CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2022
814.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 42

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.
Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2022.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, ricorda che nella precedente seduta sono proseguite le votazioni sulle proposte emendative, che continueranno nella seduta odierna a partire dagli identici emendamenti 2.8 Sodano e 2.9 Bellucci, sui quali in qualità di relatore ha espresso parere contrario e il rappresentante del Governo si è rimesso alla decisione della Commissione.
  Prima di passare all'esame delle citate proposte emendative, avverte che, in qualità di relatore, ha presentato la proposta di riformulazione dell'emendamento Paolini Pag. 431.19 (vedi allegato 1), sul quale aveva inizialmente espresso parere contrario e il rappresentante del Governo si era rimesso alla decisione della Commissione e che successivamente era stato accantonato, nonché l'identica proposta di riformulazione degli emendamenti Magi 3.4, sul quale aveva inizialmente espresso parere favorevole, e Turri 3.5, sul quale aveva inizialmente espresso parere contrario (vedi allegato 1). Avverte infine che ha presentato la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Potenti 5.01 (vedi allegato 1) , sul quale aveva inizialmente espresso parere contrario, mentre formula un parere contrario sugli altri articoli aggiuntivi Carnevali 5.08 e 5.09 e Lattanzio 5.010, anch'essi accantonati.

  Roberto TURRI (LEGA) chiede che sia concesso ai membri della Commissione un po' di tempo affinché possano prendere visione delle riformulazioni testé presentate dal relatore.

  Gianluca VINCI (FDI) si associa alla richiesta del collega Turri.

  Alessia MORANI (PD) associandosi alle richieste dei colleghi, chiede una breve sospensione per poter prendere visione delle proposte di riformulazione presentate.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, sospende brevemente la seduta per consentire a tutti i membri della Commissione di consultare le proposte di riformulazione testé presentate.

  La seduta, sospesa alle 13.35, è ripresa alle 13.40.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sodano 2.8; si intende che vi abbia rinunciato.

  Gianluca VINCI (FDI), facendo presente che l'emendamento 2.9 Bellucci, in quanto soppressivo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del testo in discussione, va nella direzione di limitare la portata dell'intervento normativo finalizzato alla legalizzazione della produzione in proprio della cannabis, ritiene che l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 73 del T.U. in materia di stupefacenti sia corretta e, pertanto, non ritiene opportuna alcuna modifica al testo vigente.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 2.9 e approva l'emendamento 2.387 del relatore (vedi allegato 2).

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, avverte che l'emendamento Turri 2.10 deve ritenersi precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.387 del relatore. Constata, inoltre, l'assenza dei presentatori degli emendamenti Cunial 2.11 e 2.12; si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Annibali 2.14.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Magi 2.15; si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 2.16 e approva l'emendamento Bellucci 2.17 (vedi allegato 2).

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, avverte che l'approvazione dell'emendamento Bellucci 2.17 determina la preclusione delle votazioni dall'emendamento Bellucci 2.18 all'emendamento Varchi 2.295. Avverte quindi che la Commissione passerà all'esame delle identiche proposte emendative Bellucci 2.296 e Turri 2.297.

  Gianluca VINCI (FDI), ritenendo che il testo in discussione intervenga in una materia delicatissima, come quella degli stupefacenti, in maniera blanda e con disposizioni dalla scarsa portata normativa, fa presente che il Gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato diverse proposte emendative soppressive, tra cui quella in discussione, soppressiva della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del testo in discussione, che a suo avviso costituisce parte centrale dell'interventoPag. 44 normativo. Pertanto, invita tutti i gruppi contrari a tale proposta legislativa a votare l'emendamento in discussione, anche nella convinzione che tale proposta non abbia il sostegno della maggioranza dei cittadini italiani.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Bellucci 2.296 e Turri 2.297.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.298 formulata dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Magi 2.298 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, avverte che l'approvazione dell'emendamento Magi 2.298, come riformulato, determina la preclusione delle votazioni dall'emendamento Bellucci 2.299 all'emendamento Bellucci 2.371. Avverte quindi che la Commissione passerà all'esame dall'emendamento Annibali 2.372.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Annibali 2.372 e l'emendamento 2.388 del relatore (vedi allegato 2).

  Gianluca VINCI (FDI), nell'illustrare il contenuto dell'emendamento Bellucci 2.373 soppressivo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del testo in esame, ritiene che la normativa attualmente prevista dal comma 3 dell'articolo 73 sia adeguata. Pertanto, esorta tutti i gruppi contrari alla finalità della presente proposta di legge di legalizzare la coltivazione e la detenzione della cannabis, a votare tale proposta emendativa.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 2.373 e approva l'emendamento 2.389 del relatore (vedi allegato 2).

  Gianluca VINCI (FDI), nell'illustrare il contenuto degli identici emendamenti Bellucci 2.374, Turri 2.375 e Magi 2.376, soppressivi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del testo in esame, rammenta la contrarietà del gruppo di Fratelli d'Italia alla legalizzazione della cannabis, che sarebbe invece l'intento dei presentatori della proposta di legge in esame. Ritiene che il Governo e il Parlamento non possano consentire l'approvazione di una siffatta disciplina di depenalizzazione e liberalizzazione della coltivazione e della detenzione di stupefacenti.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo in generale sull'articolo 2 del provvedimento in esame, fa presente che l'emendamento 2.389 del relatore testé approvato prevede le sole condotte della coltivazione, della produzione e della fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III, nulla prevedendo in riferimento all'importazione o, comunque, alla distribuzione di tali sostanze. Pertanto, ritiene che la proposta in discussione sia carente rispetto alla disciplina di alcune condotte penalmente rilevanti che nella realtà rappresentano la casistica nettamente prevalente, come l'importazione di sostanze stupefacenti da altri Paesi.

  Manfredi POTENTI (LEGA), facendo presente che il Gruppo della Lega è nettamente contrario alla formulazione dell'articolo 2 del testo base, auspica l'approvazione degli emendamenti soppressivi in discussione. Stigmatizzando lo scambio proposto dal testo in esame volto, da un lato, a modificare la reclusione da due a sei anni prevista dall'attuale comma 4 dell'articolo 73, aumentando il massimo edittale a dieci anni e, dall'altro, a limitare l'applicazione di tale norma alle sole condotte che riguardano le sostanze di cui alla Tabella II, ritiene una forzatura l'eliminazione da parte del testo in esame delle condotte minori, in virtù della quale, fino ad oggi, per le modalità e circostanze dell'azione la condotta viene dequalificata in virtù della sua portata lesiva del bene giuridico tutelato dalla norma. Difatti, ritiene si tratti di uno stravolgimento di un sistema normativo già ritenuto inadeguato dal proprio gruppo, Pag. 45che, difatti, ha presentato la proposta a prima firma Molinari, definita «droga zero», volta a eliminare la differenziazione tra le condotte ordinarie e quelle ritenute di lieve entità. Ritenendo che il testo in discussione elimini condotte assolutamente pericolose, fa presente che dietro a condotte ritenute di lieve entità possono nascondersi reti di spaccio ben più strutturate rispetto al singolo soggetto che pone in essere concretamente l'attività delittuosa, spesso riconducibili alla criminalità organizzata, la quale ha imparato a sfruttare tali norme proprio al fine di incrementare le proprie attività illecite, senza incorrere in sanzioni penali gravi.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Bellucci 2.374, Turri 2.375 e Magi 2.376.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, in riferimento all'intervento dell'onorevole Paolini, apprezzando la sollecitazione pervenuta e rammentando che è sempre disponibile ad accettare miglioramenti al testo provenienti da tutte le forze politiche, fa presente che l'emendamento 2.389 del relatore riguarda una specificazione in merito ai soggetti titolari di autorizzazioni.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.377, formulata dal relatore.

  Lucia ANNIBALI (IV) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.378, formulata dal relatore.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Magi 2.377 (nuova formulazione) e Annibali 2.378 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Gianluca VINCI (FDI) domandandosi il motivo della formulazione della proposta di legge che prevede la soppressione dei commi 5 e 5-bis dell'articolo 73 del T.U. in materia di stupefacenti e poi l'introduzione, con l'articolo 3 del testo in discussione, della medesima tematica nel nuovo articolo 73-bis, ritiene che tale formulazione sarà fonte di poca chiarezza e pertanto chiede che venga approvato l'emendamento in discussione Bellucci 2.379 volto a sopprimere la lettera f) dell'articolo 2 del testo in esame.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo in generale sulle modifiche all'articolo 73, ritiene che la mancanza nella fattispecie illecita della condotta dell'importazione possa essere fonte di una scappatoia normativa per soggetti che vorranno importare sostanze stupefacenti, tra cui i cosiddetti «precursori», da altri Paesi. Si chiede, pertanto, se il relatore abbia approfondito tali aspetti, anche in considerazione del fatto che le innovazioni che si stanno apportando, pur non così rilevanti se singolarmente considerate, anche attraverso l'intervento della giurisprudenza e l'applicazione del principio del favor rei, possono determinare la moltiplicazione, con la scusa della coltivazione in proprio di cannabis, di centri artigianali di produzione di sostanze stupefacenti, pericolosi per la salute pubblica e che si sottraggono a qualsiasi tipo di imposizione tributaria. Rammenta, inoltre, la possibilità che con tale normativa si possano verificare casi di spaccio «di necessità», per cui un soggetto che coltiva per uso personale la sostanza stupefacente inizi a venderla in caso di necessità economica, sottraendo inoltre tali proventi a qualsiasi tipo di tassazione. Ritenendo che la formulazione dell'articolo 73 sia particolarmente complessa e affronti temi assai rilevanti, auspica che tutti i colleghi siano assolutamente consapevoli delle modifiche che la Commissione sta apportando e invita nuovamente il relatore ad approfondire le tematiche trattate. Rammenta inoltre, come fatto nelle scorse sedute, che alcuni studi hanno dimostrato che negli Stati americani in cui è stata legalizzata la cannabis, a fronte di conseguenze economiche positive, sono aumentati gli incidenti stradali causati da soggetti che hanno assunto sostanze stupefacenti e i soggetti con disturbi psicologici dovuti all'abuso di sostanze stupefacenti. Inoltre, fa presente che la legalizzazione della condotta della coltivazione e della detenzione Pag. 46di cannabis avrà l'effetto di abbassare la soglia di percezione del pericolo di tali condotte e che chi inizia ad assumere droghe leggere probabilmente prima o poi passerà non solo ad assumere droghe pesanti, ma finirà anche per spacciarle.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 2.379.

  Roberto TURRI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.380 che sostituisce le lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unificato in esame. Sottolinea come tali lettere siano volte a sopprimere i commi 5 e 5-bis dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti che dispongono per il caso in cui, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze, il fatto sia di lieve entità. Rammenta quindi che la disciplina dei fatti di lieve entità è stata ora prevista all'articolo 3 del testo unificato in esame e che sulla formulazione di tale disposizione anche il collega Vazio, in una precedente seduta, aveva sollevato delle perplessità. Evidenzia come la proposta emendativa in esame sia volta ad innalzare la pena della reclusione e le multe nei casi di lieve entità e ritiene che essa, coerente con la posizione del suo gruppo sul tema, dimostri come la Lega sia critica nei confronti di un provvedimento che legalizza la possibilità di produrre sostanze stupefacenti e che riduce le pene per tali reati. Ritenendo che il testo unificato in esame possa introdurre nell'ordinamento conseguenze deleterie e che le sostanze stupefacenti siano particolarmente dannose, ribadisce che il suo gruppo considera necessario contrastarne il consumo con rigore.

  Gianluca VINCI (FDI) sottolinea come a suo avviso il testo unificato in esame introduca nell'ordinamento un vuoto normativo di difficile comprensione. Evidenzia infatti che attualmente i piccoli spacciatori sono arrestati in forza del disposto di cui al comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti che il testo unificato in esame, con la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, intende sopprimere, salvo poi disciplinare i fatti di lieve entità all'articolo 3, introducendo un nuovo articolo 73-bis del citato testo unico. A suo avviso sarebbe stato più corretto, per una questione di coerenza normativa, modificare il citato comma 5 dell'articolo 73 senza introdurre il nuovo articolo 73-bis.

  Manfredi POTENTI (LEGA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Turri 2.380, del quale è cofirmatario. Sottolinea come tale proposta emendativa, tra l'altro, sia volta ad abrogare il comma 5-bis dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti che attualmente rappresenta un espediente utilizzato dagli avvocati per sottrarre l'imputato alla pena detentiva, attraverso l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. A suo avviso tale disposizione rappresenta una scorciatoia per consentire una legittimazione del sistema verso una condotta che il suo gruppo ritiene pericolosa.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, evidenzia come l'emendamento Turri 2.380 non possa essere accolto o riformulato in quanto la scelta effettuata è stata quella di creare una fattispecie autonoma per quanto riguarda il reato di spaccio di lieve entità. Sottolinea quindi come riportare all'interno dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti le sanzioni per i fatti di lieve entità sarebbe in contrasto con il provvedimento.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) concorda con i colleghi che sono intervenuti prima di lei e che hanno evidenziato i rischi che un intervento parziale sul testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti potrebbe determinare. Rammenta che il citato testo unico ha avuto dei lavori preparatori molto lunghi e che la ratio dello stesso è quella di porre le istituzioni al centro rispetto ad una norma che affronta le problematiche relative alla droga e alla tossicodipendenza a 360 gradi. Pag. 47Evidenzia come, sebbene in ragione della sua vetustà la disposizione debba essere aggiornata, la stessa, per gli anni in cui è stata adottata, ha rappresentato un'ottima legge. Sottolinea quindi come alla base di tale testo unico vi sia un filo conduttore che congiunge tutte le sue parti e ritiene che, qualora se ne modificasse una parte, ciò determinerebbe ripercussioni su tutto il provvedimento. Per tale ragione, evidenzia come, eliminando alcuni passaggi fondamentali dall'articolo 73 del testo unico, rimarrebbe un combinato disposto non più in equilibrio nei suoi principi portanti. Rammenta come nel corso delle audizioni svolte sia stato evidenziato che il problema della droga attualmente non necessita di essere affrontato sotto il profilo penalistico e come in tale sede sia emerso chiaramente che è importante intervenire sul testo unico per quanto attiene al sistema dei servizi – a partire dallo Stato centrale per arrivare alla capillarità delle organizzazioni – valutando invece attentamente gli interventi da effettuare relativamente alle questioni penali. Per tali ragioni il gruppo di Fratelli d'Italia si dichiara critico sul provvedimento e stigmatizza la mancanza di consapevolezza in merito a quanto un correttivo non sia utile se non tiene conto di tutti gli aspetti. Ritiene da ultimo particolarmente grave che la Commissione intervenga sulla materia senza tenere in considerazione le osservazioni degli auditi e dimostrando scarsa consapevolezza in merito agli effetti che dai tagli avventati sul testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti possano discendere.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) ritiene che l'impostazione di fondo della collega Bellucci sia condivisibile e sottolinea come nessuno voglia dare neanche l'impressione che le questioni legate all'uso e all'abuso di sostanze stupefacenti possano essere trattate soltanto da un punto di vista penalistico. Sottolinea infatti come sia necessario un approccio alla questione che tenga conto di tutti gli aspetti ad esso connessi, tuttavia evidenzia come il provvedimento in esame sia mosso da una indicazione che è arrivata al Parlamento dall'Esecutivo attraverso la Conferenza nazionale sulle droghe che si è svolta a Genova lo scorso ottobre. Rileva infatti che tale Conferenza, nei suoi vari tavoli, ha fornito al Parlamento un'indicazione che attraverso il provvedimento in esame il legislatore sta cogliendo, in base alla quale i reati di lieve entità non devono necessariamente condurre in carcere, specie se questi si accompagnano a situazioni di uso o di abuso di sostanze stupefacenti da parte di chi li commette. Evidenzia come nel corso delle audizioni svolte, il Servizio centrale antidroga del Ministero dell'Interno ha fatto presente che in sette casi su dieci si finisce in carcere per reati di lieve entità segnalando tale circostanza come un dato di incoerenza della normativa. Sottolinea quindi che il testo unificato in esame prevede le pene anche per i reati di lieve entità che riguardano le sostanze pesanti e riduce la sanzione penale per quanto riguarda la cannabis portandola a un massimo di pena che coincide con il minimo di pena per il fatto non di lieve entità. Ritenendo che l'intervento in discussione sia moderato e ragionevole, ribadisce infine che nessuno vuole ridurre una questione così importante soltanto all'aspetto penalistico.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) condivide le preoccupazioni dei colleghi in merito al provvedimento che appare come un intervento spot che si inserisce in un testo unico che aveva una sua coerenza. Ritiene che il testo unificato in esame presenti delle smagliature che potrebbero generare dei vuoti normativi. Nel comprendere la necessità di un intervento parlamentare sulla materia, manifesta la preoccupazione del suo gruppo in ordine al rischio che un intervento spot possa determinare un'incoerenza del sistema.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turri 2.380 e Bologna 2.381.

  Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 2.382, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unificato in esame e ne raccomanda l'approvazione.

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  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 2.382.

  Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 2.383, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 in esame, a suo avviso poco chiara in quanto riproduce il comma 7 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti aggiungendo soltanto al termine di tale disposizione la locuzione «ovvero nell'individuazione o la cattura dei concorrenti». Ritenendo che tale introduzione non sia convincente, raccomanda l'approvazione dell'emendamento in discussione.

  Manfredi POTENTI (LEGA) sottolinea anche come la Lega manifesti perplessità in merito all'opportunità di introdurre al comma 7 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti la locuzione «ovvero nell'individuazione o la cattura dei concorrenti». A suo avviso sarebbe stato più corretto utilizzare la locuzione «nel far individuare» per non far pensare ad una azione diretta all'individuazione del complice e quindi per non lasciar dubbi sulla possibilità che si voglia introdurre una taglia sugli autori dei reati.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) chiede chiarimenti in merito alla portata della norma introdotta dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 in esame. Sottolinea infatti che l'attuale comma 7 dell'articolo 73 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti diminuisce dalla metà a due terzi le pene previste dai commi da 1 a 6 del medesimo articolo 73 per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Rileva come la nuova formulazione del citato comma 7 prevista dalla lettera h) in esame faccia riferimento invece alle pene previste «ai sensi del presente articolo». Sottolineando come i commi riferiti alla parte sanzionatoria nel citato articolo 73 siano soltanto quelli da 1 a 6, ritiene che l'innovazione introdotta dalla predetta lettera h) sia puramente lessicale.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore evidenzia come nella predisposizione del testo unificato in esame si sia optato per una sostituzione integrale del comma 7 dell'articolo 73 del testo unico, sia per una questione di coordinamento, visto che i commi 5, 5-bis e 5 –ter del citato articolo 73 sono stati soppressi rispettivamente dalla lettera f) e dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 in esame, sia perché si è ampliato il campo della collaborazione. Sottolinea infatti che mentre nel testo originario la collaborazione si concretizzava «aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti», con la nuova disposizione essa si allarga anche «alla individuazione o alla cattura dei concorrenti», di fatto prevedendo un ulteriore aspetto che potrebbe essere di aiuto per le forze dell'ordine.

  Catello VITIELLO (IV), precisando di aver compreso, a seguito della spiegazione testé fornita dal presidente e relatore, le ragioni che lo hanno indotto a proporre le modifiche di cui alla lettera h) in discussione, evidenzia come lo stesso abbia proposto una nuova formulazione dell'emendamento Magi 3.136, con la quale si sopprimono le parole: «o la cattura» dal comma 2 del nuovo articolo 73-bis del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame. A suo avviso trattandosi di condotte sovrapponibili, sarebbe opportuno adeguare ad un'unica formulazione le ipotesi previste nelle due disposizioni.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, con riferimento all'emendamento 3.136 del collega Magi, fa presente che, trattandosi della fattispecie di spaccio di lieve entità, il riferimento al termine «cattura» risulterebbe superfluo. Precisa a tale proposito che, se si fosse in presenza di un'ipotesiPag. 49 di cattura dei concorrenti, ciò vorrebbe dire che ci si troverebbe di fronte ad una fattispecie diversa. Assicura comunque che alla questione verrà dedicato il necessario approfondimento.

  Catello VITIELLO (IV), nel rimettersi alle valutazioni del presidente e relatore, sottolinea la necessità di intervenire sulle disposizioni in questione per motivi di coordinamento, al fine di evitare di introdurre ingiustificate disparità di trattamento.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, assicura che un ulteriore approfondimento della questione potrà essere svolto anche nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ,con riferimento alla considerazione del collega Vitiello, ritiene che, se ha ben compreso, l'aver collaborato alla cattura degli eventuali complici non è più una condizione sine qua non per l'accesso all'attenuante.

  Catello VITIELLO (IV) chiarisce al collega Paolini che in questo caso ci si sta riferendo esclusivamente alla fattispecie dello spaccio di lieve entità.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO), riallacciandosi alle considerazioni del collega Vitiello, interviene per precisare che sia la Cassazione sia diversi Corti di appello hanno riconosciuto il reato di associazione anche nei casi di spaccio di piccole quantità di sostanza stupefacente. Nel sottolineare, pertanto, che la fattispecie dello spaccio di lieve entità non esclude in assoluto il reato di associazione, evidenzia la necessità di garantire il necessario coordinamento tra le norme richiamato dal collega Vitiello. Auspica in conclusione un ripensamento sulla questione.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, assicura che al tema verrà dedicata la necessaria attenzione.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Bellucci 2.383 e Annibali 2.384.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) ritira l'emendamento a sua firma 2.385.

  Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 2.386, volto a sopprimere la lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 che a suo parere rappresenta un intervento del tutto pleonastico, dal momento che il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti viene soppresso dal provvedimento in esame. Ribadisce pertanto che, se il provvedimento in esame verrà approvato, l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1990 risulterà privo del citato comma 5, inducendo tra l'altro i lettori a ritenere che vi sia stato un'omissione nella composizione del testo. Chiede quindi che, almeno per una questione di decoro legislativo, venga ripristinato il contenuto del comma 5.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), riferendosi all'intervento recato con la lettera i) sul comma 7-bis dell'articolo 73 del testo unico in materia di sostanze stupefacenti, si domanda quale sia la logica sistematica alla base delle modifiche introdotte con il provvedimento in esame.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, fa presente che, essendo soppresso dal provvedimento in esame il comma 5 dell'articolo 73, per ragioni di coordinamento è necessario conseguentemente eliminare dal comma 7-bis del medesimo articolo il riferimento al comma 5. Precisa altresì che il contenuto dei commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 73 sono stati trasferiti nel successivo articolo 73-bis.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 2.386.

  Gianluca VINCI (FDI) fa presente che l'emendamento Bellucci 3.2 intende sopprimere l'intero articolo 3 del provvedimento in esame che stravolge il contenuto del testo unico in materia di sostanze stupefacenti.Pag. 50 Ritiene infatti che non si possa procedere in tal modo, reintroducendo in un nuovo articolo 73-bis il contenuto dei commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 73, di fatto operandone un riassunto depenalizzato. Considera, in conclusione, che ci si trovi di fronte ad una produzione normativa assolutamente impropria.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Parisse 3.1 e Bellucci 3.2.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.3, fa presente che, in maniera analoga alle successive proposte emendative, esso è volto ad evitare interventi confusi sul testo unico in materia di sostanze stupefacenti. A tale proposito precisa che il provvedimento in esame, da un lato, sopprime alcuni commi dell'articolo 73 e, dall'altro, li reintroduce in un nuovo articolo 73-bis, che nella sostanza ritorna sul medesimo tema come se si fosse consapevoli del «pasticcio» realizzato. Nel sottolineare come l'introduzione dell'articolo 73-bis sia causa di ulteriore confusione, rileva che le nuove leggi dovrebbero al contrario garantire miglioramenti nel merito oltre che una maggiore leggibilità del testo, al fine di consentire ai cittadini di comprendere le previsioni senza difficoltà. Al contrario ritiene che l'intervento recato dal provvedimento in esame ottenga il risultato di rendere ancor più opaca e contraddittoria la volontà del legislatore. Volendo mettere da parte il merito delle previsioni introdotte, che Fratelli d'Italia non ritiene condivisibile dal momento che si intende depenalizzare la coltivazione domiciliare della cannabis e di conseguenza l'uso di una sostanza stupefacente nociva, censura anche la forma dell'intervento che avrebbe dovuto essere operato in maniera migliore. In conclusione ritiene che il provvedimento in esame costituisca l'ennesimo esempio della difficoltà della maggioranza a scrivere norme che siano aderenti al dettato normativo almeno nella forma.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), rifacendosi all'intervento della collega Bellucci, pur considerando lodevole il dichiarato intento di voler ridurre lo spazio di commercio della criminalità organizzata, si dichiara convinto che la malavita, una volta approvato il provvedimento in esame, si adeguerà alla situazione, trasformandosi in un vivaio di piantine di cannabis per giovani coltivatori inesperti. Anticipando la questione, fa presente che se non si introdurrà l'obbligo di notifica del luogo in cui avviene la coltivazione, un soggetto eventualmente proprietario di 4 immobili potrà liberamente coltivare ben 16 piantine di cannabis. Quanto al contenuto dell'articolo 73-bis, ritiene che l'introduzione di una difformità di trattamento avrà come conseguenza che le pene più lievi saranno estese anche ad altre fattispecie, determinando come conseguenza l'ampliamento dell'area di commercio delle sostanze stupefacenti. Si riallaccia quindi alle considerazioni del collega Magi, il quale ha rilevato come molti dei detenuti in carcere siano responsabili di reati minori, sottolineando in primo luogo che tali cosiddetti reati minori in molti casi, soprattutto se reiterati, possono provocare seri danni alle vittime. Fa presente inoltre che a suo parere il vero problema risiede piuttosto nell'eccessiva lunghezza dei nostri processi che si concludono soltanto dopo molti anni con una sentenza definitiva, comportando inevitabilmente la presenza in carcere di un numero elevato di presunti innocenti.

  Gianluca VINCI (FDI), nel far presente che l'emendamento Bellucci 3.3 riporta l'attenzione sulle carenze formali del testo in esame, ritiene che il contenuto del nuovo articolo 73-bis avrebbe potuto, in maniera più organica, essere inserito nell'articolo 73, con una opportuna riformulazione del soppresso comma 5. Nel rilevare, inoltre, che il nuovo articolo 73-bis di fatto introduce una pena ridotta per lo spaccio di lieve entità, configurando addirittura le condizioni per la sua esecuzione esterna, chiede la soppressione del comma 1 dell'articolo 3.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 3.3.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, fa presente che la riformulazione in Pag. 51identico testo degli emendamenti Magi 3.4 e Turri 3.5 tiene conto delle sollecitazioni avanzate da diversi colleghi in ordine alla necessità di ricalibrare le sanzioni penali in materia di produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti.

  Roberto TURRI (LEGA) dichiara di non accettare la riformulazione avanzata dal relatore dal momento che l'emendamento a sua prima firma 3.5 si muove nella direzione opposta. Nel riconoscere che la riformulazione proposta corregge il tiro rispetto al testo originario, che introduce di fatto pene insignificanti, fa presente tuttavia di non condividere l'intenzione di ridurre le pene per lo spaccio di lieve entità. Nel rilevare a tale proposito la volontà della Lega di incrementare le sanzioni che, come previsto dall'emendamento a sua prima firma 3.5, sono innalzate da un minimo di 3 ad un massimo di 6 anni di reclusione, ribadisce di non poter accogliere la riformulazione proposta dal relatore. In conclusione fa presente come, con la precedente approvazione degli emendamenti Magi 2.377 e Annibali 2.378, come riformulati, si sia sostanzialmente messa in salvo la coltivazione della cannabis.

  Catello VITIELLO (IV) approfitta dell'occasione offerta dagli emendamenti Magi 3.4 e Turri 3.5 per svolgere alcune riflessioni brevi ma fondamentali per argomentare la posizione del suo gruppo. Nel far presente che il testo base non vedeva d'accordo il gruppo di Italia Viva, precisa che in questa, come in altre precedenti occasioni, non si sta operando un vero processo riformatore in materia di canapa, dal momento che il provvedimento in esame si limita a richiamare una giurisprudenza consolidata in materia di coltivazione domestica della cannabis. Dichiara pertanto l'intenzione di rammentare tale assenza di novità del provvedimento sia a chi vorrà fregiarsi del merito di averlo fatto approvare sia nei confronti di chi griderà allo scandalo. Fa inoltre presente che sarebbe stato d'accordo se si fosse trattato di una riforma seria che puntasse anche ad uno spazio di liberalizzazione, ritenendo maturi i tempi per un intervento in tal senso. A suo parere tuttavia la riforma avrebbe dovuto prendere le mosse dalla legge n. 242 del 2016, affrontando la questione unitamente ai colleghi delle Commissioni Agricoltura e Attività produttive. Evidenzia a tale proposito il ritardo dell'Italia in materia di canapa industriale, richiamando inoltre le difficoltà di molti imprenditori i quali hanno visto bloccate le attività che avevano avviato alla luce della legge richiamata. Nel rilevare come nel sistema attuale le eventuali distinzioni siano delegate all'autonoma valutazione del magistrato, si aspetta dal provvedimento in esame una differenziazione dei trattamenti alla luce dell'esistente differenza delle fattispecie. Dichiara pertanto che voterà in senso favorevole alla riformulazione proposta dell'emendamento Magi 3.4 perché introduce una differenza di trattamento a fronte di due distinte fattispecie. Preannuncia, infine, una problematica che ritiene insormontabile e che ha a che fare anche con la tenuta della maggioranza, relativa all'emendamento 3.139 del collega Magi sul quale è stato espresso un parere favorevole. Nell'esprimersi a titolo personale, preannuncia a tale proposito l'intenzione di votare in senso contrario sul provvedimento in esame, qualora l'emendamento venisse approvato, non potendo condividere la soppressione della misura che esclude la tenuità del fatto in caso di cessione verso un minore.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, assicura il collega Vitiello che la questione verrà tenuta nella massima considerazione, augurandosi che i chiarimenti futuri potranno essere risolutivi.

  Catello VITIELLO (IV) fa presente di aver posto la questione anticipatamente per consentire le opportune riflessioni.

  Alfredo BAZOLI (PD) interviene per esprimere l'apprezzamento del Partito Democratico sulla riformulazione dell'emendamento Magi 3.4 che accoglie alcune preoccupazioni avanzate dal suo gruppo nel corso di sedute precedenti. Ritiene infatti Pag. 52che rispetto al testo base, che riduceva significativamente le pene per lo spaccio di lieve entità anche per le droghe pesanti, la riformulazione proposta ripristini il corretto equilibrio, mantenendo la pena attualmente prevista per le droghe pesanti e riducendo la pena per la cannabis. Ringrazia pertanto il proponente dell'emendamento ed il relatore per la nuova riformulazione che a suo parere risolve la questione in modo corretto e condivisibile.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) a sostegno delle considerazioni del collega Turri fa presente che la fissazione di una pena elevata consente il ricorso ad intercettazioni telefoniche o a mezzo di captatore informatico. Precisa poi che l'emendamento 3.5 del collega Turri non può essere considerato draconiano, essendo volto semplicemente a garantire la serietà delle sanzioni penali. Ritiene infatti che fissare una pena inferiore ai 2 anni di reclusione equivalga nella sostanza a escludere la sanzione penale. A suo avviso sarebbe dunque più coerente dichiarare apertamente la volontà di depenalizzare l'uso delle sostanze stupefacenti leggere, invece di raggiungere tale obiettivo nei fatti, senza ammetterlo preventivamente. Fa presente quindi che ad avviso della Lega spacciare droga è un reato e che dalla commissione di tale reato devono derivare conseguenze serie.

  Gianluca VINCI (FDI), riferendosi alle considerazioni del collega Vitiello con riguardo all'emendamento Magi 3.139, chiede se nella sostanza tale proposta emendativa sia volta ad introdurre uno sconto di pena per chi cede sostanze stupefacenti a minorenni precisando come la disposizione non sia di facile lettura.

  Catello VITIELLO (IV) precisa che l'emendamento Magi 3.139 è volto a sopprimere l'esclusione della tenuità del fatto in caso di cessione a minore.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, ribadisce che la questione verrà affrontata al momento opportuno.
  Avverte quindi che il collega Magi ha accolto la riformulazione dell'emendamento a sua firma 3.4.

  Alessandro PAGANO (LEGA) interviene per spiegare le ragioni della contrarietà della Lega alla riformulazione dell'emendamento Turri 3.5 che non è in alcun modo frutto di una volontà punitiva. Ritiene che ci si trovi di fronte ad un fatto insieme sociologico e politico, rilevando come il senso della giustizia non sia più riconosciuto dal momento che qualsiasi delinquente, a qualsiasi livello, può ignorare le leggi del nostro ordinamento ben sapendo che dalla loro violazione non deriverà alcuna conseguenza. Nel precisare come ciò non avvenga certamente a causa del lassismo delle forze dell'ordine, ritiene che tale situazione sia piuttosto imputabile al legislatore, che deve assumersi la responsabilità di aver determinato l'attuale degrado culturale, sociale e morale, perpetuando la logica della banalizzazione dei reati. Rileva come tale impostazione tragga le sue origini dai campus statunitensi del 1965 e dal maggio francese del 1968, creando le condizioni in base alle quali le leggi non vengono osservate. Richiamandosi alle considerazioni svolte dal collega Paolini, fa presente che i radicali hanno almeno il merito di aver chiarito platealmente la loro visione, che si richiama a valori libertari della società. A suo avviso ben più gravi sono le responsabilità dei cosiddetti partiti moderati dell'area liberal di sinistra, che non hanno il coraggio di dichiarare le proprie intenzioni e che si limitano ad annullare ogni tentativo di introdurre elementi di ordine nel caos desiderato. È consapevole di rivolgere accuse gravi ai moderati di sinistra, che hanno consentito ciò che vediamo quotidianamente sotto i nostri occhi, sottolineando nel contempo come la tranquillità e l'ordine siano la precondizione per la pace non soltanto tra le nazioni ma anche all'interno delle comunità e nell'intimo di ciascuna persona. Nell'appellarsi a coloro che, anche all'interno della maggioranza, la pensano in maniera diversa, sottolinea che con la riformulazione proposta si sono ridotte le pene per le sostanze stupefacenti pesanti, eliminandole nella sostanzaPag. 53 per le droghe leggere. Fa presente a tale proposito che non esistono droghe leggere dal momento che un livello di THC pari a 0.6 comporta gravi danni agli assuntori, anche in termini di quoziente di intelligenza, trasformandoli tra l'altro in una «bomba sociale» dal momento che possono determinare con i loro comportamenti anche la morte di altre persone. Nel ritenere che tale deriva debba finire, si rivolge al presidente che sa essere una persona perbene ma che appartiene ad un filone culturale che lo induce a sbagliare. Rileva, in conclusione, che il provvedimento in esame non ha motivo di esistere e non potrà procedere nel suo iter dal momento che non c'è un Parlamento disposto nella sua interezza ad accettare tale impostazione.

  La Commissione approva l'emendamento Magi 3.4 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, avverte che l'approvazione dell'emendamento Magi 3.4 come riformulato preclude la votazione degli emendamenti a partire dall'emendamento Turri 3.5 fino all'emendamento Varchi 3.135.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 15.35.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione, del disegno di legge C. 3343 Governo recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative presso la Commissione di settore. Avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere nella seduta odierna, considerato che la VI Commissione dovrà deliberare il mandato al relatore a riferire in Assemblea entro le ore 16.
  In qualità di relatore, sottolinea che, come si evince dalla relazione illustrativa al provvedimento in esame, che si compone di 10 articoli, gli obiettivi fondamentali della delega al Governo per la revisione del sistema fiscale sono: la crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione; la razionalizzazione e la semplificazione del sistema tributario, preservandone la progressività, anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l'eliminazione dei cosiddetti «micro-tributi»; la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.
  Rileva quindi che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa, disciplinando tra l'altro le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo, il coordinamento con la normativa vigente e i termini per l'adozione degli eventuali decreti correttivi. Segnala tra i principi e criteri direttivi dettati dal disegno di legge, con riferimento all'ambito di competenza della Commissione Giustizia, la razionalizzazione delle sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali.
  Evidenzia che l'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui Pag. 54redditi, prevedendo tra l'altro la progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, la revisione dell'IRPEF finalizzata a garantire il rispetto del principio di progressività e la riduzione graduale delle aliquote medie effettive nonché delle variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive, il riordino delle deduzioni e delle detrazioni vigenti, la progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio. L'articolo 3 si occupa della riforma dell'imposizione sul reddito d'impresa, secondo i princìpi e criteri direttivi della tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese nonché della semplificazione e razionalizzazione dell'imposta dal punto di vista amministrativo, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali. L'articolo 4 riguarda la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise sulla scorta dei seguenti princìpi e criteri direttivi: semplificazione, contrasto dell'erosione e dell'evasione ed efficienza per quanto riguarda l'IVA; riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili per quanto riguarda le accise. L'articolo 5 delega il Governo a operare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive – Irap, con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario nonché gettiti in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro.
  Rammenta che l'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili. La norma indica altresì i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026). Tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali. L'articolo 7 reca principi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF e del riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo. L'articolo 8 prevede modifiche al sistema nazionale della riscossione. La norma prevede, tra l'altro, la definizione di nuovi obiettivi legati ai risultati, una revisione dell'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, l'incremento dell'uso di tecnologie innovative e dell'interoperabilità dei sistemi informativi, il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle entrate.
  Sottolinea che l'articolo 9, che investe profili di interesse della Commissione Giustizia, reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria. Come si evince dalla relazione illustrativa al provvedimento, la disposizione risponde all'esigenza di giungere a una codificazione della normativa fiscale vigente, al fine di semplificare e razionalizzare il quadro normativo, per garantire certezza nell'applicazione delle norme e coerenza dell'impianto impositivo, nonché per assicurare che il sistema tributario sia percepito come equo, affidabile e trasparente e, infine, per ridurre l'elevato contenzioso. Rammenta che tale esigenza, già riscontrabile in uno scritto di Ezio Vanoni del 1938, è stata evidenziata anche dalla Commissione europea e ripresa dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva condotta dalle Commissioni riunite 6^ (Finanze) del Senato e VI (Finanze) della Camera sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, approvato il 30 giugnoPag. 55 2021, secondo cui l'obiettivo di semplificazione e di chiara formulazione della normativa fiscale non può essere realizzato fintanto che innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.
  Nel dettaglio, fa presente che il comma 1 dell'articolo 9 in esame prevede che il Governo, entro dodici mesi dall'ultimo dei decreti legislativi correttivi previsti dal comma 7 dell'articolo 1 del provvedimento, adotti uno o più decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia, per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ivi inclusi l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria. Il comma 2 stabilisce specifici princìpi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'ambito della codificazione: omogeneità dei codici di settore; coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; unicità, contestualità, completezza, chiarezza e semplicità dei codici di settore; aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo; monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata; abrogazione espressa delle norme oggetto di revisione. Il comma 3 dispone le modalità di adozione dei decreti legislativi, i cui schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri secondo quanto disposto dai commi 4 e 5. Il comma 6 disciplina lo scorrimento dei termini di delega mentre il comma 7 stabilisce che, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo in esame, il Governo possa adottare ulteriori decreti legislativi correttivi dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla loro adozione.
  Da ultimo, ricorda che l'articolo 10 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivante dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie.
  Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Gianluca VINCI (FDI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 giugno 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 19.10.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.
Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che nella precedente seduta sono proseguite le votazioni sulle proposte emendative, che continueranno a partire dall'emendamento Bellucci 3.137, in quanto l'emendamento Magi 3.136 è stato ritirato prima della seduta dal proponente.

  La Commissione approva l'emendamento Bellucci 3.137 (vedi allegato 2).

Pag. 56

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bologna 3.138; si intende che vi abbiano rinunciato.
  Con riferimento all'emendamento Magi 3.139, sottolinea che, in considerazione anche di alcune sollecitazioni pervenute nella seduta precedente dal collega Vitiello, a seguito di ulteriori approfondimenti, ha ritenuto di proporne una formulazione. Modificando quindi il parere precedentemente espresso, esprime su tale proposta emendativa parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Rammenta che l'emendamento prevedeva la soppressione di un comma nel quale si stabiliva che non poteva mai essere considerato fatto di lieve entità la cessione di sostanze stupefacenti a minori di età. Sottolinea che tale previsione era stata introdotta nel testo unificato al fine di rimarcare la contrarietà allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti. Ricorda inoltre che si era evidenziato come tale formulazione avrebbe tuttavia comportato il fatto che non si sarebbero mai potuti per legge riconoscere sussistenti i fatti di lieve entità, neanche quando la cessione fosse avvenuta tra minorenni e che pertanto il giudice non avrebbe mai potuto valutare se fatti di questo genere commessi da minorenni potessero rientrare nella fattispecie di lieve entità. Per tale ragione aveva ritenuto opportuno sopprimere la disposizione, e conseguentemente formulare un parere favorevole sull'emendamento Magi 3.139. Fa presente quindi che la riformulazione dell'emendamento testé proposta reintroduce la disciplina, prevedendo tuttavia che l'esclusione della lieve entità sia prevista per legge esclusivamente nei confronti di persone maggiorenni che cedano sostanze stupefacenti a minorenni.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 3.139 proposta dal presidente e relatore.

  Gianluca VINCI (FDI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla nuova formulazione dell'emendamento Magi 3.139 proposta da relatore sottolineando come, sebbene il testo di tale riformulazione sia migliorativo rispetto a quello dell'emendamento originario, l'obiettivo del suo gruppo sia quello di punire in ogni caso chi cede ad altri sostanze stupefacenti.

  Alfredo BAZOLI (PD) condivide la proposta di riformulazione presentata dal presidente e relatore, sottolineando come il tema oggetto della stessa sia particolarmente sentito dal suo gruppo. Sottolineando come il fenomeno della droga costituisca una vera emergenza per quella fascia d'età, ritiene opportuno non applicare sconti di pena a chi cede sostanze stupefacenti a minorenni.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, precisa che anche il gruppo del Partito democratico aveva interloquito con il relatore sulla questione.

  Roberto TURRI (LEGA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Magi 3.139, come riformulato dal presidente e relatore, sebbene apprezzi che con la riformulazione proposta si sia tentato di migliorare la questione.

  Lucia ANNIBALI (IV) ringrazia il presidente e relatore per aver effettuato il supplemento di riflessione richiesto dal collega Vitiello su una parte del provvedimento particolarmente delicata rispetto ai minori e la cui soppressione avrebbe potuto costituire un problema.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, ribadisce la sua piena disponibilità a prendere in esame tutte le sollecitazioni che pervengono dai gruppi ed evidenzia che alcuni profili potranno essere ulteriormente definiti nel corso dell'esame in Assemblea.

  Eugenio SAITTA (M5S), preannunciato il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova formulazione dell'emendamento Magi 3.139, ringrazia il presidente e relatore per il faticoso lavoro che sta svolgendo.

Pag. 57

  La sottosegretaria Anna MACINA si rimette alla Commissione sulla nuova formulazione dell'emendamento Magi 3.139 proposta dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Magi 3.139 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 3.140, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del testo unificato in esame, raccomandandone l'approvazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 3.140.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Parisse 4.1; si intende che vi abbiano rinunciato.

  Gianluca VINCI (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bellucci 4.2, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere l'articolo 4 del testo unificato in esame. A suo avviso, infatti, il citato articolo 4, ampliando la possibilità di ottenere benefici e limitando le conseguenze negative, introduce delle modifiche che il suo gruppo non condivide e che intende contrastare.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 4.2.

  Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 4.3, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del testo unificato in esame. Sottolinea come la citata lettera a), prevedendo che chi partecipa ad una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da 10 a 15 anni, di fatto limiti la portata della norma già esistente, senza peraltro specificarne le ragioni. Non comprendendo per quale motivo si debba assumere un atteggiamento favorevole nei confronti di chi delinque, invita pertanto i colleghi a votare a favore dell'emendamento in discussione.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 4.3. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Annibali 4.4 e 4.7 del relatore (vedi allegato 2).

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Magi 4.5; si intende che vi abbia rinunciato.

  Gianluca VINCI (FDI), illustrando l'emendamento Bellucci 4.6, manifesta la contrarietà del suo gruppo ad introdurre nel nostro ordinamento un'ulteriore scriminante nei confronti di chi si sia adoperato per l'identificazione o la cattura dei concorrenti o degli associati. Ritenendo che non vi siano ragioni sufficienti a giustificare l'ulteriore allargamento delle maglie della norma recata dal comma 7 dell'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, chiede la soppressione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del provvedimento in esame.

  La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 4.6.

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Sodano 4.02; si intende che vi abbia rinunciato. Avverte che gli articoli aggiuntivi Carnevali 4.05 e 4.06 sono stati ritirati dai presentatori.

  Alfredo BAZOLI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Di Giorgi 4.07, sottoscritto da numerosi esponenti del Partito democratico, ne sottolinea l'importanza dal momento che tale proposta emendativa è volta a completare il testo del provvedimento in esame anche sotto il profilo dell'educazione alla consapevolezza, soprattutto nei confronti dei soggetti minorenni, dei danni provocati dall'uso di sostanze stupefacenti. Ritiene che si tratti di un completamento utile ed opportuno volto ad evitare di alimentare una cultura alla quale nessuno può dare il proprio consenso e a fornire ai ragazzi elementi di conoscenza sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismoPag. 58 e dall'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti. Annuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo.

  Ingrid BISA (LEGA) si dichiara sconvolta per il fatto che con il testo in esame una parte della maggioranza voglia, da un lato, legalizzare la coltivazione di quattro piante femmine di cannabis e, dall'altro, promuovere nelle scuole, con un'iniziativa di per sé condivisibile, azioni di sensibilizzazione sui danni provocati dall'uso di sostanze stupefacenti. Si domanda pertanto se i promotori e i sostenitori del provvedimento stiano dalla parte di chi vuole promuovere l'uso delle sostanze stupefacenti o dalla parte di chi evidenzia i danni che ne derivano. Nel ritenere che l'una posizione escluda necessariamente l'altra, manifesta la volontà di lasciare agli atti della Commissione tale palese contraddizione.

  Alessandro PAGANO (LEGA) dichiara in primo luogo di non essere benevolo come la collega Bisa la quale sembra quasi giustificare i colleghi della maggioranza che con questo articolo aggiuntivo dimostrano di avere poche idee, e pure confuse. A suo parere al contrario si tratta di un vero e proprio atto di ipocrisia, ritenendo inaccettabile l'articolo aggiuntivo Di Giorgi 4.07 che rappresenta una «foglia di fico» sul provvedimento in esame. Richiama le conclusioni di una pubblicazione realizzata in Sicilia, nel 2005 all'epoca in cui ricopriva il ruolo di assessore regionale alla pubblica istruzione, secondo la quale il 34 per cento dei ragazzi faceva uso di droghe leggere. Nel ritenere che tale dato, benché relativo a una singola regione, rappresenti comunque un campione significativo, fa presente che, secondo quanto rilevato recentemente da tutti gli organismi che si occupano di recupero dei tossicodipendenti, al giorno d'oggi in tema di uso di sostanze stupefacenti si è arrivati ad un rapporto di 2 soggetti su 3. Sottolineando ancora una volta come le cosiddette droghe leggere in realtà tali non siano, ribadisce che ci troviamo di fronte ad un fatto grave, dal momento che con l'articolo aggiuntivo Di Giorgi 4.07 non si vuole risolvere il problema ma piuttosto mettere a posto la coscienza. In conclusione, ritiene inaccettabile un provvedimento caratterizzato da una macroscopica contraddizione, in una logica scevra da qualsiasi buona fede.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Di Giorgi 4.07 (vedi allegato 2).

  Mario PERANTONI, presidente e relatore, avverte che l'articolo aggiuntivo Di Giorgi 4.08 è stato ritirato dai presentatori.
  Essendo concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, secondo le intese raggiunte per le vie brevi con i colleghi, rinvia il seguito dell'esame alla giornata di martedì 21 giugno.

  La seduta termina alle 19.40.