CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2022
814.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VI Commissione Finanze, il disegno di legge C. 3343, recante delega al Governo per la riforma fiscale.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, rileva, per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, che si compone di 10 articoli, come l'articolo 1, comma 1, rechi la delega al Governo ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. SegnalaPag. 24 altresì come il medesimo comma stabilisca che i decreti siano adottati nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare quelli di cui agli articoli 3 (principio di uguaglianza formale e sostanziale) e 53 (principio della tassazione in ragione della capacità contributiva e principio di progressività del sistema tributario) della Costituzione.
  Il medesimo comma 1 reca i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione;

   b) razionalizzare e semplificare il sistema tributario, anche con riferimento agli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale; rispetto a tale principio, nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato il dovere, da parte dell'amministrazione finanziaria, di un rigoroso rispetto del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche, estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica (n. 1); oltre all'obiettivo di procedere all'individuazione ed eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato e trovando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati in attuazione della stessa legge (n. 2) sono stati altresì fissati i seguenti obiettivi: assicurare il pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché alla piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 1-bis) e pervenire ad un utilizzo efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'amministrazione finanziaria dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni (n. 1-ter);

   c) preservare la progressività del sistema tributario e garantire il rispetto del principio di equità orizzontale (come precisato nel corso dell'esame in sede referente);

   d) ridurre l'evasione e l'elusione fiscali anche attraverso – come precisato nel corso dell'esame in sede referente – la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché mediante il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

   d-bis) garantire il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali (principio aggiunto nel corso dell'esame in sede referente);

   d-ter) razionalizzare le sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali (principio aggiunto nel corso dell'esame in sede referente).

  I commi 2 e 3 disciplinano le modalità e i termini dell'esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi.
  In particolare, il comma 3 prevede che, nel caso in cui il Governo non si conformi ai pareri parlamentari, gli schemi dei decreti legislativi siano inviati per un nuovo parere delle Commissioni parlamentari competenti, corredati di elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il secondo parere deve essere reso nel termine di dieci giorni, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  Il comma 4 prevede che, se il termine per l'espressione dei pareri da parte delle Pag. 25Commissioni parlamentari viene a scadenza nei trenta giorni antecedenti i termini di delega ovvero successivamente allo scadere di tali termini, i medesimi termini di delega sono prorogati di novanta giorni.
  I commi 5 e 6 stabiliscono le modalità di integrazione, coordinamento (formale e sostanziale) e abrogazione espressa della normativa vigente da parte dei decreti legislativi di attuazione della legge.
  Il comma 7 prevede in particolare che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla «data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati» in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
  In proposito, segnala l'opportunità di fare riferimento alla «data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati» anziché alla «data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi», al fine di evitare incertezze in sede applicativa.
  L'articolo 2, che è stato profondamente modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi.
  Nel corso dell'esame in Commissione è stato in particolare disposto che nell'esercizio della delega:

   sia effettuata una progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo ordinariamente l'applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi da capitale, nonché distinguendo tra redditi da capitale mobiliare e immobiliare (lettera a);

   venga mantenuto il cosiddetto regime forfetario, con la previsione di un regime agevolato di «uscita» dal medesimo, applicabile per due periodi di imposta (lettera a-bis).

  Rispetto al testo originario del disegno di legge, viene eliminato il riferimento alla progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello duale.
  Alla lettera b) resta fermo che la revisione dell'IRPEF deve avvenire nel rispetto del principio di progressività e che la riforma preveda la riduzione graduale delle aliquote medie effettive ma, come specificato in sede referente, ciò deve avvenire a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi.
  Nel corso dell'esame in sede referente inoltre è stato precisato, alla lettera c), che – fermo restando il riordino delle deduzioni e delle detrazioni vigenti – tale riordino deve avvenire con particolare riguardo alla tutela del bene casa, e in considerazione dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta.
  È stato inoltre precisato sempre alla lettera c), che le risorse derivanti dall'eventuale eliminazione o rimodulazione di deduzioni e detrazioni sia destinato ai contribuenti Irpef, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi.
  Si è specificato altresì, alla lettera c-bis), che l'opera di riordino delle predette agevolazioni deve prevedere la graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi, delle detrazioni al 19 per cento – con priorità a quelle di natura socio-sanitaria – in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi delle norme UE.
  Le modifiche apportate in sede referente hanno specificato alla lettera d), che, in seno alla progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio e al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria, debba in ogni caso prevedersi che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti delegati e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta.
  Inoltre, è richiesto, alla lettera d-bis), che sia attuata una semplificazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali, nonché per tutti i contribuenti a cui si applicano gli Indicatori sintetici di Pag. 26affidabilità fiscale. Ciò mantenendo l'attuale sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, ma prevedendo una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva «mensilizzazione degli acconti e dei saldi» e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto.
  L'articolo 3, comma 1, reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa. In particolare, i predetti principi e criteri direttivi sono i seguenti:

   alla lettera a), semplificare e razionalizzare l'IRES dal punto di vista degli oneri amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare riferimento alla disciplina degli ammortamenti e – come previsto da una modifica introdotta in sede referente – alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili;

   alla lettera b), revisionare la disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile;

   alla lettera c), promuovere la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese rispetto alle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriali.

  L'articolo 4, comma 1, reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi (accise).
  In dettaglio, il citato comma 1 dispone:

   alla lettera a), la razionalizzazione della struttura dell'IVA, allo scopo di semplificarne la gestione e applicazione, nonché di contrastare l'erosione e l'evasione fiscali ed aumentare l'efficienza del sistema impositivo;

   alla lettera b), come modificata nel corso dell'esame in sede referente, l'adeguamento delle strutture e delle aliquote delle imposte indirette, in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti soggetti ad accisa, nonché con l'obiettivo di riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e di promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, oltre che di promuovere uno sviluppo sostenibile.

   L'articolo 5 delega il Governo, nell'ambito della revisione della tassazione personale sul reddito e dell'imposizione sul reddito d'impresa, a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.
   Nel corso dell'esame in sede referente si è introdotta, al comma 1, una priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti ed è stato specificato, al comma 2, che occorre altresì garantire gettiti in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro che comportano l'applicazione di aliquote dell'Irap maggior di quelle minime.
   È stato altresì specificato, al comma 3, che detti interventi normativi non devono generare aggravi di alcun tipo sui redditi da lavoro dipendente o da pensione.
   L'articolo 6 reca, al comma 1, la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili.
   Il comma 2 indica altresì i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026).
   Ai sensi della lettera a) del comma 2, tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali, né, conseguentemente, a seguito di una modifica introdotta in sede Pag. 27referente, per la determinazione di agevolazioni e benefici sociali.
   In particolare, alla lettera b) del medesimo comma, ai fini dell'integrazione dei dati, secondo le modifiche introdotte in sede referente, si dovrà prevedere che venga indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente, anche un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri già previsti in materia di tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane. Tale rendita, ove risultasse necessario – sempre secondo quanto precisato nel corso dell'esame in sede referente – viene determinata anche tenendo conto dell'articolazione del territorio comunale, della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario.
   Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, la lettera d) prevede che siano introdotte adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario considerati i più gravosi oneri di manutenzione e conservazione.
   Al comma 2-bis è stato specificato inoltre che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di nuova rilevazione catastale sia destinato alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e sia prevalentemente attribuito ai comuni ove si trovano gli immobili interessati.
   Il comma 2-ter delega il Governo a prevedere procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.
   L'articolo 7 prevede i principi e i criteri direttivi per la riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare.
   In particolare, alla lettera a) si prevede che il Governo attui una revisione delle addizionali comunali e regionali all'Irpef, sostituendo le vigenti addizionali con altrettante sovraimposte (dunque applicabili al debito d'imposta e non alla base imponibile del tributo erariale).
   In tale ambito sono concessi alle regioni margini di manovrabilità, che, a seguito degli interventi formulati in sede referente, sono definiti, alla lettera b), in modo da garantire alle regioni nel loro complesso lo stesso incremento di gettito ora garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale IRPEF con l'obiettivo di garantire un gettito corrispondente all'attuale, con specifiche regole per le regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari.
   Con riferimento alla sovraimposta comunale, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, alla lettera c) si dispone che la manovrabilità dell'aliquota di base possa assicurare lo stesso incremento di gettito attualmente garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale IRPEF.
   In sede referente è stato inoltre introdotto, alla lettera c-bis), il principio secondo il quale una quota parte delle imposte provenienti dai regimi forfettari e dal nuovo regime di transizione dal regime forfetario al regime ordinario sia destinata ai comuni e alle regioni sulla base della residenza dei contribuenti, garantendo la neutralità finanziaria tra i vari livelli di governo interessati.
   Con riferimento alla fiscalità immobiliare il comma 2 prevede che venga rivisto l'attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.
   L'articolo 8 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione.
   La norma prevede la definizione di nuovi obiettivi legati ai risultati, una revisione dell'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, l'incremento dell'uso di tecnologie innovative e dell'interoperabilità dei sistemi informativi, il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle entrate.Pag. 28
   L'articolo 9 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria.
   Il comma 1 stabilisce che i decreti legislativi per la codificazione dovranno essere adottati entro dodici mesi dalla scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario.
   Il comma 2 stabilisce specifici princìpi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'ambito della codificazione: omogeneità dei codici di settore, coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, unicità, contestualità, completezza, chiarezza, semplicità dei codici di settore, aggiornamento linguistico – evitando rinvii superflui e assicurando che ciascuna norma sia semanticamente chiara e concettualmente autosufficiente, nonché prevedendo come specificato in sede referente – il monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata e abrogazione espressa delle norme oggetto di revisione.
   I commi 3, 4 e 5 stabiliscono che gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri.
   Il comma 6 disciplina lo scorrimento dei termini di delega.
   Il comma 7 definisce termini e procedure per eventuali decreti correttivi e integrativi.
   L'articolo 10 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie.
   Nel corso dell'esame in sede referente al comma 1 è stato precisato che non deve comunque derivare dalle nuove disposizioni un incremento della pressione tributaria rispetto a quella derivante dall'applicazione della legislazione vigente.
   Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
   Ricorda inoltre come l'articolo 53 della Costituzione individua i due principi fondamentali che ispirano il nostro sistema di imposizione fiscale.
   Tale disposizione prevede, al primo comma, che «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» e, al secondo comma, che «Il sistema tributario è informato a criteri di progressività».
   Questi principi, nel corso degli anni, hanno formato oggetto di ampia elaborazione da parte della Corte costituzionale, che ne ha delineato la caratterizzazione.
   La Corte ha anche indicato le caratteristiche delle prestazioni tributarie. Da ultimo, la sentenza 263 del 2020 ha precisato che: «La prestazione tributaria annovera – tra i suoi requisiti indefettibili – una disciplina legale finalizzata in via prevalente a provocare una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo, svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico» (sentenza n. 178 del 2015) e che «Le risorse derivanti dal prelievo, connesse a un presupposto economicamente rilevante, rivelatore della capacità contributiva, devono essere poi destinate a sovvenire pubbliche spese» (sentenze n. 240 del 2019 e n. 89 del 2018).
   Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  Augusta MONTARULI (FDI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Federico FORNARO (LEU) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – IntervengonoPag. 29 il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto e il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.
C. 3591 Governo.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 maggio 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda innanzitutto che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, inizialmente prevista a partire da lunedì 13 giugno, è stata posticipata, dapprima a mercoledì 15 e poi a lunedì 20 giugno.
  Comunica che il deputato Zanichelli sottoscrive gli emendamenti 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12 e 6.13.
  Avverte quindi che, prima della seduta, i gruppi M5S, PD, Forza Italia e Coraggio Italia, nonché il deputato Magi, hanno ritirato tutte le proposte emendative rispettivamente presentate al provvedimento, ad eccezione delle proposte emendative Brescia 6.11, Magi 6.016 e Baldino 7.04.
  Chiede quindi alla relatrice, De Carlo, e al rappresentante del Governo di esprimere i pareri sulle restanti proposte emendative ammissibili.

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, invita al ritiro degli emendamenti Montaruli 3.1, limitatamente alla parte ammissibile, Prisco 4.2, 4.3, 4.4, Colletti 6.1, Prisco 6.2, Lupi 6.4 e 6.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Brescia 6.11, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), mentre invita al ritiro degli emendamenti Lupi 6.14, 6.15, 6.16 e 6.18, degli articoli aggiuntivi Colletti 6.03, 6.05, 6.06 e 6.07.
  Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Magi 6.016, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
  Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Baldino 6.020, invitando invece al ritiro degli emendamenti Siragusa 7.4, limitatamente alla parte ammissibile, e 7.7. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Baldino 7.04.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice, fatta eccezione per l'articolo aggiuntivo Baldino 7.04, sul quale il Governo si rimette alla Commissione, recando tale proposta emendativa una norma di carattere ordinamentale.

  Augusta MONTARULI (FDI) dichiara di ritirare l'emendamento Prisco 6.2, di cui è cofirmataria.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto del ritiro di tutte le proposte emendative a prima firma Lupi.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montaruli 3.1, limitatamente alla parte ammissibile, Prisco 4.2, 4.3 e 4.4, nonché Colletti 6.1.

  Augusta MONTARULI (FDI), intervenendo sull'emendamento Brescia 6.11, sul quale è stata proposta una riformulazione, ritiene assurdo e inconcepibile che si utilizzi lo strumento del disegno di legge di conversione di un decreto-legge, peraltro recante disposizioni urgenti che riguardano elezioni amministrative e referendum già svolti, per incidere sulle prossime elezioni politiche e sulla relativa normativa.

  Vittoria BALDINO (M5S), in risposta alla deputata Montaruli, fa notare che l'emendamento Brescia 6.11, di cui si propone una riformulazione, non intende di certo incidere sulle prossime elezioni politiche, modificando la relativa normativa elettorale, ma è volto a specificare l'ambito di applicazione temporale di una norma – già prevista nella legge di bilancio 2020 – in Pag. 30relazione all'avvio di una sperimentazione senza valore legale del voto elettronico, che si propone di applicare già a partire dalle elezioni politiche del 2023. Dichiara, in conclusione di accettare la riformulazione proposta sull'emendamento Brescia 6.11, di cui è cofirmataria, che ritiene contempli una soluzione pienamente condivisibile.

  La Commissione approva l'emendamento Brescia 6.11, nel testo riformulato (vedi allegato 2).
  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 6.03.

  Francesco FORCINITI (MISTO-A) giudica vergognoso che la relatrice esprima un orientamento contrario sull'articolo aggiuntivo Colletti 6.05, volto a garantire tutti gli schieramenti politici in materia di dichiarazione di presentazione delle liste elettorali, e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.016, di cui si propone una riformulazione, che mira a favorire, nel medesimo ambito materiale, solamente i gruppi di maggioranza. Ritiene inaccettabile che la maggioranza, per l'ennesima volta, utilizzi lo strumento della conversione di provvedimenti di urgenza per i propri interessi particolari, dimostrando di non avere alcun rispetto per le istituzioni democratiche.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 6.05, 6.06 e 6.07.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta sull'articolo aggiuntivo Magi 6.016.

  Francesco FORCINITI (MISTO-A), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Magi 6.016, come riformulato, chiede che la relatrice o i proponenti ne illustrino la ratio, chiarendo sulla base di quale valutazione politica abbiano scelto di favorire certi gruppi parlamentari, in materia della dichiarazione di presentazione delle liste elettorali. Si chiede infatti come sia possibile escludere da tale intervento normativo, ad esempio, quei gruppi che si siano costituiti immediatamente dopo la data del 31 dicembre 2021 prevista dall'articolo aggiuntivo Magi 6.016, come riformulato. Ritiene grave che la maggioranza utilizzi lo strumento del disegno di legge di conversione di un decreto-legge per crearsi norme su misura, garantendo in tal modo una sorta di salvacondotto per i gruppi di maggioranza.

  Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE) non comprende la ragione per la quale l'articolo aggiuntivo Magi 6.016 sia stato giudicato ammissibile, pur incidendo sulla materia delle elezioni politiche, mentre è stato dichiarato inammissibile il suo emendamento 2.1, che era volto a favorire lo svolgimento del referendum, garantendo la diffusione di opuscoli informativi al fine di agevolare la comprensione dei quesiti e la conoscenza delle posizioni in gioco, ambito ritenuto fondamentale, considerato l'andamento dell'ultimo referendum, nel quale si è registrato un elevato tasso di astensione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, in risposta alla deputata Siragusa, fa presente di essersi attenuto, come sempre, in sede di valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, al rispetto della prassi e del regolamento, facendo notare che sono state dichiarate inammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto del decreto-legge in esame, il quale reca anche previsioni relative alla disciplina delle firme per la presentazione delle candidature, nonché norme che non si riferiscono alle consultazioni elettorali del 2022.

  Vittoria BALDINO (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Magi 6.016, come riformulato.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Magi 6.016, nel testo riformulato, pur sottolineando come si possa intervenire in materia elettorale attraverso un emendamento su un disegno di legge di Pag. 31conversione di un decreto-legge – pratica che giudica non condivisibile – solo in presenza di un ampio consenso tra i gruppi di maggioranza. Auspica, dunque, che, in vista della discussione in Assemblea del provvedimento, possa registrarsi una condivisione ancora più ampia su tale tematica.

  Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE) dichiara il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo Magi 6.016, come riformulato.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Magi 6.016, come riformulato (vedi allegato 2), e l'articolo aggiuntivo Baldino 6.020.

  Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE), illustrando il suo emendamento 7.4, osserva come esso miri ad affrontare le problematiche del voto degli italiani all'estero, garantendone la trasparenza, sulla scia delle soluzioni proposte, in materia, dalla Giunta delle elezioni e da essa illustrate nel documento conclusivo, approvato dai gruppi all'unanimità, elaborato al termine di una indagine conoscitiva svolta sul tema.
  Evidenzia, in particolare, come la parte dichiarata ammissibile di tale proposta emendativa, da un lato, favorisca la tracciabilità dei plichi elettorali, dall'altro intervenga sui meccanismi di identificazione elettorale, ritenendosi inadeguato che tale identificazione abbia luogo con il mero invio del certificato elettorale. Chiede quantomeno l'accantonamento del suo emendamento 7.4, anche in vista di una sua eventuale riformulazione.

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI) apprezza che la deputata Siragusa abbia richiamato l'attenzione sul lavoro svolto dalla Giunta delle elezioni. Rileva come il Governo si sia impegnato ad accogliere un ordine del giorno, sottoscritto dai deputati membri della Giunta, al fine di individuare un percorso che affronti contestualmente gli aspetti relativi alle modalità di espressione del voto e all'identificazione certa degli elettori.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA rileva come il tema affrontato dalla proposta emendativa in esame sia molto delicato e dibattuto e assicura che il parere del Governo non deriva da una contrarietà di principio, bensì dall'esigenza di individuare gli strumenti adeguati per conseguire l'obiettivo di un sistema di voto più trasparente. Ribadisce, al riguardo, la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno in tal senso.

  Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE) esprime perplessità circa l'efficacia di uno strumento quale l'ordine del giorno e rileva come si sarebbe in ogni caso potuta considerare una riformulazione della proposta emendativa in esame, volta eventualmente a posticipare l'efficacia dell'intervento normativo da essa previsto. Riservandosi di porre nuovamente la questione nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, rileva come si sia persa un'altra occasione per intervenire sulla disciplina, a suo avviso del tutto inadeguata, del voto degli italiani all'estero.

  La Commissione respinge l'emendamento Siragusa 7.4, limitatamente alla parte ammissibile.

  Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE), illustrando il suo emendamento 7.7, rileva come esso sia volto a garantire la tracciabilità del plico elettorale, attraverso un apposito codice a barre o altri sistemi analoghi.

  La Commissione respinge l'emendamento Siragusa 7.4.

  Stefano CECCANTI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Baldino 7.04, chiede al rappresentante del Governo se la decisione di rimettersi alla Commissione sia stata assunta dopo aver esaminato i possibili profili problematici derivanti dall'eventuale approvazione della proposta emendativa in esame, con particolare riferimento ai piccoli comuni.

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  Federico FORNARO (LEU) ritiene necessario un approfondimento sull'articolo aggiuntivo Baldino 7.04 ed esprime stupore per il fatto che il Governo non abbia ritenuto di esprimere il parere su di esso.
  Sottolinea infatti come la proposta emendativa in esame sia diretta ad aumentare da 500 a 700 il numero minimo degli elettori iscritti a ciascuna sezione e a ridurre, quindi, il numero delle sezioni elettorali, con il conseguente aumento, soprattutto nei piccoli comuni, delle distanze che gli elettori sono chiamati a percorrere per recarsi nel luogo della votazione. Osserva come in tal modo si vada nella direzione opposta rispetto a quella del contrasto all'astensionismo, in quanto è di tutta evidenza che la riduzione delle sezioni comporterà il rischio di un aumento dell'astensionismo. Ritiene, peraltro, che l'incremento del numero di elettori delle sezioni da 500 a 700 non rechi alcun significativo vantaggio sotto il profilo della tutela della segretezza del voto, che costituisce, ovviamente, un obiettivo del tutto condivisibile.
  Sulla base di tali considerazioni, invita a un'ulteriore riflessione sulla proposta emendativa in esame.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come sia necessario contemperare diverse esigenze, fra le quali, alla luce delle difficoltà verificatesi, in particolare a Palermo, nelle consultazioni dello scorso 12 giugno, quella di garantire l'ordinata costituzione degli uffici elettorali di sezione, che sarebbe agevolata dalla riduzione del numero delle sezioni.

  Il sottosegretario Carlo SIBILIA, con riferimento alle considerazioni svolte dai deputati Ceccanti e Fornaro, osserva come la proposta emendativa in esame non intervenga sul terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, il quale prevede, laddove vi siano particolari condizioni di lontananza e di mobilità tali da rendere difficoltoso l'esercizio del voto, la possibilità di costituire sezioni elettorali con un numero di elettori non inferiori a 50.

  Federico FORNARO (LEU) rileva, con riferimento alla precisazione resa dal Sottosegretario Sibilia, come la riduzione del numero delle sezioni comporti comunque inevitabilmente l'aumento delle distanze.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede una breve sospensione della seduta.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 14.45.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che la deputata Baldino insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 7.04

  Carlo SARRO (FI) richiama l'attenzione sulla delicatezza della proposta emendativa in esame, sia per i profili di criticità evidenziati dal deputato Fornaro sia in considerazione delle difficoltà, che si registrano sempre più frequentemente, nel completamento delle operazioni da parte degli uffici elettorali di sezione. Osserva come sotto tale ultimo profilo si delinei, anche sulla base di quanto emerge in sede di contenzioso, un quadro allarmante circa la correttezza del procedimento elettorale. Esprime, pertanto, la contrarietà del suo gruppo alla proposta emendativa in esame.

  Augusta MONTARULI (FDI), associandosi alle considerazioni del deputato Fornaro, dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Baldino 7.04. Condivide l'esigenza di assicurare l'effettiva segretezza del voto, ma ritiene che tale questione debba essere risolta in altro modo.

  Andrea GIORGIS (PD) sottolinea come si tratti di un tema meritevole di un ulteriore approfondimento, al fine di individuare una soluzione che tuteli le esigenze, parimenti rilevanti, di garantire l'effettiva segretezza del voto e di evitare le difficoltà prospettate dal deputato Fornaro. Ritiene che si potrebbe, al riguardo, ipotizzare di non intervenire sui luoghi fisici in cui gli elettori possono esprimere il voto, che dunque resterebbero invariati, e di ridurre invece le sedi nelle quali svolgere le operazioniPag. 33 di scrutinio, prevedendo in sostanza delle sezioni distaccate in cui gli elettori esercitano il voto, salvo poi trasportare le relative schede nella sede in cui si svolge lo scrutinio.

  Vittoria BALDINO (M5S) rileva come il suo articolo aggiuntivo 7.04 sia mutuato dal testo della proposta di legge cosiddetta «elezioni pulite» a prima firma della deputata Nesci, su cui si è già registrata un'ampia convergenza parlamentare ed approvata dalla Camera. Sottolinea, altresì, come la ratio della proposta emendativa sia quella di impedire la riconoscibilità del voto nelle sezioni più piccole. Ciò premesso, osserva come tale questione possa essere compiutamente affrontata con l'introduzione del voto anticipato presidiato, secondo le indicazioni contenute nel Libro bianco per la riduzione dell'astensionismo, e, anche in considerazione delle riserve che sono state formulate nel corso della discussione, ritira l'articolo aggiuntivo 7.04, riservandosi di presentare in Assemblea una proposta emendativa che tenga conto di tutte le esigenze prospettate.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Baldino 6.020 è stato erroneamente posto in votazione, laddove esso era stato invece precedentemente ritirato: annulla, pertanto, la relativa votazione.
  Essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, ed essendo pervenuti i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, nonché del Comitato per la legislazione, avverte che si passerà alla votazione sulla proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.
  Informa inoltre che è stata predisposta una proposta di correzioni di forma (vedi allegato 3), volta ad apportare al testo alcune modifiche di carattere esclusivamente lessicale, la quale sarà ora posta in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

  La Commissione approva la proposta di correzione di forma.

  Augusta MONTARULI (FDI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferimento del mandato alla relatrice.

  La Commissione delibera di conferire alla relatrice, Sabrina De Carlo, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

  La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.
C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a concludere le votazioni sugli emendamenti, esaminando i subemendamenti Nobili 0.1.100.5 e Francesco Silvestri 0.1.100.1 e l'emendamento 1.100 dei relatori, accantonati nella seduta di ieri.

  Annagrazia CALABRIA (FI), relatrice, anche a nome del relatore Ceccanti, propone di riformulare i subemendamenti Nobili 0.1.100.5 e Francesco Silvestri 0.1.100.1 nel medesimo testo riportato in allegato (vedi allegato 4). Fa notare come tale proposta di riformulazione sia stata elaborata a seguito di un lungo e approfondito confronto con i proponenti e con i gruppi.

  Luciano NOBILI (IV) dichiara di accettare la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 0.1.100.5, condividendone lo spirito,Pag. 34 volto a promuovere il decentramento amministrativo di Roma Capitale.

  Vittoria BALDINO (M5S), nel precisare che il nuovo testo unificato, adottato come testo base della Commissione, già prevedeva una disposizione condivisibile in materia di decentramento amministrativo, apprezza il tentativo di sintesi dei relatori, accettando la proposta di riformulazione del subemendamento Francesco Silvestri 0.1.100.1, di cui è cofirmataria. Ritiene infatti che il tema del decentramento delle funzioni amministrative di Roma capitale sia di assoluta rilevanza e vada affrontato seriamente.

  La Commissione approva gli identici subemendamenti Nobili 0.1.100.5 e Francesco Silvestri 0.1.100.1, come riformulati nel medesimo testo (vedi allegato 4). Approva, quindi, l'emendamento 1.100 dei relatori (vedi allegato 4).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative; non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, nel corso della quale si procederà a porre in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 maggio 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, ricorda che, alla luce di quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, della Commissione, ai sensi dell'articolo 85, comma 7, del Regolamento, su ciascun emendamento posto in votazione è consentito un intervento per gruppo, per una durata non superiore a 5 minuti per intervento, fermo restando che la Presidenza si riserva, alla luce del successivo andamento dei lavori, di valutare se rivedere eventualmente tale tempistica.
  Avverta quindi che l'esame delle proposte emendative continuerà a partire dall'emendamento Forciniti 1.153.

  Edoardo ZIELLO (LEGA) condivide lo spirito dell'emendamento Forciniti 1.153, che va nella direzione di garantire la legalità e il rigore nell'ambito del procedimento di riconoscimento della cittadinanza. Fa notare che i recenti gravi fatti di cronaca avvenuti a Peschiera del Garda dimostrino come sia necessario verificare che la cittadinanza sia concessa al termine di un percorso di effettiva integrazione degli immigrati.
  Si meraviglia quindi che un gruppo come il PD, il quale vanta esperienze di amministrazione locale, a differenza del gruppo del M5S, non comprenda come la questione della cittadinanza vada affrontata con serietà, considerati i molti problemi che potrebbero ricadere sui sindaci, anche a livello di sicurezza.
  Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Forciniti 1.153, ritenendo che le priorità del Paese siano altre rispetto alla tematica affrontata dal provvedimento.

  La Commissione respinge l'emendamento Forciniti 1.153.

  Simona BORDONALI (LEGA) dichiara di condividere le finalità dell'emendamento Forciniti 1.154, il quale prevede che il minore straniero abbia superato un apposito esame finale. Pur precisando che sarebbe stato meglio specificare da subito le modalità di svolgimento di tale esame, ritiene giusto prevedere che il riconoscimento della cittadinanza avvenga, non automaticamente, ma al termine di un effettivo percorso di integrazione.

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  Augusta MONTARULI (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Forciniti 1.154, ritenendo condivisibili le finalità perseguite da tale proposta emendativa, al pari di quelle del precedente emendamento Forciniti 1.153.

  La Commissione respinge l'emendamento Forciniti 1.154.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento Corneli 1.155.

  Simona BORDONALI (LEGA), illustrando il suo emendamento 1.156, ne raccomanda l'approvazione, dal momento che chiarisce le procedure di riconoscimento della cittadinanza, che, allo stato, secondo l'attuale formulazione del provvedimento in esame, appaiono vaghe e poco chiare.
  Ritiene infatti necessario subordinare il riconoscimento della cittadinanza al completamento di un percorso di integrazione degli immigrati, facendo notare che già la normativa vigente prevede per i genitori la possibilità di acquisirla dopo 10 anni di residenza, qualora realmente la vogliano conseguire.

  La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 1.156.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustrando l'emendamento Stefani 1.157, di cui è cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione, dal momento che chiarisce le fasi della procedura di riconoscimento della cittadinanza.
  Fa infatti notare come, in base all'attuale formulazione del provvedimento, che prevede automatismi nel riconoscimento della cittadinanza, oggi sarebbe possibile riconoscerla anche a quegli immigrati di seconda generazione che sono stati di recente protagonisti di atti di devastazione della città di Peschiera del Garda, molestando donne e arrivando persino ad impedire agli italiani e ai soggetti di pelle bianca di salire su un treno.
  Auspica dunque che la cittadinanza sia riconosciuta previa verifica delle effettive condizioni di integrazione degli immigrati, consentendo di distinguere tra chi la merita e chi non la merita.

  La Commissione respinge l'emendamento Stefani 1.157.

  Cristian INVERNIZZI (LEGA), anche a nome dei deputati Iezzi, Bordonali e Tonelli, chiede la verifica del numero legale.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, constata che la Commissione è in numero legale per deliberare.

  La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 1.158.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustrando l'emendamento Ziello 1.161, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a prevedere che alla domanda di riconoscimento della cittadinanza siano allegati l'atto di nascita e il certificato penale, nell'ottica di consentire, ai fini dell'ottenimento della cittadinanza, la valutazione degli eventuali precedenti e, in generale, della condotta del richiedente.
  Ribadisce la contrarietà del suo gruppo al riconoscimento della cittadinanza prima del compimento del diciottesimo anno di età, che costituisce una fattispecie non prevista dalla vigente legge sulla cittadinanza.
  Richiama, inoltre, nuovamente l'attenzione sui fatti di Peschiera del Garda, osservando come sia imprescindibile dotarsi di strumenti che consentano di rifiutare la cittadinanza a chi abbia compiuto atti di molestia nei confronti di ragazze o di devastazione di una città, tali da richiedere addirittura l'intervento delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa.
  Sottolinea come debbano essere previsti criteri e limiti rigorosi e come sia del tutto illusorio ritenere che la mera frequenza scolastica possa di per sé costituire una garanzia di avvenuta integrazione.
  Rileva quindi come la cittadinanza non possa costituire uno strumento di integrazione, bensì, semmai, l'attestazione dell'avvenuta integrazione, e come non sia ammissibile alcun automatismo nel riconoscimentoPag. 36 della cittadinanza basato sulla mera frequenza di un ciclo scolastico.

  Vittoria BALDINO (M5S) esprime, a nome del suo gruppo, la ferma condanna dei fatti di Peschiera del Garda ma rileva come tale vicenda non possa essere strumentalizzata per attaccare la proposta sullo ius scholae. Ritiene infatti che i fatti di Peschiera del Garda non abbiano alcuna attinenza con il provvedimento in esame e rileva come, utilizzando le argomentazioni sostenute dalla Lega, si dovrebbe revocare la cittadinanza italiana ai cittadini italiani che si rendano responsabili di atti di discriminazione.

  Augusta MONTARULI (FDI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Ziello 1.161, associandosi alle considerazioni del deputato Iezzi.
  Con riferimento alle considerazioni della deputata Baldino, osserva come l'urgenza del provvedimento in esame sia stata motivata con la necessità di includere i minori stranieri, ma sottolinea come i fatti di Peschiera del Garda dimostrino l'inconsistenza di tale posizione, in quanto la concessione della cittadinanza non può in alcun modo determinare di per sé l'inclusione dello straniero. Rileva come, dunque, il provvedimento in esame appaia del tutto ingiustificato, atteso che ai minori stranieri sono comunque garantiti nel nostro ordinamento i diritti fondamentali, fra cui quelli all'istruzione e all'assistenza sanitaria.

  Emanuele FIANO (PD) esprime netta condanna per i fatti di Peschiera del Garda, che giudica orribili, ma rileva come essi non attengano, a suo avviso, al tema della cittadinanza né a quello dell'inclusione. Rileva come i provvedimenti legislativi siano per loro natura generali e astratti e come i fatti di Peschiera del Garda, pur certamente gravi, non inficino l'opportunità di un provvedimento legislativo che preveda che il percorso di scolarizzazione sia discriminante per la concessione della cittadinanza.

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI), dopo aver ricordato come i gruppi del centrodestra abbiano presentato proposte emendative volte a correggere e migliorare il testo in esame, nega che i fatti di Peschiera del Garda non abbiano attinenza con il provvedimento in esame. Rileva infatti come qualsiasi ordinamento non possa prescindere, ai fini del riconoscimento della cittadinanza, dalla valutazione del comportamento tenuto dal soggetto sia prima sia dopo la richiesta di cittadinanza e come, dunque, ai fini di tale riconoscimento non possa certamente essere ritenuta sufficiente la mera frequenza di un percorso formativo senza alcuna valutazione della condotta del soggetto.

  La Commissione respinge l'emendamento Ziello 1.161.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 giugno 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.