CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 maggio 2022
799.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 19 maggio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 11.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
C. 3475 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare in sede consultiva, ai fini del parere alla Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 3475, recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

  Marco DI MAIO (IV), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, composto da un unico articolo, che conferisce una delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), in attuazione della riforma prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che, nel campo della ricerca sanitaria, prevede l'obiettivo della riorganizzazione di tali Istituti entro il 31 dicembre 2022, senza oneri a carico della finanza pubblica.
  In dettaglio, il comma 1 stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, il Governo adotti, al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale, uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi definiti dalle lettere da a) a q) del medesimo comma 1.
  I predetti principi e criteri direttivi di delega sono i seguenti:

   alla lettera a), prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome, le modalità e le condizioni per potenziare il ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale; tali Istituti di ricerca devono, in particolare, promuovere in via prioritaria l'eccellenza della ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico organizzativa, nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico, da integrare con i compiti di cura e assistenza, nell'ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute sulla base della classificazione delle Pag. 10malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major Diagnostic Category – MDC); le predette categorie sono integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle diagnostiche principali – MDC o per le quali sussistano appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età;

   alla lettera b), revisionare i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico, per la revoca, nonché per la conferma, su base quadriennale, differenziando e valorizzando gli IRCSS monotematici (per singola materia) e IRCCS politematici (per più aree biomediche integrate), introducendo criteri e soglie di valutazione elevati, riferiti all'attività di ricerca, secondo standard internazionali, all'attività clinica e assistenziale;

   alla lettera c), prevedere, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, anche criteri di valutazione riferiti in via prioritaria alla localizzazione territoriale dell'istituto, all'area tematica oggetto di riconoscimento e al bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche di cui alla lettera a), fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria; si prevede che deve essere inoltre garantita un'equa distribuzione sul territorio nazionale e si stabilisce inoltre di non prevedere la verifica di compatibilità, di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, inerente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, in caso di richiesta di trasferimento, avanzata da un IRCCS, all'interno dello stesso territorio comunale e non afferente alla rete dell'emergenza urgenza;

   alla lettera d), disciplinare le modalità di accesso da parte di pazienti extraregionali alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del SSN;

   alla lettera e), prevedere, ai fini dei nuovi riconoscimenti degli IRCCS proposti dalle regioni, che, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, d'intesa con le regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS possa essere vincolata, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi delle diverse prestazioni assistenziali dei medesimi Istituti, ai previsti fabbisogni del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'erogazione di risorse coerenti con i tali fabbisogni;

   alla lettera f), regolamentare, per gli IRCSS aventi sedi in più regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, dotate di capacità operative di alto livello (secondo la specifica aggiunta in sede referente), anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale;

   alla lettera g), disciplinare la costituzione, la governance, le modalità di finanziamento e la valutazione delle reti degli IRCCS secondo le aree tematiche di cui alla lettera a), anche multidisciplinari, nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, semplificazione operativa, condivisione delle conoscenze e sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione verso altri enti del SSN, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché di partner scientifici ed industriali, nazionali ed internazionali e sulla base di una programmazione quadriennale;

   alla lettera h), promuovere, nel rispetto dell'autonomia regionale, il coordinamento tra direzione generale e direzione scientifica degli IRCSS, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica e l'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza, in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e Pag. 11nazionale, per una più efficace azione nell'ambito delle aree tematiche di riconoscimento;

   alla lettera i), prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento delle (ordinarie) attività di vigilanza da parte del Ministero della salute sugli IRCCS sia di diritto pubblico, sia di diritto privato, anche mediante l'acquisizione di documenti e di informazioni e il monitoraggio costante volto ad accertare il mantenimento degli standard e dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, in relazione ai già illustrati requisiti richiesti per il riconoscimento scientifico;

   alla lettera l), disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici al fine di rendere compatibile l'esercizio del predetto incarico con lo svolgimento di attività di ricerca pre-clinica, traslazionale, clinica e di formazione, da espletare nell'esclusivo interesse dell'istituto di appartenenza, nonché il trattamento economico dei direttori scientifici in modo che sia equiparato a quello del direttore generale;

   alla lettera m), individuare i requisiti di comprovata professionalità e competenza, anche manageriale, dei componenti degli organismi di governo degli IRCCS di diritto pubblico ed esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato, in relazione alla specificità dei medesimi istituti, tenuto conto dell'assenza di conflitti di interesse e fermo restando quanto previsto all'articolo 16 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), in materia di composizione del collegio sindacale;

   alla lettera n), procedere, in relazione agli IRCCS pubblici e agli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria prevista dalla legge di bilancio 2018 (di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434, della legge n. 205 del 2017), al fine della valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti, nell'ambito delle risorse di cui al comma 424 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428 della citata legge di bilancio 2018, anche al fine dell'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale; promuovere la mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS pubblici, gli enti pubblici di ricerca e le Università; riconoscere le figure professionali rese necessarie dal progresso tecnologico in relazione allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità;

   alla lettera o), assicurare che l'attività di ricerca degli IRCCS sia svolta nel rispetto dei criteri internazionali di trasparenza e di integrità della ricerca, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto della ricerca sulla salute dei cittadini, nel rispetto dei principi di sicurezza dei percorsi sperimentali, stabiliti dalle raccomandazioni ministeriali, con una integrazione sempre maggiore con i comitati etici unici regionali, nonché mediante l'utilizzo di sistemi di valutazione dell'attività scientifica degli IRCCS secondo standard internazionali, e la previsione di regole comportamentali e l'adesione ad un codice di condotta che garantiscano la leale concorrenza e il corretto utilizzo delle risorse;

   alla lettera p), prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCSS e delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca; si specifica che la tutela deve avvenire anche disciplinando il regime di incompatibilità del dipendente pubblico con le fasi di trasferimento tecnologico, di spin off e di start up, nonché il rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e nella scelta del partner scientifico Pag. 12e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS di appartenenza;

   alla lettera q), disporre il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di IRCCS, anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti attuativi della delega; sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge n. 187 del 1995, che sancisce l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico Bambino Gesù ed il Servizio sanitario nazionale.

  I commi 2 e 3 regolano la procedura di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, che sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il MEF, con il MUR e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. Inoltre, si prevede che gli schemi dei decreti legislativi devono essere trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato per l'espressione del parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso inutilmente tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge), ovvero successivamente, il termine per l'esercizio della delega è prorogato di tre mesi.
  Il comma 4 prevede che, entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può comunque adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
  Il comma 5, includendo la clausola di invarianza finanziaria, prevede che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché della materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI, indi del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 14.10.

  Fausto RACITI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta di interrogazioni a risposta immediata.

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5-08125 D'Ettore: Sulla nomina di un commissario per l'esercizio di poteri sostitutivi nel comune di Corigliano-Rossano ai fini dell'adozione del relativo Statuto.

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI), illustrando la sua interrogazione, osserva come essa verta sulla mancata adozione dello statuto del comune di Corigliano-Rossano, istituito con la legge regionale della Calabria n. 2 del 2018 e derivante dalla fusione dei comuni di Corigliano calabro e Rossano, nonostante siano trascorsi due anni e nove mesi dall'insediamento dell'amministrazione eletta del nuovo comune.
  Sottolinea come tale situazione di inerzia permanga nonostante la nota di diffida del Ministero dell'interno del 15 aprile 2022 e le numerose sollecitazioni della regione e come ciò appaia particolarmente grave in relazione alle dimensioni demografiche del comune e al rischio di contenziosi, e come, pertanto, con l'atto in titolo si chieda quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, con particolare riferimento alla nomina di un commissario, che, esercitando i poteri sostitutivi, possa varare quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale ed evitare che la reiterata inadempienza rischi di privare la comunità della prerogativa di esercitare la propria autonomia, oggi costituzionalmente garantita.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI), replicando, osserva come la risposta fornita si limiti a dare conto di una comunicazione del comune di Corigliano-Rossano, nella quale sono addotte ipotetiche difficoltà per giustificare la mancata adozione dello statuto.
  Ritiene quindi che il Ministero dell'interno, a maggior ragione dopo la formale diffida richiamata nelle premesse dell'interrogazione, non possa ritenere soddisfacenti le giustificazioni addotte dal comune e come pertanto anche il Ministero dell'interno, al pari del comune stesso, debba ritenersi a questo punto inadempiente.
  Preannuncia pertanto l'intenzione di scrivere personalmente una lettera alla Ministra dell'interno, e prega il Sottosegretario Molteni di preannunciare alla Ministra tale iniziativa, in quanto la Ministra medesima è da ritenersi responsabile, a suo avviso anche penalmente, al pari del comune stesso.
  Ritiene infatti del tutto inaccettabile che non si sia ancora proceduto alla nomina di un commissario per l'esercizio dei poteri sostitutivi e rileva come il mancato intervento da parte del Ministero sia riconducibile a un favor politico nei confronti dell'amministrazione di centrosinistra di quel comune.

5-08126 Marco Di Maio e Gadda: Iniziative di competenza in materia di ingresso in Italia di manodopera straniera per il settore ortofrutticolo con particolare riferimento all'adozione di un nuovo «decreto flussi».

  Marco DI MAIO (IV), illustrando la sua interrogazione, osserva come il settore ortofrutticolo sia soggetto a una grave carenza di manodopera: nell'intero territorio nazionale e, in particolare, nel forlivese la produzione primaria della filiera, che coinvolge importanti sistemi di gestione, lavorazione e produzione, rischia di scomparire.
  Rileva infatti come, di fatto, rispetto a tre anni fa, si sia registrato un calo del 30 per cento della forza lavoro; rispetto agli anni ancora precedenti, la contrazione di personale è pari addirittura al 50 per cento; riduzioni, queste, che hanno contribuito all'abbandono delle produzioni intensive tipiche dell'Emilia-Romagna da parte degli agricoltori.
  Secondo un rapporto di Confagricoltura Emilia-Romagna, nell'anno corrente servirebbero 5 milioni di giornate lavorative per soddisfare il fabbisogno dei frutteti emiliano-romagnoli. La realtà dice che, nei fatti, ce ne saranno poco più di 3 milioni.
  A fronte dell'inesistenza della manodopera italiana, segnala quindi come l'unica soluzione sia il ricorso a quella straniera, che dovrebbe essere garantita dai decreti Pag. 14che regolano l'ingresso in Italia per motivi di lavoro di cittadini stranieri provenienti da Albania, Africa ma anche dall'Ucraina. Rileva però che neanche i cosiddetti «decreti flussi» riescono a soddisfare le necessità del settore ortofrutticolo: a fronte di una richiesta di 900 lavoratori per l'area di Forlì e Cesena per il 2022, valida per tutti i settori stagionali – compreso il turismo, ne sono stati autorizzati solo 200.
  Anche nel 2021, i flussi autorizzati corrispondono a circa il 25 per cento del totale richiesto; Chiede, in conclusione, alla luce delle problematiche evidenziate in premessa, se non si ritenga di valutare la possibilità che venga adottato un nuovo «decreto flussi» e secondo quali tempistiche. Ritiene, peraltro, che alcune decisioni assunte dal primo Governo Conte in materia di reddito di cittadinanza abbiano prodotto conseguenze negative su tale versante, aggravando la situazione di carenza di manodopera in taluni settori strategici.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, osserva preliminarmente, in risposta ad alcune considerazioni svolte dal deputato Marco Di Maio rispetto ad alcune scelte politiche assunte in passato dal primo Governo Conte, che siano altre le decisioni da segnalare in quanto risultate assolutamente inefficaci e dannose, facendo riferimento, in particolare, a quelle assunte dal secondo Governo Conte in materia di sanatoria generalizzata del lavoro irregolare straniero, che non hanno risolto il problema dell'utilizzo irregolare della manodopera nel settore agricolo. Risponde quindi all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Marco DI MAIO (IV), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita e manifesta una certa soddisfazione per la consapevolezza mostrata dall'Esecutivo su tale problematica.
  Auspica, tuttavia, che sia fornita maggiore certezza sui tempi con i quali si intende intervenire, al fine di mettere gli operatori economici – in particolare nel campo dell'agricoltura e del turismo – nelle condizioni di programmare la loro attività, scongiurando il rischio di mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza di tali settori.
  Rileva, in conclusione, che continuerà a monitorare la situazione, tornando eventualmente a sollecitare un intervento del Governo in materia.

5-08127 Magi e Gebhard: Sulla gestione dell'ordine pubblico durante l'adunata nazionale degli Alpini di Rimini e sulle iniziative volte a evitare molestie e comportamenti sessisti in occasione dell'adunata che si svolgerà a Udine nel 2023.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), illustrando la sua interrogazione, osserva che dal 5 al 9 maggio 2022 si è svolta a Rimini l'adunata nazionale degli Alpini e che sia durante il raduno, sia nei giorni successivi, numerose sono state le denunce di comportamenti sessisti che si sono talvolta concretizzati in vere e proprie molestie ai danni di giovani donne, anche durante il proprio turno di lavoro.
  Sottolinea al riguardo che le attiviste del movimento «Non una di meno» hanno consegnato al sindaco di Rimini un plico con le oltre 500 segnalazioni ricevute, alle quali si aggiungono le denunce formali sulle quali la procura di Rimini ha aperto un fascicolo contro ignoti e le testimonianze riportate dalla stampa su alcuni casi in cui le forze dell'ordine, pur testimoni di questi atteggiamenti, non sono intervenute. Ricorda che già in occasione dell'adunata di Trento nel 2018 vi erano state segnalazioni di episodi analoghi.
  In tale contesto, con l'atto di sindacato ispettivo si chiede al Ministro interrogato se ritenga che, nella gestione dell'ordine pubblico della manifestazione, siano state adottate tutte le opportune misure volte ad evitare quanto accaduto, anche sulla scorta degli episodi verificatisi nei precedenti raduni, e quali iniziative intenda adottare al fine di evitare che essi si ripetano alla prossima adunata prevista a Udine nel 2023.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

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  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), replicando, ringrazia il Sottosegretario Molteni per la risposta e sottolinea come da parte degli interroganti non via sia alcuna intenzione di generalizzare, ma ritiene doveroso riconoscere la gravità di quanto denunciato, rilevando peraltro come in alcuni casi potrebbe non essere stata sporta denuncia a causa della volontà delle vittime, pienamente comprensibile, di lasciarsi alle spalle episodi dolorosi, che purtroppo continuano a far parte della vita delle donne, anziché affrontare un impegnativo percorso giudiziario.
  Quanto agli episodi oggetto della sua interrogazione, rileva come sembri essere mancata, come nel caso delle precedenti adunate, la necessaria attività di prevenzione e deterrenza da parte delle forze dell'ordine, quasi che tali episodi fossero messi nel conto. Dichiara di essere consapevole di come tali condotte criminose attengano principalmente a una questione culturale ma ritiene comunque doveroso, per il futuro, che siano predisposte da parte delle forze dell'ordine le necessarie iniziative di prevenzione e deterrenza.

5-08128 Ceccanti e Ubaldo Pagano: Sulla composizione ed il funzionamento dell'attuale commissione elettorale di Taranto.

  Ubaldo PAGANO (PD), illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmatario, osserva che in data 16 novembre 2021 la presentazione delle contestuali dimissioni di 17 consiglieri comunali su 32 ha determinato lo scioglimento del consiglio comunale di Taranto e la nomina di un commissario straordinario, nelle more dello svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo dell'assemblea consiliare del prossimo 12 giugno, e che in data 14 ottobre 2021 il consigliere comunale Cosimo Ciraci, uno dei tre componenti della commissione elettorale comunale (Cec), ha rassegnato le proprie dimissioni da consigliere per assumere la carica di assessore ma non è decaduto dalla carica di componente della Cec.
  Rileva, quindi, come la Cec sia allo stato attuale composta esclusivamente da consiglieri facenti parte della maggioranza che ha determinato lo scioglimento del consiglio e come in essa non sia rappresentata la minoranza consiliare.
  In tale contesto, l'interrogazione chiede al Ministro interrogato se ritenga che l'attuale composizione della commissione elettorale comunale di Taranto non soddisfi i requisiti di legge, nella misura in cui l'assenza di componenti appartenenti alla minoranza consiliare possa pregiudicare il corretto svolgimento dei compiti assegnatigli dalla legge, con particolare riguardo alla nomina degli scrutatori, e quali eventuali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda assumere in relazione a quanto esposto nell'atto in titolo.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Ubaldo PAGANO (PD), replicando, rileva come la risposta del rappresentante del Governo sia corretta dal punto di vista formale, ma come ciò non tolga che l'attuale composizione della commissione elettorale comunale del comune di Taranto sia riconducibile a una sola parte politica. Rileva al riguardo come tra i compiti della commissione rientri la nomina degli scrutatori per le prossime consultazioni elettorali e come, data la composizione della commissione, sia prevedibile che non si ricorra al sorteggio, dal momento che, nella prassi, ciò accade in mancanza di accordo in seno alla commissione, evenienza, quest'ultima, che difficilmente potrà verificarsi, data la medesima appartenenza politica dei commissari.
  Rileva quindi la particolare importanza, in tali circostanze, del ruolo di garanzia del commissario straordinario, al quale spetta la presidenza della commissione, e chiede al Ministro interrogato di sensibilizzare il commissario straordinario sulla delicatezza della situazione, al fine di evitare che possa sorgere anche soltanto il minimo dubbio sulla correttezza del procedimento elettorale.

5-08129 Montaruli e Prisco: Iniziative di competenza in materia di controllo dell'immigrazione, con particolarePag. 16 riferimento all'attuazione del blocco navale nel Mediterraneo.

  Augusta MONTARULI (FDI), ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dal deputato Magi in relazione allo svolgimento dell'interrogazione n. 5-08127, ritiene sia stato grave non aver prestato analoga attenzione alle denunce di atti di molestie sessuali commessi nel corso della manifestazione musicale Eurovision, risultando particolarmente insopportabile che sia l'amministrazione comunale di Torino sia gli organizzatori della predetta manifestazione siano rimasti silenti in relazione a tale vergognosa vicenda.
  Illustrando la sua interrogazione, osserva come i dati statistici evidenzino, al 16 maggio 2022, la presenza di 14.764 immigrati sbarcati sulle coste italiane a decorrere da inizio anno.
  Nello stesso periodo di riferimento, nel 2021, si contavano 13.168 immigrati sbarcati, mentre nel 2020, 4.305. Nella sola isola di Lampedusa dal 12 maggio, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, sarebbero sbarcate circa 1.500 persone, ancora oggi in attesa di essere smistati nell'hotspot di contrada Imbriacola; al momento sono il quadruplo rispetto al numero effettivamente sostenibile.
  Rileva quindi come i dati riportati dal Ministero dell'interno nella documentazione relativa al cruscotto statistico giornaliero siano allarmanti sotto molteplici aspetti: la tenuta degli hotspot, la gestione complessiva dei flussi immigratori regolari, l'assenza di un contrasto all'immigrazione irregolare e, in particolare, alla criminalità che li gestisce.
  Ritiene pertanto che sia a rischio la credibilità dell'Italia nello scenario europeo ed internazionale.
  Richiama quindi la gestione della sicurezza interna, la tutela della salute dei singoli e pubblica, i tempi e le modalità di distinzione e verifica di coloro che sono meritevoli di protezione da chi invece non ne ha diritto, constatando l'assenza di un concreto, efficace sistema di rimpatrio per chi accede illegalmente al nostro territorio, nonché l'assenza di un processo di integrazione, assai complicato, in assenza di un rigore nei confronti di chi non rispetta le regole di accesso al territorio italiano ed europeo.
  In tale contesto, osserva come la Francia si appresti a rafforzare i controlli sulla propria frontiera, per limitare i trasferimenti secondari di chi è in attesa di verifica dei requisiti di protezione o asilo nel Paese di primo approdo a cui l'Italia ha acconsentito, anche tramite la firma del cosiddetto Trattato del Quirinale che dovrà essere ratificato dal Parlamento.
  Rileva come sul controllo più efficace dei confini esterni dell'Unione europea vi sia anche un esplicito richiamo all'Italia da diversi Paesi membri, segnalando che gli accordi di Malta sbandierati dal Governo come soluzione per ridistribuire in Europa gli immigrati illegali, si sono rivelati un totale fallimento.
  Ritiene sia pertanto improcrastinabile bloccare le partenze nei Paesi di provenienza, con accordi per contrastare i trafficanti di uomini, e procedere sul posto alla verifica dei requisiti di protezione o asilo, attraverso accordi specifici con gli Stati terzi. Considera infatti gravemente carente l'azione del Governo in materia di contrasto all'immigrazione irregolare, facendo notare come in tale campo sia necessario assumere misure forti, come quelle suggerite dal sindaco di Pozzallo, quali ad esempio quelle volte a favorire l'intervento di una missione europea militare, al fine di impedire che i trafficanti di esseri umani possano lucrare da tale situazione di emergenza migratoria.
  Chiede, da ultimo, quali siano le iniziative previste dal Governo per affrontare l'emergenza sbarchi e se intenda attivarsi in sede europea per l'attuazione del blocco navale nel Mediterraneo, attraverso la verifica dei requisiti di protezione o asilo sul posto e specifici accordi con gli Stati terzi.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI osserva preliminarmente, ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dalla deputata Montaruli, come la questione del blocco navale, posta dall'interrogante, imponga anzitutto di chiarire in quale area realizzare una simile iniziativa. Osserva, infatti, che qualora tale blocco fosse posto in essere Pag. 17nelle acque internazionali, si porrebbero seri problemi per il nostro Paese, alla luce delle vigenti convenzioni internazionali che prevedono l'obbligo di soccorso in mare, anche alla luce delle numerose imbarcazioni ONG che operano in tale contesto. Rileva poi che, qualora si intendesse realizzare tale blocco nelle acque territoriali, previ accordi con gli Stati confinanti, ci si troverebbe dinanzi ad una iniziativa del tutto simile a quella posta in essere dal Governo Berlusconi nel 2008, che prevedeva pattugliamenti navali in tali zone marittime. Ritiene in ogni caso che la realizzazione quei partenariati strategici con i Paesi terzi, richiamata nell'interrogazione, richieda la sussistenza di condizioni adeguate in ambito europeo.
  Risponde, quindi, all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Augusta MONTARULI (FDI), replicando, ritiene che la situazione del Nord Africa, in particolare, desti forti preoccupazioni, anche alla luce delle conseguenze negative prodotte dalla crisi del grano.
  Segnala quindi come siano in corso preoccupanti processi di destabilizzazione in vari Paesi africani, che dovrebbero spingere il Governo italiano ad adottare misure efficaci in ambito di politiche migratorie, anche attraverso il contrasto degli ingressi irregolari.
  Ritiene pertanto che su tale versante l'Esecutivo non possa abdicare al proprio ruolo, lasciando a Paesi come la Turchia il pieno controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo.

5-08130 Tonelli e altri: Iniziative di competenza per prevedere forme di risarcimento e rimborso delle spese legali a favore dei familiari degli agenti di polizia vittime di reati violenti durante il servizio in caso di assoluzione del reo per ragioni di non imputabilità.

  Gianni TONELLI (LEGA), illustrando la sua interrogazione, ricorda che il 4 ottobre 2019, all'interno della questura di Trieste, Alejandro Augusto Stephan Meran, sottratta l'arma di servizio ad uno degli agenti che lo scortavano, uccise barbaramente a colpi di pistola due giovani poliziotti, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, ferendone altri sette durante il tentativo di fuga; fortunatamente l'uomo, ritenuto altamente pericoloso e ancora armato, fu poi immobilizzato poco dopo l'uscita dal palazzo, grazie all'immediato intervento di altri agenti, ma le immagini della drammatica sparatoria e poi della fuga misero sotto shock l'intero Paese.
  Ricorda quindi che il 6 maggio 2022 presso la Corte d'assise di Trieste si è celebrato il processo a carico di Alejandro Augusto Stephan Meran, accusato del duplice omicidio, il quale è stato assolto per aver commesso il fatto in stato di non imputabilità «per vizio totale di mente»; per effetto dell'assoluzione, come anche denunciato dal padre dell'agente Matteo Demenego, le famiglie dei due giovani agenti caduti in servizio e brutalmente uccisi a sangue freddo saranno costrette a pagare tutte le spese processuali per un valore di circa 35 mila euro ciascuna, senza alcun rimborso o risarcimento da parte dello Stato.
  Osserva come dopo l'assoluzione, di per sé già dolorosa per i familiari delle vittime e tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine che quotidianamente svolgono il proprio dovere a rischio della propria vita, la notizia delle spese processuali a totale carico delle famiglie dei due agenti, uccisi in servizio, abbia legittimamente provocato enorme rabbia e sdegno anche tra l'opinione pubblica e come questa sentenza metta in luce ancora una volta un grande problema, ossia come, a fronte di un fatto omicidiario di inaudita violenza, le famiglie delle vittime, in particolare delle forze dell'ordine maggiormente esposte in ragione del servizio reso alla comunità, non trovano alcun tipo di tutela né in termini di risarcimenti né in termini di spese processuali.
  In tale contesto, l'atto di sindacato ispettivo chiede quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, il Ministro interrogato intenda attivare al fine di prevedere adeguate forme di risarcimento e di rimborso delle spese legali a favore dei Pag. 18familiari degli agenti di polizia vittime di reati violenti durante il servizio anche nei procedimenti che si concludono con l'assoluzione del reo per ragioni di non imputabilità.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Gianni TONELLI (LEGA), replicando, ringrazia il Sottosegretario Molteni per la risposta, la quale ha messo in luce l'inadeguatezza del vigente quadro normativo, che restringe l'ambito di intervento dell'amministrazione dell'interno e delle altre amministrazioni dello Stato.
  Ricorda come la proposta di legge in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle vittime del dovere possa costituire l'occasione per restituire piena dignità a tutte le vittime del dovere, senza discriminazione alcuna, e rivolge in tal senso un appello a tutte le forze politiche.

5-08131 Sarro e altri: Iniziative di competenza per contrastare gli atti di vandalismo e devastazione urbana, anche in relazione al livello di sicurezza delle città italiane.

  Andrea GENTILE (FI), illustrando l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, osserva che il 15 maggio 2022 «La Romantica», opera in marmo rosa dello scultore Franco da Messina, sita nel centro storico della città di Catania, è stata sfregiata da vandali non ancora identificati. Evidenzia come si tratti di uno dei numerosi atti di vandalismo e di devastazione urbana che, da ormai troppo tempo, si verificano nei centri storici di tutte le città italiane, destando allarme sociale e preoccupazione per la salvaguardia del nostro unico patrimonio artistico e culturale: monumenti sfregiati, muri imbrattati, automobili danneggiate e cartelli della segnaletica verticale divelti, sono solo alcuni degli episodi vandalici perpetrati e denunciati dai residenti.
  Osserva quindi come tale fenomeno costituisca una vera e propria emergenza sociale che i cittadini ritengono ormai intollerabile, come evidenziato dall'elevato numero di esposti presentati da quanti di loro si sono trovati, con crescente assiduità, ad assistere a scene indecorose in luoghi pubblici e che, pertanto, non può più essere ignorata dalle istituzioni.
  In tale contesto l'interrogazione, chiede se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali iniziative di competenza, in specie di natura amministrativa, intenda intraprendere al fine di introdurre più adeguate misure volte a scongiurare il perpetrarsi di atti di vandalismo e devastazione urbana e, così facendo, incrementare il livello di sicurezza non soltanto di Catania ma di tutte le città italiane.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Andrea GENTILE (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.
  Pur ritenendo apprezzabile l'attenzione mostrata dal Ministero nei confronti della situazione dell'ordine pubblico di Catania, che ha condotto all'adozione di misure particolarmente significative, e valutando positivamente le recenti disposizioni introdotte in materia, in particolare in materia penale in relazione al reato di danneggiamento, giudica necessario elaborare una strategia di contrasto a più ampio raggio, che coinvolga l'intero territorio nazionale, considerata la particolare diffusione del fenomeno in oggetto.
  Auspica, in conclusione, che il Governo non abbassi la guardia rispetto ad un fenomeno che desta particolare preoccupazione nell'opinione pubblica.

5-08132 Alaimo e Baldino: Sul fenomeno della criminalità giovanile, anche in relazione alle iniziative per fronteggiare gli episodi di violenza che coinvolgono i minorenni.

  Roberta ALAIMO (M5S), illustrando la sua interrogazione, osserva come, secondo i dati dell'Osservatorio nazionale sull'adolescenza, istituito presso il Dipartimento Pag. 19per le politiche della famiglia, il 6,5 per cento dei minorenni fa parte di una banda, il 16 per cento ha commesso atti vandalici, e 3 ragazzi su 10 hanno partecipato ad una rissa.
  Osserva quindi come in diverse città la criminalità di gruppo sia motivo di allarme, e come fenomeno sia trasversale e non sempre associato a situazioni di disagio sociale.
  Anche nella città di Palermo, negli ultimi mesi, si sono succeduti numerosi episodi di furto e atti vandalici ai danni degli istituti scolastici e, purtroppo, questi hanno registrato un trend crescente negli ultimi anni; l'aggravamento della situazione si è registrato in concomitanza con la chiusura dovuta all'emergenza epidemiologica e, solo nel 2020, si sarebbero verificati ben 52 eventi criminosi in 40 plessi scolastici.
  In tale contesto l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa normativa utile per arginare il fenomeno illustrato in premessa, attraverso l'implementazione dei servizi di controllo finalizzati a contrastare tali episodi criminali e violenti, anche al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

  Roberta ALAIMO (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita.
  Dopo aver osservato che l'azione del prefetto e del questore di Palermo in tale campo è stata particolarmente meritoria, per il contributo offerto a tutela dell'ordine pubblico e della legalità, ritiene comunque necessario realizzate iniziative organiche, che investano più livelli di intervento, oltre a quelli attinenti al piano repressivo, e che comprendano anche tutte le altri grandi città italiane.
  Giudica infatti fondamentale favorire l'istituzione di un tavolo istituzionale, che comprenda, oltre al Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione, il Ministero per le pari opportunità e la famiglia, al fine di avviare un serio confronto che porti all'adozione di un intervento sul piano educativo. Ritiene che si tratti infatti di una vera e propria rivoluzione culturale in tale ambito, in vista di un maggiore sostegno ai minori e alle loro famiglie.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

  La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.
Nuovo testo unificato C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia e Petizione n. 558.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono state ritirate le proposte emendative Invernizzi 2.3, Tonelli 2.4, Ravetto 3.2, Tonelli 4.2 e Di Muro 6.4.
  Rammenta che nella precedente seduta di esame il rappresentante del Governo e la relatrice Bordonali avevano chiesto di rinviarne l'esame, al fine di poter elaborare il quadro completo dei pareri su di esse: chiede quindi ai relatori, Bordonali e Cattoi, nonché al rappresentante del Governo, se oggi siano in grado di esprimere il parere sulle predette proposte emendative.

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice, anche a nome del relatore Maurizio Cattoi, avverte che procederà all'espressione dei Pag. 20pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 6.
  Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Galizia 1.1, esprime parere favorevole sull'emendamento Iezzi 2.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10), propone l'accantonamento dell'emendamento Fornaro 2.2, esprime parere favorevole sull'emendamento Galizia 3.1, esprime parere contrario sull'emendamento Prisco 3.4, esprime parere favorevole sull'emendamento Fogliani 3.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10), esprime parere favorevole sull'emendamento Di Muro 4.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10), esprime parere favorevole sull'emendamento Stefani 4.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10), propone l'accantonamento dell'emendamento Prisco 5.5, esprime parere favorevole sull'emendamento Iezzi 5.4, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10), esprime parere favorevole sugli emendamenti Prisco 5.6 e Tonelli 5.3, esprime parere contrario sull'emendamento Prisco 5.7, propone l'accantonamento dell'emendamento Invernizzi 6.6, esprime parere favorevole sugli emendamenti Iezzi 6.5 e Forciniti 6.2, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Forciniti 6.3 e Prisco 6.7, 6.8 e 6.9.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dispone l'accantonamento degli emendamenti Fornaro 2.2, Prisco 5.5 e Invernizzi 6.6.

  La Commissione approva l'emendamento Galizia 1.1 (vedi allegato 10).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori dell'emendamento Iezzi 2.5 accettano la riformulazione proposta.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Iezzi 2.5, nel testo riformulato (vedi allegato 10) e approva l'emendamento Galizia 3.1 (vedi allegato). Respinge quindi l'emendamento Prisco 3.4.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori dell'emendamento Fogliani 3.3 accettano la riformulazione proposta.

  La Commissione approva l'emendamento Fogliani 3.3, nel testo riformulato (vedi allegato 10).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori dell'emendamento Di Muro 4.3 accettano la riformulazione proposta.

  La Commissione approva l'emendamento Di Muro 4.3, nel testo riformulato (vedi allegato 10).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori dell'emendamento Stefani 4.1 accettano la riformulazione proposta.

  La Commissione approva l'emendamento Stefani 4.1, nel testo riformulato (vedi allegato 10).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori dell'emendamento Iezzi 5.4 accettano la riformulazione proposta.

  La Commissione approva l'emendamento Iezzi 5.4, nel testo riformulato (vedi allegato 10).

  Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'emendamento Prisco 5.6, segnala l'esigenza di apportarvi una modifica di carattere formale, al fine di meglio chiarire che si sta facendo riferimento ai corpi di polizia locale dei comuni aventi popolazione superiore ai 100 mila abitanti.
  Auspica dunque una riformulazione dell'emendamento Prisco 5.6.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, concordi i relatori, dispone l'accantonamento Pag. 21dell'emendamento Prisco 5.6, in vista di una sua eventuale riformulazione.

  La Commissione approva l'emendamento Iezzi 5.3 (vedi allegato 10). Respinge quindi l'emendamento Prisco 5.7.
  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Iezzi 6.5 (vedi allegato 10) e Forciniti 6.2 (vedi allegato 10). Respinge quindi gli emendamenti Forciniti 6.3, Prisco 6.7, 6.8 e 6.9.

  Emanuele FIANO (PD) ricorda come il testo unificato in esame sia il frutto di un lungo confronto che ha visto coinvolti i relatori, il Ministero dell'interno e le organizzazioni sindacali del settore e come tra gli aspetti più delicati oggetto di tale confronto vi sia il nodo del rapporto tra la polizia locale e il Dipartimento per la pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
  Fa presente come, nonostante tale approfondito confronto, vi sia, rispetto al testo in esame, un sentimento di forte insoddisfazione da parte delle organizzazioni sindacali e, alla luce di ciò, chiede alla Presidenza di verificare l'opportunità di prevedere una pausa di riflessione ai fini di un ulteriore confronto con le organizzazioni sindacali, con il coinvolgimento del Governo.

  Augusta MONTARULI (FDI), ricollegandosi a quanto osservato dal deputato Fiano, ritiene sia opportuno ascoltare i soggetti rappresentativi del settore, alla luce delle perplessità da essi manifestate in relazione ad alcune parti del nuovo testo unificato in esame. Dopo aver ricordato che la prima versione del testo unificato elaborato dai relatori incontrò un maggior favore presso i soggetti interessati che furono auditi, ritiene che, a fronte del contenuto problematico del nuovo testo unificato in esame, sia giusto avviare un serio confronto con le organizzazioni di rappresentanza al fine di realizzare una riforma il più possibile condivisa, tenuto conto, peraltro, che essa è attesa da tempo.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, chiede quale sia l'avviso dei relatori sulla proposta avanzata dai deputati Fiano e Montaruli.

  Maurizio CATTOI (M5S), relatore, ritiene che vada perseguita una prospettiva di ricomposizione, rilevando come, a suo avviso, la sede più idonea possa essere costituita non tanto da ulteriori audizioni, quanto da un tavolo di confronto informale.

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice, ritiene che sul provvedimento in esame sia già stato svolto un ampio ciclo di audizioni, ricordando che la Commissione, dopo l'elaborazione da parte dei relatori di un nuovo testo unificato, ha inoltre provveduto ad acquisire un'ampia documentazione trasmessa dai soggetti interessati.
  Reputa, dunque, che più che procedere allo svolgimento di nuove audizioni, sia preferibile avviare un confronto diretto, anche informale, con le parti sociali, alle quali spiegare le motivazioni delle scelte politiche assunte, anche ascoltandone gli eventuali suggerimenti e proposte di modifica, in vista della realizzazione di una riforma il più possibile condivisa dalla base.
  Dopo aver osservato che l'obiettivo rimane quello di concludere positivamente e con celerità l'iter di esame del provvedimento, si rimette alle determinazioni del Presidente per quanto concerne la scelta della sede più opportuna per favorire tale tipo di confronto.

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI) si associa alle considerazioni dei relatori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda come la Commissione, insieme con il Governo, abbia già compiuto un importante sforzo di ascolto, cercando di prendere in considerazione tutti i punti di vista, e come tale lavoro debba essere utilmente messo a frutto.
  Ritiene che possa essere esperito un ulteriore confronto al fine di individuare un testo che sia il più ampiamente condiviso possibile, con la partecipazione, nella distinzione dei rispettivi ruoli, delle organizzazioni sindacali, delle forze politiche e del Governo, fermo restando che spetta alla politica la responsabilità finale della decisione.Pag. 22
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.
C. 3591 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, nell'illustrare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 9 articoli, rileva come l'articolo 1, composto di un unico comma, preveda – limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 – che l'elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna.
  La disposizione è giustificata dall'esigenza di assicurare, anche in tali circostanze, il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, garantendo al contempo l'esercizio dei diritti civili e politici.
  Ricorda che analoga disposizione era stata dettata dal decreto-legge n. 103 del 2020, all'articolo 1, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 e, successivamente, dal decreto-legge n. 117 del 2021, all'articolo 1, limitatamente alle consultazioni elettorali del 2021, in ragione della situazione epidemiologica da COVID-19, nell'ottica di ridurne i rischi di diffusione.
  In merito alle consultazioni del primo semestre 2022, ricorda che nella giornata di domenica 12 giugno 2022 si svolgeranno:

   le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2022;

   le consultazioni per i cinque referendum popolari abrogativi (dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 del 16 febbraio e 8 marzo 2022), indette in pari data con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2022, n. 82).

  L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni è previsto per il giorno di domenica 26 giugno 2022.
  Per completezza, ricorda che è stata fissata per il 12 giugno 2022 anche la data di convocazione dei comizi:

   per le elezioni amministrative del turno annuale 2022 nei comuni interessati della Regione Siciliana (con deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 1° aprile 2022);

   per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni della regione Friuli Venezia Giulia (con decreto n. 1050/AAL del 5 aprile 2022 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione);

   per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni della regione Sardegna (con deliberazione della Giunta regionale n. 12/1 del 7 aprile 2022).

  Va inoltre tenuto presente che in 5 comuni (4 in Valle d'Aosta e 1 in Trentino-Alto Adige) le elezioni amministrative si svolgeranno nel mese di maggio (anziché il Pag. 2312 giugno), per un totale di 4.935 elettori distribuiti in 7 sezioni elettorali.
  Complessivamente, come sottolineato nella relazione tecnica al provvedimento, nel primo semestre del 2022 i cinque referendum abrogativi coinvolgeranno l'intero corpo elettorale nazionale (51.533.195 elettori distribuiti in 61.545 sezioni elettorali).
  In merito alle consultazioni amministrative, i comuni chiamati al voto sono complessivamente 980; nel dettaglio, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono 143, compresi 26 capoluoghi di provincia di cui 4 capoluoghi di regione (Genova, L'Aquila, Catanzaro e Palermo).
  Nel secondo semestre del 2022, andranno al voto un comune nel Trentino-Alto Adige e 10 comuni sciolti per infiltrazioni di stampo mafioso (156.361 elettori e 180 sezioni elettorali). Sempre nel secondo semestre del 2022 si svolgeranno le elezioni regionali in Sicilia, per un totale di 5.298 sezioni elettorali e 4.682.196 elettori.
  L'articolo 2 prevede l'applicazione, in caso di contemporaneo svolgimento dei referendum da tenersi nel 2022 con il primo turno delle elezioni amministrative, della normativa in materia di adempimenti comuni, funzionamento degli uffici elettorali di sezione e orari di votazione.
  Ricorda che le funzioni principali degli uffici elettorali di sezione consistono nell'autenticare le schede, registrare gli elettori che si presentano a votare; svolgere le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate; recapitare i plichi contenenti il verbale e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.
  In proposito rammenta inoltre come in tali ambiti la normativa applicabile ai referendum sia quella prevista dalla legge elettorale della Camera, ciò in virtù della norma di chiusura della legge sui referendum che fa rinvio, per tutto ciò che non è disciplinato dalla medesima legge, alle disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati adottato con il D.P.R. n. 361 del 1957.
  In particolare, trovano applicazione le disposizioni recate dagli articoli 42 e seguenti del testo unico elezioni Camera che concernono l'arredo della sala delle elezioni, i compiti del presidente di sezione in ordine alla sicurezza della sezione, l'autenticazione delle schede elettorali, le modalità di identificazione degli elettori. Per quanto riguarda le elezioni amministrative, tali aspetti sono invece disciplinati dagli articoli 37 e seguenti del testo unico per le elezioni amministrative (D.P.R. n. 570 del 1960).
  La disposizione prevede che anche per gli orari di votazione si applichi la normativa relativa alle consultazioni referendarie.
  Ricorda in proposito che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23 (come stabilito dalla legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 399).
  Per quanto riguarda la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari spettanti ai componenti dei predetti uffici si fa riferimento alla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste in caso di consultazioni che si effettuano contemporaneamente.
  Ricorda, in proposito, che per le elezioni amministrative ciascun ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, quattro scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice presidente e da un segretario (D.P.R. n. 570 del 1960). Per i referendum la normativa vigente prevede invece la presenza di uno scrutatore in meno (legge n. 352 del 1970, articolo 19, comma 1).
  La determinazione degli onorari dei componenti i seggi è stabilita dalla legge n. 70 del 1980. In occasione delle elezioni amministrative, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto; mentre a ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120. In caso di abbinamento con le consultazioni referendarie è corrisposta una Pag. 24maggiorazione di 33 euro per il presidente e di 22 euro per gli altri componenti del seggio, per ciascun referendum fino ad un massimo di 4 maggiorazioni.
  L'articolo 2 prevede inoltre che la disciplina ivi introdotta trovi applicazione anche quando le elezioni amministrative siano regolate da norme regionali.
  Rammenta al riguardo che in base all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, rientra tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato la legislazione elettorale di comuni, province e città metropolitane; alle regioni a statuto speciale è attribuita invece la competenza in materia di legislazione elettorale degli enti locali dai rispettivi statuti.
  In alcuni casi, come per la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 5 del 2022, recante disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022, si prevede espressamente che «alle elezioni comunali del 2022 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di: a) durata della votazione; b) protocolli sanitari e di sicurezza, nonché altre disposizioni per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori affetti da COVID-19 o sottoposti alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario, o comunque a ogni altra misura restrittiva sanitaria correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (...) Nell'anno 2022, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e dei referendum abrogativi nazionali, trova applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, la normativa statale che disciplina la contemporaneità».
  Inoltre, l'articolo 2 prevede che, laddove tali consultazioni si svolgano contestualmente, al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali.
  Le spese derivanti dagli adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra Stato ed enti locali interessati, in base al numero delle consultazioni.
  Secondo quanto riportato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento in esame, la concentrazione delle consultazioni elettorali e referendarie in un unico turno comporta sensibili risparmi di spesa.
  L'articolo 3 reca una disciplina speciale che, con riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, prevede la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.
  In particolare, il comma 1 prevede, alla lettera a), che siano costituite sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 con almeno l00 e fino a 199 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto). La sezione ospedaliera ha le stesse prerogative di funzionalità e di composizione di una sezione ordinaria ed è abilitata allo scrutinio delle schede votate. Analogamente alle sezioni ordinarie, i componenti della sezione ospedaliera sono: 5 (1 presidente, 1 segretario, 3 scrutatori) per i referendum; 6 (1 presidente, 1 segretario, 4 scrutatori) per le amministrative e le regionali.
  Inoltre, la lettera b) del comma 1 stabilisce che ogni sezione ospedaliera istituita presso strutture con reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare, tramite i seggi speciali appositamente costituiti, di coloro che ne faranno richiesta, sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento, e dei ricoverati in reparti COVID-19 in strutture sanitarie con meno di l00 posti letto. Tali seggi sono composti da 3 membri che, dopo aver raccolto il voto, lo inseriscono nell'urna della sezione.
  La rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano reparti COVID-19 evidenzia che sul territorio nazionale:

   a) 155 strutture hanno tra i l00 e i 199 posti letto;

Pag. 25

   b) 283 strutture hanno più di 200 posti letto.

  Viene ipotizzato quindi, ai fini delle quantificazioni finanziarie, che per ciascuna tipologia di consultazione (referendum, referendum e amministrative, regionali, amministrative, ballottaggio) presso ogni sezione ospedaliera, già istituita o di nuova istituzione, accorrano almeno 2 seggi speciali per raccogliere sia il voto domiciliare sia quello presso i reparti COVID-19 con meno di 100 posti.
  Conseguentemente: per le strutture da 100 a 199 posti letto, ove è presente – secondo la normativa vigente – un solo seggio speciale, occorre prevedere ora una sezione ospedaliera e un altro seggio speciale per ciascuna struttura; per le strutture da 200 posti letto o superiori, ove sono presenti – secondo la normativa vigente – una sezione ospedaliera e un seggio speciale, occorre prevedere un altro seggio speciale per ciascuna struttura.
  La lettera c) prevede che agli scrutatori delle sezioni elettorali e dei seggi speciali sopra richiamati che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 siano impartite dall'autorità sanitaria istruzioni sulle procedure di sicurezza sanitaria necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
  Il comma 2 prevede come comportarsi in caso di accertata impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere e/o i seggi speciali. In tali evenienze – come previsto per le precedenti consultazioni elettorali del 2020 e 2021 – il sindaco, solo previo consenso degli interessati, può nominare quali componenti delle sezioni e/o dei seggi speciali:

   personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale;

   in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, il decreto prevede che le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedano ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali.

  Come previsto per le consultazioni elettorali del 2021, la disposizione prevede in via residuale che, ove ulteriormente necessario, il sindaco possa provvedere alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.
  Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possano essere istituiti ulteriori seggi, composti anch'essi da personale USCAR designato dalle ASL. Ad attivare questi ulteriori seggi deve essere il comune, se necessario. Il personale è nominato con le medesime modalità del comma 2 (nomina del sindaco, previo consenso dell'interessato).
  Il comma 4, per il 2022, consente nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie, di cui al comma 1, l'istituzione di seggi speciali di cui al più volte citato articolo 9 della legge n. 136 del 1976, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento ordinari, diversi dalle sezioni ospedaliere. I seggi sono nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2 e provvedono alla raccolta del voto degli elettori e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Anche in tal caso, si prevede che le competenti autorità sanitarie impartiscano istruzioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitaria.
  In base al comma 5, nel caso sia accertata l'impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, si prevede la possibilità di costituire un solo seggio speciale per due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.
  Il comma 6 dispone che – limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2022 – i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali di cui all'articolo in commento devono essere muniti delle «certificazioni verdi COVID-19» previste Pag. 26dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021 (cosiddetto green pass).
  Il comma 7 prevede, come per le consultazioni 2021, il riconoscimento ai componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere costituite ai sensi dell'articolo in esame dell'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di 912.914 euro per il 2022.
  Il comma 8 autorizza infine la spesa di 284.631 euro per il 2022 ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali istituite nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19.
  L'articolo 4 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19. Rammenta che disposizioni sostanzialmente analoghe erano state dettate dal decreto-legge n. 103 del 2020, all'articolo 3, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, dal decreto-legge n. 117 del 2021, all'articolo 3, limitatamente alle consultazioni elettorali del 2021 e, da ultimo, prorogate dal decreto-legge n. 15 del 2022, all'articolo 19, comma 1, limitatamente all'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, fino al 30 gennaio 2022, in ragione della perdurante situazione epidemiologica da COVID-19.
  Ricorda altresì che una specifica disciplina del voto domiciliare è prevista per gli elettori affetti da infermità tali da renderne impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano. Tale disciplina è dettata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2006, modificato dalla legge n. 46 del 2009.
  Più nel dettaglio, l'articolo 4, al comma 1, precisa che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 saranno comunque ammessi al voto presso il comune di residenza.
  A tal fine, in base al comma 2, gli elettori interessati devono far pervenire al comune di residenza, con modalità (anche telematiche) individuate dal medesimo comune, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione (ossia tra il 2 e il 7 giugno 2022, per il turno del 12 giugno) la dichiarazione di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio, indicandone l'indirizzo completo e un certificato medico, rilasciato dall'autorità medica, designata dall'azienda sanitaria competente, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni (29 maggio 2022), che attesti la ricorrenza di una delle condizioni previste per il trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario a causa del COVID-19.
  In base al comma 3, l'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria competente, provvede quindi ad iscrivere l'elettore nella lista degli elettori ammessi al voto domiciliare ed assegna l'elettore alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio dell'elettore, nel caso di comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie con reparti COVID-19, ovvero al seggio speciale, nel caso di comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti COVID-19.
  In base al comma 4, il sindaco provvede a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo necessario per la raccolta del voto domiciliare e comunica agli elettori che ne abbiano fatto richiesta, entro il giorno antecedente la data di votazione, la sezione elettorale ospedaliera assegnata ovvero il seggio speciale incaricati della raccolta del voto.
  In base al comma 5, il voto domiciliare è raccolto nelle ore della votazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.
  Il comma 6 stabilisce l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge anche alle elezioni regionali dell'anno 2022 «ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale».Pag. 27
  Allo stato – nell'anno 2022 – sono previste elezioni regionali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana per scadenza della legislatura.
  In proposito rileva l'opportunità di indicare più puntualmente le disposizioni che possono trovare applicazione alle consultazioni elettorali regionali (a statuto ordinario e a statuto speciale).
  L'articolo 5 dispone che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo e che al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Delle modalità operative e precauzionali adottate in base a tali protocolli si tiene altresì conto ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali.
  In particolare, ai sensi del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022.
  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo.
  Si prevede inoltre, al comma 2, che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.
  Al relativo onere, quantificato in 6.581.265 euro, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità speciale che è stata istituita, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 24 del 2022, in sostituzione del Commissario straordinario al fine di completare, al termine dello stato di emergenza nazionale (31 marzo 2022) e fino al 31 dicembre 2022, l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'epidemia COVID-19, nonché l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale.
  Il comma 3 prevede che, ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tenga conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.
  L'articolo 6, al comma 1, riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022.
  La disposizione incide, in via temporanea, sul comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 81 del 1993, il quale prevede che la dichiarazione di presentazione delle liste sia sottoscritta da un numero di firme che si riduce al ridursi della dimensione del comune interessato.
  In particolare, la normativa recata dal citato comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 81 richiede che la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune sia sottoscritta:

   da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

   da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

   da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

   da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

   da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

   da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

Pag. 28

   da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

   da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

   da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

  Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, non è richiesta nessuna sottoscrizione.
  Rammenta inoltre che, in base al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 81 del 1993, per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, anche le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (approvato con D.P.R. n. 361 del 1957, articolo 20, quinto comma) e sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, anche i giudici di pace e i segretari giudiziari.
  Ricorda che una disposizione analoga a quella recata dal comma 1 dell'articolo 6 in esame era stata adottata anche per le elezioni dell'anno 2021, dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 25 del 2021, e che analoga disposizione è stata prevista anche dall'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge n. 26 del 2020, con cui è stata disposta la riduzione ad un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali dell'anno 2020 in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19 e connessa esigenza di distanziamento sociale.
  Il comma 2 riduce il quorum strutturale necessario per la validità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista. La riduzione si applica esclusivamente per le elezioni del 2022.
  Ricorda che la materia è regolata dal comma 10 dell'articolo 71 del TUEL, il quale stabilisce che, nei comuni con meno di 15.000 abitanti, qualora sia stata ammessa e votata una sola lista, risultino eletti «tutti i candidati compresi nella lista, e il candidato a sindaco collegato», nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

   abbia partecipato alla votazione almeno il 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune (quorum strutturale);

   l'unica lista presentata o ammessa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento del numero dei votanti (quorum funzionale).

  Nel caso in cui tali condizioni non si verifichino, l'elezione è nulla.
  In tale contesto il comma 2 modifica (esclusivamente per le elezioni del 2022) una delle richiamate condizioni al ricorrere delle quali, come detto, l'elezione nei comuni con meno di 15.000 abitanti, in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, è considerata valida.
  Nello specifico, per un verso, viene confermato il quorum funzionale, ribadendo la condizione secondo cui l'unica lista eletta deve aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti; per l'altro, viene diminuito il quorum strutturale, stabilendo che il numero dei votanti debba essere almeno pari al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
  Inoltre, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune e sempre per le elezioni 2022, non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) «che non esercitano il diritto di voto». Al riguardo, il riferimento agli elettori iscritti all'A.I.R.E. «che non esercitano il diritto di voto» concerne gli elettori che non hanno preso parte alla medesima procedura elettorale di cui occorre verificare il quorum strutturale. La disposizione mira dunque a scomputare temporaneamente gli elettori iscritti all'A.I.R.E. ai fini della determinazione del quorum strutturale cui è subordinata la Pag. 29validità delle elezioni nei comuni con meno di 15.000 elettori in cui sia stata ammessa e votata una sola lista.
  Rammenta che una disposizione analoga a quella in esame era stata adottata anche per le elezioni dell'anno 2021, dall'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge n. 25 del 2021. Tali disposizioni, che recano deroghe puntuali all'articolo 71, comma 10, del TUEL, sono state introdotte in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive «difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati».
  Segnala che l'articolo 1 della proposta di legge C. 3144, approvata dal Senato e di cui questa Commissione ha concluso l'esame in sede referente il 21 aprile scorso, dispone, a regime, la medesima disciplina recata, in via transitoria per le elezioni 2022, dal comma in esame.
  Ricorda inoltre che una disposizione analoga a quella in esame è prevista dalla legge elettorale comunale della regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia che ha competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali.
  Il comma 3 prevede che l'introduzione, in via sperimentale, di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum si applica per l'anno 2023 anziché per il turno elettorale del 2022. Il rinvio è motivato, come espressamente indicato nella disposizione in commento, in considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla sicurezza cibernetica.
  Inoltre, il comma rifinanzia per un milione di euro per l'anno 2023 il Fondo per il voto elettronico finalizzato alla sperimentazione introdotto dalla medesima legge di bilancio 2020.
  Ricorda al riguardo che la sperimentazione del voto elettronico è stata prevista dalla legge di bilancio 2020 – articolo 1, commi 627-628, della legge n. 160 del 2019 – che ha istituito il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il Fondo è finalizzato all'introduzione in via sperimentale del voto in via digitale nelle elezioni europee, politiche e per i referendum. La sperimentazione è riferita al voto degli italiani all'estero e degli elettori temporaneamente fuori dal comune di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche.
  Tale disposizione è stata modificata dall'articolo 38-bis, comma 10, del decreto-legge n. 77 del 2021, che ha esteso la sperimentazione anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022.
  Le modalità attuative di utilizzo del Fondo e della relativa sperimentazione sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Tale provvedimento è stato adottato con il DM 9 luglio 2021, che ha approvato le Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale. Il 21 ottobre 2021, è stato emanato un nuovo decreto ministeriale integrativo del precedente, al fine di dettare le modalità applicative della sperimentazione alle elezioni regionali e amministrative, come previsto dal decreto-legge n. 77 del 2021.
  Come riportato nella relazione illustrativa, il Ministero dell'interno ha proceduto all'elaborazione dello studio di fattibilità e requisiti tecnici del sistema di voto elettronico, sottoponendolo alle valutazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Agenzia per l'Italia digitale, ai fini dell'acquisizione dell'intesa prevista dall'articolo 7, comma 2 del citato DM 9 luglio 2021. Nel corso delle riunioni tecniche tra le suddette Amministrazioni, «tuttavia, sono emerse rilevanti criticità, specie sul piano della sicurezza da attacchi informatici. Sono ancora in corso ulteriori, complessi approfondimenti tecnici per una ponderata comparazione tra i potenziali rischi e le possibili mitigazioni, anche alla luce dell'attuale, grave situazione di politica internazionale». Emerge – secondo la relazionePag. 30 illustrativa – «l'esigenza di procedere ad una approfondita attività di “risk assessment”, che risulta quanto mai opportuna in questo particolare momento» e «risulta, quindi, necessario prevedere che le disposizioni sull'avvio della sperimentazione del voto elettronico applichino a partire dal prossimo anno».
  L'articolo 7, comma 1, reca modifiche a regime all'articolo 7 della legge n. 459 del 2001 (introducendovi i nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies), che definisce i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero – iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E) – ed ha previsto l'istituzione della circoscrizione Estero, ai sensi degli articoli 56 e 57 della Costituzione.
  Rammenta al riguardo che, in base a tali previsioni costituzionali, sono assegnati otto seggi per la Camera dei deputati e quattro seggi per il Senato della Repubblica – articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 – da detrarre dal numero complessivo dei seggi costituzionalmente assegnati ai due rami del Parlamento (400 per la Camera, 200 per il Senato).
  Ricorda inoltre che l'articolo 1 della legge n. 459 del 2001 prevede l'applicazione della modalità del voto per corrispondenza per gli elettori della circoscrizione Estero per le elezioni politiche ed in occasione dei referendum abrogativi e confermativi costituzionali.
  Per le operazioni di scrutinio, l'articolo 7 della legge n. 459 del 2001 stabilisce l'istituzione di un apposito organo – l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – presso la Corte d'appello di Roma, composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma.
  In tale contesto il comma 1, attraverso il nuovo comma 1-bis dell'articolo 7 della legge n. 459, prevede in primo luogo l'istituzione – presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli – di un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.
  In proposito, la relazione tecnica evidenzia che «gli adempimenti del citato ufficio [centrale di Roma] risultano, pertanto eccessivi e gravosi, sia per l'enorme mole di lavoro che sono chiamati a svolgere in una sola giornata con riferimento a tutte e quattro le ripartizioni estere, tanto i magistrati che il personale amministrativo, a discapito dello spoglio delle operazioni di voto e delle correlate incombenze, sia per una questione logistica determinata dall'inadeguatezza dei locali del Centro Polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto che, peraltro, versano in stato di degrado ed inagibilità e in fase di dismissione, nonché la difficoltà di raggiungere tale sede da parte degli scrutatori e degli addetti al seggio, circostanza che determina defezioni e rinunce, con sostituzione del medesimo con alcuni padiglioni della nuova fiera di Roma, comunque incapienti ad accogliere i seggi ed i plichi della predetta circoscrizione Estero [...] In ragione, dunque, della situazione descritta, segnalata anche dalla stessa Corte di appello di Roma e dalla Giunta per le elezioni della Camera dei deputati, il presente intervento si propone di rimodulare le operazioni elettorali della circoscrizione Estero attraverso modifiche delle disposizioni della succitata legge 27 dicembre 2001, n. 459, nonché del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, con la finalità di: a) suddividere le suddette operazioni di spoglio in più sedi di Corte d'appello, individuate strategicamente sia per facilità di collegamento con la sede centrale (che rimane sempre quella di Roma) che per disponibilità e ampiezza dei locali deputati alle operazioni stesse, i quali normalmente coincidono con quelli dei quartieri fieristici presenti nelle città sedi di distretto giudiziario; b) concentrare le attività precedenti e successive alle operazioni di spoglio presso l'Ufficio centrale elettorale della circoscrizione Estero di Roma, da e verso cui regolare i flussi di carico, smistamento e scarico dei plichi contenenti le schede elettorali».Pag. 31
  La relazione illustrativa specifica che «il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non dispone di strutture periferiche nel territorio italiano e i suoi funzionari sono gli unici abilitati a rimuovere il sigillo diplomatico con cui viaggiano i plichi, e la Capitale, con i suoi due aeroporti, dispone di numerosi collegamenti aerei. Sarà dunque cura dei funzionari dell'Ufficio elettorale centrale prendere in carico i plichi e quindi smistarli tra le varie corti di appello che dovranno procedere allo svolgimento delle operazioni elettorali vere e proprie».
  In questo quadro le previsioni del comma 1 integrano quindi il vigente quadro normativo che definisce le funzioni poste in capo all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, istituito presso la Corte d'Appello di Roma per gli elettori residenti all'estero. La relazione illustrativa afferma che «tanto la Corte di appello di Roma quanto la stessa Giunta per le elezioni della Camera dei deputati hanno rappresentato le gravi disfunzioni generate dal sistema attualmente vigente».
  I seggi costituiti presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni secondo la divisione prevista dal nuovo comma 1-quater dell'articolo 7 della legge n. 459 del 2001:

   gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze per gli Stati e per i territori afferenti alla ripartizione Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 459;

   l'Ufficio centrale di Roma per gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione America meridionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge n. 459;

   l'ufficio decentrato di Napoli per gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione America settentrionale e centrale e alla ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d) della legge n. 459.

  Inoltre, in base al nuovo comma 1-quinquies dell'articolo 7 della legge n. 459, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia, emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, di cui all'articolo 5 della legge n. 459 del 2001, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
  Con il medesimo decreto (con cadenza annuale di cui al nuovo comma 1-quinquies) gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione Europa, comprensiva dei territori asiatici della Federazione russa e della Turchia, sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Si prevede infine che eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano.
  Al contempo, in sede di prima applicazione – secondo il comma 8 dell'articolo 7 del decreto – legge – tale suddivisione è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, da adottare entro 45 giorni dal 5 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Il comma 2 dell'articolo 7 inserisce un nuovo comma 7-bis nell'articolo 12 della legge n. 459 del 2001 – al fine di definire le modalità per la trasmissione dei plichi inviati dai responsabili degli uffici consolari.
  In base alla legislazione vigente, infatti, una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore residente all'estero (che non ha esercitato l'opzione per il voto in Italia) introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il Pag. 32decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento (articolo 12, comma 6, legge n. 459 del 2001).
  Successivamente, i responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica (articolo 12, comma 7, legge n. 459 del 2001).
  In tale contesto normativo il nuovo comma 7-bis dell'articolo 12 della legge n. 459 dispone che compete all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero l'invio agli uffici decentrati, previa apposizione di un nuovo sigillo, dei plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, avvalendosi a tal fine della collaborazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi.
  I commi 3 e 4 intervengono sugli articoli 13 e 14 della legge n. 459 del 2001, prevedendo che i seggi (per un minimo di 2.000 e un massimo di 3.000 elettori ammessi al voto per corrispondenza, innalzati rispettivamente a 4.000 e 5.000 per le consultazioni referendarie del 2022) sono costituiti presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascuno degli uffici decentrati.
  Resta fermo che ai seggi, così costituiti, competono le operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, come aggiunto dal decreto-legge in esame, dei singoli uffici decentrati.
  Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale o l'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.
  Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

   a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero;

   b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

   c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo le operazioni prescritte dall'articolo 14 della legge n. 459 del 2001;

   d) una volta completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. Secondo le modifiche apportate dal comma 5, lettera a), all'articolo 15 della legge n. 459, al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'Ufficio centrale i verbali dei seggi (nuovo comma 01 dell'articolo 15 della legge n. 459).

  Ai sensi della lettera b) del comma 5, concluse le operazioni di scrutinio e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione Estero, proclama gli eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista e dei risultati ottenuti (comma 1, come novellato, dell'articolo 15 della legge n. 459).
  Il comma 6, conformemente all'entrata in vigore della legge n. 459 del 2001, come Pag. 33già detto, apporta alcune modifiche di coordinamento al D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (recante il regolamento di attuazione della predetta legge n. 459).
  In primo luogo, in conseguenza dell'introduzione della disciplina di cui al nuovo comma 1-quinquies dell'articolo 7 della legge n. 459 del 2001, la lettera a) abroga il comma 1 dell'articolo 7 del D.P.R. n. 104 del 2003, il quale reca una disciplina sostanzialmente analoga a quella della predetta novella.
  Inoltre, la lettera b), modificando l'articolo 19 del D.P.R. n. 104 del 2003, stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri collabori direttamente con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nella ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali, sia presso l'Ufficio centrale di Roma che presso i nuovi uffici decentrati, nonché nello svolgimento delle attività volte ad assicurare la funzionalità dei suddetti seggi elettorali.
  Ulteriori modifiche recate dalla lettera b) del comma 6 sono finalizzate ad estendere, per quanto di competenza di ciascun soggetto coinvolto nel procedimento pre-elettorale, le previsioni dell'articolo 19 del D.P.R. n. 104 del 2003, relative agli Uffici territoriali del Governo, alle Corti di appello, alle commissioni elettorali comunali e all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, attualmente riferiti alle sole sedi di Roma, altresì alle nuove sedi decentrate di Milano, Bologna, Firenze e Napoli coinvolte nelle operazioni preliminari.
  In merito, la disciplina vigente prevede che, entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il Ministero dell'interno comunichi all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero il numero degli elettori iscritti nell'elenco aggiornato per ogni ripartizione, Stato ed ufficio consolare.
  Ricevuta tale comunicazione, il presidente dell'Ufficio centrale provvede a istituire un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori della stessa ripartizione, individuando gli uffici consolari per i cui elettori ciascun seggio procederà al relativo scrutinio. A tale fine, il presidente dell'Ufficio centrale adotta un provvedimento da depositarsi presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data dello svolgimento della consultazione in Italia.
  Resta fermo che, in caso di ufficio consolare avente più di cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra più seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori di tale ufficio consolare inferiore a cento.
  Ai sensi del novellato articolo 19, comma 2, ultimo periodo del D.P.R. n. 104 del 2003, copia del suddetto provvedimento del presidente dell'Ufficio centrale è, contestualmente al suo deposito, trasmessa al Ministero dell'interno, alle Prefetture – U.T.G. di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli, nonché ai rispettivi comuni.
  Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del D.P.R. n. 104, come novellato, entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero richiede inoltre ai presidenti delle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali comunali delle medesime città la nomina rispettivamente di un presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio.
  In base all'articolo 19, comma 4, del D.P.R. n. 104, come novellato, entro il decimo giorno antecedente, il Ministero dell'interno trasmette all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e agli uffici decentrati l'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti.
  Analogamente a quanto previsto per le operazioni che precedono lo scrutinio, la lettera c) del comma 6, attraverso modifiche all'articolo 20 del D.P.R. n. 104 del 2003, estende le disposizioni relative alle operazioni di scrutinio, già previste per l'Ufficio centrale di Roma, ai nuovi uffici decentrati.
  Il comma 7 interviene sull'articolo 55, comma 8, della legge n. 449 del 1997, il quale dispone che le Amministrazioni preposte all'organizzazione e allo svolgimento Pag. 34delle consultazioni elettorali debbano razionalizzare i servizi al fine di realizzare un contenimento delle spese.
  In particolare, viene aggiunto il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini dell'adozione, con cadenza triennale, del decreto interministeriale che determina la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni, i cui oneri sono a carico dello Stato.
  Come già accennato in precedenza, ai sensi del comma 8, le modifiche apportate dai commi da 1 a 6 alla legge n. 459 del 2001 e al D.P.R. n. 104 del 2003 si applicano a partire dalle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (5 maggio 2022). Da ciò deriva che le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 7 del provvedimento in esame non si applicheranno ai referendum abrogativi che si svolgeranno il 12 giugno 2022, i quali sono stati già indetti mediante i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022.
  Il comma 9 prevede invece una disciplina specifica, immediatamente applicabile, per i suddetti referendum abrogativi indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022.
  In particolare, in deroga alla disciplina vigente, si prevede che:

   alla lettera a), che il MAECI disponga che la trasmissione delle buste, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza possa essere effettuata, da parte degli uffici consolari all'ufficio centrale per la circoscrizione, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica non accompagnata;

   alla lettera b), che il numero minimo e massimo di elettori per ciascuno dei seggi istituiti presso l'ufficio centrale e gli uffici decentrati, sia stabilito rispettivamente in 4.000 e 5.000 elettori (in luogo dei 2.000 e 3.000 previsti dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 459 del 2001);

   alla lettera c), che l'onorario da corrispondere in favore dei componenti dei seggi elettorali (di cui all'articolo 13, comma 1 della legge n. 459 del 2001) sia aumentato nella misura del 50 per cento.

  Segnala che disposizioni analoghe a quelle di cui alle lettere a) e c) sono state già introdotte per il referendum costituzionale del settembre 2020 in materia di riduzione del numero dei parlamentari dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.
  In base al comma 10, per gli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 7 è autorizzata la spesa di 1.140.118 euro a decorrere dall'anno 2022 alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
  L'articolo 8 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dalle previsioni del decreto – legge e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  In particolare, il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo 3 (costituzione di sezioni elettorali ospedaliere) e dall'articolo 5, comma 1 (istituzione del fondo per interventi di sanificazione dei locali sede di seggio), si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.
  Tali oneri sono quantificati per complessivi 39.451.285 euro, di cui:

   euro 38.253.740,00 destinati a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale (articolo 5, comma 1);

   euro 912.913,50 calcolati, in via previsionale, per l'istituzione delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali, per Pag. 35complessive 6.940 unità (articolo 3, comma 7);

   euro 284.631 per lo svolgimento delle attività di vigilanza nelle sezioni elettorali ospedaliere (articolo 3, comma 8).

  Il comma 2 prevede che al rifinanziamento del Fondo per il voto elettronico, disposto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto – legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, relativa all'unificazione sul medesimo supporto digitale della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, il quale autorizzava la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.
  Ai sensi del comma 3, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, relative alle nuove modalità organizzative per lo svolgimento delle operazioni di spoglio del voto elettorale dei cittadini all'estero, che risultano pari euro 1.140.118 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppi, della Commissione, nella prossima settimana si procederà a un ciclo di audizioni sul provvedimento, ricordando al riguardo che le indicazioni da parte dei gruppi circa i soggetti da audire dovranno pervenire entro le ore 16 di oggi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.