CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2022
802.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 149

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Matteo Luigi BIANCHI.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.
Atto n. 381.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo, predisposto dal Governo in attuazione della delega di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale.
  Evidenzia che, come rilevato dalla relazione illustrativa, lo schema di decreto in questione, che abroga numerosi provvedimenti nazionali in materia, rappresenterà una sede normativa unitaria di riferimento per il sistema di tracciabilità delle diverse specie di animali terrestri e del materiale germinale, nonché dei prodotti di origine animale, finalizzato ad una più efficiente politica di prevenzione e controllo delle malattie di origine animale.Pag. 150
  Anticipando le più significative novità, segnala che esse sono rappresentate dalla introduzione nella normativa nazionale di un obbligo per gli operatori di assicurare agli animali allevati regolari visite veterinarie allo scopo di prevenire e migliorare determinate condizioni sanitarie, soprattutto negli allevamenti, individuando più dettagliatamente le responsabilità di allevatori, veterinari e altri soggetti che si occupano di animali, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie nelle attività di salute degli animali, come la sorveglianza delle malattie, l'identificazione elettronica e la registrazione degli animali, nella garanzia della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati, oltre che di semplificazione e innovazione digitale.
  Riferisce in sintesi che lo schema di decreto in esame stabilisce, per il sistema I&R, le procedure di attuazione sul territorio nazionale del regolamento e le misure supplementari nazionali concernenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nella Banca Dati Nazionale (BDN), ossia nella base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento, relative agli stabilimenti registrati o riconosciuti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione; le azioni in caso di non conformità e sanzioni; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse derivanti da atti normativi preesistenti.
  Passando a descrivere nel dettaglio lo schema di decreto legislativo, rileva che esso si compone di 25 articoli, il primo dei quali individua i criteri di delega che si attuano con lo schema e i relativi ambiti di intervento e finalità. L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nello schema di decreto, aggiuntive rispetto a quelle utilizzate nel regolamento europeo che si ritengono necessarie alla gestione del sistema nazionale I&R.
  L'articolo 3 individua nel Ministero della salute l'autorità veterinaria centrale – fatte salve le competenze del Ministero della difesa per quanto concerne gli animali detenuti presso strutture militari e i contingenti impegnati nelle missioni internazionali –, responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali. L'articolo 4 individua le categorie, pubbliche e private, dei soggetti responsabili del sistema I&R.
  L'articolo 5 disciplina gli obblighi di registrazione, e le relative esclusioni, riguardanti gli operatori, che devono provvedervi a proprie spese, registrando le proprie attività e gli stabilimenti, in ottemperanza al regolamento e secondo le procedure previste nel manuale operativo per le modalità di registrazione. L'articolo 6 descrive gli obblighi di specifici operatori (tra i quali gli stabilimenti che svolgono attività commerciale, con operatori ubicati in altri Stati membri dell'Unione europea, di animali rientranti in determinate specie, o di relativi materiale germinale o uova da cova, e determinate fattispecie di stabilimenti di acquacoltura) per i quali il riconoscimento deve essere chiesto all'azienda sanitaria locale competente per territorio, secondo le modalità previste dal citato manuale operativo.
  L'articolo 7 concerne la banca dati nazionale (BDN) degli operatori e degli stabilimenti registrati nel sistema I&R, descrivendo le informazioni in essa contenute e la responsabilità dell'operatore per la sua tenuta ed aggiornamento. Sono inoltre descritte le misure di sicurezza adottate per il suo funzionamento, le modalità per la consultazione dei dati della BDN con la tutela dei dati personali. Infine prevede l'istituzione di un comitato tecnico di coordinamento per la valutazione di eventuali modifiche al sistema I&R.
  L'articolo 8 descrive gli obblighi di conservazione della documentazione da parte degli operatori degli stabilimenti e dei trasportatori, secondo le modalità indicate nel manuale operativo, mentre l'articolo 9 individua gli obblighi dell'operatore per l'identificazione e registrazione degli animali e i tempi massimi di registrazione in BDN degli eventi che li riguardano.
  L'articolo 10 individua gli obblighi dell'operatore per garantire la tracciabilità Pag. 151degli animali oggetto di scambi e importazioni con un altro Stato dell'Unione europea o con uno Stato terzo; l'articolo 11 descrive i criteri generali per l'autorizzazione, l'applicazione e la gestione dei mezzi di identificazione di alcuni ungulati; l'articolo 12 individua gli obblighi dei fornitori dei mezzi di identificazione.
  L'articolo 13 individua gli obblighi dei responsabili dei macelli, anche con riferimento all'identificazione degli animali e alla verifica dell'idoneità di questi ultimi per la macellazione, al recupero e alla custodia dei mezzi di identificazione, alla consegna al veterinario ufficiale dei documenti di identificazione, alla registrazione nella suddetta banca dati delle informazioni per ogni animale oppure (a seconda della specie in cui rientrino gli esemplari macellati) per ogni partita di animali. L'articolo 14 descrive, con rinvio al manuale operativo, lo svolgimento dei controlli veterinari da parte delle autorità competenti, per verificare l'applicazione del sistema I&R da parte degli operatori, e disciplina le modalità di registrazione dei risultati di tali controlli nel sistema informativo veterinario «Vetinfo.it» del Ministero della salute.
  L'articolo 15 descrive le misure da adottare, da parte delle autorità competenti, in caso si rilevino situazioni di non conformità alla disciplina del presente schema di decreto, tra cui i blocchi degli animali, il sequestro degli stessi, la sospensione delle movimentazioni da e verso l'operatore, la revoca della registrazione o del riconoscimento relativi al medesimo operatore.
  L'articolo 16 prevede la costituzione di una sezione relativa agli animali da compagnia nell'ambito della suddetta banca dati, individuando le responsabilità del proprietario, dell'operatore di animali da compagnia e delle regioni e province autonome, prevedendo altresì la pubblicazione di un decreto del Ministro della salute per l'anagrafe degli animali da compagnia e per le attività per cui sono necessarie specifiche disposizioni di benessere animale.
  Gli articoli da 17 a 21 comminano sanzioni amministrative pecuniarie, rispettivamente, per le violazioni di cui agli articoli 5,6,8 e 9,10,11,12 e 13, 16 del regolamento europeo. Segnala che alcune delle disposizioni sanzionatorie in oggetto prevedono un limite minimo pari a 100 euro, inferiore rispetto al principio generale di delega (di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, richiamato dal citato articolo 1 della legge n. 53 del 2021), che prevede la definizione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, peraltro riproducendo in larga misura norme sanzionatorie già vigenti e oggetto di abrogazione da parte del successivo articolo 22.
  L'articolo 22 prevede l'abrogazione della normativa nazionale in materia di sistema I&R superate dal regolamento e dai suoi atti delegati. L'articolo 23 reca le disposizioni di attuazione transitorie e finali, anche di carattere tariffario, individuando i tempi per la completa attuazione del decreto, per la pubblicazione del suo manuale operativo e di ulteriori disposizioni ministeriali finalizzate alla piena riorganizzazione del sistema I&R nazionale.
  L'articolo 24 dispone le modalità per la formazione degli operatori. Le attività formative devono essere organizzate dalle autorità locali competenti, con oneri a carico degli operatori.
  L'articolo 25 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni svolgano le attività previste dal provvedimento in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione e alla luce delle analisi che emergeranno anche dalle audizioni in corso, sul tema della tutela della salute animale, presso l'Intergruppo sulla tutela degli animali e della biodiversità, di cui è membro.

  Matteo Luigi BIANCHI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine Pag. 152di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.
Atto n. 383.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.
  Ricorda che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), tra i cui princìpi e i criteri direttivi ricorda in particolare: l'adeguamento ed il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del suddetto regolamento (UE) 2016/429; l'individuazione del Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale, responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e altre attività; la formazione periodica per gli operatori e i professionisti degli animali, inclusi quelli da compagnia, in materia sanitaria e di benessere animale; il principio della chiarezza e della semplicità applicativa; l'introduzione di un impianto sanzionatorio; la definizione di ulteriori misure restrittive al commercio di animali, tra cui uno specifico divieto all'importazione, alla conservazione e al commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette.
  Passando a descrivere, nei termini di seguito riportati, il contenuto dello schema, rileva che quest'ultimo si compone di 18 articoli, il primo dei quali indica l'oggetto del provvedimento e ne reca le definizioni.
  L'articolo 2 individua nel Ministero della salute l'autorità veterinaria centrale ed indica, in via generale, le pubbliche amministrazioni competenti per l'applicazione delle norme di cui al presente schema e per l'accertamento e la contestazione delle relative sanzioni amministrative.
  L'articolo 3 reca il divieto di importare o detenere animali vivi di specie selvatiche ed esotiche, o loro ibridi, prelevati dal loro ambiente naturale, nonché il divieto di svolgere attività commerciale inerente agli stessi animali, prevedendo esclusioni concernenti i giardini zoologici, gli stabilimenti autorizzati per la protezione degli animali a fini scientifici, le specie selvatiche riconosciute come animali di compagnia dal decreto ministeriale di cui al successivo articolo 5. Le norme transitorie, relative anche a situazioni già in essere, sono poste dai commi 1 e 4 dell'articolo 6 e dall'articolo 7.
  L'articolo 4 reca il divieto, a tutela della salute, dell'incolumità pubblica e della biodiversità, di detenere animali vivi che rientrino nell'elenco di specie selvatiche pericolose per i predetti profili, definito con il decreto ministeriale previsto ai commi 2 e 7, nonché gli ibridi tra esemplari delle medesime specie e di altre specie (selvatiche o domestiche) e le loro successive generazioni. Sono fatti salvi i progetti autorizzati di reintroduzione o ripopolamento. Le norme transitorie sono poste dai commi da 2 a 4 e 6 del successivo articolo 6.
  Come accennato, l'articolo 5 demanda a un decreto ministeriale (adottato secondo i criteri generali e la procedura ivi previsti) la definizione dell'elenco delle specie selvatiche ed esotiche inquadrate come animali da compagnia; nell'elenco possono rientrare soltanto specie comprese nell'allegato I del citato regolamento (UE) 2016/429. Si prevede che, in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di Pag. 153trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'elenco sia costituito da tutte le specie indicate nel suddetto allegato I.
  L'articolo 6 contiene la disciplina transitoria in caso di detenzione delle specie selvatiche ed esotiche non incluse nell'elenco formato ai sensi dell'articolo 5, consentendone la prosecuzione fino al termine della vita naturale degli animali acquisiti entro un anno dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al medesimo articolo 5, a condizione che il detentore adotti misure idonee a tutelarne il benessere e a garantirne l'impossibilità di riproduzione e di fuga. In proposito, segnala l'opportunità di esplicitare che la norma transitoria non riguardi i casi di detenzione già vietati in base alla disciplina finora vigente.
  Sono inoltre definite le procedure amministrative transitorie per gli enti e i soggetti interessati dalle esclusioni dal divieto, procedure da cui sono esclusi i casi di detenzione riguardanti specie già considerate pericolose in base alla normativa vigente, nonché norme specifiche per i circhi e le mostre faunistiche viaggianti. Queste ultime sono autorizzate a proseguire la detenzione di animali delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, posseduti alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fino al termine della vita naturale degli animali stessi e purché siano adottate misure idonee a garantirne l'impossibilità di riproduzione. È infine posto, al comma 6, il divieto, per le suddette strutture, di acquisire animali delle specie in oggetto successivamente alla medesima data di pubblicazione.
  L'articolo 7 contiene la normativa transitoria inerente alla commercializzazione, consentendone la prosecuzione con riferimento alle scorte di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5, acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. Anche in tal caso andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare che la norma transitoria non riguardi i casi di detenzione già vietati in base alla disciplina vigente.
  L'articolo 8 demanda a un decreto ministeriale la definizione delle caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono animali rientranti nelle categorie oggetto del provvedimento e reca le misure transitorie e a regime per l'adeguamento alle medesime caratteristiche. Sono esclusi dall'ambito in esame le fattispecie già oggetto di specifica disciplina dell'Unione europea o nazionale, nonché i giardini zoologici, le aree protette e i rifugi per animali sequestrati e confiscati.
  L'articolo 9 demanda a un decreto ministeriale la definizione di un manuale operativo per le modalità di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia, demandando alle autorità locali competenti idonea formazione degli operatori. L'articolo 10 fa riferimento ad alcuni princìpi generali in materia di vigilanza sanitaria. L'articolo 11 richiede che gli annunci relativi ad offerte di cessione di animali contengano l'identificativo dell'animale, ovvero della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di identificazione, e che la cessione sia accompagnata da una certificazione medico-veterinaria attestante le condizioni sanitarie.
  Gli articoli 12 e 13 recano le norme procedurali ed i requisiti per le associazioni o gli altri enti, al fine della possibilità di affidamento di animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, disciplinando le relative verifiche annue. L'articolo 14, al comma 1, disciplina le sanzioni applicabili per i casi di accertata insussistenza dell'idoneità delle modalità di detenzione o per i casi di avvenuta riproduzione degli animali con riferimento alle ipotesi di detenzione ammesse in base alla norma transitoria, comminando una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per i casi di accertata insussistenza dell'idoneità delle modalità di detenzione o per i casi di avvenuta riproduzione degli animali. Il comma 2 dell'articolo 14 commina inoltre la sanzione penale dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da 20.000 euro a 300.000 euro per Pag. 154i casi di violazione del divieto di importazione, detenzione e commercializzazione di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, nonché di violazione del divieto di detenere animali vivi di specie selvatica, anche se nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica o delle prescrizioni dell'autorizzazione alla detenzione. Il comma 3 dell'articolo 14 prevede altresì una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro per i casi di mancata attivazione delle procedure amministrative previste dalle norme transitorie di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), e comma 3. L'articolo 16 reca le norme di abrogazione esplicita, in relazione alle disposizioni di cui al presente schema, mentre l'articolo 17 reca alcune novelle aventi natura di coordinamento o di modifica tecnica. L'articolo 18, infine, reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.
  Nel sottolineare l'importanza dell'atto in esame, che contiene disposizioni attese da tempo dalle associazioni animaliste, evidenzia altresì che esso potrebbe contenere a suo avviso ambiguità testuali suscettibili di costituire un intralcio per l'attività degli operatori. Informa in proposito che sono attualmente in corso audizioni presso il citato Intergruppo parlamentare sulla tutela degli animali e della biodiversità, finalizzate a individuare e rendere manifeste eventuali criticità, al fine di consentire alle Commissioni parlamentari di proporre le opportune correzioni. Si riserva pertanto di presentare una proposta di parere in esito agli approfondimenti in corso e tenendo conto degli eventuali rilievi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione.

  Matteo Luigi BIANCHI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 15.