CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 maggio 2022
801.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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RISOLUZIONI

  Martedì 24 maggio 2022. – Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 13.20.

7-00695 Mura: Interventi per promuovere il lavoro di qualità nel settore della logistica.
7-00702 Rizzetto: Contrasto di pratiche illegittime connesse al distacco transazionale dei conducenti nel settore del trasporto su strada.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

  Romina MURA, presidente, nel ricordare che nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni si sono svolte audizioni, propone che esse siano riformulate in un unico testo da sottoporre all'esame della Commissione la settimana prossima.

  Walter RIZZETTO (FDI) concorda.

  Romina MURA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 24 maggio 2022.

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.
C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta.

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  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 maggio 2022.Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
C. 3538 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria PALLINI (M5S), relatrice, ricorda che l'XI Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 3538 Governo, che reca Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
  Come si legge nella relazione illustrativa, evidenzia che l'Accordo è volto a consolidare i rapporti tra l'Italia e la Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, sostituendo la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia, firmata a Roma il 14 novembre 1957 e ratificata con la legge n. 885 del 1960.
  Venendo al merito dell'Accordo, che consta di 48 articoli, suddivisi in cinque Titoli, fa presente quanto segue. L'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo, individuando, in particolare, le autorità competenti ad applicare l'Accordo, ovvero, per l'Italia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute e, per la Macedonia del Nord, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 2, come si legge nella relazione illustrativa, delinea l'ambito di applicazione dell'Accordo ratione materiae in Italia e nella Repubblica della Macedonia del Nord, sia in positivo, sia in negativo, e comprende la clausola di salvaguardia europea. La norma, infatti, individua le legislazioni che costituiranno oggetto di coordinamento. Si tratta, in particolare, per l'Italia dei seguenti settori: l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e i regimi sostitutivi ed esclusivi; l'assicurazione per la malattia e la maternità; l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; le prestazioni familiari; l'assicurazione contro la disoccupazione. Analogamente, per la Macedonia del Nord il coordinamento interessa: l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti; l'assicurazione per la malattia e la maternità; l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; le prestazioni familiari; l'assicurazione contro la disoccupazione. Rimangono escluse dall'applicazione dell'Accordo, come disposto dal comma 4, le legislazioni relative alla pensione sociale e alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché l'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto disposto dal successivo articolo 22.
  L'articolo 3 delinea l'ambito soggettivo di applicazione dell'Accordo, costituito da tutti coloro che risultano assicurati, indipendentemente dalla nazionalità, ai profughi e agli apolidi, nonché ai familiari e superstiti. Sulla base dell'articolo 4, tutti coloro ai quali si applica l'Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggetti agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Inoltre, l'Italia si impegna ad assicurare la parità di trattamento anche ai cittadini dell'Unione europea.
  L'articolo 5 dispone che i lavoratori ai quali si applica l'Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono l'attività lavorativa, secondo il principio, come si legge nella relazione introduttiva, della lex loci laboris. Le eccezioni a tale principio sono disposte dall'articolo 6. Si tratta, in particolare, dei lavoratori distaccati; dei lavoratori autonomi; del personalePag. 63 viaggiante delle imprese di trasporto; dei lavoratori dipendenti da imprese di interesse pubblico esercenti i servizi di telecomunicazione e di trasporto; dei membri di equipaggi e dei lavoratori assunti nei porti dell'altra Parte contraente; degli agenti diplomatici, dei consoli di carriera, del personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari e dei loro familiari; dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, equiparati e dei loro familiari. L'articolo 7 prevede la possibilità di opzione della legislazione a cui essere soggetti per il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, non rientrante tra le eccezioni elencate all'articolo 6, nonché per il personale domestico al servizio privato di agenti diplomatici e consolari. Ulteriori eccezioni possono essere previste di comune accordo nell'interesse dei lavoratori, come disposto dall'articolo 8.
  L'articolo 9 garantisce il diritto dei lavoratori di ricevere prestazioni in denaro da uno degli Stati contraenti in condizioni di parità di trattamento, sulla base del principio dell'esportabilità delle prestazioni. L'articolo 10 consente la cumulabilità dei periodi di assicurazione maturati in uno dei due Stati con quelli maturati nell'altro Stato, a condizione che non si sovrappongano, ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria, qualora sia prevista. La norma, inoltre, vieta l'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria in uno Stato e a quella volontaria nell'altro Stato. L'articolo 11 disciplina la totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura.
  Venendo, quindi, alle specifiche prestazioni di cui gli assicurati di ambedue i Paesi possono beneficiare, a condizione che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato in cui lavorano, l'articolo 12 dispone l'erogazione delle prestazione sanitarie in denaro o in natura, queste ultime applicabili anche ai familiari. Tali prestazioni possono essere godute anche in caso di soggiorno di breve durata alle condizioni previste dall'articolo 13. Il diritto alle prestazioni sanitarie in natura è riconosciuto anche ai titolari di una pensione o di una rendita nonché ai loro familiari, come disposto dall'articolo 14. Inoltre, sulla base dell'articolo 15, delle prestazioni sanitarie in natura beneficiano anche i familiari dei lavoratori. L'articolo 16 rinvia all'Intesa amministrativa prevista dal successivo articolo 35, l'individuazione delle protesi, dei grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza la cui concessione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Istituzione competente, salvo i casi di assoluta urgenza. L'articolo 17 disciplina le modalità dei rimborsi delle prestazioni concesse da uno dei due Stati, che saranno effettuati sulla base del costo effettivo.
  Con riferimento alle prestazioni pensionistiche, l'articolo 18 riconosce il diritto del lavoratore di ricevere la prestazione pensionistica calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione maturati nello Stato in cui lavora, se sono soddisfatte le condizioni prescritte senza il ricorso alla totalizzazione. Diversamente, l'articolo 19 disciplina le modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici dovuti sulla base delle legislazioni di entrambi gli Stati, applicando gli istituti della totalizzazione e del pro-rata. L'articolo 20 esclude il diritto alla prestazione in relazione a periodi contributivi di durata inferiore a un anno. Tali periodi, tuttavia, sono presi in considerazione dall'altro Stato contraente, sia ai fini dell'acquisizione del diritto sia ai fini del calcolo delle prestazioni. In deroga a tali disposizioni, per le prestazioni ai superstiti derivanti da pensioni erogate ai sensi della Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e la Jugoslavia, firmata il 14 novembre 1957, l'articolo 46 consente di tenere conto, ai fini della totalizzazione, del requisito contributivo minimo previsto da tale Convenzione.
  L'articolo 21 reca la disciplina dei casi in cui la persona non soddisfa contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti per conseguire la pensione, disponendo che il diritto a pensione è determinato nei riguardi Pag. 64di ciascuna legislazione mano a mano che si realizzano le condizioni richieste. Sulla base dell'articolo 22, ciascuno dei due Stati, al ricorrere delle condizioni previste, integra al trattamento minimo le prestazioni pensionistiche solo se il beneficiario risiede nel suo territorio. L'articolo 23 prevede l'applicazione del principio di assimilazione per l'accertamento di determinati requisiti, sulla base del quale, se la legislazione di uno dei due Stati subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se, al verificarsi del rischio, il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato o può fare valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.
  Con riferimento alle prestazioni, in natura e in denaro, correlate agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, l'articolo 24 rinvia all'applicazione dei precedenti articoli 12, 16 e 24. L'articolo 25, conformemente all'ordinamento vigente, pone a carico dello Stato nel cui territorio è esercitata l'attività professionale che comporta il rischio di malattie professionali l'onere delle prestazioni indennizzabili, sulla base della legislazione vigente e nell'ambito di una lista contenuta nell'Intesa amministrativa di cui al successivo articolo 35. L'articolo 26 disciplina i casi in cui è necessario valutare gli eventi pregressi verificatisi nell'altro Stato contraente ai fini della valutazione del grado di incapacità. L'articolo 27 individua la competenza alla liquidazione dell'indennizzo nel caso di infortunio subito dal lavoratore che si rechi da uno Stato all'altro per assumere un lavoro o per rientrare dopo la conclusione del rapporto (infortunio in itinere). L'articolo 28 prevede la collaborazione tra le Istituzioni nell'effettuare esami medici per l'accertamento dell'incapacità lavorativa. L'articolo 29 disciplina il diritto di surroga nel diritto al risarcimento, riconosciuto allo Stato che ha erogato le prestazioni in relazione a un danno causato da un terzo nel territorio dell'altro Stato contraente, nel caso in cui il lavoratore può pretendere il risarcimento del danno da parte del terzo. L'articolo 30, infine, reca l'obbligo di notifica tra i due Stati di qualsiasi infortunio sul lavoro che abbia causato o possa causare la morte o l'incapacità permanente.
  Con riferimento alle prestazioni legate allo stato di disoccupazione, l'articolo 31 prevede l'erogazione di tali prestazioni in base solo alla contribuzione versata in relazione all'attività lavorativa effettuata nel territorio di uno dei due Stati e, nel caso in cui essa non sia sufficiente, anche con riferimento ai periodi contributivi versati nell'altro Stato, ma solo alle condizioni specificamente poste dalla norma. Il diritto alle prestazioni si mantiene per la durata massima di tre mesi, in luogo dei sei mesi previsti dal precedente Accordo, per i lavoratori che si recano nell'altro Stato in cerca di lavoro.
  Per le prestazioni familiari, l'articolo 32 prevede la possibilità di applicare l'istituto della totalizzazione, di cui al precedente articolo 11, per il conseguimento dei periodi assicurativi eventualmente richiesti per l'acquisizione del diritto. Sulla base dell'articolo 33, i lavoratori ricevono le prestazioni familiari spettanti, anche se i familiari risiedono nell'altro Stato contraente. Tale diritto, che non è riconosciuto né ai disoccupati né ai pensionati, è sospeso, ai sensi dell'articolo 34, se le prestazioni o i benefici previdenziali o assistenziali a sostegno del nucleo familiare sono dovuti anche in virtù della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio i familiari risiedono.
  Gli articoli da 35 a 47 recano le disposizioni amministrative e applicative dell'Accordo. Infatti, l'articolo 35 prevede l'adozione di una Intesa amministrativa mediante la quale le Autorità competenti concorderanno la normativa di attuazione dell'Accordo. L'articolo 36 individua gli ambiti nei quali le Autorità competenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informati. L'articolo 37 impegna le Parti a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione dell'Accordo e prevede che gli accertamenti e i controlli sanitari necessari all'applicazione della legislazione di uno dei due Stati membri devono essere disposti dall'Istituzione del luogo Pag. 65di residenza o di soggiorno. L'articolo 38 prevede la possibilità per le Autorità diplomatiche e consolari di rivolgersi direttamente alle Autorità, Istituzioni e Organismo di collegamento dell'altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini del proprio Stato, e di rappresentarli senza speciale mandato.
  L'articolo 39 reca disposizioni di natura fiscale e amministrativa, mentre l'articolo 40 prevede la designazione di Organismi di collegamento, per consentire una più facile applicazione dell'Accordo. L'articolo 41 disciplina le modalità di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi.
  L'articolo 42 prevede contatti diretti tra Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento dei due Stati, con i lavoratori e i loro rappresentanti, anche attraverso la redazione della corrispondenza in italiano e in macedone.
  L'articolo 43 disciplina la procedura dei pagamenti, mentre l'articolo 44 riguarda le modalità di recupero delle prestazioni indebite.
  Sulla base dell'articolo 45, infine, è garantita la riservatezza dei dati personali.
  Infine, dopo avere rinviato a quanto disposto in tema di totalizzazione dagli articoli 20 e 46, segnalo che l'articolo 47 dispone che le disposizioni dell'Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla sua entrata in vigore, anche se saranno presi in considerazione i periodi di assicurazione maturati precedentemente. Infine, la norma precisa che il diritto a prestazioni è acquisito anche se si riferisce a un evento assicurato verificatosi prima dell'entrata in vigore dell'Accordo.
  L'articolo 48, infine, disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.
C. 3539 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rina DE LORENZO (LEU), relatrice, ricorda che la XI Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 3539, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.
  Nel sottolineare che, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, l'Accordo di cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica, riguardante, in particolare, la trasferibilità delle pensioni, completa l'insieme delle relazioni esistenti tra l'Italia e la Moldova, fa presente quanto segue. La normativa italiana prevede già l'esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate dall'INPS e dell'INAIL, ma la richiesta di sottoscrivere un accordo, formulata dalla parte moldava, consentirà, come si legge nella relazione illustrativa, l'esportazione delle prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono in Italia. A tale proposito, dalla documentazione degli uffici della Camera emerge che si tratta di un'intesa di particolare rilevanza in ragione della numerosa comunità moldava residente in Italia: sono oltre 120.000, infatti, i cittadini moldavi che detengono un regolare permesso di soggiorno, cui si aggiungono altri 23.000 che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Inoltre, come risulta dalla relazione tecnica, l'Accordo ha anche il vantaggio di facilitare e rendere più fluido il flusso di informazioni e di dati tra le istituzioni della sicurezza sociale e assicura, nell'ambito della collaborazione amministrativa, la possibilità di procedere a recuperi per prestazioni indebitamente erogate. Inoltre viene garantito il rispetto reciproco della normativa sulla protezione dei dati personali.
  Venendo al merito dell'Accordo, che consta di sedici articoli e un Allegato, segnala che l'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo, mentre l'articolo 2 individua il campo di applicazione dell'Accordo. In particolare, per l'Italia esso si applica alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione obbligatoria, dai regimi per i lavoratori autonomi, Pag. 66dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie e gestiti dall'INPS; alle rendite e altre prestazioni in denaro dovute a infortuni sul lavoro o malattie professionali gestite dall'INAIL. Per la Moldova, l'Accordo si applica alla pensione per limite d'età; alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, alla pensione e all'indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, alla pensione per i superstiti. La norma, inoltre, individua puntualmente gli ambiti di esclusione dell'applicazione dell'Accordo, ovvero, per l'Italia, l'assegno sociale e le altre prestazioni non contributive di tipo misto, erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali l'Italia richiede il requisito della residenza in Italia; e, per la Moldova, le pensioni speciali, le pensioni anticipate per limite di età e gli assegni sociali.
  Da un punto di vista soggettivo, sulla base dell'articolo 3, l'Accordo si applica ai percettori delle prestazioni elencate e ai loro familiari. Per tali soggetti, l'articolo 4 garantisce l'esportabilità delle prestazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 5 reca le disposizioni procedurali relative alla presentazione di riconoscimento o esportabilità delle prestazioni, mentre l'articolo 6 disciplina le modalità di espletamento degli esami medici per l'accertamento dei requisiti sanitari eventualmente richiesti per l'accesso alle prestazioni.
  L'articolo 7 prevede il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e del mutuo riconoscimento di certificati e documenti. L'articolo 8 disciplina le modalità di recupero delle prestazioni indebite o erogate in eccesso. L'articolo 9 garantisce il rispetto del principio di riservatezza dei dati personali, in conformità alle clausole contenute nell'Allegato A.
  In tema di liquidazione delle prestazioni, l'articolo 10 dispone che ciascuno dei due Stati eroga le prestazioni a coloro che risiedono o dimorano nel territorio dell'altro Stato nella propria valuta.
  Inoltre, sulla base dell'articolo 11, le comunicazioni tra i due Stati possono avvenire nelle lingue ufficiali delle Parti e in inglese e non potranno essere respinte le domande di prestazione o i documenti in quanto scritti nella lingua ufficiale dell'altra Parte. La cooperazione tra le Autorità competenti, infine, è prevista e disciplinata dall'articolo 12.
  I successivi articoli da 13 a 16 disciplinano, rispettivamente, le modalità di risoluzione delle controversie (articolo 13), la durata dell'Accordo (articolo 14), la procedura per integrare e modificare l'Accordo medesimo (articolo 15), la sua entrata in vigore (articolo 16). Infine, l'Allegato A richiamato dal precedente articolo 9 reca la disciplina del trasferimento dei dati personali.
  Il disegno di legge di ratifica reca, all'articolo 1, l'autorizzazione alla ratifica, all'articolo 2, l'ordine di esecuzione e, all'articolo 3, l'entrata in vigore della legge.

  Romina MURA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.