CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 maggio 2022
793.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 12

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

  La seduta comincia alle 13.40.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.
Emendamenti C. 1059-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

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  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 1059-A/R, recante modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale.
C. 3538 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, segnala come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3538, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
  Rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, intenda consolidare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza sociale e sia volto a sostituire la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, firmata a Roma il 14 novembre 1957, ratificata ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 885.
  Passando a illustrare sinteticamente il contenuto dell'Accordo, rileva come l'articolo 1 rechi le definizioni di termini utilizzati nell'Accordo medesimo.
  L'articolo 2 individua il campo di applicazione materiale dell'Accordo (legislazione in materia di invalidità, vecchiaia, prestazioni ai superstiti, infortunio sul lavoro, malattia professionale, indennità di malattia e cure mediche, assicurazione contro la disoccupazione e prestazioni familiari) e comprende la clausola di salvaguardia europea.
  L'articolo 3 riguarda il campo di applicazione personale dell'Accordo, individuato nelle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.
  L'articolo 4 garantisce agli assicurati, ai quali verrà applicato l'Accordo, la parità di trattamento (che si applicherà, per l'Italia, anche ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea).
  L'articolo 5 stabilisce il principio della lex loci laboris.
  Gli articoli 6 e 7 recano alcune disposizioni particolari per i lavoratori distaccati; per i lavoratori autonomi; per il personale viaggiante delle imprese di trasporto; per i lavoratori dipendenti da imprese di interesse pubblico esercenti i servizi di telecomunicazioni e di trasporto; per i membri di equipaggi e i lavoratori assunti nei porti dell'altra Parte contraente; per gli agenti diplomatici, i consoli di carriera, il personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari e i loro familiari, nonché, secondo quanto specificato dall'articolo 7, per l'ulteriore personale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, ivi compreso il personale domestico; per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, equiparati e loro familiari.Pag. 14
  L'articolo 8 prevede la possibilità che le Parti stabiliscano di comune accordo eccezioni a quanto concordato negli articoli 5 e 6.
  L'articolo 9 assicura l'esportabilità delle prestazioni in denaro, stabilendo che i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo.
  L'articolo 10 disciplina la possibilità di ammissione all'assicurazione volontaria, a condizione che essa sia prevista dalla legislazione di uno dei due Stati, il cumulo dei periodi assicurativi e i limiti di applicazione di questi istituti.
  L'articolo 11 introduce l'istituto della totalizzazione dei periodi di assicurazione maturati nei due Stati contraenti.
  L'articolo 12 prevede il diritto alle prestazioni in natura nel luogo di residenza o soggiorno per i lavoratori e i rispettivi familiari.
  L'articolo 13 disciplina il diritto alle prestazioni in caso di soggiorno di breve durata nel territorio dell'altro Stato contraente.
  L'articolo 14 riguarda le prestazioni per i pensionati e ai loro familiari.
  L'articolo 15 disciplina le prestazioni per i familiari del lavoratore.
  L'articolo 16 disciplina la concessione di apparecchi ortopedici, protesi o altri benefìci sanitari.
  L'articolo 17 stabilisce le modalità di rimborso delle prestazioni sanitarie tra gli enti che le hanno erogate.
  Gli articoli da 18 a 23 recano le disposizioni in materia di pensioni.
  Gli articoli da 24 a 30 recano le disposizioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
  L'articolo 31 disciplina il diritto alle prestazioni di disoccupazione, attraverso la totalizzazione, nel caso in cui il lavoratore non soddisfi le condizioni per beneficiarne in base alla legislazione di un solo Stato.
  L'articolo 32 disciplina la possibilità di avvalersi della totalizzazione ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni familiari.
  L'articolo 33 stabilisce il diritto a ricevere le prestazioni familiari anche nel caso in cui i familiari siano residenti nell'altro Stato contraente.
  L'articolo 34 stabilisce le regole di priorità in caso di cumulo di prestazioni o benefìci previdenziali o assistenziali familiari.
  L'articolo 35 prevede l'impegno a concordare la normativa di attuazione dell'Accordo mediante la stipulazione di un'intesa amministrativa.
  L'articolo 36 disciplina lo scambio di informazioni tra le Parti sull'applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 37 concerne la collaborazione amministrativa tra le Parti.
  L'articolo 38 reca disposizioni in materia di assistenza diplomatica e consolare.
  L'articolo 39 prevede un regime di esenzione da imposte, tasse e tributi e il riconoscimento degli attestati necessari per ottenere le prestazioni.
  L'articolo 40 prevede la designazione degli organismi di collegamento.
  L'articolo 41 regola le modalità di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi in applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 42 disciplina il regime linguistico della corrispondenza, che deve essere redatta in italiano e in macedone.
  L'articolo 43 disciplina le modalità, la valuta e il tasso di cambio dei pagamenti.
  L'articolo 44 prevede la collaborazione tra le Parti nel caso in cui debbano eseguirsi recuperi su arretrati o su ratei di pensione.
  L'articolo 45 prevede la riservatezza dei dati personali che vengono trasmessi da uno Stato all'altro e rinvia alla normativa nazionale di entrambi gli Stati in materia di protezione dei dati personali.
  Gli articoli da 46 a 48 recano le disposizioni transitorie e finali.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale si compone di 3 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello Pag. 15della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato.
C. 3539 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3539, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo con la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica, che s'inserisce nel quadro degli interventi di politica estera con i paesi dell'est europeo, abbia l'obiettivo di facilitare il flusso di informazioni e dati tra le istituzioni di sicurezza sociale e assicurare l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale.
  Segnala inoltre la particolare rilevanza dell'Accordo, in ragione della numerosa comunità moldava residente in Italia: sono oltre 120.000, infatti, i cittadini moldavi che detengono un regolare permesso di soggiorno, cui si aggiungono altri 23.000 che hanno acquisito la cittadinanza italiana.
  Come evidenziato dalla relazione tecnica e dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, l'Accordo – il cui campo di applicazione è limitato all'esportabilità delle pensioni – oltre a non comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non determina alcun impatto sulla legislazione italiana, in quanto le prestazioni pensionistiche e le rendite da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai sensi dell'ordinamento italiano, sono esportabili.
  Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo, che è preceduto da un breve preambolo e si compone di 16 articoli, l'articolo 1 definisce il significato dei termini utilizzati nell'Accordo, precisando in particolare il significato dei termini residenza e dimora, che nei due Paesi hanno diverso significato (per l'Italia la residenza è il luogo abituale di dimora e dimora è il luogo in cui una persona si trova al momento; per la Moldova la residenza è il temporaneo soggiorno e dimora il soggiorno abituale).
  L'articolo 2, ai commi 1 e 2, individua il campo di applicazione per materia dell'Accordo per ciascuna delle due Parti:

   per l'Italia esso riguarda le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione obbligatoria, dai regimi per i lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie e gestiti dall'INPS; le rendite e altre prestazioni in denaro dovute a infortuni sul lavoro o malattie professionali gestite dall'INAIL;

   per la Moldova esso riguarda la pensione per limite d'età, la pensione di disabilità causata da una malattia generale, la pensione e l'indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, la pensione per i superstiti.

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  Il comma 3 precisa altresì che l'Accordo non si applica:

   per l'Italia: all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali l'Italia richiede il requisito della residenza in Italia;

   per la Moldova: alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite di età ed agli assegni sociali.

  L'articolo 3 stabilisce che l'Accordo, conformemente alla legislazione dei due paesi, si applica alle persone beneficiarie delle prestazioni, nonché ai loro familiari.
  L'articolo 4 garantisce l'esportabilità del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o per malattia a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 5, relativo alla presentazione delle domande, stabilisce le disposizioni procedurali relative alla presentazione di riconoscimento o esportabilità moldave, prevedendo che siano presentate, tramite l'istituzione competente italiana, che le trasmetterà insieme alla documentazione, all'istituzione competente moldava. Le domande di pensione italiana dovranno essere trasmesse all'INPS per via telematica. Le domande di prestazioni italiane relative ad infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate tramite l'istituzione competente moldava all'INAIL.
  L'articolo 6 riguarda eventuali esami medici. In particolare, si stabilisce che se una persona che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due Stati ha presentato una domanda per una prestazione a carico dell'altro Stato o usufruisce di prestazioni, sempre a carico dell'altro Stato, che richiedono un esame medico per l'accertamento di requisiti sanitari, tale esame medico viene effettuato dall'istituzione del luogo di residenza e/o domicilio su richiesta e a spese dell'istituzione competente dell'altro Stato. Solo se l'esame medico viene effettuato nell'interesse di entrambe gli Stati, l'istituzione del luogo di residenza e/o dimora si assume l'onere della relativa spesa.
  L'articolo 7 prevede il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e del mutuo riconoscimento di certificati e documenti.
  Il comma 2 prevede in particolare la possibilità di realizzare sistemi di scambio di informazioni tra le istituzioni competenti, per la corretta gestione delle prestazioni erogate.
  L'articolo 8 riguarda il recupero dei pagamenti non dovuti o in eccesso, prevedendo la possibilità della Parte che ha pagato prestazioni non dovute di chiedere all'altro Stato, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere eventuali pagamenti indebiti dalle somme dovute a tale beneficiario. L'istituzione competente dell'altro Stato tratterrà tale importo nei limiti previsti dalla propria legislazione e trasmetterà la somma trattenuta all'istituzione che ha pagato la prestazione non dovuta o in eccesso.
  L'articolo 9 stabilisce che ai fini dell'attuazione dell'Accordo, le disposizioni per la protezione dei dati personali sono contenute nell'allegato A, che è parte integrante dell'Accordo.
  L'articolo 10 tratta il pagamento delle prestazioni, prevedendo che le istituzioni di ogni Parte pagano le prestazioni direttamente agli aventi diritto che risiedono o dimorano nell'altro Stato, nella valuta del proprio Stato o, qualora tale valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.
  L'articolo 11 stabilisce il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo tra le competenti autorità e istituzioni: tale regime prevede la possibilità di servirsi delle lingue ufficiali delle Parti e della lingua inglese; si stabilisce altresì che non potranno essere respinte le domande di prestazione o i documenti in quanto scritti nella lingua ufficiale dell'altra Parte.
  L'articolo 12 prevede la cooperazione tra le autorità competenti delle Parti riguardo alla reciproca informazione relativa a modifiche o integrazioni della propria legislazione in materia di sicurezza sociale.Pag. 17
  Gli articoli da 13 a 16 contengono le clausole finali dell'Accordo. In particolare, l'articolo 13 prevede che la soluzione delle controversie relative all'interpretazione o attuazione dell'Accordo avvenga per via diplomatica.
  L'articolo 14 stabilisce la durata illimitata dell'Accordo, salvo la denuncia mediante comunicazione per via diplomatica.
  L'articolo 15 prevede che le modifiche o integrazioni dovranno avvenire mediante accordo tra le Parti, nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria per la quale le attività previste saranno attuate senza oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci ordinari.
  L'articolo 16 prevede che l'entrata in vigore dell'Accordo avverrà il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica, dell'avvenuto completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale si compone di 3 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.55.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno dell'odierna seduta in sede referente, nel senso di procedere prima all'esame delle proposte di legge C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino, C. 1869 Belotti e C. 2695 Pagani, recanti disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero e, quindi, all'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro, recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, mentre i restanti punti all'ordine del giorno non saranno trattati.

Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.
C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino, C. 1869 Belotti e C. 2695 Pagani.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2021.

  Emanuele PRISCO (FDI), relatore, formula una proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame (vedi allegato 3), che propone di adottare come testo base, rilevando come il testo da lui predisposto sia volto a ricomporre in modo organico i contenuti delle diverse proposte di legge in esame.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene opportuno rinviare la deliberazione sull'adozione del testo base a una successiva seduta, al fine di consentire ai commissari Pag. 18di prendere compiutamente contezza del testo unificato proposto dal relatore.

  Emanuele PRISCO (FDI), relatore, richiama l'opportunità di organizzare i lavori della Commissione tenendo conto della data prevista per l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea. Rileva, infatti, come si tratti di un provvedimento iscritto nel calendario dei lavori in quota opposizione e, come, dunque, l'eventuale rinvio a un successivo calendario comporterebbe di fatto l'impossibilità di esaminare altri argomenti in quota opposizione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, assicura che la Presidenza si farò carico di prevedere un'organizzazione dei lavori che consenta di concludere l'esame in tempo utile per la data prevista per l'avvio della discussione in Assemblea.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

  Emanuele PRISCO (FDI) propone di sospendere la seduta in sede referente, al fine di svolgere prima la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per riprendere poi la seduta in sede referente al termine della riunione dell'Ufficio di presidenza.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, in assenza di obiezioni, ritiene di poter accogliere la proposta del deputato Prisco.

  La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.25.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2022.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento Siragusa 1.48, quale atto di cortesia nei confronti della presentatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, come già avvenuto in precedenza in analoghe situazioni.
  Avverte quindi che l'esame riprenderà dall'emendamento Montaruli 1.49.

  Augusta MONTARULI (FDI) illustra il suo emendamento 1.49, rilevando come esso sia volto a migliorare il testo del provvedimento e, in particolare, a rendere più stringenti i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza. Rileva come la proposta emendativa preveda che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza possa essere proposta esclusivamente dal minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso non «entro il compimento», ma «al compimento» del dodicesimo anno di età.
  Ricorda come il suo gruppo abbia presentato una precedente proposta emendativa complessivamente alternativa nel merito al testo in esame e sottolinea come le proposte emendative ora in esame siano volte a riportare nel testo del provvedimento singole disposizioni contenute nella predetta proposta emendativa.
  Ribadisce di ritenere imprescindibile che la cittadinanza sia richiesta dopo il compimento della maggiore età dal minore straniero nato in Italia ed esprime stupore per la contrarietà a tale proposta emendativa, analoga a precedenti emendamenti presentati dalla Lega, volta sostanzialmente a introdurre lo ius soli, che pure è sostenuto dalle forze politiche promotrici del provvedimento in esame.
  Raccomanda pertanto l'approvazione della proposta emendativa in esame, volta a introdurre miglioramenti nel testo coerenti con le posizioni in materia di Fratelli d'Italia e del centrodestra, ferma restando la contrarietà del suo gruppo al provvedimento nel suo complesso.

Pag. 19

  Emanuele PRISCO (FDI) dichiara di non comprendere la ratio del parere contrario espresso dal Governo sull'emendamento in esame, che è volto esclusivamente a introdurre modifiche migliorative al testo.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara, anche a nome del suo gruppo, di sottoscrivere l'emendamento Montaruli 1.49, rilevando come esso sia volto a prevedere due fattispecie per il riconoscimento della cittadinanza, quella di chi è nato in Italia e quella di chi vi abbia fatto ingresso il giorno del compimento del dodicesimo anno di età. Sottolinea, dunque, come la proposta emendativa in esame risponda all'intento di circoscrivere le fattispecie che danno luogo al riconoscimento della cittadinanza e dichiara pertanto il voto favorevole del suo gruppo su tale proposta emendativa.

  Felice Maurizio D'ETTORE (CI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Montaruli 1.49.

  Gianni TONELLI (LEGA) si associa alle considerazioni del deputato Prisco circa la mancanza di motivazioni del parere contrario espresso dal Governo sull'emendamento 1.49. Rileva quindi come il rappresentante del Governo abbia espresso i pareri senza interpellare gli altri membri del Governo e le forze politiche della maggioranza, adducendo per tali pareri motivazioni di carattere tecnico, in ordine alle quali chiede chiarimenti, in particolare per quanto concerne la specifica proposta emendativa in esame.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.49.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Ravetto 1.51, di cui è cofirmatario, sottolinea come esso sia volto, al pari dei successivi emendamenti Montaruli 1.52, Stefani 1.53, Ziello 1.54 e Iezzi 1.55, a restringere i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza, abbassando l'età dell'ingresso nel territorio nazionale che dà titolo a tale riconoscimento.
  Rileva come il testo in esame determini in sostanza tre fattispecie, quella dei minori nati in Italia, quella dei minori che hanno fatto ingresso in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età e quella dei minori che hanno fatto ingresso in Italia fra il dodicesimo e il diciottesimo anno, e che soltanto le prime due fattispecie danno luogo al riconoscimento della cittadinanza. Osserva, quindi, come in tal modo si creino situazioni differenziate.
  Sottolinea come l'emendamento in esame sia volto a ridurre i beneficiari della possibile concessione della cittadinanza e ribadisce come l'ottenimento della cittadinanza non abbia alcuna reale ricaduta sulla vita dei minori, in quanto il minore straniero già oggi, come è giusto che sia, ha le stesse possibilità e gli stessi diritti dei minori italiani e come, dunque, il provvedimento in esame sia surrettiziamente volto non tanto a tutelare i minori quanto a favorire la permanenza dei loro genitori nel territorio nazionale.

  Simona BORDONALI (LEGA) si associa alle considerazioni del deputato Iezzi e richiama, in particolare, l'attenzione sugli emendamenti Ravetto 1.52 e Montaruli 1.53, i quali sono volti ad abbassare rispettivamente a uno e a cinque anni l'età dell'ingresso nel territorio nazionale richiesta per il riconoscimento della cittadinanza. Rileva infatti come abbassare l'età a uno o cinque anni consentirebbe agli aspiranti di poter richiedere la cittadinanza dopo aver frequentato l'intero ciclo scolastico obbligatorio nel nostro Paese.

  Gianni TONELLI (LEGA) si associa alle considerazioni della deputata Bordonali, rilevando come le proposte emendative in esame siano volte a fare in modo che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza abbia effettivamente avuto la possibilità di frequentare l'intero ciclo scolastico obbligatorio e di compiere, quindi, un reale percorso di integrazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Ravetto 1.51.

Pag. 20

  Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.52, osserva come esso, sempre nell'ottica di prevedere requisiti più rigorosi per il riconoscimento della cittadinanza, sia volto ad abbassare a cinque anni l'età dell'ingresso nel territorio nazionale dell'aspirante alla cittadinanza.
  Ribadisce comunque la posizione di Fratelli d'Italia, per cui il riconoscimento della cittadinanza non può essere richiesto se non esclusivamente dall'interessato e dopo il compimento della maggiore età.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montaruli 1.52, Stefani 1.53, Ziello 1.54 e Iezzi 1.55.

  Laura RAVETTO (LEGA), illustrando l'emendamento Tonelli 1.68, di cui è cofirmataria, rileva come esso sia volto a escludere dalla possibilità di richiedere il riconoscimento della cittadinanza chi sia stato condannato per reati legati all'abuso di stupefacenti. Rileva, infatti, come per il riconoscimento della cittadinanza non possa essere considerata sufficiente la mera permanenza nel territorio nazionale, ma come tale permanenza debba essere accompagnata da elementi tali da evidenziare la volontà dell'aspirante di integrarsi nella comunità nazionale e di apportare un contributo di arricchimento alla comunità stessa.
  Richiama al riguardo l'esperienza degli Stati Uniti, i quali hanno sempre valutato con attenzione la situazione degli aspiranti alla cittadinanza, e come pertanto gli stranieri divenuti cittadini statunitensi abbiano effettivamente arricchito la comunità nazionale della quale sono divenuti cittadini, citando, al riguardo, l'esempio della comunità italiana.
  Rileva come, nel concedere nuove cittadinanze, occorra porre attenzione alla necessità di preservare l'elevato livello culturale, sociale e morale della nostra comunità nazionale e come in tale ottica sia del tutto ragionevole prevedere, quale ulteriore requisito, il fatto di non avere riportato condanne per gravi reati.

  Gianni TONELLI (LEGA) illustra il suo emendamento 1.68, di cui raccomanda l'approvazione, osservando come esso sia volto a prevedere che, al fine del riconoscimento della cittadinanza, il minore straniero non sia stato condannato per abuso di sostanze stupefacenti. Ritiene infatti necessario che la cittadinanza sia riconosciuta solo in presenza di precisi requisiti di dignità, peraltro già previsti nell'ordinamento per il riconoscimento di altri diritti o per lo svolgimento di funzioni pubbliche.

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sugli emendamenti Tonelli 1.68, Iezzi, 1.69, Fogliani 1.70 e DI Muro 1.71, dei quali è cofirmataria, rileva che essi mirano ad escludere il riconoscimento della cittadinanza nel caso siano stati posti in essere reati o comportamenti non virtuosi, dai quali si desume la mancanza di una effettiva volontà dello straniero di integrarsi.
  Soffermandosi, in particolare, sull'emendamento Di Muro 1.71, fa notare come certi fenomeni criminali – tra i quali richiama quello delle baby gang – siano maggiormente diffusi, in percentuale, tra i minori stranieri, soprattutto nelle grandi città, rendendo impossibile, in tali casi, il riconoscimento della cittadinanza.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tonelli 1.68, Iezzi 1.69, Fogliani 1.70 e Di Muro 1.71.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 11 maggio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.25.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Pag. 21città di Roma, capitale della Repubblica.
C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.
Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.
C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale – Testo unificato C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia e Petizione n. 558.