CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 30 maggio 2022
804.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 19

SEDE REFERENTE

  Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 16.

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.
C. 3591 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Ricorda inoltre che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha stabilito l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento per la giornata di lunedì 13 maggio prossimo: pertanto, in occasione dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si è convenuto di concludere l'esame in sede referente entro la seduta di domani, ovvero di mercoledì.Pag. 20
  Avverte quindi che sono state presentate 69 proposte emendative (vedi allegato 1) al provvedimento.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle recenti sentenze della Corte Costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.
  In tale contesto rammenta in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 247 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost.».
  Segnala quindi, per quanto riguarda l'oggetto del decreto-legge, come esso affronti un ambito materiale circoscritto, in quanto:

   all'articolo 1 si prevede – limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 – che l'elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio;

   all'articolo 2 si prevede l'applicazione, in caso di contemporaneo svolgimento dei referendum da tenersi nel 2022 con il primo turno delle elezioni amministrative, della normativa in materia di adempimenti comuni, funzionamento degli uffici elettorali di sezione e orari di votazione; inoltre si prevede che la disciplina ivi introdotta trovi applicazione anche quando le elezioni amministrative siano regolate da norme regionali;

   sempre all'articolo 2, si prevede che, laddove tali consultazioni si svolgano contestualmente, al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum e successivamente alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali;

   all'articolo 3 si introduce una disciplina speciale che, con riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, prevede la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

   all'articolo 4 – limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 – si conferma sostanzialmente la disciplina circa l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, già prevista nel 2020 e nel 2021;

   all'articolo 5 si dispone che le operazioni di votazione oggetto del decreto-legge si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo e che al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, istituendo inoltre un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale;

   all'articolo 6 si riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali e circoscrizionaliPag. 21 dell'anno 2022, si riduce, esclusivamente per le elezioni del 2022, il quorum strutturale necessario per la validità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista e si prevede, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune e sempre per le elezioni 2022, che non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero che non esercitano il diritto di voto;

   sempre all'articolo 6, si interviene sul meccanismo della sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum, rifinanziando inoltre per un milione di euro per l'anno 2023 il Fondo per il voto elettronico finalizzato a tale sperimentazione introdotto dalla legge di bilancio 2020;

   all'articolo 7, modificando a regime soprattutto la legge n. 459 del 2001:

    si prevede l'istituzione – presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli – di un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle diverse ripartizioni;

    si prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, e sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione Europa, comprensiva dei territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

    si definiscono le modalità per la trasmissione dei plichi inviati dai responsabili degli uffici consolari, disponendo che compete all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero l'invio agli uffici decentrati;

    si interviene sulla disciplina secondo cui, al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'Ufficio centrale i verbali dei seggi, e secondo cui, concluse le operazioni di scrutinio e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione Estero, proclama gli eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista e dei risultati ottenuti;

    si modifica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, stabilendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri collabori direttamente con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nella ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali, sia presso l'Ufficio centrale di Roma sia presso i nuovi uffici decentrati, nonché nello svolgimento delle attività volte ad assicurare la funzionalità dei suddetti seggi elettorali;

    si estendono, per quanto di competenza di ciascun soggetto coinvolto nel procedimento pre-elettorale, le previsioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, relative agli Uffici territoriali del Governo, alle Corti di appello, alle commissioni elettorali comunali e all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, attualmente riferiti alle sole sedi di Roma, altresì alle nuove sedi decentrate di Milano, Bologna, Firenze e Napoli coinvolte nelle operazioni preliminari, e si estendono, attraverso modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, le disposizioni relative alle operazioni di scrutinio, già previste per l'Ufficio centrale di Roma, ai nuovi uffici decentrati.

  Rileva quindi, in sintesi, come il decreto-legge non operi alcun generale ridisegno a regime della disciplina elettorale, ma intervenga, con disposizioni temporanee relative al solo 2022, su aspetti circoscritti della cosiddetta «legislazione elettorale di contorno» (segnatamente per quanto attiene Pag. 22alle operazioni di voto, alle sezioni elettorali nelle strutture sanitarie e ai seggi speciali, all'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o a isolamento, ai protocolli sanitari nei seggi), anche riducendo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali e circoscrizionali, nonché il quorum strutturale necessario per la validità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, oltre a intervenire a regime sulle strutture – istituite presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli – competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle diverse ripartizioni della circoscrizione Estero, e sulla disciplina che regola tale attività di spoglio, nonché a intervenire sulla sperimentazione della modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum.
  Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto attinenti a materie non oggetto in alcun modo dell'intervento legislativo:

   Siragusa 2.1 e l'analogo Baldino 2.2, i quali intervengono sulla normativa referendaria, introducendo una previsione in base alla quale in ogni consultazione referendaria il Ministero dell'interno predispone un opuscolo informativo sul quadro normativo di riferimento del referendum, sulle posizioni dei promotori e delle posizioni contrarie, nonché sul contenuto essenziale di ciascun quesito;

   Baldino 2.01, il quale introduce una nuova normativa a regime la quale, attraverso l'introduzione del certificato elettorale digitale, consente agli elettori che non possano recarsi al proprio seggio di votare anticipatamente in località anche diversa da quella di residenza, in cabine elettorali collocate presso uffici postali o uffici comunali o circoscrizionali;

   Montaruli 3.1, limitatamente al comma 1-ter, il quale riconosce la lingua italiana dei segni come lingua propria della comunità dei sordi;

   Madia 4.01, il quale, riprendendo quasi integralmente il contenuto della proposta di legge C. 1714 Madia, in corso di esame in sede referente presso la Commissione (con le abbinate proposte di legge C. 3003, C. 3007, C. 3023, C. 3026), la cui discussione in Assemblea è prevista a partire dal 20 giugno prossimo, detta un'articolata disciplina concernente l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, per le consultazioni elettorali relative alle Camere, al Parlamento europeo e alle consultazioni referendarie, introducendo in tale ambito, tra l'altro, la modalità di voto per corrispondenza, relativamente all'elezione dei componenti del Parlamento europeo, della Camera e del Senato, per gli elettori temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza per motivi di studio, lavoro o cura: rileva quindi come la proposta emendativa stabilisca una disciplina innovativa a regime su una tematica che non è oggetto di alcuna previsione sostanziale del decreto-legge; a tale riguardo, al di là dei richiamati profili di estraneità per materia, fa presente come sarebbe problematico, per quanto attiene al rispetto del principio di economia procedurale, procedere all'esame di tale tematica quando è già in discussione presso la Commissione un provvedimento sostanzialmente identico, la cui discussione in Assemblea è prevista a distanza di una sola settimana dalla discussione del disegno di legge in esame;

   Zanichelli 4.02, il quale modifica la disciplina relativa alla compilazione delle liste elettorali, prevedendo che esse siano sdoppiate in due registri alfabetici, nonché stabilendo che in tali liste sia indicato, in luogo del cognome del marito, il codice fiscale;

   Gentile 6.3, il quale, intervenendo sul testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, estende anche ai comuni inferiori a 5.000 abitanti la previsione secondo cui, nelle liste per le elezioni comunali,Pag. 23 nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; inoltre la proposta emendativa, intervenendo sul testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, per i comuni inferiori a 5.000 abitanti differisce al primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge l'applicazione della previsione secondo cui la Commissione mandamentale elettorale deve ricusare le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e ridurre quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo;

   Ciampi 6.17, il quale dispone la disapplicazione, per il 2022 e il 2023, del comma 60 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, relativo ai requisiti temporali per l'eleggibilità a presidente della provincia;

   Colletti 6.01, il quale reca una serie estremamente vasta di modifiche alla disciplina elettorale sostanziale della Camera, volte a realizzare la riforma elettorale, introducendo in tale ambito il sistema proporzionale, oltre a conferire una delega legislativa al Governo;

   Costa 6.02, il quale modifica la tempistica concernente la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali;

   Parisse 6.018, limitatamente ai commi 2 e 3, i quali prorogano il termine entro il quale i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013 devono presentare la domanda per l'accesso ad alcuni benefici tributari previsti dal medesimo decreto-legge n. 149 (detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in loro favore e ripartizione annuale del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche che ciascun contribuente può destinare a favore di un partito politico);

   Scanu 6.021, il quale proroga il termine entro il quale i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013 devono presentare la domanda per l'accesso ad alcuni benefici tributari previsti dal medesimo decreto-legge n. 149 (detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in loro favore e ripartizione annuale del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche che ciascun contribuente può destinare a favore di un partito politico);

   Lollobrigida 6.022, il quale inserisce 8 nuovi articoli, i quali dettano un'articolata disciplina relativa all'elezione diretta del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano, disciplinano le modalità di indizione delle elezioni, la presentazione delle liste e delle candidature, le modalità di voto le operazioni di spoglio dei voti;

   Silvestroni 6.023, il quale introduce l'elezione diretta del Presidente della provincia e del consiglio provinciale;

   Silvestroni 6.024, il quale introduce l'elezione diretta del Presidente della provincia;

   Silvestroni 6.025, il quale introduce l'elezione diretta del consiglio provinciale;

   Silvestroni 6.026, il quale introduce l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano;

   Silvestroni 6.027, il quale interviene sulla disciplina degli organi delle città metropolitane e delle province, prevedendo che il Sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitina e la giunta provinciale, la quale viene reintrodotta tra gli organi delle province;

   Siragusa 7.2, l'analogo Baldino 7.3 e l'analogo Siragusa 7.4, limitatamente alla lettera a), i quali intervengono sulla disciplina del voto per corrispondenza per i cittadini residenti all'estero, nonché per i cittadini temporaneamente domiciliati all'estero e per i loro familiari conviventi, prevedendo che possano votare per corrispondenza gli elettori che esprimano un'opzionePag. 24 in questo senso, mentre gli altri votano in Italia nelle liste sezionali in cui siano iscritti;

   Siragusa 7.5, il quale modifica l'elenco delle ripartizioni della Circoscrizione Estero;

   Siragusa 7.6, il quale interviene sulla disciplina relativa alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni della Circoscrizione Estero, nonché sul numero minimo di seggi assegnati a ciascuna ripartizione;

   Siragusa 7.01, nonché Siragusa Dis. 1.01 e Dis. 1.02, i quali conferiscono deleghe legislative al Governo;

   Siragusa 7.02, il quale interviene sulla normativa referendaria, introducendo una previsione in base alla quale in ogni consultazione referendaria il Ministero dell'interno predispone un opuscolo informativo sul quadro normativo di riferimento del referendum, sulle posizioni dei promotori e delle posizioni contrarie;

   Baldino 7.03, il quale interviene sulle caratteristiche fisiche delle urne elettorali.

  Avverte che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 18 di oggi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, informa innanzitutto che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha inserito il provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da venerdì 24 giugno prossimo: pertanto, per rispettare tale termine, l'esame in sede referente dovrà concludersi entro la seduta di mercoledì 22 giugno prossimo, al fine di consentire agli uffici la predisposizione del testo A.
  In tale contesto fa presente che finora, dopo 12 sedute di votazioni, svolte a partire dal 13 aprile scorso, per un totale di circa 17 ore, sono stati votati solo 28 emendamenti su un totale di 499 proposte emendative ammissibili, rimanendo quindi da votare 471 proposte emendative.
  È pertanto del tutto evidente come, tale andamento dei lavori, alla luce dell'elevato numero di votazioni ancora da effettuare, risulti assolutamente incompatibile con l'obbligo di concludere tempestivamente l'esame in sede referente del provvedimento, tenuto presente che l'articolo 79, comma 1, del regolamento stabilisce che il procedimento è organizzato in modo tale che esso si concluda almeno 48 ore prima della data stabilita per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.
  Infatti, continuando a procedere con le attuali modalità, sarebbero necessarie oltre 280 ore di lavoro per concludere il solo esame delle proposte emendative ancora da votare.
  Come è noto, finora la Presidenza, in assenza di una data di avvio della discussione in Assemblea del provvedimento, ha favorito il più ampio dibattito sulle proposte emendative, consentendo a tutti i deputati che ne hanno fatto richiesta di intervenire, anche più volte, sul medesimo emendamento, senza alcun limite temporale, nella consapevolezza della rilevanza politica del provvedimento, sul quale si registrano posizioni politiche molto diversificate.
  Alla luce del fatto nuovo costituito dalla fissazione di un termine entro cui è necessario concludere i lavori, è ora necessario definire una tempistica di esame degli emendamenti tale da ridurre la durata e il numero degli interventi: a tale fine invita i gruppi a intervenire solo sulle proposte emendative ritenute più rilevanti, nonché a Pag. 25contenere i loro interventi in dichiarazione di voto a non più di 5 minuti per gruppo per ciascun emendamento.
  Qualora tale invito non fosse accolto, la Presidenza si riserva di stabilire una modalità organizzativa che consenta di adeguare la discussione su ciascun emendamento al tempo complessivamente disponibile per la Commissione, definendo una durata massima degli interventi in dichiarazione di voto su ciascun emendamento.
  In proposito tiene a precisare che l'applicazione di tali modalità si pone nel rispetto del dettato dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, secondo cui le Commissioni in sede referente organizzano i loro lavori secondo principi di economia procedurale, nonché in ottemperanza all'obbligo, gravante sulla Presidenza ai sensi del medesimo articolo 79, comma 1, di organizzare i lavori in sede referente in termini tali da consentire l'ordinato svolgimento dell'esame e il rispetto della data di avvio della discussione in Assemblea del provvedimento stabilita dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi.
  Al riguardo, ricorda che numerosi interventi interpretativi assunti dalla Presidenza della Camera, relativi ai predetti principi procedurali, hanno ribadito gli ampi poteri organizzatori attribuiti dal Regolamento ai Presidenti di Commissione al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di riferire all'Assemblea nei tempi fissati dalla programmazione dell'Assemblea.
  Tale organizzazione potrà essere decisa dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, con la maggioranza dei tre quarti dei gruppi prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza, dalla Presidenza della Commissione.
  In tale ottica, fermo restando che per dichiarazione di voto possono intervenire solo i deputati titolari del diritto di voto in questa Commissione, qualora non si giungesse volontariamente a un significativo snellimento della durata e del numero degli interventi, avverte fin d'ora che sarebbe costretto a consentire, ai sensi dell'articolo 85, comma 7, del Regolamento, un intervento per gruppo su ciascun emendamento posto in votazione, per una durata, in prima battuta, non superiore a 5 minuti per intervento.
  Alla luce del successivo andamento dei lavori, la Presidenza si riserverebbe eventualmente di valutare se rivedere tale tempistica.
  In tale contesto ricorda che la citata previsione dell'articolo 85, comma 7, secondo cui su ciascuna proposta emendativa è consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per gruppo, è stata pacificamente applicata in numerosi precedenti in sede referente (da ultimi, I e II riunite del 19 settembre 2002, I Commissione 26 settembre 2005, II Commissione, 30 ottobre 2014; VIII Commissione 15 ottobre 2014, Commissioni riunite VI e X, 29 luglio 2015; si veda anche la lettera della Presidente della Camera del 9 agosto 2013). Segnala, peraltro, che in numerosi precedenti, riscontratisi anche nella precedente legislatura, si è stabilito, ove necessario, di ridurre la durata massima degli interventi da 5 minuti (come previsto dal predetto articolo 85, comma 7) a un tempo inferiore, individuato in relazione ai tempi complessivamente disponibili per le Commissioni (II Commissione, 18 giugno 2013; VIII Commissione, 14 ottobre 2014).
  Avverte altresì che, risultando diverse serie di emendamenti riconducibili al medesimo principio emendativo comune, nonché diverse serie di emendamenti che presentano differenze dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre o durate temporali, la Presidenza si riserva:

   quanto alla prima fattispecie, di procedere, a votazioni per princìpi (esplicitamente contemplate dall'articolo 85-bis, comma 1), ponendo in votazione il principio comune agli emendamenti compresi nella medesima serie, respinto il quale si intendono respinti tutti gli emendamenti ad esso riconducibili, mentre in caso di approvazione del principio deve essere posto in votazione ciascun emendamento;

   quanto alla seconda fattispecie, di procedere, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, primo periodo, del Regolamento, ai sensi del quale «Qualora siano stati presentati Pag. 26ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri.», ponendo in votazione, per ciascuna delle serie, il primo e l'ultimo emendamento della serie, nonché un emendamento intermedio.

  Qualora tali emendamenti risultassero respinti, si intenderebbero respinti anche tutti gli emendamenti compresi nella serie. In caso invece di approvazione del primo emendamento sarebbero posti in votazione tutti gli emendamenti compresi nella serie.
  Avverte quindi che l'esame delle proposte emendative continuerà a partire dall'emendamento Invernizzi 1.77.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), non comprendendo se la proposta della Presidenza sia solo un mero invito ai gruppi di autoregolamentarsi nei propri interventi o sia l'anticipazione di forme imminenti di contingentamento dei lavori, intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara, in ogni caso, di non condividere quella che appare una vera e propria accelerazione impressa ai lavori dalla Presidenza, che ritiene abbia assunto una iniziativa solitaria che giudica insolita e poco rispettosa della prassi.
  Fa presente, infatti, che secondo consuetudine, qualsiasi proposta di contingentamento, anche laddove sia formulata in termini di invito, dovrebbe essere discussa, eventualmente su richiesta di un gruppo parlamentare, all'interno dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo. Ritiene, peraltro, atipico che si sia già giunti a prospettare un contingentamento dei tempi, tenuto conto che si è ancora lontani dalla conclusione dell'esame delle proposte emendative presentate.
  Esprime quindi forti perplessità sul comportamento del Presidente, che ritiene stia agendo per finalità di propaganda elettorale, dal momento che dimostra di prestare un particolare interesse alla rapida conclusione dell'iter di esame del provvedimento in oggetto. Non comprende, peraltro, la ragione per la quale prospettare una simile ipotesi di contingentamento ancor prima che si inizi a discutere, nella seduta odierna, sul merito delle diverse proposte emendative rimaste da esaminare, peraltro anticipando dei contenuti che si sarebbe potuto affrontare nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto nella giornata di domani.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, in risposta alle considerazioni svolte dal deputato Iezzi, fa notare che il suo era un semplice invito a ridurre la durata e il numero degli interventi, non essendo stata ancora assunta alcuna determinazione in relazione al contingentamento dei tempi, questione che potrà essere eventualmente affrontata nell'ambito di una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel caso in cui i gruppi si dimostrassero poco inclini a raccogliere tale invito.
  Fa dunque presente che la Presidenza si è limitata a prendere atto di un fatto nuovo, rappresentato dall'inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori a partire da venerdì 24 giugno, circostanza che la Presidenza non poteva far altro che comunicare alla Commissione, prospettando le inevitabili conseguenze sul piano della organizzazione dei futuri lavori della Commissione.

  Simona BORDONALI (LEGA) chiede che la pubblicità dei lavori della seduta sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, alla luce della richiesta in tal senso, e non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Simona BORDONALI (LEGA) illustrando l'emendamento Invernizzi 1.77, di cui è cofirmataria, ne raccomanda l'approvazione, osservando come esso miri a prevederePag. 27 requisiti effettivi che testimonino il positivo processo di integrazione dello straniero. Rileva infatti come l'emendamento Invernizzi 1.77 subordini la concessione della cittadinanza al conseguimento della licenza media e del diploma della scuola secondaria di secondo grado con valutazione media non inferiore all'8.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, rivolgendosi alla deputata Bordonali, la invita a contenere il suo intervento in 5 minuti.

  Simona BORDONALI (LEGA) ritiene che il provvedimento in esame sia mal formulato e non tenga conto del fatto che nell'ordinamento italiano è già previso che i genitori dei minori stranieri possano richiedere la cittadinanza dopo 10 anni di residenza, dunque con la possibilità di trasmetterla ai propri figli, nati in Italia. Osserva pertanto come sarebbe stato almeno necessaria una differenziazione tra chi nasce nel nostro Paese e chi vi fa ingresso successivamente, ritenendo peraltro un brutto segnale che il testo non richieda neanche il completamento del ciclo scolastico obbligatorio.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, rilevato come risultano diversi iscritti a parlare, prende atto che l'invito, formulato dalla Presidenza, a contenere numero e durata degli interventi, sembra non sia stato preso in seria considerazione.

  Laura RAVETTO (LEGA) ritiene che l'atteggiamento del Presidente sia poco rispettoso della prassi e costituisca un vero e proprio sgarbo istituzionale, facendo presente che costituisce un fatto senza precedenti che il Presidente, con una sua autonoma iniziativa, imponga un'accelerazione dei lavori, senza che vi sia stata alcuna richiesta formulata da un gruppo parlamentare – nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – eventualmente dopo aver preso atto, magari in una fase dell'iter a ridosso dell'inizio della discussione in Assemblea, dell'impossibilità di fare altrimenti. Ritiene, invece, che, nel caso di specie, la Presidenza abbia inteso esercitare una pressione nei confronti di certi gruppi, minacciando un contingentamento dei tempi che rischia di condizionare la discussione, nonostante il gruppo della Lega abbia dimostrato di volersi confrontare nel merito, peraltro in una fase del dibattito ancora lontana dall'avvio della discussione in Assemblea.
  Ritiene quindi grave che il Presidente, venendo meno al suo ruolo imparziale ed indipendente, incida sui lavori in tal modo, senza neanche assumersi la responsabilità di dichiarare chiaramente la sua volontà di concludere quanto prima l'iter.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, sottolinea come il rispetto al quale ha fatto riferimento la deputata Ravetto debba esser reciproco e giudica scorretto accusare la Presidenza di aver minacciato i colleghi.

  Laura RAVETTO (LEGA), rileva di aver affermato di essersi sentita minacciata psicologicamente.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, sottolinea come le decisioni preannunciate dalla Presidenza non siano affatto insolite e richiama nuovamente al riguardo i numerosi precedenti riferiti nella comunicazione da lui testé resa.
  Ribadisce come sia dovere della Presidenza assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori e l'organizzazione degli stessi in modo tale che l'esame del provvedimento si concluda in tempo utile per consentire l'avvio della discussione in Assemblea nella data prevista dal calendario dei lavori.
  Ritiene, pertanto, opportuno sospendere la seduta e convocare immediatamente una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, per definire le modalità di organizzazione dei lavori.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, si appella alla sensibilità al dialogo dei colleghi affinché sia quanto meno consentita la conclusione della discussione dell'emendamento in Pag. 28esame. Si dichiara sconcertato dalla mancanza di sensibilità dimostrata dalla Presidenza e, qualora la Presidenza confermi la decisione di convocare immediatamente l'ufficio di presidenza, si riserva di intervenire nuovamente sulla questione in tutte le sedi opportune e di investirne il Presidente della Camera.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, rileva come vi siano altre quattro richieste di intervento sull'emendamento in esame e come sia pertanto ragionevole prevedere, in considerazione della durata degli interventi finora svolti, che la discussione non si concluda in tempo utile per consentire la riunione dell'ufficio di presidenza prima della conclusione dei lavori della giornata odierna.
  Ritiene che si possa accedere alla richiesta del deputato Iezzi di consentire la conclusione della discussione prima di convocare l'ufficio di presidenza qualora vi sia un impegno a contenere la durata degli interventi.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene che quanto affermato testé dal Presidente non si possa configurare se non come una minaccia, anche se certamente non in senso fisico, e un ricatto. Osserva come normalmente prima di sospendere la seduta si attenda la conclusione della discussione in corso.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, al fine di contribuire alla serenità della discussione, accede alla richiesta del deputato Iezzi e avverte, pertanto, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, della Commissione, sarà convocato al termine della discussione sull'emendamento 1.77 in esame.

  Laura RAVETTO (LEGA), intervenendo sull'emendamento Invernizzi 1.77, di cui è cofirmataria, sottolinea come esso, al di là della sua formulazione letterale, sia volto a promuovere una riflessione. Osserva, infatti, come nel momento in cui, con l'introduzione dello ius scholae, si intende legare in modo diretto la cittadinanza alla scolarizzazione sia del tutto ragionevole introdurre requisiti volti a verificare l'effettività e la proficuità della frequenza dei percorsi scolastici, non potendo evidentemente essere ritenuta sufficiente la mera iscrizione al corso.
  Rileva come la decisione di prevedere l'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea risponda essenzialmente a ragioni di bandiera ed elettorali. Ritiene pertanto necessaria la previsione di requisiti più stringenti per la concessione della cittadinanza e cita l'esempio della Svizzera, rilevando come in tale Paese non sia sufficiente la residenza per un lungo periodo di tempo, lo svolgimento di un'attività imprenditoriale e l'aver fatto regolarmente fronte ai propri obblighi tributari per ottenere la cittadinanza, essendo anche richiesto un esame volto ad accertare la conoscenza delle tradizioni del Paese.
  Rileva, inoltre, come le proposte emendative in esame, fra le quali richiama quella volta a prevedere quale requisito la frequenza di due cicli scolastici, rispondano anche all'esigenza di tutelare i destinatari della cittadinanza e, in particolare, le donne, alle quali spesso non viene consentito dalle rispettive famiglie di frequentare la scuola. Sottolinea, infatti, come sia attraverso l'istruzione che si ottenga l'emancipazione e come prevedendo necessariamente la frequenza di due cicli scolastici si consenta la prosecuzione degli studi e l'accesso all'università. Rivolge, anche sotto questo profilo, un invito alla riflessione, appellandosi in particolare alla sensibilità su questi temi dei colleghi del Partito democratico.

  Emanuele PRISCO (FDI) rileva come l'emendamento 1.77 vada nella direzione di assicurare l'effettività della frequenza dei percorsi scolastici richiesti – al di là del tenore letterale dell'emendamento stesso, che, per quanto concerne il voto di cui richiedere il conseguimento potrebbe essere oggetto di ulteriore riflessione – nonché di affermare il principio per cui per l'ottenimento della cittadinanza non può essere sufficiente la mera frequenza formale di un qualsiasi percorso formativo, che potrebbe essere anche fittizio.Pag. 29
  Chiede al relatore e al Governo un approccio maggiormente tecnico e pratico, al fine di consentire, anche attraverso eventuali proposte di riformulazione dell'emendamento in esame, l'individuazione di soluzioni di buon senso.
  Ritiene che l'atteggiamento dei sostenitori del provvedimento in esame, che costituiscono una sorta di maggioranza nella maggioranza, sia di pregiudiziale chiusura, tale pertanto da non consentire risposte ragionevoli alle questioni che sono state evidenziate e da lasciar presagire che l'esame del provvedimento in Assemblea non si concluderà in modo positivo. Osserva come ciò derivi dalla prevalenza di un approccio di tipo ideologico rispetto all'esigenza di dare una risposta reale e come in virtù di tale approccio ideologico si proponga sostanzialmente l'introduzione dello ius soli e la concessione indiscriminata della cittadinanza.
  Stigmatizza quindi il fatto che si utilizzi un tema particolarmente delicato per motivi elettorali e rileva nuovamente come l'emendamento in esame sia volto a introdurre interventi migliorativi del testo.

  Edoardo ZIELLO (LEGA) osserva come l'emendamento 1.77 sia volto a promuovere un'ulteriore riflessione, ritenendo necessaria un'indicazione più precisa rispetto al testo del provvedimento, che appare eccessivamente generico. Sottolinea come un intervento legislativo in materia di cittadinanza non appaia necessario né urgente e come comunque provvedimenti che incidano su una materia così delicata richiederebbero la ricerca della più ampia condivisione possibile.
  Stigmatizza quindi l'intervista rilasciata alla stampa dal Presidente, nella quale gli emendamenti presentati dal suo gruppo vengono liquidati addirittura come oltraggiosi, e sottolinea come, al contrario, le proposte emendative del gruppo della Lega siano volte a prevedere che sia accertata l'effettiva volontà di integrazione, da parte dell'aspirante cittadino, nella nostra comunità nazionale. Osserva infatti come la concessione della cittadinanza dovrebbe costituire, analogamente a quanto accade nella maggior parte degli altri Paesi, la fine di un percorso di integrazione e non uno strumento di integrazione, rilevando come il secondo modello, laddove è stato sperimentato, vale a dire in Francia, si è rivelato fallimentare. Rileva peraltro come, per ragioni geografiche, il nostro Paese sia maggiormente esposto ai flussi migratori rispetto alla Francia.
  Sottolinea come la vigente legge sulla cittadinanza sia pienamente conforme alle esigenze del nostro Paese, nel quale sono state concesse ben 1 milione 182 mila nuove cittadinanze in dieci anni, e come gli stranieri residenti in Italia, pur non essendo in possesso della cittadinanza, non subiscono alcuna discriminazione per quanto riguarda l'accesso ai diritti fondamentali. Rileva come a suo avviso l'atteggiamento dei sostenitori del provvedimento, di pregiudiziale chiusura rispetto alla ricerca di una condivisione più ampia, derivi esclusivamente da ragioni di carattere ideologico.

  La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 1.77.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, sospende la seduta e avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, della Commissione, è immediatamente convocato.

  La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle 17.15.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, informa che, alla luce di quanto stabilito a maggioranza nella riunione appena conclusa dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, della Commissione, ai sensi dell'articolo 85, comma 7, del Regolamento, d'ora in poi sarà consentito, su ciascun emendamento posto in votazione, un intervento per gruppo, per una durata non superiore a 5 minuti per intervento, fermo restando che la Presidenza si riserva, alla luce del successivo andamento dei lavori, di valutare se rivedere eventualmente tale tempistica.
  Fa quindi presente che l'esame riprenderà ora dall'emendamento Tonelli 1.78.

Pag. 30

  Simona BORDONALI (LEGA) illustra l'emendamento Tonelli 1.78, il quale intende prevedere criteri premiali che subordinino la concessione della cittadinanza al completamento di un percorso di integrazione, affinché lo ius scholae sia davvero tale e la scuola possa svolgere un ruolo propositivo in tal senso.
  Ritiene inoltre che il provvedimento in esame non sia necessario, dal momento che i minori stranieri godono degli stessi diritti fondamentali degli italiani e che l'eventuale mancanza di tale status incida su limitati e specifici aspetti della vita quotidiana, sui quali, peraltro, si potrebbe intervenire con misure mirate.

  La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 1.78.

  Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Montaruli 1.79, di cui è cofirmatario, rilevando come esso miri a verificare l'effettiva integrazione del minore straniero, non essendo sufficiente la mera iscrizione ad un ciclo scolastico per conseguire la cittadinanza.
  Fa presente, dunque, che l'emendamento in esame intende premiare il merito, nel nome della legalità e della trasparenza, osservando come, altrimenti, si rischierebbe di determinare una opacità suscettibile di favorire chi aggira le regole e intende lucrare sull'immigrazione.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) condivide le finalità dell'emendamento Montaruli 1.79, che va nella logica di evitare automatismi nel riconoscimento della cittadinanza.
  Evidenzia quindi come vi sia una netta differenza ideologica tra il suo gruppo, che intende la cittadinanza come risultato di un percorso di integrazione, e alcuni altri gruppi che intendono invece regalarla.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, invita il deputato Iezzi a concludere il suo intervento, mancando pochi secondi allo scadere dei 5 minuti previsti per la sua dichiarazione di voto, secondo quanto definito nell'ambito dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) giudica necessario approvare l'emendamento Montaruli 1.79, ritenendo che il fatto di prevedere la mera frequenza di uno o più cicli scolastici non garantisca l'effettiva integrazione del minore straniero.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.79.

  Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Montaruli 1.80, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione, ritenendo che la cittadinanza sia un punto di arrivo, non un punto di partenza di un percorso di integrazione.
  Ritiene quindi che l'eventuale respingimento di tale proposta emendativa equivarrebbe ad ammettere l'introduzione di uno ius soli mascherato, finendo per favorire chi si pone al di fuori della legalità e della trasparenza, con lo scopo di lucrare sulla pelle degli immigrati.

  Ketty FOGLIANI (LEGA) dichiara di disapprovare completamente le finalità del provvedimento in esame, ritenendo che vi siano altre priorità da affrontare nel Paese in questo particolare momento storico.
  Si dichiara convinta che la cittadinanza debba essere un obiettivo finale da raggiungere e non uno strumento di integrazione, facendo notare come sul tema in oggetto si stia facendo solamente propaganda politica. Ricorda infatti che, in base all'ordinamento vigente, i genitori dei minori stranieri già possono richiedere la cittadinanza, rilevando, peraltro, come la previsione della mera frequentazione di un percorso scolastico non sia sufficiente a verificare l'effettivo completamento del processo d'integrazione.
  Condividendo l'emendamento Montaruli 1.80, ne auspica pertanto l'approvazione, dal momento che intende introdurre criteri premiali.

  Edoardo ZIELLO (LEGA) chiede di intervenire sull'emendamento Montaruli 1.80.

Pag. 31

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, fa presente che sull'emendamento Montaruli 1.80 è già intervenuta per 5 minuti la deputata Fogliani, esaurendo quindi il tempo a disposizione del suo gruppo.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.80.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, ricorda che l'emendamento Sarro 1.81 è accantonato.

  Edoardo ZIELLO (LEGA) illustra il suo emendamento 1.82, osservando come esso miri ad introdurre i requisiti che dimostrino la volontà del minore straniero di affrontare con serietà i percorsi didattici, aderendo così al patrimonio di tradizioni e costumi del nostro Paese. Sul metodo, fa poi presente che il suo gruppo si oppone con forza all'accelerazione dell'iter imposta dalla Presidenza.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, invita il deputato Ziello ad attenersi al contenuto del suo emendamento 1.82, sul quale sta intervenendo per dichiarazione di voto.

  Edoardo ZIELLO (LEGA) fa presente che l'espressione del parere contrario da parte del Presidente e relatore sul suo emendamento 1.82 testimoni come vi sia una netta diversità di vedute su tale argomento.
  Rileva quindi come il provvedimento in esame persegua finalità opposte a quelle a cui il Paese dovrebbe tendere, prevedendo peraltro misure che potrebbero prestarsi ad un utilizzo poco chiaro da parte di coloro che intendono speculare ai danni degli stessi immigrati. Ricorda infatti che, in materia di frequenza dei percorsi di formazione, seguiti in vista della cittadinanza, anche in passato si sono registrati casi di illegalità, soprattutto nell'ambito dello sport, a testimonianza di quanto sia rischiosa la diffusione di certi fenomeni, soprattutto quando la normativa risulta caratterizzata da furore ideologico e da mancanza di equilibrio.
  Ritiene pertanto che alcuni gruppi, rigettando le proposte di modifica di buon senso del gruppo della Lega, confermino la loro volontà di perseguire scopi politici, al solo fine di precostituirsi un bacino di nuovi elettori.

  La Commissione respinge l'emendamento Ziello 1.82.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustrando l'emendamento Bordonali 1.83, di cui è cofirmatario, osserva come esso sia volto a precisare il generico requisito, previsto dal provvedimento in esame, di aver «frequentato regolarmente» un ciclo scolastico, nel senso di richiedere di aver frequentato almeno il 90 per cento dell'anno scolastico. Osserva al riguardo come il testo del provvedimento presupponga che nel caso di mancata frequenza vi sia un intervento di un'autorità volto a far sì che la frequenza sia effettiva ma come tale presupposto sia del tutto fallace, in quanto numerosi stranieri, soprattutto rom, non frequentano la scuola e gli interventi degli insegnanti, che pure hanno l'obbligo di segnalare la mancata frequenza, sono del tutto inefficaci.
  Richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che in molti casi i minori non frequentano la scuola in quanto utilizzati dalle rispettive famiglie anche per attività illecite e come pertanto andrebbe approfondito il problema del rapporto, certamente non sano, sussistente tra tali minori e i rispettivi genitori.

  La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 1.83.

  Simona BORDONALI (LEGA), illustrando l'emendamento Iezzi 1.85, di cui è cofirmataria, rileva come anch'esso sia volto ad affermare il principio dell'effettività della frequenza scolastica, in quanto il testo del provvedimento in esame, che fa riferimento al requisito di aver «frequentato regolarmente», è del tutto generico e non chiaro.
  Rileva come né i relatori né il Governo abbiano fornito chiarimenti al riguardo e sottolinea come, attesa la delicatezza della materia, sia quanto mai necessario che la Pag. 32norma sia chiara nella sua formulazione e preveda l'accertamento dell'effettivo compimento di un percorso di integrazione da parte del richiedente.

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.85.

  Laura RAVETTO (LEGA), illustrando l'emendamento Stefani 1.86, di cui è cofirmataria, rileva come esso risponda alla medesima ratio degli emendamenti testé votati. Osserva come la norma prevista dal provvedimento in esame preveda un eccessivo margine di discrezionalità nella concessione della cittadinanza, cui si aggiunge un requisito del tutto generico, come quello di aver «frequentato regolarmente» il ciclo scolastico.
  Rileva quindi come l'emendamento in esame sia volto a ridurre un'eccessiva discrezionalità della pubblica amministrazione nella concessione della cittadinanza, anche al fine di prevenire possibili contenziosi, e a prevedere requisiti certi.

  La Commissione respinge l'emendamento Stefani 1.86.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente per quale motivo egli richiami gli oratori venti secondi prima del decorso del tempo di cinque minuti loro assegnato, mentre nelle sedute dell'Assemblea tale richiamo da parte della Presidenza ha luogo un minuto prima del decorso del tempo.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, osserva come in tali casi il richiamo da parte della Presidenza prima che sia decorso il tempo assegnato costituisca un mero atto di cortesia nei confronti dell'oratore.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), illustrando il suo emendamento 1.87, rileva come esso sia volto a stimolare un dibattito costruttivo e preveda la necessità di dimostrare una continuità di frequenza. Dichiara di non comprendere l'atteggiamento di chiusura pregiudiziale da parte dei sostenitori del provvedimento in esame ma preannuncia la propria intenzione di insistere nell'illustrare le proposte del suo gruppo, confidando di ottenere in tal modo un segnale di apertura su proposte emendative delle quali nega il carattere ostruzionistico.
  Ritiene del tutto ragionevole, anche accedendo all'ipotesi di ampliare i presupposti per la concessione della cittadinanza, prevedere che venga dimostrato di aver effettivamente frequentato il ciclo scolastico e ritiene del tutto impraticabile nel nostro Paese l'introduzione di una disciplina analoga a quella francese, che prevede lo ius soli, se non altro per motivazioni di carattere geografico.
  Osserva, inoltre, come l'attuazione del provvedimento in esame finirebbe per ricadere sugli amministratori locali e ribadisce come il rilascio della cittadinanza debba costituire non la base per l'integrazione, ma la meta finale del percorso di integrazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Ziello 1.87.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, D'Ettore, ha formulato una proposta di testo unificato da adottare come testo base.

Pag. 33

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI), relatore, richiamando le considerazioni svolte nella precedente seduta di esame, rileva come il testo unificato da lui predisposto sia il frutto di un lavoro condiviso con i proponenti delle diverse proposte di legge all'ordine del giorno. Sottolinea l'urgenza di un intervento volto a introdurre maggiore ragionevolezza nella disciplina dello scioglimento dei consigli degli enti locali per fenomeni di infiltrazione e condizionamento mafiosi, fermo restando l'impianto dell'articolo 143 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed auspica al riguardo una proficua interlocuzione con il Governo.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO assicura la massima disponibilità del Governo al confronto e riferisce come allo stato siano in corso i necessari approfondimenti tecnici sulla proposta di testo unificato elaborata dal relatore.

  La Commissione delibera di adottare la proposta di testo unificato elaborata dal relatore come testo base per il prosieguo dell'esame (vedi allegato 2).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base sarà fissato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 30 maggio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17 alle 17.15.