CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 13 maggio 2022
795.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Venerdì 13 maggio 2022. — Presidenza del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN. – Interviene da remoto il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 12.05.

DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
C. 3609 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive avviano oggi l'esame del disegno di legge C. 3609, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 21 del 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
  Come già evidenziato nel corso della riunione svoltasi ieri degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, stigmatizza il malfunzionamento delle istituzioni della Repubblica, osservando come uno dei due rami del Parlamento si trovi costretto ad esaminare un provvedimento così rilevante in tempi ristrettissimi e senza possibilità di introdurre alcuna modifica. Inoltre, il testo del decreto-legge è stato trasmesso dal Senato solo a ridosso dell'avvio della seduta delle Commissioni, sebbene sia ormai stato approvato da quasi ventiquattro ore. Invita quindi tutti i colleghi a riflettere su quanto accaduto, rammentando che spetta al Parlamento, non ad altri, l'onere di porre rimedio alle problematiche derivanti dal bicameralismo perfetto del nostro ordinamento costituzionale.
  Rammenta infine che, come stabilito nella riunione congiunta di ieri degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 13 di oggi, e che alle ore 15 le Commissioni procederanno alla votazione delle proposte emendative presentate, per concludere i lavori entro le ore Pag. 417 con la votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

  Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI), relatore per la VI Commissione, avverte che le Commissioni VI Finanze e X Attività produttive avviano oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, avente ad oggetto Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
  Il decreto-legge contiene numerose disposizioni dirette a contrastare gli effetti economici derivanti dalla crisi ucraina sia con riguardo al mercato energetico, sia per i lavoratori e le imprese nonché diverse misure settoriali.
  Il provvedimento, originariamente di 39 articoli, è stato ampiamente emendato in sede di esame parlamentare al Senato. Nel testo sono anche confluite, all'articolo 1-bis, le norme contenute all'articolo 1 del decreto-legge n. 38 del 2022, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.
  Il decreto si compone di 6 Titoli.
  Il Titolo I riguarda il contenimento prezzi gasolio e benzina, il Titolo II contiene le misure in tema di prezzi dell'energia e del gas, il Titolo III le misure di sostegno alle imprese, il Titolo IV affronta i temi del rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica, il Titolo V è dedicato all'accoglienza e al potenziamento capacità amministrativa e il Titolo VI, come di consueto, reca le disposizioni finali e finanziarie.
  Per quanto riguarda la competenza della Commissione Finanze rilevano diverse disposizioni. Segnala quindi che nella propria relazione darà conto di tali disposizioni, nonché di tutti gli interventi di cui agli articoli 22 e seguenti.
  L'articolo 1, ai commi 1 e 2, dispone la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022.
  La riduzione è prevista secondo i seguenti importi: per la benzina, la misura dell'accisa passa da 728,40 a 478,40 euro per 1.000 litri; per il gasolio usato come carburante, l'accisa si riduce da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri.
  Il comma 3 dispone che, per il medesimo periodo, non trovi applicazione la specifica aliquota di accisa agevolata prevista per il gasolio commerciale usato come carburante ai sensi del numero 4-bis della Tabella A allegata al Testo unico Accise (403,22 euro per mille litri), nonché delle aliquote ridotte di accisa, di cui al numero 12 della predetta Tabella A, che sono applicabili alla benzina e al gasolio impiegati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza (benzina: 359 euro per mille litri; gasolio: 330 euro per mille litri).
  Il comma 4 sospende, in relazione al primo bimestre del 2022, il meccanismo di riduzione delle accise previsto dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) in conseguenza del maggior gettito IVA legato all'aumento del prezzo del greggio.
  I commi 5 e 6 introducono, sempre per il periodo 22 marzo – 21 aprile 2022, adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa ridotte.
  Il comma 7, per prevenire il rischio di manovre speculative, prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  Il comma 8 prevede che, per il periodo successivo a quello di applicazione delle aliquote previste dal comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, sia riattivato il sistema di rideterminazione delle aliquote con decreto ministeriale, di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007, che può essere emanato con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.
  L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, come già segnalato, riproduce le norme contenute all'articolo 1 del decreto-legge n. 38 del 2022, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, che viene abrogato dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione, facendone ovviamente salvi gli effetti.Pag. 5
  In particolare il comma 1, lettera a) proroga la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, già disposta dal decreto-legge n. 21 del 2022 e dal decreto ministeriale del 6 aprile 2022, dal 3 maggio all'8 luglio 2022, per la benzina e il gasolio con misure uguali a quelle indicate all'articolo 1, per il GPL l'accisa è pari a 182,61 euro per mille kg come già previsto dal decreto ministeriale del 18 marzo 2022.
  In conseguenza delle disposizioni sopra descritte, nonché del decreto ministeriale del 6 aprile 2022, le accise ridotte si applicano, senza soluzione di continuità dal 22 marzo all'8 luglio 2022.
  La medesima lettera a) azzera dal 3 maggio all'8 luglio 2022, l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione.
  La lettera b) del comma 1 riduce al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.
  Il comma 2 sospende alcune agevolazioni in materia di accisa sui carburanti, per il periodo 3 maggio- 8 luglio 2022, disposte ordinariamente in ragione di specifici utilizzi.
  I commi 3 e 4 introducono adempimenti specifici a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote ridotte, prevedendo altresì sanzioni pecuniarie nel caso di mancata ottemperanza.
  I commi 5-7, per prevenire il rischio di manovre speculative, dispongono il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
  Il comma 8 consente di rideterminare le aliquote di accisa ridotte, nonché di prorogare il periodo di applicazione dell'aliquota IVA al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione, con l'emanazione di un decreto ministeriale.
  Il comma 9 estende l'applicazione delle norme antispeculazione sui prezzi anche nel caso di rideterminazione delle accise con decreto ministeriale.
  L'articolo 2 stabilisce che le aziende private possono assegnare, a titolo gratuito, ai propri lavoratori dipendenti dei buoni carburante che non concorrono alla formazione del reddito.
  In particolare l'articolo 2, comma 1, riconosce alle aziende private la possibilità di assegnare con un atto di liberalità ai propri dipendenti un incentivo sotto forma di buoni benzina o analoghi titoli per un ammontare massimo di 200 euro.
  La norma stabilisce che per l'anno 2022, l'importo del valore dei buoni sopra descritti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), che dispone che per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende, non concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, esso concorre interamente a formare il reddito.
  L'articolo 3 prevede il riconoscimento alle imprese diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta.
  Il contributo, riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.
  L'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
  Tale credito, riconosciuto alle imprese già agevolate con il decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, cosiddetto Energia, è pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquistoPag. 6 del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
  La disposizione prevede altresì che tale credito d'imposta sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti.
  L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto-legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore).
  Per le energivore, viene incrementata dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario. Per le gasivore viene incrementata dal 15 al 20 per cento la quota della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, oggetto del contributo straordinario.
  L'articolo 5-quater, introdotto al Senato, prevede, in alternativa alla sospensione dell'autorizzazione alla gestione di impianti commerciali in regime di deposito fiscale per il venir meno dei requisiti ivi previsti, la possibilità di continuare l'attività prestando una garanzia.
  L'articolo 9 stabilisce che i crediti d'imposta derivanti dai contributi alle imprese energivore per il primo e secondo trimestre 2022 e dal contributo alle imprese gasivore per il primo trimestre 2022 sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 e sono cedibili.
  La cessione – relativa ai crediti d'imposta di cui agli articoli 15 del decreto-legge n. 4 del 2022 e all'articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022 e al contributo di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 17 del 2022 – è possibile solo per intero, dalle menzionate imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione.
  L'articolo 10-bis, introdotto al Senato, prevede specifici requisiti di qualificazione per le imprese che eseguono lavori di importo superiore a 516.000 euro, ai fini del riconoscimento del Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche con cessione del credito e sconto sul corrispettivo.
  Prevede inoltre che dal 1° luglio 2023 l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi sopra indicati è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
  L'articolo 10-sexies, introdotto al Senato, consente di utilizzare in compensazione il credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria non già nel solo periodo d'imposta successivo a quello di maturazione bensì nei «periodi successivi».
  L'articolo 12-quater, introdotto anch'esso al Senato, modifica il regime fiscale speciale per i lavoratori sportivi impatriati, specificando le discipline sportive, le caratteristiche dei contribuenti e l'ammontare Pag. 7dei redditi a cui si applica. Reca, inoltre, alcune disposizioni di coordinamento.
  L'articolo 18 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022.
  Anche in tal caso il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
  L'articolo 19 stabilisce, per quanto di competenza della Commissione Finanze, che le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese medesime.
  L'articolo 22 concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese turistico-ricettive, pari al 50 per cento dell'importo dell'Imposta municipale propria – IMU, versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021.
  Il contributo è riconosciuto a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
  L'articolo 22-bis, introdotto dal Senato, prevede la sospensione per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, nonché dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022.
  L'articolo 22-ter, inserito dal Senato, concede all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo un contributo straordinario, per il 2022, di 15 milioni di euro.
  L'articolo 22-quater introdotto dal Senato, proroga, fino al 30 settembre 2022 le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse.
  Le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
  L'articolo 23, modificato dal Senato, interviene con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.
  L'articolo 23-bis, introdotto dal Senato, novella la disciplina in materia di requisiti per il riconoscimento di alcuni benefici concessi per la realizzazione di lavori edili.
  Viene modificata la normativa che subordina per i lavori edili, rientranti nell'allegato X del decreto legislativo n. 81 del 2008, aventi importo complessivo superiore a 70.000 euro e avviati successivamente al 27 maggio 2022, il riconoscimento di alcuni benefici alla condizione dell'indicazione, nell'atto di affidamento dei lavori, dell'esecuzione di questi ultimi da parte di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali,Pag. 8 stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La novella specifica che la condizione è rispettata anche qualora i datori in esame applichino, per lavori diversi da quelli edili di cui al citato allegato X, altri contratti collettivi, non rientranti nella suddetta definizione.
  Gli articoli da 24 a 28 (Titolo IV, Capo I) del decreto in esame, oggetto di alcune modifiche al Senato, recano modifiche alla disciplina dei poteri speciali del Governo (cosiddetti golden power), esercitabili per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale.
  L'articolo 24 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale.
  La disposizione precisa la portata generale del potere di veto, specificando che lo stesso può essere esercitato con riferimento a tutte le delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi. Viene inoltre ridefinita la disciplina degli obblighi di notifica che assistono l'esercizio dei poteri speciali prevedendo, tra l'altro, l'esplicita partecipazione della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto al procedimento finalizzato all'esercizio dei relativi poteri di opposizione o imposizione di specifiche condizioni. Con le modifiche approvate in sede referente viene assoggettata agli obblighi di notifica anche la costituzione di imprese di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.
  La ridefinizione della disciplina degli obblighi di notifica viene effettuata anche dall'articolo 25 con riferimento agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 2020.
  Con le modifiche introdotte in sede referente viene specificato che i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale sono individuati anche fra quelli oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica. L'articolo 25 include, inoltre, nell'ambito di applicazione del potere di veto su delibere, atti e operazioni, quelli che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi individuati ai sensi dal citato decreto n. 179 del 2020, limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia.
  Il medesimo articolo prevede, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali del Governo, l'obbligo di notifica per gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia, nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto.
  La norma stabilizza, perimetrandone l'ambito di applicazione settoriale, quelle previste dal regime temporaneo adottato con il decreto-legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica e, pertanto, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 25 in esame, le relative disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ossia il giorno successivo al termine del predetto regime temporaneo.
  Viene inoltre stabilito un obbligo di notifica, che stabilizza il regime temporaneo adottato con il decreto-legge n. 23 del 2020 in risposta alla crisi pandemica, relativo gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un Pag. 9milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale.
  Con le modifiche approvate in sede referente viene sostituita la definizione di soggetto esterno all'Unione europea recata dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto n. 21 del 2012 e viene assoggettata agli obblighi di notifica anche la costituzione di un'impresa che detiene gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter.
  L'articolo 26 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria finalizzata all'eventuale esercizio dei poteri speciali, prevedendo in particolare la «prenotifica», che consenta una valutazione preliminare delle operazioni.
  Con le modifiche introdotte in sede referente viene inoltre delegata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale.
  L'articolo 27 prevede misure di potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attività connessa all'esercizio dei poteri speciali, in particolare mediante l'istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali.
  L'articolo 28, modificato al Senato, prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia di quinta generazione (5G) e cloud. Il nuovo comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 conferma il riconoscimento dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali.
  Ai medesimi fini si consente inoltre di identificare ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comma 2 modifica l'oggetto dell'obbligo di notifica funzionale all'esercizio dei poteri speciali, che fa riferimento al piano annuale degli acquisti da parte delle imprese, invece che al singolo contratto. Il comma 3 definisce la procedura di approvazione del piano. Il comma 4 esplicita i criteri e gli elementi di valutazione in base ai quali sono esercitati i poteri speciali in relazione ai piani annuali trasmessi. I commi da 5 a 9 stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alla violazione di obblighi imposti ai sensi dei precedenti commi e le ulteriori misure per garantire la piena attuazione della relativa disciplina.
  L'articolo 29, modificato dal Senato, reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, in considerazione dei rischi derivanti dalla possibilità della mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Federazione Russa, a seguito della crisi in Ucraina.
  Si demanda l'individuazione delle categorie di prodotti e servizi da diversificare e delle aziende produttrici ad un circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza, anche tenendo conto delle indicazioni del Nucleo per la cybersicurezza presso la medesima Agenzia. Reca, infine, una disposizione concernente la durata dei contratti a tempo determinato per l'assunzione di unità di personale specializzato da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
  L'articolo 29-bis, introdotto dal Senato, specifica che le somme in entrata derivanti dai decreti ministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione alle autorità governative dell'Ucraina e le modalità di realizzazione della stessa, devono essere riassegnate integralmente sui pertinentiPag. 10 capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
  L'articolo 30, modificato dal Senato, disciplina una procedura per l'individuazione delle materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette a una procedura di notifica.
  In particolare il comma 1 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'individuazione, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, delle materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette a una procedura di notifica. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica.
  Il comma 2 prevede l'obbligo di notifica per i soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi.
  Il comma 3, salvo che il fatto costituisca reato, assoggetta chiunque non osservi l'obbligo di notifica a una sanzione amministrativa pecuniaria. In base al comma 4, il regime configurato dall'articolo in esame è destinato a operare fino al 31 luglio 2022. Il comma 5 prevede infine la clausola d'invarianza finanziaria.
  L'articolo 31, modificato dal Senato, detta disposizioni per potenziare le misure di assistenza ed accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea.
  Le attività autorizzate ai sensi dell'articolo 31 possono svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022 e nel limite complessivo di 348 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022. È inoltre disposto un incremento di circa 7,5 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza.
  L'articolo 31-bis, introdotto dal Senato, riconosce un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso per i comuni che accolgono direttamente o sostengono le spese per l'affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto.
  L'articolo 31-ter, introdotto al Senato, apporta numerose modifiche alle competenze dell'Agenzia del demanio in seno alle misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento al congelamento dei beni.
  Tra le modifiche più significative, le norme proposte chiariscono che, nello svolgimento di tali compiti, l'Agenzia agisce effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse; consentono all'Agenzia, ove vi siano motivi di indifferibilità ed urgenza, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della normativa europea sugli appalti di procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni del Codice appalti; consentono di nominare amministratori degli asset congelati anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata; estendono il parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in specifiche ipotesi ex lege, anche con riferimento ai beni mobili registrati da sottoporre a manutenzione straordinaria; specificano alcune previsioni di legge in relazione alle spese sostenute nel procedimento di gestione degli asset congelati; riducono i termini di legge per procedere alla vendita dei beni congelati, ovvero – in casi specifici – all'acquisizione degli stessi al Patrimonio dello Stato. Il comma 3 limita, in considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionalePag. 11 in atto in Ucraina, al solo fatto commissivo doloso la responsabilità contabile dei funzionari dell'Agenzia del demanio per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
  L'articolo 31-quater – introdotto nel corso dell'esame al Senato – è volto ad aumentare il limite massimo del contributo straordinario attualmente previsto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 95 del 2012 per i comuni che danno luogo alla fusione, o per i quali risulti in corso la procedura di fusione.
  L'articolo 32, modificato dal Senato, riduce la durata dei corsi di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ispettori antincendi.
  In particolare il comma 1 abbrevia a 5 settimane la durata del corso di formazione per l'accesso ai ruoli di capo squadra (e conseguentemente, di capo reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 2 dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri. Il comma 2-bis dispone che la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori del concorso interno bandito con decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2021 per 313 posti, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi.
  L'articolo 32-bis, introdotto dal Senato, reca misure volte a facilitare l'assunzione di personale a tempo indeterminato nelle Agenzie regionali per l'ambiente – ARPA.
  L'articolo 32-ter, introdotto dal Senato, destina risorse alla Polizia di Stato e al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il potenziamento di sistemi tecnologici e informativi in relazione a compiti istituzionali ad essi attribuiti.
  L'articolo 33 protrae a tutto il 2022 l'impiego – finora consentito non oltre la fine di marzo 2022 – sia di lavoratori interinali impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale o altre forme di protezione, sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell'interno per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall'Ucraina. Autorizza, a tali fini, la modifica dei contratti in essere, anche in deroga alle disposizioni del Codice degli appalti in materia.
  L'articolo 34, modificato dal Senato, introduce la possibilità, dal 22 marzo 2022 al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente, dell'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.
  L'articolo 35, modificato dal Senato, interviene in materia di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso.
  Si consente al Ministero degli affari esteri di avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2022, con contratti di lavoro autonomo. Si stabilisce inoltre che i procedimenti autorizzativi relativi alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale. Vengono inoltre disciplinate le modalità di effettuazione delle visite ispettive alle quali sono sottoposte le operazioni aventi per oggetto prodotti a duplice uso.
  L'articolo 36 detta disposizioni in materia di personale docente e ATA.
  Si dispone, nel limite di spesa indicato, una proroga ulteriore, rispetto a quella prevista dalla legge di bilancio 2022, per gli incarichi temporanei di personale docente e ATA (c.d. «organico COVID»), già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, Pag. 12e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022 e non oltre tale data. Si incrementa inoltre, per l'anno 2022, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro, il «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022».
  Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, estende al personale docente della scuola dell'infanzia e primaria alcune disposizioni sull'immissione in ruolo dei docenti della scuola secondaria, introdotte con il decreto-legge n. 36 del 2022.
  Al riguardo, si consente al docente vincitore di concorso di poter presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e di accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo, sin dal primo triennio dall'assegnazione, in deroga al vincolo di permanenza nell'istituzione scolastica, nel medesimo posto e nella medesima classe in cui si è svolto il periodo di prova.
  Il comma 2-ter, introdotto dal Senato, integra, ricomprendendovi gli idonei, le graduatorie di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, bandito ad aprile 2020.
  L'articolo 36-bis, introdotto dal Senato, integra il Regolamento di polizia mortuaria, al fine di consentire che, in mancanza disposizione testamentaria, la volontà del coniuge o dei parenti alla cremazione del cadavere possa risultare – oltre che da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati – anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
  L'articolo 37 istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto «extraprofitto»).
  Sono esclusi dal pagamento del contributo i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento. La disposizione disciplina le modalità di calcolo della base imponibile per i gruppi IVA (comma 4), fissa al 30 giugno 2022 il termine per la liquidazione e il versamento del contributo, rimettendo ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, alcuni aspetti attuativi (comma 5), individua le modalità di attribuzione del gettito a regioni a statuto speciale e provincie autonome (comma 5-bis, introdotto al Senato), prevede, ai fini dell'accertamento, dell'adozione di sanzioni, della riscossione del contributo e dell'eventuale contenzioso, si applichino le disposizioni in materia di IVA in quanto compatibili (comma 6), esclude la deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (comma 7) e attribuisce specifici poteri di controllo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che si può avvalere della Guardia di finanza) alla quale è demandato il compito di predisporre un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni trasmesse dai soggetti tenuti al pagamento del contributo. Sulla base dei dati ricevuti e delle verifiche conseguentemente svolte, l'Autorità adotta i provvedimenti di sua competenza (commi 8-9).
  L'articolo 37-bis, introdotto dal Senato, assegna al responsabile del servizio finanziario il compito di redigere il provvedimento di rettifica degli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali – concernenti il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione – al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione attestante la perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  L'articolo 37-ter introdotto dal Senato, dispone che per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimentoPag. 13 al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
  L'articolo 37-quater introdotto al Senato, prolunga, da 30 a 60 giorni, i termini per il versamento delle somme dovute ai fini della non iscrizione a ruolo per il periodo di tempo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022.
  L'articolo 37-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che ai fini del calcolo per determinare la situazione di deficit strutturale degli enti locali per gli anni 2020, 2021 e 2022, gli enti includono tra gli incassi i ristori ricevuti dall'erario per compensare le minori entrate connesse all'emergenza sanitaria.
  L'articolo 38, modificato dal Senato, incrementa il fondo perequativo istituito dal decreto-legge n. 137 del 2020, incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quantifica gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso al maggiore indebitamento, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.
  L'articolo, infine, dispone la sostituzione dell'allegato 1 alla legge di bilancio 2022, modificando, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, precedentemente fissati dalla legge di bilancio 2022.
  L'articolo 39 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vale a dire dal 22 marzo 2022.
  Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Benedetta FIORINI (LEGA), relatrice per la X Commissione, illustra i contenuti del provvedimento in esame per la parte di sua competenza, sottolineando come il decreto-legge, che le Commissioni debbono per forza di cose affrontare in tempi ristretti, affronti temi di straordinaria rilevanza, considerate le varie situazioni di crisi che mettono in difficoltà cittadini e imprese. Una crisi ormai di lungo periodo deriva dalla pandemia, ora il Paese sta affrontando anche in termini legislativi gli effetti economici negativi del conflitto in atto in Ucraina, che ha risvolti umanitari e sulle attività produttive. In particolare è nota l'eccezionale instabilità dell'approvvigionamento di gas naturale, che si sta anche aggravando. Questa emergenza ci deve far guardare già da ora al prossimo inverno, per il quale occorre agire ora per riempire i depositi delle quantità necessarie.
  Nell'immediato prosegue quindi l'azione di contenimento di prezzi dell'energia sul mercato italiano e vengono introdotte misure a favore della liquidità delle imprese e per l'approvvigionamento delle materie prime.
  Il decreto si occupa anche di altri temi importanti, tra i quali cita la politica dell'accoglienza, la necessità di assicurare il rafforzamento della sicurezza e della difesa nazionale, di salvaguardare le reti di comunicazione elettronica e degli approvvigionamenti di materie prime.
  Per quanto riguarda la competenza della X Commissione segnala soprattutto le disposizioni in materia energetica e quelle sul sostegno alle imprese, avvertendo che laddove fossero in gioco profili fiscali alcune disposizioni sono già state illustrate dal collega relatore per la VI.
  Innanzitutto ricorda che nel disegno di legge di conversione di prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 38 del 2022, con salvezza degli effetti. Il contenuto del decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, recante «Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti» è stato infatti ripreso dal decreto in esame.
  Nel Titolo I, oltre alle norme illustrate, segnala l'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, volto a ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto, prevedendo la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle avio superfici esistenti o di futura realizzazione.
  All'interno del Titolo II, oltre alle disposizioni già illustrate, sottolinea l'articolo 5-bis, introdotto al Senato, sul biogas, che – per contribuire all'indipendenza energeticaPag. 14 da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo – consente il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione per gli impianti già in esercizio, oltre la potenza nominale di impianto e la potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della connessione alla rete, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale. Per potenza nominale dell'impianto si intende il valore che è stato definito nell'ambito dell'istruttoria per l'accesso agli incentivi. Conseguentemente, la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata, per cui non ci sono effetti sulle bollette e sugli oneri generali di sistema.
  L'articolo 5-ter, introdotto dal Senato, amplia le funzioni e le finalità dell'INPS alle attività di ricerca e formazione, prevedendo che l'INPS svolga anche attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, a favore dei dipendenti INPS e per alcune categorie di iscritti. Lo stesso istituto svolge anche attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle stesse materie.
  L'articolo 6 estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione.
  L'articolo 6-bis proroga dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022 le disposizioni recate nella legge di bilancio 2022 che consentono il pagamento rateizzato delle bollette elettriche e del gas per i clienti domestici. Per le imprese provvede l'articolo 8, come vedremo subito appresso.
  L'articolo 7, commi 1-4, rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Il comma 1 integra il potere del Garante di convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato, prevedendo che lo stesso Garante possa richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo, pena una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro fino ad un massimo di euro 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri.
  Viene conseguentemente disposta l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un'apposita Unità di missione, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero e potenziamento della pianta organica.
  Il comma 5 implementa gli obblighi informativi previsti in capo ai titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano, ai fini della sicurezza del sistema. Tali soggetti devono trasmettere al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA i propri contratti stessi e le relative modifiche, con una sanzione amministrativa pecuniaria – in caso di inosservanza – pari all'uno per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro.
  Con il comma 6, anche la pianta organica di ARERA viene incrementata di 25 unità, con particolare riguardo al monitoraggio e controllo dei mercati energetici.
  È stato poi aggiunto un comma 6-bis, che dispone l'ampliamento della pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di venti unità, di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della CSEA medesima.
  L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, semplifica l'iter per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo di procedere con la «dichiarazione di inizio lavori asseverata» anche per gli impianti fotovoltaici a terra con riguardo agli interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzionePag. 15 tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento.
  L'articolo 7-ter, introdotto dal Senato, nell'ambito del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione (PREPAC), ammette a finanziamento, nel limite delle risorse già previste, gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti negli immobili.
  L'articolo 7-quater, introdotto dal Senato, stabilisce che la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW resti in capo alle regioni per le istanze presentate alla prima del 31 luglio 2021, anche se il progetto avesse subito modifiche sostanziali.
  L'articolo 7-quinquies, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina dei procedimenti autorizzatori per l'installazione di impianti per la produzione di energia da forti rinnovabili, in particolare prevedendo portando da 10 a 20 MW il limite di potenza che – oltre a richiedere la valutazione di impatto ambientale – fa scattare la competenza statale all'autorizzazione.
  L'articolo 7-sexies, introdotto al Senato, è volto ad accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, estendendo le possibilità entro le quali realizzare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra.
  In particolare, viene estesa – da 300 a 500 metri – la distanza massima da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale ovvero da impianti industriali e stabilimenti entro la quale le aree classificate agricole possono ritenersi aree idonee ope legis all'installazione di impianti fotovoltaici. Inoltre, si estende – da 150 a 300 metri – la distanza massima dalla rete autostradale entro la quale le aree adiacenti alla medesima rete possono ritenersi aree idonee.
  L'articolo 7-septies, introdotto al Senato, reca una semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, stabilendo che, nel caso di pali, torri e tralicci, non è necessario produrre la documentazione tecnica relativa alle emissioni elettromagnetiche.
  Passa quindi al Titolo III, sul sostegno alle imprese.
  Il Capo I contiene misure sulla liquidità delle imprese.
  Il primo articolo di questo Capo, l'articolo 8 già preannunciato, riguarda ancora la materia energetica, in quanto consente alle imprese con sede in Italia, in quanto clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.
  L'articolo 8-bis, inserito dal Senato, modifica le condizioni alle quali sono ammissibili alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI talune tipologie di finanziamenti. È in particolare modificata la condizione relativa alla previsione dell'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione. Tale periodo è ampliato a 30 mesi. In relazione ai finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro, per i quali la durata massima del periodo di preammortamento di cui le imprese beneficiarie possono avvalersi in base alle condizioni di rilascio della garanzia è fissata in 24 mesi, s'introduce l'ulteriore disposizione in base alla quale per tali finanziamenti, qualora il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, il termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi prudenziali.
  L'articolo 10, con il comma 1 autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2022, garanzie per un impegno complessivo massimo entro i 5 miliardi di euro per finanziamenti concessi sotto qualsiasi Pag. 16forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ad alto consumo energetico, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Il comma 2 dispone che le risorse derivanti dai fondi confiscati alla famiglia Riva e acquisite dalla gestione commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria siano destinate nel limite massimo di 150 milioni di euro a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.
  L'articolo 10-ter, inserito dal Senato, proroga, sino al 30 settembre 2022, le autorizzazioni concernenti l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, subordinatamente all'avvenuto pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
  L'articolo 10-quater, inserito dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
  L'articolo 10-quinquies, introdotto dal Senato, reca una serie di novelle alla disciplina relativa alla cessione della proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.) e al corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative, la cui disciplina è stata recentemente riscritta dal decreto-legge n. 77 del 2021.
  L'articolo 10-septies, introdotto al Senato, proroga di un anno i termini di determinate autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell'edilizia privata e i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.
  Il Capo II contiene misure per il lavoro.
  Il comma 1 dell'articolo 11 prevede la possibilità di riconoscimento, nel 2022, anche in deroga ai limiti di durata vigenti, di periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale o, con riferimento ad alcuni datori di lavoro, di periodi di assegno di integrazione salariale. Tali deroghe sono ammesse entro determinati limiti di settimane e nel rispetto di limiti massimi di spesa. Il comma 2 esclude in favore di alcuni datori di lavoro, con riferimento al periodo 22 marzo 2022-31 maggio 2022, l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o di assegni di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS.
  L'articolo 12 riconosce entro determinati limiti di spesa l'esonero contributivo previsto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2021 e nel 2022, di lavoratori di qualsiasi età provenienti da imprese in crisi, anche ai casi in cui tali assunzioni riguardino lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese.
  L'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, anticipa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 l'applicazione della disciplina che prevede la sospensione della decorrenza di termini per adempimenti da effettuarsi nei confronti della pubblica amministrazione da parte di professionisti colpiti dall'infezione da Covid-19.
  L'articolo 12-ter – inserito dal Senato – introduce una nuova possibile tipologia di prestazioni per i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS. In base alla nuova ipotesi, il fondo può prevedere il versamento mensile, a carico del medesimo fondo, di contributi previdenziali relativi a lavoratori vicini al conseguimento dei requisiti per la pensione, in caso di contestuale assunzione per un periodo non inferiore a tre anni – da parte dei datori di lavoro che optino per la suddetta forma di Pag. 17versamento – di lavoratori di età non superiore a 35 anni.
  L'articolo 12-quinquies – inserito dal Senato – differisce dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 il termine finale di applicazione di una norma transitoria, relativa – nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro – alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.
  L'articolo 12-sexies, introdotto dal Senato, dispone differenti modalità di comunicazione relative all'avvio di attività per alcune categorie di lavoratori autonomi occasionali. In particolare, si deroga alla necessità della comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica per le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali, per le quali essa la comunicazione è resa successivamente alla instaurazione del rapporto di lavoro.
  L'articolo 12-septies – inserito dal Senato – reca alcune modifiche alla disciplina sul collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici privi della vista.
  Il Capo III contiene misure a sostegno di alcuni settori economici, quali l'autotrasporto, l'agricoltura, la pesca e il turismo.
  L'articolo 13 rifinanzia per il 2022 i contributi cosiddetti marebonus e ferrobonus, con risorse aggiuntive rispettivamente pari a 19,5 e a 19 milioni di euro.
  Il «marebonus» è stato previsto per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria e prevede l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
  Analogamente, il «ferrobonus» è relativo ai servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.
  L'articolo 13-bis, introdotto al Senato, consente alle Autorità di sistema portuale di ridurre i canoni di concessione per promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale.
  L'articolo 13-ter, introdotto dal Senato, detta disposizioni per il visto di ingresso in Italia di lavoratori marittimi stranieri, consentendo lo svolgimento di attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro in Italia per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa e comunque per un periodo non superiore ad un anno.
  L'articolo 14 modifica la disciplina sulla liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.
  L'intervento in questione è volto a far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi del carburante che ha colpito la categoria degli autotrasportatori attraverso l'inserimento, nella relativa contrattualistica, di una clausola di adeguamento del corrispettivo per il servizio di autotrasporto qualora si verifichino degli aumenti significativi del prezzo del carburante.
  L'articolo 15 incrementa l'importo delle provvidenze finanziarie, già previste a legislazione vigente, per il settore dell'autotrasporto, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  L'articolo 16 esonera le imprese dell'autotrasporto dal dovere di contribuire al funzionamento dell'Autorità per la regolazione dei trasporti per l'esercizio finanziario 2022.
  L'articolo 17 istituisce un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.
  Gli articoli da 17-bis a 17-quater disciplinano un sistema di interscambio di pallet utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci. Tale sistema obbliga i soggetti che ricevono i pallet a restituire al proprietario o al committente un uguale numero di pallet aventi le medesime caratteristiche.
  L'articolo 19-bis, introdotto al Senato, prevede disposizioni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura, in particolare escludendo il diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, Pag. 18quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA.
  L'articolo 19-ter, introdotto al Senato, attraverso alcune novelle introduce misure per il sostegno del settore agro-alimentare, tra cui l'estensione della definizione di «deperibili» a prodotti a base di carne con determinate caratteristiche fisico-chimiche, il divieto di pratiche commerciali sleali in materia di termini di pagamento, la previsione di modalità speciali per il reclutamento del personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con i fondi dell'Unione europea.
  L'articolo 20 è volto ad incrementare di 35 milioni di euro, per l'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 20-bis, inserito dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2022 la possibilità, attualmente prevista per tutta la durata dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19 (il cui termine è attualmente fissato al 31 marzo 2022), per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo.
  L'articolo 20-ter, inserito dal Senato, elimina la previsione relativa alla concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni indicati nell'allegato n. 1 al DPCM del 1° marzo 2020, che tutelava le zone più colpite dalla fase iniziale della pandemia, in particolare in Lombardia e nel Veneto, nonché la disposizione riguardante la concessione, da parte dell'ISMEA, di mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole che soddisfano alcune condizioni previste dalla legge, sempre legate alla pandemia.
  L'articolo 21 introduce disposizioni volte a favorire l'utilizzo di sottoprodotti vegetali e di scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzanti al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito, in particolare, del conflitto russo-ucraino.
  L'articolo 21-bis, introdotto dal Senato, reca misure in materia di sperimentazioni sul deflusso ecologico. Si tratta di una normativa sui bacini idrici di origine comunitaria. Il deflusso ecologico (DE) è definito come il volume d'acqua utile affinché l'ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari. Il deflusso ecologico prevede che in ogni sezione di un corso d'acqua naturale la portata che transita abbia caratteristiche di naturalità, mantenendo valori non inferiori a quanto il fiume necessita per assicurare buone caratteristiche ecologiche.
  Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione a disposizione della Commissione.

  Raffaele TRANO (Misto-A) sottolinea la situazione paradossale nella quale i deputati, convocati d'urgenza per la conversione di un testo che è stato trasmesso solo da pochi minuti dall'altro ramo del Parlamento, sono costretti a lavorare.
  Il provvedimento, originariamente composto di quasi quaranta articoli, è stato notevolmente ampliato in seguito all'approvazione di proposte emendative, di contenuto molto eterogeneo, da parte del Senato. Di tali modifiche i deputati hanno potuto avere notizia solo tramite la stampa, poiché il testo approvato dal Senato, come già ricordato, è appena stato trasmesso. Va inoltre considerato che alcune delle proposte che erano state approvate in Commissione, come l'aumento del numero di dirigenti pubblici, non sono state recepite nel testo definitivamente approvato.
  Ricorda poi come il Presidente della Repubblica abbia più volte stigmatizzato la prassi di inserire nei provvedimenti d'urgenza disposizioni non attinenti alla materia affrontata. Nonostante ciò, la cattiva abitudine non è stata abbandonata e si continuano a introdurre disposizioni eterogenee per accontentare le varie componenti dell'attuale maggioranza, ricorrendo infine al voto di fiducia per evitare che esplodano le contraddizioni tra i gruppi che sostengono l'Esecutivo.Pag. 19
  In considerazione di quanto premesso, riterrebbe opportuno un posticipo del termine per la presentazione delle proposte emendative.
  Si sofferma quindi in particolare su una delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, ovvero la necessità per le imprese dell'attestazione SOA per lo svolgimento di lavori di importo superiore a 516.000 euro, ai fini del riconoscimento del Superbonus. Ritiene che l'introduzione di questo ulteriore requisito renda ancora più intricata la giungla normativa che caratterizza la disciplina del Superbonus, sulla quale il legislatore è intervenuto più volte, in maniera eccessiva e contraddittoria, negli ultimi mesi.
  L'effetto di quest'ultima modifica, come segnalato anche dalle associazioni di categoria, è stato un immediato blocco del settore, con licenziamenti di personale e crisi di liquidità delle imprese edili, anche per l'aumento dei prezzi delle materie prime. Tutto ciò si ripercuote inevitabilmente sull'economia e sulla crescita del Paese. Evidenzia inoltre come di fatto si blocchino quegli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che, oltre a comportare una riduzione dell'inquinamento, potrebbero divenire indispensabili nel caso in cui si dovessero ridurre le importazioni di gas russo a causa della guerra in Ucraina.
  Evidenzia poi come il provvedimento contenga molte altre disposizioni di nuova introduzione, i cui effetti dovrebbero essere valutati con la dovuta attenzione prima della presentazione di proposte emendative, al fine di svolgere una proficua discussione e non essere costretti ad approvare un provvedimento senza conoscerne esattamente il contenuto. Lamenta infine l'impossibilità per i gruppi di opposizione di svolgere efficacemente la loro funzione di controllo dell'operato della maggioranza.

  Luigi MARATTIN, presidente, ricorda innanzitutto come l'organizzazione dei lavori sia stata decisa nella riunione congiunta di ieri degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, subordinatamente alla assegnazione del testo entro l'inizio della seduta, ed in tal senso tutto si sta svolgendo nel pieno rispetto delle procedure.
  Dal punto di vista sostanziale concorda con quanto segnalato dal collega Trano in ordine ai tempi eccessivamente ristretti che sono allo stato riservati alla seconda lettura dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, che rendono impossibile un esame effettivo e riducono il lavoro parlamentare ad una vera e propria presa in giro. Ritiene che tale modalità operativa sia mortificante per i parlamentari, che invita ad adoperarsi per superare la problematica più volte e da più parti segnalata, competendo loro l'iniziativa di modificare la Costituzione per superare le criticità evidenziate.

  Silvia COVOLO (Lega), a nome del proprio gruppo, esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento, che reca misure di sostegno dell'economia nell'attuale momento di emergenza.
  Rileva peraltro come i limitati tempi riservati all'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati non consentiranno di intervenire per superare alcuni aspetti problematici, suscettibili di causare notevoli disagi alle imprese e ai cittadini. Si riferisce in particolare all'introduzione dell'obbligo di attestazione SOA per le imprese che effettuano gli interventi oggetto del Superbonus, già criticata dal collega Trano, che danneggerà gran parte delle imprese interessate. Si tratta infatti di un requisito che è richiesto alle imprese assegnatarie di appalti pubblici e che, come lamentato dalle associazioni di categoria, quali Confartigianato e CNA, non è posseduto dalle imprese che svolgono la loro attività nei confronti dei privati.
  Ritiene assurdo che il legislatore intervenga nuovamente per appesantire la regolamentazione di uno strumento come il Superbonus, che avrebbe dovuto contribuire alla ripresa dell'economia del Paese dopo la crisi causata dalla pandemia, soprattutto nel momento attuale in cui è stata finalmente approvata, su richiesta di tutti i gruppi, compreso quello della Lega, la proroga del termine per l'esecuzione dei lavori sulle unità unifamiliari. L'ulteriore vincolo costituito dall'obbligo di attestazione SOA si va ad aggiungere alle limitazioni apportate alla possibilità di cessione dei crediti Pag. 20fiscali, che, anziché costituire un efficace mezzo per impedire le frodi, sta bloccando l'operatività delle imprese e ha causato un aumento del 2,4 per cento del numero di fallimenti dall'inizio dell'anno.
  Auspica quindi che le problematiche che impediscono un efficace funzionamento del Superbonus possano essere superate nel più breve tempo possibile.

  Luigi MARATTIN, presidente, dichiarando di non intervenire in veste di presidente, ma di semplice componente della Commissione Finanze, evidenzia la necessità di contemperare due esigenze contrapposte ed ugualmente legittime: da una parte quella di non porre barriere al funzionamento del mercato e dall'altra quella di evitare che i generosi incentivi del Superbonus vengano utilizzati per impieghi fraudolenti da imprese costituite ad hoc.
  Rammenta che l'iniziale proposta presentata al Senato prevedeva che la certificazione SOA dovesse essere posseduta da tutte le imprese che svolgono i lavori per il Superbonus e che la previsione di un limite di importo costituisca appunto un contemperamento delle due esigenze menzionate.
  Rileva però che il confronto tra le diverse esigenze, in condizioni normali, avrebbe dovuto svolgersi nei due mesi concessi al Parlamento per la conversione del decreto-legge, effettuando i necessari approfondimenti. Pertanto ritiene maggiormente censurabili le modalità adottate per giungere al contemperamento piuttosto che il compromesso raggiunto, che è solo una tra le diverse soluzioni possibili. Ribadisce quindi che le modalità con le quali il Parlamento è costretto ad operare sono una diretta conseguenza della struttura costituzionale dell'ordinamento, caratterizzato da un bicameralismo perfetto, e che i parlamentari dovrebbero indirizzare prioritariamente i propri sforzi nella riforma di questo sistema.

  Luca SANI (PD) relativamente al modo, ormai invalso, di procedere per la seconda lettura dei disegni di conversione dei decreti-legge, che lascia assai poco spazio al secondo ramo del Parlamento parlamentare presso cui si svolge l'esame, si associa alle valutazioni espresse dal presidente Marattin osservando che tale criticabile abitudine si è peraltro accentuata negli ultimi anni.
  Pur non avendo potuto condurre un'analisi approfondita del testo all'esame, ritiene tuttavia doveroso segnalare le proprie perplessità in ordine a quanto recato in materia di SOA, ricordando altresì le sollecitazioni giunte sul punto da parte di molte associazioni di categoria, espresse anche in sede di audizione. Osserva inoltre che si tratta certamente di uno strumento idoneo ad impedire comportamenti impropri, truffe o abusi di tipo fiscale. La richiesta di certificazione SOA rischia di danneggiare in particolare il sistema delle piccole imprese, esposte alla pressione speculativa di quelle di maggiori dimensioni. È dell'avviso che una simile norma avrebbe dovuto richiedere un passaggio parlamentare molto più approfondito perché essa potrebbe finire per impedire alle imprese di adottare efficaci piani di medio-lungo periodo nonché compromettere la realizzazione di un'effettiva tutela del patrimonio edilizio nazionale.

  Luca SUT (M5S), intervenendo da remoto, si associa alle valutazioni espresse dal deputato Sani ribadendo le riserve e le sollecitazioni giunte da parte delle associazioni di categoria sulla citata disposizione. Sottolinea, tuttavia, che il decreto-legge all'esame contiene importanti norme di grande utilità per il sistema produttivo nazionale e che, vista la ristrettezza dei tempi, non sia questa la sede opportuna per effettuare modifiche. Auspica che sulla tematica in questione si possa nuovamente intervenire nel prossimo futuro, in occasione dell'esame di altri provvedimenti. Osserva, infatti, che potrebbe essere vantaggiosa una modifica della disciplina sulle soglie economiche legate alla SOA, in quanto gli attuali livelli finiscono per mettere in concorrenza le grandi aziende con quelle piccole. Ritiene in conclusione che tale soglia debba essere innalzata.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusoPag. 21 l'esame preliminare del provvedimento; rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

  Venerdì 13 maggio 2022. — Presidenza del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.

DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
C. 3609 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte innanzitutto che la Commissione Affari costituzionali ha espresso sul provvedimento un parere favorevole con osservazioni, mentre il Comitato per la legislazione e la Commissione Bilancio esprimeranno il parere di competenza direttamente all'Assemblea. Le restanti Commissioni II, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, competenti in sede consultiva, hanno invece – comprensibilmente, dati i tempi di esame a disposizione – rinunciato all'espressione del parere.
  Avverte quindi che sono state presentate 59 proposte emendative, che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (vedi allegato).
  Con riferimento alle proposte emendative presentate, rileva che alcune di esse presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Alla luce di tali considerazioni, la presidenza ha ritenuto che debbano considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

   Osnato 10.07, in quanto assoggetta a imposta sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento i redditi conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i conti correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale;

   Zucconi 36.3, in quanto ammette ulteriori soggetti al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno, purché in possesso di specifici requisiti;

   Zucconi 36.5, in quanto, tra l'altro, indice una procedura straordinaria per titoli per l'assunzione di insegnanti di religione cattolica.

  Dopo aver dato conto delle sostituzioni, invita i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

  Nunzio ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI), relatore per la VI Commissione, anche a nome della relatrice per la X Commissione, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI), associandosi alle considerazioni della presidenza, rappresenta il disagio e lo stupore del suo gruppo per le modalità con le quali il Governo ha ritenuto di procedere, senza peraltro tenere in considerazione la disponibilità che l'opposizione aveva manifestato rispetto ad un provvedimento che reca disposizioni per fare fronte alle conseguenze di una complessa crisi internazionale. SottolineaPag. 22 infatti che il suo gruppo, in questa situazione, ha ritenuto opportuno offrire un sostegno all'azione delle istituzioni. A suo avviso invece la compressione dei tempi dell'esame del provvedimento, sul quale è già certo che il Governo porrà la questione di fiducia, rappresenta un'occasione persa da parte dell'Esecutivo per sfruttare l'ampio consenso che si sarebbe potuto determinare sui contenuti del provvedimento medesimo. Il Governo ha invece dimostrato una profonda mancanza di rispetto nei confronti delle Camere e la totale disattenzione verso le opposizioni. Sottolinea come le proposte emendative del suo gruppo avrebbero potuto migliorare il testo in esame in quanto espressione delle istanze diffuse sul territorio; ancora una volta Fratelli d'Italia, diversamente da quanto fa il Governo, si colloca dalla parte dell'Italia a difesa dell'interesse nazionale.

  Massimiliano DE TOMA (FDI), collegandosi all'intervento del collega Bignami, sottolinea che in Commissione Attività produttive anche l'esame del decreto-legge cosiddetto Energia si è svolto con tempi di esame troppo contenuti. Si tratta di modalità di lavoro avvilenti, non solo per le opposizioni ma per tutto il Parlamento, che si augura non si ripetano ancora. Pur non intendendo attribuire ai Presidenti e ai relatori la responsabilità dell'attuale situazione, evidenzia tuttavia come la maggioranza non dimostri particolare attenzione ai temi oggetto del provvedimento che, invece, dovrebbero essere affrontati con maggiore serietà. Fa presente, in conclusione, che il suo gruppo non verrà meno al proprio impegno, rendendosi disponibile ad affrontare, nel poco tempo messo a disposizione, gli argomenti oggetto delle proposte emendative presentate. Auspica, comunque, che, per i prossimi provvedimenti, le Commissioni possano confrontarsi in maniera differente.

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A) si unisce alle osservazioni fatte dalla presidenza ad inizio seduta sulle modalità di lavoro, che ritiene anch'egli avvilenti per il Parlamento. Nell'esame dei decreti-legge si assiste ad un monocameralismo di fatto, con la mera ratifica di decisioni adottate dal Governo. Nel far notare come il provvedimento in esame, composto da circa quaranta articoli, costituisca un decreto omnibus, a nome della sua componente politica evidenzia come, nonostante la larghissima maggioranza che sostiene il Governo, il lavoro parlamentare sia ormai ridotto ad una pura formalità. Sottolinea da ultimo che, seppure comprenda che i parlamentari di maggioranza sono costretti ad approvare delle norme che vengono loro imposte dall'alto, la sua componente politica intende invece discutere ed approfondire i temi oggetto del provvedimento in esame.

  Salvatore CAIATA (FDI) ritiene che sia ancor più sconvolgente, rispetto alla compressione dei tempi d'esame, il fatto che il Parlamento si sia rassegnato a tali modalità di lavoro. Mentre l'opposizione svolge il proprio ruolo, la maggioranza ha ormai rinunciato alla propria dignità e permette al Governo di maltrattare e svilire le istituzioni. Chiede pertanto ai colleghi, quanto ancora intendano sopportare tale situazione. Rammenta, inoltre, come tutto il Parlamento abbia applaudito il Presidente della Repubblica quando, in occasione del suo giuramento, ha rammentato come la funzione legislativa appartenga al Parlamento. Sottolinea come invece, dopo quel discorso, tranne che in un caso il Governo sia sempre ricorso, per l'approvazione dei decreti-legge, alla questione di fiducia e come anche il dibattito in Commissione sia sempre più compresso. Nel nutrire un rispetto sacrale nei confronti delle istituzioni rappresentative, auspica che vi sia un sussulto di dignità da parte del Parlamento e che i presidenti di Commissione e i relatori si facciano parte attiva per porre fine a questa deriva.

  Luigi MARATTIN, presidente, nel replicare al collega Caiata, non ritiene attribuibile ai presidenti di Commissione e ai relatori la responsabilità della situazione denunciata, che non può neppure, a suo avviso, essere imputata all'Esecutivo.
  Con riferimento al fatto che il Governo faccia ricorso alla decretazione d'urgenza Pag. 23nelle materie di politica economica, si tratta a suo avviso di una modalità dettata dalla necessità di fornire risposte veloci al Paese, che ritiene inevitabile.
  Tutt'altra questione è invece quella relativa al fatto che il Parlamento non riesca a svolgere, entro i sessanta giorni previsti dalla Costituzione per la conversione in legge di un decreto, due letture effettive del provvedimento; ciò accade purtroppo assai spesso, anche perché il ramo del Parlamento cui il decreto-legge viene assegnato in prima lettura tende a monopolizzarne l'esame, non consentendo successive modifiche. Rileva che in tali circostanze, l'unica soluzione possibile sia quella di una modifica costituzionale che elimini il bicameralismo, riforma che è compito del Parlamento realizzare.

  Il sottosegretario Federico FRENI, premesso che su discussioni di ordine così generale preferisce mantenere un approccio improntato alla cautela, ritiene che sia improprio accusare il Governo di condizionare il Parlamento che, nell'ambito della sua autonomia, definisce i tempi di esame dei provvedimenti.

  Salvatore CAIATA (FDI) fa notare al sottosegretario Freni che il Governo interviene assai significativamente sui lavori parlamentari, in primo luogo attraverso i continui voti di fiducia.

  Il sottosegretario Federico FRENI, replicando al deputato Caiata, fa presente che lo strumento della fiducia ha consentito in questo caso un'accelerazione nell'iter del provvedimento.

  Barbara SALTAMARTINI (LEGA) si associa alle considerazioni svolte dal presidente Marattin. Pur evidenziando che le presidenze non hanno alcuna responsabilità sulla questione oggetto di discussione, osserva che sarebbe opportuno cogliere l'occasione per rappresentare alla Presidenza della Camera la necessità di fare ogni sforzo per meglio concertare con la Presidenza del Senato le tempistiche per l'esame, in specie, dei decreti-legge. È dell'avviso che tale modo di procedere, ormai reiterato, non sia conciliabile con la piena affermazione del diritto dei parlamentari di discutere approfonditamente ogni argomento posto all'ordine del giorno e con la realizzazione di quel bicameralismo perfetto previsto in Costituzione.
  Respinge quindi ogni accusa di mancanza di dignità da parte dei parlamentari, che con grande senso di responsabilità contribuiscono con i voti della seduta odierna a offrire risposte importanti ai cittadini italiani, in un momento di grave difficoltà.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) intendendo cogliere positivamente le sollecitazioni del presidente Marattin, ricorda che a firma di esponenti della componente Alternativa è stata presentata una proposta di legge costituzionale, la n. 2664, volta a modificare la parte II della Costituzione, e concernente l'adozione del sistema parlamentare monocamerale. Auspica che le intenzioni di riforma manifestate si traducano in un sostegno a tale iniziativa legislativa. Si chiede tuttavia se esista un'effettiva volontà di intervenire in tal senso.
  Osserva, più in generale, come il frequente ricorso al voto di fiducia sembri servire in primo luogo a superare le contraddizioni e i litigi interni alla maggioranza.
  Per quanto riguarda specificamente il provvedimento all'esame delle Commissioni, stigmatizza i tempi eccessivamente compressi ed il ritardo con il quale il testo è stato messo a disposizione dei parlamentari.
  Fa poi presente che gli emendamenti che la sua componente politica ha presentato esprimono importanti contenuti di merito. Evidenzia in particolare le proposte emendative volte a rafforzare l'istituto della cedibilità del credito d'imposta, per rafforzare il mondo produttivo, contestando la posizione del Governo che sembra andare in direzione totalmente contraria, ad esempio, introducendo nuovi obblighi attraverso il possesso della certificazione SOA, con l'effetto di ridurre il numero delle imprese che lavoreranno grazie al Superbonus. Fa inoltre presente che a ciò si deve aggiungere il fatto che i crediti di imposta vengonoPag. 24 ormai sempre meno accettati, con gravi effetti sulla funzionalità del sistema. Osserva peraltro che il presidente del Consiglio Draghi non nasconde di essere contrario alla misura del Superbonus, mentre la maggioranza parlamentare insiste per una sua sempre maggiore estensione.
  Considera assai criticabile che il Governo invece di fornire solidi sostegni agli operatori economici, soprattutto tenendo conto delle conseguenze della pandemia e del conflitto russo ucraino, adotti misure e regole restrittive. Riterrebbe opportuno che la maggioranza dicesse chiaramente qual è il futuro del Superbonus e ricorda che molte associazioni di categoria come Confartigianato, CNA e Casartigiani si sono dichiarate fortemente allarmate.

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che, anche se certamente non è questa la sede per discutere di riforme costituzionali, è tuttavia opportuno rilevare come le modalità con le quali si svolge di fatto l'approvazione dei decreti-legge rappresentino una patologia pericolosa per la democrazia. Contesta le giustificazioni avanzate dal rappresentante del Governo, evidenziando che un decreto-legge corposo e di contenuto così eterogeneo dovrebbe perlomeno essere oggetto di ampio e approfondito dibattito parlamentare. Ciò anche alla luce del fatto che il provvedimento affronta argomenti quali il Superbonus, le semplificazioni o l'ILVA, oggetto di successivi e reiterati interventi, che meriterebbero maggiore ponderazione, e che dimostrano l'incertezza del Governo sulla direzione da prendere.
  Auspica, come il collega Caiata, che i parlamentari possano riacquistare un ruolo dignitoso, anziché preoccuparsi esclusivamente di un voto anticipato in ottobre. Conclude invitando tutti i deputati e senatori ad un collettivo mea culpa perché ritiene che ad essere in pericolo sia la stessa forma repubblicana del Paese.

  Nessun altro chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative, avverte che le Commissioni passeranno ora all'esame delle proposte emendative presentate.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Raduzzi 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) illustra l'emendamento Raduzzi 3.3 che aumenta la percentuale del credito d'imposta dal 12 al 20 per cento a favore delle imprese energivore per l'acquisto dell'energia elettrica al fine di fornire un sostegno maggiore. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Raduzzi 3.3.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) illustra l'emendamento Zucconi 3.1, raccomandandone l'approvazione, che estende alle imprese attualmente sprovviste dell'opportuna copertura gli effetti della norma al fine di irrobustire il sostegno per i produttori che sono stati colpiti prima dagli effetti dalla pandemia e poi dal conflitto russo-ucraino.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Zucconi 3.1.

  Salvatore CAIATA (FDI) illustra l'emendamento Osnato 3.2 volto ad estendere, nei tempi e nelle possibilità, la cedibilità dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica. Osserva infatti che il termine previsto dal testo all'esame è troppo ravvicinato e invita i colleghi a considerare la nota problematica esistente, e in generale le relative difficoltà, concernente i crediti d'imposta. È dell'avviso che un'eccessiva limitazione temporale per l'esercizio del diritto equivalga a renderlo non esercitabile. Per tale motivo raccomanda l'approvazione della proposta emendativa in questione.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Osnato 3.2.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) illustra l'emendamento Raduzzi 3.4 che, osserva, consente la cessione del credito d'imposta frazionato ed è volto anche all'affermazione di un principio concernente la moneta fiscale. Pag. 25Evidenzia che la moneta fiscale e il tipo di mercato cui fa riferimento sono meritevoli di svilupparsi e ricorda, peraltro, che vi sono già esempi attuali di ricorso alle valute virtuali, ovvero complementari, come il Sardex, che, a suo avviso, possono offrire un forte sostegno all'economia. Ritiene quindi che le Commissioni dovrebbero dare tutta l'attenzione possibile all'emendamento in questione anche considerato che è stato più volte invocato il concetto di cedibilità frazionata.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Raduzzi 3.4.

  Massimiliano DE TOMA (FDI), intervenendo sull'emendamento Zucconi 4.1, osserva come esso sia analogo a quello appena votato: in esso, in particolare, si tratta del credito d'imposta di cui potrebbero beneficiare le imprese per l'acquisto del gas naturale. È un problema assai serio, come ammesso dal Ministro Cingolani che è intervenuto pochi giorni fa in Aula a riferire in proposito: non vi è allo stato certezza che si possa affrontare il prossimo inverno garantendo l'approvvigionamento di tale risorsa. L'emendamento propone di prorogare il termine per il credito d'imposta dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, analogamente a quanto accade col petrolio; si pone dunque l'obiettivo di garantire una programmazione certa nell'intervento dello Stato.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Zucconi 4.1.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), intervenendo sull'emendamento Raduzzi 4.2, osserva come esso incida sulla materia del credito d'imposta prevedendone la cessione multipla e parziale. Esso risponde al principio di garantire la massima circolabilità della cosiddetta moneta fiscale, da cui deriverebbero molteplici benefici per l'economia.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Raduzzi 4.2.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI), intervenendo sull'emendamento Osnato 5.1, sottolinea come esso estenda i benefici del credito d'imposta alle imprese specializzate nella distribuzione di prodotti alimentari conservati a bassissima temperatura. Si tratta di imprese attualmente escluse da tali benefici; raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento in esame.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Osnato 5.1.

  Salvatore CAIATA (FDI), intervenendo sull'emendamento Zucconi 5.2, rileva come esso estenda il credito d'imposta anche alle imprese del settore turistico ricettivo, termale, degli impianti di risalita e che utilizzano sistemi di teleriscaldamento. Si tratta di settori che sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia e che dopo due anni di sacrifici si trovano oggi esposti a un rinnovato motivo di sofferenza. Illustra il caso specifico di un ristoratore la cui bolletta della luce è balzata da 1.300 a 3.000 euro, con riferimento allo stesso periodo dell'anno.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Zucconi 5.2.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) illustra l'emendamento Vallascas 6.1, rilevando come le misure in esso contenute sarebbero di grande importanza in un momento di alta inflazione come quello attuale, in cui vengono colpiti soprattutto i salari. Gli appare insufficiente la misura prescelta invece dal Governo, che si è limitato a dare una mancia di 200 euro per qualche mese pur di non andare a toccare i conti pubblici.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vallascas 6.1 e Raduzzi 6.2.

  Salvatore CAIATA (FDI), intervenendo sull'emendamento Osnato 8.1, rileva come la misura in esso contenuta appaia doverosa, giacché l'aumento dei costi dell'energia non si è limitato ai mesi di maggio e giugno 2022, bensì si è esteso a tutto il Pag. 26primo semestre dell'anno. Stigmatizza il comportamento del Presidente del Consiglio Draghi, che quando non era ancora al Governo, dagli Stati Uniti, aveva raccomandato i vantaggi della spesa cosiddetta buona, spesa in investimento e non in consumo, e ora non riesce invece a comprendere l'importanza di misure come quella contenuta nell'emendamento in oggetto.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Osnato 8.1.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) illustra il contenuto dell'articolo aggiuntivo Zucconi 8.01, volto ad alleggerire la crisi di liquidità che in questo momento le imprese stanno vivendo. Ne raccomanda l'approvazione, visto che le misure finora introdotte sono state molto limitate e prive di effetti rilevanti.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zucconi 8.01.

  Massimiliano DE TOMA (FDI), intervenendo sull'emendamento Osnato 9.1, osserva come esso tenda a favorire la cessione del credito, prevedendola anche parziale e anche plurima nonché estendendone il termine al 30 giugno 2023. Esso è inoltre volto a semplificare le procedure connesse all'erogazione del credito d'imposta, ma al tempo stesso a incrementare l'efficienza dei controlli per evitare che si verifichino delle truffe.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Osnato 9.1.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI), intervenendo sull'emendamento Zucconi 9.2, osserva come esso intenda introdurre la cessione del credito anche parziale e senza limitazioni di numero, prorogandone il termine al 30 giugno 2023. Inoltre esso allarga la platea dei soggetti che possono effettuare l'acquisizione del credito: appunto l'estensione della cessione, sia in senso oggettivo che in senso soggettivo, permette di implementare l'efficacia di tale misura.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Zucconi 9.2.

  Salvatore CAIATA (FDI), intervenendo sull'emendamento Zucconi 9.3, osserva come esso preveda la possibilità di una cessione del credito estesa fino al 30 giugno 2023, anche parziale, ed estendendo il numero di passaggi fino a quattro. È consentita poi un'ulteriore cessione, esclusivamente ai soggetti con i quali le imprese abbiano stipulato un contratto di conto corrente senza possibilità di cessione. Le disposizioni si intendono valide anche nei confronti dei soggetti che abbiano optato per i contratti di cessione relativi al superbonus.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Zucconi 9.3.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), intervenendo sull'emendamento Raduzzi 9.4, osserva come anch'esso risponda alle finalità di far circolare il più possibile i crediti d'imposta.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Raduzzi 9.4.

  Massimiliano DE TOMA (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Osnato 9.01, osserva come esso intenda estendere i vantaggi della cessione del credito d'imposta anche alle imprese termali e ricettive. Sottolinea come siano i settori che maggiormente sono entrati in sofferenza durante il periodo della pandemia, e che in ogni modo si tratta di misure che non avrebbero effetti sul bilancio dello Stato.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Osnato 9.01.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Osnato 9.01.

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A), intervenendo sul proprio emendamento 10.1, osserva come esso riguardi una misura che ha avuto larga eco sugli organi di stampa, vale a dire la sottrazione di 150 milioni di euro alla bonifica delle aree ex Ilva per Pag. 27destinarli invece alla decarbonizzazione. Fa notare come peraltro i progetti relativi a tale decarbonizzazione manchino del tutto, e che dunque con ragione si è parlato di uno scippo. Il Governo non ha saputo tener conto di un punto molto importante, cioè che le aree da bonificare sono sempre suscettibili di aumento: cita ad esempio il caso delle cosiddette collinette ecologiche, recentemente aggiuntesi e per le quali mancano le risorse. Rileva come in continuazione i NOE e la Guardia di finanza individuino aree ulteriori, a proposito delle quali i commissari, privati delle risorse finanziarie, risultano bloccati nella loro attività; lo stesso Ministro Cingolani, in un recente question time, ha ammesso di sapere molto poco di quanto stia accadendo. Lamenta infine che in modo del tutto incongruo questa vicenda è stata oggetto di una battaglia elettorale, tutta interna alla maggioranza, tra PD e Movimento 5 Stelle, rispetto alle consultazioni amministrative che a breve si terranno a Taranto. Conclude raccomandando vivamente l'approvazione del proprio emendamento.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) chiede ai presentatori un chiarimento sul contenuto dell'emendamento, in particolare se le somme in questione siano quelle sequestrate dalla magistratura alla famiglia Riva.

  Giovanni VIANELLO (MISTO-A) rileva come si tratti effettivamente di tali somme, che non sono state utilizzate per le finalità cui erano destinate.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Vianello 10.1.

  Luigi MARATTIN, presidente, approssimandosi le 17, avverte come, secondo quanto convenuto ieri in sede di Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, a quell'ora sarà posta in votazione la proposta di conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea, intendendosi, in tal caso, contestualmente respinte le proposte emendative non esaminate.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di prolungare la durata della seduta al fine di completare l'esame di tutte le proposte emendative.

  Antonio MARTINO (FI) si dichiara contrario alla proposta del deputato Bignami e ritiene necessario tenere ferme le decisioni assunte in sede di Uffici di presidenza.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Vianello 10.2 e l'articolo aggiuntivo Osnato 10.01.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), illustrando l'articolo aggiuntivo Raduzzi 10.09, di cui è cofirmatario, sottolinea come esso sia volto a prevedere, attraverso l'istituzione di un fondo ad hoc, interventi in favore delle imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano, che sono state pesantemente colpite dapprima dall'emergenza del Covid-19 e, quindi, dalle conseguenze dell'aumento del costo dell'energia, che ha raggiunto il 500 per cento, e delle materie prime.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Raduzzi 10.09.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), illustrando l'articolo aggiuntivo Raduzzi 10.08, di cui è cofirmatario, rileva come, analogamente a quanto previsto dalla precedente proposta emendativa in favore delle imprese del settore del vetro artistico di Murano, esso sia volto a prevedere interventi in favore delle imprese dell'industria cartaria, anch'essa particolarmente colpita dalla situazione di crisi in atto, attraverso l'istituzione di un fondo ad hoc.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Raduzzi 10.08, Zucconi 10.06, Osnato 10.05, Zucconi 10.04 e Osnato 10.03.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Zucconi 10.02, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a prorogare al 30 giugno 2023 gli incentivi per gli interventi di ristrutturazione ediliziaPag. 28 ai quali si applica la detrazione del 110 per cento, al fine di introdurre un elemento di chiarezza e di porre fine al quadro di incertezza cui sono esposti gli operatori economici per responsabilità del Governo e della maggioranza.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zucconi 10.02.

  Salvatore CAIATA (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 15.01, di cui è cofirmatario, rileva come esso riguardi una questione che sta particolarmente a cuore a Fratelli d'Italia e preveda l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale in favore di coloro che percorrono regolarmente per motivi di studio, lavoro o salute l'autostrada A24-A25. Osserva come il pagamento del pedaggio non sia previsto per le autostrade dell'Italia meridionale e come la proposta emendativa in esame sia volta a introdurre un'analoga misura in favore dei pendolari di una zona del nostro Paese particolarmente depressa, anche a causa delle conseguenze del sisma, al fine di restituire dignità alle popolazioni di tali zone.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI), associandosi alle considerazioni del collega Caiata, osserva come la proposta emendativa in esame sia tra l'altro volta a contrastare lo spopolamento delle aree interne dell'Italia centrale. Rileva come si preveda che il possesso dei requisiti per l'esenzione debba essere certificato dai comuni di residenza degli interessati. Osserva, infine, come l'articolo aggiuntivo in esame rechi una specifica norma di copertura finanziaria.

  Massimiliano DE TOMA (FDI) rileva come l'articolo aggiuntivo in esame sia volto ad agevolare coloro che lavorano, studiano o vivono nei territori interessati e come essa sia ancor più necessaria in considerazione delle condizioni dell'autostrada in questione, che in molti tratti, a causa dei lavori di consolidamento dei viadotti attualmente in corso, è ridotta di fatto a una strada ordinaria, con conseguente notevole incremento dei tempi di percorrenza. Osserva come l'introduzione delle agevolazioni previste dall'articolo aggiuntivo in esame sia caldeggiata dai sindaci del territorio, appartenenti a diverse forze politiche.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 15.01.

  Massimiliano DE TOMA (FDI), illustrando l'emendamento Osnato 17.1, di cui è cofirmatario, rileva come esso, al pari del successivo Zucconi 17.2, sia volto a introdurre interventi in favore delle imprese che utilizzano mezzi di trasporto a gas naturale liquefatto, venendo incontro alle sollecitazioni provenienti delle organizzazioni rappresentative del settore. Rileva, in particolare, come l'emendamento Osnato 17.1 in esame preveda un credito di imposta pari al 20 per cento per mitigare la situazione di criticità nella quale versano le imprese del settore.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Osnato 17.1.

  Massimiliano DE TOMA (FDI), illustrando l'emendamento Zucconi 17.2, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia ispirato dalle stesse motivazioni dell'emendamento Osnato 17.1 e preveda una riduzione temporanea dell'Iva al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Zucconi 17.2, l'articolo aggiuntivo Zucconi 17.01 e l'emendamento Vallascas 18.4.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), illustrando l'emendamento Vallascas 18.3, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto ad aumentare dal 20 al 25 per cento il credito di imposta in favore delle imprese che operano nei settori agricolo e della pesca, al fine di mitigare le conseguenze dei rincari del prezzo del gasolio.

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  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vallascas 18.3, 18.2 e 18.1 e Trano 18.5 e 18.6.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) segnala che l'articolo aggiuntivo Osnato 19.01 è volto a prorogare sino al 1° luglio 2022 le misure di sostegno di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, nei confronti delle imprese agricole della pesca, in ragione del perdurare della crisi di liquidità conseguente alla pandemia e all'aumento dei costi energetici. Evidenzia come anche in sede di Unione europea sia in corso una riflessione sulla necessità di sostenere il comparto della pesca, che ha sinora cercato di assorbire gli aumenti dei costi sostenuti senza riversarli sui consumatori. Tale situazione non potrà però protrarsi a lungo.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Osnato 19.01, l'emendamento Trano 20.1 e l'articolo aggiuntivo Colletti 20.01.

  Massimiliano DE TOMA (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Zucconi 22.1, volto ad estendere il credito di imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo, di cui all'articolo 22, al settore della nautica da diporto e rammenta le difficoltà che porti e approdi turistici hanno dovuto affrontare nell'ultimo biennio.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) sottoscrive l'emendamento Zucconi 22.1.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zucconi 22.1 e Raduzzi 22.2.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) evidenzia che l'articolo aggiuntivo Osnato 22.01 estende il credito di imposta per l'IMU, di cui all'articolo 22, alle attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto di azienda. Il credito d'imposta viene concesso a condizione che il conduttore o l'affittuario abbia subito una diminuzione del fatturato e che sia concordata una riduzione del canone di locazione o affitto dovuto. Segnala come la proposta emendativa miri a riallineare una situazione di disparità tra imprese del settore turistico e alberghiero legata alla proprietà o meno degli immobili dove si svolge l'attività.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Osnato 22.01.

  Massimiliano DE TOMA (FDI) segnala che l'articolo aggiuntivo Zucconi 22.02 propone il riconoscimento di un credito d'imposta per le perdite su crediti delle aziende del settore HO.RE.CA., ovvero le imprese alberghiere, di ristorazione e catering, ristoranti e bar. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento e per una spesa complessiva non superiore a 30.000 euro per ciascuna azienda. Evidenzia come l'intervento, riferito alle perdite relative agli anni 2020 e 2021, trovi una sua giustificazione nella crisi economica registrata nel settore a causa della pandemia.

  Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zucconi 22.02.

  Luigi MARATTIN, presidente, segnala che essendo passate le ore 17 occorre, come già ricordato, concludere l'esame delle proposte emendative.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), pur consapevole che le Commissioni debbano concludere i propri lavori, chiede di poter in ogni caso intervenire brevemente sull'emendamento Raduzzi 37.1.

  Luigi MARATTIN, presidente, osserva come vi siano alcune proposte emendative che precedono quella richiamata dal collega Trano. Constatato che non vi sono le condizioni per procedere rapidamente anche all'esame di tali proposte, avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. In caso di approvazione, dovranno intendersi conseguentemente respinte tutte le Pag. 30rimanenti proposte emendative non ancora esaminate.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, Angiola e Fiorini, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, intendendosi conseguentemente respinte tutte le rimanenti proposte emendative non ancora esaminate. Le Commissioni deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 17.05.