CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2022
798.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 194

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 18 maggio 2022.

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.
C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto.
C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 maggio 2022.Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).
Atto n. 389.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema.

  Romina MURA, presidente, avverte che il termine per l'espressione del parere scadrà il 16 giugno 2022.
  Invita, quindi, la relatrice, on. Carla Cantone, a illustrare il contenuto del provvedimento.

  Carla CANTONE (PD), relatrice, segnala preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame reca norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico paneuropeo (cosiddetto Regolamento PEPP), in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 20 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020). Il termine per l'esercizio della delega in esame scade l'8 agosto 2022, in base al meccanismo di scorrimento dei termini previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 53 del 2021, meccanismo secondo cui, se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  Il regolamento è applicabile dal 22 marzo 2022 a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del Regolamento delegato 2021/473. Si ricorda, infatti, che il Regolamento ha disposto l'applicabilità trascorsi dodici mesi dalla pubblicazione dei regolamenti delegati integrativi delle disposizioni riguardanti i documenti informativi, i costi e le commissioni inclusi nel massimale dei costi e le tecniche di attenuazione del rischio per il prodotto pensionistico individuale paneuropeo.
  Il regolamento (UE) 2019/1238, come si legge nella relazione illustrativa, contribuisce alla realizzazione dell'Unione dei Mercati dei Capitali, in quanto parte delle risorse raccolte tramite i PEPP potrà essere destinata al finanziamento dell'economia reale. Esso, inoltre, offre ai cittadini dell'Unione europea una nuova tipologia di prodotto pensionistico (Pan-European Personal Pension Products – PEPP), tra le cui caratteristiche si segnalano: la possibilità di essere realizzato e distribuito da un'ampia platea di operatori; caratteristiche semplici Pag. 195e predefinite, che ne fanno un prodotto sicuro; la piena portabilità fra gli Stati membri; la libertà di passare da un intermediario all'altro. Il Regolamento introduce una disciplina generale, riguardante la procedura di autorizzazione, la distribuzione, la comunicazione e la consulenza, la politica degli investimenti, la modalità di erogazione delle prestazioni, il trasferimento ad altro fornitore, la portabilità. Agli Stati membri, invece, è lasciata la possibilità di disciplinare alcuni aspetti relativi sia alla fase di accumulo delle risorse sia a quella della erogazione delle prestazioni. In ogni caso, la normativa delinea un quadro nel quale il PEPP prevede un'opzione standard di investimento a basso rischio, lasciando comunque la possibilità per i fornitori di predisporre schemi più sofisticati, che devono comunque basarsi su tecniche di mitigazione del rischio e sulla piena trasparenza, in particolare dei costi.
  Per inquadrare dal punto di vista generale l'intervento normativo in esame, ricorda che il sistema pensionistico italiano si fonda su due pilastri. In particolare, la previdenza pubblica obbligatoria o di primo pilastro ha l'obiettivo di assicurare al lavoratore un trattamento pensionistico alla fine dell'attività lavorativa. Il secondo pilastro è costituito dalla previdenza complementare collettiva, il cui scopo è quello di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base. La previdenza complementare, la cui disciplina è recata dal decreto legislativo n. 252 del 2005, si basa su un sistema di forme pensionistiche (i fondi pensione di categoria e i fondi aperti) incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale mediante il quale, al termine della vita lavorativa, si potrà beneficiare di una pensione integrativa. La posizione individuale del lavoratore risulta costituita dai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare e dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, attraverso l'investimento sui mercati finanziari dei contributi stessi. Essa è ovviamente collegata, oltre che all'ammontare dei contributi versati e dei rendimenti ottenuti, alla durata del periodo di versamento. Sono previste, inoltre, agevolazioni fiscali, riconosciute anche a favore dei familiari fiscalmente a carico, che rappresentano una ulteriore opportunità di risparmio.
  Esiste anche un terzo pilastro, rappresentato dalla previdenza complementare individuale, che ciascuno può realizzare, discrezionalmente, mediante forme di risparmio individuali, con la finalità di integrare sia la previdenza pubblica sia quella realizzata in forma collettiva. Essa si basa su fondi previdenziali aperti e su conti assicurativi individuali, piani individuali di previdenza costituiti mediante polizza e contratti di assicurazione sulla vita (PIP o FIP).
  Nell'ordinamento italiano, pertanto, il PEPP si affianca alle esistenti tipologie di prodotti pensionistici e rientra nel quadro del cosiddetto terzo pilastro, trattandosi di un prodotto ad adesione e contribuzione volontaria, distinto dagli schemi pensionistici collettivi e alternativo alle esistenti forme pensionistiche ad adesione individuale, disciplinati dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 252 del 2005. Queste ultime, infatti, si configurano come fondi pensioni aperti ad adesione individuale, istituiti come patrimoni separati sottoposti a vigilanza ovvero come piani pensionistici individuali (PIP) realizzati da compagnie di assicurazione.
  Tornando allo schema di decreto, la relazione illustrativa dà conto del contributo tecnico fornito dalle competenti autorità di vigilanza (Consob, COVIP, IVASS e Banca d'Italia), nonché della consultazione pubblica che ha permesso di raccogliere i contributi anche delle associazioni di categorie e dei principali stakeholders, al fine di giungere alla predisposizione di un testo largamente condiviso. La relazione illustrativa, inoltre, chiarisce che sono stati esercitati tutti i criteri di delega di cui all'articolo 20 della legge n. 53 del 2021, ad eccezione di quello di cui al comma 2, lettera m), che avrebbe consentito, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1238, di prevedere le condizioniPag. 196 per le quali lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e degli incentivi eventualmente concessi ai risparmiatori in PEPP; poiché tali incentivi non sono stati previsti nello schema di decreto non si è, di conseguenza, provveduto all'esercizio dell'opzione.
  Venendo al merito, lo schema di decreto si compone di diciotto articoli. L'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo, volte a fornire, come si legge nella relazione illustrativa, certezza applicativa ed interpretativa, mentre l'articolo 2 individua nella COVIP, nella Banca d'Italia, nella Consob e nell'IVASS le autorità nazionali competenti in materia e ne disciplina le funzioni. In particolare, tali Autorità dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238 loro attribuite dallo schema di decreto. In particolare, ai sensi del comma 2, la COVIP è l'Autorità nazionale che vigila sul rispetto degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2019/1238 ai fornitori di PEPP, con riferimento alla natura pensionistica del prodotto, alla tutela del cliente e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Il comma 3 specifica che alla Banca d'Italia spetta il potere di vigilanza sui fornitori di PEPP, alla Consob spetta quello sulla distribuzione di PEPP, all'IVASS spetta il potere di vigilare sui fornitori e i distributori di PEPP. Infine, la norma conferma le competenze della Banca d'Italia e dell'IVASS in materia di sana e prudente gestione dei soggetti dalle stesse vigilati, di contenimento del rischio e di stabilità previste dalla normativa vigente.
  L'articolo 3 disciplina la procedura di registrazione dei PEPP, di competenza della COVIP, che decide anche in ordine all'annullamento della registrazione, sentite la Banca d'Italia, con riferimento ai fornitori di PEPP quali le banche, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR) ed i gestori di fondi alternativi di investimento (GEFIA), e l'IVASS, con riferimento ai fornitori di PEPP quali le imprese di assicurazioni operanti nel ramo assicurazione diretta.
  L'articolo 4 reca la disciplina della distribuzione dei PEPP, la cui competenza, ciascuno nel proprio ambito, è attribuita alla COVIP, con riferimento agli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), alla Consob, con riferimento a banche, SIM, SGR, GEFIA, imprese di investimento autorizzate e alla società Poste Italiane Divisione servizi di Bancoposta, e all'IVASS, con riferimento alle imprese di assicurazione operanti nel ramo assicurazione diretta vita e agli intermediari assicurativi non vigilati dalla Consob. Infine, ai sensi del comma 2, la COVIP è l'Autorità nazionale competente a vigilare sul rispetto degli obblighi in materia di documentazione commerciale sui PEPP.
  L'articolo 5 prevede e disciplina gli altri poteri attribuiti alle Autorità nazionali competenti con riferimento agli altri obblighi e competenze fissate nel Regolamento PEPP. In particolare, il comma 1 attribuisce alla COVIP poteri di intervento inerenti al divieto o alla limitazione della commercializzazione o distribuzione di un PEPP. Il comma 2 ripartisce tra le Autorità nazionali le competenze in ordine alla libertà di stabilimento. Il comma 3 individua nella COVIP l'Autorità nazionale competente a ricevere le segnalazioni ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza nell'ambito delle procedure di riesame, come previsto dall'articolo 40 del regolamento. I commi 4 e 5, infine, ripartiscono le competenze in materia, rispettivamente, di vigilanza sulla conformità degli investimenti a quanto previsto dal regolamento e di reclami.
  L'articolo 6 dispone la pubblicazione sul proprio sito internet e l'aggiornamento da parte della COVIP dei testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali relative alle condizioni relative alla fase di accumulo e le condizioni relative alla fase di decumulo, incluse le informazioni sulle ulteriori procedure nazionali istituite per applicare i vantaggi e gli incentivi stabiliti a livello nazionale. L'articolo 7 disciplina le modalità di collaborazione tra le Autorità nazionali nel rispetto della reciproca indipendenza, anche attraverso protocolli d'intesa, perseguendo Pag. 197l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati.
  L'articolo 8 reca le disposizioni sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento PEPP. Esse si configurano, a seconda della gravità delle violazioni, come sanzioni pecuniarie e misure amministrative. Le sanzioni sono applicate dalla COVIP, dall'IVASS, dalla Banca d'Italia e dalla Consob, sui soggetti vigilati e secondo le rispettive competenze.
  L'articolo 9 obbliga i fornitori di PEPP a fornire ai risparmiatori proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238, che consentano la confrontabilità dei PEPP con le forme pensionistiche individuali, di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005.
  L'articolo 10 reca la procedura della fase di accumulo, la cui disciplina è lasciata dal regolamento PEPP alla discrezionalità del legislatore nazionale. Come si legge nella relazione illustrativa, nella Raccomandazione del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2017 si sottolinea l'opportunità di assicurare ai PEPP la stessa fiscalità riconosciuta alle forme pensionistiche individuali. Tale indirizzo è stato recepito nel criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), della legge di delegazione europea 2019-2020, che, infatti, prevede la definizione di un trattamento fiscale dei PEPP analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005. Tale trattamento fiscale si concretizza, in particolare, nella deducibilità dal reddito imponibile ai fini IRPEF dei contributi versati, nel limite di 5.146,57 euro annui. Conformemente a tali principi, pertanto, l'articolo 10, comma 1, prevede la possibilità di finanziare il PEPP mediante il versamento di contributi volontari a carico a carico del datore di lavoro, del committente e del risparmiatore in PEPP, anche nei confronti dei soggetti fiscalmente a carico. Tali contributi, come disposto dal comma 2, sono deducibili nel limite di 5.146,57 euro annui, calcolati tenendo conto delle contribuzioni effettuate a forme pensionistiche complementari nonché delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza. Ai contributi versati dai datori di lavoro si applicano le medesime agevolazioni contributive previste in relazione ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 252 del 2005. La norma prevede, inoltre, la comunicazione al fornitore di PEPP da parte del contribuente dell'importo dei contributi versati non dedotto o non deducibile. Il comma 3 prevede che la deducibilità dei contributi versati per le persone fiscalmente a carico, o della parte da esse non dedotta, spetta al soggetto che ha effettuato il versamento, fermo restando il limite annuo di 5.146,57 euro. Il comma 4 consente ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 la deduzione dei contributi eccedenti il limite per un ammontare pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi versati nei primi cinque anni di apertura del PEPP, nei venti anni successivi al quinto. Si tratta del medesimo beneficio fiscale riconosciuto ai lavoratori di prima occupazione che versano alla previdenza complementare, come disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 252 del 2005. Il comma 5 consente di proseguire volontariamente la contribuzione al PEPP anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile e fa salva la facoltà del risparmiatore di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche PEPP.
  L'articolo 11 dispone, a tutela dei clienti, la separazione tra le attività e le passività corrispondenti all'attività di fornitura di PEPP (la cosiddetta segregazione) ed esclude, a tutela del fornitore di PEPP, qualsiasi azione dei creditori del depositario sulle somme e sugli strumenti finanziari del fornitore medesimo, secondo il principio della separazione patrimoniale delle attività dei PEPP da quelle del depositario.
  L'articolo 12 disciplina il trasferimento del PEPP ad altro fornitore, che, come sottolineato dalla relazione illustrativa, costituisce il tratto innovativo del prodotto, consentendone la portabilità tra gli Stati membri. In particolare la norma prevede la forma scritta sia per la richiesta sia per la comunicazione dell'avvenuto trasferimento Pag. 198e limita alle spese amministrative effettivamente sostenute gli oneri a carico del fornitore PEPP trasferente addebitabili al risparmiatore per la chiusura del conto, comunque nel limite dello 0,2 per cento degli importi da trasferire. Infine, si stabilisce l'esenzione fiscale delle operazioni di trasferimento.
  L'articolo 13 disciplina gli istituti dell'anticipazione, della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) e del riscatto della prestazione individuale maturata prima dell'erogazione della prestazione pensionistica PEPP, in modo sostanzialmente analogo a quanto previsto dal decreto legislativo n. 252 del 2005 per le forme pensionistiche complementari. In particolare, il comma 1 rinvia alla sede contrattuale la definizione dei requisiti e delle modalità di accesso alle prestazioni PEPP e alle prestazioni pensionistiche PEPP, nei limiti disposti dall'articolo 13 in esame e dal successivo articolo 15. Il comma 2 prevede la possibilità per il risparmiatore in PEPP di richiedere un'anticipazione della posizione maturata e ne disciplina le modalità, le condizioni e il regime fiscale applicabile, sulla base di una disciplina analoga a quella recata dal decreto legislativo n. 252 del 2005: in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata, per spese sanitarie legate a gravissime situazioni riguardanti il risparmiatore o i familiari; decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata, per l'acquisto della prima casa per il risparmiatore o per i figli, o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa; decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata, per ulteriori esigenze del risparmiatore. Il comma 3 fissa al 75 per cento degli importi versati il limite delle somme che possono essere anticipate e prevede la possibilità di reintegrare le anticipazioni in qualsiasi momento con versamenti anche eccedenti il limite di deducibilità. Su tali eccedenze è riconosciuto al contribuente un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
  Il comma 4 prevede la possibilità di erogare una prestazione in forma di rendita temporanea, denominata Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), al risparmiatore PEPP che cessi l'attività lavorativa e maturi l'età anagrafica per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro cinque anni, a condizione che abbia un'anzianità contributiva nel regime obbligatorio di appartenenza di almeno venti anni. La rendita, erogata fino al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, consiste in un'erogazione frazionata di un capitale pari al montante accumulato. Ai sensi del comma 5, la rendita anticipata può essere erogata anche ai lavoratori inoccupati da almeno ventiquattro mesi, che maturino il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi. Il comma 6 reca la disciplina fiscale applicabile alla rendita anticipata.
  Il comma 7, per i casi di cessazione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, prevede la possibilità del riscatto anticipato delle somme versate anche prima del periodo minimo di permanenza di cinque anni previsto dall'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per l'esercizio del diritto al trasferimento. In particolare, il risparmiatore può: riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria; riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi. Si tratta di una disciplina analoga a quella recata dal decreto legislativo n. 252 del 2015. In caso di morte del risparmiatore in PEPP prima della maturazionePag. 199 del diritto alla prestazione pensionistica, sulla base del comma 8, la posizione maturata è riscattata dagli eredi o dai soggetti designati dal risparmiatore, in mancanza dei quali la posizione è devoluta a finalità sociali, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 8 reca la disciplina fiscale applicabile alle somme riscattate.
  Infine, il comma 10 definisce i criteri per la determinazione dell'anzianità di adesione al PEPP necessaria per richiedere le anticipazioni, la rendita anticipata e il riscatto. Il comma 11 esplicita i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità applicabili alle medesime prestazioni.
  Il regime fiscale applicabile ai rendimenti conseguiti nella fase di investimento del PEPP è disciplinato dall'articolo 14, in maniera analoga a quanto disposto dal decreto legislativo n. 252 del 2005 per le forme pensionistiche complementari. Le caratteristiche salienti di tale regime sono: l'assoggettamento del PEPP a una imposta sostitutiva del 20 per cento, applicabile al risultato netto maturato, e la separazione patrimoniale del PEPP rispetto al conto del fornitore di PEPP e a quello del cliente PEPP.
  L'articolo 15 disciplina la fase di erogazione della prestazione finale. Come si legge nella relazione illustrativa, la normativa, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera i), della legge di delegazione europea 2019-2020, è improntata a una grande flessibilità, per distinguere i PEPP dagli altri prodotti presenti nell'ordinamento nazionale e, consentendo l'accesso a tali forme di risparmio a ulteriori categorie di soggetti, per aumentare il numero di aderenti al sistema previdenziale. Sulla base di tali premesse, pertanto, la norma prevede: l'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica PEPP al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore (comma 1); la possibilità di erogare la prestazione sotto forma di rendita, di capitale erogato in un'unica soluzione, di prelievo, di combinazione di tali forme (comma 2). I successivi commi da 3 a 7 disciplinano il regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate, che risulta essere di maggior favore per la rendita rispetto alle altre forme di erogazione. Come risulta dalla relazione illustrativa, la disciplina di favore si basa sia sull'articolo 58 del regolamento PEPP sia sul criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera l), della legge di delegazione europea 2019-2020, che consente al Governo di stabilire misure di favore per la rendita vitalizia.
  Il comma 8 prevede la possibilità, in caso di morte del beneficiario, di restituzione ai soggetti da questo indicati del montante residuo o, in alternativa, di erogazione di una rendita, calcolata in base al montante residuale. I commi 9 e 10 disciplinano, rispettivamente, le modalità di determinazione dell'anzianità utile alla richiesta di erogazione delle prestazioni pensionistiche e i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni medesime.
  L'articolo 16 reca le norme di coordinamento finale, che apportano le necessarie modificazioni alla normativa vigente, per tenere conto delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto in esame.
  Per la risoluzione delle controversie tra fornitori di PEPP e clienti PEPP, l'articolo 17 dispone l'obbligo per i fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia di aderire sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. L'adesione è possibile anche per gli altri soggetti vigilati dalla COVIP. La norma, inoltre, rinvia ad un successivo regolamento della COVIP medesima la definizione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e dei criteri di composizione dell'organo decidente. Infine, la norma dispone l'alternatività del sistema di risoluzione stragiudiziale all'esperimento del procedimento di mediazione previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e, in ogni caso, consente il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento. Come si legge nella relazione illustrativa, l'articolo è volto all'istituzione di un Organismo per la risoluzione alternativa delle controversie tra fornitori di PEPP Pag. 200e clienti PEPP, al fine di dare attuazione all'articolo 51, paragrafo 1, del Regolamento, tramite l'articolo 20, comma 2, della legge di delegazione europea 2019-2020.
  L'articolo 18 reca le disposizioni finali, tra le quali si segnala, al comma 2, la previsione di un contributo alla COVIP a carico dei fornitori di PEPP per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza. La relazione illustrativa precisa che la norma è necessaria in quanto l'ordinamento della COVIP, a differenza di quelli di Consob, Banca d'Italia e IVASS, non prevede la possibilità di richiedere il contributo per eventuali nuove funzioni svolte.
  In conclusione, ritiene opportuno che la Commissione conduca una breve ma approfondita fase di audizioni, in particolare quella del segretario generale della Confederazione europea dei sindacati (CES), che è stata coinvolta nella fase di predisposizione del regolamento, nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

  Romina MURA, presidente, rinvia all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato nella giornata odierna, la decisione in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame dello schema di decreto e all'organizzazione del breve ciclo di audizioni proposto dalla relatrice. Quindi, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici.
Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Romina MURA, presidente, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di competenza.
  Invita, quindi, il relatore, on. Caffaratto, a illustrare il provvedimento e a formulare la sua proposta di parere.

  Gualtiero CAFFARATTO (LEGA), relatore, rileva preliminarmente che, come si legge nella relazione illustrativa al testo originario presentato al Senato (S. 2330), il provvedimento ha, tra l'altro, la finalità di adeguare la normativa interna al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate. L'intervento normativo, inoltre, è motivato anche dalla necessità di superare talune incertezze applicative della disciplina vigente, recata, in particolare, dai decreti legislativi n. 50 del 2016 e n. 56 del 2017 e di riordinare la disciplina, alla luce delle numerose disposizioni derogatorie introdotte nel corso del tempo, specie in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, con l'intento di snellire e velocizzare le procedure.
  Venendo al merito, il disegno di legge, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, all'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici.
  I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono elencati al comma 2 e tra questi si segnalano, in particolare: il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma rimanendo l'inderogabilità delle misure a tutela Pag. 201del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza (lettera a); la riorganizzazione e l'accorpamento delle stazioni appaltanti nonché il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale in esse operante, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali (lettera b); la possibilità di suddivisione degli appalti in lotti e il divieto del loro accorpamento artificioso (lettera c); la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare ai fini della selezione degli operatori, il sorteggio o altri sistemi di estrazione casuale (lettera d); l'obbligo di inserire nei bandi un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di condizioni oggettive e imprevedibili, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente (lettera f); la possibilità di riservare la partecipazione alle procedure di appalto e di concessione agli operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, nonché l'inclusione obbligatoria, nei bandi di gara, avvisi e inviti, di specifiche clausole sociali al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare, di promuovere meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (lettera g); il ricorso a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti, nonché, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, l'introduzione di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori (lettera h); il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione (lettera h-bis); la riduzione e la certezza dei tempi, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione (lettera i); la razionalizzazione e la semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, individuando le fattispecie che configurano l'illecito professionale (lettera l); la previsione, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni aggiudicatrici, della sottoscrizione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle medesime amministrazioni (lettera n); la revisione e la semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale, tra l'altro, dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gare (lettera q); l'individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, prevedendo in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettatiPag. 202 a ribasso (lettera r); la revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara, devono contenere l'obbligatoria previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (lettera t); l'individuazione dei casi di ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermo restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti delle modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta (lettera cc); il divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i princìpi europei in materia di affidamento in house, e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate (lettera dd); la razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari e la disciplina delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi e non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara a evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, con specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste l'obbligo di affidare a terzi parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni, garantendo la stabilità e la salvaguardia delle professionalità del personale impiegato (lettera ee).
  Il comma 3 prevede che i decreti legislativi rechino l'abrogazione esplicita di tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque di quelle diventate incompatibili, mentre il comma 4 disciplina la procedura di adozione dei provvedimenti, prevedendo l'adozione su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti nonché l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e delle competenti Commissioni parlamentari. La norma prevede, inoltre, la procedura applicabile nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari.
  Sulla base del comma 5, infine, i decreti legislativi sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, qualora gli effetti finanziari non trovino compensazione al loro interno, sono adottati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  L'articolo 2, infine, reca la clausola di salvaguardia relativa all'applicazione delle disposizioni nelle regioni a statuto speciali e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Sulla base degli elementi descritti, ritiene di poter formulare una proposta di parere favorevole, che auspica sia condivisa dai colleghi della Commissione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

  Davide TRIPIEDI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica che sia fissata a breve l'audizione delle organizzazioni sindacali in merito ad alcuni aspetti della proposta di legge sul pensionamento anticipato nell'edilizia (C. 1033), allo scopo di sciogliere l'unico nodo rimasto insoluto e permettere una celere approvazione del provvedimento.

  Carla CANTONE (PD) concorda.

  Romina MURA, presidente, prendendo atto della richiesta del collega Tripiedi e condividendo l'auspicio di una sollecita conclusione dell'esame della proposta di legge n. 1033, rinvia all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocatoPag. 203 nella giornata odierna, per deliberare sul punto.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.

  La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Nuovo testo C. 3475 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rina DE LORENZO (LEU), relatrice, ricorda preliminarmente che il provvedimento è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, elencati nella Documento di economia e finanza 2022. Tale qualificazione deriva dall'inquadramento della riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) nel PNRR e, più precisamente, nella componente 2, relativa alla «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale» della Missione 6 in materia di salute. Come si legge nella relazione illustrativa, inoltre, l'evoluzione del SSN, condizionato dall'assetto delle competenze in materia di salute di Governo e Regioni, la transizione epidemiologica e i progressi in campo scientifico e tecnologico degli ultimi quindici anni rendono urgente la necessità di modificare la disciplina che regola il funzionamento degli IRCCS, recata dal decreto legislativo n. 288 del 2003. Uno dei principali aspetti su cui intervenire è costituito dal superamento delle logiche di regionalizzazione e aziendalizzazione che, sia pure alla base del SSN, non giovano agli IRCCS, che, essendo centri di eccellenza, necessitano di operare a livello sovraregionale per esprimere al meglio le loro potenzialità. Inoltre, l'intervento legislativo risulta opportuno anche alla luce dell'aumento del numero di IRCSS, passati dai trentacinque del 2003 agli attuali cinquantadue, di cui trenta in regime di diritto privato, a fronte di un livello di finanziamento rimasto nominalmente invariato negli anni, determinando, per questo, una riduzione delle risorse effettive dedicate al settore della ricerca. La riforma degli IRCSS, come previsto dal PNRR, dovrà essere attuata con l'adozione dei decreti legislativi entro il 31 dicembre 2022. I tempi estremamente ridotti a disposizione, pertanto, hanno comportato l'adozione del disegno di legge delega in esame con deliberazione unica e in via d'urgenza da parte del Consiglio dei ministri e la sua trasmissione, solo successivamente, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Venendo al merito, il disegno di legge consta di un unico articolo, che, al comma 1, reca la delega al Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli IRCCS ed elenca i principi e i criteri direttivi per il suo esercizio: il potenziamento del ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale (lettera a); la revisione dei criteri per il riconoscimento, la revoca e la conferma del carattere scientifico (lettera b), considerando, in via prioritaria, il criterio della localizzazione territoriale dell'Istituto e quello del bacino minimo di riferimento per ciascuna area tematica (lettera c); l'accesso alle prestazioni degli IRCCS indipendentemente dalla regione di residenza del paziente (lettera d); la possibilità, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, di vincolare una quota per finanziare il riconoscimento di nuovi IRCCS Pag. 204(lettera e); la previsione di criteri e modalità di collaborazione tra le regioni, volte a valorizzare gli Istituti di diritto pubblico con sedi situate in più regioni (lettera f); la disciplina dei criteri di costituzione, governance, modalità di finanziamento e valutazione delle reti degli IRCCS (lettera g); il coordinamento tra la direzione generale e la direzione scientifica degli IRCCS e dei rispettivi obiettivi per le attività di ricerca e assistenza (lettera h); l'adeguamento degli strumenti di vigilanza sugli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato da parte del Ministero della salute (lettera i); la revisione del regime di incompatibilità e del trattamento economico dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico, che, come si legge nella relazione illustrativa, ha scoraggiato la partecipazione ai bandi di ricercatori di età da 45 a 55 anni, che dovrebbero sospendere l'attività di produzione scientifica per cinque anni con una sensibile penalizzazione per la successiva carriera (lettera l); l'introduzione di requisiti di comprovata professionalità e competenza, anche manageriale, per i componenti degli organi di governo degli IRCCS di diritto pubblico ed esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato (lettera m); la revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), anche al fine di valorizzare le competenze e i titoli acquisiti, prevedendo anche la possibilità di rimodulare, fermo restando il requisito del raggiungimento della valutazione positiva, il numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a determinato, anche al fine dell'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, nonché la promozione della mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS pubblici, gli enti pubblici di ricerca e le università e il riconoscimento delle figure professionali che il progresso tecnologico ha reso necessarie allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità (lettera n); la garanzia dello svolgimento dell'attività degli IRCCS nel rispetto dei criteri di trasparenza e di integrità della ricerca stabiliti a livello internazionale (lettera o); l'introduzione di norme di garanzia della proprietà intellettuale degli IRCCS, che, come si legge nella relazione illustrativa, facilitino il passaggio dall'idea progettuale all'eventuale brevetto e alle fasi di produzione e di commercializzazione (lettera p); l'abrogazione delle norme in contrasto con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge di delega, ai fini del coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di IRCCS (lettera q).
  Il comma 2 reca la disciplina di approvazione dei decreti legislativi e il comma 3 fissa i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 4 prevede la possibilità per il Governo di adottare disposizioni correttive e integrative con la medesima procedura di approvazione dei decreti legislativi. Il comma 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Sulla base degli elementi descritti, ritiene di poter formulare una proposta di parere favorevole, che auspica sia condivisa dai colleghi della Commissione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 18 maggio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

  La seduta comincia alle 14.35.

  Romina MURA, presidente, ricorda che la pubblicità dell'odierna seduta di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-08115 Menga: Sulla proroga del termine per conseguire le abilitazioni alla sorveglianza sanitaria sulle radiazioni ionizzanti.

  Rosa MENGA (MISTO-EV-VE) illustra la sua interrogazione, con la quale chiede Pag. 205di sapere dal Governo se intenda prorogare la scadenza del termine posto per il conseguimento dell'abilitazione per i medici competenti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti, come richiesto dal decreto legislativo n. 101 del 2020, che ha recepito la direttiva 2013/59/EURATOM. La scadenza attualmente fissata al 31 luglio 2022 non consentirebbe, infatti, a tutti i medici competenti che già esercitano la sorveglianza di conseguire l'abilitazione, con conseguenze negative sia per tali soggetti sia per i lavoratori, la cui salute è posta a rischio dalla mancanza di un numero sufficiente di medici competenti abilitati.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati (vedi allegato 3).

  Rosa MENGA (MISTO-EV-VE), pur ringraziando la sottosegretaria, non può ritenersi soddisfatta della risposta, da cui si evince che il Governo non ha intenzione di prorogare il termine per il conseguimento dell'abilitazione per professionisti che già svolgono l'attività per cui è richiesto tale titolo. Ritenendo che la scadenza al 31 luglio 2022 sia troppo ravvicinata, teme che saranno numerosi i medici che, non avendo potuto conseguire l'abilitazione, non potranno continuare a esercitare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti e preannuncia, pertanto, che ne chiederà conto al Governo con ulteriori atti di sindacato ispettivo.

5-08116 Carla Cantone: Sulle prospettive occupazionali del Gruppo TIM.

  Carla CANTONE (PD) illustra la sua interrogazione con la quale chiede al Governo di sapere quali misure intenda adottare per scongiurare la riduzione dei posti di lavoro che si teme possa determinarsi a seguito dell'adozione da parte di TIM del piano industriale 2022-2024. Data la rilevanza dell'azienda nell'economia italiana, ritiene che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali debba vigilare perché la riorganizzazione progettata dalla TIM non sia fatta a scapito dei lavoratori.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati (vedi allegato 4).

  Carla CANTONE (PD), pur ringraziando la sottosegretaria per la risposta, che dà conto delle misure che il Governo potrebbe mettere in campo per sostenere il reddito dei lavoratori eventualmente coinvolti nella riorganizzazione aziendale, ritiene tuttavia che sia necessario scongiurare proprio l'eventualità che le decisioni della TIM comportino la riduzione dei livelli occupazionali. Tenendo conto che i rappresentanti dell'azienda saranno invitati a un tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico e saranno ascoltati anche dalla Commissione Trasporti della Camera, ritiene opportuno che anche la Commissione Lavoro organizzi anch'essa l'audizione dei vertici della TIM per approfondire le ricadute sull'occupazione del piano industriale, sicura che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non farà mancare il suo appoggio, come dimostra la risposta della sottosegretaria alla sua interrogazione.

5-08117 Rizzetto: Sulla preannunziata delocalizzazione dello stabilimento Flextronics di Trieste.

  Walter RIZZETTO (FDI) illustra la sua interrogazione, che riguarda l'intenzione della Flextronics, già oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo, di delocalizzare la produzione in Romania, dichiarando l'esubero di duecentottanta dipendenti dello stabilimento di Trieste.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati (vedi allegato 5).

  Walter RIZZETTO (FDI), pur ringraziando la sottosegretaria, non può ritenersi soddisfatto della risposta, che non reca indicazioni su quanto intenda fare il Governo per contrastare le sempre più numerose delocalizzazioni. Ricorda che Fratelli d'Italia è stata tra le prime forze politiche Pag. 206a proporre un tavolo di confronto sul problema, ma la sua diffusione rende ineludibile l'adozione di misure concrete per arginare il flusso di aziende sane che scelgono di delocalizzare per aumentare i profitti. Le disposizioni contenute nel cosiddetto «decreto Dignità» non si sono dimostrate sufficienti, dal momento che si applicano alle delocalizzazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, mentre sono sempre più numerose quelle verso altri Stati membri, che assicurano costi di produzione sensibilmente inferiori a quelli italiani. Ribadisce l'urgenza di intervenire, dal momento che anche le disposizioni inserite nella legge di bilancio 2022 si sono dimostrate inefficaci, e sollecita il Governo ad adottare le misure più volte annunciate ma che ancora non risultano perfezionate. Preannuncia, pertanto, che Fratelli d'Italia continuerà la sua battaglia per contrastare la perdita di posti di lavoro, di professionalità e di entrate che la delocalizzazione comporta, impoverendo in maniera irreversibile il tessuto produttivo nazionale.

5-08118 D'Alessandro: Sulla posizione contributiva del comune di Forte dei Marmi.

  Maria Teresa BALDINI (IV), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione che riguarda la situazione anomala che sembra interessare il comune di Forte dei Marmi, che non avrebbe adempiuto regolarmente alle obbligazioni contributive nei confronti dei propri dipendenti.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati (vedi allegato 6).

  Maria Teresa BALDINI (IV), ringraziando la sottosegretaria, sottolinea che dalla sua risposta risulta che la situazione sia stata sanata solo nella giornata di ieri, a dimostrazione che le irregolarità contributive da lei segnalate erano effettive. Ritiene importante vigilare sulla corretta applicazione della disciplina contributiva da parte degli enti locali, anche se sono solidi e certificano bilanci in equilibrio, se non, addirittura, in avanzo, come Forte dei Marmi. Le irregolarità contributive, infatti, danneggiano i lavoratori, specialmente quelli stagionali, pregiudicando la loro carriera previdenziale. Sollecita, pertanto, la massima attenzione e ritiene opportuno approfondire ulteriormente le ragioni che hanno condotto a tali omissioni.

5-08119 Durigon: Sulla platea dei beneficiari del bonus di 200 euro nel decreto-legge n. 50 del 2022.

  Elena MURELLI (LEGA), in qualità di firmataria, illustra l'interrogazione, con la quale si chiede al Governo se intenda correggere quanto disposto dal decreto-legge n. 50 del 2022, appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, in ordine alla concessione del bonus di 200 euro per fronteggiare l'aumento dei prezzi indotto dall'attuale crisi internazionale anche ai percettori del Reddito di cittadinanza, impiegando ingenti risorse, che avrebbero potuto essere più opportunamente destinate al sostegno delle famiglie monoreddito.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati (vedi allegato 7).

  Elena MURELLI (LEGA), pur ringraziando la sottosegretaria, non si ritiene soddisfatta della risposta e ribadisce l'incongruenza della decisione di destinare risorse per erogare il bonus anche ai percettori del Reddito di cittadinanza anziché alle famiglie monoreddito, ritenendo che simili provvedimenti aumentino le conseguenze distorsive di tale istituto sul mercato del lavoro. Come anche messo in luce dal gruppo di esperti incaricato dal Ministro di analizzare le maggiori criticità del Reddito di cittadinanza, questo disincentiva la ricerca di lavoro e sottrae risorse che potrebbero essere più utilmente utilizzate per sostenere coloro che, al contrario, sono alla ricerca di un'occupazione. A ciò si aggiungano le truffe che, ormai quotidianamente, vengono alla luce e che sollecitano l'adozione di misure di contrasto che, purtroppo, non si dimostrano efficaci. Preannuncia, pertanto, che la sua parte politica presenterà specifiche proposte Pag. 207emendative al decreto-legge n. 50 del 2022, per consentire un utilizzo migliore delle risorse destinate al finanziamento del bonus per i percettori di Reddito di cittadinanza.

5-08120 Segneri: Sui tempi di recepimento della direttiva sul whistleblowing (2019/1937/UE).

  Niccolò INVIDIA (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione, con la quale si chiede al Governo entro quale termine prevede di poter procedere al recepimento della direttiva (UE) 20019/1937 in materia di whistleblowing, allo scopo di scongiurare l'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea e, soprattutto, di aumentare le tutele dei lavoratori che segnalano irregolarità.

  La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati (vedi allegato 8).

  Niccolò INVIDIA (M5S) ringrazia la sottosegretaria per l'accurata ricostruzione dei fatti che porteranno al prossimo recepimento della direttiva (UE) 20019/1937 e che dà conto dell'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per giungere a tale risultato. Assicura l'appoggio della sua parte politica al Governo, ritenendo necessario scongiurare il pericolo dell'avvio di una procedura di infrazione.

  Romina MURA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.15.