Valente.

  Si sono astenuti i deputati: Aprea, Belotti, Carelli, Casciello, Colmellere, Mariani, Palmieri, Patelli, Racchella.

  Vittoria CASA, presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 112:

   Presenti... 28
   Votanti... 19
   Astenuti... 9
   Maggioranza... 10

    Hanno votato ... 20
    Hanno votato no... 0

  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Anzaldi, Bella, Carbonaro, Casa, Del Sesto, Di Giorgi, Fratoianni, Raffa, Lattanzio, Cadeddu, Nitti, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciprini, Toccafondi, Tuzi, Vacca, Valente.

  Si sono astenuti i deputati: Aprea, Belotti, Carelli, Casciello, Colmellere, Mariani, Palmieri, Patelli, Racchella.

  Vittoria CASA, presidente, constata la discordanza tra il numero di votanti e il numero delle palline rinvenute nelle urne, ciò per entrambe le coppie di urne. In particolare, risulta espresso un voto in meno per la nomina n. 111 e un voto in più per la nomina n. 112. Infatti, mentre nelle urne dedicate alla votazione per la nomina n. 111 sono state rinvenute 18 coppie di palline (dunque un voto in meno rispetto ai 19 votanti), nelle urne dedicate alla votazione per la nomina n. 112, ne sono state rinvenute 20 coppie (dunque un voto in più rispetto ai 19 votanti).
  Pur in presenza di tale anomalia appare tuttavia indiscutibile l'esito di entrambe le votazioni: infatti, pure procedendo alla cosiddetta prova di resistenza, vale a dire ipotizzando di aggiungere alle palline depositate nelle urne per la votazione della nomina n. 111 le due palline erroneamente depositate nelle urne destinate alla votazione della nomina n. 112, non risulterebbe comunque modificato l'esito favorevole di entrambe le votazioni.
  Dichiara pertanto approvate entrambe le proposte di parere favorevole sulle proposte di nomina.
  Avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

  La seduta termina alla 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 14.50.

Indagine conoscitiva sull'uso dei certificati digitali di unicità (non fungible token – NFT) nell'arte.
(Deliberazione).

  Vittoria CASA, presidente, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, che si concluderà entro il 31 dicembre 2022 e si svolgerà sulla base del programma riportato in allegato (vedi allegato 1).

  Paolo LATTANZIO (PD) illustra brevemente i motivi che hanno spinto all'avvio dell'indagine conoscitiva in titolo. In particolare, dopo aver sottolineato che il Partito Pag. 97democratico lavora da mesi sul tema dei certificati digitali di unicità, evidenzia l'importanza di approcciarsi a questo tema di frontiera con un atteggiamento molto laico, sapendo che riguarda da un lato uno degli asset principali del nostro Paese, quello della cultura e dell'arte e, dall'altro, le nuove opportunità, le conseguenze e i rischi legati all'uso digitale, tramite blockchain, che ne stanno alla base. Apprezza che tutti i gruppi parlamentari abbiano avallato la proposta di questa indagine conoscitiva che ha l'obiettivo di indagare un campo, avvalendosi della collaborazione, attraverso audizioni, di figure istituzionali, accademiche, economiche e artistiche che da tempo lavorano su questo fronte per dare anche un contributo alla stesura delle linee guida alle quali il Ministero della cultura sta già lavorando.

  Antonio PALMIERI (FI), condividendo l'intervento del deputato Lattanzio, ritiene opportuno che una parte delle audizioni sia volta a chiarire cosa siano il web 3 e i non fungible token. Apprezza che con questa indagine il Parlamento torni all'originario ruolo propulsore di conoscenza su un tema inedito. Auspica in conclusione il buon esito dell'indagine.

  Simone VALENTE (M5S), apprezzata la proposta dell'indagine per la sua attualità, propone che il suo perimetro sia allargato al mondo dello sport ove se ne sta diffondendo l'utilizzo.

  Daniele BELOTTI (LEGA) concorda con l'oggetto dell'indagine apprezzando soprattutto che, come osservato dal deputato Palmieri, la Commissione stia al passo con un fenomeno nuovo.

  Vittoria CASA, presidente, assicura che si procederà allo svolgimento di audizioni, come stabilito in ufficio di presidenza.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

  La seduta comincia alle 14.55.

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
C. 3614 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Simone VALENTE (M5S), relatore, ricorda che il decreto-legge n. 50 del 2022, sul quale la Commissione è chiamata a formulare un parere alle Commissioni riunite in sede referente V (Bilancio) e VI (Finanze), consta di 59 articoli e contiene disposizioni riferibili a molteplici materie ed ambiti di competenza che riguardano soprattutto il settore dell'energia. Il provvedimento reca inoltre misure in materia di ambiente e territorio, lavoro, politiche sociali, contratti pubblici, sanità, giustizia, cultura, istruzione, università e sport.
  In materia di cultura, l'articolo 23 eleva, per due anni, la misura massima del credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche, per i costi di funzionamento delle sale stesse. Nello specifico, la norma, per gli anni 2022 e 2023, porta al 40 per cento (rispetto al 20 per cento previsto a regime) la misura massima del credito di imposta riconosciuto alle sale cinematografiche dall'articolo 18 della legge n. 220 del 2016. Si precisa che la percentuale del 40 per cento va calcolata, nel periodo di riferimento, sui costi di funzionamento delle sale e non, come previsto a regime, sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario. La misura viene attuata attraverso un decreto del Pag. 98Ministero della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
  L'articolo 32, comma 14, prevede che l'INPS eroghi, a domanda, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno un reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
  L'articolo 51, commi 1-4, reca disposizioni in materia di rinnovo di incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, nonché di autorizzazione di ulteriori incarichi presso il medesimo Ministero, provvedendo alla quantificazione dei relativi limiti di spesa. In particolare, si prevede che gli incarichi di collaborazione autorizzati dal Ministero della cultura, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio (DGABAP), ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022. Per la durata e con la medesima scadenza possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi. Con tale previsione si intende consentire il conferimento di 100 nuovi incarichi da parte della DGABAP relativi a figure professionali specializzate, quali architetti, archeologi, ingegneri e storici dell'arte, con un onere complessivo pari a 1.600.000 euro. Si aumenta, poi, il numero di esperti di comprovata qualificazione professionale di cui può avvalersi la segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR del dicastero culturale, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Gli incarichi conferiti ai suddetti esperti non possono eccedere la durata massima di 36 mesi e l'importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Alla copertura degli oneri – quantificati in 12.604.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nonché 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 – si provvede: a) quanto a 8,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura; b) quanto a 4.004.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ai sensi dell'articolo 58, recante disposizioni finanziarie relative al decreto in esame. Si dispone, infine, di incrementare, per gli anni 2022-2026, nella misura di 2,5 milioni di euro annui, le risorse già stanziate dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2021-2026, che ha autorizzato il Ministero della cultura ad avvalersi della società Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al completamento del Piano e, comunque, fino al 31 dicembre 2026.
  In materia di istruzione, l'articolo 46 prevede che, per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possano essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle scuole italiane. La relazione illustrativa sottolinea che la deroga alle disposizioni vigenti in materia di valutazione degli apprendimenti e di svolgimento degli esami di Stato, limitatamente agli studenti ucraini iscritti nelle istituzioni scolastiche italiane a seguito della guerra in Ucraina, e quindi dopo il 24 febbraio 2022, si rende necessaria in considerazione del fatto che l'iscrizione di tali studenti nel sistema scolastico italiano è avvenuta (e sta ancora avvenendo) in una fase avanzata dell'anno scolastico, in prossimità degli scrutini finali e degli esami di Stato.
  In materia di università ed alta formazione, si introduce nell'ordinamento la figura dei «patti territoriali dell'alta formazione delle imprese». Si tratta di accordi stipulati dalle Università con altri soggetti Pag. 99privati e pubblici per promuovere e migliorare l'offerta formativa universitaria, con specifico riguardo alla formazione delle figure professionali necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro: l'ambito elettivo di applicazione – come chiarito dalla relazione illustrativa – è dunque quello delle discipline STEM. In particolare, alle università che, nell'ambito della propria autonomia, promuovano la stipula dei nuovi «patti territoriali per l'alta formazione per le imprese», è riconosciuto per gli anni 2022-2028 un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Le disposizioni individuano, quali controparti degli atenei, imprese, enti o istituzioni di ricerca privati o pubblici, società pubbliche, altre università e pubbliche amministrazioni. La finalità dei patti è quella di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonché di migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Con riguardo al contenuto dei patti, il comma 4 ne elenca gli elementi essenziali: a) devono recare la puntuale indicazione di progetti volti, in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, anche a carattere innovativo, necessarie allo sviluppo delle potenzialità e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali. I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese; b) devono essere corredati dal cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e prevedono la revoca, anche parziale, del contributo accordato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, ferme restando le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte. Per il 2022, il cronoprogramma prevede obiettivi annuali; c) devono indicare le risorse finanziarie per provvedere all'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili nei bilanci delle università e quelle eventualmente a carico degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori; d) devono assicurare la complementarità dei relativi contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o in fase di avvio, anche nell'ambito del PNRR, e possono recare misure per potenziare i processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti; e) possono prevedere, ai fini dell'attuazione, la stipula di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 240 del 2010, o la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di università ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010. Con riguardo alle università legittimate a promuovere i patti, l'iniziativa è riservata alle sole università che hanno sede in regioni che presentano parametri inferiori rispetto alla media nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri: a) numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella regione interessata dal Patto; b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea; c) numero di laureati in regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti nella regione interessata dal Patto. Per quanto attiene al procedimento di presentazione e approvazione, i patti sono definiti e proposti dalle università interessate e valutati da una commissione nominata dal Ministro dell'università e della Pag. 100ricerca e composta da cinque membri, due designati dal Ministro dell'università e della ricerca e tre designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto, la commissione tiene conto della capacità, in relazione alle discipline per le quali è proposto l'ampliamento dell'offerta formativa e con priorità per le discipline STEM, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali, di colmare i divari territoriali e di genere, nonché del tasso di crescita delle filiere produttive connesse alle discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al cofinanziamento statale i progetti che prevedono la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 240 del 2010. L'erogazione del contributo è subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro dell'università e della ricerca, il Rettore dell'università proponente, i Rettori delle altre eventuali università sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori. Il contributo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della valutazione delle proposte di patto il sistema di monitoraggio sull'attuazione del patto ammesso al contributo. La verifica dell'attuazione del patto, il monitoraggio delle misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi sono effettuati dal Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministero verifica, in particolare, l'effettivo incremento del numero di studenti iscritti alle discipline previste e del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche in relazione al tempo intercorso dalla laurea, nonché alla rispondenza dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e all'innalzamento della qualità della formazione e della relativa attività di ricerca. Il mancato rispetto degli obiettivi è valutato dal Ministero dell'università e della ricerca, anche tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ai fini della distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle università. I contributi revocati possono essere destinati ad altri patti. Infine, si prevede che le università interessate definiscono e propongono i patti entro il 15 settembre 2022; la relativa procedura di valutazione dovrà esaurirsi entro il 15 novembre 2022.
  In materia di sport, l'articolo 39 prevede che le risorse stanziate sul Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano portate ad incremento, nell'ambito del medesimo bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. La Relazione tecnica precisa che la disposizione legislativa mira a convogliare le «risorse residue» (e non già le risorse inizialmente stanziate, pari a 240 milioni di euro, che sono state in gran parte utilizzate) al fine di consentire «una maggiore omogeneità nella strategia di policy per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore del settore sportivo», evitando interventi frammentari. Al riguardo, dà conto delle risorse disponibili, pari a 11.374.031,43 euro, che sono residuate a seguito dell'espletamento dei bandi con cui si è provveduto all'erogazione erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche in relazione all'emergenza sanitaria.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 101

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rosa Maria DI GIORGI (PD), relatrice, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VI Commissione il parere, per le parti di propria competenza, sul disegno di legge C. 3343 recante la delega al Governo per la riforma fiscale.
  Segnala che il testo non contiene norme di diretta competenza della VII Commissione, ad eccezione di un riferimento alla rendita degli edifici ad uso privato vincolati come beni culturali, contenuto nell'articolo 6.
  Ricorda quindi che l'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili. La norma indica altresì i princìpi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026). In particolare tale integrazione dovrà attribuire all'unità immobiliare un valore patrimoniale e una rendita attualizzata, rilevati in base ai valori di mercato, anche attraverso meccanismi di adeguamento periodico. Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico sono, inoltre, da introdurre adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario considerati i più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.
  Gli altri articoli del disegno di legge contemplano: la delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura (articolo 1); la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi (articolo 2); la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa (articolo 3); la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette (articolo 4); il graduale superamento dell'IRAP (articolo 5); la revisione delle addizionali comunali e regionali all'Irpef (articolo 7); modifiche del sistema nazionale della riscossione (articolo 8); la delega al Governo per la codificazione in materia Tributaria (articolo 9); le disposizioni finanziarie (articolo 10).
  Fa presente che nella relazione illustrativa del disegno di legge si ribadisce che la riforma fiscale è tra le azioni chiave individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e che il disegno di legge in esame, come previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 costituisce un provvedimento collegato alla manovra di bilancio per il triennio 2022-2024.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.
C. 1854 cost. e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro MELICCHIO (M5S), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla I Commissione (affari costituzionali) sui profili di propria competenza di cui alla proposta di legge costituzionale C. 1854 cost. Barelli e abb. Il testo al nostro esame è costituito dal nuovo testo della proposta di legge adottato come testo base dalla I Commissione, come modificato a seguito dell'approvazione degli emendamenti fino alla data di ieri, 14 giugno 2022.
  Fa presente che il provvedimento è composto di due soli articoli. Per quanto di interesse della VII Commissione, segnala che l'articolo 1, al comma 1, prevede l'attribuzionePag. 102 a Roma Capitale della potestà legislativa nelle medesime materie che i commi 3 e 4 dell'articolo 117 della Costituzione assegnano alle regioni, fatta eccezione per la tutela della salute e per le altre materie che, eventualmente, verranno escluse con apposita legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, sulla base di un'intesa fra Roma Capitale, la Regione Lazio e lo Stato. Roma Capitale può conferire, con legge, le proprie funzioni amministrative a municipi. L'articolo 2 dispone in merito all'entrata in vigore della legge costituzionale e sull'adozione da parte di Roma Capitale dello Statuto speciale di cui all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione.
  Segnala che per quanto attiene ai profili di competenza della VII Commissione, tale riforma riguarda anzitutto talune materie di competenza concorrente di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, e in particolare: istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; ordinamento sportivo; valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali. Come noto, nelle materie di competenza concorrente, spetta allo Stato la sola determinazione, con legge, dei principi fondamentali della materia, mentre alle regioni – e dunque, in questo caso, a Roma Capitale – la potestà in relazione alla disciplina di dettaglio. Con riguardo, invece, alle materie di competenza residuale di cui all'articolo 117, comma 4, Costituzione, ricavabili «per differenza» dal testo costituzionale e in larga parte individuate dalla giurisprudenza costituzionale, vengono in rilievo l'istruzione e formazione professionale, nonché l'assistenza scolastica e la garanzia del diritto allo studio. Nelle materie di competenza residuale, la potestà legislativa spetta in via esclusiva alle regioni, e dunque in questo caso a Roma Capitale. Ovviamente, va precisato che anche Roma Capitale, analogamente a quanto avviene per le Regioni, troverebbe dei limiti all'esercizio delle proprie competenze nell'operatività delle c.d. competenze trasversali dello Stato e nell'istituto della c.d. chiamata in sussidiarietà.
  Segnala inoltre che nel testo attuale della riforma, la potestà regolamentare non è menzionata, e non è dato comprendere – in assenza di una esplicita previsione in tal senso – se, come sembrerebbe più logico, a Roma Capitale transiterebbero anche i poteri regolamentari corrispondenti alle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione, come vorrebbe la regola generale dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione; oppure se la potestà regolamentare continui a restare alla Regione Lazio.
  Ricorda che l'articolo 118, comma 3, della Costituzione, disciplina forme di intesa e coordinamento fra lo Stato e le regioni nella materia della tutela dei beni culturali. Sarebbe opportuno un chiarimento in ordine all'eventuale estensibilità di tale previsione anche a Roma capitale, in ragione dell'ampliamento delle competenze ad essa accordato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA

  La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.
C. 3580 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2022.

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  Vittoria CASA, presidente, dopo aver ricordato che nella giornata di lunedì 13 giugno scorso è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative, avverte che sono stati presentati 2 emendamenti, entrambi ammissibili. Comunica che l'emendamento Lupi 3.1 è stato ritirato dal proponente.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), dopo aver chiesto di sottoscrivere l'emendamento Fusacchia 4.1, lo ritira.

  Vittoria CASA, presidente, avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vittoria CASA, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'avvio dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante Istituzione del Sistema terziario di istruzione e formazione tecnologica superiore.

  Gabriele TOCCAFONDI (IV), relatore, fa presente che la Commissione ritorna sul progetto di legge di riorganizzazione del sistema degli Istituti tecnici superiori (ITS) il cui esame, alla Camera, si era concluso il 20 luglio dello scorso anno. Il 25 maggio il Senato lo ha approvato con il nuovo titolo «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e con consistenti modifiche al testo, rispetto a quello licenziato in prima lettura dalla Camera. Ricorda, in estrema sintesi, che il progetto di legge in esame introduce la prima riforma legislativa organica degli Istituti tecnici superiori (ITS), sino a oggi disciplinati dal DPCM del 25 gennaio 2008.
  Rammenta inoltre che questa riforma figura fra gli impegni previsti nel PNRR, che prevede la riforma del sistema con la Misura 4, Componente 1, e che una volta approvata rappresenterà per il settore istruzione la prima a vedere la luce: mi piace sottolineare l'importanza del fatto che questo avvenga con una legge di iniziativa parlamentare.
  Passando poi al testo in esame, elenca le principali modifiche introdotte al Senato.
  Gli ITS assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
  L'accesso ai percorsi è rivolto a giovani e adulti che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: un diploma di scuola secondaria di secondo grado; ovvero un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, della durata di almeno 800 ore.
  Il decreto ministeriale che individua le aree tecnologiche degli ITS va adottato previo parere delle commissioni competenti.
  Nella provincia dove si vuole istituire un nuovo ITS, non devono essere presenti ITS Academy operanti nella medesima area tecnologica; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata.
  La scuola che può far parte della Fondazione non deve essere necessariamente un istituto tecnico o professionale, purché l'offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.
  La struttura formativa che fa parte della Fondazione può essere ubicata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione.
  Possono far parte della Fondazione non solo le università, ma anche le istituzioni AFAM o gli IRCCS.
  Tra gli organi della fondazione è stato tolto il Segretario Generale.
  Si possono attivare percorsi di sesto livello EQF esclusivamente per figure professionaliPag. 104 che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, che costituiscono almeno il 50 per cento dei docenti.
  Stage aziendali e tirocini devono costituire almeno il 35 per cento del monte orario complessivo.
  Il decreto ministeriale sugli standard minimi dovrà stabilire anche i requisiti, i presupposti e le modalità di revoca e va adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 120 giorni previo parere delle Commissioni competenti. Nel caso di revoca dell'accreditamento, va garantito il completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso.
  In attesa che le regioni si conformino, riconoscimento, accreditamento e revoca sono fatti dal Ministro dell'istruzione.
  Le tabelle nazionali di corrispondenza per il riconoscimento dei CFU al fine del proseguimento degli studi nelle università sono adottate con DPCM, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  È stata introdotta la promozione di «Reti di coordinamento di settore e territoriali» per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di regioni diverse.
  È stato soppresso il Capo III che regolava il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per il quale resta ferma la disciplina attuale.
  Il Comitato nazionale è sostituito dal Coordinamento nazionale che avrà compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS Academy.
  Le risorse non sono più assegnate alle fondazioni, ma alle regioni che le riversano alle fondazioni accreditate.
  Una quota delle risorse premiali (che restano al 30 per cento del totale) è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10 per cento dell'ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali.
  L'anagrafe non è presso INDIRE, ma presso il Ministero dell'istruzione; è stato tolto il riferimento a INDIRE anche per quel che riguarda le banche dati, per le quali non è più garantito per legge l'accesso alle regioni.
  Il monitoraggio non è realizzato da INDIRE, ma dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza (quindi anche Indire). Per i percorsi di sei semestri, il monitoraggio è realizzato dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca sui quali i due dicasteri hanno la vigilanza.
  Sono stati introdotti alcuni criteri che se soddisfatti consentono l'accreditamento automatico, ma temporaneo nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge
  Per il primo triennio di applicazione sono previste alcune deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per gli ITS Academy di nuova costituzione, nonché la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento del monte orario complessivo dedicato agli stage aziendali e ai tirocini formativi.
  Passando a una descrizione più dettagliata delle modifiche introdotte, riferisce Pag. 105che l'articolo 1 dispone l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e ne disciplina i requisiti di accesso. Costituiscono parte integrante del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy). L'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore opera nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali, nonché dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, ed è finalizzata a promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei. Il comma 2 consente l'accesso ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, ai giovani e agli adulti che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: un diploma di scuola secondaria di secondo grado; ovvero un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, della durata di almeno 800 ore.
  L'articolo 2 definisce la missione degli ITS Academy. È stata inserita l'ulteriore finalità di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale, tecnologico e riconversione ecologica. Al comma 2, che indica come prioritaria la formazione professionalizzante di tecnici superiori, volta a soddisfare i fabbisogni formativi, rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, è venuto meno il carattere transitorio (di durata quinquennale) dei fabbisogni formativi nonché il loro collegamento alla «realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR».
  L'articolo 3 reca disposizioni in materia di identità degli ITS Academy. Al comma 1, che individua la caratterizzazione di ciascun ITS Academy nel riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, è stato aggiunto un secondo periodo dal Senato ai sensi del quale gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il suddetto decreto, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area. Eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Il comma 5, ampiamente modificato in Senato, introduce il principio secondo il quale ai singoli ITS Academy è consentito fare riferimento a più di un'area tecnologica, purché nella medesima regione non operino altri ITS Academy che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell'intesa con la Regione interessata. Il medesimo comma, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, contempla la possibilità di deroga a tale principio. Nello specifico, dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione siano definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la Regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, anche qualora nella medesima Regione operino altri ITS Academy che fanno riferimento a quelle stesse aree (vale a dire in deroga alla condizione sopra enunciata).
  L'articolo 4 reca disposizioni relative al regime giuridico degli ITS Academy.
  Il comma 2 indica il seguente standard organizzativo minimo dei soggetti fondatori delle fondazioni ITS:

   almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy (lettera a)). (Nel testo licenziato alla Camera in prima lettura si prevedeva la necessaria presenza di Pag. 106un istituto di scuola secondaria superiore appartenente all'ordine tecnico o professionale o di un istituto nel quale fossero attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale);

   una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella in cui ha sede la fondazione (lettera b)). (Nel testo approvato in prima lettura, era invece richiesto che tale struttura formativa fosse situata nella medesima provincia in cui ha sede la fondazione);

   una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1 (lettera c));

   un'università o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), o un ente pubblico di ricerca operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy (lettera d)). (Rispetto al testo approvato alla Camera in prima lettura, il Senato ha inserito anche AFAM e IRCCS fra i soggetti fondatori contemplati dalla norma in esame).

  Il comma 3 disciplina lo statuto delle fondazioni ITS Academy. A seguito di un'integrazione apportata in Senato, si prevede che siano stabilite nello Statuto anche le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Il comma 5 reca disposizioni in ordine al patrimonio delle fondazioni ITS Academy al cui incremento, in base ad una modifica introdotta al Senato, possono contribuire anche donazioni, lasciti, legati e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche (comma 5, lettera c)). Il comma 6, inserito dal Senato, introduce un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il credito d'imposta è pari al 60 per cento delle somme erogate qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Le fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui al comma in esame con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi, nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Infine, il comma in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma in esame nonché del comma 12 (in materia di anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale), quantificati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, disponendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione del «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Ai sensi del comma 12, introdotto al Senato, spetta al direttore dell'Agenzia delle entrate definire, con proprio provvedimento, le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dall'articolo 4.
  L'articolo 5 definisce gli standard minimi dei percorsi formativi. Per quanto riguarda i percorsi formativi di quinto livello, in forza delle modifiche introdotte al Senato, sono ora previste almeno 1.800 ore Pag. 107di formazione (mentre nel testo licenziato alla Camera si prevedevano almeno 1800/2000 ore). Quanto ai percorsi formativi di sesto livello, la disposizione introdotta al Senato consente di attivare i nuovi percorsi esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). Il comma 2 prevede che, a conclusione dei percorsi formativi coloro che li hanno seguiti con profitto conseguano, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. Nel corso dell'esame in Senato, è stata modificata la denominazione del diploma conseguito: nel testo licenziato dalla Camera a conclusione di entrambi i percorsi veniva infatti previsto il rilascio del «diploma di tecnico superiore» ed è stato prevista la loro validità su tutto il territorio nazionale.
  Al comma 4, che reca i criteri che costituiscono standard organizzativi minimi per i percorsi formativi degli ITS Academy, le modifiche introdotte al Senato riguardano il monte orario previsto per ciascun semestre: si stabilisce che l'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro di cui al successivo comma 5. Quanto agli stage aziendali e ai tirocini formativi, si prevede che essi debbano coprire almeno il 35 per cento del monte orario complessivo. Tale percentuale è stata elevata nel corso dell'esame in Senato (in prima lettura essa era pari al 30 per cento). Inoltre, le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico, mentre nel testo licenziato dalla Camera in prima lettura si prevedeva, invece, che i percorsi formativi «possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico». Il comma 5 dispone che nei percorsi formativi degli ITS Academy prestino la loro attività docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile (che disciplina il contratto d'opera). Al riguardo si specifica che i docenti sono reclutati almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, maturata per almeno 3 anni anziché per cinque, come nel testo approvato in prima lettura. L'ultimo periodo del comma 5, introdotto in Senato, contempla l'ipotesi del coinvolgimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, dei docenti delle istituzioni scolastiche nei percorsi formativi degli ITS Academy, a condizione che ciò sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente.
  L'articolo 6, modificato in Senato, reca disciplina la verifica e la valutazione finali nonché la certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti. Le modifiche apportate riguardano la composizione delle commissioni d'esame che sono integrate anche con rappresentanti ed esperti delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.
  L'articolo 7, modificato in Senato, definisce gli standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy. Il comma 1 dispone che siano stabiliti a livello nazionale i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento; dispone, inoltre, che i suddetti requisiti e standard minimi siano recepiti dalle regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, le quali possono introdurre eventuali criteri aggiuntivi.Pag. 108 La determinazione dei requisiti e standard minimi nonché dei presupposti e delle modalità per la revoca dell'accreditamento sono demandati a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione dello schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Il comma 5, introdotto dal Senato, dispone che, nell'ipotesi di revoca dell'accreditamento, le attività formative, qualora possibile, siano proseguite sino alla conclusione, al fine di garantire il completamento dei percorsi formativi agli studenti ai quali manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso. Il comma 6, anch'esso introdotto in Senato, qualifica le disposizioni dell'articolo in esame come princìpi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accreditamento degli ITS Academy. Fino all'adozione delle discipline regionali per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, e relativa revoca, all'accreditamento degli ITS Academy ed eventuale revoca provvede il Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli standard minimi, dei presupposti e delle modalità di revoca definiti con il decreto di cui sopra.
  L'articolo 8 introduce disposizioni di raccordo tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le modifiche introdotte al Senato riguardano, in particolare, il riconoscimento dei crediti formativi certificati. Si stabilisce che le tabelle nazionali di corrispondenza siano adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul quale devono esprimersi le competenti Commissioni di Camera e Senato.
  L'articolo 9 introduce misure nazionali di sistema per l'orientamento. Il comma 2, introdotto dal Senato, prevede che il Ministero dell'istruzione promuova, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di «Reti di coordinamento di settore e territoriali» per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione. Il comma 3 affida al Comitato nazionale ITS Academy (in luogo del Coordinamento nazionale presente nel testo licenziato dalla Camera dei deputati in prima lettura) di cui al successivo articolo 10 l'individuazione di linee di azione nazionali orientate a promuovere, tra l'altro, attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS Academy (lettera a)).
  L'articolo 10 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS Academy e ne disciplina la composizione e le funzioni. Il comma 1 specifica che il Comitato nazionale ITS Academy concerne l'istruzione tecnologica superiore e ha compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS. L'attività del Comitato è finalizzata a raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro. Il comma 2 individua dettagliatamente gli oggetti del potere di proposta del Comitato nazionale ITS Academy. Nello specifico, il Comitato propone: a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni; b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore,Pag. 109 soprattutto nell'ottica del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere; c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica; d) la promozione di percorsi formativi degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale; e) criteri e modalità per la costituzione delle «Reti di coordinamento di settore e territoriali», nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello territoriale; f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi. Il comma 3 affida a decreti di attuazione la definizione dei provvedimenti negli ambiti in cui si esercita l'attività di proposta del Comitato, nonché negli ambiti oggetto delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato. Nella definizione dei provvedimenti, i suddetti decreti devono tenere conto delle proposte del Comitato. Il comma 4 disciplina la composizione del Comitato per la parte riferita ai rappresentanti del Governo, prevedendo che i dodici membri siano indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 5 prevede che ai lavori del Comitato prendano parte, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni. Il comma 6 consente ai rappresentanti degli ITS Academy di prendere parte ai lavori del Comitato, senza diritto di voto. Il comma 7 dispone che il Comitato nazionale ITS Academy si avvalga della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Il medesimo comma dispone altresì che all'attuazione dell'articolo in esame le amministrazioni pubbliche interessate provvedano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il comma 8 demanda la definizione delle modalità per la costituzione e la disciplina del funzionamento del Comitato a un decreto del Ministro dell'istruzione. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  L'articolo 11, modificato dal Senato, disciplina il sistema di finanziamento istituendo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore con una dotazione pari a 48.355.436 euro a decorrere dall'anno 2022. Il Fondo finanzia prioritariamente: – la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati; le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie; l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione; le borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi; le misure adottate per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Ai sensi del comma 4, introdotto in Senato, è prevista la riserva di una quota del Fondo, non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo, per le misure nazionali di sistema Pag. 110per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie e per l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione. Una ulteriore quota, non inferiore al 3 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo, è riservata alle borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi. Il comma 5 dispone che le risorse del Fondo vengano utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari. Ad un distinto decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano è demandata la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo. Il medesimo decreto dovrà disciplinare i criteri di riparto tenendo conto del numero degli iscritti ai percorsi formativi e del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle regioni che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali. Le risorse sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale, tenendo conto: della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento; dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. A sua volta, la suddetta quota premiale è assegnata: per una quota fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse premiali, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate; per una quota fino al 10 per cento, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni. Il comma 8 specifica che resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS Academy. Tale cofinanziamento deve essere quanto meno pari al 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.
  L'articolo 12, modificato in Senato, prevede, al comma 1, l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'Anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS. Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, si provvede nel limite di spesa a valere sulle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 11. Si precisa che a dette spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi degli ITS Academy.
  L'articolo 13, modificato in Senato, dispone in materia di monitoraggio e valutazione, stabilendo che il sistema nazionale già previsto dall'articolo 14 del DPCM 25 gennaio 2008 sia realizzato dal Ministero dell'istruzione, che provvede all'attuazione di esso in conformità a quanto previsto dal progetto di legge in esame. A tal fine, il comma 1, primo periodo, fa rinvio a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il medesimo comma 1 prevede che, nella realizzazione del suddetto sistema nazionale di monitoraggio e valutazione, il Ministero dell'istruzione si avvalga anche di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza. Rispetto al principio delineato al primo periodo, il secondo periodo del medesimo comma 1 stabilisce che il sistema di monitoraggio e valutazione riferito ai percorsi formativi di sesto livello EQF degli ITS Academy è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca. A tal fine si contempla la possibilità, per i richiamati dicasteri, di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione Pag. 111della formazione superiore. Quanto alla definizione degli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS Academy, nonché delle modalità per il loro periodico aggiornamento, essa è rimessa a un decreto del Ministro dell'istruzione. Tale provvedimento è adottato – con riferimento ai percorsi formativi di quinto livello EQF – secondo la procedura definita all'articolo 14, comma 6 (che include il parere del Ministro dell'università e della ricerca), ovvero, con riferimento ai percorsi formativi di sesto livello EQF, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. All'attuazione delle disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 14 reca disposizioni in materia di accreditamento temporaneo delle fondazioni ITS applicabili per i primi 12 mesi della fase transitoria, rinviando a un decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina complessiva della fase medesima, di durata triennale. Le disposizioni disciplinano inoltre le deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per gli ITS Academy di nuova costituzione, limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria nonché la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento del monte orario complessivo dedicato agli stage aziendali e ai tirocini formativi. Si introducono criteri per la ripartizione dei finanziamenti agli ITS per l'anno 2022 e si dispone che resti ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999.
  L'articolo 15 dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della legge nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
  L'articolo 16 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Valentina APREA (FI), dopo aver sottolineato che oggi si vive un momento importante perché ritorna alla Camera, dopo l'approvazione al Senato, un testo su cui la Commissione ha lavorato tanto e il cui impianto è rimasto inalterato, esprime la propria soddisfazione perché il lavoro di confronto e di intesa racchiuso nel voto unanime della Commissione ha avuto un peso importante nell'esame svolto dal Senato.
  Ricorda quindi che, come segnalato recentemente anche dal Sole24ore, per l'attuazione di Industria 4.0 servono 70 mila specialisti, difficili da trovare, e che da qui al 2026, ci sarà bisogno di 30 mila esperti in scienze matematiche, informatiche, chimiche e fisiche, e di circa 40 mila tecnici informatici, telematici e delle comunicazioni.
  Sottolinea che prima alla Camera e poi al Senato si è lavorato per l'istituzione, per la prima volta, di un canale terziario professionalizzante, non accademico, alla stregua dei percorsi europei, guardando alle principali sfide e linee di sviluppo economico attuali e del prossimo futuro, con particolare attenzione a quelle riguardanti la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica, la transizione digitale, le nuove tecnologie per il Made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico, le nuove tecnologie della vita, i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro, le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo, le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati, l'edilizia. Ricorda che finora, solo alcune regioni, tra cui la Lombardia, hanno investito nella realizzazione di progetti pluriennali per l'orientamento di studenti e famiglie agli ITS e per coinvolgere dirigenti scolastici e docenti ottenendo un incremento di iscritti agli ITS in Lombardia pari del 140 per cento in 4 anni. Evidenzia che il 64,2 per cento degli iscritti appartiene ad istituti situati nel Nord d'Italia,Pag. 112 mentre solo il 19,1 per cento al Centro e il 16,7 per cento nel Sud e nelle Isole.
  Soffermandosi sulle innovazioni principali della proposta di legge, osserva che essa colma colma un gap del sistema formativo italiano relativo alla mancanza di una filiera dell'istruzione terziaria professionalizzante, centrata sulla specializzazione nelle tecnologie applicate, di carattere nazionale, accanto alle università e alle istituzioni dell'AFAM con un'offerta organica di percorsi formativi per il diploma terziario, di durata biennale e triennale, che le Accademie per l'istruzione tecnica superiore (ITS Academy) realizzeranno con il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali. Evidenzia che la proposta di legge rende più trasparente e comunicabile la missione degli ITS di formare giovani specializzati nelle tecnologie applicate alle filiere produttive e dei servizi che caratterizzano il mondo del lavoro e la società del XXI secolo dove la dimensione tecnologica è divenuta una dimensione ontologica dell'esistenza stessa delle persone e delle società, da considerare con la massima attenzione sotto il profilo culturale e formativo. Sottolinea che con la riforma vengono rifondati gli ITS assumendo la vision e il concept delle Academy aziendali come scuole d'impresa, impostate come «learning organization», dove i giovani possano crescere e apprendere con una visione organizzativa capace di adattarsi al cambiamento, di cui soprattutto le PMI, ossatura del sistema produttivo nazionale, hanno estrema necessità per innovare e competere. Per questo gli ITS sono stati ridenominati «Accademie per l'istruzione tecnologica superiore – ITS Academy». Rileva quindi che è stata modificata la governance delle Fondazioni ITS Academy, anche per rispondere meglio ai fabbisogni formativi delle imprese impegnate nell'innovazione dei processi produttivi e dei servizi e, più in generale, del mondo delle professioni ad elevata specializzazione tecnica e tecnologica. Segnala quindi che viene rafforzata e resa sistematica la collaborazione con le università nel rispetto delle diverse identità delle loro offerte formative; vengono resi stabili i finanziamenti dei percorsi ITS derivanti attualmente soprattutto dai bilanci regionali o dal Fondo Sociale Europeo (FSE); viene valorizzata la componente docente che proviene da imprese operanti nei settori tecnologici di riferimento; sono previsti percorsi di orientamento degli studenti delle scuole superiori e attività di placement per i giovani in uscita dagli ITS Academy, con particolare attenzione ai contratti di alto apprendistato e ricerca e ai contratti di apprendistato professionalizzante, d'intesa con le aziende interessate ad attivare percorsi di innovazione
  Raccomanda quindi il rafforzamento delle dotazioni logistiche, strumentali e di personale degli ITS Academy che vanno dotati di laboratori tecnologicamente avanzati. Auspica inoltre una leale collaborazione tra Stato e regioni nella definizione dei provvedimenti attuativi della legge di riforma degli ITS Academy, con particolare attenzione al sistema di accreditamento nazionale, allo sviluppo di campus residenziali a carattere macroregionale, anche per favorire e sostenere la partecipazione di giovani capaci e meritevoli, appartenenti a categorie svantaggiate, soprattutto nel Mezzogiorno, al monitoraggio dell'attuazione della riforma. Conclude auspicando una tempestiva calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

  Serse SOVERINI (PD), dopo aver ringraziato il relatore per il paziente lavoro ricognitivo, ringrazia tutti i colleghi che hanno contribuito a creare un clima di collaborazione e serenità. Evidenzia il sistema degli ITS non era facile da ridisegnare e che la riforma era molto ambiziosa nella sua aspirazione di offrire nuove opportunità al futuro delle giovani generazioni. In questo senso la si potrebbe definire rivoluzionaria, perché ha davvero riformato il sistema di formazione creando finalmente un canale terziario della formazione professionalizzante. Sottolineando che la proposta è vincolata al PNRR nelle due direttrici della transizione digitale e dell'evoluzione green, osserva che sotto questo aspetto c'è ancora molto lavoro da fare. Pag. 113Aggiunge che gli ITS costituiscono un esperimento molto particolare, perché – come avviene forse solo nel settore dell'assistenza – si dà a un soggetto privato la possibilità di svolgere una funzione pubblica. Richiama quindi l'attenzione sul fatto che si sta parlando di conoscenza che non deve più essere associata solo agli altissimi profili scientifici. Conclude, sottolineando che è stata fatta un'operazione importante: è stata aperta una strada e ora va percorsa fino in fondo completando il lavoro e investendo tutte le risorse a disposizione.

  Paola FRASSINETTI (FDI), dopo aver ricordato il contributo del suo gruppo alla riforma degli ITS, ricorda le difficoltà che il provvedimento ha incontrato, dopo essere stato approvato dalla Camera, per giungere al completamento del suo iter al Senato, probabilmente anche a causa degli ingenti finanziamenti che dovranno arrivare per la sua attuazione. Invita quindi i colleghi della Commissione a vigilare affinché non si travisi la natura delle Accademie.

  Vittoria CASA, presidente, ricordato che nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 31 maggio scorso è stato convenuto di rinunciare al termine per la presentazione degli emendamenti, avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 giugno 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.